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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/12/2024, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2114/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente a [...]di Parte_1 C.F._1 V A e difesa dall'Avv.ta Daniela Odura Obodai del foro di Reggio Emilia;
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a [...]di Parte_2 C.F._2 ont difeso dall'Avv.ta Irina Daniela Radita del foro di Milano.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
, nato a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] l'[...]; Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre.
2) I diritti di visita e gli incontri dei figli minori e con il padre, sig. Persona_1 Persona_2 [...]
, verranno esercitati con le seguenti mo Pt_2
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio con riaccompagnamento a casa entro l'orario stabilito a carico del genitore assegnatario;
- un giorno alla settimana fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola da parte del padre nel fine settimana di pertinenza del padre;
- due giorni alla settimana fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola da parte del padre nel fine settimana di pertinenza della madre;
- vacanze natalizie: ad anni alterni dal 25 dicembre al 30 dicembre fino con un genitore, dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore;
- vacanze di Pasqua: ad anni alterni quattro giorni dal giovedì prima di Pasqua a Pasqua compreso, con un genitore, e quattro giorni dal lunedì di Pasqua mattina fino al rientro a scuola, con l'altro genitore;
- tutte le festività infrannuali che implicano ponte scolastico di almeno due giorni saranno divise a metà fra i genitori e trascorse in via alternata da ciascuno con il figlio;
- per le vacanze estive i figli minori trascorreranno complessivamente Persona_3 due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore in via esclusiva.
3) Il sig. si obbliga di versare mensilmente entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra Parte_2 [...] ntributo per il mantenimento dei figli minori la somma di euro Pt_1 centocinquanta/00) - euro 225,00 (duecentoventicinque/00) per ciascun figlio - rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre all'assegno unico, oltre alla refusione del 50% delle spese mediche e scolastiche.
4) Il sig. si obbliga di versare mensilmente entro il 5 di ciascun mese la somma di euro 150,00 Parte_2 (centocinquanta/00) come contributo a titolo di mantenimento della moglie, sig.ra Parte_1
5) La casa coniugale detenuta da sig. , in ragione della propria attività lavorativa, sita in Locate Parte_2 di Triulzi (MI), C.na Fontana rima ente assegnata esclusivamente allo stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in AT (Romania) il 29.07.2006 e che con decreto depositato in data 23.03.2023, il Tribunale di Lodi ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 15.03.2023.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , il 29.07.2006 in Parte_1 Parte_2 AT (Romania) mai trascritto in Italia;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Lodi, il 03 dicembre 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2114/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente a [...]di Parte_1 C.F._1 V A e difesa dall'Avv.ta Daniela Odura Obodai del foro di Reggio Emilia;
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a [...]di Parte_2 C.F._2 ont difeso dall'Avv.ta Irina Daniela Radita del foro di Milano.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
, nato a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] l'[...]; Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre.
2) I diritti di visita e gli incontri dei figli minori e con il padre, sig. Persona_1 Persona_2 [...]
, verranno esercitati con le seguenti mo Pt_2
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio con riaccompagnamento a casa entro l'orario stabilito a carico del genitore assegnatario;
- un giorno alla settimana fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola da parte del padre nel fine settimana di pertinenza del padre;
- due giorni alla settimana fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola da parte del padre nel fine settimana di pertinenza della madre;
- vacanze natalizie: ad anni alterni dal 25 dicembre al 30 dicembre fino con un genitore, dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore;
- vacanze di Pasqua: ad anni alterni quattro giorni dal giovedì prima di Pasqua a Pasqua compreso, con un genitore, e quattro giorni dal lunedì di Pasqua mattina fino al rientro a scuola, con l'altro genitore;
- tutte le festività infrannuali che implicano ponte scolastico di almeno due giorni saranno divise a metà fra i genitori e trascorse in via alternata da ciascuno con il figlio;
- per le vacanze estive i figli minori trascorreranno complessivamente Persona_3 due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore in via esclusiva.
3) Il sig. si obbliga di versare mensilmente entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra Parte_2 [...] ntributo per il mantenimento dei figli minori la somma di euro Pt_1 centocinquanta/00) - euro 225,00 (duecentoventicinque/00) per ciascun figlio - rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre all'assegno unico, oltre alla refusione del 50% delle spese mediche e scolastiche.
4) Il sig. si obbliga di versare mensilmente entro il 5 di ciascun mese la somma di euro 150,00 Parte_2 (centocinquanta/00) come contributo a titolo di mantenimento della moglie, sig.ra Parte_1
5) La casa coniugale detenuta da sig. , in ragione della propria attività lavorativa, sita in Locate Parte_2 di Triulzi (MI), C.na Fontana rima ente assegnata esclusivamente allo stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in AT (Romania) il 29.07.2006 e che con decreto depositato in data 23.03.2023, il Tribunale di Lodi ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 15.03.2023.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , il 29.07.2006 in Parte_1 Parte_2 AT (Romania) mai trascritto in Italia;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Lodi, il 03 dicembre 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello