Sentenza 31 maggio 2018
Massime • 1
Ai fini dell'esclusione della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi in cui l'unico indice ostativo sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente non si può prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo presente nel reperto. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il fatto di lieve entità limitandosi a fare riferimento al quantitativo lordo dello stupefacente detenuto, pari a 295 grammi di cocaina).
Commentario • 1
- 1. Spacciare in casa è più grave che spacciare in strada? (Cass.21163/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2020
Non c'è ragione di ritenere più scaltro lo spacciatore che operi stando in casa propria, piuttosto che quello che smerci in una piazza di spaccio o altrove: al contrario, desta maggiori sospetti il viavai di persone che tale modalità di spaccio necessariamente comporta, ciò che consente alle autorità di polizia di operare una più efficace azione repressiva per individuare e controllare gli acquirenti e quindi raccogliere prove dell'attività illecita. Nell'ipotesi in cui l'unico indice ostativo al fatto di lieve entità della detenzione ai fini di spaccio sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente non si può prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2018, n. 24509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24509 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2018 |
Testo completo
асп 24509- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDİENZA DEL 09/05/2018 Presidente GIACOMO FUMU Sent. n. sez. 986/2018 Rel. Consigliere - TO DOVERE - REGISTRO GENERALE MAURA NARDIN N.4983/2018 UGO BELLINI FRANCESCA PICARDI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TO DOVERE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. Her RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di TO RE dal Tribunale di Rossano, con la quale questi è stato giudicato responsabile del reato di detenzione illecita di 295 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, riconosciute le attenuanti generiche e applicata la diminuente prevista in caso di rito abbreviato, condannato alla pena di due anni otto mesi di reclusione e dodicimila euro di multa, con statuizioni accessorie.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Nicola Cantàfora.
2.1. Con un primo motivo deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto alla stregua della previsione dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Assume il ricorrente che nel caso di specie non è nota la misura del principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata e che tale dato, unitamente all'assenza di altri elementi, quali il non possesso di strumenti atti al confezionamento di dosi di droga, di ingiustificate somme di denaro, di quantità di stupefacente frazionate, avrebbe dovuto far inquadrare la condotta nella fattispecie di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Per contro, la Corte di Appello si è limitata a far riferimento al quantitativo lordo dello stupefacente rinvenuto.
2.2. Con un secondo motivo lamenta che la Corte di Appello abbia escluso la ricorrenza della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 T.U. Stup. con motivazione manifestamente illogica, atteso che il TO aveva indicato ai verbalizzanti il luogo ove si trovava lo stupefacente, aveva indicato loro i luoghi dove l'aveva presa e dove avrebbe dovuto consegnarla, indicando anche i segni distintivi dell'autovettura che lo attendeva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. Secondo la previsione dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup., così come sostituito dapprima dall'art. 2, comma 1 lett. a) del d.l. 23.12.2013, n. 146, convertito con modificazione dalla legge 21.2.2014, n. 10, e poi dall'art. 1, comma 24-ter lett. a) del d.l. 20.3.2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16.5.2014, n. 79, "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329". 长 2 Ancorchè mutata la natura della fattispecie (da circostanziale a reato autonomo), i criteri sintomatici di un'offesa attenuata al bene giuridico protetto (la salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico) non sono stati espressi con terminologia mutata rispetto al previgente regime. Essi riguardano ancora sia la condotta (mezzi, modalità e circostanze dell'azione) che l'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze). L'indagine deve essere dunque svolta guardando al dato qualitativo, al dato quantitativo ed agli altri parametri relativi alla condotta richiamati dal comma 5 dell'art. 73; ma secondo l'oramai consolidato insegnamento dei giudici di - legittimità se anche solo uno degli indici previsti dalla legge è connotato da - tale pregnanza negativa da risultare assorbente, ogni ulteriore considerazione ricavabile dagli altri indici rimane priva di concreta incidenza (cfr. Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015 - dep. 04/06/2015, Xhihani, Rv. 263651). Quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità a riguardo della ipotesi in cui il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo ovvero che in tal caso il - giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016 - dep. 28/10/2016, Zuccaro, Rv. 268293) -, con affermazioni coerenti con il più risalente principio secondo il quale il giudice, quando il quantitativo della droga sia rilevante ma non imponente, deve procedere ad una valutazione globale ed onnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze (Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013 - dep. 28/02/2013, Serafino, Rv. 254695), dimostrano che il dato ponderale, quando 'imponente' o 'ontologicamente' incompatibile con una minima offensività del fatto è da solo sufficiente ad escludere che si possa fondatamente fare riferimento alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. Indubbiamente le variegate applicazioni concrete del principio di diritto dimostrano l'assenza di un termine quantitativo di riferimento che possa valere per ogni caso, sia pure nell'ambito di una specifica tipologia di sostanza. - proprio in ragione dei caratteri Ciò non di meno appare evidente dell'offensività definiti dalle Sezioni Unite (salute pubblica, sicurezza e ordine pubblico, salvaguardia delle giovani generazioni: cfr. Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998 dep. 21/09/1998, Kremi, Rv. 211073) e dalla successiva - giurisprudenza (per la quale, in prevalenza, è escluso il reato quando l'oggetto materiale del reato sia privo di ogni sia pur minima efficacia drogante: tra le altre, Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015 - dep. 02/02/2016, Mele, Rv. 265976) - che per porre valutazioni in merito alla qualità/quantità dell'offesa non si può prescindere dalla entità del principio attivo contenuto nella sostanza di cui trattasi. Il che non significa indispensabilità dell'accertamento tossicologico, ben potendo essere anche questo dato ricostruito su base indiziaria.
3.2. Nel caso in esame la Corte di Appello ha fatto esclusivo riferimento al quantitativo lordo di sostanza stupefacente caduto in sequestro, 295 grammi, opponendo al rilievo difensivo dell'assenza di cognizione dell'entità del principio attivo l'incongruo richiamo di una decisione di questa Corte che afferma il condiviso principio per il quale per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza non è indispensabile una perizia chimico-tossicologica. Principio che si confronta con il tema del dubbio in ordine alla natura della sostanza, non con quello della quantità di principio attivo presente nel reperto. Né esprime una reale motivazione l'assunto per il quale quantitativo in parola dimostrerebbe il "collegamento abituale con i canali di approvvigionamento" e il "giro di affari gestito dall'imputato"; non è dato comprendere quale concetto di fatto lieve abbia assunto la Corte di Appello, posto che la giurisprudenza di legittimità non esclude il reato in parola pur quando l'attività illecita non sia occasionale (cfr. Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017 - dep. 23/08/2017, El Batouchi, Rv. 270849). Ne consegue la necessità di provvedere all'annullamento della sentenza impugnata, con riferimento alla statuizione concernente la qualificazione giuridica del fatto;
il giudice del rinvio valuterà la prospettazione difensiva tenendo presente che la quantità del principio attivo è elemento rilevante ai fini del giudizio in merito alla offensività dell'illecito; che esso può essere accertato anche su base critica;
che nel caso di quantità compatibile con le diverse ipotesi assumono pregnante rilievo gli ulteriori indici legali espressivi della misura dell'offensività.
3.3. Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte di Appello ha affermato che la speciale attenuante postula "una collaborazione utile alle investigazioni", così sottintendendo che il IT non l'aveva offerta. Tuttavia essa non esprime alcuna valutazione giustificatrice del giudizio, nonostante riporti nella motivazione che l'imputato aveva reso già ai verbalizzanti l'indicazione del luogo ove aveva reperito la sostanza. Il giudice distrettuale non ha aggiunto alcun altra indicazione che permetta di comprendere quale sia stato il percorso logico- giuridico seguito, sì che non è possibile comprendere se egli si sia attenuto al principio espresso da questa Corte, la quale ha statuito che per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, 4 H d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato e che tale valutazione non è suscettibile di censura in Cassazione se supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015 - dep. 23/02/2015, Pg in proc. Vitali, Rv. 262438). Evenienza non ricorrente nella specie. Anche per tale aspetto la sentenza merita di essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/5/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Fumu RE Dovere иши Depositata in Cancelleria Oggi. 31 MAG. 2018 Il Funzionario Giudiziaric Patrizia Ciorra 5