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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20850/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20850/2024 R.G. promossa da:
(c.f.. , tramite la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Milano, Largo Donegani n. 2, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Catavello che la rappresenta e difende per procura generale in atti. RICORRENTE CONTRO c.f ) Controparte_1 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: contratto di leasing – rilascio immobili CONCLUSIONI:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di (cod. fisc. Controparte_1
), (prima si è legittimamente avvalsa della P.IVA_3 Parte_1 Controparte_2
t al cont 38/001 del 27 aprile 2009 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto;
2) in via alternativa, stante il grave inadempimento di (cod. fisc. Controparte_1
), con sede in via San Michele n. 12 blighi di P.IVA_3 pagamento previsti dal contratto di leasing n. 922738/001 del 27 aprile 2009, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto di leasing;
3) in ogni caso, condannare (cod. fisc. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_3 via San Michele n. 12 – 66054 Vasto (CH), e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire a
[...]
quale mandataria di l'immobile costituito dal negozio sito nel Parte_2 Parte_1 asto (CH), in via San stenza di mq 107, al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Vasto al foglio 39, particella 545, sub. 9, cat C/1, classe 7, consistenza mq 107, via San Michele piano T, come meglio descritto nell'atto di compravendita, già fissando la data per l'avvio dell'esecuzione. 4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con riserva di far valere anche in separata sede ogni ragione di credito riveniente da tutti i fatti costitutivi di cui in narrativa.” pagina 1 di 4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato a quale CP_1 socia accomandataria e legale rappresentante della società Controparte_1 unitamente al decreto di fissazione udienza, e per essa la mandataria Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Milano di ordinare alla resistente il rilascio Parte_2 immediato dell'immobile adibito a negozio sito nel Comune di Vasto (CH), in via San Michele 6, come descritto nel contratto di locazione finanziaria n. 922738/001 concluso in data 27 aprile 2009 tra (poi ceduto alla ricorrente a seguito di una articolata Parte_3 operazione di cartolarizzazione) e la società previo Controparte_1 accertamento dell'inadempimento dell' alle obbligazioni di pagamento derivanti Parte_4 dal contratto di leasing con conseguente accertamento della risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola risolutiva espressa, o, in via di subordine, previo accertamento del grave inadempimento dell' , con conseguente pronuncia di Parte_4 risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1453 e 1455 cc. A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto che:
➢ Con atto di compravendita stipulato in data 28.4.2009 acquistava, al solo Parte_3 fine di concedere il bene in locazione finanziaria a la Controparte_1 piena proprietà di un negozio sito nel Comune di Vasto in Via San Michele 6 censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Vasto al foglio 39, particella 545, sub. 9, cat C/1, classe 7, consistenza mq 107, via San Michele piano T;
➢ con contratto n. 922738/001 concluso in data 27.04.2009 concedeva in Parte_3 locazione finanziaria a il seguente bene: unita' Controparte_1 immobiliare al piano terreno, sita in Comune Di Vasto (Ch), Via S. Michele 6, distinta nel vigente n.c.e.u. del predetto comune al fg. 39, part. 545, sub 9, cat c/1, classe 7, consistenza mq 107, via San Michele piano t, il tutto cosi' come meglio descritto nel relativo atto di compravendita;
➢ la durata del contratto di leasing veniva originariamente pattuita in mesi 216 ed il corrispettivo globale dell'operazione era individuato nell'importo pari ad € 234.000,00 oltre IVA, di cui:
- € 23.460,00 oltre IVA (laddove dovuta) quale primo canone del contratto di leasing;
- n. 215 canoni con periodicità mensile di € 1.569,29 oltre IVA (laddove dovuta) cadauno di cui il primo dei quali da corrispondere dal 1° giorno del mese successivo alla consegna del bene;
prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto: euro 23.460,00 oltre IVA (laddove dovuta);
➢ il bene veniva consegnato come da verbale di consegna e di collaudo;
➢ a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni, in data 22.11.2013, dichiarava ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola Parte_3 risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione finanziaria, che intendeva valersi della risoluzione del contratto per il mancato pagamento di canoni scaduti ed insoluti ed intimava all'utilizzatore di provvedere all'immediata restituzione del bene oggetto del contratto;
➢ nonostante ciò, il bene oggetto del contratto di leasing non è stato restituito e si trova tuttora di fatto illegittimamente nella materiale disponibilità dell'Utilizzatrice la quale - pagina 2 di 4 a seguito della risoluzione del contratto in parola - lo occupa abusivamente e “sine titulo”;
➢ in forza di un contratto di cessione di crediti in data 2.12.2023, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, la ha acquistato, tra l'altro, Parte_1 pro soluto dalla , i rapporti giuridici derivanti dai contratti di Leasing Parte_3 ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali contratti di Leasing;
➢ tra i predetti Beni è incluso anche quello oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 922738/001, oggetto del presente giudizio;
➢ la è, dunque, proprietaria dell'immobile in oggetto. Parte_1
Parte ricorrente ha, pertanto, richiesto il rilascio immediato dell'immobile, occupato illegittimamente dall'Utilizzatrice (e/o da chiunque lo detenga senza titolo, non essendo mai stata autorizzata la sublocazione) che non lo ha restituito sebbene il contratto sia stato risolto non avendo l'Utilizzatrice pagato i canoni di leasing. La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale citazione in rinnovazione né è comparsa all'udienza del 06.02.2025, sicché né è stata dichiarata la contumacia. Passando alla disamina del merito, dalla documentazione in atti emerge che la società Pt_3 in data 27.04.2009 ha sottoscritto (v. doc. n. 7 ricorrente) con la convenuta il contratto di
[...] leasing n. 922738/001, con cui ha concesso in locazione finanziaria alla stessa il compendio immobiliare: unità immobiliare a destinazione commerciale sita nel Comune di Vasto (CH), Via S. Michele 6 e meglio descritta nel contratto di compravendita. La resistente è stata immessa nel materiale godimento dell'immobile il successivo 28.04.2009, come emerge dal verbale di consegna (v. doc. n. 8 ricorrente). La ricorrente ha allegato l'inadempimento della Utilizzatrice in ordine al pagamento dei canoni (v. doc. n. 10 ricorrente), evidenziando che tale circostanza l'ha indotta a dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto. Le parti, in effetti, hanno convenuto alla clausola n. 11 delle condizioni generali (v. doc. n. 7 ricorrente) che “In caso di mancato o ritardato adempimento, anche parziale, da parte dell'utilizzatore ad una o più delle obbligazioni previste dal presente contratto e segnatamente quelle di cui agli artt. 4 (consegna dell'immobile) e art. 5 (tasso leasing, corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento) … è in facoltà della Concedente di valersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione mediante lettera raccomandata AR, con conseguente risoluzione di diritto” Tale facoltà è stata, dunque, legittimamente esercitata in data 22.11.2013 a mezzo raccomandata A/R ricevuta dall'Utilizzatrice in data 28.11.2013 (v. doc. n. 10 ricorrente). Con tale missiva, la ricorrente ha manifestato con assoluta chiarezza la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta alla clausola 11 delle condizioni generali
“dichiariamo risolto il contratto in oggetto avvalendoci della clausola risolutiva espressa…di cui alle condizioni generali che disciplinano il contratto stesso”, con contestuale richiesta di restituzione dell'immobile, secondo quanto del resto previsto dall'art. 12.2 delle condizioni generali del contratto, secondo cui “Qualora lo scioglimento del contratto intervenga dopo la consegna dell'immobile, l'Utilizzatore dovrà senza indugio provvedere al rilascio dell'immobile nella libera
pagina 3 di 4 disponibilità della Concedente e all'immediato pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data della risoluzione, oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto”. Nonostante tale intimazione, il bene non è stato restituito e risulta di fatto ancora oggi nella materiale disponibilità della resistente la quale, pur a seguito della risoluzione del contratto, ha continuato ad occuparlo sine titulo, nonostante sia obbligata a restituirlo, libero di persone e cose, in forza dell'art. 12.2 delle Condizioni generali. Ebbene, secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere. Ne consegue che va dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto a decorrere dal 28.11.2013 – data di ricezione della comunicazione di risoluzione del contratto - del contratto di locazione finanziaria n. 922738/001 sottoscritto in data 27.04.2009 e la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio in favore della ricorrente del compendio immobiliare summenzionato, libero e vuoto di cose e persone, con efficacia estesa anche nei confronti di eventuali terzi detentori sine titulo del predetto immobile. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente contumace e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza della fase istruttoria nonché della scarsa complessità delle questioni trattate ed applicando i parametri minimi relativi al valore della causa che ammonta ad € 177.316,33.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da e per essa nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante, contumace, così decide:
[...]
a. accertata la risoluzione di diritto del contratto di leasing n. 922738/001 a far data dal 28.11.2013, per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante, e/o chiunque altro ne abbia la detenzione, al rilascio immediato, in favore della ricorrente libero e vuoto di persone e cose, l'unità immobiliare a Parte_1 destinazione commerciale sita nel Comune di Vasto (CH), alla Via S. Michele n. 6, della consistenza di mq 107, al piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Vasto al foglio 39, part. 545, sub. 9, cat C/1, classe 7, consistenza mq 107, Via San Michele piano T e meglio descritta nell'atto di provenienza;
b. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace, a rimborsare alla società e per essa la mandataria Parte_1 le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di € 7.052,00, per Parte_2 compenso ed € 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20850/2024 R.G. promossa da:
(c.f.. , tramite la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Milano, Largo Donegani n. 2, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Catavello che la rappresenta e difende per procura generale in atti. RICORRENTE CONTRO c.f ) Controparte_1 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: contratto di leasing – rilascio immobili CONCLUSIONI:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di (cod. fisc. Controparte_1
), (prima si è legittimamente avvalsa della P.IVA_3 Parte_1 Controparte_2
t al cont 38/001 del 27 aprile 2009 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto;
2) in via alternativa, stante il grave inadempimento di (cod. fisc. Controparte_1
), con sede in via San Michele n. 12 blighi di P.IVA_3 pagamento previsti dal contratto di leasing n. 922738/001 del 27 aprile 2009, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto di leasing;
3) in ogni caso, condannare (cod. fisc. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_3 via San Michele n. 12 – 66054 Vasto (CH), e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire a
[...]
quale mandataria di l'immobile costituito dal negozio sito nel Parte_2 Parte_1 asto (CH), in via San stenza di mq 107, al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Vasto al foglio 39, particella 545, sub. 9, cat C/1, classe 7, consistenza mq 107, via San Michele piano T, come meglio descritto nell'atto di compravendita, già fissando la data per l'avvio dell'esecuzione. 4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con riserva di far valere anche in separata sede ogni ragione di credito riveniente da tutti i fatti costitutivi di cui in narrativa.” pagina 1 di 4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato a quale CP_1 socia accomandataria e legale rappresentante della società Controparte_1 unitamente al decreto di fissazione udienza, e per essa la mandataria Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Milano di ordinare alla resistente il rilascio Parte_2 immediato dell'immobile adibito a negozio sito nel Comune di Vasto (CH), in via San Michele 6, come descritto nel contratto di locazione finanziaria n. 922738/001 concluso in data 27 aprile 2009 tra (poi ceduto alla ricorrente a seguito di una articolata Parte_3 operazione di cartolarizzazione) e la società previo Controparte_1 accertamento dell'inadempimento dell' alle obbligazioni di pagamento derivanti Parte_4 dal contratto di leasing con conseguente accertamento della risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola risolutiva espressa, o, in via di subordine, previo accertamento del grave inadempimento dell' , con conseguente pronuncia di Parte_4 risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1453 e 1455 cc. A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto che:
➢ Con atto di compravendita stipulato in data 28.4.2009 acquistava, al solo Parte_3 fine di concedere il bene in locazione finanziaria a la Controparte_1 piena proprietà di un negozio sito nel Comune di Vasto in Via San Michele 6 censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Vasto al foglio 39, particella 545, sub. 9, cat C/1, classe 7, consistenza mq 107, via San Michele piano T;
➢ con contratto n. 922738/001 concluso in data 27.04.2009 concedeva in Parte_3 locazione finanziaria a il seguente bene: unita' Controparte_1 immobiliare al piano terreno, sita in Comune Di Vasto (Ch), Via S. Michele 6, distinta nel vigente n.c.e.u. del predetto comune al fg. 39, part. 545, sub 9, cat c/1, classe 7, consistenza mq 107, via San Michele piano t, il tutto cosi' come meglio descritto nel relativo atto di compravendita;
➢ la durata del contratto di leasing veniva originariamente pattuita in mesi 216 ed il corrispettivo globale dell'operazione era individuato nell'importo pari ad € 234.000,00 oltre IVA, di cui:
- € 23.460,00 oltre IVA (laddove dovuta) quale primo canone del contratto di leasing;
- n. 215 canoni con periodicità mensile di € 1.569,29 oltre IVA (laddove dovuta) cadauno di cui il primo dei quali da corrispondere dal 1° giorno del mese successivo alla consegna del bene;
prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto: euro 23.460,00 oltre IVA (laddove dovuta);
➢ il bene veniva consegnato come da verbale di consegna e di collaudo;
➢ a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni, in data 22.11.2013, dichiarava ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola Parte_3 risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione finanziaria, che intendeva valersi della risoluzione del contratto per il mancato pagamento di canoni scaduti ed insoluti ed intimava all'utilizzatore di provvedere all'immediata restituzione del bene oggetto del contratto;
➢ nonostante ciò, il bene oggetto del contratto di leasing non è stato restituito e si trova tuttora di fatto illegittimamente nella materiale disponibilità dell'Utilizzatrice la quale - pagina 2 di 4 a seguito della risoluzione del contratto in parola - lo occupa abusivamente e “sine titulo”;
➢ in forza di un contratto di cessione di crediti in data 2.12.2023, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, la ha acquistato, tra l'altro, Parte_1 pro soluto dalla , i rapporti giuridici derivanti dai contratti di Leasing Parte_3 ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali contratti di Leasing;
➢ tra i predetti Beni è incluso anche quello oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 922738/001, oggetto del presente giudizio;
➢ la è, dunque, proprietaria dell'immobile in oggetto. Parte_1
Parte ricorrente ha, pertanto, richiesto il rilascio immediato dell'immobile, occupato illegittimamente dall'Utilizzatrice (e/o da chiunque lo detenga senza titolo, non essendo mai stata autorizzata la sublocazione) che non lo ha restituito sebbene il contratto sia stato risolto non avendo l'Utilizzatrice pagato i canoni di leasing. La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale citazione in rinnovazione né è comparsa all'udienza del 06.02.2025, sicché né è stata dichiarata la contumacia. Passando alla disamina del merito, dalla documentazione in atti emerge che la società Pt_3 in data 27.04.2009 ha sottoscritto (v. doc. n. 7 ricorrente) con la convenuta il contratto di
[...] leasing n. 922738/001, con cui ha concesso in locazione finanziaria alla stessa il compendio immobiliare: unità immobiliare a destinazione commerciale sita nel Comune di Vasto (CH), Via S. Michele 6 e meglio descritta nel contratto di compravendita. La resistente è stata immessa nel materiale godimento dell'immobile il successivo 28.04.2009, come emerge dal verbale di consegna (v. doc. n. 8 ricorrente). La ricorrente ha allegato l'inadempimento della Utilizzatrice in ordine al pagamento dei canoni (v. doc. n. 10 ricorrente), evidenziando che tale circostanza l'ha indotta a dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto. Le parti, in effetti, hanno convenuto alla clausola n. 11 delle condizioni generali (v. doc. n. 7 ricorrente) che “In caso di mancato o ritardato adempimento, anche parziale, da parte dell'utilizzatore ad una o più delle obbligazioni previste dal presente contratto e segnatamente quelle di cui agli artt. 4 (consegna dell'immobile) e art. 5 (tasso leasing, corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento) … è in facoltà della Concedente di valersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione mediante lettera raccomandata AR, con conseguente risoluzione di diritto” Tale facoltà è stata, dunque, legittimamente esercitata in data 22.11.2013 a mezzo raccomandata A/R ricevuta dall'Utilizzatrice in data 28.11.2013 (v. doc. n. 10 ricorrente). Con tale missiva, la ricorrente ha manifestato con assoluta chiarezza la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta alla clausola 11 delle condizioni generali
“dichiariamo risolto il contratto in oggetto avvalendoci della clausola risolutiva espressa…di cui alle condizioni generali che disciplinano il contratto stesso”, con contestuale richiesta di restituzione dell'immobile, secondo quanto del resto previsto dall'art. 12.2 delle condizioni generali del contratto, secondo cui “Qualora lo scioglimento del contratto intervenga dopo la consegna dell'immobile, l'Utilizzatore dovrà senza indugio provvedere al rilascio dell'immobile nella libera
pagina 3 di 4 disponibilità della Concedente e all'immediato pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data della risoluzione, oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto”. Nonostante tale intimazione, il bene non è stato restituito e risulta di fatto ancora oggi nella materiale disponibilità della resistente la quale, pur a seguito della risoluzione del contratto, ha continuato ad occuparlo sine titulo, nonostante sia obbligata a restituirlo, libero di persone e cose, in forza dell'art. 12.2 delle Condizioni generali. Ebbene, secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere. Ne consegue che va dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto a decorrere dal 28.11.2013 – data di ricezione della comunicazione di risoluzione del contratto - del contratto di locazione finanziaria n. 922738/001 sottoscritto in data 27.04.2009 e la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio in favore della ricorrente del compendio immobiliare summenzionato, libero e vuoto di cose e persone, con efficacia estesa anche nei confronti di eventuali terzi detentori sine titulo del predetto immobile. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente contumace e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza della fase istruttoria nonché della scarsa complessità delle questioni trattate ed applicando i parametri minimi relativi al valore della causa che ammonta ad € 177.316,33.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da e per essa nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante, contumace, così decide:
[...]
a. accertata la risoluzione di diritto del contratto di leasing n. 922738/001 a far data dal 28.11.2013, per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante, e/o chiunque altro ne abbia la detenzione, al rilascio immediato, in favore della ricorrente libero e vuoto di persone e cose, l'unità immobiliare a Parte_1 destinazione commerciale sita nel Comune di Vasto (CH), alla Via S. Michele n. 6, della consistenza di mq 107, al piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Vasto al foglio 39, part. 545, sub. 9, cat C/1, classe 7, consistenza mq 107, Via San Michele piano T e meglio descritta nell'atto di provenienza;
b. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace, a rimborsare alla società e per essa la mandataria Parte_1 le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di € 7.052,00, per Parte_2 compenso ed € 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
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