TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/07/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona della dott. ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1936/20 R.G.A.C., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Porto;
Parte_1
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carotenuto;
opposto
OGGETTO: opposizione ad esecuzione esattoriale ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di introdurre il giudizio di merito del ricorso in opposizione spiegato, ai Controparte_2 sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c, avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n.
602/1973, notificato dall'agente della riscossione a mezzo pec al debitore ed al terzo pignorato in data
28.10.2019 per la somma complessiva di euro 9.697,72.
A sostegno della spiegata opposizione, eccepiva: l'inesistenza della notificazione del Pt_1
pignoramento a mezzo pec in mancanza di attestazione di conformità del documento notificato all'originale ed in quanto privo di estensione p7m, la quale soltanto certifica la firma digitale del mittente;
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti prodromici al pignoramento;
la nullità del pignoramento per mancata specificazione dei singoli crediti azionati;
la prescrizione dei crediti. pagina 1 di 4 Deduceva, altresì, l'opponente che l'istanza di sospensione della procedura esecutiva era stata parzialmente accolta dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 21 gennaio 2020 (cfr ordinanza allegata in atti, con la quale il G.E. ha sospeso “l'efficacia esecutiva del pignoramento ex art. 72 bis
d.p.r. n. 602 del 1973 oggetto di opposizione, relativamente alla parte di carico esattoriale non di natura tributaria e come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario” ed ha compensato fra le parti le spese della fase cautelare).
Tanto premesso, l'opponente spiegava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuire: in via principale e nel merito:
1) confermare la sospensione dell'efficacia del pignoramento diretto già disposta dal G.E.; 2) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o illegittimità, e/o inesistenza del pignoramento opposto, nonché di tutti gli atti ad esso sottesi, collegati, anche se non conosciuti, per i motivi di cui in narrativa;
3) dichiarare inesistente, illegittimo e/o inefficace il pignoramento diretto presso terzi opposto, stante l'irregolarità della notifica dello stesso;
3) accertare e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per l'insussistenza del diritto dell'agente della riscossione a procedere e/o proseguire in via esecutiva;
4) per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente sig. , per mezzo del terzo pignorato Audi Zentrum Lamezia s.r.l., nei Parte_1
confronti di , per tutti i motivi esposti in narrativa;
5) il tutto con Controparte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva in giudizio l' che resisteva alla spiegata opposizione, Controparte_2 motivando l'infondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione, e ne chiedeva il rigetto. L'Agenzia opposta formulava le seguenti conclusioni: “chiede a codesto spettabile giudice, in accoglimento della spiegata comparsa, di voler così provvedere: a) in via preliminare, revocare la concessa sospensione del pignoramento;
b) sempre preliminarmente, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda per difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento di natura tributaria;
c) nel merito accertare e dichiarare la regolare notifica a mezzo Pec del provvedimento di pignoramento presso terzi opposto nonché la regolare notifica delle cartelle di pagamento opposte e degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
d) sempre nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle sollevate eccezioni di merito e/o di prescrizione, nonché la infondatezza della eccepita prescrizione (sia quinquennale che decennale) per essere la stessa stata interrotta dalla notifica di atti e/o procedure esattoriali;
e) rigettare la domanda con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi all'avv. Antonio Carotenuto antistatario”.
pagina 2 di 4 Espletati gli incombenti di rito, acquisito il fascicolo dell'esecuzione ed istruita la causa con la documentazione offerta in comunicazione, all'udienza del 27 febbraio 2025 i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere per inefficacia del pignoramento ex art. 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973 non avendo il terzo pagato nel termine di legge,
l'opponente insisteva per la condanna di controparte alle spese di lite nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. cui l'agente per la riscossione si opponeva. Questo giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per lo scambio delle conclusionali e delle repliche.
****
La congiunta richiesta conclusiva può trovare accoglimento essendo intervenute ragioni atte a far venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale sull'opposizione, stante la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per non avere il terzo adempiuto all'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del pignoramento. Tanto è stato dichiarato congiuntamente dalle parti ed è riscontrato dalla comunicazione a mezzo pec del terzo pignorato al in data 27.2.2025, di non avere effettuato Controparte_3 Parte_1
alcun pagamento nei termini di legge.
E' opportuno precisare che la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo
“pregiudiziale” rispetto a quella di giurisdizione (rectius, di inammissibilità dei motivi di opposizione relativamente alla parte di carico esattoriale di natura tributaria ex art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973), per il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite secondo il quale, intervenuta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di giurisdizione, ove la parte non contesti l'esistenza della intervenuta soddisfazione della pretesa (cfr Cass. SS. UU. n. 12365 del 2004, Cass. n. 7104 del 2007).
Si ritiene che non possa essere accolta la domanda dell'opponente, fondata sul principio della soccombenza virtuale, di condanna dell'Agenzia opposta alle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. e che sussistano invece giusti motivi per la compensazione delle spese.
Invero, ad un apprezzamento prognostico sull'esito della causa, l'opposizione appare solo parzialmente fondata, avuto riguardo alla sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. della dedotta invalidità della notifica del pignoramento (ove anche ritenuta sussistente, da qualificarsi quale nullità e non inesistenza) ed alla inammissibilità dei motivi di opposizione relativi alla parte di carico esattoriale di natura tributaria ex art. 57 del d.p.r. n. 602/1973, con conseguente prognosi di reciproca soccombenza fra le parti. Sulla richiesta di condanna per lite temeraria per avere CP_4
resistito in mala fede nel giudizio di merito, non avendo comunicato tempestivamente al debitore il mancato pagamento del terzo nei termini di legge, basta osservare che il termine di efficacia del pagina 3 di 4 pignoramento è decorso ben prima della introduzione del giudizio di merito (attesa la sua notifica al terzo pignorato in data 28.10.2019) e che la circostanza del pagamento (o del mancato pagamento) da parte del terzo era certamente nella sfera di conoscibilità del debitore opponente.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Cosenza, il 15 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona della dott. ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1936/20 R.G.A.C., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Porto;
Parte_1
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carotenuto;
opposto
OGGETTO: opposizione ad esecuzione esattoriale ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di introdurre il giudizio di merito del ricorso in opposizione spiegato, ai Controparte_2 sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c, avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n.
602/1973, notificato dall'agente della riscossione a mezzo pec al debitore ed al terzo pignorato in data
28.10.2019 per la somma complessiva di euro 9.697,72.
A sostegno della spiegata opposizione, eccepiva: l'inesistenza della notificazione del Pt_1
pignoramento a mezzo pec in mancanza di attestazione di conformità del documento notificato all'originale ed in quanto privo di estensione p7m, la quale soltanto certifica la firma digitale del mittente;
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti prodromici al pignoramento;
la nullità del pignoramento per mancata specificazione dei singoli crediti azionati;
la prescrizione dei crediti. pagina 1 di 4 Deduceva, altresì, l'opponente che l'istanza di sospensione della procedura esecutiva era stata parzialmente accolta dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 21 gennaio 2020 (cfr ordinanza allegata in atti, con la quale il G.E. ha sospeso “l'efficacia esecutiva del pignoramento ex art. 72 bis
d.p.r. n. 602 del 1973 oggetto di opposizione, relativamente alla parte di carico esattoriale non di natura tributaria e come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario” ed ha compensato fra le parti le spese della fase cautelare).
Tanto premesso, l'opponente spiegava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuire: in via principale e nel merito:
1) confermare la sospensione dell'efficacia del pignoramento diretto già disposta dal G.E.; 2) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o illegittimità, e/o inesistenza del pignoramento opposto, nonché di tutti gli atti ad esso sottesi, collegati, anche se non conosciuti, per i motivi di cui in narrativa;
3) dichiarare inesistente, illegittimo e/o inefficace il pignoramento diretto presso terzi opposto, stante l'irregolarità della notifica dello stesso;
3) accertare e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per l'insussistenza del diritto dell'agente della riscossione a procedere e/o proseguire in via esecutiva;
4) per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente sig. , per mezzo del terzo pignorato Audi Zentrum Lamezia s.r.l., nei Parte_1
confronti di , per tutti i motivi esposti in narrativa;
5) il tutto con Controparte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva in giudizio l' che resisteva alla spiegata opposizione, Controparte_2 motivando l'infondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione, e ne chiedeva il rigetto. L'Agenzia opposta formulava le seguenti conclusioni: “chiede a codesto spettabile giudice, in accoglimento della spiegata comparsa, di voler così provvedere: a) in via preliminare, revocare la concessa sospensione del pignoramento;
b) sempre preliminarmente, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda per difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento di natura tributaria;
c) nel merito accertare e dichiarare la regolare notifica a mezzo Pec del provvedimento di pignoramento presso terzi opposto nonché la regolare notifica delle cartelle di pagamento opposte e degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
d) sempre nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle sollevate eccezioni di merito e/o di prescrizione, nonché la infondatezza della eccepita prescrizione (sia quinquennale che decennale) per essere la stessa stata interrotta dalla notifica di atti e/o procedure esattoriali;
e) rigettare la domanda con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi all'avv. Antonio Carotenuto antistatario”.
pagina 2 di 4 Espletati gli incombenti di rito, acquisito il fascicolo dell'esecuzione ed istruita la causa con la documentazione offerta in comunicazione, all'udienza del 27 febbraio 2025 i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere per inefficacia del pignoramento ex art. 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973 non avendo il terzo pagato nel termine di legge,
l'opponente insisteva per la condanna di controparte alle spese di lite nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. cui l'agente per la riscossione si opponeva. Questo giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per lo scambio delle conclusionali e delle repliche.
****
La congiunta richiesta conclusiva può trovare accoglimento essendo intervenute ragioni atte a far venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale sull'opposizione, stante la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per non avere il terzo adempiuto all'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del pignoramento. Tanto è stato dichiarato congiuntamente dalle parti ed è riscontrato dalla comunicazione a mezzo pec del terzo pignorato al in data 27.2.2025, di non avere effettuato Controparte_3 Parte_1
alcun pagamento nei termini di legge.
E' opportuno precisare che la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo
“pregiudiziale” rispetto a quella di giurisdizione (rectius, di inammissibilità dei motivi di opposizione relativamente alla parte di carico esattoriale di natura tributaria ex art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973), per il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite secondo il quale, intervenuta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di giurisdizione, ove la parte non contesti l'esistenza della intervenuta soddisfazione della pretesa (cfr Cass. SS. UU. n. 12365 del 2004, Cass. n. 7104 del 2007).
Si ritiene che non possa essere accolta la domanda dell'opponente, fondata sul principio della soccombenza virtuale, di condanna dell'Agenzia opposta alle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. e che sussistano invece giusti motivi per la compensazione delle spese.
Invero, ad un apprezzamento prognostico sull'esito della causa, l'opposizione appare solo parzialmente fondata, avuto riguardo alla sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. della dedotta invalidità della notifica del pignoramento (ove anche ritenuta sussistente, da qualificarsi quale nullità e non inesistenza) ed alla inammissibilità dei motivi di opposizione relativi alla parte di carico esattoriale di natura tributaria ex art. 57 del d.p.r. n. 602/1973, con conseguente prognosi di reciproca soccombenza fra le parti. Sulla richiesta di condanna per lite temeraria per avere CP_4
resistito in mala fede nel giudizio di merito, non avendo comunicato tempestivamente al debitore il mancato pagamento del terzo nei termini di legge, basta osservare che il termine di efficacia del pagina 3 di 4 pignoramento è decorso ben prima della introduzione del giudizio di merito (attesa la sua notifica al terzo pignorato in data 28.10.2019) e che la circostanza del pagamento (o del mancato pagamento) da parte del terzo era certamente nella sfera di conoscibilità del debitore opponente.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Cosenza, il 15 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 4 di 4