Art. 1.
Al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, di cui all' articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617 , e' preposto un funzionario con qualifica di direttore generale.
A tal fine, nel ruolo del personale direttivo di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212 , e' istituito un posto di direttore generale con coefficiente di stipendio 900.
Al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, di cui all' articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617 , e' preposto un funzionario con qualifica di direttore generale.
A tal fine, nel ruolo del personale direttivo di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212 , e' istituito un posto di direttore generale con coefficiente di stipendio 900.