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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2025, n. 9913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9913 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: IA RO NN IC - Presidente - LU CA PIERANGELO CIRILLO - Relatore - NI CO RORIA RD Sent. n. sez. 2268/2024 UP - 17/12/2024 R.G.N. 34255/2024 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: PE CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
vista l’assenza dei difensori dell’imputato, che hanno fatto pervenire rinuncia alla partecipazione all’udienza. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 marzo 2024 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, che aveva condannato PE IC per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in Penale Sent. Sez. 5 Num. 9913 Anno 2025 Presidente: IC IA RO NN Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/12/2024 2 relazione alla società “Watch Service s.r.l.” (già “Global Watch ES S.p.a.”), fallita il 1° ottobre 2018. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito l'imputato – nella qualità di amministratore della società – avrebbe distratto i seguenti beni: la somma di denaro di euro 866.337,27, destinata a pagare le spese del banchetto per il matrimonio di IA VA;
la somma di euro 105.008,17, utilizzata per pagare il canone di locazione di un immobile che veniva concesso in comodato gratuito a IA ET;
la merce, dal valore di euro 37.400,00, acquistata dalla “Lomb Art” e inviata senza alcun corrispettivo, ad altra società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, articolato in due censure, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 40 e 110 cod. pen e 216 e 223 legge fall. 2.1.1. Con una prima censura, sostiene che l'imputato non sarebbe stato a conoscenza della contabilizzazione, con imputazione a carico della società, delle spese per il festeggiamento del matrimonio di IA VA, intervenuto, peraltro, il giorno successivo a un importante meeting aziendale. La mancata conoscenza di tale imputazione era peraltro coerente con il ruolo effettivamente svolto dall'imputato, che era rimasto estraneo alle funzioni gestorie di natura commerciale, contabile e amministrativa e che era entrato nella società solo perché questa aveva bisogno di una qualificata figura professionale che potesse condurre il progetto di quotazione in borsa, come emergeva dalle concordi dichiarazioni rese da NZ IC, FF IL, LD AB e CO Francesco. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta il fatto che i giudici di merito non avrebbero verificato se i costi riferibili all'evento nuziale potessero «porsi in rapporto diretto di causalità con le ragioni del dissesto». 2.1.2. Con una seconda censura, contesta la natura distrattiva dell'operazione relativa alle merci fornite dalla società svizzera “Lomb Art” e in ogni caso ne contesta l’attribuibilità all'imputato. In particolare, evidenzia che: essa era avvenuta tra giugno e ottobre 2010, allorquando l'imputato aveva lasciato l'incarico di amministratore della società, con dimissioni formalizzate l'8 giugno 2010, ma in realtà risalenti al mese di maggio 2010; le fatture emesse dalla società svizzera avevano quale destinatario la “Global Watch Asia Pacific Ltd” (società partecipata al 100% dalla fallita), cui competeva dunque ab origine il relativo pagamento. 3 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 110 cod. pen e 216 e 223 legge fall. Con riguardo al contratto di locazione di immobile stipulato tra la Global Watch ES S.p.a. e la IC UZ (società sempre riferibile ai soci IA VA e IA ET), per un canone di 60 mila euro all’anno, regolarmente pagato dalla fallita per l’importo di circa euro 105.000,00 e alla contestuale stipulazione di un contratto di comodato con il quale ne veniva ceduta la disponibilità in uso gratuito alla socia NI ET, il ricorrente evidenzia che: l’operazione era stata autorizzata dal Consiglio di amministrazione il 5 novembre 2010 e dal collegio sindacale il 29 gennaio 2009; la disponibilità di tale bene doveva considerarsi parte della retribuzione (sotto forma di “fringe benefits”) corrisposta a IA ET, che aveva un ruolo amministrativo con specifiche deleghe. La fallita, in ogni caso, avrebbe comunque conseguito dalla complessiva operazione un risparmio fiscale, derivante dall’integrale deducibilità dei canoni di locazione pagati su immobili concessi in uso ai dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel Comune in cui prestano l’attività. La IA, infatti, essendo residente a [...], necessitava di un’abitazione in Bari per l’esercizio dei suoi compiti. L’operazione sarebbe stata realizzata in un periodo di forte espansione commerciale della società e non sarebbe stata compiuta in frode ai creditori. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla richiesta di riqualificare i fatti nella diversa fattispecie della bancarotta semplice. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'imputato non aveva svolto funzioni strettamente gestorie e che la società era dotata di un collegio sindacale e di un organo di revisione. Tali circostanze, infatti, avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a ritenere configurabile una responsabilità di tipo meramente colposo. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 133 cod. pen. Contesta il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla richiesta della difesa di applicazione di una pena più mite. 4 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. 1.1.2. La prima censura è inammissibile. Con essa, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, rilevato che, dalle sentenze di merito, risulta che l'imputato era l'amministratore della società e che la difesa non ha dimostrato la presenza di un amministratore di fatto o che l’amministratore di diritto avesse conferito ad altri per la delega per lo svolgimento delle funzioni gestorie di natura amministrativa. Il fatto che sia entrato in società al fine di favorirne la quotazione in borsa non è incompatibile con lo svolgimento effettivo delle funzioni di amministratore e, come evidenziato dai giudici di merito, sembra del tutto inverosimile questa figura di amministratore, ricostruita dalla difesa, che si sarebbe occupato del solo progetto della quotazione in borsa, rimanendo poi completamente estraneo a tutte le attività nelle quali propriamente si concreta l’amministrazione di una società. Le testimonianze addotte dalla difesa risultano poco conferenti proprio perché, come detto, il fatto che l'imputato era entrato in società per favorire la quotazione in borsa della stessa non è affatto incompatibile con lo svolgimento effettivo delle funzioni di amministratore. Così come il fatto che egli non abbia direttamente provveduto alle annotazioni relative alla spesa in questione non è affatto incompatibile con la circostanza che egli fosse a conoscenza di un esborso di rilevantissimo importo (oltre 800.000 euro), che risultava dalle scritture contabili. Priva di rilievo è la deduzione riferita alla mancata verifica dell'incidenza causale della distrazione rispetto al dissesto della società, atteso che, per la giurisprudenza di legittimità, non è necessaria la sussistenza di tale rapporto di derivazione causale, una volta che sia stata verificata la natura depauperativa per il patrimonio sociale dell'operazione distrattiva. 5 1.1.3. Inammissibile, in quanto anch’essa completamente versata in fatto, è pure la seconda censura del primo motivo. Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito hanno ricostruito, senza incorrere in alcun vizio di logicità, la natura dissipatoria anche dell’operazione con la quale le merci acquistate dalla “Lomb Art” erano state “deviate” verso la società asiatica “Global Watch Asia Pacific Ltd”. Nel provvedimento impugnato è ripercorso analiticamente il rapporto tra la società svizzera “Lomb Art” e la “Global Watch ES S.p.a.”: mai la prima aveva evidenziato di aver avuto rapporti con la “consorella asiatica” della società fallita;
le merci erano state ordinate dalla “Global Watch ES S.p.a.”; la “Lomb Art”, con nota del 17 settembre 2010, aveva riassunto la propria posizione creditoria verso la “Global Watch ES S.p.a.”, includendo le merci in questione;
tali merci avrebbero dovuto essere consegnate alla fallita, ma, invece, risultavano deviate ad altra società. I giudici di merito hanno imputato la responsabilità del fatto distrattivo all'imputato, che risultava uscito dalla società solo nel giugno 2010. Meramente assertive risultano le affermazioni del ricorrente, secondo il quale l’imputato, di fatto, sarebbe uscito dalla società già nel maggio 2010, mentre l’operazione distrattiva sarebbe avvenuta tra giugno e ottobre 2010 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. quattordicesima e quindicesima pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, la Corte di appello ha rilevato che, dagli atti, non risultava «alcuna giustificazione del benefit riconosciuto a ET IA;
né dalla documentazione in atti né dalle allegazioni difensive, risultava alcuna effettiva attività gestionale utile alla società svolta dalla IA che potesse giustificare gli importi versati». Ha posto in rilievo che la consapevolezza della condotta distrattiva risultava evidente e in ogni caso confermata dal fatto – di cui l’imputato era pienamente consapevole – che il canone di locazione era versato ad altra società riconducibile IA. Ha, infine, posto in rilievo che «la spesa non risultava neppure ritualmente autorizzata dalla compagine societaria». Sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che la decisione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che «integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta dell'amministratore di una società di capitali che, in assenza di delibera assembleare, a titolo di corrispettivo per le prestazioni lavorative svolte, fruisca, per uso privato, di "fringe benefits" (nella specie, utilizzo di autovetture sociali) o prelevi beni di proprietà della società (nella specie, 6 piastrelle), in quanto tali comportamenti, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano un effettivo depauperamento del patrimonio in danno dei creditori (Sez. 5, n. 38328 del 30/05/2023, Faotto, Rv. 285303). Meramente assertive sono le affermazioni del ricorrente, secondo il quale l’operazione sarebbe stata realizzata in un periodo di forte espansione commerciale della società, la quale, in ogni caso, avrebbe conseguito l’integrale deducibilità dei canoni di locazione pagati sull’immobile. 1.3. Il terzo motivo è infondato. La Corte di appello, infatti, ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla richiesta di riqualificazione dei fatti. In particolare, ha posto in rilievo che non era verosimile che un amministratore delegato di una società avesse il ruolo minimo ricostruitogli dalla difesa e che, in ogni caso, tale ricostruzione era smentita dalla mancanza di deleghe che attribuissero ad altri i compiti propriamente rivestiti dall'amministratore. Ha poi posto in evidenza che, dall’istruttoria, era emerso che l'imputato era consapevole delle condotte contestate e anche della grave situazione finanziaria della società e del conseguente danno determinato ai creditori con le suddette condotte. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Il motivo di appello relativo alla determinazione della pena principale, invero, si presentava generico, essendosi la difesa limitata a chiedere «una pena base pari al minimo edittale», a fronte di una sentenza di primo grado nella quale si era evidenziato che la pena base non poteva essere fissata nel minimo edittale, «in considerazione dell’entità della distrazione». Al riguardo, va ricordato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando – come nel caso in esame – «non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, dunque, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto a esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. L’inammissibilità dell'impugnazione, “sfuggita” al giudice di secondo grado, deve essere rilevata in questa sede. Invero, le cause di inammissibilità, non essendo soggette a sanatoria, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Rv. 281630). Sotto altro profilo, va posto in rilievo che i giudici di merito hanno fissato la pena base in anni tre e mesi nove di reclusione, in misura prossima al minimo edittale. Al riguardo, occorre ribadire che «non è necessaria una specifica e 7 dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo». (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 dicembre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente IE RI GR RO NN CC
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
vista l’assenza dei difensori dell’imputato, che hanno fatto pervenire rinuncia alla partecipazione all’udienza. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 marzo 2024 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, che aveva condannato PE IC per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in Penale Sent. Sez. 5 Num. 9913 Anno 2025 Presidente: IC IA RO NN Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/12/2024 2 relazione alla società “Watch Service s.r.l.” (già “Global Watch ES S.p.a.”), fallita il 1° ottobre 2018. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito l'imputato – nella qualità di amministratore della società – avrebbe distratto i seguenti beni: la somma di denaro di euro 866.337,27, destinata a pagare le spese del banchetto per il matrimonio di IA VA;
la somma di euro 105.008,17, utilizzata per pagare il canone di locazione di un immobile che veniva concesso in comodato gratuito a IA ET;
la merce, dal valore di euro 37.400,00, acquistata dalla “Lomb Art” e inviata senza alcun corrispettivo, ad altra società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, articolato in due censure, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 40 e 110 cod. pen e 216 e 223 legge fall. 2.1.1. Con una prima censura, sostiene che l'imputato non sarebbe stato a conoscenza della contabilizzazione, con imputazione a carico della società, delle spese per il festeggiamento del matrimonio di IA VA, intervenuto, peraltro, il giorno successivo a un importante meeting aziendale. La mancata conoscenza di tale imputazione era peraltro coerente con il ruolo effettivamente svolto dall'imputato, che era rimasto estraneo alle funzioni gestorie di natura commerciale, contabile e amministrativa e che era entrato nella società solo perché questa aveva bisogno di una qualificata figura professionale che potesse condurre il progetto di quotazione in borsa, come emergeva dalle concordi dichiarazioni rese da NZ IC, FF IL, LD AB e CO Francesco. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta il fatto che i giudici di merito non avrebbero verificato se i costi riferibili all'evento nuziale potessero «porsi in rapporto diretto di causalità con le ragioni del dissesto». 2.1.2. Con una seconda censura, contesta la natura distrattiva dell'operazione relativa alle merci fornite dalla società svizzera “Lomb Art” e in ogni caso ne contesta l’attribuibilità all'imputato. In particolare, evidenzia che: essa era avvenuta tra giugno e ottobre 2010, allorquando l'imputato aveva lasciato l'incarico di amministratore della società, con dimissioni formalizzate l'8 giugno 2010, ma in realtà risalenti al mese di maggio 2010; le fatture emesse dalla società svizzera avevano quale destinatario la “Global Watch Asia Pacific Ltd” (società partecipata al 100% dalla fallita), cui competeva dunque ab origine il relativo pagamento. 3 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 110 cod. pen e 216 e 223 legge fall. Con riguardo al contratto di locazione di immobile stipulato tra la Global Watch ES S.p.a. e la IC UZ (società sempre riferibile ai soci IA VA e IA ET), per un canone di 60 mila euro all’anno, regolarmente pagato dalla fallita per l’importo di circa euro 105.000,00 e alla contestuale stipulazione di un contratto di comodato con il quale ne veniva ceduta la disponibilità in uso gratuito alla socia NI ET, il ricorrente evidenzia che: l’operazione era stata autorizzata dal Consiglio di amministrazione il 5 novembre 2010 e dal collegio sindacale il 29 gennaio 2009; la disponibilità di tale bene doveva considerarsi parte della retribuzione (sotto forma di “fringe benefits”) corrisposta a IA ET, che aveva un ruolo amministrativo con specifiche deleghe. La fallita, in ogni caso, avrebbe comunque conseguito dalla complessiva operazione un risparmio fiscale, derivante dall’integrale deducibilità dei canoni di locazione pagati su immobili concessi in uso ai dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel Comune in cui prestano l’attività. La IA, infatti, essendo residente a [...], necessitava di un’abitazione in Bari per l’esercizio dei suoi compiti. L’operazione sarebbe stata realizzata in un periodo di forte espansione commerciale della società e non sarebbe stata compiuta in frode ai creditori. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla richiesta di riqualificare i fatti nella diversa fattispecie della bancarotta semplice. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'imputato non aveva svolto funzioni strettamente gestorie e che la società era dotata di un collegio sindacale e di un organo di revisione. Tali circostanze, infatti, avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a ritenere configurabile una responsabilità di tipo meramente colposo. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 133 cod. pen. Contesta il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla richiesta della difesa di applicazione di una pena più mite. 4 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. 1.1.2. La prima censura è inammissibile. Con essa, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, rilevato che, dalle sentenze di merito, risulta che l'imputato era l'amministratore della società e che la difesa non ha dimostrato la presenza di un amministratore di fatto o che l’amministratore di diritto avesse conferito ad altri per la delega per lo svolgimento delle funzioni gestorie di natura amministrativa. Il fatto che sia entrato in società al fine di favorirne la quotazione in borsa non è incompatibile con lo svolgimento effettivo delle funzioni di amministratore e, come evidenziato dai giudici di merito, sembra del tutto inverosimile questa figura di amministratore, ricostruita dalla difesa, che si sarebbe occupato del solo progetto della quotazione in borsa, rimanendo poi completamente estraneo a tutte le attività nelle quali propriamente si concreta l’amministrazione di una società. Le testimonianze addotte dalla difesa risultano poco conferenti proprio perché, come detto, il fatto che l'imputato era entrato in società per favorire la quotazione in borsa della stessa non è affatto incompatibile con lo svolgimento effettivo delle funzioni di amministratore. Così come il fatto che egli non abbia direttamente provveduto alle annotazioni relative alla spesa in questione non è affatto incompatibile con la circostanza che egli fosse a conoscenza di un esborso di rilevantissimo importo (oltre 800.000 euro), che risultava dalle scritture contabili. Priva di rilievo è la deduzione riferita alla mancata verifica dell'incidenza causale della distrazione rispetto al dissesto della società, atteso che, per la giurisprudenza di legittimità, non è necessaria la sussistenza di tale rapporto di derivazione causale, una volta che sia stata verificata la natura depauperativa per il patrimonio sociale dell'operazione distrattiva. 5 1.1.3. Inammissibile, in quanto anch’essa completamente versata in fatto, è pure la seconda censura del primo motivo. Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito hanno ricostruito, senza incorrere in alcun vizio di logicità, la natura dissipatoria anche dell’operazione con la quale le merci acquistate dalla “Lomb Art” erano state “deviate” verso la società asiatica “Global Watch Asia Pacific Ltd”. Nel provvedimento impugnato è ripercorso analiticamente il rapporto tra la società svizzera “Lomb Art” e la “Global Watch ES S.p.a.”: mai la prima aveva evidenziato di aver avuto rapporti con la “consorella asiatica” della società fallita;
le merci erano state ordinate dalla “Global Watch ES S.p.a.”; la “Lomb Art”, con nota del 17 settembre 2010, aveva riassunto la propria posizione creditoria verso la “Global Watch ES S.p.a.”, includendo le merci in questione;
tali merci avrebbero dovuto essere consegnate alla fallita, ma, invece, risultavano deviate ad altra società. I giudici di merito hanno imputato la responsabilità del fatto distrattivo all'imputato, che risultava uscito dalla società solo nel giugno 2010. Meramente assertive risultano le affermazioni del ricorrente, secondo il quale l’imputato, di fatto, sarebbe uscito dalla società già nel maggio 2010, mentre l’operazione distrattiva sarebbe avvenuta tra giugno e ottobre 2010 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. quattordicesima e quindicesima pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, la Corte di appello ha rilevato che, dagli atti, non risultava «alcuna giustificazione del benefit riconosciuto a ET IA;
né dalla documentazione in atti né dalle allegazioni difensive, risultava alcuna effettiva attività gestionale utile alla società svolta dalla IA che potesse giustificare gli importi versati». Ha posto in rilievo che la consapevolezza della condotta distrattiva risultava evidente e in ogni caso confermata dal fatto – di cui l’imputato era pienamente consapevole – che il canone di locazione era versato ad altra società riconducibile IA. Ha, infine, posto in rilievo che «la spesa non risultava neppure ritualmente autorizzata dalla compagine societaria». Sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che la decisione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che «integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta dell'amministratore di una società di capitali che, in assenza di delibera assembleare, a titolo di corrispettivo per le prestazioni lavorative svolte, fruisca, per uso privato, di "fringe benefits" (nella specie, utilizzo di autovetture sociali) o prelevi beni di proprietà della società (nella specie, 6 piastrelle), in quanto tali comportamenti, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano un effettivo depauperamento del patrimonio in danno dei creditori (Sez. 5, n. 38328 del 30/05/2023, Faotto, Rv. 285303). Meramente assertive sono le affermazioni del ricorrente, secondo il quale l’operazione sarebbe stata realizzata in un periodo di forte espansione commerciale della società, la quale, in ogni caso, avrebbe conseguito l’integrale deducibilità dei canoni di locazione pagati sull’immobile. 1.3. Il terzo motivo è infondato. La Corte di appello, infatti, ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla richiesta di riqualificazione dei fatti. In particolare, ha posto in rilievo che non era verosimile che un amministratore delegato di una società avesse il ruolo minimo ricostruitogli dalla difesa e che, in ogni caso, tale ricostruzione era smentita dalla mancanza di deleghe che attribuissero ad altri i compiti propriamente rivestiti dall'amministratore. Ha poi posto in evidenza che, dall’istruttoria, era emerso che l'imputato era consapevole delle condotte contestate e anche della grave situazione finanziaria della società e del conseguente danno determinato ai creditori con le suddette condotte. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Il motivo di appello relativo alla determinazione della pena principale, invero, si presentava generico, essendosi la difesa limitata a chiedere «una pena base pari al minimo edittale», a fronte di una sentenza di primo grado nella quale si era evidenziato che la pena base non poteva essere fissata nel minimo edittale, «in considerazione dell’entità della distrazione». Al riguardo, va ricordato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando – come nel caso in esame – «non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, dunque, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto a esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. L’inammissibilità dell'impugnazione, “sfuggita” al giudice di secondo grado, deve essere rilevata in questa sede. Invero, le cause di inammissibilità, non essendo soggette a sanatoria, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Rv. 281630). Sotto altro profilo, va posto in rilievo che i giudici di merito hanno fissato la pena base in anni tre e mesi nove di reclusione, in misura prossima al minimo edittale. Al riguardo, occorre ribadire che «non è necessaria una specifica e 7 dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo». (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 dicembre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente IE RI GR RO NN CC