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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 5736/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5736/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MILITA Parte_1 C.F._1 CRISTIAN
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. PAVONE Controparte_1 C.F._2 DOMENICO
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver contratto matrimonio con in Frascati il 6.10.1990 Parte_1 Controparte_1 dalla cui unione sono nati i figli (il 7.08.1991), (il 5.07.1994), (il Per_1 Per_2 Per_3 10.06.2000) e AR (il 17.01.2008), nonché di essersi separato dalla stessa giusto decreto di omologa del tribunale di Velletri del 14.05.2014, ha agito in giudizio al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “dichiarare l'affidamento esclusivo del minore AR al solo ricorrente, per le causali meglio espresse in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di non concessione dell'affidamento esclusivo, dichiarare e determinare, nella somma non superiore ad € 200,00, il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il solo mantenimento del minorenne AR, oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
- dichiarare che i coniugi vivranno ognuno con le proprie sostanze essendo muniti di redditi propri ed economicamente indipendenti;
- confermare, per il resto, quanto disposto nella sentenza in sede di modifica delle condizioni di separazione;
- in ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”. A supporto della domanda di affidamento esclusivo ha dedotto i comportamenti ostativi della madre, pregiudizievoli del diritto alla bigenitorialità per il figlio minore;
ha poi specificato che la resistente ha espressamente rinunciato, in sede separatizia, a ricevere un assegno di mantenimento. La resistente, costituitasi, ha aderito alla domanda di divorzio;
ha domandato l'assegnazione della casa coniugale sita in Anzio, Via Verri n. 46/b in comproprietà e non abitata dall'attore; ha contestato le condotte pregiudizievoli a sua volta rimarcando che sia il padre a disinteressarsi dell'assistenza morale e materiale del figlio;
ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa. Ella ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'assegnazione dell'immobile sito in Anzio alla via Verri 46/B alla per la difficile condizione economica in cui versa anche per i mancati CP_1 mantenimenti non ricevuti, con il figlio minore;
- dichiarare l'affidamento esclusivo Persona_4 del minore alla Madre in merito alle dichiarazioni dello stesso fatte presso Persona_4 CP_1 gli assistenti sociali, e per i motivi esposti nella comparsa;
- assegnare il mantenimento alla CP_1
nella somma di € 400,00, in quanto non autosufficiente economicamente ed € 500,00 per il
[...] figlio minore , e per l'effetto condannare la al pagamento delle Persona_4 Parte_1 spese, competenze e onorari di lite”. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. All'udienza presidenziale, tenutasi in data 16.12.2021, è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Istruita la causa in via documentale, il procedimento è stato rimesso al collegio per la decisione all'udienza del 13.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Preliminarmente dev'essere dichiarata l'inammissibilità della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dall'attore con nota del 4.03.2025 e, quindi, oltre la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, adducendo la seguente motivazione “Si depositano per via telematica i seguenti documenti patrimoniali e contabili non potuti depositare prima per problemi di deposito”. In difetto di istanza di rimessione in termini corredata dalla prova della non imputabilità del ritardo nel deposito della documentazione (peraltro richiesta con provvedimento del giudice istruttore risalente al 5.07.2023), con conseguente necessità di rimettere la causa sul ruolo al fine di garantire il contraddittorio sul punto, la documentazione non potrà essere esaminata dal collegio. Quanto alla domanda sullo status essa può senz'altro trovare accoglimento risultando pacifico tra le parti che non sia intervenuta alcuna riconciliazione e che la disgregazione della comunione spirituale e materiale sia irreversibile. Sussistono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. B) L. 898/1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Relativamente alle reciproche domande di affidamento esclusivo del figlio AR, nulla dovrà disporsi avendo egli compiuto la maggiore età nel corso del procedimento. La domanda di assegnazione della casa coniugale va poi rigettata per le ragioni già esposte dal giudice istruttore con provvedimento del 5.07.2023, posto che si è definitivamente reciso il vincolo con tale habitat domestico, non abitandovi il figlio da circa 10 anni (cfr. ordinanza del 5.07.2023 “l'istanza di assegnazione della casa coniugale sita in Anzio Via Verri 46/b, avanzata dalla convenuta non può trovare accoglimento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza dei figli minori, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è teso a tutelare la continuità relazionale e affettiva del figlio minore con l'habitat domestico di riferimento;
ne consegue che l'interesse dei figli che deve venire in rilievo per decidere sull'assegnazione non deve essere un interesse economico, così come non rileva la situazione di debolezza economica della coniuge che ne faccia richiesta (“l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cass., n. 25604/2018; Cass., n. 3015/2018); la revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. 20452/22)”). Nel caso di specie risulta pacifico che la convenuta si sia allontanata dalla casa coniugale, unitamente al figlio minore AR (nato il [...]), già a far data dal 2015 senza farvi ritorno, talché deve ritenersi ormai completamente reciso il vincolo relazionale tra il minore e la casa coniugale, presupposto che unicamente ne consente l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.”). Il rigetto della domanda non preclude alla convenuta di esperire gli ordinari rimedi civilistici al fine di rientrare nella disponibilità dell'immobile in comproprietà. Infine, la convenuta ha proposto domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Si ritiene che tale domanda debba essere riqualificata in richiesta di assegno divorzile. In punto di onere allegatorio e probatorio la sig.ra non ha dedotto alcuna circostanza specifica CP_1 tesa a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento;
dal punto di vista assistenziale, ella si è limitata a produrre un'autocertificazione in cui dichiara il proprio stato di disoccupazione;
tale allegazione è incongruente rispetto all'omessa contribuzione del marito, dovendosi ritenere che ella sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e a quello del figlio. Sotto il profilo compensativo perequativo nulla è stato dedotto circa l'esistenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale riconducibile a scelte di carattere endofamiliare. La memoria istruttoria è priva di articolazioni istruttorie a riguardo, né l'istante ha depositato la documentazione patrimoniale e reddituale richiesta. Tali ragioni conducono al rigetto della domanda. Quanto al mantenimento del figlio, considerate le accresciute esigenze e risultando incontestato che lo stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica, può elevarsi l'importo dell'assegno di mantenimento a carico dell'attore in Euro 450,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo. Spese di lite compensate stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come in epigrafe generalizzate, in Frascati il 6.10.1990 e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio. - Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento esclusivo del figlio ormai maggiorenne. Persona_4
- Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla convenuta.
- Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta.
- Ridetermina in euro 450,00 mensili, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dall'attore per il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente. Persona_4
- Dispone che ciascun genitore, contribuisca al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
AR Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5736/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MILITA Parte_1 C.F._1 CRISTIAN
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. PAVONE Controparte_1 C.F._2 DOMENICO
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver contratto matrimonio con in Frascati il 6.10.1990 Parte_1 Controparte_1 dalla cui unione sono nati i figli (il 7.08.1991), (il 5.07.1994), (il Per_1 Per_2 Per_3 10.06.2000) e AR (il 17.01.2008), nonché di essersi separato dalla stessa giusto decreto di omologa del tribunale di Velletri del 14.05.2014, ha agito in giudizio al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “dichiarare l'affidamento esclusivo del minore AR al solo ricorrente, per le causali meglio espresse in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di non concessione dell'affidamento esclusivo, dichiarare e determinare, nella somma non superiore ad € 200,00, il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il solo mantenimento del minorenne AR, oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
- dichiarare che i coniugi vivranno ognuno con le proprie sostanze essendo muniti di redditi propri ed economicamente indipendenti;
- confermare, per il resto, quanto disposto nella sentenza in sede di modifica delle condizioni di separazione;
- in ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”. A supporto della domanda di affidamento esclusivo ha dedotto i comportamenti ostativi della madre, pregiudizievoli del diritto alla bigenitorialità per il figlio minore;
ha poi specificato che la resistente ha espressamente rinunciato, in sede separatizia, a ricevere un assegno di mantenimento. La resistente, costituitasi, ha aderito alla domanda di divorzio;
ha domandato l'assegnazione della casa coniugale sita in Anzio, Via Verri n. 46/b in comproprietà e non abitata dall'attore; ha contestato le condotte pregiudizievoli a sua volta rimarcando che sia il padre a disinteressarsi dell'assistenza morale e materiale del figlio;
ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa. Ella ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'assegnazione dell'immobile sito in Anzio alla via Verri 46/B alla per la difficile condizione economica in cui versa anche per i mancati CP_1 mantenimenti non ricevuti, con il figlio minore;
- dichiarare l'affidamento esclusivo Persona_4 del minore alla Madre in merito alle dichiarazioni dello stesso fatte presso Persona_4 CP_1 gli assistenti sociali, e per i motivi esposti nella comparsa;
- assegnare il mantenimento alla CP_1
nella somma di € 400,00, in quanto non autosufficiente economicamente ed € 500,00 per il
[...] figlio minore , e per l'effetto condannare la al pagamento delle Persona_4 Parte_1 spese, competenze e onorari di lite”. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. All'udienza presidenziale, tenutasi in data 16.12.2021, è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Istruita la causa in via documentale, il procedimento è stato rimesso al collegio per la decisione all'udienza del 13.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Preliminarmente dev'essere dichiarata l'inammissibilità della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dall'attore con nota del 4.03.2025 e, quindi, oltre la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, adducendo la seguente motivazione “Si depositano per via telematica i seguenti documenti patrimoniali e contabili non potuti depositare prima per problemi di deposito”. In difetto di istanza di rimessione in termini corredata dalla prova della non imputabilità del ritardo nel deposito della documentazione (peraltro richiesta con provvedimento del giudice istruttore risalente al 5.07.2023), con conseguente necessità di rimettere la causa sul ruolo al fine di garantire il contraddittorio sul punto, la documentazione non potrà essere esaminata dal collegio. Quanto alla domanda sullo status essa può senz'altro trovare accoglimento risultando pacifico tra le parti che non sia intervenuta alcuna riconciliazione e che la disgregazione della comunione spirituale e materiale sia irreversibile. Sussistono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. B) L. 898/1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Relativamente alle reciproche domande di affidamento esclusivo del figlio AR, nulla dovrà disporsi avendo egli compiuto la maggiore età nel corso del procedimento. La domanda di assegnazione della casa coniugale va poi rigettata per le ragioni già esposte dal giudice istruttore con provvedimento del 5.07.2023, posto che si è definitivamente reciso il vincolo con tale habitat domestico, non abitandovi il figlio da circa 10 anni (cfr. ordinanza del 5.07.2023 “l'istanza di assegnazione della casa coniugale sita in Anzio Via Verri 46/b, avanzata dalla convenuta non può trovare accoglimento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza dei figli minori, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è teso a tutelare la continuità relazionale e affettiva del figlio minore con l'habitat domestico di riferimento;
ne consegue che l'interesse dei figli che deve venire in rilievo per decidere sull'assegnazione non deve essere un interesse economico, così come non rileva la situazione di debolezza economica della coniuge che ne faccia richiesta (“l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cass., n. 25604/2018; Cass., n. 3015/2018); la revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. 20452/22)”). Nel caso di specie risulta pacifico che la convenuta si sia allontanata dalla casa coniugale, unitamente al figlio minore AR (nato il [...]), già a far data dal 2015 senza farvi ritorno, talché deve ritenersi ormai completamente reciso il vincolo relazionale tra il minore e la casa coniugale, presupposto che unicamente ne consente l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.”). Il rigetto della domanda non preclude alla convenuta di esperire gli ordinari rimedi civilistici al fine di rientrare nella disponibilità dell'immobile in comproprietà. Infine, la convenuta ha proposto domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Si ritiene che tale domanda debba essere riqualificata in richiesta di assegno divorzile. In punto di onere allegatorio e probatorio la sig.ra non ha dedotto alcuna circostanza specifica CP_1 tesa a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento;
dal punto di vista assistenziale, ella si è limitata a produrre un'autocertificazione in cui dichiara il proprio stato di disoccupazione;
tale allegazione è incongruente rispetto all'omessa contribuzione del marito, dovendosi ritenere che ella sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e a quello del figlio. Sotto il profilo compensativo perequativo nulla è stato dedotto circa l'esistenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale riconducibile a scelte di carattere endofamiliare. La memoria istruttoria è priva di articolazioni istruttorie a riguardo, né l'istante ha depositato la documentazione patrimoniale e reddituale richiesta. Tali ragioni conducono al rigetto della domanda. Quanto al mantenimento del figlio, considerate le accresciute esigenze e risultando incontestato che lo stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica, può elevarsi l'importo dell'assegno di mantenimento a carico dell'attore in Euro 450,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo. Spese di lite compensate stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come in epigrafe generalizzate, in Frascati il 6.10.1990 e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio. - Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento esclusivo del figlio ormai maggiorenne. Persona_4
- Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla convenuta.
- Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta.
- Ridetermina in euro 450,00 mensili, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dall'attore per il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente. Persona_4
- Dispone che ciascun genitore, contribuisca al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
AR Massera