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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1173 dell'anno 2021
TRA nata a San Felice a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Iuliucci ed elettivamente domiciliata in IN (Av) alla via Roma n. 125;
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco pro tempore, C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Elena Merola ed elettivamente domiciliato in IN (Av) alla via San Gennaro n. 20;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato il 19.03.2021 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
22/2021 pronunciata dal giudice di Pace di IN nel procedimento recante R.G. n. 15/2019 chiedendo di riformarla e di dichiarare la responsabilità esclusiva dell'ente appellato per i danni materiali all'auto e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento di € 4.293,35 ovvero nella somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione. In punto di fatto l'appellante, dopo aver premesso di essere proprietaria di un'autovettura Mercedes Gla tg. FB459EH, ha esposto che la stessa, condotta da , rovinava in una buca non visibile né segnalata in data 18.03.2018, CP_2
riportando danni per la somma di € 4.293,35 e che il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente la domanda riconoscendo un risarcimento danni pari ad € 336,00. Quali motivi di
1/5 appello, la parte ha eccepito l'erronea quantificazione dei danni da parte del giudice, la mancata nomina di un ctu e la mancata o erronea liquidazione degli interessi. In particolare, la parte ha osservato che il giudice di primo grado, pur volendo escludere i danni non visibili alla scatola di trasmissione del retrotreno, avrebbe dovuto tenere conto quantomeno dei danni visibili ad occhio nudo, ossia quelli relativi all'ammortizzatore anteriore destro per € 336,49, al braccio oscillante anteriore inferiore per € 236,12, al braccio oscillante anteriore inferiore posteriore per
€ 214,68, al tirante sterzo laterale per € 89,50, al fuso a snodo anteriore con mozzo ruota per €
791,68, al cerchione in lega anteriore per € 345,61, nonché dell'iva e dei costi di manodopera per un totale di € 2.823,89. La parte ha, poi, osservato che il giudice di primo grado non aveva nominato un c.t.u. al fine di quantificare i danni ed aveva liquidato gli interessi solo all'attualità, senza tenere conto di quelli maturati dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Con memoria depositata il 9.06.2021 si è costituito il eccependo Controparte_1
l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, di escludere il diritto al risarcimento o, in subordine, di ridurlo per ascrivibilità del fatto al conducente e per mancanza della prova del nesso di causalità; in via ulteriormente gradata, la parte ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. In particolare la parte ha contestato il preventivo prodotto poiché non supportato da altri documenti contabili, evidenziando che il sinistro era ascrivibile al caso fortuito poiché avvenuto in orario diurno in condizioni di meteo non favorevole, che il luogo del sinistro era una strada urbana e secondaria con limite di 50 km/h e che la cifra richiesta dalla controparte era sproporzionata in base alla robustezza delle parti meccaniche e della carrozzeria dell'auto nonché ai limiti di velocità previsti. In conclusione la parte ha contestato le dichiarazioni dell'unico teste escusso che si era limitato a riferire di essersi recato a far redigere il preventivo.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata, poi, rinviata per precisazione delle conclusioni ed assegnata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale e con memoria di replica l'appellante si è riportata alle conclusioni e alle osservazioni rassegnate in atti.
Con comparsa conclusionale e con memoria di replica la parte appellata si è riportata alle conclusioni e osservazioni rassegnate nei precedenti atti contestando le cifre richieste a titolo di risarcimento danni nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale.
2/5 Ciò premesso, in via preliminare, ritiene il Tribunale che l'appello risulta tempestivo in quanto depositato nei termini di legge ed ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante indicato le parti della sentenza impugnate e le circostanze rilevanti ai fini della decisione.
Sempre in via preliminare deve essere rilevato che, con sentenza n. 22/2021 del 22.01.2021 il giudice di pace di IN ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da Pt_1
limitatamente all'importo di € 336,00 a fronte della richiesta di € 4.293,35 osservando che
[...] dall'esame della documentazione fotografica e dall'escussione dell'unico testimone Tes_1
risultava provato il nesso di causalità, l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'insidia nonché la responsabilità dell'ente per la buca che, posizionata al centro della carreggiata e formatasi per erronea sovrapposizione del manto stradale, risultava esistente da tempo poiché profonda all'incirca 10 cm. Con riferimento al danno il giudice ha ritenuto di poter riconoscere solo quello relativo all'ammortizzatore evidenziando che il solo preventivo di spesa, non corredato da fattura, non colmava l'onere probatorio con riferimento ai restanti danni pretesi e liquidando il primo all'attualità tenuto conto del tipo di auto, del suo stato d'uso e dell'anno di immatricolazione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il giudice di primo grado abbia effettuato un'idonea quantificazione del danno patito dalla parte attrice. Infatti, chi richiede il risarcimento dei danni ad un veicolo può produrre in giudizio il preventivo dei costi di riparazione, redatto dal carrozziere o dal meccanico che lo ha visionato, ma il valore di tale documento non è sufficiente alla dimostrazione dell'ammontare del danno poiché redatto da un soggetto estraneo e terzo rispetto alla controversia. Infatti, il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e può costituire solo un argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. La Corte di Cassazione, ad esempio, nella sentenza n. 26692/13 ha affermato che “nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso”. In altri termini occorre che il preventivo venga accompagnato da altra documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a rendere visibili al giudice di quali danni si tratti. Allo stesso modo, per la fattura, la Suprema
Corte ha sostenuto che essa non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è
3/5 accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (in tal senso anche Cass., 20/7/2015, n.
15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (sent.
n. 3293/2918). In conclusione il valore probatorio di questi documenti non è “pieno”, nel senso che sia il preventivo che la fattura non vengono ritenuti sufficienti alla dimostrazione dell'ammontare del danno.
Orbene, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, l'appellante si è limitata alla produzione del solo preventivo attestante la necessità di sostenere spese per € 5.504,30 per la riparazione dell'auto Mercedes Gla a seguito del sinistro. Tuttavia, risulta dimostrato, come già riferito dal giudice di primo grado, il danneggiamento e la foratura del solo pneumatico sinistro anteriore dell'auto come riferito dal teste escusso e dalle fotografie in atti, ma non vi è prova Tes_1
degli ulteriori danni richiamati nel preventivo (cfr. rilievi fotografici, pag. 1). Relativamente alla osservazione dell'appellante relativa alla mancata considerazione della manodopera, ritiene il
Tribunale che il costo in esame non possa essere riconosciuto in quanto indicato con riferimento ad una serie di danni e non quantificabile in base agli elementi emersi in atti. Peraltro, vale rilevare che nell'atto di appello l'attrice ha indicato quali danni l'ammortizzatore anteriore destro, quando in realtà il danno riportato si rinviene sul lato anteriore sinistro.
In ordine al secondo motivo di appello, osserva il Tribunale che la parte non ha formulato la richiesta di nomina di un c.t.u. nel corso del giudizio, ma si è limitata a richiedere la prova testimoniale sui capitoli indicati alle lettere a, b, c e che la consulenza tecnica d'ufficio non può sopperire a eventuali carenze probatorie, il cui onere incombe esclusivamente sulle parti in causa.
Infine non risulta fondato il terzo motivo di appello in quanto il giudice di primo grado, pur avendo utilizzato la cifra indicata nel preventivo, non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dovuti quantificando l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In merito deve essere, infatti, ricordato che (cfr. Cass. civ. n.
20889/2018) nell'ambito della valutazione equitativa del danno è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c. dovendo egli, tuttavia, specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse. Da quanto esposto deriva, allora, che la liquidazione del danno eseguita dal giudice di primo grado si presenta corretta perché resa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in ragione di una serie di elementi considerati.
4/5 In conclusione l'appello deve essere rigettato non potendosi riconoscere un maggior importo a titolo di risarcimento danni per carenza di prova.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento di attività istruttoria e dei valori minimi indicati nel D.M. 147 del 2022 in ragione del grado di complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellato dell'importo di € 231,00 oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 2.1.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5