CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL UI nato a [...] il [...] avverso la SENTENZA del 18/04/2023 del CDA ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto LU GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1810 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato LU LA, quale socio accomandatario della S.I.D.O.N. - società italiana di distribuzione opere sanitarie di LA LU & C., dichiarata fallita con sentenza del 30 novembre 2018 - colpevole di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto ex art. 217 co. 1 n. 4 L.F., per avere ritardato il fallimento in presenza di una manifesta situazione di crisi economica, così riqualificata la originaria contestazione di bancarotta fraudolenta impropria, condannandolo alla pena, principale e accessoria, di mesi quattro cli reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito. L'imputato era stato assolto, già in primo grado, dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Il ricorso per cassazione, affidato al difensore di fiducia, avvocato Fabio Sarra, articola due motivi. 2.1. Il primo denuncia vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, costituita dalla testimonianza resa nel rito abbreviato dalla curatrice del fallimento, per sostenere la insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e correlati vizi della motivazione nella dosimetria della pena, ingiustificatamente commisurata a partire da una entità prossima alla metà edittale. 3. Il Procuratore Generale, LU Giordano, ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria scritta, riportandosi ai motivi e insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce il travisamento delle dichiarazioni della curatrice, che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, giammai avrebbe dichiarato che la società sarebbe stata inattiva da dieci anni al momento del fallimento;
in realtà, il riferimento testimoniale era alla crisi del settore, quella sì decennale. Da ciò, e dall'assenza in capo al ricorrente di specifiche competenze che avrebbero dovuto indirizzarlo congruamente, a fronte della crisi aziendale, deriva la insussistenza della colpa grave necessaria per la integrazione della fattispecie ravvisata. 1.1. La deduzione non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha replicato alle doglianze sull'elemento soggettivo e, in merito alla specifica questione del travisamento della prova dichiarativa, ha evidenziato come i debiti aumentassero di anno in anno. Su tale punto la Difesa nulla obietta, mentre la Corte di appello si è attenuta all'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall., consistente nel deterioramento della complessiva situazione economico- finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste 2 passive, deve essere provocato per colpa grave o per la mancata tempestiva richiesta di fallimento (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019). Sotto il profilo soggettivo, la colpa grave per omessa o intempestiva richiesta di fallimento può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018 Rv. 272823). 1.2.Nel caso di specie, la Corte d'appello, confermando la decisione del primo giudice, ha rilevato che l'imputato, nonostante la crisi aziendale che diveniva sempre più consistente anno dopo anno, con un crescendo dei debiti, e nonostante non potesse fronteggiare il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, né le spese gestionali, ha aggravato consapevolmente il dissesto societario, omettendo di porre fine alla vita dell'azienda. Il fatto che il mercato dell'editoria fosse in crisi da dieci anni e che il commercialista che assisteva l'imputato per le attività contabili non gli avesse consigliato di richiedere il fallimento non sono circostanze che indirizzano ragionevolmente verso la mancanza della consapevolezza dell'aggravamento progressivo del dissesto societario, ove si consideri che lo stesso imputato ha riferito al curatore "che non aveva richiesto il fallimento perché non aveva le risorse per far fronte ai debiti". Correttamente, dunque, la Corte di appello ha tratto da tali elementi fattuali, con giudizio logico inferenziale ineccepibile, il convincimento della consapevolezza del ricorrente della condizione di dissesto societario e della necessità di chiedere la fine della società. 2. Parimenti infondato il secondo motivo. La Corte di appello ha supportato adeguatamente la scelta del trattamento sanzionatorio, richiamando il principio di equità e ancorando lo stesso alla gravità del dissesto, che è stata esplicitata indicando l'ammontare, affatto trascurabile, dei debiti verso l'erario. Rispetto a tale argomentazione, il motivo si concentra sulla mancata determinazione del preciso ammontare del debito tributario, con deduzione del tutto generica, mancando lo sviluppo critico della censura, che omette di indicare l'ammontare del debito, asseritamente contrastante con gli accertamenti del curatore, e di individuare le ragioni dell'incoerenza della decisione con una diversa determinazione dell'importo ( del tutto evanescente nella allegazione difensiva), che avrebbe potuto condurre a una più favorevole decisione sul punto. 2.1. Deve, del resto, ribadirsi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno N 3 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 05 dicembre 2023 Il COsigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto LU GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1810 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato LU LA, quale socio accomandatario della S.I.D.O.N. - società italiana di distribuzione opere sanitarie di LA LU & C., dichiarata fallita con sentenza del 30 novembre 2018 - colpevole di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto ex art. 217 co. 1 n. 4 L.F., per avere ritardato il fallimento in presenza di una manifesta situazione di crisi economica, così riqualificata la originaria contestazione di bancarotta fraudolenta impropria, condannandolo alla pena, principale e accessoria, di mesi quattro cli reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito. L'imputato era stato assolto, già in primo grado, dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Il ricorso per cassazione, affidato al difensore di fiducia, avvocato Fabio Sarra, articola due motivi. 2.1. Il primo denuncia vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, costituita dalla testimonianza resa nel rito abbreviato dalla curatrice del fallimento, per sostenere la insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e correlati vizi della motivazione nella dosimetria della pena, ingiustificatamente commisurata a partire da una entità prossima alla metà edittale. 3. Il Procuratore Generale, LU Giordano, ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria scritta, riportandosi ai motivi e insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce il travisamento delle dichiarazioni della curatrice, che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, giammai avrebbe dichiarato che la società sarebbe stata inattiva da dieci anni al momento del fallimento;
in realtà, il riferimento testimoniale era alla crisi del settore, quella sì decennale. Da ciò, e dall'assenza in capo al ricorrente di specifiche competenze che avrebbero dovuto indirizzarlo congruamente, a fronte della crisi aziendale, deriva la insussistenza della colpa grave necessaria per la integrazione della fattispecie ravvisata. 1.1. La deduzione non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha replicato alle doglianze sull'elemento soggettivo e, in merito alla specifica questione del travisamento della prova dichiarativa, ha evidenziato come i debiti aumentassero di anno in anno. Su tale punto la Difesa nulla obietta, mentre la Corte di appello si è attenuta all'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall., consistente nel deterioramento della complessiva situazione economico- finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste 2 passive, deve essere provocato per colpa grave o per la mancata tempestiva richiesta di fallimento (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019). Sotto il profilo soggettivo, la colpa grave per omessa o intempestiva richiesta di fallimento può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018 Rv. 272823). 1.2.Nel caso di specie, la Corte d'appello, confermando la decisione del primo giudice, ha rilevato che l'imputato, nonostante la crisi aziendale che diveniva sempre più consistente anno dopo anno, con un crescendo dei debiti, e nonostante non potesse fronteggiare il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, né le spese gestionali, ha aggravato consapevolmente il dissesto societario, omettendo di porre fine alla vita dell'azienda. Il fatto che il mercato dell'editoria fosse in crisi da dieci anni e che il commercialista che assisteva l'imputato per le attività contabili non gli avesse consigliato di richiedere il fallimento non sono circostanze che indirizzano ragionevolmente verso la mancanza della consapevolezza dell'aggravamento progressivo del dissesto societario, ove si consideri che lo stesso imputato ha riferito al curatore "che non aveva richiesto il fallimento perché non aveva le risorse per far fronte ai debiti". Correttamente, dunque, la Corte di appello ha tratto da tali elementi fattuali, con giudizio logico inferenziale ineccepibile, il convincimento della consapevolezza del ricorrente della condizione di dissesto societario e della necessità di chiedere la fine della società. 2. Parimenti infondato il secondo motivo. La Corte di appello ha supportato adeguatamente la scelta del trattamento sanzionatorio, richiamando il principio di equità e ancorando lo stesso alla gravità del dissesto, che è stata esplicitata indicando l'ammontare, affatto trascurabile, dei debiti verso l'erario. Rispetto a tale argomentazione, il motivo si concentra sulla mancata determinazione del preciso ammontare del debito tributario, con deduzione del tutto generica, mancando lo sviluppo critico della censura, che omette di indicare l'ammontare del debito, asseritamente contrastante con gli accertamenti del curatore, e di individuare le ragioni dell'incoerenza della decisione con una diversa determinazione dell'importo ( del tutto evanescente nella allegazione difensiva), che avrebbe potuto condurre a una più favorevole decisione sul punto. 2.1. Deve, del resto, ribadirsi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno N 3 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 05 dicembre 2023 Il COsigliere estensore