Articolo 29 della Legge 23 luglio 1991, n. 223
Articolo 28Articolo 30
Versione
11 agosto 1991
>
Versione
24 gennaio 1992
Art. 29. (Trattamenti di anzianita' nel settore siderurgico pubblico) 1. La facolta' di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, e' esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico ivi comprese le imprese di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 , convertito, con le modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di frafite artificiale per l'ndustria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di eta' non inferiore a quella di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 , e all' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , che possano far valere non meno di quindici anni di anzianita' contributiva, nei limiti di novemila unita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate. ((1))

-------------


AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e' differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992".
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente