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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 873/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1146/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 09/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2511028120 CONTR.CONSORZIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3502/2024, depositata in data 9.8.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di pagamento n. 2511028120 avente ad oggetto contributi consortili di irrigazione dovuti per l'anno 2020, per un importo di € 1.910,89, emesso dal
Consorzio_1.
Il ricorrente lamentava:
- l'assenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, sottolineando l'esistenza di un pozzo artesiano a esclusivo vantaggio del proprio fondo agricolo.
- l'onere della prova a carico del Consorzio, circa l'eventuale esistenza del beneficio.
- la carenza di motivazione dell'avviso impugnato, che si sarebbe limitato a richiamare i dati catastali senza indicare gli estremi del provvedimento presupposto né la data di esecutività del ruolo;
Il Consorzio si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità della propria potestà impositiva, fondata su fonti normative e provvedimenti di carattere generale nonché l'inclusione dei terreni del ricorrente nel perimetro di contribuzione e la sussistenza di benefici derivanti dalle opere consortili.
Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava la sentenza n. 1524/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, a sé favorevole e relativa a pregresse annualità e una perizia tecnica di parte.
La Corte di I grado, tuttavia, evidenziava che la sentenza d'appello favorevole al ricorrente non era rilevante, in quanto basata su una carenza di motivazione dell'atto impugnato in quel giudizio, mentre nell'avviso oggetto del presente giudizio erano analiticamente elencati i terreni e le fonti normative della potestà impositiva.
Inoltre, il primo Giudice riteneva non appagante la perizia tecnica prodotta dal ricorrente, osservando che:
- L'affermazione secondo cui il pozzo artesiano sarebbe l'unica fonte d'acqua non era supportata da dati sui consumi né da prove del funzionamento del pozzo.
- Il ricorrente stesso aveva ammesso l'esistenza di un sistema di irrigazione consortile sotterraneo, anche se ne aveva contestato l'efficienza negli anni precedenti.
- Il fatto che il sistema consortile si attivasse solo in determinati mesi non poteva inficiare la pretesa contributiva del Consorzio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
1. In primo luogo, l'appellante lamenta che la Corte di I grado ha considerato la sentenza prodotta in corso di causa senza una valutazione oggettiva e ragionevole delle circostanze di fatto e delle precedenti decisioni favorevoli al ricorrente;
evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata non affronta adeguatamente le specifiche contestazioni sollevate e si limita a richiamare genericamente le fonti normative
2. L'appellante richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 188/2018) e della Cassazione
(ord. nn. 5749 e 5750/2023), secondo cui il contributo consortile è dovuto solo in presenza di un beneficio diretto e concreto per il fondo e contesta che la sentenza di primo grado abbia ritenuto sufficiente la sola inclusione del terreno nel perimetro consortile, senza che sia stato dimostrato dal Consorzio un reale vantaggio per il fondo del ricorrente. L'appellante ribadisce che la perizia tecnica prodotta in atti dimostra l'assenza di qualsiasi beneficio concreto.
3. Il Ricorrente_1 contesta che la motivazione dell'avviso di pagamento era generica e insufficiente, in quanto non erano indicati gli atti presupposti, i criteri di calcolo del contributo e le ragioni specifiche per cui il fondo del ricorrente sarebbe destinatario della pretesa contributiva. L'appellante sottolinea che la motivazione si limita al richiamo dei dati catastali e delle fonti normative, senza fornire elementi concreti e dettagliati.
4. l'appellante sostiene che il presupposto impositivo posto a base della pretesa contributiva sia illegittimo, in quanto il contributo può essere richiesto solo ai proprietari che traggono un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, come previsto dall'art. 10 R.D. 215/1933 e dall'art. 860 c.c. Contesta che il Consorzio abbia esteso la contribuzione a tutti i proprietari inclusi nel comprensorio, senza dimostrare il beneficio concreto.
5. L'appellante richiama la normativa regionale (L.R. Campania n. 4/2003, art. 13, comma 3), secondo cui gli utenti già tenuti al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta e scolo delle acque meteoriche. Contesta che il
Consorzio non abbia dimostrato la sussistenza dei presupposti per la richiesta del contributo.
6. L'appellante sostiene che il Consorzio non abbia provato l'esistenza di opere di bonifica o irrigue che abbiano apportato un beneficio concreto al fondo del ricorrente e richiama la giurisprudenza secondo cui la prova delle spese, dei lavori svolti e della loro incidenza sul terreno grava sul Consorzio.
7. L'appellante ribadisce che, in caso di contestazione specifica del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, l'onere della prova dell'esistenza del beneficio grava interamente sul Consorzio.
8. L'appellante lamenta la violazione degli obblighi informativi e motivazionali previsti dalla L. 212/2000
(“Statuto dei diritti del contribuente”), in particolare degli artt. 6, 7 e 10, che impongono all'amministrazione di motivare adeguatamente gli atti e di informare il contribuente circa i presupposti dell'imposizione.
Il Consorzio_1 si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza dei motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 16.1.2025 la Corte, sentito il relatore in camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Occorre premettere che l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio ha per oggetto esclusivamente i contributi consortili per irrigazione dovuti dal Ricorrente_1 al consorzio per l'anno 2020 e non anche eventuali contributi per la bonifica.
Inoltre, non avendo il proprietario mai negato l'inserimento dei suoi immobili nel comprensorio del consorzio, nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, trova qui applicazione la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi dovuti all'ente, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. (da ultima: Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022, Rv. 664350 - 01)”.
La predetta presunzione ammette però la prova contraria a carico del contribuente nei casi e nei modi tipizzati dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (In
applicazione di questo principio, la S.C. ha rilevato che, con riferimento alla domanda proposta al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo di bonifica adducendo il cattivo funzionamento degli impianti e l'omessa manutenzione della rete idrica, il consorziato avrebbe potuto assolvere l'onere della prova producendo dichiarazioni rese da terzi, documentazione fotografica, verbali di sopralluoghi o ispezioni redatti da pubbliche autorità) Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012, Rv. 622990 - 01)”.
Non v'è dubbio, insomma che il contribuente possa dimostrare l'assenza del beneficio diretto e specifico al proprio fondo, in modo da vincere la presunzione di creazione giurisprudenziale a favore del Consorzio, adducendo il cattivo funzionamento degli impianti o l'omessa manutenzione della rete idrica (e perciò anche di quella irrigua) per inadempimento del Consorzio e dimostrandoli con fotografie, dichiarazioni di terzi, documenti e verbali.
Tuttavia, nel caso di specie, l'appellante non ha nemmeno specificamente censurato le affermazioni contenute nella sentenza impugnata – che questa Corte condivide pienamente – relative all'insufficienza a dimostrare il mancato funzionamento degli impianti di irragazione consortili delle deduzioni contenute nella perizia di parte prodotta dal ricorrente in corso di causa.
D'altra parte, l'esistenza di un pozzo artesiano nel terreno di proprietà del Ricorrente_1 non esclude l'utilizzo del sistema di irrigazione consortile sotterraneo che, secondo le stesse indicazioni contenute le relazione del consulente di parte, si attivava nel mese di maggio di ogni anno.
Atteso che le ulteriore censure prospettate dal Ricorrente_1 riguardano contributi di bonifica che non sono oggetto dell'atto impugnato nel presente giudizio, l'appello proposto dal Ricorrente_1 è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che liquida in euro 700,00 (settecento) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1146/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 09/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2511028120 CONTR.CONSORZIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3502/2024, depositata in data 9.8.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di pagamento n. 2511028120 avente ad oggetto contributi consortili di irrigazione dovuti per l'anno 2020, per un importo di € 1.910,89, emesso dal
Consorzio_1.
Il ricorrente lamentava:
- l'assenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, sottolineando l'esistenza di un pozzo artesiano a esclusivo vantaggio del proprio fondo agricolo.
- l'onere della prova a carico del Consorzio, circa l'eventuale esistenza del beneficio.
- la carenza di motivazione dell'avviso impugnato, che si sarebbe limitato a richiamare i dati catastali senza indicare gli estremi del provvedimento presupposto né la data di esecutività del ruolo;
Il Consorzio si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità della propria potestà impositiva, fondata su fonti normative e provvedimenti di carattere generale nonché l'inclusione dei terreni del ricorrente nel perimetro di contribuzione e la sussistenza di benefici derivanti dalle opere consortili.
Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava la sentenza n. 1524/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, a sé favorevole e relativa a pregresse annualità e una perizia tecnica di parte.
La Corte di I grado, tuttavia, evidenziava che la sentenza d'appello favorevole al ricorrente non era rilevante, in quanto basata su una carenza di motivazione dell'atto impugnato in quel giudizio, mentre nell'avviso oggetto del presente giudizio erano analiticamente elencati i terreni e le fonti normative della potestà impositiva.
Inoltre, il primo Giudice riteneva non appagante la perizia tecnica prodotta dal ricorrente, osservando che:
- L'affermazione secondo cui il pozzo artesiano sarebbe l'unica fonte d'acqua non era supportata da dati sui consumi né da prove del funzionamento del pozzo.
- Il ricorrente stesso aveva ammesso l'esistenza di un sistema di irrigazione consortile sotterraneo, anche se ne aveva contestato l'efficienza negli anni precedenti.
- Il fatto che il sistema consortile si attivasse solo in determinati mesi non poteva inficiare la pretesa contributiva del Consorzio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
1. In primo luogo, l'appellante lamenta che la Corte di I grado ha considerato la sentenza prodotta in corso di causa senza una valutazione oggettiva e ragionevole delle circostanze di fatto e delle precedenti decisioni favorevoli al ricorrente;
evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata non affronta adeguatamente le specifiche contestazioni sollevate e si limita a richiamare genericamente le fonti normative
2. L'appellante richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 188/2018) e della Cassazione
(ord. nn. 5749 e 5750/2023), secondo cui il contributo consortile è dovuto solo in presenza di un beneficio diretto e concreto per il fondo e contesta che la sentenza di primo grado abbia ritenuto sufficiente la sola inclusione del terreno nel perimetro consortile, senza che sia stato dimostrato dal Consorzio un reale vantaggio per il fondo del ricorrente. L'appellante ribadisce che la perizia tecnica prodotta in atti dimostra l'assenza di qualsiasi beneficio concreto.
3. Il Ricorrente_1 contesta che la motivazione dell'avviso di pagamento era generica e insufficiente, in quanto non erano indicati gli atti presupposti, i criteri di calcolo del contributo e le ragioni specifiche per cui il fondo del ricorrente sarebbe destinatario della pretesa contributiva. L'appellante sottolinea che la motivazione si limita al richiamo dei dati catastali e delle fonti normative, senza fornire elementi concreti e dettagliati.
4. l'appellante sostiene che il presupposto impositivo posto a base della pretesa contributiva sia illegittimo, in quanto il contributo può essere richiesto solo ai proprietari che traggono un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, come previsto dall'art. 10 R.D. 215/1933 e dall'art. 860 c.c. Contesta che il Consorzio abbia esteso la contribuzione a tutti i proprietari inclusi nel comprensorio, senza dimostrare il beneficio concreto.
5. L'appellante richiama la normativa regionale (L.R. Campania n. 4/2003, art. 13, comma 3), secondo cui gli utenti già tenuti al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta e scolo delle acque meteoriche. Contesta che il
Consorzio non abbia dimostrato la sussistenza dei presupposti per la richiesta del contributo.
6. L'appellante sostiene che il Consorzio non abbia provato l'esistenza di opere di bonifica o irrigue che abbiano apportato un beneficio concreto al fondo del ricorrente e richiama la giurisprudenza secondo cui la prova delle spese, dei lavori svolti e della loro incidenza sul terreno grava sul Consorzio.
7. L'appellante ribadisce che, in caso di contestazione specifica del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, l'onere della prova dell'esistenza del beneficio grava interamente sul Consorzio.
8. L'appellante lamenta la violazione degli obblighi informativi e motivazionali previsti dalla L. 212/2000
(“Statuto dei diritti del contribuente”), in particolare degli artt. 6, 7 e 10, che impongono all'amministrazione di motivare adeguatamente gli atti e di informare il contribuente circa i presupposti dell'imposizione.
Il Consorzio_1 si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza dei motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 16.1.2025 la Corte, sentito il relatore in camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Occorre premettere che l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio ha per oggetto esclusivamente i contributi consortili per irrigazione dovuti dal Ricorrente_1 al consorzio per l'anno 2020 e non anche eventuali contributi per la bonifica.
Inoltre, non avendo il proprietario mai negato l'inserimento dei suoi immobili nel comprensorio del consorzio, nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, trova qui applicazione la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi dovuti all'ente, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. (da ultima: Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022, Rv. 664350 - 01)”.
La predetta presunzione ammette però la prova contraria a carico del contribuente nei casi e nei modi tipizzati dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (In
applicazione di questo principio, la S.C. ha rilevato che, con riferimento alla domanda proposta al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo di bonifica adducendo il cattivo funzionamento degli impianti e l'omessa manutenzione della rete idrica, il consorziato avrebbe potuto assolvere l'onere della prova producendo dichiarazioni rese da terzi, documentazione fotografica, verbali di sopralluoghi o ispezioni redatti da pubbliche autorità) Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012, Rv. 622990 - 01)”.
Non v'è dubbio, insomma che il contribuente possa dimostrare l'assenza del beneficio diretto e specifico al proprio fondo, in modo da vincere la presunzione di creazione giurisprudenziale a favore del Consorzio, adducendo il cattivo funzionamento degli impianti o l'omessa manutenzione della rete idrica (e perciò anche di quella irrigua) per inadempimento del Consorzio e dimostrandoli con fotografie, dichiarazioni di terzi, documenti e verbali.
Tuttavia, nel caso di specie, l'appellante non ha nemmeno specificamente censurato le affermazioni contenute nella sentenza impugnata – che questa Corte condivide pienamente – relative all'insufficienza a dimostrare il mancato funzionamento degli impianti di irragazione consortili delle deduzioni contenute nella perizia di parte prodotta dal ricorrente in corso di causa.
D'altra parte, l'esistenza di un pozzo artesiano nel terreno di proprietà del Ricorrente_1 non esclude l'utilizzo del sistema di irrigazione consortile sotterraneo che, secondo le stesse indicazioni contenute le relazione del consulente di parte, si attivava nel mese di maggio di ogni anno.
Atteso che le ulteriore censure prospettate dal Ricorrente_1 riguardano contributi di bonifica che non sono oggetto dell'atto impugnato nel presente giudizio, l'appello proposto dal Ricorrente_1 è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che liquida in euro 700,00 (settecento) oltre accessori di legge se dovuti.