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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 555/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 555/2023 R.G. promossa da con sede a Perugia, Fraz. San Marco n. 10 (p. iva: ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mario Rampini e Simona Rossi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Piazza Piccinino n. 9, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
, (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di CP_2
Perugia, presso i cui uffici ope legis domiciliata in Perugia, Via degli Offici n. 14;
=Appellato=
pagina 1 di 10 e nei confronti di
(p. iva: ) in persona Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14;
=Appellata Contumace=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 13.12.2024;
Per parte appellata : come da comparsa di costituzione e risposta. CP_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione, ai Parte_1
sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 080201500269727
notificata in data 15.01.2006 con la quale le aveva intimato il Controparte_5
pagamento della somma di €.382.269,92 a fronte dell'avvenuta revoca da parte del del finanziamento concesso alla società attrice a sostegno dell'attività di ricerca CP_4
industriale ai sensi del D.M. 593/2000.
A fondamento dell'opposizione la società attrice esponeva di aver impugnato dinanzi al
Tribunale di Perugia (R.g. n. 6895/13) i provvedimenti del con cui erano stati CP_4
revocati i finanziamenti -deducendone l'illegittimità- e che il convenuto, CP_1
costituito in giudizio, aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario (ritenendo sussistere la giurisdizione del Giudice Amministrativo) e contestando, comunque, il merito dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Deduceva inoltre, che nelle more del predetto giudizio (R.g. n. 6895/13) il con CP_4
nota del 31.3.2015 aveva diffidato la società attrice alla restituzione del finanziamento,
pagina 2 di 10 con l'avvertimento che in difetto avrebbe dato seguito alla procedura di iscrizione a ruolo delle somme ed al conseguente recupero esattoriale e che, pertanto, la società
attrice si era vista costretta ad agire in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la sospensione cautelare dei provvedimenti di revoca.
Esponeva, altresì, che la trattazione del giudizio cautelare era stata rinviata su accordo delle parti in attesa che il TAR Umbria, pendenti in quella sede altri procedimenti di analogo contenuto, si pronunciasse sulla questione della giurisdizione e che nonostante ciò, il concessionario per la riscossione aveva notificato la cartella di pagamento in oggetto, a cui era seguita la proposta opposizione.
In conformità delle ragioni dedotte chiedeva: - in via preliminare, la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento impugnata e del relativo ruolo esattoriale;
- nel merito il loro annullamento in quanto, entrambi, illegittimi ed infondati.
Radicatosi il contraddittorio il ( rimaneva contumace) eccepiva CP_4 Controparte_5
preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito, concludeva per la declaratoria di inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione ed in subordine per la declaratoria di litispendenza con il con il giudizio di impugnazione dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti, nonché in ulteriore subordine, per il rigetto della domanda.
Alla prima udienza del 31.05.2017, il Tribunale, ritenuto di dover decidere sull'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale, sulle conclusioni precisate delle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1171/2023, pubblicata il 25.07.2023, dichiarava inammissibile l'opposizione per carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria e pagina 3 di 10 condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1171/2023 ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_2
1) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e dell'orientamento
giurisprudenziale in tema di cessazione della materia del contendere – omissione di
fatto decisivo - contraddittorietà manifesta, con riferimento al capo della sentenza
impugnata, contenuto a pag. 3, in cui, pur riconoscendo la sussistenza di un fatto
determinante la cessazione della materia del contendere, è stata emessa pronuncia in
ordine al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario”
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice - pur se ha dato atto che a seguito della declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario a conoscere dell'illegittimità degli atti presupposti all'emissione della cartella di pagamento oggetto di giudizio, aveva proceduto alla riassunzione e CP_6
traslazione di detto giudizio avanti al TAR e che il giudice amministrativo aveva dapprima provveduto a sospendere cautelarmente i provvedimenti impugnati e poi ad accogliere il ricorso proposto dalla società attrice (procedendo all'annullamento degli atti impugnati con sentenza n. 321/2020) si è comunque pronunciato sull'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice adito, ritenendo erroneamente che detta eccezione avesse carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione.
Sostiene l'appellante che, in presenza di elementi pacifici ed incontestati circa l'annullamento sia dei provvedimenti di revoca sia della cartella di pagamento, il giudice di prime cure avrebbe dovuto emettere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con conseguente impossibilità di procedere all'esame di ogni ulteriore questione sottoposta al suo vaglio.
Afferma, inoltre, che la ricostruzione operata dal primo giudice è parzialmente errata pagina 4 di 10 nella parte in cui ha dato atto dell'annullamento da parte del giudice amministrativo dei soli atti presupposti alla cartella di pagamento, mentre avanti al TAR erano stati impugnati non solo i provvedimenti di revoca dei contributi concessi alla società
ricorrente, ma anche tutti gli atti presupposti ivi compresa la cartella di pagamento n.
08020150026972737 emessa da oggetto del giudizio di Controparte_5
opposizione ex art. 615 c.p.c., dunque, avendo la pronuncia del TAR Umbria n.
312/2020 annullato tutti gli atti impugnati, con essa è stata annullata anche la cartella oggetto dei opposizione ex art. 615 c.p.c..
Il giudice di prime cure, quindi, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, integrando (questa) una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, di carattere pregiudiziale rispetto anche alla questione di giurisdizione.
2) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed art. 92, comma 2, c.p.c., con
riguardo al capo della sentenza che contiene la condanna della parte attrice-appellante
alle spese di lite in presenza di contrasto giurisprudenziale in materia di giurisdizione
relativamente ai provvedimenti di decadenza dalla concessione di contributi pubblici.”
La sentenza impugnata è parimenti errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio affermando Parte_1
essere pacifica in materia la giurisdizione del giudice amministrativo.
Sostiene che, al contrario, al tempo della proposizione del ricorso vi era un forte contrasto giurisprudenziale in materia di giurisdizione relativamente ai procedimenti di decadenza dalla concessione di contributi pubblici e che, solo successivamente, si è
affermata e -poi consolidata- l'orientamento giurisprudenziale che afferma la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ad avviso dell'appellante, pertanto, anche volendo considerare la questione sulla pagina 5 di 10 giurisdizione utile ai soli fini della determinazione della c.d. soccombenza virtuale, la decisione del primo giudice si pone in violazione del disposto di cui all'art. 92, comma
2, c.p.c., nella parte in cui prevede che se vi è mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dei principi
espressi con sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77 in ordine alla
possibilità del giudice di pronunciare la compensazione delle spese di lite in ipotesi di
gravi ed eccezionali ragioni – omissione di fatto decisivo.”
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto comunque pronunciare la compensazione delle spese in ragione del fatto che il giudizio di opposizione alla cartella di pagamento si era reso necessario a causa del comportamento processuale -
definito “incauto” - del che, in pendenza di giudizio di impugnazione avverso CP_1
la revoca del contributo e del ricorso cautelare in corso di causa, nonostante l'impegno assunto a verbale da parte del proprio difensore circa l'inopportunità di procedere con azione esecutiva, ha comunque provveduto all'emissione e successiva notifica della cartella di pagamento costringendo così la società intraprendere il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (definito) unico mezzo a diposizione del debitore per paralizzare l'azione esecutiva, avendo già provveduto all'impugnazione degli atti presupposti con istanza di sospensione.
In conformità dei motivi dedotti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite del primo grado e con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 31.12.2024 si è costituito il Controparte_7
pagina 6 di 10 contestando integralmente l'appello avversario chiedendone il rigetto, con CP_1
ogni conseguenza in ordine alle spese.
Con ordinanza del 04.04.2024 la Corte di Appello ha sospeso la provvisoria esecutività
della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.02.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
In primo luogo, rilevata la mancata costituzione di Controparte_3
regolarmente citata, la Corte ne dichiara la contumacia.
Passando all'esame dei motivi di gravame, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, occorre rilevarne la fondatezza.
Osserva la Corte che, come noto, la cessazione della materia del contendere -che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio- si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo,
eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
Per consolidata giurisprudenza, alla quale questa Corte aderisce con convinzione, la cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di pagina 7 di 10 ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece, necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-
dovere di decidere il merito della controversia (v. Cass. 4951/2023; Cass. Sez. Un. n.
18956/2003).
Orbene, nella fattispecie non è controverso (cfr. le allegazioni di cui a pag. 2 della comparsa conclusionale del 02.02.2021 – in fascicolo di primo grado di parte appellata) -
e comunque emerge dagli atti di causa, dandosene atto anche nella sentenza impugnata
(cfr. pag. 3 della sentenza - “… In primo luogo si deve rilevare che sembrerebbe che sia
cessata la materia del contendere a seguito del provvedimento di sospensione adottato
dal TAR e della successiva sentenza che ha accolto il ricorso dell'attrice annullando la
cartella impugnata”) - che il TAR Umbria con sentenza n. 321/2020 ha accolto il ricorso proposto da “con conseguente annullamento dei provvedimenti Parte_1
impugnati ...” (cfr. All. 3 all'atto di appello), compresa, quindi, la cartella oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.c. oggetto, anch'essa di impugnazione unitamente ai decreti di revoca dei finanziamenti (cfr. doc. 30 Ricorso in riassunzione e/o
“riproposizione” ex art. 11 CPA - in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Stante tale sopravvenuta circostanza, poiché è stata accertata dal giudice competente
(TAR) l'illegittimità dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti adottati dal CP_4
nonché degli atti ad essi conseguenti (compresa la cartella esattoriale oggetto di opposizione) non è configurabile alcun interesse all'accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio ed è, pertanto, da ritenere venuta meno la controversia intorno ad esso, con conseguente esclusione di qualsiasi altra statuizione che non sia quella di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Di qui la necessità di accoglimento dell'appello, con correlativa riforma della sentenza pagina 8 di 10 impugnata, perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta mancanza di interesse ad agire determinato dalla suddetta cessazione.
All'accoglimento dell'appello consegue, altresì, la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del di giudizio rispetto alla quale la Corte reputa sussistere giusti motivi per disporne l'integrale compensazione, avendo riguardo all'esito complessivo della lite.
Infatti, a fronte della favorevole pronuncia del TAR Umbria ottenuta dalla società
appellante nel corso del giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, resta il fatto che la domanda era stata introdotta davanti a giudice privo di giurisdizione, avuto riguardo alla natura amministrativa dell'atto ad essa presupposto.
In buona sostanza, se da un lato aveva proposto una domanda fondata Parte_1
sotto un profilo di merito, l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal era CP_4
pure essa fondata, ciò che induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
****
Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata nei termini sopra esposti.
Ricorrono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra e . Parte_1 Controparte_8
Nulla a provvedere nei confronti di , rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di e Parte_1 Controparte_8 [...]
, contrariis reiectis, così provvede: Controparte_3
pagina 9 di 10 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata (n.
1171/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il 25.07.2023) dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra e Parte_1 Controparte_8
le spese del doppio grado di giudizio;
[...]
- Nulla a provvedere sulle spese quanto all'appellata Controparte_3
rimasta contumace.
Così deciso in Perugia, lì 14 luglio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 555/2023 R.G. promossa da con sede a Perugia, Fraz. San Marco n. 10 (p. iva: ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mario Rampini e Simona Rossi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Piazza Piccinino n. 9, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
, (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di CP_2
Perugia, presso i cui uffici ope legis domiciliata in Perugia, Via degli Offici n. 14;
=Appellato=
pagina 1 di 10 e nei confronti di
(p. iva: ) in persona Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14;
=Appellata Contumace=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 13.12.2024;
Per parte appellata : come da comparsa di costituzione e risposta. CP_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione, ai Parte_1
sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 080201500269727
notificata in data 15.01.2006 con la quale le aveva intimato il Controparte_5
pagamento della somma di €.382.269,92 a fronte dell'avvenuta revoca da parte del del finanziamento concesso alla società attrice a sostegno dell'attività di ricerca CP_4
industriale ai sensi del D.M. 593/2000.
A fondamento dell'opposizione la società attrice esponeva di aver impugnato dinanzi al
Tribunale di Perugia (R.g. n. 6895/13) i provvedimenti del con cui erano stati CP_4
revocati i finanziamenti -deducendone l'illegittimità- e che il convenuto, CP_1
costituito in giudizio, aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario (ritenendo sussistere la giurisdizione del Giudice Amministrativo) e contestando, comunque, il merito dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Deduceva inoltre, che nelle more del predetto giudizio (R.g. n. 6895/13) il con CP_4
nota del 31.3.2015 aveva diffidato la società attrice alla restituzione del finanziamento,
pagina 2 di 10 con l'avvertimento che in difetto avrebbe dato seguito alla procedura di iscrizione a ruolo delle somme ed al conseguente recupero esattoriale e che, pertanto, la società
attrice si era vista costretta ad agire in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la sospensione cautelare dei provvedimenti di revoca.
Esponeva, altresì, che la trattazione del giudizio cautelare era stata rinviata su accordo delle parti in attesa che il TAR Umbria, pendenti in quella sede altri procedimenti di analogo contenuto, si pronunciasse sulla questione della giurisdizione e che nonostante ciò, il concessionario per la riscossione aveva notificato la cartella di pagamento in oggetto, a cui era seguita la proposta opposizione.
In conformità delle ragioni dedotte chiedeva: - in via preliminare, la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento impugnata e del relativo ruolo esattoriale;
- nel merito il loro annullamento in quanto, entrambi, illegittimi ed infondati.
Radicatosi il contraddittorio il ( rimaneva contumace) eccepiva CP_4 Controparte_5
preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito, concludeva per la declaratoria di inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione ed in subordine per la declaratoria di litispendenza con il con il giudizio di impugnazione dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti, nonché in ulteriore subordine, per il rigetto della domanda.
Alla prima udienza del 31.05.2017, il Tribunale, ritenuto di dover decidere sull'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale, sulle conclusioni precisate delle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1171/2023, pubblicata il 25.07.2023, dichiarava inammissibile l'opposizione per carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria e pagina 3 di 10 condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1171/2023 ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_2
1) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e dell'orientamento
giurisprudenziale in tema di cessazione della materia del contendere – omissione di
fatto decisivo - contraddittorietà manifesta, con riferimento al capo della sentenza
impugnata, contenuto a pag. 3, in cui, pur riconoscendo la sussistenza di un fatto
determinante la cessazione della materia del contendere, è stata emessa pronuncia in
ordine al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario”
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice - pur se ha dato atto che a seguito della declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario a conoscere dell'illegittimità degli atti presupposti all'emissione della cartella di pagamento oggetto di giudizio, aveva proceduto alla riassunzione e CP_6
traslazione di detto giudizio avanti al TAR e che il giudice amministrativo aveva dapprima provveduto a sospendere cautelarmente i provvedimenti impugnati e poi ad accogliere il ricorso proposto dalla società attrice (procedendo all'annullamento degli atti impugnati con sentenza n. 321/2020) si è comunque pronunciato sull'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice adito, ritenendo erroneamente che detta eccezione avesse carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione.
Sostiene l'appellante che, in presenza di elementi pacifici ed incontestati circa l'annullamento sia dei provvedimenti di revoca sia della cartella di pagamento, il giudice di prime cure avrebbe dovuto emettere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con conseguente impossibilità di procedere all'esame di ogni ulteriore questione sottoposta al suo vaglio.
Afferma, inoltre, che la ricostruzione operata dal primo giudice è parzialmente errata pagina 4 di 10 nella parte in cui ha dato atto dell'annullamento da parte del giudice amministrativo dei soli atti presupposti alla cartella di pagamento, mentre avanti al TAR erano stati impugnati non solo i provvedimenti di revoca dei contributi concessi alla società
ricorrente, ma anche tutti gli atti presupposti ivi compresa la cartella di pagamento n.
08020150026972737 emessa da oggetto del giudizio di Controparte_5
opposizione ex art. 615 c.p.c., dunque, avendo la pronuncia del TAR Umbria n.
312/2020 annullato tutti gli atti impugnati, con essa è stata annullata anche la cartella oggetto dei opposizione ex art. 615 c.p.c..
Il giudice di prime cure, quindi, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, integrando (questa) una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, di carattere pregiudiziale rispetto anche alla questione di giurisdizione.
2) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed art. 92, comma 2, c.p.c., con
riguardo al capo della sentenza che contiene la condanna della parte attrice-appellante
alle spese di lite in presenza di contrasto giurisprudenziale in materia di giurisdizione
relativamente ai provvedimenti di decadenza dalla concessione di contributi pubblici.”
La sentenza impugnata è parimenti errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio affermando Parte_1
essere pacifica in materia la giurisdizione del giudice amministrativo.
Sostiene che, al contrario, al tempo della proposizione del ricorso vi era un forte contrasto giurisprudenziale in materia di giurisdizione relativamente ai procedimenti di decadenza dalla concessione di contributi pubblici e che, solo successivamente, si è
affermata e -poi consolidata- l'orientamento giurisprudenziale che afferma la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ad avviso dell'appellante, pertanto, anche volendo considerare la questione sulla pagina 5 di 10 giurisdizione utile ai soli fini della determinazione della c.d. soccombenza virtuale, la decisione del primo giudice si pone in violazione del disposto di cui all'art. 92, comma
2, c.p.c., nella parte in cui prevede che se vi è mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dei principi
espressi con sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77 in ordine alla
possibilità del giudice di pronunciare la compensazione delle spese di lite in ipotesi di
gravi ed eccezionali ragioni – omissione di fatto decisivo.”
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto comunque pronunciare la compensazione delle spese in ragione del fatto che il giudizio di opposizione alla cartella di pagamento si era reso necessario a causa del comportamento processuale -
definito “incauto” - del che, in pendenza di giudizio di impugnazione avverso CP_1
la revoca del contributo e del ricorso cautelare in corso di causa, nonostante l'impegno assunto a verbale da parte del proprio difensore circa l'inopportunità di procedere con azione esecutiva, ha comunque provveduto all'emissione e successiva notifica della cartella di pagamento costringendo così la società intraprendere il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (definito) unico mezzo a diposizione del debitore per paralizzare l'azione esecutiva, avendo già provveduto all'impugnazione degli atti presupposti con istanza di sospensione.
In conformità dei motivi dedotti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite del primo grado e con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 31.12.2024 si è costituito il Controparte_7
pagina 6 di 10 contestando integralmente l'appello avversario chiedendone il rigetto, con CP_1
ogni conseguenza in ordine alle spese.
Con ordinanza del 04.04.2024 la Corte di Appello ha sospeso la provvisoria esecutività
della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.02.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
In primo luogo, rilevata la mancata costituzione di Controparte_3
regolarmente citata, la Corte ne dichiara la contumacia.
Passando all'esame dei motivi di gravame, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, occorre rilevarne la fondatezza.
Osserva la Corte che, come noto, la cessazione della materia del contendere -che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio- si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo,
eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
Per consolidata giurisprudenza, alla quale questa Corte aderisce con convinzione, la cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di pagina 7 di 10 ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece, necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-
dovere di decidere il merito della controversia (v. Cass. 4951/2023; Cass. Sez. Un. n.
18956/2003).
Orbene, nella fattispecie non è controverso (cfr. le allegazioni di cui a pag. 2 della comparsa conclusionale del 02.02.2021 – in fascicolo di primo grado di parte appellata) -
e comunque emerge dagli atti di causa, dandosene atto anche nella sentenza impugnata
(cfr. pag. 3 della sentenza - “… In primo luogo si deve rilevare che sembrerebbe che sia
cessata la materia del contendere a seguito del provvedimento di sospensione adottato
dal TAR e della successiva sentenza che ha accolto il ricorso dell'attrice annullando la
cartella impugnata”) - che il TAR Umbria con sentenza n. 321/2020 ha accolto il ricorso proposto da “con conseguente annullamento dei provvedimenti Parte_1
impugnati ...” (cfr. All. 3 all'atto di appello), compresa, quindi, la cartella oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.c. oggetto, anch'essa di impugnazione unitamente ai decreti di revoca dei finanziamenti (cfr. doc. 30 Ricorso in riassunzione e/o
“riproposizione” ex art. 11 CPA - in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Stante tale sopravvenuta circostanza, poiché è stata accertata dal giudice competente
(TAR) l'illegittimità dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti adottati dal CP_4
nonché degli atti ad essi conseguenti (compresa la cartella esattoriale oggetto di opposizione) non è configurabile alcun interesse all'accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio ed è, pertanto, da ritenere venuta meno la controversia intorno ad esso, con conseguente esclusione di qualsiasi altra statuizione che non sia quella di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Di qui la necessità di accoglimento dell'appello, con correlativa riforma della sentenza pagina 8 di 10 impugnata, perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta mancanza di interesse ad agire determinato dalla suddetta cessazione.
All'accoglimento dell'appello consegue, altresì, la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del di giudizio rispetto alla quale la Corte reputa sussistere giusti motivi per disporne l'integrale compensazione, avendo riguardo all'esito complessivo della lite.
Infatti, a fronte della favorevole pronuncia del TAR Umbria ottenuta dalla società
appellante nel corso del giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, resta il fatto che la domanda era stata introdotta davanti a giudice privo di giurisdizione, avuto riguardo alla natura amministrativa dell'atto ad essa presupposto.
In buona sostanza, se da un lato aveva proposto una domanda fondata Parte_1
sotto un profilo di merito, l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal era CP_4
pure essa fondata, ciò che induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
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Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata nei termini sopra esposti.
Ricorrono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra e . Parte_1 Controparte_8
Nulla a provvedere nei confronti di , rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di e Parte_1 Controparte_8 [...]
, contrariis reiectis, così provvede: Controparte_3
pagina 9 di 10 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata (n.
1171/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il 25.07.2023) dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra e Parte_1 Controparte_8
le spese del doppio grado di giudizio;
[...]
- Nulla a provvedere sulle spese quanto all'appellata Controparte_3
rimasta contumace.
Così deciso in Perugia, lì 14 luglio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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