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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
N. 91/2024 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. NO SA – Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. DR RI – Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello indicata in epigrafe, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], c.f.; ; CP_1 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...], c.f.; ; Controparte_2 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_3 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_4 CodiceFiscale_5
, nato a [...] il [...], c.f.: CP_5 CodiceFiscale_6
nato a [...] il [...], ; CP_6 CodiceFiscale_7
, nato a [...], il [...], c.f.: ; CP_7 CodiceFiscale_8
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_8 C.F._9
;
[...]
nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_9 CodiceFiscale_10
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_10 CodiceFiscale_11
, nato a [...] P.S. il 13 marzo 1962, c.f.: ; CP_11 CodiceFiscale_12
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_12 CodiceFiscale_13 nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_13
; C.F._14
, nata a [...] il [...], c.f.: ; CP_14 CodiceFiscale_15
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_15 CodiceFiscale_16
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_16 C.F._17
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_17 C.F._18
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_18 C.F._19
;
[...]
nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_19 CodiceFiscale_20
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_20 C.F._21
[...] tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Gerace (cf
), con domicilio eletto presso il suo studio in Siderno Marina (RC), C.F._22
Via Cesare Battisti 98 il quale dichiara di voler ricevere notificazioni/comunicazioni ai seguenti recapiti: pec tel/fax 0964342067 Email_1
- Appellanti in riassunzione –
CONTRO
(C.F. , in persona del Presidente pro Controparte_21 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio presso i cui Uffici è domiciliata ex lege, con sede in via Plebiscito 15 RC –p.e.c.
Email_2
- Appellata in riassunzione, contumace
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro tempore, rappresentato Controparte_22
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui
Uffici è domiciliato, con sede in via Plebiscito 15 RC- C.F. p.e.c. P.IVA_2
Email_2
oggi , in Controparte_23 Controparte_23 persona del Ministro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui Uffici è domiciliato, con sede in via Plebiscito
15 RC C.F. p.e.c. P.IVA_3 Email_2
pag. 2/5 oggi , Controparte_24 Controparte_24 in persona del tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_25 dello Stato di Reggio Calabria presso i cui Uffici è domiciliato, con sede in via Plebiscito
15 R.C. C.F. p.e.c. P.IVA_4 Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
Piazza Università 1, 06123 C.F. p.e.c. Pt_2 P.IVA_5 Email_3 rappresentata e difesa nei precedenti gradi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria con sede in via via Plebiscito 15 R.C. p.e.c.
Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_3 sede in Piazza Pugliatti 1, 98122 C.F. p.e.c. Pt_3 P.IVA_6
rappresentata e difesa nei precedenti gradi dall'Avvocatura Email_4
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria con sede in via Plebiscito 15 R.C – p.e.c.
Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_26 sede in Piazza Marina 61 90133 c.f. CP_26 P.IVA_7 Email_5 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui con sede in via Plebiscito 15 R.C. p.e.c. Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_27 sede in Piazza Università 2, 95131 P.I. CP_27 P.IVA_8 Email_6 rappresentata e difesa nei precedenti gradi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria con sede in via Plebiscito 15 R.C. p.e.c.
Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_28 sede in Via Zamboni 33, 40126 C.F. CP_28 P.IVA_9 Email_7 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria con sede in via Plebiscito 15 R.C. p.e.c. Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_29 sede in Via Balbi 5, 10126 C.F p.e.c. CP_29 P.IVA_10 Email_8 rappresentata e difesa nei precedenti gradi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di pag. 3/5 Reggio Calabria con sede in via Plebiscito 15 R.C. p.e.c.
Email_2
- tutti Appellati in riassunzione, contumaci -
Oggetto: riassunzione a seguito di annullamento parziale della Sentenza della Corte
d'appello di Reggio Calabria, n. 671/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 29152/2019 del 13 luglio 2023 la Corte di cassazione annullava parzialmente la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, n. 671/2018 e rinviava per un nuovo esame a questa stessa Corte, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto ritualmente notificato gli odierni appellanti procedevano alla riassunzione del giudizio.
Giova precisare che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di cassazione, l'ambito del presente giudizio di rinvio è limitato alla liquidazione del quantum dovuto agli attori in riassunzione a titolo di remunerazione ad essi spettante, in qualità di medici specializzandi, per la frequenza dei corsi di specializzazione d essi rispettivamente indicati.
In particolare, la Cassazione ha affermato che il risarcimento da inadempimento dello Stato italiano alle direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE, relativo alla frequenza dei corsi di specializzazione medica negli anni anteriori al D.Lgs. 257/1991, deve essere liquidato secondo il criterio equitativo dell'art. 11 L. 370/1999, pari a € 6.713,93 (o 6.713,94) per anno di corso, con decorrenza dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione.
Gli appellanti, nelle loro difese – e segnatamente nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – hanno dichiarato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more del giudizio di legittimità, ha integralmente corrisposto le somme dovute secondo il parametro sopra indicato, oltre agli interessi calcolati sugli importi spettanti in rapporto alle individuali date di messa in mora.
Gli stessi appellanti hanno espressamente dichiarato di non avere ulteriori pretese nei confronti della e hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione Controparte_21 della materia del contendere, con riconoscimento del loro diritto a trattenere quanto percepito.
pag. 4/5 Le Amministrazioni appellate non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci con ordinanza collegiale del 5 dicembre 2025.
Dalla documentazione prodotta in riassunzione (note PCM del 21.11.2019 e 2.12.2019, relativi ordinativi di pagamento) e dalla ricostruzione allegata dagli appellanti, risulta che la ha provveduto a corrispondere le somme dovute Controparte_21 secondo i criteri indicati dalla Corte di cassazione.
In ogni caso, è dirimente osservare che gli attori in riassunzione hanno chiesto espressamente di dichiarare la cessata materia del contendere non avendo gli attori altro a pretendere o conseguire in relazione alla fattispecie di giudizio poiché la CP_21
ha corrisposto quanto dovuto secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte,
[...] per cui null'altro deve pagare e gli attori nulla devono rimborsare sul pagamento conseguito.
Alla luce del vincolo derivante dall'ordinanza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., e considerato che il credito dei ricorrenti risulta interamente adempiuto, il Collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, persi i presupposti di una decisione di merito.
Quanto ai e alle Università chiamati in causa, occorre ribadire che la loro CP_30 partecipazione avviene ai soli fini dell'art. 332 c.p.c.
In ordine alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio di rinvio, del pagamento medio tempore avvenuto, della contumacia delle Amministrazioni, della compensazione già disposta nei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio riassunzione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in oggetto:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
DR RI NO SA
pag. 5/5
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
N. 91/2024 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. NO SA – Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. DR RI – Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello indicata in epigrafe, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], c.f.; ; CP_1 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...], c.f.; ; Controparte_2 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_3 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_4 CodiceFiscale_5
, nato a [...] il [...], c.f.: CP_5 CodiceFiscale_6
nato a [...] il [...], ; CP_6 CodiceFiscale_7
, nato a [...], il [...], c.f.: ; CP_7 CodiceFiscale_8
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_8 C.F._9
;
[...]
nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_9 CodiceFiscale_10
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_10 CodiceFiscale_11
, nato a [...] P.S. il 13 marzo 1962, c.f.: ; CP_11 CodiceFiscale_12
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_12 CodiceFiscale_13 nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_13
; C.F._14
, nata a [...] il [...], c.f.: ; CP_14 CodiceFiscale_15
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_15 CodiceFiscale_16
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_16 C.F._17
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_17 C.F._18
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_18 C.F._19
;
[...]
nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_19 CodiceFiscale_20
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_20 C.F._21
[...] tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Gerace (cf
), con domicilio eletto presso il suo studio in Siderno Marina (RC), C.F._22
Via Cesare Battisti 98 il quale dichiara di voler ricevere notificazioni/comunicazioni ai seguenti recapiti: pec tel/fax 0964342067 Email_1
- Appellanti in riassunzione –
CONTRO
(C.F. , in persona del Presidente pro Controparte_21 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio presso i cui Uffici è domiciliata ex lege, con sede in via Plebiscito 15 RC –p.e.c.
Email_2
- Appellata in riassunzione, contumace
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro tempore, rappresentato Controparte_22
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui
Uffici è domiciliato, con sede in via Plebiscito 15 RC- C.F. p.e.c. P.IVA_2
Email_2
oggi , in Controparte_23 Controparte_23 persona del Ministro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui Uffici è domiciliato, con sede in via Plebiscito
15 RC C.F. p.e.c. P.IVA_3 Email_2
pag. 2/5 oggi , Controparte_24 Controparte_24 in persona del tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_25 dello Stato di Reggio Calabria presso i cui Uffici è domiciliato, con sede in via Plebiscito
15 R.C. C.F. p.e.c. P.IVA_4 Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
Piazza Università 1, 06123 C.F. p.e.c. Pt_2 P.IVA_5 Email_3 rappresentata e difesa nei precedenti gradi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria con sede in via via Plebiscito 15 R.C. p.e.c.
Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_3 sede in Piazza Pugliatti 1, 98122 C.F. p.e.c. Pt_3 P.IVA_6
rappresentata e difesa nei precedenti gradi dall'Avvocatura Email_4
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria con sede in via Plebiscito 15 R.C – p.e.c.
Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_26 sede in Piazza Marina 61 90133 c.f. CP_26 P.IVA_7 Email_5 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui con sede in via Plebiscito 15 R.C. p.e.c. Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_27 sede in Piazza Università 2, 95131 P.I. CP_27 P.IVA_8 Email_6 rappresentata e difesa nei precedenti gradi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria con sede in via Plebiscito 15 R.C. p.e.c.
Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_28 sede in Via Zamboni 33, 40126 C.F. CP_28 P.IVA_9 Email_7 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria con sede in via Plebiscito 15 R.C. p.e.c. Email_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_29 sede in Via Balbi 5, 10126 C.F p.e.c. CP_29 P.IVA_10 Email_8 rappresentata e difesa nei precedenti gradi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di pag. 3/5 Reggio Calabria con sede in via Plebiscito 15 R.C. p.e.c.
Email_2
- tutti Appellati in riassunzione, contumaci -
Oggetto: riassunzione a seguito di annullamento parziale della Sentenza della Corte
d'appello di Reggio Calabria, n. 671/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 29152/2019 del 13 luglio 2023 la Corte di cassazione annullava parzialmente la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, n. 671/2018 e rinviava per un nuovo esame a questa stessa Corte, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto ritualmente notificato gli odierni appellanti procedevano alla riassunzione del giudizio.
Giova precisare che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di cassazione, l'ambito del presente giudizio di rinvio è limitato alla liquidazione del quantum dovuto agli attori in riassunzione a titolo di remunerazione ad essi spettante, in qualità di medici specializzandi, per la frequenza dei corsi di specializzazione d essi rispettivamente indicati.
In particolare, la Cassazione ha affermato che il risarcimento da inadempimento dello Stato italiano alle direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE, relativo alla frequenza dei corsi di specializzazione medica negli anni anteriori al D.Lgs. 257/1991, deve essere liquidato secondo il criterio equitativo dell'art. 11 L. 370/1999, pari a € 6.713,93 (o 6.713,94) per anno di corso, con decorrenza dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione.
Gli appellanti, nelle loro difese – e segnatamente nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – hanno dichiarato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more del giudizio di legittimità, ha integralmente corrisposto le somme dovute secondo il parametro sopra indicato, oltre agli interessi calcolati sugli importi spettanti in rapporto alle individuali date di messa in mora.
Gli stessi appellanti hanno espressamente dichiarato di non avere ulteriori pretese nei confronti della e hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione Controparte_21 della materia del contendere, con riconoscimento del loro diritto a trattenere quanto percepito.
pag. 4/5 Le Amministrazioni appellate non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci con ordinanza collegiale del 5 dicembre 2025.
Dalla documentazione prodotta in riassunzione (note PCM del 21.11.2019 e 2.12.2019, relativi ordinativi di pagamento) e dalla ricostruzione allegata dagli appellanti, risulta che la ha provveduto a corrispondere le somme dovute Controparte_21 secondo i criteri indicati dalla Corte di cassazione.
In ogni caso, è dirimente osservare che gli attori in riassunzione hanno chiesto espressamente di dichiarare la cessata materia del contendere non avendo gli attori altro a pretendere o conseguire in relazione alla fattispecie di giudizio poiché la CP_21
ha corrisposto quanto dovuto secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte,
[...] per cui null'altro deve pagare e gli attori nulla devono rimborsare sul pagamento conseguito.
Alla luce del vincolo derivante dall'ordinanza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., e considerato che il credito dei ricorrenti risulta interamente adempiuto, il Collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, persi i presupposti di una decisione di merito.
Quanto ai e alle Università chiamati in causa, occorre ribadire che la loro CP_30 partecipazione avviene ai soli fini dell'art. 332 c.p.c.
In ordine alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio di rinvio, del pagamento medio tempore avvenuto, della contumacia delle Amministrazioni, della compensazione già disposta nei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio riassunzione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in oggetto:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
DR RI NO SA
pag. 5/5