Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
261/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. ANNALISA PREMUROSO,
e da
(c.f. nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. RACHELE BONACINA,
CONCLUSIONI
1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e collocato presso il padre presso il Per_1
quale, unitamente ai fratelli e , proseguirà a vivere;
Per_2 Per_3
2) La abitazione familiare sita in MA, Via Caduti per la Libertà, 32 rimane assegnata a Pt_1
che ne è proprietario esclusivo e presso il quale i tre figli, e maggiorenni
[...] Per_2 Per_3
pagina 1 di 5
da tale abitazione portando con sé i propri effetti e beni personali;
3) il padre provvederà direttamente al mantenimento ordinario e straordinario dei tre figli anche per quanto concerne le spese straordinarie di mantenimento, rinunciando a chiedere alla signora Parte_2
alcun contributo a titolo di mantenimento ordinario e straordinario in favore dei figli;
4) a titolo di assegno divorzile una tantum il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_1
€ 85.000,00 (ottantacinquemila/00 euro) il giorno della udienza presidenziale del 10/12/2024 Parte_2
fissata per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come pattuito al punto 16) del ricorso depositato;
5) Le parti con il buon fine di quanto previsto al punto 4) danno atto di aver definito ogni rapporto economico patrimoniale tra loro e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo ragione o causa precedente o futura;
6) , tenuto conto della età, potrà vedere e stare con la propria madre prendendo accordi Per_1
diretti quando vorrà, compatibilmente ai propri impegni scolastici e sociali, indicativamente a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera, oltre al mercoledì nella settimana spettante al padre, giorno nel quale il figlio potrà valutare così come per il sabato spettante alla madre, di comune accordo con i genitori, di rimanere a cena o anche la notte con la mamma;
7) il sig. consente alla sig.ra di utilizzare la casa in montagna, di esclusiva proprietà Pt_1 Parte_2
del medesimo, sita in Caspoggio, per un massimo di 15 pernottamenti all'anno, anche non consecutivi purché con almeno uno dei tre figli e purché tali periodi non coincidano con le ferie del medesimo, allorché utilizzerà lui in via esclusiva con o senza figli la propria abitazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo nel periodo Natalizio e/o di Ferragosto) e al termine della permanenza la casa dovrà essere lasciata in ordine e pulita come trovata;
8) i periodi esatti dovranno essere di volta in volta previamente e tassativamente concordati, con richiesta da parte della sig.ra formulata con almeno 15 gg di anticipo e successiva Parte_2 autorizzazione all'utilizzo da parte del sig. ; Pt_1
9) il suddetto diritto di utilizzo per il periodo massimo di 15 pernottamenti da concordare previamente, decadrà automaticamente allorché detta abitazione dovesse essere messa in vendita e/o sino a che non sarà venduta, oppure col raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ed in ogni Per_1
caso, non appena la sig.ra avrà piena disponibilità della casa di sua proprietà in usufrutto ai Parte_2
genitori e nella medesima località;
10) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ed a quello per figlio minore;
Per_1
pagina 2 di 5 11) le spese e competenze del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
E inoltre
CHIEDONO pronunciarsi la sentenza di Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
nato il [...] a [...], CF. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata il [...] a [...], CF coniugati il 19/07/1997 a Lecco, annotato nei C.F._2
registri del Comune di Lecco, con atto n.100, P 2, Serie A anno 1997 e trascritto nel registro dello stato civile di MA (Lecco) al n.14, P II, S.B anno 1997, mandando la Cancelleria per le relative annotazioni di rito nei registri di stato civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario il 19.7.1997 a Lecco, nel corso del quale sono nati in Lecco i figli
(il 19.05.2001), (il 02.04.2004), Persona_4 Persona_5
entrambi maggiorenne e non economicamente indipendenti, e Persona_6
(il 20.08.2008), minorenne.
Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 5.3.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico Ministero), i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni tra loro concordate.
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 45 del 23.5.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso pagina 3 di 5 del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare e, con note depositate in data 29.11.2024, hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni sopra riportate.
Si dà atto che, con le dichiarazioni sottoscritte il 14.11.2024 e depositate unitamente alle note d'udienza, le parti hanno confermato la loro volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Rilevato che tali condizioni non prevedevano quanto indicato alla clausola 5) delle note per l'udienza cartolare del 10.12.2024, i ricorrenti, a richiesta del Giudice relatore, hanno precisato “di aver definito prima d'oggi ogni rapporto economico patrimoniale tra loro e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo ragione o causa precedente o futura”.
Considerato che i ricorrenti hanno inoltre ribadito che non è loro intenzione volersi riconciliare, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 5.3.2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in data 19.7.1997 in Lecco, trascritto al n. 100,
[...] Parte_2
pagina 4 di 5 parte II, serie A, dell'anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune; omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LECCO di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5