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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. MA AL Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. EL ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 238/2024, promossa
DA
(C.F. ) già elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Milano, via Barozzi n.1, presso lo studio dell'avv. Vittorio Allavena, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Fabio Macrì, all'avv. Claudio Tesauro, all'avv. Mario
RI e all'avv. Giovanni Guglielmetti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Visconti di Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. Matteo Spataro, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 88 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_3 C.F._1
Visconti di Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. Niccolò Nisivoccia, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
(C.F. ) già , elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
domiciliata in Roma, via Quintino Sella n.33, presso lo studio dell'avv. Pietro Sirena, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. ); (C.F. Controparte_4 C.F._2 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Roma, via Gavinana n. 4, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Massimo Pavolini, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
OL CI Ginestrelli;
appellati
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti di CP_5 P.IVA_4
Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. Gabriele Aristide Antonio, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Passione n. 8, presso CP_6 P.IVA_5 lo studio dell'avv. Silvano Enne, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_7 C.F._4
Gavinana n. 4, presso lo studio dell'avv. Michele Bartolazzi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Controparte_8 C.F._5
Visconti di Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. Andrea Colnaghi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
pagina 2 di 88 (C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Parte_5 P.IVA_6
via Visconti di Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. Gabriele Aristide Antonio Prenna, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: concorrenza sleale – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per già Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10219/2023, nel giudizio R.G. n. 86499/2013,
pubblicata il 18.12.2023, previo accertamento di tutti i fatti esposti in narrativa dell'atto di appello ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui al medesimo atto di appello:
In via preliminare
Previo rigetto dell'istanza di rimessione in termini proposta da con note scritte Controparte_1
depositate il 23 luglio 2024 per le ragioni esposte da (già nella Nota Parte_1 Parte_2
di replica in data 23 ottobre 2024:
dichiarare la nullità ex art 156 c 2 c.p.c. della comparsa di risposta (di due pagine) depositata la prima volta da in data 24 aprile 2024 in quanto priva dei requisiti previsti dalla legge, CP_1
non intellegibile e del tutto inidonea a conseguire lo scopo cui tale atto è preordinato, mancando totalmente la parte argomentativa e la maggior parte delle conclusioni di;
CP_1
dichiarare l'inammissibilità della (seconda) comparsa di risposta (di 44 pagine) depositata da in data 29 aprile 2024, in quanto il primo deposito effettuato in data 24 aprile 2024 CP_1
aveva già esaurito il potere di depositare un ulteriore atto qualificato nel medesimo modo del primo, non essendo consentito alle parti di sostituire atti processuali già depositati con altri atti modificativi dei primi;
pagina 3 di 88 in subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 aprile 2024, in quanto tale atto è stato depositato tardivamente ed oltre la scadenza del termine perentorio a pena di decadenza ex art. 343 c.p.c. per l'eventuale appello incidentale;
In via principale, nel merito
a) nel confermare la responsabilità dei convenuti già condannati in primo grado per aver compiuto atti di concorrenza sleale e di abuso di segreto a danno di vietati ai sensi Parte_2 dell'articolo 2598, n. 3) c.c. e dell'art. 98 e 99 c.p.i. o, in subordine, atti illeciti vietati ai sensi dell'art. 2043 c.c., accertare e dichiarare che dei medesimi atti illeciti devono altresì rispondere ciascuno per quanto di ragione ed in solido tra loro e con tutti gli altri convenuti altresì CP_6
(oggi , e;
[...] Controparte_3 Controparte_2 CP_5 Controparte_7
b) accertare e dichiarare inoltre la responsabilità di e (oggi CP_6 Controparte_3
per inadempimento dei contratti stipulati con il 16.3.2009 e il Controparte_2 Parte_2
16.9.2008, debitamente prodotti, per i motivi indicati in atti;
c) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
, , , , in persona CP_4 Parte_4 Controparte_8 Parte_3 Parte_5
del liquidatore pro-tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_5
, ciascuno di costoro per i rispettivi titoli e per quanto di ragione nonché in solido Controparte_7
tra loro, a risarcire integralmente a in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei comportamenti illeciti commessi dai predetti convenuti in misura non inferiore a Euro 15.955.660,00 oppure, in subordine, nella misura che verrà accertata in corso di causa oppure ancora, in ulteriore subordine, nella misura che verrà
ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate;
d) condannare (oggi , in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_2
pro tempore, per quanto di ragione nonché in solido con in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, , , Controparte_4 Parte_4 Controparte_8 Parte_3
, in persona del liquidatore pro tempore, in
[...] Parte_5 CP_5
persona del legale rappresentante pro tempore, e , a risarcire integralmente a Controparte_7 pagina 4 di 88 in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti i danni subiti e subendi in Parte_2
conseguenza dei comportamenti illeciti commessi dai predetti convenuti nella misura non inferiore a Euro 5.555.660,00, oppure, in subordine, nella misura che verrà accertata in corso di causa,
oppure, in ulteriore subordine, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt.
2056 e 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate;
e) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di CP_6
ragione nonché in solido con in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, , , Controparte_4 Parte_4 Controparte_8 Parte_3 Parte_5
, in persona del liquidatore pro-tempore, in persona del legale
[...] CP_5
rappresentante pro tempore, e , a risarcire integralmente a in Controparte_7 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei comportamenti illeciti commessi dai predetti convenuti nella misura non inferiore a Euro
7.655.660,00, oppure, in subordine, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oppure, in ulteriore subordine, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 2056 e
1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate;
f) in subordine disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile finalizzata a confermare le valutazioni/risultanze di cui alla relazione peritale di parte del Dott. Persona_1 dell'11.11.2014 sub prod. n. 142 o, in ogni caso, avente ad oggetto la quantificazione del danno patito da in conseguenza dei fatti tutti di cui è causa, a titolo sia di “danno Parte_2 emergente”, sia di “lucro cessante”, avuto riguardo altresì alla quantificazione del valore attribuibile all'azienda come in atti sottratta da a con Controparte_1 Parte_2
particolare riferimento alla redditività attesa dei contratti con e/o e CP_6 Controparte_3 degli affari non conclusi con e/o NX. Il tutto, sin d'ora autorizzando il CTU e/o i suoi CP_9
incaricati/delegati/coadiutori ad accedere alle sedi di e/o di Parte_2 Controparte_1
e/o presso soggetti terzi al fine di estrarre copia e/o esaminarne la documentazione societaria e/o contabile rilevante per rispondere ai quesiti;
g) in ulteriore e denegato subordine quantificare il danno risarcibile in via di liquidazione equitativa;
pagina 5 di 88 h) ordinare ai sensi dell'art. 2600 c.c. la pubblicazione della sentenza che sarà emessa dalla Corte di Appello di Milano su almeno due quotidiani aventi rilevanza nazionale.
In via istruttoria:
- ammettere i capitoli di prova per testi sui capitoli da 1 a 12 dedotti da sub § II.4 della seconda Parte_2 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., come segue: capo 1. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 3.11.2014 del Dott. sub Testimone_1 prod. n. 146, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dal maggio
2008 in da parte dei Signori e nella gestione/amministrazione di e Pt_2 Parte_4 Controparte_4 Pt_2 CP_ nell'intrattenimento di relazioni con i clienti e , con i fornitori e con il personale dipendente”, si indica a CP_6 teste il Dott. Testimone_1 capo 2. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 31.10.2014 dell'Ing. Controparte_10 sub prod. n. 147, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dal giugno
2010 in da parte dei Signori e nella gestione/amministrazione di e Pt_2 Parte_4 Controparte_4 Pt_2 CP_ nell'intrattenimento di relazioni con i clienti e , con i fornitori e con il personale dipendente”, si indica a CP_6 teste l'Ing. ; Controparte_10 capo 3. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 12.11.2014 del Sig. Controparte_11 sub prod. n. 148, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dall'1.1.2011 in da parte del Sig. nella gestione/amministrazione di e Pt_2 Controparte_4 Pt_2 CP_ nell'intrattenimento di relazioni con i clienti e , con i fornitori e con il personale dipendente”, si indica a CP_6 teste il Sig. Controparte_11 capo 4. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 6.11.2014 della Sig.ra Parte_6 sub prod. n. 149, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dal
[...] luglio 2006 al maggio 2011 da parte dei Signori e nella gestione/amministrazione di Parte_4 Controparte_4
, si indica a teste la Sig.ra Pt_2 Parte_6 capo 5. “Vero che nel periodo dal luglio 2006 al 2011 il Sig. è stato coinvolto nella gestione di CP_12 su iniziativa dei Signori e/o in merito alle singole questioni che costoro hanno Pt_2 Parte_4 Controparte_4 di volta in volta deciso di sottoporgli e che in tale periodo il Dott. si occupava della gestione delle CP_12 altre società/imprese di cui al documento sub prod. n. 151 che si rammostra”, si indicano a testi i Signori Dott.
Ing. , e Testimone_1 Controparte_10 Controparte_11 Parte_6 capo 6. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 6.11.2014 dal Dott. , Testimone_2
Managing Director di circa l'assenza di una trattativa tra la detta società e Controparte_13 [...] per la conclusione di un contratto di fornitura di servizi farmacologici a domicilio”, si indica a teste il CP_14
Dott. , Managing Director di Testimone_2 Controparte_13
pagina 6 di 88 capo 7. “Vero che, come da 'report investigativo' in data 3.7.2012 sub prod. n. 26 che si rammostra al teste, in occasione degli accertamenti investigativi compiuti nel periodo dal 12.4.2012 al 31.5.2012 il Dott. Testimone_3 ha personalmente constatato che:
a) ha registrato presso la CCIAA di Milano il contratto relativo alla locazione della propria sede CP_1 operativa di Bologna a far data dall'1.7.2011;
b) sul portone di ingresso dell'edificio di cui sub (a) sono affisse targhe recanti il nome della Società ; CP_1
c) nei giorni 17, 18, 19, 20, 23 aprile 2012 e nei giorni a seguire fino al 30 maggio 2012 il Signor si è Controparte_4 recato presso gli uffici di in Bologna ove si è trattenuto dalla mattina al pomeriggio, in orario d'ufficio; CP_1
d) il giorno 3 maggio 2012 il Signor si è recato presso gli uffici di in Bologna ove si è Parte_4 CP_1 trattenuto sino alle 18:30 unitamente ad altre persone tra le quali, a partire dalle 13:45, anche Controparte_4
e) il giorno 14 maggio 2012 il Signor si è recato presso gli uffici di in Bologna alle ore Controparte_7 CP_1
9:35;
f) i giorni 15, 16, 29 e 30 maggio 2012 presso gli uffici di in Bologna si sono recati il Sig. CP_1 Controparte_4 il Sig. il Sig. e il Sig. ; Parte_7 Parte_4 Controparte_7
g) durante tutto il periodo degli accertamenti in questione il Sig. è stato visto quotidianamente presso Parte_7 gli uffici di in Bologna;
CP_1
h) durante tutto il periodo degli accertamenti in questione sono state realizzate le riprese fotografiche e video allegate alla detta relazione sub prod. n. 26 che si rammostra al teste”, si indica a teste il Dott. ; Testimone_3 capo 8. “Vero che, come da 'relazione di Hacking Team S.r.l. del 18.8.2013' in atti sub prod. n. 32 che si rammostra al teste, nel corso del 2013 abbiamo effettuato gli accertamenti tecnici ivi meglio descritti (a) sul contenuto del personal computer già utilizzato da presso (b) sui dati di back-up del personal computer già in uso CP_4 Pt_2
a presso e (c) sui dati di back-up del BlackBerry già in uso a presso e che da tali Pt_4 Pt_2 CP_4 Pt_2 accertamenti sono emerse le risultanze riportate nella predetta relazione sub prod. n. 32”, si indicano a testi il Dott.
e il Dott. ; Tes_4 Testimone_5 capo 9. “Vero che, come da 'relazione di Seclab S.r.l. del 30.9.2013' sub prod. n. 31 che si rammostra al teste, nel corso del 2013 ho effettuato gli accertamenti tecnici ivi meglio descritti sul contenuto dell'hard-disk esterno sub prod.
n. 30, che si rammostra al teste, e che da tali accertamenti sono emerse le risultanze riportate nella predetta relazione sub prod. n. 31”, si indica a teste il Dott. Tes_4 capo 10. “Vere le circostanze di fatto riferite e vero che ho effettuato le operazioni tecniche compiute sulla memoria esterna Verbatim sub prod. n. 144, che si rammostra al teste, come riportati nella relazione accompagnatoria di
Seclab S.r.l. sempre sub prod. n. 144, che parimenti si rammostra al teste, di trasferimento su detto supporto informatico della copia forense di (a) memoria del Personal Computer DELL già in uso a presso Controparte_4
e (b) dati di back up del Personal Computer già in uso a , già oggetto degli esami di Hacking Pt_2 Parte_4
Team S.r.l. di cui alla relazione del 18.8.2013 sub prod. n. 32 che si rammostra al teste”, si indica a teste il Dott.
Tes_4
pagina 7 di 88 capo 11. “Vero che a partire dal 2011 in avanti i Signori e hanno lavorato alle Testimone_1 Parte_8 dipendenze di impiegando nella ricerca/analisi di informazioni inerenti la vicenda in supporto Pt_2 CP_1 ai legali e consulenti di stessa un numero di ore lavoro corrispondente agli importi indicati al par. 89 della Pt_2 relazione peritale del Dott. dell'11.11.2014 sub prod. n. 142, che si rammostra al teste”, si indicano a Persona_1 testi il Dott. e la Sig.ra Testimone_1 Parte_8 capo 12. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 8.5.2012 della Sig.ra Parte_6 sub prod. n. 129, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite, in merito ai colloqui intercorsi
[...] tra essa e il Sig. e a quanto direttamente appreso dal Sig. in merito (a) al Parte_9 Parte_9 ruolo rivestito da e da in seno a (b) alle trattative intercorse tra questa e Parte_4 Controparte_4 CP_1
a partire dalla fine del 2010 e (c) al fatto che alle dipendenze di nei primi mesi del Controparte_14 CP_1
2011 lavoravano ex dipendenti e collaboratori di quali , e Pt_2 Controparte_7 Testimone_6 Testimone_7
”, si indica a teste la Sig.ra Persona_2 Parte_6
I testimoni come sopra indicati sui capitoli di prova che precedono sono i seguenti:
- Dott. con studio in Piazza dell'Indipendenza 21, cap 50129, Firenze (FI); Testimone_1
- Ing. in Roma (Roma), via di valle Ricca 70; Controparte_10
- Sig. in Roma (Roma), via Ugo De Carolis 31; Controparte_11
- Sig.ra in Orta di Atella (CE), via Massimo Stanzione 47; Parte_6
- Dott. c/o in Cassina dé Pecchi (MI), via Roma 108; Testimone_2 Controparte_13
- Dott. in Roma (Roma), Via Rasella 127, cap 00187; Testimone_3
- Dott. c/o Seclab S.r.l. in Milano (MI), via Gasparotto 4; Tes_4
- Dott. c/o Hacking Team S.r.l., in Milano (MI), via Moscova 13; Testimone_5
- Sig.ra c/o in Roma (Roma) Via Salaria 226, 00198; Parte_8 Pt_2
- emettere gli ordini di esibizione indicati da sub § II.6 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Pt_2
Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero ex adverso eventualmente formulate in causa.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con riserva di agire in separato giudizio nei confronti di per le violazioni commesse agli obblighi su di Parte_4 esso incombenti in forza della carica di amministratore delegato di Con riserva inoltre di agire in Parte_2 separato giudizio nei confronti della Dr.ssa e degli ex-infermieri di passati alle Controparte_15 Parte_2 dipendenze di Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge anche in appello ed in ogni caso per il primo grado di giudizio in accoglimento del terzo motivo di impugnazione di cui alla narrativa che precede per tutti i motivi in fatto e in diritto ivi meglio articolati”.
Per Controparte_1
pagina 8 di 88 “In via pregiudiziale processuale:
- nell'ipotesi in cui (già dovesse insistere nell'eccezione di nullità Parte_1 Parte_2
e/o inammissibilità della comparsa di costituzione in appello con appello incidentale di , CP_1 rimettere in termini , in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 294 c.p.c., al CP_1
fine di consentirle di ridepositare la propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, il cui deposito tempestivo è stato impedito da causa ad essa non imputabile;
nel merito, in via principale:
- respingere i motivi d'appello formulati da (già in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibili e/o infondati;
nel merito, in via incidentale:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
n. 10219 pubblicata il 18 dicembre 2023, assolvere da tutte le domande Controparte_1
svolte nei suoi confronti da (oggi ; Parte_2 Parte_1
- ordinare ex art. 2600 c.c. la pubblicazione su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale della sentenza riformata;
in via istruttoria:
- per mero scrupolo di difesa e senza inversione dell'onere della prova:
a) ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1) “vero che , per lo svolgimento della propria attività, ha attualmente in corso n. 79 rapporti di lavoro (di CP_1 cui: 5 di lavoro dipendente;
30 di collaborazione coordinata e continuativa, di cui 28 con infermieri professionisti;
42 di consulenza professionale autonoma con professionisti esterni, di cui 28 con infermieri professionisti;
2 con tirocinanti), come da prospetto sub doc. 3 prima pagina che si esibisce al teste?”;
2) “vero che dalla data di costituzione ad oggi , per lo svolgimento della propria attività ha concluso altri n. CP_1
46 rapporti di lavoro, tutti terminati alla data odierna (di cui: 25 di collaborazione coordinata e continuativa, di cui 22 con infermieri professionisti;
18 di consulenza professionale autonoma con professionisti esterni, di cui 15 con infermieri professionisti;
3 con tirocinanti), come da prospetto sub doc. 3 seconda pagina che si esibisce al teste?”;
3) “vero che i sig.ri , e non hanno mai svolto alcuna attività di lavoro dipendente o di Per_2 Tes_6 Pt_10 collaborazione esterna o altra attività lavorativa in favore di ?” CP_1
Si indica come testimone su tutti i capitoli il sig. Via Taro 79, Cesena - 47023. Testimone_8
In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 12 articolato dall'attrice/appellante - ammettersi prova contraria con i sig.ri residente a [...]; Testimone_8 Per_
residente a [...], da escutere con rogatoria con delega al Tribunale di Roma, e Testimone_6
pagina 9 di 88 , residente a [...], da escutere con rogatoria con delega al competente Per_2
Tribunale di Pisa;
b) ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a:
- con sede in Via Roma 108, 20060 Cassina De' Pecchi (MI), in persona del suo Controparte_13 legale rappresentante pro tempore;
- con sede in ND Centro Cassina Plaza - Via Roma, 20060 Cassina De' Pecchi (MI), in persona del Controparte_16 suo legale rappresentante pro tempore;
- Via fratelli Cervi - Palazzo Canova 20090 Segrate (MI), in persona del suo legale Controparte_17 rappresentante pro tempore;
di esibire in giudizio le rispettive proposte contrattuali formulate ad nel periodo fine 2010 / Controparte_14 prima metà del 2011 per lo svolgimento delle prestazioni di somministrazione ai pazienti del farmaco Duodopa;
c) a prova contraria, ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a:
- (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 di esibire in giudizio copia autentica degli originali dei propri Bilanci relativi agli anni 2012 e 2013 (bilanci che Per_ risultano allegati in copia informale e non sottoscritta alla perizia del dott. doc. avv. 142 di ma che Pt_2 non risultano depositati presso la Camera di Commercio), unitamente a copia autentica dei relativi verbali assembleari di approvazione o mancata approvazione degli stessi;
sulle spese:
- condannare (già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, a restituire quanto pagatole (con riserva di ripetizione) da in forza della CP_1
Sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi dal pagamento (in data 15/11/2024, come da contabile che si deposita sub All. D) al rimborso effettivo.
- condannare (già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, al pagamento delle spese di lite ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, come da rispettive note spese”.
Per Parte_3
“In via principale:
- respingere i motivi d'appello formulati da (già in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibili e/o infondati;
in via incidentale:
pagina 10 di 88 - in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
n. 10219 pubblicata il 18 dicembre 2023, assolvere il dott. da tutte le domande Parte_3
svolte nei suoi confronti da (oggi ; Parte_2 Parte_1
- ordinare ex art. 2600 c.c. la pubblicazione su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale della sentenza riformata;
sulle spese:
- con vittoria di spese ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per (già ) Controparte_2 Controparte_3
“- In via principale: previo rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate, rigettare integralmente l'appello principale proposto dalla (già nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
(già con conferma della sentenza impugnata;
CP_2 Controparte_3
-in subordine e in via incidentale: nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello principale proposti dalla (già , in accoglimento dei motivi di appello incidentale Parte_1 Parte_2
condizionato, rigettare le domande proposte dall'appellante principale e riformare la motivazione della sentenza di primo grado per i motivi di appello incidentale condizionato spiegati, confermando comunque la sentenza di primo grado nella parte dispositiva e in particolare:
- dichiarare infondate in punto di fatto e di diritto - e quindi rigettare - tutte le domande avanzate da
(già nei confronti di (già ; Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
- condannare (già ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà Parte_1 Parte_2 dell'azione promossa nei confronti di (già ; Controparte_2 Controparte_3
- dichiarare l'inammissibilità nel presente processo degli allegati ai nn. 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 60, 64,66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 117, 118,
131, 133, 134, 136, 137 dell'atto di citazione in primo grado di (ora Parte_2 Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti;
-in ogni caso, condannare la (già alle spese di lite del presente grado Parte_1 Parte_2 in favore di (già ”. Controparte_2 Controparte_3
pagina 11 di 88 Per e Controparte_4 Parte_4
“Rigettare l'appello di (già cod. fisc. , poichè Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
infondato in fatto ed in diritto;
- ed in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto, in parziale riforma della sentenza n.
10219/2023 del Tribunale di Milano resa nel Giudizio R.G. 86499/2013, pubblicata il 18/12/2023, notificata il 20/12/2023, assolvere l'ing. ed il dott. da ogni Parte_4 Controparte_4
responsabilità in relazione ai fatti di causa, rigettando le domande tutte formulate nei loro confronti in ambedue i gradi di giudizio;
- con vittoria di spese e compensi professionali di ambedue i gradi di giudizio”.
Per CP_5
“In via principale:
- respingere i motivi d'appello formulati da (già in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibili e/o infondati;
in via incidentale:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
n. 10219 pubblicata il 18 dicembre 2023, condannare (già al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidandole CP_5 nell'importo (pro-quota) di € 140.959,84, oltre accessori di legge, come da nota spese depositata in data 10 luglio 2023;
- ordinare ex art. 2600 c.c. la pubblicazione su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale della sentenza riformata;
sulle spese:
- con vittoria di spese ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge, maggiorate di una somma equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c.p.c. anche in relazione al secondo grado di giudizio”.
Per CP_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare
In via principale
pagina 12 di 88 1. Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 10219/2023 resa inter partes in data 5 ottobre - 18 dicembre 2023 e in ogni caso respingere le domande tutte formulate dalla Pt_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...] Parte_2
perché infondate in fatto ed in diritto. CP_6
In via subordinata
1. Accogliere l'appello incidentale formulato dalla e respingere le domande tutte CP_6
formulate dalla già in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, nei confronti della perché infondate in fatto ed in diritto. CP_6
In via di ulteriore subordine
1. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la carenza di legittimazione ad agire in capo alla già in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Parte_1 Parte_2
2. Disporre l'espunzione dal presente procedimento, per tutte le ragioni esposte, dei documenti prodotti illecitamente dalla già ed in generale di tutti i Parte_1 Parte_2
documenti non pubblici, ivi inclusi i documenti prodotti dalla già Parte_1 Parte_2 con l'atto di citazione sub docc. 30, 31, 32, 36 – 40, 42 – 49, 56 – 60, 66, 70, 71, 73 – 77,
[...]
81 – 110.
Nel merito
1. Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, tutte le domande formulate dalla già in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, nei confronti della con socio unico. CP_6
In via istruttoria
Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dalla già perché inammissibili e/o Parte_1 Parte_2 generiche e/o irrilevanti per tutti i motivi svolti.
Non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile richiesta dalla già Pt_1 Parte_2 finalizzata a confermare le valutazioni/risultanze di cui alla relazione peritale di parte del Dott. avente ad Persona_1 oggetto la quantificazione del danno, con particolare riferimento alla redditività attesa dei contratti con CP_6
e/o e degli affari non conclusi con e NX perché del tutto inammissibile e ad Controparte_3 CP_9 explorandum. In via subordinata, per la invero denegata ipotesi in cui il proprio buon diritto ad ottenere la reiezione delle domande formulate nei propri confronti non risulti documentalmente provato, ammettere la a prova CP_6 contraria sui seguenti capitoli di prova: “Vero che nel corso del Contratto dal 2009 al 2011 la ha interrotto Pt_2 ripetutamente i rapporti contrattuali con gli infermieri, senza premunirsi di un adeguato sostituto e quindi lasciando pagina 13 di 88 improvvisamente prive di copertura intere aree, come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata fra la e CP_6 la dal 9 aprile 2009 al 22 marzo 2011, che si rammostra al teste (docc. 23.1 – 23.16)”. Pt_2
2. “Vero che la è venuta a conoscenza del fatto che la stava procedendo al trasferimento della propria CP_6 Pt_2 sede da Bologna a Roma, Viale Regina Margherita, 37 solo a seguito della propria richiesta del 4 aprile 2011 di effettuare un Audit sul Database, come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata fra le parte in data 4 e 5 aprile
2011 che si rammostra al teste (doc. 27 e doc. 28)”.
3. “Vero che dal febbraio 2011 all'aprile dello stesso anno la ha impedito, ritardato ed ostacolato le Pt_2 verifiche della sul Database e sul numero dei pazienti, come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata in CP_6 data nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2011 che si rammostra al teste (docc. 25 – 27)”.
4. “Vero che su richiesta della l'esecuzione dell'Audit originariamente proposto per il 12 - 13 aprile 2011 è Pt_2 stato eseguito solo in data 2-3 maggio 2011 come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata fra le parti che si rammostra al teste (docc. 27- 32)”.
5. “Vero che l'Audit eseguito in data 2 - 3 maggio 2011 ha evidenziato specifici rischi nell'ambito della tutela della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati sensibili, della tracciabilità delle operazioni che vengono evidenziati nel report “Nursing Betaferon Verifica sui livelli di adeguamento D Lgs.106 /2003” del 16 maggio 2010 che si rammostra al teste (doc. 33)”.
6. “Vero che l'Audit eseguito in data 2 - 3 maggio 2011 ha evidenziato - ad esempio - la debolezza delle protezione del Database utilizzato nel Prestazione Nursing Betaplus all'interno della struttura Lan, l'insufficienza dei controlli sull'immissione manuale dei dati nel Database, l'esistenza di password deboli per l'immissione di dati nel Database, la mancanza di metodi di controllo rispetto alle attività degli accessi registrati, le modalità di gestione e trasporto del disco USB di back up del Database, come risulta dal report “Nursing Betaferon Verifica sui livelli di adeguamento D.
Lgs. 106 /2003” del 16 maggio 2010 che si rammostra al teste (doc. 33)”.
7. “Vero che l'Audit del 2 - 3 maggio 2011 è stato eseguito alla presenza dei Sig.ri e Persona_3 Persona_4 come risulta inter alia report “Nursing Betaferon Verifica sui livelli di adeguamente D. Lgs. 106 /2003” del 16 maggio 2010 che si rammostra al teste (doc. 33)”.
8. “Vero che l'Audit del 2 - 3 maggio 2011 è stato eseguito dall'Ing. , domiciliato presso Gruppo Persona_5
Imperiali in 20122 Milano via Santa Croce n. 4, che aveva già collaborato prima di quella data con la . Pt_2
9. “Vero che ha ripetutamente rifiutato di riconsegnare alla il Database come risulta inter alia dalla Pt_2 CP_6 corrispondenza scambiata fra le parti nel mese di giugno 2011 che si rammostra al teste (docc. 34 – 39)”.
10. “Vero che in data 29 giugno 2011 i Sig.ri e si sono recati presso la sede della Parte_11 Parte_12 al fine di ritarare il Database, ma ha rifiutato tale consegna”. Pt_2 Pt_2
11. “Vero che nel corso del 2010 e del 2011 ha cercato sul mercato ed intavolato negoziazioni con società che CP_6 si occupavano di assistenza medica domiciliare come la Tops S.r.l., con sede in Via Nomentana 861/R - 00137 Roma, ed in particolare con l'allora amministratore, Sig. ; CP_18
• Si indicano come testimoni: su tutti i capitoli di prova la Dr.ssa la Dr.ssa la Dr.ssa , tutte domiciliate presso Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 pagina 14 di 88 Viale Certosa n. 130, Milano, e sui capitoli nr. 5, 6. 7 e 8 viene indicato come testimone anche l'Ing. CP_6
, domiciliato presso Gruppo Imperiali in via Santa Croce n. 4, 20122, Milano. Sul capitolo di prova n. 11 Persona_5 viene indicato come testimone anche il Sig. domiciliato presso la Tops S.r.l. con sede in Via Nomentana CP_18
861/R - 00137 Roma.
In ogni caso
1. ANre la già in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 Parte_2
tempore, alla rifusione a favore della con Socio Unico, in persona del legale CP_6
rappresentante pro tempore, di tutte le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, di sentenza e successive occorrende.
2. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero ex adverso eventualmente formulate in causa”.
Per DIZIONE CP_7
“Chiede all'adita Corte di Appello di Milano di voler dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande formulate da (già perché irricevibili e comunque Parte_1 Pt_2
infondate in fatto, diritto e sfornite di prova e per l'effetto rigettare il gravame e confermare la
sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare sulla scorta del valore del giudizio dichiarato dall'appellante ovvero rientrante nello scaglione di valore da 16 a 32 milioni di euro.
In via istruttoria si ribadiscono le istanze istruttorie già proposte al Giudice di primo grado inerenti l'attuazione della ristrutturazione aziendale e contrazione del personale della PE (capitoli 1-15), l'addestramento ed i diritti di privativa delle istruzioni del personale infermieristico della PE (capitoli 16,17,18) e l'ordine di esibizione del libro matricola di seguito trascritte:
“Ammissione della prova per interrogatorio formale di sul seguente capitolato: Pt_2
1) E' Vero che fin da novembre 2008 aveva programmato di ridurre il proprio personale di sette o nove Pt_2 unità e che, in attuazione ditale programma ha avviato trattative con i singoli dipendenti proponendo loro di trasformare il rapporto di lavoro da subordinato in lavoro autonomo?
2) E' Vero è che nel 2009 ha risolto il contratto del sig. CP_19 Parte_13
b. nel 2009 ha chiesto al dipendente sig. di concludere un contratto di lavoro autonomo a Partita Parte_14
IVA?
c. nel 2009 ha licenziato ? Parte_14
d. nel 2009 ha licenziato Persona_6 pagina 15 di 88 Pt_1 e. nel 2010 ha proposto ai dipendenti signori e di concludere un contratto di lavoro autonomo a Per_2
Partita IVA?
f. a luglio 2010 ha proposto a ed di trasformare il contratto da dipendente in libero Parte_16 Parte_17 professionale?
g. il 22.3.2011 ha licenziato i signori ed ? Parte_16 Parte_17
3) E' vero che al fine di svolgere il servizio di somministrazione extraospedaliera dei farmaci, si limitava Pt_2
a mettere a disposizione il proprio personale composto da infermieri professionali i quali erano istruiti, per la specifica terapia di somministrazione del farmaco, da personale dipendente dalle case farmaceutiche?
4) Vero è che la formazione del personale infermieristico del “Programma di infusione domiciliare per pazienti in terapia Replagal” denominato Fabry@home era affidata a consulenti medici o scientifici CP_ esterni a a seguito di incarico della casa farmaceutica produttrice del farmaco Replagal? Pt_2
5) Vero è che il sig. si è dimesso nel 2009? Parte_13 Pt_1
6) Vero è che nel 2010 ha proposto ai signori e di modificare il rapporto di lavoro da Pt_2 Per_2 dipendente subordinato in autonomo libero professionale (contratto d'opera)?
Ammissione di prova testimoniale sul seguente capitolato:
7) Vero è che a novembre 2008 ha programmato di ridurre il proprio personale di sette o nove unità? Pt_2 Pt_1
8) Vero è che il sig. si è dimesso nel 2009 e che nel 2010 ha proposto ai signori e Parte_13 Pt_2
di modificare il rapporto di lavoro da dipendente subordinato in autonomo Per_2 libero professionale (contratto d'opera)?
9) Vero è che nel 2009 ha chiesto al sig. di sciogliere il rapporto di lavoro e di Parte_2 Parte_14 concludere un contratto di collaborazione di tipo libero – professionale o comunque autonomo (contratto d'opera)?
10) Vero è successivamente, sempre nel 2009, ha licenziato il sig. ? Pt_2 Parte_14
11) Vero è che nel 2009 ha chiesto ad di sciogliere il rapporto di lavoro e di Parte_2 Persona_6 concludere un contratto di collaborazione di tipo libero – professionale o comunque autonomo (contratto d'opera)?
12) Vero è che successivamente, sempre nel 2009, ha licenziato Pt_2 Persona_6
13) Vero è che a luglio 2010 al sig. viene proposto da di trasformare il contratto da Parte_16 Pt_2 dipendente in libero professionale?
14) Vero è che a luglio 2010 alla sig.ra viene proposto da di trasformare il contratto da Parte_17 Pt_2 dipendente in libero professionale (contratto d'opera)?
15) Vero che il 22.3.2011 i signori ed sono stati licenziati da Parte_16 Parte_17 Pt_2
16) Vero è che la formazione del personale infermieristico di (preposto ad eseguire i trattamenti al Pt_2 domicilio dei pazienti) era fornita dalle case farmaceutiche che producevano il farmaco?
17) Vero è che il personale infermieristico preposto da ai trattamenti sanitari domiciliari si avvaleva di Pt_2 istruzioni, manuali, linee– guida e documentazione in genere fornita dalle case farmaceutiche?
pagina 16 di 88 18) Vero è che al fine di svolgere il servizio di somministrazione extraospedaliera dei farmaci, si limitava Pt_2
a mettere a disposizione il proprio personale composto da infermieri professionali i quali erano istruiti, per eseguire la specifica terapia di somministrazione del farmaco in ambito extra ospedaliero, da personale delle case farmaceutiche o da consulenti delle stesse imprese farmaceutiche?
Si indicano a testimoni i signori:
- residente in [...] - 24030 Presezzo (BG), sui capitoli nn. 7, 8, 13, 14, 15 ,16, 17, 18; Parte_16
- residente in [...] – 20010 Callegrate (MI) sui capitoli nn. 7, 8, 11, 12, 16, Testimone_12
17, 18;
- , residente in 94015 Via G. Tomasi di Lampedusa, Piazza Armerina (EN) sui capitoli nn. 7, 8, 9, Parte_14
10, 16, 17, 18;
- , residente in [...]sui capitoli nn. 7, 8, 13, 14, 15 ,16, 17, 18; Parte_17
Ordinare a di esibire il libro matricola e/o il libro unico del lavoro.”. Pt_2
Per Controparte_8
“In via principale:
- respingere i motivi d'appello formulati da (già in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibili e/o infondati;
in via incidentale:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
n. 10219 pubblicata il 18 dicembre 2023, assolvere il dott. da tutte le domande Controparte_8
svolte nei suoi confronti da (oggi ; Parte_2 Parte_1
- ordinare ex art. 2600 c.c. la pubblicazione su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale della sentenza riformata;
sulle spese:
- con vittoria di spese ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Parte_5
“In via principale:
- respingere i motivi d'appello formulati da (già in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibili e/o infondati;
in via incidentale:
pagina 17 di 88 - in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
n. 10219 pubblicata il 18 dicembre 2023, condannare (già al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidandole CP_5 nell'importo (pro-quota) di € 140.959,84, oltre accessori di legge, come da nota spese depositata in data 10 luglio 2023;
- ordinare ex art. 2600 c.c. la pubblicazione su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale della sentenza riformata;
sulle spese:
- con vittoria di spese ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge, maggiorate di una somma equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c.p.c. anche in relazione al secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (oggi, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale delle Parte_2 Parte_1
Imprese di Milano, le odierne parti appellate, concludendo essenzialmente per:
- l'accertamento della violazione di segreti ex artt. 98 e 99 c.p.i. e di atti di concorrenza sleale ex art. 2958 n. 3) c.c., per avere stornato potenziali clienti, oltre che personale infermieristico specializzato o, in subordine, per l'accertamento di fatti atti illeciti ex art. 2043 c.c.;
- nonchè per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di (già Controparte_2
) e di in relazione ai contratti conclusi con l'attrice; Controparte_3 CP_6
- quindi, per la condanna di tutti i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni subiti, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità;
- con conseguente ordine di pubblicazione della sentenza.
2. Principalmente, la Società attrice prospettava:
- il compimento di atti illeciti da parte dell'Amministratore Delegato e del Parte_4
membro del Consiglio di Amministrazione e poi consulente della Controparte_4
Società, in concorso tra loro e con il dipendente e volti a sottrarre, alla Controparte_7
stessa, i suoi principali clienti (id est e , con la Controparte_3 CP_6
consapevolezza di questi ultimi ed a esclusivo vantaggio della neocostituita CP_1
pagina 18 di 88 di cui e pur non comparendo formalmente, erano CP_1 Parte_4 Controparte_4
i principali referenti;
- che anche gli altri convenuti avevano consapevolmente partecipato alla realizzazione di tali illeciti e, quindi, la concorrente il suo legale rappresentante Controparte_1
, oltre che i soci di quest'ultima, come succeduti nel tempo e, Controparte_8
segnatamente, , il suo legale rappresentante Parte_5 Persona_7
e, da un certo momento in avanti, CP_5
3. Istruita la causa su base documentale ed avviata per la decisione, con ordinanza depositata il 4.4.2016, venivano rigettate le questioni preliminari di incompetenza del
Tribunale adito e di inammissibilità delle produzioni documentali di parte attrice e veniva disposta la prosecuzione del giudizio per l'istruzione della causa mediante espletamento di consulenza tecnico – informatica1.
4. Con decreto datato 2.5.2016, il processo veniva sospeso, ex art. 48 c.p.c., essendo stato proposto regolamento di competenza;
con ordinanza n. 20508 del 16 febbraio 2017, la
Suprema Corte di Cassazione respingeva il ricorso e la causa veniva ritualmente riassunta avanti al Tribunale delle Imprese di Milano.
5. Con ulteriore ordinanza del 5.1.2018, veniva ammessa CTU informatica sul seguente quesito:
“Verifichi il CTU, nel rispetto del contraddittorio, esaminati gli atti e documenti acquisiti nel presente
giudizio, l'effettiva estrazione dei documenti prodotti da parte attrice dalle copie non forensi messe a
disposizione dalla Procura di Roma e l'effettiva ricostruzione dei dati provenienti dalle medesime copie non
forensi fornite dalla Procura di Roma;
accerti altresì la genuinità della loro provenienza, la correttezza delle operazioni ricostruttive di contenuti già oggetto di eliminazione, nonché l'assenza di operazioni
manipolative dei dispositivi in questione, effettuando le attività di estrazione ed eventuale elaborazione dei
dati ai fini di verifica sulle copie originali, dopo averne preventivamente accertato la validità in ambito di informatica forense.
Proceda il c.t.u. a verificare la corrispondenza tra quanto estrapolato dal consulente di parte e quanto era
originariamente presente negli hard disk nel momento in cui sono stati sequestrati, in particolare
verificando il corretto mantenimento della catena di conservazione, verbalizzazione dei valori hash e
certificazione della data certa.
Verifichi inoltre il c.t.u. l'originalità e l'attribuibilità dei messaggi di posta elettronica agli effettivi mittenti
o destinatari, la genuinità del contenuto dei messaggi e la loro datazione temporale eventualmente ove
necessario ricercandone riscontro nelle aree di condivisione cloud sincronizzate con sistema”.
6. All'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione e, con ordinanza del 11.02 –
26.06.2021, veniva disposta la rimessione sul ruolo, onde espletare nuova Ctu informatica sul seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti prodotti, verifichi il CTU, previa acquisizione direttamente presso la
Procura della Repubblica di Roma di una copia della documentazione informatica, l'esatta corrispondenza con quanto contenuto fra quest'ultima e l'hard disk depositato in atti, asseritamente costituente una copia, accertando che quanto trascritto da parte attrice nella documentazione in atti sia effettivamente riportato
nella documentazione informatica acquisita dalla Procura.
Verifichi, inoltre, con riferimento ai documenti 144 e 145 di parte attrice, l'effettiva estrazione di detti
documenti da parte del consulente di parte da quanto presente negli hard disk, nel computer e nel Black
Berry, previa acquisizione per quest'ultimo della password, la genuinità della loro provenienza, la correttezza delle operazioni ricostruttive di contenuti già oggetto di eliminazione nonché l'assenza di
operazioni manipolative dei dispositivi in questione, la effettiva corrispondenza tra quanto estrapolato dal
consulente di parte e quanto effettivamente presente negli hard disk, nel computer e nel Black Berry, previa acquisizione per quest'ultimo della password, potesse procedere, nel contraddittorio delle parti.
Verifichi, infine, l'originalità e l'attribuibilità dei messaggi di posta elettronica agli effettivi mittenti o destinatari, la genuinità del contenuto dei messaggi e la loro datazione temporale, eventualmente, ove necessario, previo riscontro nelle aree di condivisione cloud sincronizzate con il sistema”.
7. Completata l'attività tecnica, con sentenza n. 10219/2023 pubblicata in data 18 dicembre
2023, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, così decideva: pagina 20 di 88 “In parziale accoglimento delle domande di accerta e dichiara la responsabilità di Parte_2
e per avere sottratto e utilizzato informazioni Controparte_1 Parte_4 Controparte_4
segrete in violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. per i motivi di cui in narrativa.
- Accerta e dichiara la responsabilità di , Controparte_1 Parte_4 Controparte_20
, e per avere posto in essere atti di
[...] Parte_5 Parte_3
concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. in danno di Parte_2
- Rigetta ogni altra domanda di svolta nei confronti di , già Parte_2 Controparte_2 [...]
, , e CP_3 CP_6 Controparte_7 CP_5
- AN , , Controparte_1 Parte_4 Controparte_20 Parte_5
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di di €
[...] Parte_3 Parte_2
291.821,36 somma già comprensiva di rivalutazione e interessi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
- Rigetta le domande di manleva svolte da e da nei Controparte_1 Controparte_8
confronti di e di Parte_4 Controparte_4
- Ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente sentenza, a caratteri
doppi del normale, una sola volta sul quotidiano il “Corriere della sera” e sul “Messaggero”, a cura di e a spese delle parti convenute in solido. Parte_2
- AN , , Controparte_1 Parte_4 Controparte_20 Parte_5
e al pagamento in favore di delle spese di lite del
[...] Parte_3 Parte_2
presente giudizio, che liquida, tenuto conto della maggiorazione per il numero delle parti, ex art.
4, comma 2, D.M. 55/2014 in € 70.000,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- AN al pagamento in favore di delle spese di lite del giudizio di Parte_4 Parte_2
Cassazione, che liquida, in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Rigetta ogni domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da da , da Controparte_4 Controparte_2
, e nei confronti di Parte_3 Parte_5 CP_5 Parte_2
- AN al pagamento in favore di , già , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_6
, e delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in €
[...] Controparte_7 CP_5
pagina 21 di 88 41.700,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come
per legge.
- Compensa integralmente le spese tra ed , da una parte, e Controparte_1 Controparte_8
e dall'altra. Parte_4 Controparte_4
- pone definitivamente a carico delle parti soccombenti Controparte_4 Controparte_1
, e le spese di CTU già liquidate”.2 Parte_18 Parte_3 Parte_5 2 Con successiva ordinanza del 21.03.2024, la sentenza n. 10219/2023 veniva così corretta ex artt. 287, 288
c.p.c.:
“1) laddove è indicato “TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE -
TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE” sia inteso “TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - SEZIONE
QUATTORDICESIMA CIVILE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE IMPRESA A”;
2) laddove il codice fiscale del convenuto è indicato in “ ” sia inteso Controparte_7 C.F._4
“ ”; C.F._6
3) laddove in sede di dispositivo al terzo alinea di pag. 105 e al quinto alinea di pag. 106 è previsto “Rigetta ogni altra domanda di svolta nei confronti di , già , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_6
e e “AN al pagamento in favore di , già Controparte_7 CP_5 Parte_2 Controparte_2
, , e delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in Controparte_3 CP_6 Controparte_7 CP_5
€ 41.700,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge” sia inteso “Rigetta ogni altra domanda di svolta nei confronti di , già Parte_2 Controparte_2 CP_3
, , e e “AN al pagamento in favore di
[...] CP_6 Controparte_7 CP_5 Parte_2 [...]
, già , , e delle spese di lite, che liquida, per CP_2 Controparte_3 CP_6 Controparte_7 CP_5
ciascuna parte, in € 41.700,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge”;
4) laddove in sede di dispositivo all'ultimo alinea di pag. 106 è stato previsto “pone definitivamente a carico delle parti soccombenti , e Controparte_4 Controparte_1 Parte_18 Parte_3 Parte_5
le spese di CTU già liquidate” sia inteso “pone definitivamente a carico delle parti soccombenti
[...]
, , e Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_5
le spese di CTU già liquidate”;
[...]
5) laddove in sede di dispositivo è stato previsto a pag. 106 “Ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi del normale, una sola volta sul quotidiano il “Corriere della sera” e sul “Messaggero”, a cura di e a spese delle parti convenute in solido” sia inteso Parte_2
“Ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi del pagina 22 di 88 8. La motivazione della sentenza di primo grado può così riassumersi.
(i) Preliminarmente, quanto alle eccezioni sollevate dalle parti convenute, di inammissibilità e/o inutilizzabilità della documentazione informatica prodotta dall'attrice – (principalmente, per essere la stessa stata acquisita illecitamente e in violazione della riservatezza delle comunicazioni) - la stessa veniva ritenuta infondata, tenuto conto dell'esito della (seconda) Ctu espletata – in quanto (cfr. pgg. 35 – 37 sentenza):
- risultava accertato che la Società attrice avesse ricevuto copia di detta documentazione dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – la quale ultima, a sua volta, l'aveva acquisita tramite la Polizia Giudiziaria nel corso dell'attività di indagine penale (a quel tempo avviata nei confronti di e di in relazione ai delitti p.p. artt. 615 ter e Parte_4 Controparte_4
622 c.p. e rispetto ai quali era “persona offesa”); Parte_2
- si trattava di dispositivi informatici che i medesimi sigg.ri e avevano restituito, alla Pt_4 CP_4
Società attrice, dopo avere cessato il rapporto di lavoro e/o di collaborazione, trattandosi di
“dispositivi aziendali”;
- l'art. 24 d.lgs. 196/2003 consente di prescindere dal consenso dell'interessato, in relazione al trattamento dei dati personali, allorquando la produzione si renda necessaria per far valere o difendere un diritto, nei limiti di detta finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario – quali presupposti ritenuti rispettati nel caso in esame.
(ii) Quanto al disconoscimento, effettuato da talune parti convenute, delle riproduzioni di talune copie informatiche prodotte in giudizio ex art. 2712 c.c., si riteneva che lo stesso fosse avvenuto
“in maniera del tutto generica e non in maniera puntuale e specifica, con conseguente inefficacia dello stesso” (cfr. pg. 38 sentenza).
normale, una sola volta sul quotidiano il “Corriere della sera” e sul “Messaggero”, a cura di e a Parte_2 spese delle parti convenute soccombenti in solido”.
pagina 23 di 88 (iii) Quanto alla contestata difformità delle copie dei documenti informatici, prodotti in giudizio da rispetto agli originali, si evidenziava che l'esito delle indagini Parte_2 peritali – per quanto accertato dal Ctu dott. - avesse confermato la “genuinità dei Per_8 contenuti”, “non essendovi evidenze in ordine ad alterazioni di file” (cfr. pg. 39 sentenza).
(iv) Passando al merito, il Tribunale, dopo avere delineato i ruoli e i rapporti sussistenti, all'epoca dei fatti, fra le parti convenute, oltre che le competenze e l'attività svolta da ciascuna, riteneva provata la domanda proposta da parte attrice e volta all'accertamento delle indicate condotte di violazione di segreti e di concorrenza sleale – da parte di alcuni di esse - e, in estrema sintesi:
- la diretta partecipazione, da parte dei sigg.ri e alla creazione di una nuova Pt_4 CP_4 società – la “ – nel mese di maggio 2010, avvalendosi delle Controparte_1
informazioni e delle conoscenze acquisite, nel tempo, dai medesimi, nella loro qualità di
Amministratore delegato e consulente aziendale della Società attrice;
- la circostanza che i medesimi erano – di fatto – i principali referenti di Controparte_1
senza risultare formalmente tali nei confronti dei terzi – tenuto conto dell'ampia documentazione (tra cui scambi di numerose mail) depositata in atti;
- ciò – si proseguiva - era stato possibile grazie alla fattiva collaborazione dei professionisti
(legale rappresentante di e , legale Controparte_8 Controparte_1 Parte_3
rappresentante di quale socia unica di Parte_5 Controparte_1
- il passaggio di informazioni riservate si era realizzato, principalmente, attraverso l'invio, da parte di (che era stato consulente di sino al mese di luglio Controparte_4 Parte_2
2011), su account appositamente creato ed al medesimo riferibile ( id est:
), di tutto ciò che potesse essere di interesse alla neocostituita Email_1
(tra cui le proposte o le trattative contrattuali che la Società attrice Controparte_1
intratteneva sia con i clienti già acquisiti, ivi compresi e;
sia in CP_6 Controparte_3 vista dell'acquisizione di nuovi clienti);
- si riteneva, invece, non provato il concorso, negli illeciti così descritti, del dipendente
”, essendosi accertato che la determinazione di quest'ultimo, di concludere Controparte_7
il nuovo contratto di incarico professionale con fosse stata Controparte_1
pagina 24 di 88 principalmente frutto di un'autonoma valutazione, al fine di ricercare una soluzione lavorativa economicamente più vantaggiosa;
- anche con riferimento alla posizione di ” (oggi, ), il primo Controparte_3 Controparte_2
Giudice riteneva non raggiunta la prova della consapevole collaborazione di quest'ultima nella realizzazione del disegno illecito da parte dei responsabili, come già indicati,
risultando – a tale fine – dirimente la considerazione che la rinegoziazione del contratto in essere tra tali parti e, successivamente, l'interruzione dei rapporti, fossero conseguenza, piuttosto, di pregressi inadempimenti di . Parte_2
- analoghe valutazioni venivano fatte in relazione alla posizione di (anch'essa, CP_6
già cliente di , essendosi principalmente osservato che i rapporti tra dette parti Parte_2
si erano incrinati per altri e diversi motivi (essenzialmente, relativi alla gestione del
“database” dei clienti di ritenuta, da parte di quest'ultima, non conforme alle CP_6
previsioni di legge e agli accordi negoziali);
- veniva, altresì, esclusa la responsabilità di posto che quest'ultima aveva CP_5
acquistato le quote di (oggi in liquidazione) solo in data 3.10.2013 e, quindi, Parte_5
successivamente alla verificazione dei fatti illeciti per cui è causa;
- ulteriormente, il Tribunale delle Imprese evidenziava che gli illeciti, realizzati dai responsabili già indicati, avessero sortito l'effetto dell'acquisizione di due clienti (id est:
Abllynx e , con i quali era in trattativa e che – (in conseguenza CP_9 Parte_2
dell'utilizzo di dette informazioni riservate e la parallela presentazione, da parte di di offerte economicamente più vantaggiose) – si erano determinati a Controparte_1 concludere i contratti con quest'ultima;
- quindi, il Tribunale riteneva che – entro tali limiti (soggettivi e oggettivi) – risultasse provata la “violazione di segreti”, ex artt. 98 e 99 c.p.i. (pgg. 83 e ss.), essendo integrati i presupposti di cui alle fattispecie indicate e, segnatamente, la natura segreta dell'informazione; il valore economico delle informazioni, in quanto segrete;
l'adozione di misure ragionevolmente adeguate per mantenere le stesse segrete;
- inoltre (cfr., pgg. 86 e ss.), si riteneva integrata la fattispecie di “concorrenza sleale” di cui all'art 2598, n.3) c.c., in relazione all'acquisizione dei due clienti citati (Abllynx e;
CP_9
pagina 25 di 88 - invece, si escludeva la fattispecie di “concorrenza sleale per storno di dipendenti”, atteso che – oltre alla posizione del dipendente e già esaminata – si ravvisava il Controparte_7
difetto di prova in ordine ad altri dipendenti;
- ulteriormente (pgg. 94 e 95), veniva respinta la domanda dell'attrice volta all'accertamento della “responsabilità contrattuale” di e di , rispettivamente, per la Controparte_3 CP_6
violazione del patto di non concorrenza da parte della prima e per il recesso esercitato dalla seconda, tenuto conto (quanto a quest'ultima) delle parallele vicende (già definite in altri giudizi) relative alla (non corretta) gestione del “database dei pazienti” ed in conseguenza delle quali erano sorti diversi conteziosi fra le parti.
(v) In ordine al risarcimento del danno, il Tribunale delle Imprese riteneva parzialmente provato il solo “danno emergente” nei limiti di euro 291.821,36, così come declinato, negli aspetti di dettaglio, alle pgg. 96 – 99 della sentenza di primo grado.
(vi) Quanto, invece, al danno da “lucro cessante”, il primo Giudice riteneva lo stesso non provato, valutando, a tale fine, la Ctp prodotta in giudizio da una prova Parte_2
non adeguata della sussistenza e della quantificazione dei danni ivi esposti.
Principalmente, il Tribunale osservava che i bilanci di esercizio, relativi agli anni in cui si sono realizzati i fatti illeciti per cui è giudizio, non hanno evidenziato una “perdita significativa di marginalità, in quanto i costi operativi si sono ridotti pressocchè in proporzione” (pg. 102 sentenza).
Quanto, poi, ai “nuovi clienti” acquisiti da si osservava che l'ipotizzato Controparte_1
rinnovo di tali contratti e, dunque, le conseguenti previsioni di redditività, per tali annualità, non apparisse suffragato da adeguato supporto documentale.
(vii) Infine, venivano respinte le domande di manleva, proposte da e da Controparte_8
nei confronti di e di stante la diretta Controparte_1 Parte_4 Controparte_4
responsabilità dei medesimi nella realizzazione degli illeciti.
(viii) In ultimo, priva di fondamento veniva ritenuta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta dai convenuti nei confronti dell'attrice, perché infondata o, in taluni casi, in quanto proposta da coloro che erano risultati soccombenti.
pagina 26 di 88 9. (già ha proposto appello, avverso la sentenza n. 10219/2023 e di Parte_1 Parte_2
cui chiede la riforma parziale, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “errata valutazione del ruolo e delle responsabilità di , CP_21 CP_6
ed nell'operazione posta in essere ai danni di;
Controparte_7 CP_5 Pt_2
II^ motivo: “errata quantificazione dei danni risarcibili in favore di in punto danno Pt_2
emergente e lucro cessante, vizio istruttorio di omesso licenziamento di CTU contabile e subordinato vizio di omessa liquidazione equitativa”;
III^ motivo: “errata pronuncia in punto spese legali del giudizio di primo grado”.
10. (già si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il Controparte_22 Controparte_23
rigetto dell'appello principale ed ha proposto due motivi di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
11. , Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_5
, e si sono costituiti in giudizio e hanno concluso
[...] CP_5 CP_6
per la conferma della statuizione impugnata, proponendo appelli incidentali, per i motivi che verranno in seguito partitamente esaminati.
12. si è costituiti in giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_7
13. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 15 maggio 2024, la causa è stata avviata all'udienza del 1° ottobre 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Va preliminarmente affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, proposta da taluni appellati per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e in particolare, per la mancanza della “parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(così, ad esempio, pg. 9 comparsa . CP_5
La Corte ritiene che la questione così proposta sia infondata.
pagina 27 di 88 L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e
specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge
denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice3.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.4
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.5
Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia adeguatamente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I) L'appello principale proposto da (già ) Parte_1 Parte_2 3 Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024; 5 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 28 di 88 Con il primo articolato motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per Parte_2
avere escluso la (cor)responsabilità, nel disegno illecito posto in essere dai soggetti ritenuti responsabili, di (oggi ), , Controparte_3 Controparte_2 CP_6 CP_5 CP_7
[...]
I.a.) Quanto alla posizione di , l'appellante prospetta l'erroneità della Controparte_3
statuizione impugnata, per non avere ravvisato la dolosa partecipazione di detta Società al delineato disegno illecito e, comunque, l'inadempimento al contratto in essere fra le parti, sotto tre distinti profili:
(i) innanzi tutto, per avere detta Società avuto contatti con i sigg.ri e al fine di Pt_4 CP_4
ottenere – così come è avvenuto - la modifica delle condizioni contrattuali a quel tempo pattuite e, in particolare, l'esclusione della “penale” in caso di recesso anticipato e la riduzione del “periodo di preavviso” ai fini dell'esercizio dello stesso.
Sul punto, l'appellante richiama (cfr. pgg. 22 e 23 appello) le seguenti conversazioni intercorse fra il legale rappresentante di (sig. e : Controparte_3 Testimone_13 Parte_4
- il messaggio del 28.01.2010 (doc. n. 56 primo grado , scambiato allorquando Parte_2
era in essere il citato negoziato fra e e con il quale Controparte_3 Parte_2 Pt_4
suggeriva quanto segue al dr.
[...] Tes_13
“ , scusa il ritardo della risposta ho il bberry rotto ed essendo in giro mi è difficile rispondere in tempo Tes_13 reale. La mia opinione è la seguente: concedi il preavviso. Manifesti la tua buona fede nell'accordo e lasci a lui
[il riferimento viene inteso al Dott. l'onere di mostrarsi in cattiva fede (leggasi Controparte_24 andare di corsa da un altro). Piuttosto, richiedi un periodo di estensione dell'accordo di non concorrenza sino alla data di naturale scadenza dell'accordo in essere, 31.12.2010, (in questo modo concedi lui l'opportunità di non lavorare in perdita, che è ciò che dichiara essere il suo problema, ma non di correre dal tuo competitor, che
è ciò che interessa a te). Poi, se eserciterà il recesso anche il giorno dopo la formalizzazione dell'accordo tu hai una garanzia, che ti fornisco io: la garanzia che il servizio verrà preso in carico da una realtà nuova senza alcun disagio per pazienti e centri clinici. E se non la eserciterà lui da subito (ed io sono certo che non lo farà) definiremo assieme tempi e modi ottimali (per te e per noi) del passaggio di consegne: Nel corso del nostro P incontro di fine febbraio. Noi ci siamo. Un saluto ”.
pagina 29 di 88 - Ancora, si richiamano i messaggi del mese di ottobre 2010 (scambiati in epoca prossima al recesso che avrebbe esercitato dal rapporto contrattuale con e Controparte_3 Parte_2
dopo che il dr. aveva avuto un incontro quest'ultima). Tes_13
In tali messaggi, risulta che scriveva al legale rappresentante di quanto Parte_4 Controparte_23
segue:
“Bravissimo mi dicono. Ciao J”. Segue la risposta del dr. “Eheheh ! Mi sa che da grade Tes_13 farò l'attore! F”.
(ii) Oltre a ciò, l'appellante ribadisce che la Società appellata ha sostenuto Controparte_1
nello sviluppo della propria attività in relazione ai centri clinici non ancora serviti da Parte_2
(iii) Infine, si prospetta che la stessa abbia receduto anticipatamente dal contratto in Controparte_3
essere con proprio allorquando diventava operativa ed al fine Parte_2 Controparte_1
di concludere, con quest'ultima, un nuovo e più favorevole accordo negoziale.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il profilo di censura in esame non sia meritevole di accoglimento.
Si osserva che – così come evidenziato dal primo Giudice e non oggetto di specifica impugnazione
(pgg. 70 e ss. sentenza) – con contratto stipulato il 16 settembre 2008, tra e l'allora Parte_2
(poi, incorporata in e, da ultimo, divenuta, Controparte_25 Controparte_3
), l'appellante si impegnava a somministrare a domicilio il farmaco “Replagal” – Controparte_2
che è farmaco brevettato e prodotto dalla Società appellata ed è finalizzato alla cura della
“malattia di Fabry”.
era tenuta, dunque, alla somministrazione del farmaco, attraverso il proprio Parte_2
personale medico e infermieristico specializzato, sulla base delle modalità operative indicate dalla stessa (così come, tra l'altro, previsto all'art. 4 delle condizioni generali di Controparte_3
contratto ove si specificava che avrebbe fornito “il servizio attenendosi alle indicazioni Parte_2
e procedure convenute con la Committente” e che quest'ultima avrebbe, all'uopo, fornito “il supporto necessario alla formazione del personale … con riferimento al farmaco commercializzato” – doc. n. 24
. Parte_2
pagina 30 di 88 Inoltre, si osserva che alcuna “clausola di non concorrenza” fosse stata convenuta fra le parti, essendosi – solo e diversamente – previsto, all'art. 7) del contratto, che “La Committente e le aziende del Gruppo della Committente si impegnano, per tutta la durata del contratto con e per un Pt_2
periodo ulteriore di 36 mesi, a non sottoporre proposte di collaborazione o assunzione a dipendenti e/o collaboratori di . Pt_2
Ciò premesso, si osserva che i messaggi indicati da parte appellante e già trascritti (pur delineando, così come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale, “un comportamento non pienamente lineare e trasparente” da parte dei vertici di – pg. 74 sentenza) - non offrano – di Controparte_3
per sé – la prova del concorso di nella realizzazione degli illeciti perpetrati dalle Controparte_3
altre parti del giudizio.
Tali messaggi evidenziano i contatti che dette parti ( e ) hanno avuto, Parte_4 Controparte_3
in tali frangenti, ma non anche la consapevole partecipazione della Società appellata alla realizzazione del ben più articolato disegno illecito (che si è sviluppato per diversi anni) da parte dei sigg.ri e (principalmente) e con la partecipazione degli altri soggetti responsabili. Pt_4 CP_4
Invero, così come evidenziato dal Tribunale di Milano, risulta che le trattative - avviate tra tali parti
( e ) e che si sono concluse con la modifica degli accordi originari - Parte_2 Controparte_3
erano state conseguenti a diverse contestazioni, sollevate dalla stessa , in corso di Controparte_3
rapporto.
In conseguenza di ciò, si addiveniva alla sottoscrizione del citato addendum del 10.3.2010 e con il quale si prevedeva la facoltà di di recedere dal contratto con il preavviso di soli tre Controparte_3
mesi e con esclusione di penali.
Infatti, risulta documentato che, già in data 5 dicembre 2008 (doc. n. 8 ) e, poi, nel mese di CP_3
maggio 2009 (doc. n. 135 , mediante comunicazioni scritte, tali parti discutessero in Parte_2 ordine a taluni inadempimenti contrattuali di nell'esecuzione del programma di Parte_2
somministrazione del farmaco (riferiti, principalmente, a ritardi, all'insufficiente organizzazione ed all'omessa preparazione del personale nei termini concordati).
Si tratta, dunque, di fatti che si sono verificati in epoca anteriore alla realizzazione degli illeciti – questi ultimi relativi agli anni 2009 – 2011 e che risultano, rispetto ad essi, indipendenti.
pagina 31 di 88 Tali inadempimenti, nel corso di esecuzione del contratto inter partes, sono stati confermati dalla stessa Parte_2
Così, ad esempio, risulta che, in data 5.12.2008, il dr. per , CP_12 Controparte_26
al legale rappresentante di , assumendosi: “interamente la responsabilità per quella che Controparte_3
lei reputa una cattiva conduzione del progetto e per la sua insoddisfazione sui risultati” e mostrandosi
“dispiaciuto di aver negligentemente influito sul raggiungimento degli obiettivi di business concordati con
[...]
, aggiungendo che “un tale epilogo è in totale contrasto con il modo di operare di e CP_27 Pt_2
con la nostra ambizione di offrire un servizio impeccabile e di assoluta eccellenza ai nostri clienti”, così che venivano rinunciati “gli onorari per la fase di set up”.
Successivamente, in data 14.12.2009, il dott. proponeva nuova offerta contrattuale, CP_12
rassicurando la cliente che “quanto successo in passato rimarrà un incidente isolato”.
Ciò risulta confermato anche nell'addendum del 10.3.2010 ove, tra l'altro, si dava atto che le parti
“a completa definizione delle contestazioni avanzate da ”, avevano negoziato la modifica CP_3
delle previsioni contrattuali in tema di recesso, oltre che la riduzione dei compensi dovuti a
Parte_2
Di conseguenza, appare ragionevole affermare che – alla luce delle circostanze del caso concreto e sopra evidenziate – la modifica delle condizioni contrattuali, nei termini indicati, sia stata conseguenza dell'insoddisfazione della cliente al programma di somministrazione Controparte_3
del farmaco, così come confermato dalla stessa in diverse occasioni e, non ultimo, da Parte_2
entrambe le parti, in sede di modifica del contratto in data 10.3.20106.
Si ritiene, pertanto, quanto alla prospettazione sub (i) di parte appellante, che sia carente la prova del nesso di causalità fra l'interruzione dei rapporti contrattuali fra le parti e, dunque, del recesso di
, e la prospettata partecipazione di quest'ultima al disegno illecito per cui è giudizio Controparte_3
(quest'ultima, in ogni caso, non provata).
pagina 32 di 88 Inoltre, quanto al secondo profilo sub (ii), si osserva che l'assenza di un “patto di esclusiva” – non previsto a carico dell'appellata - non consenta di ravvisare, ex se, alcuna condotta anticoncorrenziale, da parte di , nella misura in cui instaurava rapporti con altre Controparte_3
società e, segnatamente, con Controparte_1
Infine, circa l'ultimo rilievo dell'appellante sub (iii), si ritiene che - in tale contesto – il recesso anticipato dell'appellata, alla fine dell'anno 2010, piuttosto che al 16 marzo 2011 (quale termine naturale di scadenza contrattuale) non risulti sintomatico della volontà e/o della consapevolezza della medesima di concorrere nella realizzazione dell'indicato disegno illecito.
I.b) Quanto alla posizione di (che era, insieme a , un altro importante CP_6 Controparte_3 cliente di , l'appellante prospetta che tale Società le aveva assegnato il servizio Parte_2 denominato “Nursing Betaplus” e che il contratto non fosse disdettabile prima del 31 marzo 2011, con termine di preavviso di almeno sei mesi nel caso di recesso anticipato, oltre che del pagamento della penale contrattuale.
L'appellante ritiene erronea la statuizione impugnata laddove non ha ravvisato il concorso di CP_6
– con e – e finalizzato all'individuazione di una “strategia comune” affinchè
[...] Pt_4 CP_4
l'appellata si sciogliesse anticipatamente dal vincolo contrattuale.
Solo per tale motivo – prosegue l'appellante – chiedeva a informazioni e i CP_6 Parte_2
dati sensibili sulle prestazioni rese, nell'anno 2010, presso i centri clinici ove si eseguivano i servizi Nursing Betaplus, al solo fine di “verificare se da ciò emergessero circostanze strumentalizzabili per eventualmente invocare la risoluzione del rapporto” (pg. 30 appello) e per avviare delle negoziazioni con (che sarebbero state gestite dagli stessi e Parte_2 Pt_4
e favorire la migrazione del servizio a CP_4 Controparte_1
Sul punto, l'appellante richiama, tra l'altro, il contenuto di diversi messaggi intercorsi fra e Pt_4
dal mese di ottobre 2010 in avanti ove, tra l'altro, tali parti evidenziavano che sarebbe stato CP_4
“auspicabile attivare un meccanismo di pressione negoziale strutturato”, tra cui “audit ispettivi a sorpresa per verifica degli standard e delle procedure previste dal contratto. Con l'ultimo strumento (audit), potrebbero emergere (anche se sembra improbabile) gravi inadempienze da poter usare per ottenere per via non negoziale
l'annullamento del contratto (non per esercitarlo, ma per imporre a questo punto le ns richieste)” (messaggio del 31.1.2011 – doc. n. 105 . Parte_2
pagina 33 di 88 Inoltre, viene richiamata dall'appellante la mail del 3.2.2011, inviata da (utilizzando Controparte_4 lo pseudonimo “Gioia di Vivere”) a due dipendenti di (id est: e CP_6 Persona_10 [...]
- allorquando era in corso la parallela negoziazione con - avente il Tes_11 Parte_2
seguente contenuto:
«Carissime, come da accordi vi invio 3 allegati. Nel file Domande troverete alcune domande chiave da porre rispetto alla proposta che oggi riceverete (ho inserito nel jpg l'unica slide nella quale si parla di costi). Nel file
Sintesi viceversa è una strategia di cui ho parlato con che potrebbe essere un'alternativa (da validare Tes_11 dall'ufficio legale) che potrebbe consentire di cambiare provider senza pagare la penale».
Sulla base di tali risultanze documentali, l'appellante ritiene pienamente provato il coinvolgimento della cliente nella realizzazione dell'illecito anticoncorrenziale per cui è giudizio. CP_6
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la rinnovata valutazione delle circostanze indicate non consenta di fondare l'accoglimento della censura in esame.
Innanzi tutto, si osserva che quasi tutti i messaggi e le mail citate da parte appellante in atto di appello (così, pgg. 30 e ss.) siano intercorse fra i sigg.ri e a conferma (solo) della Pt_4 CP_4
chiara consapevolezza di questi ultimi delle criticità esistenti nel rapporto fra e Parte_2 CP_6
oltre che della volontà di approfittarne.
[...]
Anche la mail, inviata alle dipendenti di e già indicata, rende manifesta – in tale contesto CP_6
– la volontà, dei medesimi e di influenzare la trattativa in essere tra tali parti, onde Pt_4 CP_4
avvantaggiarsene.
Tale tentativo, peraltro, non andava a buon fine, atteso che – così come emerge dalla mail inviata, nella stessa data 3.2.2011, da e sempre attraverso il suo account privato Controparte_4
, a , e , si prendeva atto di Email_2 Controparte_7 Parte_4 Controparte_15
quanto segue:
“Carissimi, vi scrivo purtroppo per annunciarvi una cattiva notizia. Questo pomeriggio con ogni CP_6
C probabilità, ha deciso di confermare il contratto per i prossimi due anni a nell'ambito della . Pt_2
Domani farò un ultimo tentativo ma dubito che possa cambiare le sorti. Chiaramente non è una buona
notizia, soprattutto per come è maturata, ma credo che comunque sia rimasta aperta la possibilità di potere collaborare con nel campo dell . Con l'obiettivo di far crescere dobbiamo CP_6 Pt_20 CP_1
pagina 34 di 88 comunque perseverare nello sforzo di lavorare bene e di ricercare opportunità in cui investire le ns capacità e competenze” (docc. nn. 30 e 31 fasc. . Parte_2
Quindi, i contatti avuti con le dipendenti di – di per sé – non possono ritenersi CP_6
sintomatici della consapevolezza di tale “Società” (o, comunque, di chi, in tale contesto, aveva potere decisionale), di partecipare a tale disegno illecito.
Il corredo probatorio indicato appare non sufficiente al fine di fondare un giudizio di
(cor)responsabilità dell'appellata CP_6
Oltre a ciò, questa Corte osserva che lo scambio di tali conversazioni e messaggi – così come richiamati da parte appellante alle pgg. 30 e ss. dell'appello – avveniva, principalmente, nell'arco temporale compreso fra il “mese di ottobre 2010 e i primi mesi dell'anno 2011”.
Al contrario, risulta ex actis che i rapporti fra e l'appellante si siano incrinati solo a fare CP_6 tempo dalla primavera dell'anno 2011 e siano culminati con la risoluzione del contratto datato
16.3.2009 - da parte di – “in data 27.6.2011” (doc. n. 39 e con la revoca della CP_6 CP_6 nomina di quale “responsabile del trattamento dei dati personali”, “in data 11 Parte_2
luglio 2011” (doc. n. 40 . CP_6
Quindi, per quanto rileva ai fini della decisione, non risulta sussistere “una corrispondenza temporale” fra lo scambio di tali messaggi e delle conversazioni e la rottura dei rapporti contrattuali fra le parti.
Inoltre, appare opportuno osservare – per necessaria completezza – che, così come già evidenziato dal Tribunale delle Imprese, quest'ultima sia stata determinata da altre e specifiche contestazioni,
da parte di , in relazione al non corretto adempimento degli impegni contrattuali da parte CP_6
di cui seguivano diversi conteziosi giudiziali. Parte_2
I fatti principali possono riassumersi come segue.
I rapporti contrattuali fra e l'allora “S PA (poi, acquisita da Parte_2 CP_6 iniziarono con “contratto del 31.01.2006” e avevano ad oggetto l'esecuzione delle “prestazioni
Nursing Betaplus” da parte della Società appellante, con previsione di obbligo di esclusiva solo a carico di quest'ultima.
pagina 35 di 88 Poi, in data 16 marzo 2009, veniva concluso altro contratto, tra e con CP_6 Parte_2
l'impegno di quest'ultima a selezionare gli infermieri per l'esecuzione delle prestazioni richieste.
era, altresì, tenuta a “rispettare le misure minime di sicurezza per la gestione dei dati Parte_2
personali che verranno imposte dalla con la nomina a responsabile esterno dei dati personali (Allegato CP_6
4); quindi, era unica titolare dei dati dei pazienti e era designata “responsabile esterno del CP_6 Pt_2 trattamento dei dati personali” (doc. n. 16 . CP_6
Così come evidenziato dal Tribunale di primo grado: “E', peraltro, documentalmente provato che il contratto con si sia risolto solo a seguito del rifiuto di di procedere alla restituzione del CP_6 Pt_2 database come richiesto dopo la scoperta, a seguito dell'audit, di rilevanti inadempienze in materia di privacy”
(pg. 79 sentenza).
Per tali ragioni, risulta dai documenti prodotti in giudizio che veniva incardinato, da Parte_2
il primo procedimento cautelare, avanti al Tribunale di Milano, onde sentire accertare l'illegittimità dell'interruzione del rapporto fra le parti e che si concludeva con il rigetto del ricorso, con ordinanza del 29.7.2011.
Con tale provvedimento, accertati gli inadempimenti di veniva ordinata la Parte_2 restituzione del “database”, ritenendosi “il rifiuto al trasferimento del database … allo stato ingiustificato”
e che la “revoca del mandato a responsabile esterno dei dati, comunicata il 27.6.2011, non appare ad oggi contraria a buona fede, in quanto determinata dal rifiuto della ricorrente di trasferire presso la il data CP_6 base, nonostante le criticità evidenziate nella gestione dei dati sensibili”.7
Seguiva l'instaurazione di altro procedimento cautelare, da parte di avanti al Parte_2
Tribunale di Roma – (con il quale si prospettava la condotta di concorrenza sleale, tra gli altri, da pagina 36 di 88 parte di – e che veniva rigettato con ordinanza del 12 settembre 2011, ritenendosi – CP_6
essenzialmente -non dimostrata la condotta contestata.
Con ordinanza del 17 novembre 2011, il Tribunale di Roma rigettava, altresì, il reclamo proposto da Parte_2
Quindi, tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate, si ritiene che la valutazione espressa dal
Tribunale delle Imprese di Milano risulti meritevole di conferma, in quanto suffragata dall'ampia documentazione citata e dall'esito del contenzioso giudiziario fra le parti, così come evidenziato nei tratti essenziali ai fini del giudizio di appello.
I.c.) In ordine alla posizione dell'appellato , la Società impugna la sentenza di Controparte_7
primo grado per avere escluso il coinvolgimento del medesimo nella vicenda per cui è causa.
L'appellante, in particolare, ritiene che emerge prova, in senso contrario rispetto a quanto deciso, dai “messaggi” che si sono scambiati i sigg.ri e a volte, coinvolgendo Pt_4 CP_4 CP_7
[...]
Sul punto, si richiama, nell'atto di appello, lo scambio di conversazioni avute, dal mese di gennaio
2010 in avanti, fra tali parti, nella prospettiva – ritiene parte appellante - che il medesimo CP_7
favorisse il passaggio di personale infermieristico specializzato, da a Parte_2 CP_1
(quale personale che svolgeva il servizio “ per e che il
[...] Parte_19 Controparte_3
medesimo coordinava); inoltre, onde ottenere il mutamento dell'inquadramento contrattuale di quest'ultimo, da lavoratore subordinato a libero professionista ed affinchè, al momento opportuno,
potesse sciogliersi da qualsiasi vincolo e iniziare a collaborare direttamente con Controparte_1
[...]
L'appellante evidenzia – a tale proposito - il messaggio 10.01.2010, inviato da a con Pt_4 CP_4 esso, le parti discutono in ordine alla necessità di creare una “rete”, in quanto “l'obiettivo è di avere figure definite già a fine febbraio” per potersi “spendere con [si intende, Tes_13 di ] … essendo LP [cioè liberi professionisti] potremmo formarli Testimone_13 Controparte_3 tramite basta fargli il contratto senza vincoli” (doc. n. 39 . Pt_2 Parte_2
Ancora, si cita il messaggio dell'1.01.2010, da a ZI, con il quale il primo – che era CP_4
ancora, a quel momento, consulente aziendale di conferiva incarico al secondo di Parte_2
pagina 37 di 88 reperire gli infermieri specializzati, i quali – si legge – “ovviamente dovranno essere liberi professionisti
e non dovranno operare nei Centri con cui noi collaboriamo”, con la seguente precisazione finale “P.S. x tutte le comunicazioni extra usa sempre questa mail da cui ti scrivo” (doc. n. 40 . Parte_2
Segue l'indicazione, nell'atto di appello di altre mail, scambiate tra tali parti e relative alla trasformazione del rapporto di lavoro, di , da lavoro subordinato a libero Controparte_7
professionista – in vista della quale era in essere una trattativa con Parte_2
Inoltre, si evidenzia che ciò concretamente si realizzava, così come il passaggio, il giorno successivo, di a responsabile infermieristico nazionale per “ Controparte_7 Controparte_1
e per il citato programma “ – dopo che anche la stessa aveva Parte_19 Controparte_3
receduto dai rapporti con la stessa Parte_2
Ciò premesso, questa Corte – pur dando atto della peculiarità della posizione in esame – ritiene che la decisione del Giudice di prime cure sia meritevole di conferma, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto – così come evidenziato dal Tribunale delle Imprese – risulta ex actis che CP_7
fosse stato assunto, in in data 1.3.2006, quale lavoratore subordinato, con
[...] Parte_2
mansioni di terzo livello, (in base al CCNL per i lavoratori addetti al Settore del Commercio e dei
Servizi (doc. n. 15 attrice in primo grado).
Di conseguenza, è da escludersi che il medesimo svolgesse un “ruolo apicale” o “strategico” nell'ambito dell'organizzazione di Parte_2
Risulta, altresì, ex actis, che – in data 3 settembre 2010 – sia stato sottoscritto, tra e Parte_2
, “verbale di conciliazione in sede sindacale” e con il quale veniva posto fine al Controparte_7
“rapporto di lavoro subordinato” e veniva sottoscritto un “conferimento di incarico professionale per infermiere professionale”, con durata di 18 mesi e con la previsione che “Per tutta la durata dell'incarico, il Libero professionista è libero di esercitare qualsivoglia attività professionale, ad esclusione di qualsiasi attività per il servizio di assistenza domiciliare per il farmaco Extavia” (doc. n. 79); nonché altri due contratti specificamente rivolti alla somministrazione del farmaco Betaplus di e al CP_6
programma “Fabry Home” di (docc. 78 e 79). Controparte_3
pagina 38 di 88 Così come evidenziato dal primo Giudice, tale conciliazione giudiziale definiva la vertenza insorta a seguito della procedura di ristrutturazione aziendale e che aveva comportato licenziamenti e esternalizzazione di diversi dipendenti.
In tale contesto, l'appellato ha documentato che – in base alle valutazioni dello stesso dr. di CP_12
– il medesimo non veniva considerato quale “figura strategica” per l'impresa, tanto Parte_2
che il primo segnalava, a quanto segue: “ce lo teniamo, formiamo altra risorsa e lo Controparte_4 mandiamo via” (doc. n. 69 . Parte_2
Orbene, pur dando atto delle interlocuzioni fra dette parti ( e e richiamate Pt_4 CP_4 CP_7
dall'appellante, questa Corte osserva che, avuto riguardo al contesto indicato - dal quale non può prescindersi al fine di valutare la posizione dell'appellato – appaia ragionevole e condivisibile la valutazione del Tribunale nella misura in cui ha ritenuto che la scelta di (di concludere CP_7
nuovo contratto con ove era maggiormente valorizzato) sia stata Controparte_1
principalmente determinata dalla volontà del medesimo di migliorare la propria posizione lavorativa.
Invero tale nuovo contratto, prevedeva il corrispettivo giornaliero di euro 120,00 e delle giornate minime garantite a fare tempo dal mese di novembre 2010 (doc. n. 80 . Parte_2
Per tali principali ragioni, la censura proposta viene respinta.
I.d.) Infine, in ordine alla posizione di , si premette che il Tribunale delle Imprese CP_5
abbia escluso la responsabilità della stessa in ordine ai fatti per cui è giudizio “essendo circostanza pacifica che essa abbia acquistato le quote societarie di solo in data 3.01.2013, ossia prima CP_1 dell'instaurazione del presente giudizio, ma successivamente ai fatti per cui è causa” (pg. 90 sentenza).
Inoltre, il primo Giudice ha rilevato che “… essa risulta costituita in data 25.02.2008 ed essere di proprietà non solo di , già proprietario di e suo legale rappresentante, ma anche di Persona_7 Parte_5
, amministratore delegato di e liquidatore di nonché di Controparte_8 CP_1 Parte_5 [...]
e di , tutti professionisti associati dello presentando CP_29 Controparte_30 Controparte_31 come amministratori proprio e ” – (così, pg. 46 sentenza). Controparte_32 Parte_3
La decisione di primo grado viene impugnata per avere escluso la responsabilità di CP_5
e non avere, invece, considerato che tale Società ricopriva analoga posizione rispetto agli
[...]
pagina 39 di 88 appellati e – quali soggetti ritenuti, al contrario, Pt_3 CP_8 Parte_5
corresponsabili degli illeciti per cui è giudizio.
Ritiene l'appellante che – che annoverava, nel suo assetto proprietario, gli stessi CP_5 sigg.ri e e che acquistava, come detto, nell'anno 2013, le quote di – era Pt_3 CP_8 Parte_5 uno “schermo giuridico” (anch'esso) appositamente creato al solo fine di occultare la partecipazione, in dei sigg.ri e Controparte_1 Pt_4 CP_4
Questa Corte ritiene che la censura in esame non sia meritevole di accoglimento.
Non si ravvisa la dedotta erroneità e/o contraddizione della valutazione del Giudice di primo grado,
così come rappresentata da parte appellante, atteso che da un lato, per quanto già evidenziato,
pure se esistente già dall'anno 2008, è subentrata, a quale socia unica CP_5 Parte_5
di solo nell'anno 2013 e, quindi, in epoca successiva ai fatti per cui è giudizio Controparte_1
(riferiti agli “anni 2009 – 2011”); dall'altro, dal punto di vista soggettivo, oltre ai sigg.ri e Pt_3
, risultano fare parte della compagine societaria altri “soggetti” (i sigg. e CP_8 CP_32
cit.), i quali, pure se facenti parte dello stesso “studio professionale , CP_30 CP_31
non risultano – in mancanza di altri elementi di prova e di più specifiche allegazioni – avere consapevolmente concorso negli illeciti accertati in relazione al periodo storico di interesse (2009 –
2011).
Quindi, la distanza temporale fra gli illeciti in contestazione (anni 2009 – 2011) e il subentro di nella posizione di oggi in liquidazione, solo nell'anno 2013 e tenuto CP_5 Parte_5
conto della sola parziale coincidenza soggettiva delle partecipazioni sociali – in difetto di altre risultanze probatorie – non consentono di affermare, come invece auspicato da parte appellante, che l'appellata fosse un mero “schermo giuridico” per le attività svolte da CP_5 Pt_4
e CP_4
In ogni caso - per quanto verrà valutato con la disamina del secondo motivo di appello principale – questa Corte ritiene che, nell'anno 2013, gli effetti degli illeciti accertati si fossero pressocchè esauriti, così dovendosi escludere – anche per tale rilevante ragione– che se ne sia CP_5
avvantaggiata.
pagina 40 di 88 II. Con il secondo motivo, impugna la statuizione di primo grado per l'errata Parte_1 valutazione del “danno emergente” e del “lucro cessante” da parte del Tribunale di Milano.
II.a) Quanto al primo profilo di censura, l'appellante così rappresenta le spese riconosciute dal
Tribunale – a detto titolo – e quelle che invece sono state escluse, in quanto ritenute non dovute e/o non documentate ed oggetto di appello, come da tabella che si seguito si trascrive:
Si procede ad analizzare separatamente le singole voci non riconosciute.
a) Quanto alle “spese legali” (punto n.1), si tratta delle spese che la Società afferma avere sostenuto negli altri procedimenti che si sono celebrati fra le parti del giudizio.
Questa Corte osserva che il Tribunale - (cfr. pg. 98) - nel ritenere la domanda infondata, in quanto
“spese legali” sostenute nel “procedimento penale” ove “ e sono stati assolti” e Pt_4 CP_4 relative “ai procedimenti svolti in via cautelare davanti al Tribunale di Milano e di Roma, nei quali le ragioni attoree non sono state accolte”) - sia condivisibile.
pagina 41 di 88 Tali spese legali, se ed in quanto dovute, dovevano essere liquidate in detti procedimenti;
in ogni caso, si osserva che si tratta di procedimenti (ad es. i procedimenti cautelari) che si sono conclusi con il rigetto dei ricorsi proposti da parte di ed ove la Società è risultata Parte_2
“soccombente”.
Di conseguenza, non sussiste alcun danno astrattamente suscettibile di essere risarcito.
Quanto, invece, alle spese del presente giudizio, le stesse verranno regolate, ex artt. 91 e ss. c.p.c.,
tenuto conto del suo esito complessivo.
b) Quanto agli “altri costi operativi” (punto n.3) – per quanto evidenziato dal Tribunale e, comunque, indicato al paragrafo 79) della Ctp di parte appellante (doc. n. 142 Parte_2
[...
– gli stessi sarebbero i costi che la Società ha sostenuto per il “Progetto CRM, finalizzato alla realizzazione di un'infrastruttura informatica aziendale personalizzata e le spese asseritamente esborsate a favore della compagnia assicurativa, per non avere il e il provveduto, come Pt_4 CP_4 erano tenuti, alla comunicazione di tutti i nominativi degli infermieri per gli anni 2009 – 2010 – 2011”.
Il Tribunale ha ritenuto che si trattava di “circostanze nuove e non tempestivamente allegate da parte attrice” (cfr. pg. 98 sentenza) e tale motivazione non è stata impugnata, non avendo l'attrice proposto alcuna critica rispetto a tale valutazione.
Di conseguenza, risulta preclusa, a questa Corte, ogni disamina, essendosi formato giudicato interno su tale punto di motivazione.
c) Quanto al “costo per personale (senza e ” (punto n.4) e, segnatamente, ai Pt_2 Pt_4 CP_4
costi che la Società avrebbe corrisposto al “personale” che avrebbe collaborato al piano anticoncorrenziale illecito, si osserva che il Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità del convenuto , con decisione confermata in questo grado di giudizio. Controparte_7
Consegue, per l'effetto, il rigetto dell'impugnazione in ordine a tale specifico profilo.
d) In ordine ai costi di overlap (cioè di “sostituzione personale” – punto n. 6 della tabella), il
Tribunale di Milano, con valutazione che si conferma, ha escluso che gli stessi fossero suscettibili di risarcimento, in quanto ha ritenuto “non provato che si tratti di costi imputabili alle controparti”.
pagina 42 di 88 Invero, si osserva come non risulti altrimenti allegato e provato che il costo per retribuire un determinato dipendente – nel caso di assenza di illecito – non sarebbe stato sostenuto o se, al contrario, quella posizione lavorativa, in quanto funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa,
sarebbe stata comunque necessaria e, dunque, avrebbe (in ogni caso) richiesto i relativi esborsi ovvero se li avesse richiesti in misura o con modalità differenti.
In difetto, stante la carenza di allegazione e prova, l'appello non appare meritevole di accoglimento.
e) Infine, quanto alla voce n. 8) – id est: “Affitto Bologna” – il Tribunale ha ritenuto che sia stata una spesa non conseguente all'illecito, ma frutto di autonome scelte imprenditoriali.
L'appellante non risulta avere affrontato criticamente tale valutazione (avendo solo ribadito, in appello, che si tratterebbe di spese consequenziali all'illecito, richiamando la propria ctp, nei punti nn. 81 – 88 – così, pg. 57 appello).
Per tale ragione, la censura in esame viene respinta.
II.b) Quanto al “lucro cessante”, si osserva che la domanda proposta in primo grado dall'allora attrice (sulla base della citata perizia di parte – doc. n. 142 cit.) si fondasse: Parte_2
- sul danno subito per i “contratti sottratti”, cioè i rapporti contrattuali già in essere con e, poi, interrotti prima della naturale scadenza e non rinnovati (posizioni Parte_2 [...]
e ); CP_3 CP_6
- sul danno subito per i “contratti non acquisiti” da in conseguenza Parte_2 dell'accertata interferenza illecita dei responsabili già indicati (posizioni e NX). CP_9
L'appellante richiama la propria Ctp e i rilievi tecnici ivi indicati, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda proposta in primo grado, né ha ammesso Ctu
contabile ovvero proceduto alla liquidazione equitativa del danno.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura in esame sia parzialmente meritevole di accoglimento, nei termini che si vanno di seguito ad evidenziare.
(i) Sotto un primo profilo, il rigetto della domanda di risarcimento del danno da “lucro cessante” – proposto in relazione alle posizioni e ed in Controparte_3 CP_6
pagina 43 di 88 conseguenza dell'interruzione dei rapporti con tali Società – così come deciso dal
Tribunale di Milano, merita di essere confermato, sia pure per un differente percorso argomentativo.
Ritiene questa Corte che la domanda così proposta sia infondata per l'assorbente considerazione che le valutazioni già evidenziate ai paragrafi precedenti circa le autonome determinazioni – di tali
Società – di interrompere i rapporti contrattuali con e riferibili, in sintesi, alla Parte_2
dinamica dei rapporti contrattuali inter partes ed a fatti antecedenti agli illeciti degli anni 2009 –
2011 o comunque ad essi indipendenti sotto il profilo causale – per ciò solo – escludano, anche solo astrattamente, la risarcibilità del (conseguente) “danno da lucro cessante”.
Trattasi di valutazione, quest'ultima, che appare logicamente consequenziale alle considerazioni in precedenza evidenziate ed alla disamina delle censure proposte con il primo motivo di appello e che sono state respinte.
Pertanto, appare determinate evidenziare – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – la carenza del “nesso di causalità” fra l'interruzione di tali rapporti contrattuali e il c.d. danno – conseguenza da lucro cessante, in quanto la cessazione degli stessi e i conseguenti mancati rinnovi non sono eziologicamente riconducibili alle condotte illecite ex art. 2598 n.3) c.c.
La circostanza – anch'essa già evidenziata – che – in tale contesto – i sigg.ri e Pt_4 CP_4
abbiano tentato di approfittare delle criticità che si erano manifestate tra dette parti contrattuali, non
è risultata tale da integrare un antecedente causale determinante rispetto alla rottura dei rapporti e,
dunque, all'ipotizzato danno da “mancato guadagno”.
Fatta tale preliminare considerazione, questa Corte osserva che la Ctp di parte appellante e che viene richiamata al fine della valutazione e quantificazione delle voci di danno in esame per le posizioni e - (cfr. pgg. 36 e ss. Ctp appellante) - non offra, sotto tale Controparte_3 CP_6
punto di vista, utili elementi di valutazione, in quanto il Consulente ha provveduto a detta quantificazione dando per “presupposta” l'esistenza del citato nesso di causalità (non essendo, ovviamente, tenuto ad effettuare tali valutazioni, di natura strettamente giuridica).
(ii) Per ciò che concerne, invece, i “contratti non acquisiti”, la Corte ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento, per le seguenti principali considerazioni.
pagina 44 di 88 Si premette che l'esito del giudizio di primo grado abbia dato prova – con argomentazioni che si ritengono di confermare – della condotta di “concorrenza sleale per sviamento di clientela” ex art. 2598 n.3) c.c. in relazione alle posizioni dei potenziali clienti “ e NX”. CP_9
Si tratta, nello specifico, di rapporti contrattuali mai sorti con in quanto – durante le Parte_2
trattative in essere fra tali parti, e tramite la neocostituita EV IA RL egli Pt_4 CP_4
altri soggetti responsabili – utilizzando le informazioni riservate relative alle “offerte economiche”
che aveva inviato a tali Società – erano in grado di presentare offerte Parte_2
economicamente più vantaggiose e, approfittando di tale vantaggio competitivo, di garantirsi la conclusione dei contratti – (cfr. pgg. 79 – 83 e pgg. 86 e ss. sentenza primo grado).
E', infatti, pacifico, oltre che documentato, che i “nuovi contratti” relativi a tali clienti siano stati acquisiti da Controparte_1
E' altresì dimostrato il nesso di causalità tra il compimento degli atti illeciti indicati e lo sviamento di clientela, mediante l'utilizzo di segreti aziendali e il compimento di condotte anticoncorrenziali.
Così, il Tribunale motivava alle pgg. 79 – 81 della sentenza impugnata – con argomentazioni che si ritengono meritevoli di conferma e di condivisione, in relazione al cliente “ABLYNX”.
“Per quanto concerne, infine, l'asserita condotta illecita posta in essere dal e dal a danno di Pt_4 CP_4 Pt_2 Per_1 nelle trattative con i nuovi clienti NX e il tribunale ritiene che dai documenti in atti tale circostanza risulta pienamente provata.
Per quanto concerne la cliente Abllynx, il Collegio ritiene documentalmente provato che il primo contatto da parte di quest'ultima fosse avvenuto in favore di e non di , la quale, peraltro, era appena stata costituita. Pt_2 CP_1
LE sul punto è l'e-mail giunta in data 2.09.2010 all'indirizzo da parte della dott.ssa Email_3 Per_12
della , la quale dopo essersi presentata, ha dichiarato:
[...] Controparte_33
“attualmente mi trovo a coordinare uno studio clinico internazionale e multicentrico per un cliente straniero. Lo studio clinico in questione prevede che durante una delle fasi del trattamento il farmaco venga somministrato a casa del paziente giornalmente da personale medico infermieristico opportunamente istruito. Al momento non abbiamo CP_ una lista definitiva dei centri in , ma prevediamo che coprano più o meno gran parte del territorio nazionale. La durata del trattamento a casa dovrebbe essere di 26 giorni al massimo. Avremmo necessità, pertanto, di individuare una società in grado di fornire infermiere specializzate che abbiano la possibilità di recarsi a casa di pazienti per la corretta somministrazione del farmaco […]. Vi chiediamo gentilmente di confermare preliminarmente se la vostra azienda sarebbe in grado di fornire questo tipo di servizio, nel qual caso potremmo entrare in contatto per avere
pagina 45 di 88 informazioni più dettagliate” (doc. 30.8.1 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
È documentalmente provato che tale e-mail, a fronte della quale il presidente aveva manifestato un particolare CP_12 entusiasmo (“Mi pare molto interessante. Diamo conferma, mandiamo short presentazione quantomeno ci facciamo pubblicità e facciamo conoscere il nostro nome. Preparate voi e comunque confermate che possiamo farlo, lo facciamo, lo abbiamo fatto. Mi raccomando diamo esempi di quello che facciamo credo non ci siano altri che possono fare quello che facciamo noi”), fosse stata girata in data 7.09.2010 da parte di a Pt_2 Controparte_4
(doc. 30.8.2 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.).
Risulta per tabulas che il appena ricevuto l'e-mail, l'abbia prontamente inoltrata, dapprima, al suo indirizzo CP_4
e da esso, poi, al e a , con allegato il seguente messaggio: “Dite che ci Email_1 Pt_4 Controparte_15 può interessare? non prendetemi per matto” (doc. 86 del fascicolo di parte attrice e doc. 30.8.2 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), a cui il aveva Pt_4 prontamente risposto: “Certo, il problema è come contattare la tipa senza destare… sospetti jk” (doc. 30 e 88 del fascicolo di parte attrice).
È documentato che abbia, poi, inviato, in data 17.09.2010, una presentazione della a , Pt_4 CP_1 CP_8 quale legale rappresentante della società, da girare alla società sopra interessata (doc. 30 e 91 del fascicolo di parte attrice), informando il via e-mail: “ho contattato (come di ) la tizia di CP_4 Controparte_8 CP_1
i3reserach. Riceve la nostra presentazione che girerà a Bruxelles. […] Prossimi passi: manda la brochure CP_8 alla tizia che la inoltra in Belgio e questi contatteranno per approfondimenti e speriamo richiesta offerta. CP_8
Sarebbe un piccolo, ma importantissimo, nuovo lavoro” (doc. 30 e 90 del fascicolo di parte attrice).
Nel proseguo delle trattative, risulta, poi, per tabulas che il abbia predisposto, in data 20.10.2010, l'offerta che Pt_4
avrebbe dovuto presentare a NX, società belga effettiva mittente della richiesta, sulla base della offerta CP_1 già predisposta da e inviata in data 1.10.2010 (doc. 30 e 89 del fascicolo di parte attrice), come gli era stata
Pt_2 opportunamente inoltrata da parametrando a essa i termini e le condizioni (doc. 30.08.4 del fascicolo di parte CP_4 attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). LE a tale riguardo è l'e- mail del 20.10.2010 (al quale è allegato un prospetto di raffronto fra l'offerta di e quella di ),
Pt_2 CP_1 inviata dal al « ora mi metto a scrivere il capitolo mancante (condizioni economiche). Ho Pt_4 CP_4 CP_4 preparato il file allegato per poter decidere per bene i numeri da infilarci. Il foglio Ricavi riporta parametri e valorizza sia l'offerta di che la nostra (le voci da decidere sono in verde). Il foglio costi è lo stesso ma
Pt_2 valorizza a costi di produzione le stesse attività… Se le ipotesi che ho fatto io (e voglio tuo conforto CP_1 soprattutto sulla sostenibilità dei ns costi) è un servizio da 150k (su 18 mesi) con il 45-50% di gross-margin. Stando oltre il 30% sotto i prezzi di (doc. 30, 92 e 93 del fascicolo di parte attrice).
Pt_2
pagina 46 di 88 Ancora, in ordine alla “cliente , si è accertato quanto segue (pgg. 81 e 82 sentenza CP_9
primo grado):
Per_1
“Per quanto concerne, poi, la cliente il tribunale ritiene che sia circostanza documentalmente provata che, durante le trattative intercorse con per la conclusione di un contratto (come si evince anche dalla e-mail del Pt_2
25.02.2011 inviata da , amministratore delegato di a da cui risulta: “ Testimone_14 Pt_2 CP_4 CP_4 Per_1
[…]in attesa di aver riscontro da che mi aspetto arrivi entro l'8 marzo p.v. organizziamoci in modo da essere pronti”, ex doc. 30 del fascicolo di parte attrice), quest'ultimo abbia tempestivamente informato il circa tale Pt_4 potenziale cliente e le condizioni contrattuali proposte da LE sul punto è l'e-mail del 19.02.2011, Pt_2 inviata dal al da cui emerge “[…] ho fatto uno sforzo per cercare di rendere la nostra proposta + Pt_4 CP_4 chiara di quella di ra sta a te valutare questo sforzo” (doc. 30 e 99 del fascicolo di parte attrice), dalla quale CP_34
è possibile evincere che l'offerta formulata per era stata predisposta sulla base della struttura progettuale di CP_1
parametrando sulla offerta di quest'ultima, precedentemente inviata dal i termini e le condizioni Pt_2 CP_4
(doc. 30.4.2 e doc. 30.4.3 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Significativo è anche lo scambio di e-mail avvenuto il giorno successivo, in data 20.02.2011 tra e il dopo la presa visione della proposta, nella quale il primo si poneva il problema di come potessero CP_4 Pt_4 essere a conoscenza dei costi di gestione di manifestando anche la volontà di sciogliersi prima del tempo Pt_2 dal contratto in essere, attraverso Workshop RL, con la società attrice. Dal contenuto delle e-mail inviata dal CP_4 infatti, risulta che: “Per costi set-up cerco di trovare e poi ti dico. Sulla tavola per la fase di set-up direi di si. Sulla tavola per i costi loro di gestione noi non dovremmo conoscerli o sbaglio? Per il resto, valutiamo se possiamo fare altro sforzo nel contenere fee? Se dovessero viceversa accogliere la ns. proposta vorrà dire che uscirò prima.
Pensiamo bene alle fee, non mi dispiacerebbe iniziare prima ad uscire da domani”, a cui il aveva CP_34 Pt_4 prontamente risposto: “Recupera costi di set-up domedica. Ho un paio di dubbi: -La mettiamo una slide che fa vedere bene come è organizzata la fase di design (gruppi di lavoro etc.)? -La mettiamo una slide che compara ns costi con Cont loro costi stimati di gestione rete (come )? Aspetto domani mattina a stampare. Dopo tutto sto lavoro finisco con Cont la sensazione che sta roba non la prendiamo. Il motivo è che non è riuscita a farli innervosire ancora e, all'apparenza, sono molto + strutturati di noi, e noi troppo giovani. Ergo per 30,50 k di risparmio non rischieranno e sceglieranno loro. Se viceversa sceglieranno noi e si deve partire rapidi mi sa che devi cominciare ad anticipare
l'uscita” (doc. 30.4.5 del fascicolo di parte attrice depositata anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c.). È documentalmente provato che il contratto con sia stato poi concluso da (doc. 30 e CP_9 CP_1
102 del fascicolo di parte attrice)”.
Orbene, tenuto conto di tali accertamenti, questa Corte ritiene che sia stata raggiunta la prova del
“danno” subito da in conseguenza dei fatti sopra integralmente trascritti. Parte_2
Il danno è pari al “mancato guadagno” che l'appellante avrebbe conseguito laddove, in mancanza di tali condotte illecite, avrebbe portato a naturale compimento le trattative. pagina 47 di 88 Invero, le circostanze già evidenziate nel dettaglio e, segnatamente:
- le trattative, a quel momento, in corso fra e i futuri clienti;
Parte_2
- la circostanza che erano stati questi ultimi a contattare l'appellante onde conoscere le condizioni del servizio richiesto;
- l'assenza di allegazione e prova circa l'esistenza di altri concorrenti e di altre offerte più competitive rispetto quella presentata da Parte_2
- la natura “segreta” dell'offerta economica e la prova che la stessa sia stata carpita dai responsabili al fine di formulare una proposta alternativa, a prezzo ribassato;
- la presentazione di tale offerta più vantaggiosa nello stesso arco temporale e da una società neocostituita, confezionata, con i tempi e modalità indicate;
- infine, la conclusione – nello stesso periodo di tempo – del contratto tra Controparte_1
e i “nuovi clienti” – complessivamente valutate, consentono di ritenere raggiunta la prova del danno patrimoniale, sub specie da mancato guadagno.
In ordine alla sua liquidazione, si richiamano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione ed in base ai quali colui che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno conseguente ad atti di concorrenza sleale è tenuto a dare prova (oltre che dei fatti concreti integranti la fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., alla cui dimostrazione consegue la presunzione di colpa ex art. 2600, ultimo comma c.c.), anche dell'esistenza “del danno” subito.
“Il danno” non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere adeguatamente allegato e provato nella sua sussistenza e consistenza, quale conseguenza ulteriore rispetto alla violazione delle regole in tema di concorrenza, ex art. 2697 c.c.
Peraltro, “la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione” (cfr. artt. 1223, 1226, 2600, 2697 c.c.).8
Orbene, in relazione al caso concreto, questa Corte ritiene che – accertata la sussistenza del fatto anticoncorrenziale nella sua materialità e del danno da mancato guadagno (an debeatur) – si possa procedere alla liquidazione dello stesso in via equitativa.
pagina 48 di 88 A tale fine, si ritiene che le puntuali allegazioni di parte appellante (ivi comprese le allegazioni tecniche compendiate nella Ctp) e la documentazione prodotta in atti offrano utili e sufficienti elementi di valutazione ai fini della quantificazione, in via equitativa, del danno.
Per tali principali considerazioni, si ritiene che la valutazione – data dal Giudice di primo grado – non sia meritevole di condivisione, nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il danno da mancato guadagno, avendo concentrato la sua valutazione, principalmente, in relazione alle - distinte - posizioni di “ e ” e avendo evidenziato che - dalla disamina dei CP_6 Controparte_3 bilanci prodotti in giudizio e relativi agli anni 2008 – 2013 – non risultava una “riduzione consistente del lucro dal 2010 al 2013”, tenuto conto del valore della produzione, dei costi di produzione e del margine operativo netto.
Orbene, questa Corte ritiene che tali valutazioni potevano essere astrattamente utili al fine di valutare la prova del mancato guadagno nel caso di sottrazione di “un cliente già acquisito” dalla
Società (come erano i “clienti e ”) – così da doversi effettuare una Controparte_3 CP_6 valutazione comparativa fra il “prima” e il “dopo” onde valutare se si fosse concretizzato il danno patrimoniale.
Al contrario, per i “clienti non ancora acquisiti”, il lucro cessante non può emergere dal confronto dei bilanci di esercizio, in quanto – come detto - “non acquisiti”, né prima del 2009, né dopo il
2009”.
In relazione a questi ultimi – ad avviso della Corte - si devono, invece, valutare i margini “attesi” e che – in assenza degli illeciti concorrenziali – la società danneggiata avrebbe ragionevolmente percepito.
Fatta tale premessa, ai fini della quantificazione dei danni, occorre tenere distinte le due posizioni dei cc.dd. “contratti non acquisiti”.
- Cliente CP_9
Per tale cliente, il lucro cessante viene calcolato a fare tempo dall'inizio dell'anno 2011 (momento nel quale tale Società sottoscrive il contratto con la concorrente . Controparte_1
A tale fine, si tiene conto dell'indicazione del Ctp di parte appellante in relazione ai cc.dd.
“margini lordi persi” (pari ai ricavi al netto dei costi variabili di esecuzione del contratto) – in pagina 49 di 88 quanto dati numerici in sé non contestati, né contestabili, poichè tratti dall'offerta contrattuale della stessa concorrente e prodotta in giudizio sub doc. n. 100 dall'attrice in primo Controparte_1
grado.
Peraltro – osserva questa Corte – il danno da lucro cessante può essere riconosciuto nei limiti del primo triennio di esecuzione del nuovo contratto e, dunque, per il periodo “2011 – 2013”.
Si ritiene, infatti, che - rispetto agli ipotetici rinnovi contrattuali (indicati, dall'appellante, per altri
“due trienni”, tale che il danno da lucro cessante si sarebbe verificato sino all'anno 2019) - da un lato, non si abbiano elementi di valutazione ragionevolmente certi per affermare che i rinnovi si sarebbero in concreto verificati;
dall'altro, trattandosi di un “nuovo cliente”, non si hanno elementi, stante l'inesistenza di pregressi rapporti contrattuali fra le parti, per valutare come
“probabili” tali rinnovi contrattuali.
Pertanto, il danno da mancato guadagno subito da (oggi ) per l'arco Parte_2 Parte_1
temporale 2011 – 2013 viene liquidato, in via equitativa – sulla base di tutte le circostanze indicate
- in complessivi euro 1.200.000,00, già liquidati all'attualità, oltre ai soli interessi legali, ulteriormente maturandi nella misura legale (art. 1284, 1° comma, c.c.), dalla data odierna al soddisfo.
- Cliente NX
Anche per il cliente NX, la liquidazione avviene in via equitativa tenendo conto dei “ricavi attesi” e prendendo a riferimento lo stesso file predisposto dalla concorrente Controparte_1
e sulla cui base è stato illecitamente sottratto il nuovo cliente a (doc. n. 93 Parte_2 Parte_2
[...
, con contratto sottoscritto da NX il 28.10.2010.
In tale caso, non sono stati ipotizzati rinnovi contrattuali, da parte dell'appellante, in quanto si trattava di un singolo incarico per uno “studio clinico internazionale e multicentrico” e della durata di diciotto mesi.
Conclusivamente, avuto riguardo all'offerta presentata da (ribassata del 30% rispetto CP_1 all'offerta già presentata da e tenuto conto che “ stimava che il contratto Parte_2 CP_1
NX avrebbe generato ricavi di circa euro 150.000 e un margine del 45 – 50%”, ipotizzando un margine superiore (sulla base dell'offerta fatta, a suo tempo, dall'appellante), il lucro cessante pagina 50 di 88 derivante dalla mancata acquisizione del cliente NX può liquidarsi, in via equitativa, all'attualità, in euro 200.000,00, oltre ai soli interessi legali (art. 1284, 1° comma, c.c.) dalla data odierna al soddisfo.
Conclusivamente, il danno da mancato guadagno subito da (oggi, è Parte_2 Parte_1
pari, alla data odierna, a complessivi euro 1.400.000,00, oltre ad interessi legali ulteriormente maturandi, senza ulteriore rivalutazione monetaria, sino al soddisfo.
III. Infine, con il terzo motivo di appello principale, viene impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha regolato le spese di lite, per i seguenti motivi:
- erronea individuazione dello scaglione applicabile, tenuto conto, osserva l'appellante, del petitum compreso fra euro 16 Milioni ed euro 32 Milioni;
- omesso aumento dei compensi per il numero di parti convenute (= 10) o, in subordine, per il numero di parti soccombenti (=6);
- omessa valutazione della complessità della vicenda in decisione e del lungo iter giudiziario, così che appaiono non adeguati i minimi tariffari;
- erronea liquidazione delle spese legali riconosciute in favore dei quattro convenuti risultati vittoriosi, sia per la non corretta individuazione dello scaglione tariffario, sia per essere state liquidate le stesse spese legali, in favore di ciascuno, nella misura di euro 41.700,00,
sebbene ricoprissero (ad esempio, posizioni processuali distinte. CP_5
Ciò premesso, si osserva che il parziale accoglimento del secondo motivo di appello, comporti – ex
se – la necessità di una rinnovata regolazione delle spese processuali di entrambi i gradi e che verrà effettuata, per ragioni di ordine logico, solo all'esito della disamina degli appelli incidentali e tenendo conto, laddove fondate, delle indicate censure.
§§§§§
A) Gli appelli incidentali.
A.1) L'appello incidentale di e Parte_4 Controparte_4
e si dolgono, innanzi tutto, dell'erroneità della sentenza impugnata per Parte_21 Controparte_4
i seguenti motivi:
pagina 51 di 88 I^ motivo: “Erronea pronuncia del Tribunale in tema di ammissibilità e/o utilizzabilità dei documenti software e cartacei prodotti in copia da a fondamento della domanda Pt_2
poiché disconosciuti dai convenuti e poiché non provenienti dai medesimi e Pt_4 CP_4
pertanto ai medesimi non riferibili quanto al relativo contenuto, e poiché conseguentemente non conformi ai pretesi originali “non esistenti”.
II^ motivo: “In subordine: erronea pronuncia del Tribunale in tema di ammissibilità e/o utilizzabilità dei documenti informatici e cartacei prodotti in copia da a fondamento Pt_2
della domanda - Erronea valutazione della seconda CTU eseguita nel corso del giudizio di primo grado”.
III^ motivo: “Erronea pronuncia del Tribunale in tema di ammissibilità e/o utilizzabilità dei documenti informatici e cartacei prodotti in copia da a fondamento della domanda, Pt_2 attesa l'illiceità della produzione”.
Con il primo motivo, si contesta l'ammissibilità e l'utilizzabilità di documentazione informatica, poiché di “provenienza incerta, anonima e probabilmente illecita, privi di sottoscrizione e di data certa, il cui contenuto non è verificabile, né attribuibile con certezza ad alcuno” (pg. 22 comparsa in appello); inoltre, si ribadisce, come già in primo grado,
l'inutilizzabilità dei nn. 103 documenti presenti nell'hard disk di , per le stesse Parte_4
ragioni, e prodotti in giudizio.
Ancora, si lamenta, in generale, la carenza di “data certa” in ordine alla documentazione prodotta in primo grado, oltre che la non riferibilità, con certezza, ai medesimi.
Si rileva, ancora, che, non avendo provveduto a depositare gli originali dei Parte_2
documenti, non si sarebbero dovute utilizzare tali copie, nè disporre CTU informatica.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si lamenta dell'avvenuto espletamento di CTU
e della utilizzazione, da parte del Tribunale, di una sola parte degli accertamenti effettuati, non avendo tenuto conto che il CTU ha evidenziato che mancavano gli “originali” di tali documenti e che, dunque, aveva espresso un giudizio di sola attendibilità delle copie forensi effettuate, dal pagina 52 di 88 CT del PM e degli hard disk e avendo il CTU ritenuto possibili – anche se “poco probabili” – delle loro alterazioni.
Anche in relazione alle mail, si osserva come il CTU dott. avesse evidenziato che non Per_8
fosse possibile attribuirle con certezza ad un mittente / destinatario.
Con il terzo motivo, si assume che le mail estratte dalle copie forensi degli hard disk, da parte di sarebbero state acquisite illecitamente, con violazione della privacy di Parte_2 Pt_4
e e, dunque, senza il consenso del titolare del trattamento del dato personale, ritenendo CP_4
che ciò integri la lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
Osservano, ancora, che la denuncia penale di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e divulgazione di segreti (art. 622 c.p.), da parte di sia stata meramente Parte_2
strumentale al solo fine di potere acquisire detta documentazione.
Ciò premesso, i primi tre motivi di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riguardano questioni strettamente connesse e, segnatamente,
l'efficacia probatoria dell'ampio materiale informatico prodotto in giudizio da parte attrice in primo grado e, dunque, la sua idoneità a dare prova, autentica e genuina, delle informazioni in esso contenute.
La Corte ritiene che le censure in esame siano non fondate.
Il Tribunale delle Imprese – alle pgg. 35- 41 della sentenza di primo grado – ha dato analiticamente conto degli accertamenti eseguiti nel giudizio di primo grado e compendiati nella Ctu del dott.
Per_8
Innanzi tutto, si è condivisibilmente esclusa qualsivoglia “illecita acquisizione” della documentazione informatica depositata in questo giudizio, in quanto acquisita da Parte_2
(che era persona offesa nel procedimento penale) direttamente dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma (doc. n. 30 e, quanto a taluni dispositivi, poichè copia Parte_2
del contenuto dei personal computer e del telefono cellulare utilizzati dagli appellati quando collaboravano presso – quali dispositivi che erano stati restituiti una volta cessati i Parte_2
rapporti di lavoro.
pagina 53 di 88 Ciò detto, il Ctu dott. – con ampia argomentazione, priva di vizi evidenti ed alla quale ci si Per_8
richiama per economicità – ha evidenziato che le copie informatiche prodotte in questo giudizio siano conformi agli originali e offrano adeguate garanzie di autenticità, oltre che di assenza di manipolazioni.
In estrema sintesi, ci si limita a rilevare che:
- quanto al portatile S510 in uso a “da un punto di vista procedurale, CP_35 CP_4 la copia forense è tecnicamente corretta” (pg. 8 relazione Dott. . Per_8
Così come motivato dal Tribunale, pur essendo risultate non presenti “marche temporali che datino
l'acquisizione in modo certo” - stante che la copia risulta comunque correttamente acquisita, tenuto conto dell'epoca dell'acquisizione e delle pratiche in uso - non sono state riscontrate alterazioni / manipolazioni (“Non sono presenti evidenze relative ad alterazioni di file”, pg. 32 relazione) e, dunque, i suoi contenuti sono utilmente valutabili al fine della decisione;
- quanto alla copia forense del disco USB di back up (così, doc. n. 144 , anche la Pt_2
stessa è risultata correttamente effettuata e sono risultati presenti elementi riconducibili a
(cfr. “Non sono presenti evidenze relative ad alterazioni di file”, pg. 32 relazione). Pt_4
Valgono, anche in questo caso, le considerazioni già fatte in ordine al mancato riscontro di
“marche temporali”;
- la copia forense di due computer in uso e sequestrati a è apparsa acquisita Pt_4
correttamente;
- la copia della memoria del personal computer in uso a e prodotto da sub Pt_4 Pt_2
doc. n. 30 contiene estrazione di files;
- la documentazione presente presso la Procura della Repubblica di Roma e depositata dal Ct del Pm, pur non avendo seguito le best practises, non presentava alterazioni;
- in ogni caso, quanto alle nn. 109 mail evidenziate da Parte_2
“gli archivi di posta presenti su tali reperti hanno il medesimo contenuto degli archivi presenti in atti (doc. 27 e 30 , pertanto, le mail depositate da parte attrice provengono dai Pt_4 Pt_2 file depositati nel fascicolo penale” (così, pg. 31 Ctu dott. ; Per_8
pagina 54 di 88 - dunque, si è conclusivamente ritenuto “oltremodo improbabile e ragionevolmente non verosimile un'attività di alterazione delle evidenze elettroniche analizzate” (cfr. pg. 34 relazione).
Tenuto conto della documentazione indicata e degli accertamenti effettuati dal Ctu – così come riassunti per sommi capi - si ritiene che appaia corretta la valutazione del primo Giudice nella parte in cui ha concluso per la lecita acquisizione della stessa, oltre che per la genuinità dei suoi contenuti e, dunque, per la valenza probatoria dei fatti ivi rappresentati, essendo altamente improbabili le ipotizzate alterazioni dei dati.
Infine, si osserva che non sia fondata la prospettazione degli appellanti incidentali nella parte in cui assumono che, a fronte del disconoscimento di detta documentazione e in mancanza di acquisizione degli originali, la stessa non possa essere utilizzata.
Sul punto, gli appellanti incidentali omettono di impugnare specificamente la ratio decidendi della statuizione di primo grado nella parte in cui (pgg. 31 e 32), tra l'altro, dopo avere qualificato il disconoscimento di cui trattati ai sensi dell'art. 2712 c.c. (disconoscimento della copia all'originale), ha precisato come – a differenza del disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. - il primo abbia effetti diversi, atteso che il Giudice può “accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, compresi le presunzioni” (pg. 32 sentenza).9
Nel caso di specie, l'ampia e articolata istruttoria svolta mediante contraddittorio tecnico ha consentito di accertare, in relazione alla documentazione già indicata nel dettaglio, la genuinità
della della stessa e dei suoi contenuti, la sua conformità ai documenti depositati nel fascicolo penale e acquisiti dalla PG in sede di attività di indagine e, dunque, l'infondatezza delle ipotizzate manipolazioni.
Di conseguenza, i primi due motivi di appello non sono fondati.
pagina 55 di 88 Parimenti, non appare meritevole di accoglimento il terzo motivo, per l'assorbente considerazione che non possa invocarsi la violazione del domicilio informatico o della tutela della segretezza della corrispondenza laddove la documentazione prodotta in giudizio sia funzionale ad esercitare in giudizio i propri diritti, nei limiti e per il tempo a ciò strettamente necessario (art. 24 d.lgs.
196/2003)10.
Invero, il bilanciamento tra contrapposti interessi, entrambi di rilevanza costituzionale (così, artt.
14 e 15 Cost, in relazione alla inviolabilità del domicilio ed alla segretezza della corrispondenza e art. 24 Cost. in ordine al diritto di agire in giudizio ed all'inviolabilità del diritto di difesa) consente di prescindere dal consenso del titolare del trattamento, sussistendone i presupposti già indicati
(così, Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 33809 del 12.11.2021: “In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio, che prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo, ai sensi
dell'art. 24, lett. f), del d.lgs. n. 196 del 2003, di prescindere dal consenso della parte interessata, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento, non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata”11). 10 In base al quale “Il consenso non è richiesto … quando il trattamento: […] f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”;
11 In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'attività di recupero dei dati, cancellati dal dipendente prima della riconsegna del computer avuto in dotazione e integranti patrimonio aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in funzione del giudizio risarcitorio intentato dall'azienda nei confronti del dipendente medesimo.
Nello stesso senso, Cass. Civ., III, ordinanza n. 29829 del 19.11.2024: “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4
e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003”.
pagina 56 di 88 Nel caso di specie – dall'esito degli articolati accertamenti eseguiti in primo grado – risulta evidente che la prova delle condotte contestate dall'attrice in primo grado (id est: violazione di segreti e concorrenza sleale) richiedesse la produzione dell'ampia documentazione contenuta in detti dispositivi informatici, onde dare dimostrazione l'esistenza degli accordi illeciti fra le parti, il modus operandi e le responsabilità ascrivibili ai soggetti coinvolti.
Con il quarto motivo di appello incidentale, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto che le informazioni utilizzate da e fossero coperte da “segreto” ex Pt_4 CP_4
artt. 98 e 99 c.p.i.12.
Gli appellanti incidentali, in particolare, evidenziano che dette informazioni non fossero “segrete”, in ragione dell'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, oltre che in quanto carenti di valore economico;
in particolare, per il fatto che tali dati fossero accessibili mediante “username” e
“password” e per non essere stata dimostrata l'esistenza di alcuna regolamentazione, interna all'azienda, circa la tutela della segreto;
infine, quanto alla posizione di , poichè il Parte_4
computer aziendale veniva al medesimo ceduto al prezzo simbolico di “1 euro”, a conferma del fatto che alcun “segreto” fosse in esso custodito e che le informazioni non avessero alcun “valore”.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura, così come formulata, non sia meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, appare opportuno rilevare che – nel caso in decisione - la violazione di segreti sia stata realizzata da chi, ricoprendo ruoli apicali (specialmente, , all'interno di Parte_4
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la produzione in giudizio di una corrispondenza elettronica fondamentale per sostenere la domanda di addebito della separazione, pur se acquisita qualche mese prima della pendenza del giudizio, in quanto rispettosa dei requisiti indicati agli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 ratione temporis vigenti). aveva – in ogni caso – ampio accesso a tutte le informazioni costituenti il know how Parte_2
aziendale.
Di conseguenza, la doglianza inerente alla mancanza di un sistema di sicurezza informatico adeguato, a tutto concedere, avrebbe potuto avere una qualche rilevanza in relazione a chi eventualmente avesse ricoperto posizioni non manageriali o di primo livello, ma non anche nei confronti di chi aveva ampio accesso alle stesse, proprio al fine dell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento.
In ogni caso, così come rilevato dal Tribunale (pg. 85), è stata “provata l'adozione di adeguate misure di protezione da parte di in quanto esse, sebbene fondate su un sistema informatico Pt_2 standardizzato, assicuravano, comunque, l'accesso al server solo mediante una procedura di autenticazione dell'utente, cioè l'inserimento di credenziali identificative (username e password) in uso al titolare del sistema e all'utente, il quale, solo una volta effettuato il login, aveva accesso alle cartelle condivise, impedendo, in tal modo, la diffusione dei dati contenuti”.
Oltre a ciò, si aggiunge che abbia documentato l'adozione di procedure di sicurezza Parte_2
informatica, richiamandosi a titolo esemplificativo i seguenti documenti:
- doc. n. 143.C “contratto di fornitura di servizi” del 10.09.2007 con
[...]
; CP_36
- “Individuazione responsabile trattamento dati personali e limiti all'accesso dei dati riservati” per il “servizio Nurses Betaferon” del 15.10.2007 e successivi aggiornamenti
(doc. n. 143.B);
- doc. 143.D.8. “Documento programmatico sulla sicurezza , dal quale, tra Parte_2
l'altro, emerge che il responsabile trattamento dati dei pazienti fosse Controparte_4 inoltre, alle pgg. 15 e ss., vi è una parte dedicata all'impostazione della password, sia di quella iniziale, sia di quelle successive, i caratteri che devono avere, la necessità di cambiamento periodico, l'impossibilità di utilizzare una password già utilizzata in precedenza, la disattivazione dei profili utenti non utilizzati da almeno sei mesi;
l'accesso
“limitato” alle risorse autorizzate da per ogni profilo utente;
la previsione del Parte_2 sistema Firewall dall'intrusione dall'esterno; la previsione di un sistema antivirus;
la previsione di un accesso riservato (in un archivio “dedicato chiuso a chiave ed a accesso
pagina 58 di 88 controllato”) per la documentazione contenente dati sanitari dei pazienti e con accesso che deve essere indicato in apposito registro;
- doc. n. 143.D.9.: “Regole per il trattamento dei dati in elettronico” anno 2011;
Si tratta, dunque, di un sistema di misure ragionevolmente adeguate al fine di mantenerle segrete, nel senso che l'accesso non era “libero”, ma richiedeva detta procedura di autenticazione.
Si trattava, inoltre, di informazioni che non erano note o accessibili al pubblico, in quanto aventi ad oggetto – così come dimostrato dall'istruttoria effettuata in primo grado – copiosa e ampia documentazione relativa a informazioni di carattere contrattuale e/o economico, frutto di attività di ricerca, studio, implementazione e di sviluppo dell'attività di impresa nello specifico settore di cui trattasi.
Tra queste, rientravano anche i prezzi, le offerte e le relative condizioni contrattuali, le previsioni in tema di clausola penale, obbligo di riservatezza13, patto di non concorrenza, obbligo di preavviso e similari e che - come è stato evidenziato in precedenza - in quanto sottratte illecitamente, hanno consentito alla concorrente di sfruttare il vantaggio competitivo derivante Controparte_1 dall'acquisizione di tali informazioni al fine di presentare offerte economiche più vantaggiose.
Tali informazioni avevano un importante valore economico, in quanto veicolavano e condizionavano l'esercizio stesso dell'attività d'impresa e la conclusione (o la conferma) di accordi contrattuali con i propri clienti, anche futuri, oltre che i rapporti con il proprio personale dipendente o i collaboratori.
Infine, quanto alla cessione nummo uno del computer aziendale, a , al momento di Parte_4
cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene che ciò non dia conferma – diversamente da quanto ritenuto dall'appellante incidentale - della non rilevanza delle informazioni in esso contenute, tenuto conto che il medesimo era tenuto ad un “patto di riservatezza”, essendosi impegnato “per la durata del presente rapporto contrattuale e per 2 anni successivo alla scadenza dello stesso, […]a
mantenere la più stretta riservatezza su qualsiasi tipo di informazione o notizia non pubblica inerente
pagina 59 di 88 all'organizzazione che all'attività di di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente Pt_2 contratto”, ex art. 4 del contratto (doc. 12 del fascicolo di parte attrice).
IV.C. Con il quinto motivo, gli appellanti incidentali si dolgono dell'erronea valutazione, da parte del Tribunale della responsabilità dei medesimi ai sensi dell'art. 2598, n. 3) c.c.
In particolare, quanto allo “sviamento di clientela”, gli appellanti assumono che la concorrenza sleale non sarebbe configurabile in mancanza di un “patto di non concorrenza” che la vincolasse, tale che le Società clienti erano libere di interrompere i rapporti contrattuali con e che Parte_2
ciò valga, a maggior ragione, per i clienti non acquisiti.
Sotto altro profilo, i medesimi appellanti incidentali ritengono, come già in primo grado, che non sia configurabile lo “storno” del dipendente “ ”, il quale svolgeva mansioni Controparte_7
infermieristiche e non di alto livello e, dunque, “fungibili”.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia non fondato.
(i) Quanto allo “sviamento di clientela”, si osserva che la doglianza non tenga conto e non offra una critica puntuale alla motivazione data dal Tribunale a pg. 89 della sentenza di primo grado, laddove aveva così evidenziato:
“Il Tribunale ritiene, ai fini della configurabilità dell'illecito in questione, che sia irrilevante quanto eccepito da secondo il quale esso non sarebbe configurabile in difetto di un valido patto di non Pt_4
concorrenza. Il Collegio osserva, infatti, che il patto di non concorrenza è del tutto distinto dalla concorrenza sleale, non incidendo la sua presenza o meno sulla sussistenza di un illecito concorrenziale
per sviamento di clientela. Si osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la
presenza di un patto di non concorrenza consente di configurare una responsabilità esclusivamente
contrattuale, che deriva dalla mera violazione del patto stesso (cfr. Cass. 2501/1992 in tema di agenzia;
Cass. 13658/2004; Cass. 5901/2001), con la conseguenza che, fuori dell'ipotesi di formale stipulazione di
patto di non concorrenza a norma dell'art. 2125 c.c., gli atti di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., compiuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro dall'ex dipendente in danno dell'ex datore, configurano
un illecito extracontrattuale non ricollegabile al pregresso rapporto di lavoro (cfr. Cass. 2677/1985). E',
dunque, evidente che la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. debba essere valutata
anche in assenza di un patto di non concorrenza, fondandosi il giudizio di responsabilità non sulla
violazione di un impegno a non svolgere attività concorrenziale, volontariamente assunto dall'ex
pagina 60 di 88 collaboratore, ma sulla consumazione di condotte sleali, lesive della sfera e della libertà dell'imprenditore
concorrente (cfr. Cass. 18034/2022)”.
Trattasi di punto di motivazione che appare fondato e che, in difetto di specifica impugnazione, appare dirimente ai fini della decisione.
(ii) Quanto alla seconda ragione di censura, si rileva che - così come rilevato dal Tribunale a pg. 93 e che si intende confermare - i sigg.ri e utilizzando le informazioni Pt_4 CP_4 di cui erano in possesso, nella loro rispettiva qualità, “hanno fatto in modo che nel contratto [di ] fossero previste condizioni favorevoli alla , quali, a Controparte_7 CP_1 esempio, la mancanza di esclusiva e la indicazione di un orario di lavoro che consentisse piena compatibilità con l'inizio di un'attività lavorativa presso la loro società, indicando tempi scaglionati nei mesi in prospettiva di un maggiore avviamento della ”. CP_1
Trattasi, in particolare, di ipotesi di concorrenza sleale per c.d. “cherry picking” e che consiste nella volontà dello stornante di assumere singoli collaboratori della concorrente dotati di specifica competenza in un determinato settore.
ZI , a tale epoca, coordinava gli infermieri del programma “ e, di CP_7 Parte_19 conseguenza, nell'ottica della sua acquisizione da parte di aveva le Controparte_1
competenze specialistiche per la direzione del servizio ed è proprio in tale prospettiva che l'attività illecita veniva realizzata.
Con il sesto motivo di appello incidentale, e si dolgono della liquidazione del Pt_4 CP_4
danno emergente, da parte del Tribunale, nella misura di euro 291.821,36, già rivalutata alla data della sentenza di primo grado.
Gli appellanti contestano:
- la tardività delle allegazioni, contenute nella Ctp depositata solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.;
- la non debenza delle somme liquidate, in quanto non provate.
La censura non è fondata, per i seguenti motivi.
Innanzi tutto, già con l'atto di citazione (cfr. pgg. 67 e 68), l'attrice in primo grado indicava i danni subiti in conseguenza delle condotte illecite delle contro parti e, in particolare, “i costi e oneri
pagina 61 di 88 sostenuti per la consulenza legale”, “i costi e gli oneri sostenuti per la ricerca di informazioni e di prove circa il comportamento illecito dei convenuti”, “i costi e oneri del personale che si è comportato in maniera infedele per tutto il periodo in cui tale personale era formalmente inquadrato in ma in realtà collaborava con ”, nonché i danni sofferti per Pt_2 CP_1 aver perduto il proprio “portafoglio clienti” e perché aveva visto sfumare nuovi potenziali affari.
Inoltre, l'attrice aveva quantificato i danni patrimoniali subiti (in euro 15.955.660,00) e, con la memoria istruttoria, produceva sub doc. n. 142 la Ctp del dott. con la quale si ribadiva il Per_1
danno subito e precisato in euro 16.078.028,00.
Nel merito, seguendo l'ordine delle contestazioni delle singole voci di danno:
(i) quanto al danno per le spese sostenute per consulenze tecniche di parte (informatiche e contabili), il Tribunale dava atto della produzione delle fatture (doc. n. 142) e della “non contestazione” delle stesse: a fronte di ciò, gli appellanti incidentali non hanno indicato se e in che termini la contestazione fosse stata articolata nel giudizio di primo grado e, di conseguenza, in mancanza di specifica censura, la doglianza non vene accolta;
(ii) quanto ai costi sostenuti da per i sigg.ri e a fare tempo Pt_2 Pt_4 CP_4 dall'anno 2010 (momento a partire dal quale gli sforzi di questi ultimi si concentravano massimamente verso la costituzione di e l'attività di quest'ultima) e Controparte_1
liquidati in complessivi euro 109.416,20, si contesta la sua fondatezza attesa la natura extra – contrattuale dell'azione proposta e – si afferma – la non risarcibilità di tale voce di danno che sarebbe, invece, conseguente all'inadempimento contrattuale al rapporto di lavoro /collaborazione; inoltre, che ha svolto la sua attività di Amministratore Pt_4
Delegato sino al 31.77.2010 e è rimasto, quale consulente (su incarico di CP_4
Workshop RL) sino al 17.5.2011; quindi, non si ritiene dimostrato il peggioramento della qualità delle prestazioni lavorative rese dai medesimi sino a che hanno protratto il rapporto di lavoro con Parte_2
La censura, ad avviso della Corte, non può essere accolta.
Gli illeciti accertati e compiuti dai sigg.ri e (in concorso con gli altri responsabili) Pt_4 CP_4 hanno comportato l'illecita acquisizione di massiva documentazione aziendale, avente natura pagina 62 di 88 riservata e lo svolgimento dell'indicata attività di concorrenza sleale, mentre ancora ricoprivano ruoli apicali in Parte_2
Di conseguenza, il “danno emergente” subito dalla Società è pari agli esborsi dai medesimi percepiti nell'arco temporale in cui – mentre realizzavano gli illeciti – nel contempo, percepivano compensi da parte della stessa.
(iii) In ordine alle somme liquidate in via equitativa dal Tribunale (= euro 15.000,00) per l'attività svolta da “al fine di seguire le pratiche commerciali non andate Parte_2
a buon fine a causa del comportamento illecito tenuto dai convenuti (con i clienti CP_9
ed AbLynx) e gli sforzi per cercare di recuperare i rapporti, ormai del tutto inutili, sempre a causa della condotte dei convenuti (con la cliente ) … tenuto conto delle CP_3 attività effettivamente emerse dalla documentazione allegata” e ritenute non dovute dagli appellanti incidentali per non essere provato lo sviamento di clientela, le stesse risultano dovute, tenuto conto di quanto già evidenziato in precedenza in ordine alla condotta di concorrenza sleale posta in essere dai medesimi.
A tale fine, non appare dirimente - in senso contrario all'accertato sviamento di clientela - il richiamo, da parte degli appellanti incidentali, all'esito del giudizio cautelare, in precedenza avviato da avanti al Tribunale delle Imprese di Roma, (anche) nei confronti di Parte_2
e poi rinunciato verso quest'ultima. CP_9
Invero, non è parte di questo giudizio e non risulta neppure ipotizzata, in questa sede di CP_9
piena cognizione, il suo concorso in dette attività illecite;
inoltre, il documento n.8) richiamato dall'appellante incidentale e prodotto in primo grado (id est: la comparsa di costituzione di CP_9
in detta fase cautelare e con la quale si diceva estranea ai fatti) non appare idoneo a offrire tale dimostrazione dell'assenza dello sviamento di clientela.
Ciò, infatti, non esclude le interlocuzioni avute dalla stessa con e, CP_9 Controparte_1
soprattutto, l'offerta economica presentata da quest'ultima e “confezionata” previa acquisizione illecita dell'offerta di - con tutte le considerazioni già svolte in ordine alla portata ed Parte_2
alle conseguenze di tali condotte illecite (cfr. peraltro p. 7 ove dava atto che aveva accettato CP_9
l'offerta di in quanto “proposta più vantaggiosa”). Controparte_1
pagina 63 di 88 (iv) Quanto al danno emergente liquidato dal Tribunale, in favore di (= euro Parte_2
28.773,79), “per il tempo impiegato da parte dei dipendenti e dei collaboratori di Controparte_38 nalisi di informazioni e per attività di supporto fornita ai legali e agli altri consulenti
[...] incaricati, ovvero, più in generale per il tempo dedicato ai contenziosi legali, la quale, alla luce della documentazione prodotta e tenuto conto dell'ampiezza e della difficoltà di procedere alla ricostruzione dei fatti che si sono protratti per almeno un anno e mezzo” (sentenza pag. 97), secondo gli appellanti incidentali non sarebbe dovuto in quanto relativa a documentazione acquisita illecitamente e, peraltro, già prodotta nelle sedi cautelari ove
è risultata soccombente. Parte_2
Ad avviso della Corte, la censura non è fondata, in quanto – da un lato – la documentazione risulta,
per quanto argomentato in precedenza, lecitamente acquisita;
dall'altro, deve prescindersi, a questi fini, dall'esito del giudizio cautelare – il quale è retto da presupposti normativi distinti rispetto al giudizio di piena cognizione e da accertamenti sommari non sovrapponibili a quelli eseguiti nel presente giudizio e che si è svolto mediante articolata attività istruttoria.
Di conseguenza, per tutte le ragioni esposte, la censura in esame è da respingere.
§§§§§§
B) L'appello incidentale di e l'appello incidentale condizionato di CP_6 [...]
. CP_22
B.1.) ha proposto tre motivi di appello incidentale, così rubricati: CP_6
I^ motivo: “Inammissibilità e/o irrilevanza della documentazione riservata depositata dalla
; Pt_2
II^ motivo: “Consulenza tecnica di ufficio – strumentalizzazione della denuncia querela”;
III^ motivo: “Consulenza tecnica d'ufficio dott. Borra – critica”.
Osserva questa Corte che il rigetto dell'appello principale di nella parte volta Parte_2 all'accertamento della (cor)responsabiità di in ordine ai fatti per cui è giudizio, assorba, CP_6 per l'effetto, le ragioni dell'appello incidentale di quest'ultima, non residuando alcun autonomo interesse alla loro trattazione.
pagina 64 di 88 B.2) ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello Controparte_22
principale (così, pgg. 31 e ss. comparsa di costituzione e risposta in appello).
Il rigetto dell'appello principale proposto nei suoi confronti determina, in via consequenziale,
l'assorbimento dell'appello incidentale.
§§§§§§
C) L'appello incidentale di . Controparte_1
ha proposto cinque motivi di appello incidentale: CP_1
I^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto applicabile gli artt. 98 e 99 c.p.i.”;
II^ motivo “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per sviamento di clientela”;
III^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per storno dei dipendenti”;
IV^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha condannato al risarcimento di CP_1
talune voci di danno (emergente)”.
V^ motivo: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite”.
C.1.) Passando al merito, con il primo motivo, l'appellante incidentale contesta la qualificazione giuridica, data dal Tribunale, alle informazioni, utilizzate e comunicate da Pt_4
e in termini di “informazioni segrete” ex artt. 98 e 99 c.p.i. CP_4
Ritiene, in particolare, che il sistema di accesso mediante password e Controparte_1
username non fosse adeguato a tutelare la segretezza delle informazioni e che non è stato indicato, da “quali” fossero tali password e username, onde conoscere se fossero Parte_2
adeguate alla protezione dei dati informatici.
Ciò premesso, la Corte richiama, per brevità, la disamina e le argomentazioni già esposte onde motivare il rigetto del corrispondente motivo di appello incidentale proposto dai sigg.ri e Pt_4
CP_4
pagina 65 di 88 C.2.) Con il secondo motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata per avere ritenuto provata la responsabilità per “sviamento di clientela”, sia dei “clienti e CP_6 CP_23
, sebbene le medesime si determinavano a sciogliersi dal vincolo contrattuale con
[...]
per altri motivi (come già evidenziati) e non concludevano altri contratti con Parte_2
sia dei clienti non acquisiti “ e NX”, pur essendosi arrestata la Controparte_1 CP_9
trattativa con ad uno stadio embrionale. Parte_2
Inoltre, si contesta la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto sufficiente, ai fini del giudizio di responsabilità, il “pericolo di danno” provocato da e a Pt_4 CP_4 Parte_2
Ciò premesso, la Corte osserva che l'appello appaia piuttosto generico, articolando una critica alquanto sintetica al punto di motivazione che afferma di volere impugnare.
In ogni caso - richiamando per il resto le valutazioni già ampiamente espresse in ordine allo
“sviamento della clientela” - si osserva che, così come correttamente affermato dal Tribunale delle Imprese (richiamandosi sul punto SS.UU. Civili n. 12013/1995) è “irrilevante ai fini della sussistenza di un illecito concorrenziale la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto
concorrente, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, la potenzialità o il pericolo di un danno, concretizzantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio”.14
C.3.) Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto sussistente la responsabilità per “storno dei dipendenti”, pur essendo stata ravvisata in relazione al solo su un organico di novantasette unità e sebbene il medesimo, essendo legato Controparte_7
(da ultimo) a da un rapporto di collaborazione, ben avrebbe potuto liberarsi dal Parte_2
vincolo e ricercare una migliore soluzione lavorativa.
Il motivo in esame è da respingere e, per brevità, si richiama quanto già motivato da questa Corte
con la disamina del corrispondente motivo di appello incidentale proposto da e Pt_4 CP_4
pagina 66 di 88 C.4.) Con il quarto motivo, impugna la liquidazione del danno emergente Controparte_1
da parte del Tribunale.
Lamenta l'appellante incidentale che:
(i) quanto ai costi sostenuti da per e mentre veniva svolte Parte_2 Pt_4 CP_4
attività in favore della medesima Società, ciò integri solo un inadempimento
contrattuale del quale quest'ultima non deve rispondere;
(ii) i costi sostenuti per seguire le pratiche commerciali non andate a buon fine non siano risarcibili, in quanto conseguenza del (diverso) fatto che non è stata Parte_2
selezionata dai possibili clienti;
(iii) infine, l'attrice in primo grado non ha dato prova delle attività precisamente svolte e compiute e delle quali chiede il risarcimento del danno.
Ciò premesso, la Corte osserva che l'appello appaia piuttosto generico, a fronte della puntuale disamina del Tribunale (voce per voce) del risarcimento del danno emergente.
In ogni caso, si osserva che quanto al punto (i), la doglianza non appaia fondata, in quanto detta condotta, nel presente giudizio, rileva quale fatto illecito ex art. 2598 c.c. e di esso devono rispondere tutti coloro che hanno concorso e/o agevolato la sua realizzazione.
Il secondo punto (ii), in ragione della sua genericità, non consente una disamina più approfondita,
rimandandosi – in ogni caso – alle precedenti considerazioni circa i cc.dd. “clienti sottratti”.
L'ultimo punto resta “oscuro” in difetto di una più puntuale allegazione e critica delle specifiche voci di danno contestate.
C.5.) Con il quinto motivo, si impugna la sentenza di primo grado per non avere compensato le
spese di lite, tenuto conto che, rispetto al petitum di circa euro 16 Milioni, sono stati liquidati, in favore di soli euro 291.821,36. Parte_2
Si ritiene che la parziale riforma della sentenza di primo grado e la conseguente necessità di una nuova regolazione delle spese di lite, comporti l'assorbimento della proposta censura.
pagina 67 di 88 Il rigetto dell'appello incidentale proposto da assorbe altresì, secondo il CP_1
principio della ragione più liquida15, la “questione di inammissibilità dell'appello”, sollevata da per la “tardiva costituzione” della Società – (atteso che, inizialmente, risultava Parte_2
depositata nel fascicolo telematico una comparsa di costituzione in appello di due pagine e solo, in data 29.04.2024, risultava depositata la comparsa in “integrale”, con conseguente tardività dell'appello incidentale – quale problematica giustificata da parte appellata da ragioni di ordine tecnico – informatico, come da perizia di parte prodotta sub allegato F).
§§§§§§
D) L'appello incidentale di Controparte_8
propone i seguenti motivi di appello incidentale:
[...]
I^ MOTIVO: “Erroneità e difetto di motivazione della Sentenza laddove viene affermata la responsabilità del dott. in proprio “per avere posto in essere atti di concorrenza CP_8
sleale ex art. 2598 n. 3) c.c. in danno di;
Pt_2
II^ MOTIVO: “Erroneità della sentenza laddove ha affermato la responsabilità del dott.
in proprio per avere “attivamente e consapevolmente concorso” nell'illecito CP_8 concorrenziale “grazie alla struttura societaria creata a tale fine”;
III^ MOTIVO “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per sviamento di clientela”;
IV^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per storno dei dipendenti”;
pagina 68 di 88 V^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha condannato il dott. in proprio al CP_8 risarcimento di talune voci di danno”;
VI^ motivo: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato il dott. in CP_8
proprio alla rifusione delle spese di lite”.
D.1. – D.2.) Con il primo motivo, impugna la sentenza di primo grado per Controparte_8
averlo ritenuto responsabile, unitamente agli altri soggetti indicati, nella realizzazione dei fatti di concorrenza sleale per cui è giudizio, in quanto – afferma l'appellante incidentale – il
Tribunale delle Imprese non ha motivato le ragioni e il titolo di responsabilità (tenuto conto che prospettava la violazione di segreti ex artt. 98 e 99 c.p.i., così come la Parte_2
concorrenza sleale per sviamento di clientela e per storno di dipendenti).
Il primo motivo di appello incidentale può essere esaminato unitamente al secondo e con il quale si contesta la statuizione di primo grado per avere affermato la responsabilità del medesimo - per “avere attivamente e consapevolmente concorso” Controparte_8 nell'illecito concorrenziale “grazie alla struttura societaria creata a tale fine” – e che prospetta, invece, di essere stato all'oscuro di tale operazione illecita.
I motivi di appello incidentale in esame sono non fondati.
Osserva, innanzi tutto, la Corte che le doglianze indicate risultino alquanto generiche e non appaiano confrontarsi con l'ampia motivazione data dal Tribunale delle Imprese in ordine alla posizione di . Controparte_8
Invero, l'appellante incidentale non risulta affrontare, in modo puntuale, la motivazione di primo grado, laddove:
- a pg. 50, viene inquadrata la posizione dell'appellante incidentale, così come quella di
, quali dottori commercialisti “che appartengono entrambi allo Parte_3 CP_31
(doc. 51 e 52 del fascicolo di parte attrice), il quale "è formato da un gruppo di professionisti
[...] associati provenienti da ambienti universitari e affermati studi professionali che hanno maturato rilevanti esperienze nel campo della consulenza aziendale e della finanza straordinaria" e presta servizi di consulenza, rivolgendosi "a tutte le aziende che hanno bisogno di strategie innovative, di sistemi di
pagina 69 di 88 pianificazione e controllo, di strutture societarie e finanziarie adatte ma anche a quelle aziende che si trovano ad affrontare operazioni straordinarie"16;
- a pg. 59, nella parte in cui esamina il tema della costituzione di – di cui Controparte_1
era “legale rappresentante” - evidenziandosi quanto segue: Controparte_8
“Si osserva, infatti, che dalla documentazione in atti risulta evidente che il e il siano i veri ideatori Pt_4 CP_4 della costituzione della società, avendo personalmente provveduto alla ricerca e alla scelta del nome (vedi e- mail del 2.03.2010, ex docc. 32 e doc. 30 del fascicolo di parte attrice) e alla redazione dello Statuto, così come emerge dall'allegato all'e-mail scambiata tra le medesime parti in data 27.3.2010 (doc. 30 e doc. 44 del fascicolo di parte attrice), interamente ripreso nell'atto di costituzione della società, come autenticato dal notaio in data 3.05.2010 (doc. 50 del fascicolo di parte attrice). E', inoltre, documentalmente provato che il pur Pt_4 non sottoscrivendo, come il le scritture private redatte in data 26.04.2010 con con cui era CP_4 Parte_5 stata prevista la costituzione della e la sua diretta riferibilità come promotori a e al CP_1 Pt_4 CP_4
(docc. 45 e 46 del fascicolo di parte attrice), abbia, poi, in data 29.04.2010, versato, come previsto in tali scritture, la somma di € 10.000,00 attraverso bonifico indicando come causale proprio “saldo corrispettivo ex contratto del 26 aprile 2009” (doc. 47 del fascicolo di parte attrice). La scrittura privata del 26.04.2010, sebbene firmata solo dalla risulta essere stata inviata in un momento successivo, ossia in data Parte_5
8.06.2011, in allegato alla e-mail di risposta del al a seguito di una richiesta di quest'ultimo: CP_8 Pt_4
“Pls mandami atto varda se stamane sei a tiro così la giro via bberry all'avvocato” (doc. 30.7.3 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.)”.
Tale motivazione non risulta specificamente impugnata, non avendo proposto l'appellante incidentale ragioni di censura sufficientemente specifiche e articolate al fine di contrastare la valutazione data dal Tribunale delle Imprese.
Ancora, l'appellante incidentale non impugna l'ulteriore valutazione del primo Giudice in base alla quale veniva gestita – anche successivamente alla sua costituzione – Controparte_1
da e alle pgg. 60, 61 e 62 della sentenza di primo grado sono state analiticamente Pt_4 CP_4
dettagliate le numerose mail con le quali (che non figurava formalmente quale Parte_4
pagina 70 di 88 organo della Società) dava indicazioni, a , per la presentazioni di offerte ai Controparte_8
clienti e finanche per la supervisione del bilancio;
oltre al fatto che il medesimo si Pt_4
confrontava ripetutamente con e al fine della migliore Controparte_8 Parte_3
gestione (amministrativa, contabile e finanziaria) di con espressa Controparte_1 conferma da parte dello Studio Associato che vi era fiducia “nel suo progetto” e che “tutta la struttura” si era messa a sua disposizione (così, pg. 61 e 62 sentenza).
Vi è, poi, altro scambio di mail in cui le parti evidenziano – espressamente - l'interesse a mantenere nascosta la partecipazione di alla gestione di e così Pt_4 Controparte_1
riassunta dal Tribunale, a pg. 62:
“Significativa al riguardo è anche l'e-mail del 20.01.2011 inviata dal a , socio di Pt_4 Parte_3
formalmente unica titolare delle quote sociali, dalla quale risulta la diretta riferibilità della Parte_5 società a lui e al così come emerge dal chiaro tenore letterale della stessa: “Caro , avrei CP_4 Parte_3
due domande da porti: volendo cedere una parte delle ns quote in caregiving ad un terzo (e. 10% cedute
5% da me e 5% da (n.d.r. Belletti)) che ci segue sin da primo giorno e che vogliamo così CP_4
coinvolgere anche nel capitale, come ritieni che sia + semplice farlo?. Il 26 pomeriggio a Roma ci sono, oltre
a (n.d.r. , le 3 persone che stanno “tenendo in piedi” . Vorrei incontrarli per fare un CP_4 CP_4 CP_1 meeting di valutazione e del primo semestre e programma di lavoro per 2011. Potrei azzardare la richiesta di usare la sua sala riunioni per 2/3 ore?” (doc. 30.7.35 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Significativa è, infine, la e-mail dell'11.2.2011 inviata dal al e al , in cui il primo chiede chi fosse il socio di risultante dalla visura Pt_4 Pt_3 CP_8 Pt_5 camerale: “Ciao , in caso di visura chi compare come socio di Serve per rendere coerente la Parte_3 Pt_5 storia che con stiamo raccontando sulla compagine sociale di , sapendo che i miei ex CP_8 CP_1 colleghi certamente visureranno oltre . ” (docc. 30 e 136 del fascicolo di parte attrice), Pt_5 CP_1 CP_39 nonché la e-mail di risposta del “ ha due soci persone fisiche al 50%. Detiene altre CP_8 Pt_5 partecipazioni oltre a , quindi risulta credibile» (docc. 30 e 137 del fascicolo di parte attrice)”. CP_1
Si tratta, anche in tale caso, di passo di motivazione non specificamente impugnato, tale che – in difetto di appello e in mancanza di critica adeguata alla decisione assunta – tali circostanze risultano accertate.
E', dunque, da confermare la valutazione del primo Giudice laddove – alle successive pgg. 89 e 90
– ha ritenuto corresponsabile, insieme ad altri, delle condotte di concorrenza Controparte_8
pagina 71 di 88 sleale – con particolare riferimento, ivi si legge, allo sviamento della clientela “(per quanto concerne, in particolare, i clienti AB e ” – in quanto lo sviamento risulta essere stato Per_11 realizzato “grazie alla struttura societaria creata a tale fine, per accaparrarsi la clientela in favore di con atteggiamenti e condotte contrarie alla professionalità in relazione a tutti CP_1
e quattro i clienti oggetto del contendere, ossia a , , AB e Controparte_3 CP_6 Per_11 sebbene solo con riferimento a quest'ultimo vi sia la prova della conclusione dell'accordo come conseguenza di tale comportamento illecito”.
Né, in senso contrario, può fondatamente affermarsi l'estraneità dell'appellante incidentale - in quanto “all'oscuro del piano illecito” elaborato dagli altri responsabili e per essersi limitato ad offrire un “servizio”, quale dottore commercialista, di assistenza e consulenza contabile e amministrativa.
Il ruolo ricoperto dal medesimo (quale “legale rappresentante di ) CP_8 Controparte_1
e la sua competenza professionale (in quanto dottore commercialista), oltre che l'intensità e la tipologia dei rapporti avuti, sin da epoca antecedente alla costituzione di con Controparte_1
del quale – come detto – era “consulente” - complessivamente valutati, portano a Parte_4
ritenere che:
- l'appellante incidentale fosse pienamente edotto che veniva costituita Controparte_1
(in data 3.5.2010), allorquando il medesimo e erano ancora legati Pt_4 Controparte_4
contrattualmente con (rispettivamente, il primo sino al 31.7.2010 e il secondo Parte_2
sino al 17.5.2011) e ricoprivano - come già rilevato - ruolo decisionali e di gestione di primo livello;
- fosse consapevole che le due società fossero “concorrenti”, in quanto svolgevano la stessa attività e nello stesso segmento di mercato (così, nel dettaglio, pg. 45 sentenza);
- la sua nomina, quale legale rappresentante, era meramente “formale”, onde non far risultare
– verso i terzi e, specialmente verso - la gestione diretta della stessa parte di Parte_2
chi era ancora Amministratore delegato della predetta ( ) (o lo era stato sino a Parte_4
pochi mesi prima) ovvero amministratore e consulente ( – (così come Controparte_4
pagina 72 di 88 risultato dalla disamina delle mail indicate)17; inoltre, per il fatto che la gestione della
Società, finanche in materia di bilanci (quale campo di competenza specialistica del
), veniva controllata e verificata da , così come tutta la gestione CP_8 Parte_4 dell'attività sociale e, dunque le offerte verso i clienti (solo formalmente inviate da
“ , ma predisposte, nella sostanza dai medesimi); CP_1
- ragionevolmente, il professionista aveva accettato di ricoprire quale ruolo, previa disamina e valutazione del progetto – (che espressamente aveva dichiarato di approvare – vedi mail
25.11.2020 cit.) – delle finalità e delle prospettive;
- deve, pertanto, escludersi, che, nella specie, sussista un'interposizione fiduciaria “lecita”, tenuto conto delle circostanze indicate e che, complessivamente valutate, danno prova del consapevole e attivo concorso di nei fatti già delineati. Controparte_8
D.3) Con il terzo motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata per:“Erroneità della
sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per sviamento di clientela”.
In particolare, contesta la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto Controparte_8 il medesimo responsabile “in proprio” e non quale “legale rappresentante di . Controparte_1
Inoltre, il medesimo contesta il ravvisato “sviamento di clientela”, ribadendosi – nella sostanza – gli stessi argomenti difensivi prospettati dagli appellanti incidentali e Parte_4 Controparte_4
Orbene, le valutazioni già espresse in precedenza consentono di affermare, in via consequenziale,
la responsabilità (anche) personale di in ordine ai fatti illeciti per cui è giudizio, Controparte_8
avendo concorso nella loro realizzazione sin da epoca antecedente alla costituzione di CP_1
(quindi, necessariamente “in proprio”, stante che la Società non esisteva dal punto di vista
[...]
giuridico); sia successivamente, allorquando, mentre rivestiva (formalmente) il ruolo di legale rappresentante, continuava a prestare, quale “dottore commercialista”, l'attività di consulenza amministrativa e contabile – con le modalità e nel contesto societario e di rapporti con e Pt_4
già esposti – così dovendone rispondere (anche) “in proprio”. CP_4
D.4.) Con il quarto motivo di appello incidentale, impugna la sentenza di primo Controparte_8
grado per il seguente motivo:“Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la
responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per storno dei dipendenti”, prospettando – da un lato
– l'assenza di alcun coinvolgimento da parte del medesimo appellante incidentale;
dall'altro,
l'assenza di responsabilità del medesimo “in proprio”; infine, la carenza dei presupposti per ravvisare tale ipotesi di concorrenza sleale.
L'appello appare, sul punto, da respingere.
Innanzi tutto, si evidenzia come l'impugnazione appaia alquanto generica, in quanto non dà conto dello specifico passo dell'ampia motivazione che intende sottoporre al vaglio di questa Corte.
Di conseguenza, appare sufficiente evidenziare che il coinvolgimento, personale e diretto, di alla vicenda per cui è giudizio – così come già evidenziato – risulti provato, dalla Controparte_8
nascita della società alla sua fase più propriamente operativa, da un punto di vista gestionale, contabile e amministrativo, avendo condiviso il “progetto” e essendo, stante le sue competenze professionali, indubbiamente edotto del ruolo che ricopriva e dell'attività sociale che, in concreto,
veniva svolta.
Quanto, infine, alla sussistenza dell'illecito contestato si rinvia a quanto già valutato in relazione al coincidente motivo di appello incidentale proposto da Controparte_1
D.5.) – D.6.) Con quinto e il sesto motivo, si contesta:
- l'“Erroneità della sentenza laddove ha condannato il dott. in proprio al risarcimento CP_8
di talune voci di danno”;
- l' “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato il dott. in proprio alla CP_8 rifusione delle spese di lite”, per avere condannato l'appellante incidentale “in proprio” e per non avere compensato le spese di giudizio.
pagina 74 di 88 In ordine al quinto motivo, circa la responsabilità personale e diretta dell'appellante incidentale, si
è già ampiamente argomentato e non vi sono alcuni profili aggiuntivi da evidenziare.
In ordine alle singole voci di danno contestate (pgg. 46 – 48 comparsa appello), essendo le stesse coincidenti a quelle contestate dall'appellante incidentale si rinvia per brevità Controparte_1
alle valutazioni già esposte.
Infine, per ciò che concerne la liquidazione delle spese del primo grado, così come già evidenziato in precedenza, la questione appare assorbita dalla necessità di una nuova regolazione delle stesse, per entrambi i gradi, in ragione della riforma parziale della statuizione impugnata.
§§§§§§
E) L'appello incidentale di Parte_5
ha proposto i seguenti motivi di appello incidentale: Parte_5
I^ motivo: “Erroneità e difetto di motivazione della sentenza laddove viene affermata la responsabilità di “per avere posto in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. Pt_5 in danno di;
Pt_2
II^ motivo “Erroneità della sentenza laddove ha affermato la responsabilità di per avere Pt_5
“attivamente e consapevolmente concorso” nell'illecito concorrenziale “grazie alla struttura societaria creata a tale fine”;
III^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti per sviamento di clientela”;
IV^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per storno di dipendenti”;
V^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha condannato al risarcimento di talune voci Pt_5 di danno (emergente)”;
V^ motivo: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato alla rifusione delle Pt_5 spese di lite”.
pagina 75 di 88 E.1. – E.2.) Con il primo motivo, impugna la sentenza di primo grado Parte_5
per non avere motivato quali responsabilità fossero ascrivibili alla Società in relazione ai fatti illeciti per cui è giudizio.
Il primo motivo può essere esaminato unitamente al secondo, al terzo e al quarto, in quanto strettamente connessi.
In particolare, con il secondo motivo, si contesta la statuizione impugnata per non avere valutato la liceità della attività di concorrenza realizzata dalla medesima Società e per essere stata all'oscuro dell'attività illecita compiuta da altri.
Con il terzo motivo, si impugna la valutazione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto responsabile la “per sviamento di clientela”, senza avere dato conto dell'attività svolta dalla Pt_22 stessa;
nonché (quarto motivo) per lo “storno del dipendente ”. Controparte_7
Ciò premesso, la Corte ritiene che i motivi in esame non siano meritevoli di accoglimento.
Gli stessi appaiono, innanzi tutto, molto generici e non danno conto del percorso argomentativo offerto dal primo Giudice e della valutazione che ad esso è conseguita.
Invero, deve rilevarsi come il Tribunale delle Imprese abbia – innanzi tutto – premesso (pg. 47 –
49) che deteneva, sin dalla costituzione di avvenuta in data 3.5.2010, Parte_5 Controparte_1
le quote di quest'ultima, sino alla cessione, avvenuta in data 3.1.2013, a CP_5
era partecipata, al 50%, da e da tale;
dal 5.6.2013, la Parte_5 Parte_3 Persona_13
Società è stata posta in liquidazione e il liquidatore veniva nominato nella persona di Parte_3
[...]
, all'epoca dei fatti, così come già evidenziato, era dottore commercialista e faceva Parte_3
parte con (e altri) dello studio Controparte_8 CP_31
E' stato altresì accertato che ha avuto un ruolo attivo nella costituzione di Parte_5 CP_1
atteso che – osservava il Tribunale a pg. 47, senza che risulti stato proposto specifico
[...]
motivo di appello – è provato per tabulas che:
“in data 26.04.2010 quest'ultima avesse sottoscritto due distinte scritture private, asseritamente concluse con e rispettivamente, consulente e amministratore di Controparte_4 Parte_4
pagina 76 di 88 dalle quali risulta che "1. Il Promotore (n.d.r. e incarica il Portatore Pt_2 Pt_4 CP_4
(n.d.r. , che accetta, di costituire una società a responsabilità limitata (d'ora innanzi Parte_5
"CO") con un capitale di € 20.000,00, partecipando alla stessa in qualità di quotista al 50%
(cinquantapercento), versando la relativa quota di capitale sociale di € 10.000,00. 2. La CO dovrà essere costituita innanzi al notaio nel più breve tempo possibile, Persona_14
compatibilmente con i relativi adempimenti.
3. Soci della CO saranno il Portatore con il 50%
delle quote e con il restante 50% delle quote. [...] 3. Il promotore si Controparte_4 Parte_4
obbliga inoltre a corrispondere al Portatore, direttamente o per mezzo di società da esso indicata al Portatore, un compenso annuo posticipato di € 4.000,00 oltre IVA, per l'attività che quest'ultimo svolgerà in adempimento del presente accordo, oltre al rimborso delle spese vive preventivamente
autorizzate e documentate" (docc. 45 e 46 del fascicolo di parte attrice).
In adempimento di tale accordo risulta che , in data 29.04.2010, abbia provveduto a Parte_4
effettuare un bonifico in favore della società, avente come causale il "saldo corrispettivo ex contratto del 26 aprile 2009" di € 10.000,00 (doc. 47 del fascicolo di parte attrice), ossia proprio
l'importo richiesto ai promotori per la costituzione della società.
Risulta, poi, per tabulas che nella medesima data del 26.04.2010 si fosse svolta una riunione del consiglio di amministrazione di avente a oggetto "Analisi della documentazione relativa Parte_5
al progetto ed " " ed approvazione della costituzione della a socio CP_1 Controparte_1
unico operante nel settore dell'assistenza domiciliare", risultando dal verbale redatto la volontà di
costituire una società avente a oggetto quello di operare nel settore dell'assistenza domiciliare in favore di pazienti sottoposti a terapie croniche, essendo già stato individuato uno "staff tecnico" di
esperienza, dotato di elevate capacità professionali, facendo in tal modo evidente riferimento al
e al che già lavoravano per la quale operava nel medesimo settore. Dal Pt_4 CP_4 Pt_2
verbale, in particolare, risulta che: "Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il
presidente (n.d.r. ), il quale informa i consiglieri dell'opportunità di procedere Parte_3
alla costituzione della a socio unico, così che andrà ad operare Controparte_1
nell'innovativo settore dell'assistenza domiciliare per pazienti con terapie croniche. Il settore presenta un alto potenziale di sviluppo per via dell'interesse strategico e congiunto delle società
farmaceutiche e delle strutture sanitarie pubbliche ad incentivare tali servizi. Lo staff tecnico che
pagina 77 di 88 avvierà l'iniziativa possiede una consolidata esperienza ed elevate capacità professionali, fattori
che rafforzano le prospettive economiche dell'iniziativa. La società dovrebbe ragionevolmente concludere i primi contratti di assistenza con le cause farmaceutiche nelle prime settimane
successive alla sua costituzione garantendosi così fin dall'inizio una quasi totale autonomia finanziaria sin dai primi mesi”. Dal medesimo verbale emerge, poi, che a seguito di una votazione unanime da parte del consiglio di amministrazione, fosse stato deliberato: “- di dare piena esecuzione alla delibera assembleare di costituire la [...]; - di delegare, Controparte_1
disgiuntamente tra loro, i due consiglieri della società e :
1. al Persona_13 Parte_3
reperimento entro e non oltre il 30 aprile p.v. delle risorse finanziarie e funzionali al perfezionamento dell'operazione che si terrà in data maggio 2010 a Roma presso lo studio del
Notaio (doc. 49 del fascicolo di parte attrice). Per_14
È documentalmente provato che in attuazione di tale verbale e delle scritture private sottoscritte
da in data 3.05.2010, proprio davanti al notaio sia stata costituita la Parte_5 Persona_14 società , di proprietà di con un capitale sociale di € 20.000,00, con nomina CP_1 Parte_5
come amministratore di (doc. 50 del fascicolo di parte attrice). L'atto di Controparte_8
costituzione della società risulta del tutto identico all'atto già predisposto e inviato come allegato
"20100326 statuto E rft» nell'e-mail scambiata in data 27.03.2010, ossia circa un mese Pt_23
prima, tra e avente a oggetto proprio "Statuto" (doc. 30 e 44 del Parte_4 Controparte_4
fascicolo di parte attrice)” – (pgg. 47 – 49 sentenza).
Orbene, tali accertamenti non risultano impugnati, essendosi l'appellante incidentale limitato
(molto genericamente) a contestare la valutazione “a valle” – data dal Tribunale delle Imprese – in ordine alla sua (cor)responsabilità in ordine ai fatti per cui è giudizio.
Orbene, anche a volere prescindere da evidenti profili di inammissibilità dell'appello per l'aspecificità delle censure proposte, si osserva che la responsabilità di e il suo Parte_5
coinvolgimento, diretto e consapevole, nelle operazioni illecite per cui è giudizio, emergano:
- dalla sua diretta partecipazione alla costituzione di quale socia unica Controparte_1
sino al 2013;
- dal fatto che il suo legale rappresentante era “ ”, anch'egli membro, come Parte_3
, dello stesso che svolgeva consulenza (amministrativa e Controparte_8 Controparte_31
pagina 78 di 88 fiscale) per e che, in quanto tale, era a conoscenza della “storia Controparte_1 professionale” di e di e della Società ( nella quale i medesimi, Pt_4 CP_4 Parte_2
come più volte evidenziato, alla data di costituzione di (del 3.5.2010), Controparte_1
ancora ricoprivano ruoli apicali;
- dalla circostanza che l'investimento finanziario, da parte di nella costituzione di Parte_5
avveniva, ragionevolmente, previa valutazione delle finalità e delle CP_1
prospettive, oltre che del chiaro ruolo che i due “soci occulti” avrebbero avuto e che, in concreto, hanno avuto dal punto di vista operativo e gestionale;
- quindi, le circostanze temporali e soggettive, oltre che le modalità di gestione dei rapporti indicati (dalla costituzione della società sino alla cessione della stessa nell'anno 2013) –
come già nel dettaglio evidenziate – complessivamente valutate, consentono di ritenere corretta la valutazione del primo Giudice e che si ritiene di confermare.
E', infatti, su tali basi e in ragione dei ruoli ricoperti dall'appellante incidentale, tramite il proprio legale rappresentante , oltre che dei rapporti con gli altri appellati e del loro Parte_3
sviluppo nell'arco temporale considerato, che si è ascritta la compartecipazione di ai fatti Parte_5
illeciti per cui è giudizio e la violazione delle regole di correttezza imprenditoriale.
Pertanto, le censure in esame vengono respinte.
E.5) In ordine alla doglianza formulata con il quinto motivo e relativa alla liquidazione delle voci di danno emergente, si rimanda – stante la coincidenza dei profili di appello proposti (così, pg. 42
comparsa di costituzione e risposta in appello) – alle valutazioni effettuate con la disamina dell'appello incidentale di Controparte_1
E.6.) L'ultimo motivo di appello incidentale e che è relativo alla regolazione delle spese di giudizio risulta assorbito, in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello principale.
§§§§§§
F.) L'appello incidentale di CP_5
ha proposto due motivi di appello incidentale.
[...]
F.1.) Con il primo motivo, ha impugnato la sentenza di primo grado per avere liquidato le spese processuali in euro 41.700,00, oltre accessori e, in particolare, per non avere il primo Giudice
pagina 79 di 88 motivato la liquidazione dei compensi in misura inferiore alla nota spese depositata all'esito del giudizio (richiamando, sul punto, il seguente principio di diritto: “in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione” e citando
Cass. civ., Sez. II, 27/7/2023, n. 22762. Nello stesso senso: Cass. civ., Sez. lavoro, 5/4/2017, n.
8824; Cass. civ., Sez. III, 14/10/2015, n. 20604)
Oltre a ciò, si contesta la misura della liquidazione dei compensi, poiché:
- la domanda di risarcimento del danno era stata quantificata da parte attrice in euro
15.955.660,00;
- sono state espletate due Ctu e la causa è stata rimessa al collegio tre volte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la liquidazione effettuata dal primo Giudice sia corretta, per i seguenti motivi.
La liquidazione risulta avere rispettato i “minimi tariffari” (= euro 41.691,00), tenuto conto del disputatum (pari a circa 16 Milioni di euro, tale essendo la domanda risarcitoria proposta da parte attrice) e della posizione marginale avuta dalla Società nel giudizio di primo grado, essendo stata costituita solo il 3.1.2013 e, dunque, in data successiva agli illeciti consumati dai responsabili,
senza che siano emersi elementi di prova adeguati onde poter affermare che la stessa abbia beneficiato, una volta costituita, degli effetti dell'intesa illecita (così, pg. 90 sentenza).
F.2.) Il secondo motivo – con il quale censura la sentenza di primo grado nella Parte_24
parte in cui ha respinto la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. - appare Parte_2
parimenti infondato.
Il Tribunale così motivava a pg. 104: “Con riferimento poi alla domanda svolta da CP_22
[... e da Eq Value srl, il Collegio rileva che parte convenuta non abbia provato, come era suo
onere, che parte attrice ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave e l'eventuale danno subito”.
pagina 80 di 88 L'appellante incidentale prospettata l'erroneità della motivazione in quanto, in primo grado, tale domanda era stata proposta ai sensi del “3° comma dell'art. 96 c.p.c.” e non del “1° comma” – così che, trattandosi di sanzione di carattere pubblicistico, secondo ampio orientamento interpretativo,
non si richiede né la domanda di parte, né la prova del danno (richiamando, sul punto, Cass. Civ. n.
26545/2021) – e rilevando che era stato chiesto il riconoscimento di una “somma equitativamente determinata”; inoltre, evidenzia il “difetto della minima diligenza”, da parte di nel Parte_2
convenire in giudizio l'odierna appellata, per il fatto che aveva acquistato le partecipazioni di diverso tempo dopo i fatti per cui è giudizio. Controparte_1
Per le stesse ragioni, chiede che l'appellante principale sia condannata ex art. 96 CP_5
c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma di denaro, equitativamente determinata, anche in relazione al presente grado di giudizio.
Ritiene questa Corte che i motivi di censura non siano meritevoli di accoglimento.
Corretto è, in linea generale, il principio di diritto richiamato dall'appellante incidentale, in base al quale “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso
per cassazione [il principio si ritiene estensibile al grado di appello] con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale
diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e
metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” – (così, SS.UU. Civili n. 32001/2022).
Nel caso concreto, ritiene questa Corte che il rigetto della domanda proposta da nei Parte_2
confronti di non sia conseguente all'omesso utilizzo della normale diligenza da CP_5
parte di e che, se utilizzata, le avrebbe consentito di verificarne la palese Parte_2
infondatezza.
In particolare – così come evidenziato in precedenza – il rigetto delle domande nei confronti della società appellata non dipende – ex se– dal fatto che si tratta di Società costituita nell'anno 2013 e quindi dopo i fatti illeciti consumati principalmente negli anni 2009 – 2011.
pagina 81 di 88 Invero, il rigetto della domanda proposta in primo grado e, poi, in appello passa attraverso la disamina della ulteriore questione e, in particolare, se come già CP_5 Controparte_1
[...
sia stata mero “schermo giuridico” di attività aventi finalità anti - concorrenziali e non consentite dall'ordinamento giuridico (tenuto conto della parziale coincidenza soggettiva della composizione societaria).
Quindi, nel caso concreto, la ritenuta infondatezza della domanda non appare, di per sé, sintomatica di quel difetto della “normale diligenza” (così SS.UU.CIT.), così che la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. appare da respingere.
§§§§§§§§§§§§§§§
G) L'appello incidentale di . Parte_3
ha proposto i seguenti motivi di appello incidentale: Controparte_40
I^ motivo: “Erroneità e difetto di motivazione della Sentenza laddove viene affermata la responsabilità del dott. in proprio “per avere posto in essere atti di concorrenza sleale ex Pt_3
art. 2598 n. 3 c.c. in danno di;
Pt_2
II^ motivo: “Erroneità della Sentenza laddove ha affermato la responsabilità del dott. (in Pt_3 proprio) per aver “attivamente e consapevolmente concorso” nell'illecito concorrenziale “grazie alla struttura societaria creata a tal fine”;
III^ motivo: “Erroneità della Sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per sviamento di clientela”;
IV^ motivo: “Erroneità della Sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per storno di dipendenti”;
V^ motivo: “Erroneità della Sentenza laddove ha condannato il dott. in proprio al Pt_3
risarcimento di talune voci di danno (emergente)”
VI^ motivo: “Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha condannato il dott. in proprio Pt_3
alla rifusione delle spese di lite”.
pagina 82 di 88 G.1. – G.5.) Con il primo motivo, l'appellante incidentale impugna la sentenza di primo grado per non avere motivato in ordine alla responsabilità ascritta al medesimo in ordine ai fatti per cui è causa.
Il primo motivo può essere esaminato con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, poiché intimamente connessi.
Con il secondo, si impugna la sentenza di primo grado per avere ritenuto Parte_3
responsabile “in proprio”, oltre che “quale legale rappresentante di (oggi in Parte_5
liquidazione) e sebbene sia stato sempre all'oscuro delle finalità illecite perseguite dai sigg.ri Pt_4
e CP_4
Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, si contesta la sentenza appellata per aver ritenuto l'appellane corresponsabile in ordine ai fatti illeciti di concorrenza sleale accertati all'esito del giudizio ed averlo condannato al risarcimento del danno.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello incidentale sia infondato.
Il Tribunale risulta avere adeguatamente motivato, all'esito della valutazione del compendio probatorio in atti, il ruolo e la responsabilità dell'appellante incidentale, né l'appello – che appare non tenere conto di tutti gli approfonditi accertamenti svolti – risulta svolgere un'adeguata critica alle conclusioni raggiunte.
Invero, la pronuncia impugnata ha evidenziato, a pg. 60 e ss., il ruolo dell'appellante incidentale nella vicenda per cui è giudizio, sin dalla fase prodromica alla costituzione di Controparte_1 ove – quale professionista dello studio associato – aveva contatti e interloquiva, a CP_31
più riprese, con mediante le mail acquisite agli atti. Parte_4
Stante il corposo compendio probatorio e in ragione dell'omessa specifica impugnazione dello stesso, appare sufficiente richiamare quanto motivato dal Tribunale, in particolare, alle pgg. 61 e
62:
“Ai fini del ruolo ricoperto dai professionisti, e all'interno della , il tribunale ritiene, Pt_3 CP_8 CP_1 innanzitutto, rilevante richiamare l'e-mail inviata in data 7.10.2010 dal al con in copia anche il CP_8 Pt_4
nella quale viene sottoposta a quest'ultimo una offerta formulata dallo Studio professionale di Pt_3 appartenenza, , per la prestazione in favore della di servizi contabili, CP_41 CP_1
pagina 83 di 88 amministrativi, di consulenza, anche societaria, e di amministrazione della società, chiedendo, per tale ultimo servizio, il corrispettivo di € 5.000,00 (doc. 30.7.1 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Risulta per tabulas che su tale proposta il abbia Pt_4 interloquito in maniera puntuale e specifica, per, poi, concludere, nella e-mail del 27.11.2010, inviata al Pt_3 con in copia anche il e anch'esso socio dello studio , nonché CP_8 Controparte_32 CP_31 proprietario di alcune quote e legale rappresentante della attuale proprietaria delle quote societarie CP_5 della : “Se concordate tale proposte, do mandato a di apportare le modifiche al testo e firmare CP_1 CP_8 per (poi mandami pdf definitivo con le 2 firme per mio archivio) e saldare la proforma già ricevuta” CP_1
(doc. 30.7.1 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c.). LE è anche quanto emerge dalla e-mail inviata in data 25.11.2010 dal al CP_32 Pt_4 dalla quale risulta che “tutta la ns struttura si è messa a disposizione del tuo progetto sul quale, come sai, crediamo anche in una logica di partnership” (doc. 30.7.1 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), a cui è seguita la risposta del del 26.11.2010, in Pt_4 cui è stata ribadita “con l'occasione, non posso non rinnovarti la gratitudine per l'accoglienza e disponibilità che, al di là di ogni rapporto contrattuale, avete sempre mostrato verso il progetto ” (doc. 30.7.1 del CP_1 fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Significativa al riguardo è anche l'e-mail del 20.01.2011 inviata dal a , socio di Pt_4 Parte_3 Parte_5 formalmente unica titolare delle quote sociali, dalla quale risulta la diretta riferibilità della società a lui e al così come emerge dal chiaro tenore letterale della stessa: “Caro , avrei due domande da porti: CP_4 Parte_3 volendo cedere una parte delle ns quote in caregiving ad un terzo (e. 10% cedute 5% da me e 5% da CP_4
(n.d.r. Belletti)) che ci segue sin da primo giorno e che vogliamo così coinvolgere anche nel capitale, come ritieni che sia + semplice farlo?. Il 26 pomeriggio a Roma ci sono, oltre a (n.d.r. , le 3 persone CP_4 CP_4 che stanno “tenendo in piedi” . Vorrei incontrarli per fare un meeting di valutazione e del primo CP_1 semestre e programma di lavoro per 2011. Potrei azzardare la richiesta di usare la sua sala riunioni per 2/3 ore?” (doc. 30.7.35 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Significativa è, infine, la e-mail dell'11.2.2011 inviata dal al e al , Pt_4 Pt_3 CP_8 in cui il primo chiede chi fosse il socio di risultante dalla visura camerale: “Ciao , in caso di Pt_5 Parte_3 visura chi compare come socio di ? Serve per rendere coerente la storia che con stiamo Pt_5 CP_8 raccontando sulla compagine sociale di , sapendo che i miei ex colleghi certamente visureranno CP_1
oltre . ” (docc. 30 e 136 del fascicolo di parte attrice), nonché la e-mail di risposta del Pt_5 CP_1 CP_39
“ ha due soci persone fisiche al 50%. Detiene altre partecipazioni oltre a , quindi CP_8 Pt_5 CP_1 risulta credibile» (docc. 30 e 137 del fascicolo di parte attrice)”
Pertanto, si ritiene che il (doppio) ruolo ricoperto da , sia in detta qualità, sia quale Parte_3
legale rappresentante di (oggi in liquidazione) – rispetto alla quale si ritiene di avere già Parte_5 pagina 84 di 88 argomentato in ordine al ruolo della stessa ed alle responsabilità alla stessa riferibili – nonché, successivamente, quale socio di (che, come detto, a quest'ultima è succeduta) 18, CP_5
fondano la responsabilità del medesimo sia “in proprio”, sia quale organo gestorio della stessa
Parte_5
La consapevole partecipazione dell'appellante incidentale, in tali vesti, al progetto – che perseguiva finalità non consentite dall'ordinamento – (in particolare) tramite relazione qualificata con Pt_4
e in tutto l'arco temporale di realizzazione dello stesso, porta, per l'effetto, al rigetto delle
[...]
proposte censure.
In ordine al quinto motivo di appello incidentale - stante la coincidenza delle doglianze proposte, in ordine alla liquidazione del danno emergente ed alle “voci” di danno riconosciute dal Tribunale, a quelle già disaminate per la posizione di e di (così, pgg. 46 e 47 comparsa CP_1 Parte_5
di costituzione e risposta in appello) – si rimanda, per opportuna brevità, alle valutazioni già
articolate con la disamina di tali censure.
G.6.) In ordine al sesto motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite ed all'omessa compensazione delle spese da parte del primo Giudice, si ritiene – così come già rilevato per impugnazione analoghe – che la parziale riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente necessità di regolare nuovamente le spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito del giudizio, assorba ogni valutazione a riguardo.
§§§§§§§
Conclusivamente, tenuto conto delle considerazioni esposte, l'appello principale proposto da viene parzialmente accolto, nei limiti in precedenza evidenziati, con conseguente Parte_2
ulteriore condanna di , , Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 [...]
e , in solido fra loro, all'ulteriore risarcimento del danno che si Parte_5 Parte_3 liquida, all'attualità in euro 1.400.000,00, oltre ai soli interessi, maturandi nella misura legale (art. 1284, 1° comma, c.c.), dalla data odierna al soddisfo.
Gli appelli incidentali vengono respinti.
§§§§§§
In ordine alle spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
a) Gli appellati , , Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8
e , in solido fra loro, sono tenuti alla refusione Parte_5 Parte_3
delle spese processuali anticipate da per il primo e il secondo grado, Parte_2
secondo la soccombenza, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (scaglione da 1 milione a 2 milioni), applicati i parametri compresi tra i medi e i massimi tariffari, avuto riguardo all'indubbia complessità della vicenda in decisione ed agli articolati accertamenti svolti (sia in primo che in secondo grado), ivi compresa l'approfondita istruttoria tecnica.
Tenuto conto del numero di convenuti risultati soccombenti e rispetto ai quali l'odierna appellante
(attrice in primo grado) ha svolto difese distinte (sia in fatto, che in diritto, essendo non del tutto coincidenti le posizioni dei concorrenti nell'illecito), sussistono i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2°, d.m. 55/2014 e successive modifiche, dell'aumento dei compensi nella misura del 40%.
Solo per il primo grado di giudizio si liquida anche la fase istruttoria e non anche per l'appello.
b) Tra e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, Parte_2 CP_5
ravvisata la reciproca soccombenza, le spese di lite di entrambi gradi si compensano integralmente.
c) Infine, è tenuta alla rifusione delle spese processuali del presente grado di Parte_2
giudizio nei confronti di (essendo risultati assorbiti gli CP_6 Controparte_22 appelli incidentali) e . Controparte_7
pagina 86 di 88 La liquidazione delle spese di lite avviene in base al d.m.55/2014, modificato dal d.m. 147/2022,
applicati i parametri prossimi ai minimi, come già in primo grado, tenuto conto del valore del disputatum, delle stesse questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
d) Le spese delle CTU, già liquidate dal Tribunale delle Imprese, vengono poste, in via definitiva, a carico di Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 [...]
, liquidazione e , in solido fra loro, ferma CP_8 Parte_5 Parte_3 restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei Ctu.
e) Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.u. 115/2012 e successive modifiche, per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali Pt_4
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_5
ed di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_3 CP_5 pari al doppio di quanto versato per ciascuna impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da (già e in Parte_1 Parte_2
parziale riforma della sentenza n. 10219/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, in data 18.12.2023, condanna , Parte_4 [...]
, e CP_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_5 Parte_3
in solido fra loro, all'ulteriore risarcimento del danno che liquida, all'attualità, per i
[...]
titoli di cui in motivazione, in complessivi euro 1.400.000,00, oltre interessi nella misura legale (art. 1284, 1° comma, c.c.) dalla data odierna al soddisfo. Fermo il resto;
- respinge gli appelli incidentali proposti da , Parte_4 Controparte_4 Controparte_1
[...
, , ed Controparte_8 Parte_5 Parte_3 CP_5
- condanna , , Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 [...]
e , in solido fra loro, alla rifusione, in favore di Parte_5 Parte_3 Parte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e che liquida in complessivi euro pagina 87 di 88 112.000,00 (di cui euro 70.000,00 per il primo grado ed euro 42.000,00 per l'appello), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra ed Parte_1
CP_5
- condanna (già alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_6 [...]
(già ) e , delle spese processuali del presente grado CP_2 Controparte_3 Controparte_7
di giudizio e che liquida, in favore di ciascuna, in euro 27.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese delle Ctu liquidate dal Tribunale di Milano, a carico di
Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_5
e , ferma restando la solidarietà di tutte parti nei confronti dei
[...] Parte_3
Ctu;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.u. 115/2012 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali , Parte_4
, , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_5 Parte_3
ed di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio
[...] CP_5 di quanto versato per ciascuna impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL ON MA AL
pagina 88 di 88 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Essendo stato così deciso:
“dichiara l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza formulate dai convenuti e Parte_4 CP_7
;
[...]
- ammette consulenza tecnica d'ufficio informatica nei termini di cui in motivazione, rimettendo al giudice istruttore ogni decisione in ordine alla scelta del consulente tecnico d'ufficio ed al quesito da sottoporre al medesimo;
- non ammette i capitoli di prova dedotti dalle parti e rimette ogni decisione in ordine agli ulteriori mezzi istruttori richiesti all'esito degli accertamenti tecnici innanzi stabiliti;
- rimette le parti dinanzi al giudice istruttore dott.ssa A. Del Moro – così designato all'ulteriore trattazione della presente causa su indicazione del Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A, tenuto conto della destinazione ad altra sezione del precedente giudice istruttore - per l'udienza del'11 maggio 2016 ore 10”. pagina 19 di 88 4 cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 6 Sotto tale profilo, si aggiunge come risulti ex actis che – già nel mese di ottobre 2009 – avesse Controparte_3 preso contatti con un soggetto terzo per l'eventuale affidamento del progetto “ (doc. n. 10 primo Parte_19 grado allegato alla memoria istruttoria). 7 Disponendosi, per l'effetto, quanto segue: “RIGETTA la domanda della ricorrente [ di inibitoria Parte_2
del trasferimento del database contenente i dati dei pazienti che hanno usufruito della prestazione Nursing
Betaplus in forma elettronica e cartacea” e “ACCOGLIE la contrapposta domanda della resistente [ CP_6 di trasferimento del database contenente i dati dei pazienti che hanno usufruito della prestazione Nursing
Betaplus in forma elettronica e cartacea e per l'effetto ORDINA alla ricorrente di consegnare alla resistente il database contenente i dati dei pazienti che hanno usufruito della prestazione Nursing Betaplus in forma elettronica e cartacea”. 8 Si tratta di principio consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e, sul punto, si richiamano Cass.
Civ., ordinanza n. 30214/2017; Cass. Civ., I, sentenza n. 7306/2009; Cass. Civ., I, sentenza n. 19430/2003; 9 Così, in tale senso: Cass. Civ. n. 24029 del 6.9.2024: “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”; 12 Ai sensi dell'art. 98 c.p.i.
“
1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone, al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”. pagina 57 di 88 13 La stessa previsione di tale “obbligo di riservatezza” – nei contratti conclusi con i dipendenti, collaboratori e con i clienti – conferma che si trattava di informazioni di cui non era autorizzata la libera divulgazioni e che
C ; Controparte_37 Parte_2 14 Nello stesso senso, si rimanda a Cass. Civ., I, sentenza n. 8215/2007 ove, ai fini dell'integrazione della responsabilità prevista dal n.3) dell'art. 2598 c.c., si richiede che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda, escludendosi detta responsabilità (solo) laddove il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela. Conforme, Cass. Civ. n. 14793/2008; 15 quale principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost e in base al quale: “ […] la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 11458/2018); 16 Si afferma, altresì, che “È documentalmente provato che tale studio presenta due sedi, una in Roma, via
Giovanni Antonelli, 50, dove si trova anche la sede legale di e una in Milano, via Borgogna, 7, Parte_5
dove ha sede sia che Di tale studio risulta Founding Partner, insieme a CP_5 CP_1 Pt_3
mentre risulta come mero Partner”; Controparte_32 CP_8 17 Così, ad esempio, scriveva a , in data 11.10.2010, in vista della comunicazione che sarebbe stata Pt_4 Controparte_8 data a dell'esistenza di da parte di un cliente di quest'ultima: Parte_2 Controparte_1
“Carissimi, nei prossimi giorni verrà data notorietà a (il nostro cliente comunicherà alla mia vecchia società CP_1 che esiste ). Come sapete abbiamo approntato un sito (pubblicato domani) in cui si danno come unici riferimenti CP_1 un'email e un indirizzo (lo studio di Milano, sede legale, comunque pubblica). Non mi aspetto granchè ma, nel dubbio, penso sia opportuno apporre presso lo studio di Milano una “targa” o insegna che, pur non creando confusione nella vostra comunicazione, dia comunque l'idea della presenza di eludendo il dubbio che trattasi di una CP_1
“copertura” […]” (doc. n. 30.7.7. ; Parte_2 pagina 73 di 88 18 Avendo così evidenziato il Tribunale – sulla base di quanto risultante per tabulas – a pg. 49 della sentenza:
“EqValue, la società che in data 3.01.2013 ha acquisito le quote sociali di , essa risulta essere stata CP_1 costituita in data 25.02.2008 ed essere di proprietà non solo di , già proprietario di e Parte_3 Parte_5 suo legale rappresentante, ma anche di , amministratore delegato di e Controparte_8 CP_1 liquidatore di nonché di e , tutti professionisti associati Parte_5 Controparte_32 Controparte_30 dello studio presentando come amministratori proprio e CP_31 Controparte_32 Parte_3
. Risulta per tabulas dalla visura prodotta che tale società presenta un oggetto sociale analogo a quello di
[...]
[…] Parte_5 pagina 85 di 88
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. MA AL Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. EL ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 238/2024, promossa
DA
(C.F. ) già elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Milano, via Barozzi n.1, presso lo studio dell'avv. Vittorio Allavena, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Fabio Macrì, all'avv. Claudio Tesauro, all'avv. Mario
RI e all'avv. Giovanni Guglielmetti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Visconti di Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. Matteo Spataro, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 88 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_3 C.F._1
Visconti di Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. Niccolò Nisivoccia, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
(C.F. ) già , elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
domiciliata in Roma, via Quintino Sella n.33, presso lo studio dell'avv. Pietro Sirena, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. ); (C.F. Controparte_4 C.F._2 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Roma, via Gavinana n. 4, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Massimo Pavolini, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
OL CI Ginestrelli;
appellati
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti di CP_5 P.IVA_4
Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. Gabriele Aristide Antonio, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Passione n. 8, presso CP_6 P.IVA_5 lo studio dell'avv. Silvano Enne, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_7 C.F._4
Gavinana n. 4, presso lo studio dell'avv. Michele Bartolazzi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Controparte_8 C.F._5
Visconti di Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. Andrea Colnaghi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
pagina 2 di 88 (C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Parte_5 P.IVA_6
via Visconti di Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. Gabriele Aristide Antonio Prenna, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: concorrenza sleale – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per già Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10219/2023, nel giudizio R.G. n. 86499/2013,
pubblicata il 18.12.2023, previo accertamento di tutti i fatti esposti in narrativa dell'atto di appello ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui al medesimo atto di appello:
In via preliminare
Previo rigetto dell'istanza di rimessione in termini proposta da con note scritte Controparte_1
depositate il 23 luglio 2024 per le ragioni esposte da (già nella Nota Parte_1 Parte_2
di replica in data 23 ottobre 2024:
dichiarare la nullità ex art 156 c 2 c.p.c. della comparsa di risposta (di due pagine) depositata la prima volta da in data 24 aprile 2024 in quanto priva dei requisiti previsti dalla legge, CP_1
non intellegibile e del tutto inidonea a conseguire lo scopo cui tale atto è preordinato, mancando totalmente la parte argomentativa e la maggior parte delle conclusioni di;
CP_1
dichiarare l'inammissibilità della (seconda) comparsa di risposta (di 44 pagine) depositata da in data 29 aprile 2024, in quanto il primo deposito effettuato in data 24 aprile 2024 CP_1
aveva già esaurito il potere di depositare un ulteriore atto qualificato nel medesimo modo del primo, non essendo consentito alle parti di sostituire atti processuali già depositati con altri atti modificativi dei primi;
pagina 3 di 88 in subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 aprile 2024, in quanto tale atto è stato depositato tardivamente ed oltre la scadenza del termine perentorio a pena di decadenza ex art. 343 c.p.c. per l'eventuale appello incidentale;
In via principale, nel merito
a) nel confermare la responsabilità dei convenuti già condannati in primo grado per aver compiuto atti di concorrenza sleale e di abuso di segreto a danno di vietati ai sensi Parte_2 dell'articolo 2598, n. 3) c.c. e dell'art. 98 e 99 c.p.i. o, in subordine, atti illeciti vietati ai sensi dell'art. 2043 c.c., accertare e dichiarare che dei medesimi atti illeciti devono altresì rispondere ciascuno per quanto di ragione ed in solido tra loro e con tutti gli altri convenuti altresì CP_6
(oggi , e;
[...] Controparte_3 Controparte_2 CP_5 Controparte_7
b) accertare e dichiarare inoltre la responsabilità di e (oggi CP_6 Controparte_3
per inadempimento dei contratti stipulati con il 16.3.2009 e il Controparte_2 Parte_2
16.9.2008, debitamente prodotti, per i motivi indicati in atti;
c) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
, , , , in persona CP_4 Parte_4 Controparte_8 Parte_3 Parte_5
del liquidatore pro-tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_5
, ciascuno di costoro per i rispettivi titoli e per quanto di ragione nonché in solido Controparte_7
tra loro, a risarcire integralmente a in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei comportamenti illeciti commessi dai predetti convenuti in misura non inferiore a Euro 15.955.660,00 oppure, in subordine, nella misura che verrà accertata in corso di causa oppure ancora, in ulteriore subordine, nella misura che verrà
ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate;
d) condannare (oggi , in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_2
pro tempore, per quanto di ragione nonché in solido con in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, , , Controparte_4 Parte_4 Controparte_8 Parte_3
, in persona del liquidatore pro tempore, in
[...] Parte_5 CP_5
persona del legale rappresentante pro tempore, e , a risarcire integralmente a Controparte_7 pagina 4 di 88 in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti i danni subiti e subendi in Parte_2
conseguenza dei comportamenti illeciti commessi dai predetti convenuti nella misura non inferiore a Euro 5.555.660,00, oppure, in subordine, nella misura che verrà accertata in corso di causa,
oppure, in ulteriore subordine, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt.
2056 e 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate;
e) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di CP_6
ragione nonché in solido con in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, , , Controparte_4 Parte_4 Controparte_8 Parte_3 Parte_5
, in persona del liquidatore pro-tempore, in persona del legale
[...] CP_5
rappresentante pro tempore, e , a risarcire integralmente a in Controparte_7 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei comportamenti illeciti commessi dai predetti convenuti nella misura non inferiore a Euro
7.655.660,00, oppure, in subordine, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oppure, in ulteriore subordine, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 2056 e
1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate;
f) in subordine disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile finalizzata a confermare le valutazioni/risultanze di cui alla relazione peritale di parte del Dott. Persona_1 dell'11.11.2014 sub prod. n. 142 o, in ogni caso, avente ad oggetto la quantificazione del danno patito da in conseguenza dei fatti tutti di cui è causa, a titolo sia di “danno Parte_2 emergente”, sia di “lucro cessante”, avuto riguardo altresì alla quantificazione del valore attribuibile all'azienda come in atti sottratta da a con Controparte_1 Parte_2
particolare riferimento alla redditività attesa dei contratti con e/o e CP_6 Controparte_3 degli affari non conclusi con e/o NX. Il tutto, sin d'ora autorizzando il CTU e/o i suoi CP_9
incaricati/delegati/coadiutori ad accedere alle sedi di e/o di Parte_2 Controparte_1
e/o presso soggetti terzi al fine di estrarre copia e/o esaminarne la documentazione societaria e/o contabile rilevante per rispondere ai quesiti;
g) in ulteriore e denegato subordine quantificare il danno risarcibile in via di liquidazione equitativa;
pagina 5 di 88 h) ordinare ai sensi dell'art. 2600 c.c. la pubblicazione della sentenza che sarà emessa dalla Corte di Appello di Milano su almeno due quotidiani aventi rilevanza nazionale.
In via istruttoria:
- ammettere i capitoli di prova per testi sui capitoli da 1 a 12 dedotti da sub § II.4 della seconda Parte_2 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., come segue: capo 1. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 3.11.2014 del Dott. sub Testimone_1 prod. n. 146, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dal maggio
2008 in da parte dei Signori e nella gestione/amministrazione di e Pt_2 Parte_4 Controparte_4 Pt_2 CP_ nell'intrattenimento di relazioni con i clienti e , con i fornitori e con il personale dipendente”, si indica a CP_6 teste il Dott. Testimone_1 capo 2. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 31.10.2014 dell'Ing. Controparte_10 sub prod. n. 147, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dal giugno
2010 in da parte dei Signori e nella gestione/amministrazione di e Pt_2 Parte_4 Controparte_4 Pt_2 CP_ nell'intrattenimento di relazioni con i clienti e , con i fornitori e con il personale dipendente”, si indica a CP_6 teste l'Ing. ; Controparte_10 capo 3. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 12.11.2014 del Sig. Controparte_11 sub prod. n. 148, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dall'1.1.2011 in da parte del Sig. nella gestione/amministrazione di e Pt_2 Controparte_4 Pt_2 CP_ nell'intrattenimento di relazioni con i clienti e , con i fornitori e con il personale dipendente”, si indica a CP_6 teste il Sig. Controparte_11 capo 4. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 6.11.2014 della Sig.ra Parte_6 sub prod. n. 149, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dal
[...] luglio 2006 al maggio 2011 da parte dei Signori e nella gestione/amministrazione di Parte_4 Controparte_4
, si indica a teste la Sig.ra Pt_2 Parte_6 capo 5. “Vero che nel periodo dal luglio 2006 al 2011 il Sig. è stato coinvolto nella gestione di CP_12 su iniziativa dei Signori e/o in merito alle singole questioni che costoro hanno Pt_2 Parte_4 Controparte_4 di volta in volta deciso di sottoporgli e che in tale periodo il Dott. si occupava della gestione delle CP_12 altre società/imprese di cui al documento sub prod. n. 151 che si rammostra”, si indicano a testi i Signori Dott.
Ing. , e Testimone_1 Controparte_10 Controparte_11 Parte_6 capo 6. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 6.11.2014 dal Dott. , Testimone_2
Managing Director di circa l'assenza di una trattativa tra la detta società e Controparte_13 [...] per la conclusione di un contratto di fornitura di servizi farmacologici a domicilio”, si indica a teste il CP_14
Dott. , Managing Director di Testimone_2 Controparte_13
pagina 6 di 88 capo 7. “Vero che, come da 'report investigativo' in data 3.7.2012 sub prod. n. 26 che si rammostra al teste, in occasione degli accertamenti investigativi compiuti nel periodo dal 12.4.2012 al 31.5.2012 il Dott. Testimone_3 ha personalmente constatato che:
a) ha registrato presso la CCIAA di Milano il contratto relativo alla locazione della propria sede CP_1 operativa di Bologna a far data dall'1.7.2011;
b) sul portone di ingresso dell'edificio di cui sub (a) sono affisse targhe recanti il nome della Società ; CP_1
c) nei giorni 17, 18, 19, 20, 23 aprile 2012 e nei giorni a seguire fino al 30 maggio 2012 il Signor si è Controparte_4 recato presso gli uffici di in Bologna ove si è trattenuto dalla mattina al pomeriggio, in orario d'ufficio; CP_1
d) il giorno 3 maggio 2012 il Signor si è recato presso gli uffici di in Bologna ove si è Parte_4 CP_1 trattenuto sino alle 18:30 unitamente ad altre persone tra le quali, a partire dalle 13:45, anche Controparte_4
e) il giorno 14 maggio 2012 il Signor si è recato presso gli uffici di in Bologna alle ore Controparte_7 CP_1
9:35;
f) i giorni 15, 16, 29 e 30 maggio 2012 presso gli uffici di in Bologna si sono recati il Sig. CP_1 Controparte_4 il Sig. il Sig. e il Sig. ; Parte_7 Parte_4 Controparte_7
g) durante tutto il periodo degli accertamenti in questione il Sig. è stato visto quotidianamente presso Parte_7 gli uffici di in Bologna;
CP_1
h) durante tutto il periodo degli accertamenti in questione sono state realizzate le riprese fotografiche e video allegate alla detta relazione sub prod. n. 26 che si rammostra al teste”, si indica a teste il Dott. ; Testimone_3 capo 8. “Vero che, come da 'relazione di Hacking Team S.r.l. del 18.8.2013' in atti sub prod. n. 32 che si rammostra al teste, nel corso del 2013 abbiamo effettuato gli accertamenti tecnici ivi meglio descritti (a) sul contenuto del personal computer già utilizzato da presso (b) sui dati di back-up del personal computer già in uso CP_4 Pt_2
a presso e (c) sui dati di back-up del BlackBerry già in uso a presso e che da tali Pt_4 Pt_2 CP_4 Pt_2 accertamenti sono emerse le risultanze riportate nella predetta relazione sub prod. n. 32”, si indicano a testi il Dott.
e il Dott. ; Tes_4 Testimone_5 capo 9. “Vero che, come da 'relazione di Seclab S.r.l. del 30.9.2013' sub prod. n. 31 che si rammostra al teste, nel corso del 2013 ho effettuato gli accertamenti tecnici ivi meglio descritti sul contenuto dell'hard-disk esterno sub prod.
n. 30, che si rammostra al teste, e che da tali accertamenti sono emerse le risultanze riportate nella predetta relazione sub prod. n. 31”, si indica a teste il Dott. Tes_4 capo 10. “Vere le circostanze di fatto riferite e vero che ho effettuato le operazioni tecniche compiute sulla memoria esterna Verbatim sub prod. n. 144, che si rammostra al teste, come riportati nella relazione accompagnatoria di
Seclab S.r.l. sempre sub prod. n. 144, che parimenti si rammostra al teste, di trasferimento su detto supporto informatico della copia forense di (a) memoria del Personal Computer DELL già in uso a presso Controparte_4
e (b) dati di back up del Personal Computer già in uso a , già oggetto degli esami di Hacking Pt_2 Parte_4
Team S.r.l. di cui alla relazione del 18.8.2013 sub prod. n. 32 che si rammostra al teste”, si indica a teste il Dott.
Tes_4
pagina 7 di 88 capo 11. “Vero che a partire dal 2011 in avanti i Signori e hanno lavorato alle Testimone_1 Parte_8 dipendenze di impiegando nella ricerca/analisi di informazioni inerenti la vicenda in supporto Pt_2 CP_1 ai legali e consulenti di stessa un numero di ore lavoro corrispondente agli importi indicati al par. 89 della Pt_2 relazione peritale del Dott. dell'11.11.2014 sub prod. n. 142, che si rammostra al teste”, si indicano a Persona_1 testi il Dott. e la Sig.ra Testimone_1 Parte_8 capo 12. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 8.5.2012 della Sig.ra Parte_6 sub prod. n. 129, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite, in merito ai colloqui intercorsi
[...] tra essa e il Sig. e a quanto direttamente appreso dal Sig. in merito (a) al Parte_9 Parte_9 ruolo rivestito da e da in seno a (b) alle trattative intercorse tra questa e Parte_4 Controparte_4 CP_1
a partire dalla fine del 2010 e (c) al fatto che alle dipendenze di nei primi mesi del Controparte_14 CP_1
2011 lavoravano ex dipendenti e collaboratori di quali , e Pt_2 Controparte_7 Testimone_6 Testimone_7
”, si indica a teste la Sig.ra Persona_2 Parte_6
I testimoni come sopra indicati sui capitoli di prova che precedono sono i seguenti:
- Dott. con studio in Piazza dell'Indipendenza 21, cap 50129, Firenze (FI); Testimone_1
- Ing. in Roma (Roma), via di valle Ricca 70; Controparte_10
- Sig. in Roma (Roma), via Ugo De Carolis 31; Controparte_11
- Sig.ra in Orta di Atella (CE), via Massimo Stanzione 47; Parte_6
- Dott. c/o in Cassina dé Pecchi (MI), via Roma 108; Testimone_2 Controparte_13
- Dott. in Roma (Roma), Via Rasella 127, cap 00187; Testimone_3
- Dott. c/o Seclab S.r.l. in Milano (MI), via Gasparotto 4; Tes_4
- Dott. c/o Hacking Team S.r.l., in Milano (MI), via Moscova 13; Testimone_5
- Sig.ra c/o in Roma (Roma) Via Salaria 226, 00198; Parte_8 Pt_2
- emettere gli ordini di esibizione indicati da sub § II.6 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Pt_2
Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero ex adverso eventualmente formulate in causa.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con riserva di agire in separato giudizio nei confronti di per le violazioni commesse agli obblighi su di Parte_4 esso incombenti in forza della carica di amministratore delegato di Con riserva inoltre di agire in Parte_2 separato giudizio nei confronti della Dr.ssa e degli ex-infermieri di passati alle Controparte_15 Parte_2 dipendenze di Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge anche in appello ed in ogni caso per il primo grado di giudizio in accoglimento del terzo motivo di impugnazione di cui alla narrativa che precede per tutti i motivi in fatto e in diritto ivi meglio articolati”.
Per Controparte_1
pagina 8 di 88 “In via pregiudiziale processuale:
- nell'ipotesi in cui (già dovesse insistere nell'eccezione di nullità Parte_1 Parte_2
e/o inammissibilità della comparsa di costituzione in appello con appello incidentale di , CP_1 rimettere in termini , in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 294 c.p.c., al CP_1
fine di consentirle di ridepositare la propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, il cui deposito tempestivo è stato impedito da causa ad essa non imputabile;
nel merito, in via principale:
- respingere i motivi d'appello formulati da (già in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibili e/o infondati;
nel merito, in via incidentale:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
n. 10219 pubblicata il 18 dicembre 2023, assolvere da tutte le domande Controparte_1
svolte nei suoi confronti da (oggi ; Parte_2 Parte_1
- ordinare ex art. 2600 c.c. la pubblicazione su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale della sentenza riformata;
in via istruttoria:
- per mero scrupolo di difesa e senza inversione dell'onere della prova:
a) ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1) “vero che , per lo svolgimento della propria attività, ha attualmente in corso n. 79 rapporti di lavoro (di CP_1 cui: 5 di lavoro dipendente;
30 di collaborazione coordinata e continuativa, di cui 28 con infermieri professionisti;
42 di consulenza professionale autonoma con professionisti esterni, di cui 28 con infermieri professionisti;
2 con tirocinanti), come da prospetto sub doc. 3 prima pagina che si esibisce al teste?”;
2) “vero che dalla data di costituzione ad oggi , per lo svolgimento della propria attività ha concluso altri n. CP_1
46 rapporti di lavoro, tutti terminati alla data odierna (di cui: 25 di collaborazione coordinata e continuativa, di cui 22 con infermieri professionisti;
18 di consulenza professionale autonoma con professionisti esterni, di cui 15 con infermieri professionisti;
3 con tirocinanti), come da prospetto sub doc. 3 seconda pagina che si esibisce al teste?”;
3) “vero che i sig.ri , e non hanno mai svolto alcuna attività di lavoro dipendente o di Per_2 Tes_6 Pt_10 collaborazione esterna o altra attività lavorativa in favore di ?” CP_1
Si indica come testimone su tutti i capitoli il sig. Via Taro 79, Cesena - 47023. Testimone_8
In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 12 articolato dall'attrice/appellante - ammettersi prova contraria con i sig.ri residente a [...]; Testimone_8 Per_
residente a [...], da escutere con rogatoria con delega al Tribunale di Roma, e Testimone_6
pagina 9 di 88 , residente a [...], da escutere con rogatoria con delega al competente Per_2
Tribunale di Pisa;
b) ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a:
- con sede in Via Roma 108, 20060 Cassina De' Pecchi (MI), in persona del suo Controparte_13 legale rappresentante pro tempore;
- con sede in ND Centro Cassina Plaza - Via Roma, 20060 Cassina De' Pecchi (MI), in persona del Controparte_16 suo legale rappresentante pro tempore;
- Via fratelli Cervi - Palazzo Canova 20090 Segrate (MI), in persona del suo legale Controparte_17 rappresentante pro tempore;
di esibire in giudizio le rispettive proposte contrattuali formulate ad nel periodo fine 2010 / Controparte_14 prima metà del 2011 per lo svolgimento delle prestazioni di somministrazione ai pazienti del farmaco Duodopa;
c) a prova contraria, ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a:
- (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 di esibire in giudizio copia autentica degli originali dei propri Bilanci relativi agli anni 2012 e 2013 (bilanci che Per_ risultano allegati in copia informale e non sottoscritta alla perizia del dott. doc. avv. 142 di ma che Pt_2 non risultano depositati presso la Camera di Commercio), unitamente a copia autentica dei relativi verbali assembleari di approvazione o mancata approvazione degli stessi;
sulle spese:
- condannare (già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, a restituire quanto pagatole (con riserva di ripetizione) da in forza della CP_1
Sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi dal pagamento (in data 15/11/2024, come da contabile che si deposita sub All. D) al rimborso effettivo.
- condannare (già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, al pagamento delle spese di lite ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, come da rispettive note spese”.
Per Parte_3
“In via principale:
- respingere i motivi d'appello formulati da (già in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibili e/o infondati;
in via incidentale:
pagina 10 di 88 - in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
n. 10219 pubblicata il 18 dicembre 2023, assolvere il dott. da tutte le domande Parte_3
svolte nei suoi confronti da (oggi ; Parte_2 Parte_1
- ordinare ex art. 2600 c.c. la pubblicazione su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale della sentenza riformata;
sulle spese:
- con vittoria di spese ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per (già ) Controparte_2 Controparte_3
“- In via principale: previo rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate, rigettare integralmente l'appello principale proposto dalla (già nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
(già con conferma della sentenza impugnata;
CP_2 Controparte_3
-in subordine e in via incidentale: nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello principale proposti dalla (già , in accoglimento dei motivi di appello incidentale Parte_1 Parte_2
condizionato, rigettare le domande proposte dall'appellante principale e riformare la motivazione della sentenza di primo grado per i motivi di appello incidentale condizionato spiegati, confermando comunque la sentenza di primo grado nella parte dispositiva e in particolare:
- dichiarare infondate in punto di fatto e di diritto - e quindi rigettare - tutte le domande avanzate da
(già nei confronti di (già ; Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
- condannare (già ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà Parte_1 Parte_2 dell'azione promossa nei confronti di (già ; Controparte_2 Controparte_3
- dichiarare l'inammissibilità nel presente processo degli allegati ai nn. 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 60, 64,66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 117, 118,
131, 133, 134, 136, 137 dell'atto di citazione in primo grado di (ora Parte_2 Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti;
-in ogni caso, condannare la (già alle spese di lite del presente grado Parte_1 Parte_2 in favore di (già ”. Controparte_2 Controparte_3
pagina 11 di 88 Per e Controparte_4 Parte_4
“Rigettare l'appello di (già cod. fisc. , poichè Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
infondato in fatto ed in diritto;
- ed in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto, in parziale riforma della sentenza n.
10219/2023 del Tribunale di Milano resa nel Giudizio R.G. 86499/2013, pubblicata il 18/12/2023, notificata il 20/12/2023, assolvere l'ing. ed il dott. da ogni Parte_4 Controparte_4
responsabilità in relazione ai fatti di causa, rigettando le domande tutte formulate nei loro confronti in ambedue i gradi di giudizio;
- con vittoria di spese e compensi professionali di ambedue i gradi di giudizio”.
Per CP_5
“In via principale:
- respingere i motivi d'appello formulati da (già in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibili e/o infondati;
in via incidentale:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
n. 10219 pubblicata il 18 dicembre 2023, condannare (già al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidandole CP_5 nell'importo (pro-quota) di € 140.959,84, oltre accessori di legge, come da nota spese depositata in data 10 luglio 2023;
- ordinare ex art. 2600 c.c. la pubblicazione su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale della sentenza riformata;
sulle spese:
- con vittoria di spese ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge, maggiorate di una somma equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c.p.c. anche in relazione al secondo grado di giudizio”.
Per CP_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare
In via principale
pagina 12 di 88 1. Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 10219/2023 resa inter partes in data 5 ottobre - 18 dicembre 2023 e in ogni caso respingere le domande tutte formulate dalla Pt_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...] Parte_2
perché infondate in fatto ed in diritto. CP_6
In via subordinata
1. Accogliere l'appello incidentale formulato dalla e respingere le domande tutte CP_6
formulate dalla già in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, nei confronti della perché infondate in fatto ed in diritto. CP_6
In via di ulteriore subordine
1. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la carenza di legittimazione ad agire in capo alla già in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Parte_1 Parte_2
2. Disporre l'espunzione dal presente procedimento, per tutte le ragioni esposte, dei documenti prodotti illecitamente dalla già ed in generale di tutti i Parte_1 Parte_2
documenti non pubblici, ivi inclusi i documenti prodotti dalla già Parte_1 Parte_2 con l'atto di citazione sub docc. 30, 31, 32, 36 – 40, 42 – 49, 56 – 60, 66, 70, 71, 73 – 77,
[...]
81 – 110.
Nel merito
1. Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, tutte le domande formulate dalla già in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, nei confronti della con socio unico. CP_6
In via istruttoria
Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dalla già perché inammissibili e/o Parte_1 Parte_2 generiche e/o irrilevanti per tutti i motivi svolti.
Non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile richiesta dalla già Pt_1 Parte_2 finalizzata a confermare le valutazioni/risultanze di cui alla relazione peritale di parte del Dott. avente ad Persona_1 oggetto la quantificazione del danno, con particolare riferimento alla redditività attesa dei contratti con CP_6
e/o e degli affari non conclusi con e NX perché del tutto inammissibile e ad Controparte_3 CP_9 explorandum. In via subordinata, per la invero denegata ipotesi in cui il proprio buon diritto ad ottenere la reiezione delle domande formulate nei propri confronti non risulti documentalmente provato, ammettere la a prova CP_6 contraria sui seguenti capitoli di prova: “Vero che nel corso del Contratto dal 2009 al 2011 la ha interrotto Pt_2 ripetutamente i rapporti contrattuali con gli infermieri, senza premunirsi di un adeguato sostituto e quindi lasciando pagina 13 di 88 improvvisamente prive di copertura intere aree, come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata fra la e CP_6 la dal 9 aprile 2009 al 22 marzo 2011, che si rammostra al teste (docc. 23.1 – 23.16)”. Pt_2
2. “Vero che la è venuta a conoscenza del fatto che la stava procedendo al trasferimento della propria CP_6 Pt_2 sede da Bologna a Roma, Viale Regina Margherita, 37 solo a seguito della propria richiesta del 4 aprile 2011 di effettuare un Audit sul Database, come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata fra le parte in data 4 e 5 aprile
2011 che si rammostra al teste (doc. 27 e doc. 28)”.
3. “Vero che dal febbraio 2011 all'aprile dello stesso anno la ha impedito, ritardato ed ostacolato le Pt_2 verifiche della sul Database e sul numero dei pazienti, come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata in CP_6 data nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2011 che si rammostra al teste (docc. 25 – 27)”.
4. “Vero che su richiesta della l'esecuzione dell'Audit originariamente proposto per il 12 - 13 aprile 2011 è Pt_2 stato eseguito solo in data 2-3 maggio 2011 come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata fra le parti che si rammostra al teste (docc. 27- 32)”.
5. “Vero che l'Audit eseguito in data 2 - 3 maggio 2011 ha evidenziato specifici rischi nell'ambito della tutela della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati sensibili, della tracciabilità delle operazioni che vengono evidenziati nel report “Nursing Betaferon Verifica sui livelli di adeguamento D Lgs.106 /2003” del 16 maggio 2010 che si rammostra al teste (doc. 33)”.
6. “Vero che l'Audit eseguito in data 2 - 3 maggio 2011 ha evidenziato - ad esempio - la debolezza delle protezione del Database utilizzato nel Prestazione Nursing Betaplus all'interno della struttura Lan, l'insufficienza dei controlli sull'immissione manuale dei dati nel Database, l'esistenza di password deboli per l'immissione di dati nel Database, la mancanza di metodi di controllo rispetto alle attività degli accessi registrati, le modalità di gestione e trasporto del disco USB di back up del Database, come risulta dal report “Nursing Betaferon Verifica sui livelli di adeguamento D.
Lgs. 106 /2003” del 16 maggio 2010 che si rammostra al teste (doc. 33)”.
7. “Vero che l'Audit del 2 - 3 maggio 2011 è stato eseguito alla presenza dei Sig.ri e Persona_3 Persona_4 come risulta inter alia report “Nursing Betaferon Verifica sui livelli di adeguamente D. Lgs. 106 /2003” del 16 maggio 2010 che si rammostra al teste (doc. 33)”.
8. “Vero che l'Audit del 2 - 3 maggio 2011 è stato eseguito dall'Ing. , domiciliato presso Gruppo Persona_5
Imperiali in 20122 Milano via Santa Croce n. 4, che aveva già collaborato prima di quella data con la . Pt_2
9. “Vero che ha ripetutamente rifiutato di riconsegnare alla il Database come risulta inter alia dalla Pt_2 CP_6 corrispondenza scambiata fra le parti nel mese di giugno 2011 che si rammostra al teste (docc. 34 – 39)”.
10. “Vero che in data 29 giugno 2011 i Sig.ri e si sono recati presso la sede della Parte_11 Parte_12 al fine di ritarare il Database, ma ha rifiutato tale consegna”. Pt_2 Pt_2
11. “Vero che nel corso del 2010 e del 2011 ha cercato sul mercato ed intavolato negoziazioni con società che CP_6 si occupavano di assistenza medica domiciliare come la Tops S.r.l., con sede in Via Nomentana 861/R - 00137 Roma, ed in particolare con l'allora amministratore, Sig. ; CP_18
• Si indicano come testimoni: su tutti i capitoli di prova la Dr.ssa la Dr.ssa la Dr.ssa , tutte domiciliate presso Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 pagina 14 di 88 Viale Certosa n. 130, Milano, e sui capitoli nr. 5, 6. 7 e 8 viene indicato come testimone anche l'Ing. CP_6
, domiciliato presso Gruppo Imperiali in via Santa Croce n. 4, 20122, Milano. Sul capitolo di prova n. 11 Persona_5 viene indicato come testimone anche il Sig. domiciliato presso la Tops S.r.l. con sede in Via Nomentana CP_18
861/R - 00137 Roma.
In ogni caso
1. ANre la già in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 Parte_2
tempore, alla rifusione a favore della con Socio Unico, in persona del legale CP_6
rappresentante pro tempore, di tutte le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, di sentenza e successive occorrende.
2. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero ex adverso eventualmente formulate in causa”.
Per DIZIONE CP_7
“Chiede all'adita Corte di Appello di Milano di voler dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande formulate da (già perché irricevibili e comunque Parte_1 Pt_2
infondate in fatto, diritto e sfornite di prova e per l'effetto rigettare il gravame e confermare la
sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare sulla scorta del valore del giudizio dichiarato dall'appellante ovvero rientrante nello scaglione di valore da 16 a 32 milioni di euro.
In via istruttoria si ribadiscono le istanze istruttorie già proposte al Giudice di primo grado inerenti l'attuazione della ristrutturazione aziendale e contrazione del personale della PE (capitoli 1-15), l'addestramento ed i diritti di privativa delle istruzioni del personale infermieristico della PE (capitoli 16,17,18) e l'ordine di esibizione del libro matricola di seguito trascritte:
“Ammissione della prova per interrogatorio formale di sul seguente capitolato: Pt_2
1) E' Vero che fin da novembre 2008 aveva programmato di ridurre il proprio personale di sette o nove Pt_2 unità e che, in attuazione ditale programma ha avviato trattative con i singoli dipendenti proponendo loro di trasformare il rapporto di lavoro da subordinato in lavoro autonomo?
2) E' Vero è che nel 2009 ha risolto il contratto del sig. CP_19 Parte_13
b. nel 2009 ha chiesto al dipendente sig. di concludere un contratto di lavoro autonomo a Partita Parte_14
IVA?
c. nel 2009 ha licenziato ? Parte_14
d. nel 2009 ha licenziato Persona_6 pagina 15 di 88 Pt_1 e. nel 2010 ha proposto ai dipendenti signori e di concludere un contratto di lavoro autonomo a Per_2
Partita IVA?
f. a luglio 2010 ha proposto a ed di trasformare il contratto da dipendente in libero Parte_16 Parte_17 professionale?
g. il 22.3.2011 ha licenziato i signori ed ? Parte_16 Parte_17
3) E' vero che al fine di svolgere il servizio di somministrazione extraospedaliera dei farmaci, si limitava Pt_2
a mettere a disposizione il proprio personale composto da infermieri professionali i quali erano istruiti, per la specifica terapia di somministrazione del farmaco, da personale dipendente dalle case farmaceutiche?
4) Vero è che la formazione del personale infermieristico del “Programma di infusione domiciliare per pazienti in terapia Replagal” denominato Fabry@home era affidata a consulenti medici o scientifici CP_ esterni a a seguito di incarico della casa farmaceutica produttrice del farmaco Replagal? Pt_2
5) Vero è che il sig. si è dimesso nel 2009? Parte_13 Pt_1
6) Vero è che nel 2010 ha proposto ai signori e di modificare il rapporto di lavoro da Pt_2 Per_2 dipendente subordinato in autonomo libero professionale (contratto d'opera)?
Ammissione di prova testimoniale sul seguente capitolato:
7) Vero è che a novembre 2008 ha programmato di ridurre il proprio personale di sette o nove unità? Pt_2 Pt_1
8) Vero è che il sig. si è dimesso nel 2009 e che nel 2010 ha proposto ai signori e Parte_13 Pt_2
di modificare il rapporto di lavoro da dipendente subordinato in autonomo Per_2 libero professionale (contratto d'opera)?
9) Vero è che nel 2009 ha chiesto al sig. di sciogliere il rapporto di lavoro e di Parte_2 Parte_14 concludere un contratto di collaborazione di tipo libero – professionale o comunque autonomo (contratto d'opera)?
10) Vero è successivamente, sempre nel 2009, ha licenziato il sig. ? Pt_2 Parte_14
11) Vero è che nel 2009 ha chiesto ad di sciogliere il rapporto di lavoro e di Parte_2 Persona_6 concludere un contratto di collaborazione di tipo libero – professionale o comunque autonomo (contratto d'opera)?
12) Vero è che successivamente, sempre nel 2009, ha licenziato Pt_2 Persona_6
13) Vero è che a luglio 2010 al sig. viene proposto da di trasformare il contratto da Parte_16 Pt_2 dipendente in libero professionale?
14) Vero è che a luglio 2010 alla sig.ra viene proposto da di trasformare il contratto da Parte_17 Pt_2 dipendente in libero professionale (contratto d'opera)?
15) Vero che il 22.3.2011 i signori ed sono stati licenziati da Parte_16 Parte_17 Pt_2
16) Vero è che la formazione del personale infermieristico di (preposto ad eseguire i trattamenti al Pt_2 domicilio dei pazienti) era fornita dalle case farmaceutiche che producevano il farmaco?
17) Vero è che il personale infermieristico preposto da ai trattamenti sanitari domiciliari si avvaleva di Pt_2 istruzioni, manuali, linee– guida e documentazione in genere fornita dalle case farmaceutiche?
pagina 16 di 88 18) Vero è che al fine di svolgere il servizio di somministrazione extraospedaliera dei farmaci, si limitava Pt_2
a mettere a disposizione il proprio personale composto da infermieri professionali i quali erano istruiti, per eseguire la specifica terapia di somministrazione del farmaco in ambito extra ospedaliero, da personale delle case farmaceutiche o da consulenti delle stesse imprese farmaceutiche?
Si indicano a testimoni i signori:
- residente in [...] - 24030 Presezzo (BG), sui capitoli nn. 7, 8, 13, 14, 15 ,16, 17, 18; Parte_16
- residente in [...] – 20010 Callegrate (MI) sui capitoli nn. 7, 8, 11, 12, 16, Testimone_12
17, 18;
- , residente in 94015 Via G. Tomasi di Lampedusa, Piazza Armerina (EN) sui capitoli nn. 7, 8, 9, Parte_14
10, 16, 17, 18;
- , residente in [...]sui capitoli nn. 7, 8, 13, 14, 15 ,16, 17, 18; Parte_17
Ordinare a di esibire il libro matricola e/o il libro unico del lavoro.”. Pt_2
Per Controparte_8
“In via principale:
- respingere i motivi d'appello formulati da (già in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibili e/o infondati;
in via incidentale:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
n. 10219 pubblicata il 18 dicembre 2023, assolvere il dott. da tutte le domande Controparte_8
svolte nei suoi confronti da (oggi ; Parte_2 Parte_1
- ordinare ex art. 2600 c.c. la pubblicazione su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale della sentenza riformata;
sulle spese:
- con vittoria di spese ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Parte_5
“In via principale:
- respingere i motivi d'appello formulati da (già in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibili e/o infondati;
in via incidentale:
pagina 17 di 88 - in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
n. 10219 pubblicata il 18 dicembre 2023, condannare (già al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidandole CP_5 nell'importo (pro-quota) di € 140.959,84, oltre accessori di legge, come da nota spese depositata in data 10 luglio 2023;
- ordinare ex art. 2600 c.c. la pubblicazione su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale della sentenza riformata;
sulle spese:
- con vittoria di spese ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge, maggiorate di una somma equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c.p.c. anche in relazione al secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (oggi, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale delle Parte_2 Parte_1
Imprese di Milano, le odierne parti appellate, concludendo essenzialmente per:
- l'accertamento della violazione di segreti ex artt. 98 e 99 c.p.i. e di atti di concorrenza sleale ex art. 2958 n. 3) c.c., per avere stornato potenziali clienti, oltre che personale infermieristico specializzato o, in subordine, per l'accertamento di fatti atti illeciti ex art. 2043 c.c.;
- nonchè per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di (già Controparte_2
) e di in relazione ai contratti conclusi con l'attrice; Controparte_3 CP_6
- quindi, per la condanna di tutti i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni subiti, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità;
- con conseguente ordine di pubblicazione della sentenza.
2. Principalmente, la Società attrice prospettava:
- il compimento di atti illeciti da parte dell'Amministratore Delegato e del Parte_4
membro del Consiglio di Amministrazione e poi consulente della Controparte_4
Società, in concorso tra loro e con il dipendente e volti a sottrarre, alla Controparte_7
stessa, i suoi principali clienti (id est e , con la Controparte_3 CP_6
consapevolezza di questi ultimi ed a esclusivo vantaggio della neocostituita CP_1
pagina 18 di 88 di cui e pur non comparendo formalmente, erano CP_1 Parte_4 Controparte_4
i principali referenti;
- che anche gli altri convenuti avevano consapevolmente partecipato alla realizzazione di tali illeciti e, quindi, la concorrente il suo legale rappresentante Controparte_1
, oltre che i soci di quest'ultima, come succeduti nel tempo e, Controparte_8
segnatamente, , il suo legale rappresentante Parte_5 Persona_7
e, da un certo momento in avanti, CP_5
3. Istruita la causa su base documentale ed avviata per la decisione, con ordinanza depositata il 4.4.2016, venivano rigettate le questioni preliminari di incompetenza del
Tribunale adito e di inammissibilità delle produzioni documentali di parte attrice e veniva disposta la prosecuzione del giudizio per l'istruzione della causa mediante espletamento di consulenza tecnico – informatica1.
4. Con decreto datato 2.5.2016, il processo veniva sospeso, ex art. 48 c.p.c., essendo stato proposto regolamento di competenza;
con ordinanza n. 20508 del 16 febbraio 2017, la
Suprema Corte di Cassazione respingeva il ricorso e la causa veniva ritualmente riassunta avanti al Tribunale delle Imprese di Milano.
5. Con ulteriore ordinanza del 5.1.2018, veniva ammessa CTU informatica sul seguente quesito:
“Verifichi il CTU, nel rispetto del contraddittorio, esaminati gli atti e documenti acquisiti nel presente
giudizio, l'effettiva estrazione dei documenti prodotti da parte attrice dalle copie non forensi messe a
disposizione dalla Procura di Roma e l'effettiva ricostruzione dei dati provenienti dalle medesime copie non
forensi fornite dalla Procura di Roma;
accerti altresì la genuinità della loro provenienza, la correttezza delle operazioni ricostruttive di contenuti già oggetto di eliminazione, nonché l'assenza di operazioni
manipolative dei dispositivi in questione, effettuando le attività di estrazione ed eventuale elaborazione dei
dati ai fini di verifica sulle copie originali, dopo averne preventivamente accertato la validità in ambito di informatica forense.
Proceda il c.t.u. a verificare la corrispondenza tra quanto estrapolato dal consulente di parte e quanto era
originariamente presente negli hard disk nel momento in cui sono stati sequestrati, in particolare
verificando il corretto mantenimento della catena di conservazione, verbalizzazione dei valori hash e
certificazione della data certa.
Verifichi inoltre il c.t.u. l'originalità e l'attribuibilità dei messaggi di posta elettronica agli effettivi mittenti
o destinatari, la genuinità del contenuto dei messaggi e la loro datazione temporale eventualmente ove
necessario ricercandone riscontro nelle aree di condivisione cloud sincronizzate con sistema”.
6. All'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione e, con ordinanza del 11.02 –
26.06.2021, veniva disposta la rimessione sul ruolo, onde espletare nuova Ctu informatica sul seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti prodotti, verifichi il CTU, previa acquisizione direttamente presso la
Procura della Repubblica di Roma di una copia della documentazione informatica, l'esatta corrispondenza con quanto contenuto fra quest'ultima e l'hard disk depositato in atti, asseritamente costituente una copia, accertando che quanto trascritto da parte attrice nella documentazione in atti sia effettivamente riportato
nella documentazione informatica acquisita dalla Procura.
Verifichi, inoltre, con riferimento ai documenti 144 e 145 di parte attrice, l'effettiva estrazione di detti
documenti da parte del consulente di parte da quanto presente negli hard disk, nel computer e nel Black
Berry, previa acquisizione per quest'ultimo della password, la genuinità della loro provenienza, la correttezza delle operazioni ricostruttive di contenuti già oggetto di eliminazione nonché l'assenza di
operazioni manipolative dei dispositivi in questione, la effettiva corrispondenza tra quanto estrapolato dal
consulente di parte e quanto effettivamente presente negli hard disk, nel computer e nel Black Berry, previa acquisizione per quest'ultimo della password, potesse procedere, nel contraddittorio delle parti.
Verifichi, infine, l'originalità e l'attribuibilità dei messaggi di posta elettronica agli effettivi mittenti o destinatari, la genuinità del contenuto dei messaggi e la loro datazione temporale, eventualmente, ove necessario, previo riscontro nelle aree di condivisione cloud sincronizzate con il sistema”.
7. Completata l'attività tecnica, con sentenza n. 10219/2023 pubblicata in data 18 dicembre
2023, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, così decideva: pagina 20 di 88 “In parziale accoglimento delle domande di accerta e dichiara la responsabilità di Parte_2
e per avere sottratto e utilizzato informazioni Controparte_1 Parte_4 Controparte_4
segrete in violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. per i motivi di cui in narrativa.
- Accerta e dichiara la responsabilità di , Controparte_1 Parte_4 Controparte_20
, e per avere posto in essere atti di
[...] Parte_5 Parte_3
concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. in danno di Parte_2
- Rigetta ogni altra domanda di svolta nei confronti di , già Parte_2 Controparte_2 [...]
, , e CP_3 CP_6 Controparte_7 CP_5
- AN , , Controparte_1 Parte_4 Controparte_20 Parte_5
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di di €
[...] Parte_3 Parte_2
291.821,36 somma già comprensiva di rivalutazione e interessi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
- Rigetta le domande di manleva svolte da e da nei Controparte_1 Controparte_8
confronti di e di Parte_4 Controparte_4
- Ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente sentenza, a caratteri
doppi del normale, una sola volta sul quotidiano il “Corriere della sera” e sul “Messaggero”, a cura di e a spese delle parti convenute in solido. Parte_2
- AN , , Controparte_1 Parte_4 Controparte_20 Parte_5
e al pagamento in favore di delle spese di lite del
[...] Parte_3 Parte_2
presente giudizio, che liquida, tenuto conto della maggiorazione per il numero delle parti, ex art.
4, comma 2, D.M. 55/2014 in € 70.000,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- AN al pagamento in favore di delle spese di lite del giudizio di Parte_4 Parte_2
Cassazione, che liquida, in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Rigetta ogni domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da da , da Controparte_4 Controparte_2
, e nei confronti di Parte_3 Parte_5 CP_5 Parte_2
- AN al pagamento in favore di , già , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_6
, e delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in €
[...] Controparte_7 CP_5
pagina 21 di 88 41.700,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come
per legge.
- Compensa integralmente le spese tra ed , da una parte, e Controparte_1 Controparte_8
e dall'altra. Parte_4 Controparte_4
- pone definitivamente a carico delle parti soccombenti Controparte_4 Controparte_1
, e le spese di CTU già liquidate”.2 Parte_18 Parte_3 Parte_5 2 Con successiva ordinanza del 21.03.2024, la sentenza n. 10219/2023 veniva così corretta ex artt. 287, 288
c.p.c.:
“1) laddove è indicato “TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE -
TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE” sia inteso “TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - SEZIONE
QUATTORDICESIMA CIVILE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE IMPRESA A”;
2) laddove il codice fiscale del convenuto è indicato in “ ” sia inteso Controparte_7 C.F._4
“ ”; C.F._6
3) laddove in sede di dispositivo al terzo alinea di pag. 105 e al quinto alinea di pag. 106 è previsto “Rigetta ogni altra domanda di svolta nei confronti di , già , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_6
e e “AN al pagamento in favore di , già Controparte_7 CP_5 Parte_2 Controparte_2
, , e delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in Controparte_3 CP_6 Controparte_7 CP_5
€ 41.700,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge” sia inteso “Rigetta ogni altra domanda di svolta nei confronti di , già Parte_2 Controparte_2 CP_3
, , e e “AN al pagamento in favore di
[...] CP_6 Controparte_7 CP_5 Parte_2 [...]
, già , , e delle spese di lite, che liquida, per CP_2 Controparte_3 CP_6 Controparte_7 CP_5
ciascuna parte, in € 41.700,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge”;
4) laddove in sede di dispositivo all'ultimo alinea di pag. 106 è stato previsto “pone definitivamente a carico delle parti soccombenti , e Controparte_4 Controparte_1 Parte_18 Parte_3 Parte_5
le spese di CTU già liquidate” sia inteso “pone definitivamente a carico delle parti soccombenti
[...]
, , e Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_5
le spese di CTU già liquidate”;
[...]
5) laddove in sede di dispositivo è stato previsto a pag. 106 “Ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi del normale, una sola volta sul quotidiano il “Corriere della sera” e sul “Messaggero”, a cura di e a spese delle parti convenute in solido” sia inteso Parte_2
“Ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi del pagina 22 di 88 8. La motivazione della sentenza di primo grado può così riassumersi.
(i) Preliminarmente, quanto alle eccezioni sollevate dalle parti convenute, di inammissibilità e/o inutilizzabilità della documentazione informatica prodotta dall'attrice – (principalmente, per essere la stessa stata acquisita illecitamente e in violazione della riservatezza delle comunicazioni) - la stessa veniva ritenuta infondata, tenuto conto dell'esito della (seconda) Ctu espletata – in quanto (cfr. pgg. 35 – 37 sentenza):
- risultava accertato che la Società attrice avesse ricevuto copia di detta documentazione dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – la quale ultima, a sua volta, l'aveva acquisita tramite la Polizia Giudiziaria nel corso dell'attività di indagine penale (a quel tempo avviata nei confronti di e di in relazione ai delitti p.p. artt. 615 ter e Parte_4 Controparte_4
622 c.p. e rispetto ai quali era “persona offesa”); Parte_2
- si trattava di dispositivi informatici che i medesimi sigg.ri e avevano restituito, alla Pt_4 CP_4
Società attrice, dopo avere cessato il rapporto di lavoro e/o di collaborazione, trattandosi di
“dispositivi aziendali”;
- l'art. 24 d.lgs. 196/2003 consente di prescindere dal consenso dell'interessato, in relazione al trattamento dei dati personali, allorquando la produzione si renda necessaria per far valere o difendere un diritto, nei limiti di detta finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario – quali presupposti ritenuti rispettati nel caso in esame.
(ii) Quanto al disconoscimento, effettuato da talune parti convenute, delle riproduzioni di talune copie informatiche prodotte in giudizio ex art. 2712 c.c., si riteneva che lo stesso fosse avvenuto
“in maniera del tutto generica e non in maniera puntuale e specifica, con conseguente inefficacia dello stesso” (cfr. pg. 38 sentenza).
normale, una sola volta sul quotidiano il “Corriere della sera” e sul “Messaggero”, a cura di e a Parte_2 spese delle parti convenute soccombenti in solido”.
pagina 23 di 88 (iii) Quanto alla contestata difformità delle copie dei documenti informatici, prodotti in giudizio da rispetto agli originali, si evidenziava che l'esito delle indagini Parte_2 peritali – per quanto accertato dal Ctu dott. - avesse confermato la “genuinità dei Per_8 contenuti”, “non essendovi evidenze in ordine ad alterazioni di file” (cfr. pg. 39 sentenza).
(iv) Passando al merito, il Tribunale, dopo avere delineato i ruoli e i rapporti sussistenti, all'epoca dei fatti, fra le parti convenute, oltre che le competenze e l'attività svolta da ciascuna, riteneva provata la domanda proposta da parte attrice e volta all'accertamento delle indicate condotte di violazione di segreti e di concorrenza sleale – da parte di alcuni di esse - e, in estrema sintesi:
- la diretta partecipazione, da parte dei sigg.ri e alla creazione di una nuova Pt_4 CP_4 società – la “ – nel mese di maggio 2010, avvalendosi delle Controparte_1
informazioni e delle conoscenze acquisite, nel tempo, dai medesimi, nella loro qualità di
Amministratore delegato e consulente aziendale della Società attrice;
- la circostanza che i medesimi erano – di fatto – i principali referenti di Controparte_1
senza risultare formalmente tali nei confronti dei terzi – tenuto conto dell'ampia documentazione (tra cui scambi di numerose mail) depositata in atti;
- ciò – si proseguiva - era stato possibile grazie alla fattiva collaborazione dei professionisti
(legale rappresentante di e , legale Controparte_8 Controparte_1 Parte_3
rappresentante di quale socia unica di Parte_5 Controparte_1
- il passaggio di informazioni riservate si era realizzato, principalmente, attraverso l'invio, da parte di (che era stato consulente di sino al mese di luglio Controparte_4 Parte_2
2011), su account appositamente creato ed al medesimo riferibile ( id est:
), di tutto ciò che potesse essere di interesse alla neocostituita Email_1
(tra cui le proposte o le trattative contrattuali che la Società attrice Controparte_1
intratteneva sia con i clienti già acquisiti, ivi compresi e;
sia in CP_6 Controparte_3 vista dell'acquisizione di nuovi clienti);
- si riteneva, invece, non provato il concorso, negli illeciti così descritti, del dipendente
”, essendosi accertato che la determinazione di quest'ultimo, di concludere Controparte_7
il nuovo contratto di incarico professionale con fosse stata Controparte_1
pagina 24 di 88 principalmente frutto di un'autonoma valutazione, al fine di ricercare una soluzione lavorativa economicamente più vantaggiosa;
- anche con riferimento alla posizione di ” (oggi, ), il primo Controparte_3 Controparte_2
Giudice riteneva non raggiunta la prova della consapevole collaborazione di quest'ultima nella realizzazione del disegno illecito da parte dei responsabili, come già indicati,
risultando – a tale fine – dirimente la considerazione che la rinegoziazione del contratto in essere tra tali parti e, successivamente, l'interruzione dei rapporti, fossero conseguenza, piuttosto, di pregressi inadempimenti di . Parte_2
- analoghe valutazioni venivano fatte in relazione alla posizione di (anch'essa, CP_6
già cliente di , essendosi principalmente osservato che i rapporti tra dette parti Parte_2
si erano incrinati per altri e diversi motivi (essenzialmente, relativi alla gestione del
“database” dei clienti di ritenuta, da parte di quest'ultima, non conforme alle CP_6
previsioni di legge e agli accordi negoziali);
- veniva, altresì, esclusa la responsabilità di posto che quest'ultima aveva CP_5
acquistato le quote di (oggi in liquidazione) solo in data 3.10.2013 e, quindi, Parte_5
successivamente alla verificazione dei fatti illeciti per cui è causa;
- ulteriormente, il Tribunale delle Imprese evidenziava che gli illeciti, realizzati dai responsabili già indicati, avessero sortito l'effetto dell'acquisizione di due clienti (id est:
Abllynx e , con i quali era in trattativa e che – (in conseguenza CP_9 Parte_2
dell'utilizzo di dette informazioni riservate e la parallela presentazione, da parte di di offerte economicamente più vantaggiose) – si erano determinati a Controparte_1 concludere i contratti con quest'ultima;
- quindi, il Tribunale riteneva che – entro tali limiti (soggettivi e oggettivi) – risultasse provata la “violazione di segreti”, ex artt. 98 e 99 c.p.i. (pgg. 83 e ss.), essendo integrati i presupposti di cui alle fattispecie indicate e, segnatamente, la natura segreta dell'informazione; il valore economico delle informazioni, in quanto segrete;
l'adozione di misure ragionevolmente adeguate per mantenere le stesse segrete;
- inoltre (cfr., pgg. 86 e ss.), si riteneva integrata la fattispecie di “concorrenza sleale” di cui all'art 2598, n.3) c.c., in relazione all'acquisizione dei due clienti citati (Abllynx e;
CP_9
pagina 25 di 88 - invece, si escludeva la fattispecie di “concorrenza sleale per storno di dipendenti”, atteso che – oltre alla posizione del dipendente e già esaminata – si ravvisava il Controparte_7
difetto di prova in ordine ad altri dipendenti;
- ulteriormente (pgg. 94 e 95), veniva respinta la domanda dell'attrice volta all'accertamento della “responsabilità contrattuale” di e di , rispettivamente, per la Controparte_3 CP_6
violazione del patto di non concorrenza da parte della prima e per il recesso esercitato dalla seconda, tenuto conto (quanto a quest'ultima) delle parallele vicende (già definite in altri giudizi) relative alla (non corretta) gestione del “database dei pazienti” ed in conseguenza delle quali erano sorti diversi conteziosi fra le parti.
(v) In ordine al risarcimento del danno, il Tribunale delle Imprese riteneva parzialmente provato il solo “danno emergente” nei limiti di euro 291.821,36, così come declinato, negli aspetti di dettaglio, alle pgg. 96 – 99 della sentenza di primo grado.
(vi) Quanto, invece, al danno da “lucro cessante”, il primo Giudice riteneva lo stesso non provato, valutando, a tale fine, la Ctp prodotta in giudizio da una prova Parte_2
non adeguata della sussistenza e della quantificazione dei danni ivi esposti.
Principalmente, il Tribunale osservava che i bilanci di esercizio, relativi agli anni in cui si sono realizzati i fatti illeciti per cui è giudizio, non hanno evidenziato una “perdita significativa di marginalità, in quanto i costi operativi si sono ridotti pressocchè in proporzione” (pg. 102 sentenza).
Quanto, poi, ai “nuovi clienti” acquisiti da si osservava che l'ipotizzato Controparte_1
rinnovo di tali contratti e, dunque, le conseguenti previsioni di redditività, per tali annualità, non apparisse suffragato da adeguato supporto documentale.
(vii) Infine, venivano respinte le domande di manleva, proposte da e da Controparte_8
nei confronti di e di stante la diretta Controparte_1 Parte_4 Controparte_4
responsabilità dei medesimi nella realizzazione degli illeciti.
(viii) In ultimo, priva di fondamento veniva ritenuta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta dai convenuti nei confronti dell'attrice, perché infondata o, in taluni casi, in quanto proposta da coloro che erano risultati soccombenti.
pagina 26 di 88 9. (già ha proposto appello, avverso la sentenza n. 10219/2023 e di Parte_1 Parte_2
cui chiede la riforma parziale, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “errata valutazione del ruolo e delle responsabilità di , CP_21 CP_6
ed nell'operazione posta in essere ai danni di;
Controparte_7 CP_5 Pt_2
II^ motivo: “errata quantificazione dei danni risarcibili in favore di in punto danno Pt_2
emergente e lucro cessante, vizio istruttorio di omesso licenziamento di CTU contabile e subordinato vizio di omessa liquidazione equitativa”;
III^ motivo: “errata pronuncia in punto spese legali del giudizio di primo grado”.
10. (già si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il Controparte_22 Controparte_23
rigetto dell'appello principale ed ha proposto due motivi di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
11. , Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_5
, e si sono costituiti in giudizio e hanno concluso
[...] CP_5 CP_6
per la conferma della statuizione impugnata, proponendo appelli incidentali, per i motivi che verranno in seguito partitamente esaminati.
12. si è costituiti in giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_7
13. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 15 maggio 2024, la causa è stata avviata all'udienza del 1° ottobre 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Va preliminarmente affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, proposta da taluni appellati per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e in particolare, per la mancanza della “parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(così, ad esempio, pg. 9 comparsa . CP_5
La Corte ritiene che la questione così proposta sia infondata.
pagina 27 di 88 L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e
specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge
denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice3.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.4
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.5
Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia adeguatamente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I) L'appello principale proposto da (già ) Parte_1 Parte_2 3 Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024; 5 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 28 di 88 Con il primo articolato motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per Parte_2
avere escluso la (cor)responsabilità, nel disegno illecito posto in essere dai soggetti ritenuti responsabili, di (oggi ), , Controparte_3 Controparte_2 CP_6 CP_5 CP_7
[...]
I.a.) Quanto alla posizione di , l'appellante prospetta l'erroneità della Controparte_3
statuizione impugnata, per non avere ravvisato la dolosa partecipazione di detta Società al delineato disegno illecito e, comunque, l'inadempimento al contratto in essere fra le parti, sotto tre distinti profili:
(i) innanzi tutto, per avere detta Società avuto contatti con i sigg.ri e al fine di Pt_4 CP_4
ottenere – così come è avvenuto - la modifica delle condizioni contrattuali a quel tempo pattuite e, in particolare, l'esclusione della “penale” in caso di recesso anticipato e la riduzione del “periodo di preavviso” ai fini dell'esercizio dello stesso.
Sul punto, l'appellante richiama (cfr. pgg. 22 e 23 appello) le seguenti conversazioni intercorse fra il legale rappresentante di (sig. e : Controparte_3 Testimone_13 Parte_4
- il messaggio del 28.01.2010 (doc. n. 56 primo grado , scambiato allorquando Parte_2
era in essere il citato negoziato fra e e con il quale Controparte_3 Parte_2 Pt_4
suggeriva quanto segue al dr.
[...] Tes_13
“ , scusa il ritardo della risposta ho il bberry rotto ed essendo in giro mi è difficile rispondere in tempo Tes_13 reale. La mia opinione è la seguente: concedi il preavviso. Manifesti la tua buona fede nell'accordo e lasci a lui
[il riferimento viene inteso al Dott. l'onere di mostrarsi in cattiva fede (leggasi Controparte_24 andare di corsa da un altro). Piuttosto, richiedi un periodo di estensione dell'accordo di non concorrenza sino alla data di naturale scadenza dell'accordo in essere, 31.12.2010, (in questo modo concedi lui l'opportunità di non lavorare in perdita, che è ciò che dichiara essere il suo problema, ma non di correre dal tuo competitor, che
è ciò che interessa a te). Poi, se eserciterà il recesso anche il giorno dopo la formalizzazione dell'accordo tu hai una garanzia, che ti fornisco io: la garanzia che il servizio verrà preso in carico da una realtà nuova senza alcun disagio per pazienti e centri clinici. E se non la eserciterà lui da subito (ed io sono certo che non lo farà) definiremo assieme tempi e modi ottimali (per te e per noi) del passaggio di consegne: Nel corso del nostro P incontro di fine febbraio. Noi ci siamo. Un saluto ”.
pagina 29 di 88 - Ancora, si richiamano i messaggi del mese di ottobre 2010 (scambiati in epoca prossima al recesso che avrebbe esercitato dal rapporto contrattuale con e Controparte_3 Parte_2
dopo che il dr. aveva avuto un incontro quest'ultima). Tes_13
In tali messaggi, risulta che scriveva al legale rappresentante di quanto Parte_4 Controparte_23
segue:
“Bravissimo mi dicono. Ciao J”. Segue la risposta del dr. “Eheheh ! Mi sa che da grade Tes_13 farò l'attore! F”.
(ii) Oltre a ciò, l'appellante ribadisce che la Società appellata ha sostenuto Controparte_1
nello sviluppo della propria attività in relazione ai centri clinici non ancora serviti da Parte_2
(iii) Infine, si prospetta che la stessa abbia receduto anticipatamente dal contratto in Controparte_3
essere con proprio allorquando diventava operativa ed al fine Parte_2 Controparte_1
di concludere, con quest'ultima, un nuovo e più favorevole accordo negoziale.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il profilo di censura in esame non sia meritevole di accoglimento.
Si osserva che – così come evidenziato dal primo Giudice e non oggetto di specifica impugnazione
(pgg. 70 e ss. sentenza) – con contratto stipulato il 16 settembre 2008, tra e l'allora Parte_2
(poi, incorporata in e, da ultimo, divenuta, Controparte_25 Controparte_3
), l'appellante si impegnava a somministrare a domicilio il farmaco “Replagal” – Controparte_2
che è farmaco brevettato e prodotto dalla Società appellata ed è finalizzato alla cura della
“malattia di Fabry”.
era tenuta, dunque, alla somministrazione del farmaco, attraverso il proprio Parte_2
personale medico e infermieristico specializzato, sulla base delle modalità operative indicate dalla stessa (così come, tra l'altro, previsto all'art. 4 delle condizioni generali di Controparte_3
contratto ove si specificava che avrebbe fornito “il servizio attenendosi alle indicazioni Parte_2
e procedure convenute con la Committente” e che quest'ultima avrebbe, all'uopo, fornito “il supporto necessario alla formazione del personale … con riferimento al farmaco commercializzato” – doc. n. 24
. Parte_2
pagina 30 di 88 Inoltre, si osserva che alcuna “clausola di non concorrenza” fosse stata convenuta fra le parti, essendosi – solo e diversamente – previsto, all'art. 7) del contratto, che “La Committente e le aziende del Gruppo della Committente si impegnano, per tutta la durata del contratto con e per un Pt_2
periodo ulteriore di 36 mesi, a non sottoporre proposte di collaborazione o assunzione a dipendenti e/o collaboratori di . Pt_2
Ciò premesso, si osserva che i messaggi indicati da parte appellante e già trascritti (pur delineando, così come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale, “un comportamento non pienamente lineare e trasparente” da parte dei vertici di – pg. 74 sentenza) - non offrano – di Controparte_3
per sé – la prova del concorso di nella realizzazione degli illeciti perpetrati dalle Controparte_3
altre parti del giudizio.
Tali messaggi evidenziano i contatti che dette parti ( e ) hanno avuto, Parte_4 Controparte_3
in tali frangenti, ma non anche la consapevole partecipazione della Società appellata alla realizzazione del ben più articolato disegno illecito (che si è sviluppato per diversi anni) da parte dei sigg.ri e (principalmente) e con la partecipazione degli altri soggetti responsabili. Pt_4 CP_4
Invero, così come evidenziato dal Tribunale di Milano, risulta che le trattative - avviate tra tali parti
( e ) e che si sono concluse con la modifica degli accordi originari - Parte_2 Controparte_3
erano state conseguenti a diverse contestazioni, sollevate dalla stessa , in corso di Controparte_3
rapporto.
In conseguenza di ciò, si addiveniva alla sottoscrizione del citato addendum del 10.3.2010 e con il quale si prevedeva la facoltà di di recedere dal contratto con il preavviso di soli tre Controparte_3
mesi e con esclusione di penali.
Infatti, risulta documentato che, già in data 5 dicembre 2008 (doc. n. 8 ) e, poi, nel mese di CP_3
maggio 2009 (doc. n. 135 , mediante comunicazioni scritte, tali parti discutessero in Parte_2 ordine a taluni inadempimenti contrattuali di nell'esecuzione del programma di Parte_2
somministrazione del farmaco (riferiti, principalmente, a ritardi, all'insufficiente organizzazione ed all'omessa preparazione del personale nei termini concordati).
Si tratta, dunque, di fatti che si sono verificati in epoca anteriore alla realizzazione degli illeciti – questi ultimi relativi agli anni 2009 – 2011 e che risultano, rispetto ad essi, indipendenti.
pagina 31 di 88 Tali inadempimenti, nel corso di esecuzione del contratto inter partes, sono stati confermati dalla stessa Parte_2
Così, ad esempio, risulta che, in data 5.12.2008, il dr. per , CP_12 Controparte_26
al legale rappresentante di , assumendosi: “interamente la responsabilità per quella che Controparte_3
lei reputa una cattiva conduzione del progetto e per la sua insoddisfazione sui risultati” e mostrandosi
“dispiaciuto di aver negligentemente influito sul raggiungimento degli obiettivi di business concordati con
[...]
, aggiungendo che “un tale epilogo è in totale contrasto con il modo di operare di e CP_27 Pt_2
con la nostra ambizione di offrire un servizio impeccabile e di assoluta eccellenza ai nostri clienti”, così che venivano rinunciati “gli onorari per la fase di set up”.
Successivamente, in data 14.12.2009, il dott. proponeva nuova offerta contrattuale, CP_12
rassicurando la cliente che “quanto successo in passato rimarrà un incidente isolato”.
Ciò risulta confermato anche nell'addendum del 10.3.2010 ove, tra l'altro, si dava atto che le parti
“a completa definizione delle contestazioni avanzate da ”, avevano negoziato la modifica CP_3
delle previsioni contrattuali in tema di recesso, oltre che la riduzione dei compensi dovuti a
Parte_2
Di conseguenza, appare ragionevole affermare che – alla luce delle circostanze del caso concreto e sopra evidenziate – la modifica delle condizioni contrattuali, nei termini indicati, sia stata conseguenza dell'insoddisfazione della cliente al programma di somministrazione Controparte_3
del farmaco, così come confermato dalla stessa in diverse occasioni e, non ultimo, da Parte_2
entrambe le parti, in sede di modifica del contratto in data 10.3.20106.
Si ritiene, pertanto, quanto alla prospettazione sub (i) di parte appellante, che sia carente la prova del nesso di causalità fra l'interruzione dei rapporti contrattuali fra le parti e, dunque, del recesso di
, e la prospettata partecipazione di quest'ultima al disegno illecito per cui è giudizio Controparte_3
(quest'ultima, in ogni caso, non provata).
pagina 32 di 88 Inoltre, quanto al secondo profilo sub (ii), si osserva che l'assenza di un “patto di esclusiva” – non previsto a carico dell'appellata - non consenta di ravvisare, ex se, alcuna condotta anticoncorrenziale, da parte di , nella misura in cui instaurava rapporti con altre Controparte_3
società e, segnatamente, con Controparte_1
Infine, circa l'ultimo rilievo dell'appellante sub (iii), si ritiene che - in tale contesto – il recesso anticipato dell'appellata, alla fine dell'anno 2010, piuttosto che al 16 marzo 2011 (quale termine naturale di scadenza contrattuale) non risulti sintomatico della volontà e/o della consapevolezza della medesima di concorrere nella realizzazione dell'indicato disegno illecito.
I.b) Quanto alla posizione di (che era, insieme a , un altro importante CP_6 Controparte_3 cliente di , l'appellante prospetta che tale Società le aveva assegnato il servizio Parte_2 denominato “Nursing Betaplus” e che il contratto non fosse disdettabile prima del 31 marzo 2011, con termine di preavviso di almeno sei mesi nel caso di recesso anticipato, oltre che del pagamento della penale contrattuale.
L'appellante ritiene erronea la statuizione impugnata laddove non ha ravvisato il concorso di CP_6
– con e – e finalizzato all'individuazione di una “strategia comune” affinchè
[...] Pt_4 CP_4
l'appellata si sciogliesse anticipatamente dal vincolo contrattuale.
Solo per tale motivo – prosegue l'appellante – chiedeva a informazioni e i CP_6 Parte_2
dati sensibili sulle prestazioni rese, nell'anno 2010, presso i centri clinici ove si eseguivano i servizi Nursing Betaplus, al solo fine di “verificare se da ciò emergessero circostanze strumentalizzabili per eventualmente invocare la risoluzione del rapporto” (pg. 30 appello) e per avviare delle negoziazioni con (che sarebbero state gestite dagli stessi e Parte_2 Pt_4
e favorire la migrazione del servizio a CP_4 Controparte_1
Sul punto, l'appellante richiama, tra l'altro, il contenuto di diversi messaggi intercorsi fra e Pt_4
dal mese di ottobre 2010 in avanti ove, tra l'altro, tali parti evidenziavano che sarebbe stato CP_4
“auspicabile attivare un meccanismo di pressione negoziale strutturato”, tra cui “audit ispettivi a sorpresa per verifica degli standard e delle procedure previste dal contratto. Con l'ultimo strumento (audit), potrebbero emergere (anche se sembra improbabile) gravi inadempienze da poter usare per ottenere per via non negoziale
l'annullamento del contratto (non per esercitarlo, ma per imporre a questo punto le ns richieste)” (messaggio del 31.1.2011 – doc. n. 105 . Parte_2
pagina 33 di 88 Inoltre, viene richiamata dall'appellante la mail del 3.2.2011, inviata da (utilizzando Controparte_4 lo pseudonimo “Gioia di Vivere”) a due dipendenti di (id est: e CP_6 Persona_10 [...]
- allorquando era in corso la parallela negoziazione con - avente il Tes_11 Parte_2
seguente contenuto:
«Carissime, come da accordi vi invio 3 allegati. Nel file Domande troverete alcune domande chiave da porre rispetto alla proposta che oggi riceverete (ho inserito nel jpg l'unica slide nella quale si parla di costi). Nel file
Sintesi viceversa è una strategia di cui ho parlato con che potrebbe essere un'alternativa (da validare Tes_11 dall'ufficio legale) che potrebbe consentire di cambiare provider senza pagare la penale».
Sulla base di tali risultanze documentali, l'appellante ritiene pienamente provato il coinvolgimento della cliente nella realizzazione dell'illecito anticoncorrenziale per cui è giudizio. CP_6
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la rinnovata valutazione delle circostanze indicate non consenta di fondare l'accoglimento della censura in esame.
Innanzi tutto, si osserva che quasi tutti i messaggi e le mail citate da parte appellante in atto di appello (così, pgg. 30 e ss.) siano intercorse fra i sigg.ri e a conferma (solo) della Pt_4 CP_4
chiara consapevolezza di questi ultimi delle criticità esistenti nel rapporto fra e Parte_2 CP_6
oltre che della volontà di approfittarne.
[...]
Anche la mail, inviata alle dipendenti di e già indicata, rende manifesta – in tale contesto CP_6
– la volontà, dei medesimi e di influenzare la trattativa in essere tra tali parti, onde Pt_4 CP_4
avvantaggiarsene.
Tale tentativo, peraltro, non andava a buon fine, atteso che – così come emerge dalla mail inviata, nella stessa data 3.2.2011, da e sempre attraverso il suo account privato Controparte_4
, a , e , si prendeva atto di Email_2 Controparte_7 Parte_4 Controparte_15
quanto segue:
“Carissimi, vi scrivo purtroppo per annunciarvi una cattiva notizia. Questo pomeriggio con ogni CP_6
C probabilità, ha deciso di confermare il contratto per i prossimi due anni a nell'ambito della . Pt_2
Domani farò un ultimo tentativo ma dubito che possa cambiare le sorti. Chiaramente non è una buona
notizia, soprattutto per come è maturata, ma credo che comunque sia rimasta aperta la possibilità di potere collaborare con nel campo dell . Con l'obiettivo di far crescere dobbiamo CP_6 Pt_20 CP_1
pagina 34 di 88 comunque perseverare nello sforzo di lavorare bene e di ricercare opportunità in cui investire le ns capacità e competenze” (docc. nn. 30 e 31 fasc. . Parte_2
Quindi, i contatti avuti con le dipendenti di – di per sé – non possono ritenersi CP_6
sintomatici della consapevolezza di tale “Società” (o, comunque, di chi, in tale contesto, aveva potere decisionale), di partecipare a tale disegno illecito.
Il corredo probatorio indicato appare non sufficiente al fine di fondare un giudizio di
(cor)responsabilità dell'appellata CP_6
Oltre a ciò, questa Corte osserva che lo scambio di tali conversazioni e messaggi – così come richiamati da parte appellante alle pgg. 30 e ss. dell'appello – avveniva, principalmente, nell'arco temporale compreso fra il “mese di ottobre 2010 e i primi mesi dell'anno 2011”.
Al contrario, risulta ex actis che i rapporti fra e l'appellante si siano incrinati solo a fare CP_6 tempo dalla primavera dell'anno 2011 e siano culminati con la risoluzione del contratto datato
16.3.2009 - da parte di – “in data 27.6.2011” (doc. n. 39 e con la revoca della CP_6 CP_6 nomina di quale “responsabile del trattamento dei dati personali”, “in data 11 Parte_2
luglio 2011” (doc. n. 40 . CP_6
Quindi, per quanto rileva ai fini della decisione, non risulta sussistere “una corrispondenza temporale” fra lo scambio di tali messaggi e delle conversazioni e la rottura dei rapporti contrattuali fra le parti.
Inoltre, appare opportuno osservare – per necessaria completezza – che, così come già evidenziato dal Tribunale delle Imprese, quest'ultima sia stata determinata da altre e specifiche contestazioni,
da parte di , in relazione al non corretto adempimento degli impegni contrattuali da parte CP_6
di cui seguivano diversi conteziosi giudiziali. Parte_2
I fatti principali possono riassumersi come segue.
I rapporti contrattuali fra e l'allora “S PA (poi, acquisita da Parte_2 CP_6 iniziarono con “contratto del 31.01.2006” e avevano ad oggetto l'esecuzione delle “prestazioni
Nursing Betaplus” da parte della Società appellante, con previsione di obbligo di esclusiva solo a carico di quest'ultima.
pagina 35 di 88 Poi, in data 16 marzo 2009, veniva concluso altro contratto, tra e con CP_6 Parte_2
l'impegno di quest'ultima a selezionare gli infermieri per l'esecuzione delle prestazioni richieste.
era, altresì, tenuta a “rispettare le misure minime di sicurezza per la gestione dei dati Parte_2
personali che verranno imposte dalla con la nomina a responsabile esterno dei dati personali (Allegato CP_6
4); quindi, era unica titolare dei dati dei pazienti e era designata “responsabile esterno del CP_6 Pt_2 trattamento dei dati personali” (doc. n. 16 . CP_6
Così come evidenziato dal Tribunale di primo grado: “E', peraltro, documentalmente provato che il contratto con si sia risolto solo a seguito del rifiuto di di procedere alla restituzione del CP_6 Pt_2 database come richiesto dopo la scoperta, a seguito dell'audit, di rilevanti inadempienze in materia di privacy”
(pg. 79 sentenza).
Per tali ragioni, risulta dai documenti prodotti in giudizio che veniva incardinato, da Parte_2
il primo procedimento cautelare, avanti al Tribunale di Milano, onde sentire accertare l'illegittimità dell'interruzione del rapporto fra le parti e che si concludeva con il rigetto del ricorso, con ordinanza del 29.7.2011.
Con tale provvedimento, accertati gli inadempimenti di veniva ordinata la Parte_2 restituzione del “database”, ritenendosi “il rifiuto al trasferimento del database … allo stato ingiustificato”
e che la “revoca del mandato a responsabile esterno dei dati, comunicata il 27.6.2011, non appare ad oggi contraria a buona fede, in quanto determinata dal rifiuto della ricorrente di trasferire presso la il data CP_6 base, nonostante le criticità evidenziate nella gestione dei dati sensibili”.7
Seguiva l'instaurazione di altro procedimento cautelare, da parte di avanti al Parte_2
Tribunale di Roma – (con il quale si prospettava la condotta di concorrenza sleale, tra gli altri, da pagina 36 di 88 parte di – e che veniva rigettato con ordinanza del 12 settembre 2011, ritenendosi – CP_6
essenzialmente -non dimostrata la condotta contestata.
Con ordinanza del 17 novembre 2011, il Tribunale di Roma rigettava, altresì, il reclamo proposto da Parte_2
Quindi, tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate, si ritiene che la valutazione espressa dal
Tribunale delle Imprese di Milano risulti meritevole di conferma, in quanto suffragata dall'ampia documentazione citata e dall'esito del contenzioso giudiziario fra le parti, così come evidenziato nei tratti essenziali ai fini del giudizio di appello.
I.c.) In ordine alla posizione dell'appellato , la Società impugna la sentenza di Controparte_7
primo grado per avere escluso il coinvolgimento del medesimo nella vicenda per cui è causa.
L'appellante, in particolare, ritiene che emerge prova, in senso contrario rispetto a quanto deciso, dai “messaggi” che si sono scambiati i sigg.ri e a volte, coinvolgendo Pt_4 CP_4 CP_7
[...]
Sul punto, si richiama, nell'atto di appello, lo scambio di conversazioni avute, dal mese di gennaio
2010 in avanti, fra tali parti, nella prospettiva – ritiene parte appellante - che il medesimo CP_7
favorisse il passaggio di personale infermieristico specializzato, da a Parte_2 CP_1
(quale personale che svolgeva il servizio “ per e che il
[...] Parte_19 Controparte_3
medesimo coordinava); inoltre, onde ottenere il mutamento dell'inquadramento contrattuale di quest'ultimo, da lavoratore subordinato a libero professionista ed affinchè, al momento opportuno,
potesse sciogliersi da qualsiasi vincolo e iniziare a collaborare direttamente con Controparte_1
[...]
L'appellante evidenzia – a tale proposito - il messaggio 10.01.2010, inviato da a con Pt_4 CP_4 esso, le parti discutono in ordine alla necessità di creare una “rete”, in quanto “l'obiettivo è di avere figure definite già a fine febbraio” per potersi “spendere con [si intende, Tes_13 di ] … essendo LP [cioè liberi professionisti] potremmo formarli Testimone_13 Controparte_3 tramite basta fargli il contratto senza vincoli” (doc. n. 39 . Pt_2 Parte_2
Ancora, si cita il messaggio dell'1.01.2010, da a ZI, con il quale il primo – che era CP_4
ancora, a quel momento, consulente aziendale di conferiva incarico al secondo di Parte_2
pagina 37 di 88 reperire gli infermieri specializzati, i quali – si legge – “ovviamente dovranno essere liberi professionisti
e non dovranno operare nei Centri con cui noi collaboriamo”, con la seguente precisazione finale “P.S. x tutte le comunicazioni extra usa sempre questa mail da cui ti scrivo” (doc. n. 40 . Parte_2
Segue l'indicazione, nell'atto di appello di altre mail, scambiate tra tali parti e relative alla trasformazione del rapporto di lavoro, di , da lavoro subordinato a libero Controparte_7
professionista – in vista della quale era in essere una trattativa con Parte_2
Inoltre, si evidenzia che ciò concretamente si realizzava, così come il passaggio, il giorno successivo, di a responsabile infermieristico nazionale per “ Controparte_7 Controparte_1
e per il citato programma “ – dopo che anche la stessa aveva Parte_19 Controparte_3
receduto dai rapporti con la stessa Parte_2
Ciò premesso, questa Corte – pur dando atto della peculiarità della posizione in esame – ritiene che la decisione del Giudice di prime cure sia meritevole di conferma, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto – così come evidenziato dal Tribunale delle Imprese – risulta ex actis che CP_7
fosse stato assunto, in in data 1.3.2006, quale lavoratore subordinato, con
[...] Parte_2
mansioni di terzo livello, (in base al CCNL per i lavoratori addetti al Settore del Commercio e dei
Servizi (doc. n. 15 attrice in primo grado).
Di conseguenza, è da escludersi che il medesimo svolgesse un “ruolo apicale” o “strategico” nell'ambito dell'organizzazione di Parte_2
Risulta, altresì, ex actis, che – in data 3 settembre 2010 – sia stato sottoscritto, tra e Parte_2
, “verbale di conciliazione in sede sindacale” e con il quale veniva posto fine al Controparte_7
“rapporto di lavoro subordinato” e veniva sottoscritto un “conferimento di incarico professionale per infermiere professionale”, con durata di 18 mesi e con la previsione che “Per tutta la durata dell'incarico, il Libero professionista è libero di esercitare qualsivoglia attività professionale, ad esclusione di qualsiasi attività per il servizio di assistenza domiciliare per il farmaco Extavia” (doc. n. 79); nonché altri due contratti specificamente rivolti alla somministrazione del farmaco Betaplus di e al CP_6
programma “Fabry Home” di (docc. 78 e 79). Controparte_3
pagina 38 di 88 Così come evidenziato dal primo Giudice, tale conciliazione giudiziale definiva la vertenza insorta a seguito della procedura di ristrutturazione aziendale e che aveva comportato licenziamenti e esternalizzazione di diversi dipendenti.
In tale contesto, l'appellato ha documentato che – in base alle valutazioni dello stesso dr. di CP_12
– il medesimo non veniva considerato quale “figura strategica” per l'impresa, tanto Parte_2
che il primo segnalava, a quanto segue: “ce lo teniamo, formiamo altra risorsa e lo Controparte_4 mandiamo via” (doc. n. 69 . Parte_2
Orbene, pur dando atto delle interlocuzioni fra dette parti ( e e richiamate Pt_4 CP_4 CP_7
dall'appellante, questa Corte osserva che, avuto riguardo al contesto indicato - dal quale non può prescindersi al fine di valutare la posizione dell'appellato – appaia ragionevole e condivisibile la valutazione del Tribunale nella misura in cui ha ritenuto che la scelta di (di concludere CP_7
nuovo contratto con ove era maggiormente valorizzato) sia stata Controparte_1
principalmente determinata dalla volontà del medesimo di migliorare la propria posizione lavorativa.
Invero tale nuovo contratto, prevedeva il corrispettivo giornaliero di euro 120,00 e delle giornate minime garantite a fare tempo dal mese di novembre 2010 (doc. n. 80 . Parte_2
Per tali principali ragioni, la censura proposta viene respinta.
I.d.) Infine, in ordine alla posizione di , si premette che il Tribunale delle Imprese CP_5
abbia escluso la responsabilità della stessa in ordine ai fatti per cui è giudizio “essendo circostanza pacifica che essa abbia acquistato le quote societarie di solo in data 3.01.2013, ossia prima CP_1 dell'instaurazione del presente giudizio, ma successivamente ai fatti per cui è causa” (pg. 90 sentenza).
Inoltre, il primo Giudice ha rilevato che “… essa risulta costituita in data 25.02.2008 ed essere di proprietà non solo di , già proprietario di e suo legale rappresentante, ma anche di Persona_7 Parte_5
, amministratore delegato di e liquidatore di nonché di Controparte_8 CP_1 Parte_5 [...]
e di , tutti professionisti associati dello presentando CP_29 Controparte_30 Controparte_31 come amministratori proprio e ” – (così, pg. 46 sentenza). Controparte_32 Parte_3
La decisione di primo grado viene impugnata per avere escluso la responsabilità di CP_5
e non avere, invece, considerato che tale Società ricopriva analoga posizione rispetto agli
[...]
pagina 39 di 88 appellati e – quali soggetti ritenuti, al contrario, Pt_3 CP_8 Parte_5
corresponsabili degli illeciti per cui è giudizio.
Ritiene l'appellante che – che annoverava, nel suo assetto proprietario, gli stessi CP_5 sigg.ri e e che acquistava, come detto, nell'anno 2013, le quote di – era Pt_3 CP_8 Parte_5 uno “schermo giuridico” (anch'esso) appositamente creato al solo fine di occultare la partecipazione, in dei sigg.ri e Controparte_1 Pt_4 CP_4
Questa Corte ritiene che la censura in esame non sia meritevole di accoglimento.
Non si ravvisa la dedotta erroneità e/o contraddizione della valutazione del Giudice di primo grado,
così come rappresentata da parte appellante, atteso che da un lato, per quanto già evidenziato,
pure se esistente già dall'anno 2008, è subentrata, a quale socia unica CP_5 Parte_5
di solo nell'anno 2013 e, quindi, in epoca successiva ai fatti per cui è giudizio Controparte_1
(riferiti agli “anni 2009 – 2011”); dall'altro, dal punto di vista soggettivo, oltre ai sigg.ri e Pt_3
, risultano fare parte della compagine societaria altri “soggetti” (i sigg. e CP_8 CP_32
cit.), i quali, pure se facenti parte dello stesso “studio professionale , CP_30 CP_31
non risultano – in mancanza di altri elementi di prova e di più specifiche allegazioni – avere consapevolmente concorso negli illeciti accertati in relazione al periodo storico di interesse (2009 –
2011).
Quindi, la distanza temporale fra gli illeciti in contestazione (anni 2009 – 2011) e il subentro di nella posizione di oggi in liquidazione, solo nell'anno 2013 e tenuto CP_5 Parte_5
conto della sola parziale coincidenza soggettiva delle partecipazioni sociali – in difetto di altre risultanze probatorie – non consentono di affermare, come invece auspicato da parte appellante, che l'appellata fosse un mero “schermo giuridico” per le attività svolte da CP_5 Pt_4
e CP_4
In ogni caso - per quanto verrà valutato con la disamina del secondo motivo di appello principale – questa Corte ritiene che, nell'anno 2013, gli effetti degli illeciti accertati si fossero pressocchè esauriti, così dovendosi escludere – anche per tale rilevante ragione– che se ne sia CP_5
avvantaggiata.
pagina 40 di 88 II. Con il secondo motivo, impugna la statuizione di primo grado per l'errata Parte_1 valutazione del “danno emergente” e del “lucro cessante” da parte del Tribunale di Milano.
II.a) Quanto al primo profilo di censura, l'appellante così rappresenta le spese riconosciute dal
Tribunale – a detto titolo – e quelle che invece sono state escluse, in quanto ritenute non dovute e/o non documentate ed oggetto di appello, come da tabella che si seguito si trascrive:
Si procede ad analizzare separatamente le singole voci non riconosciute.
a) Quanto alle “spese legali” (punto n.1), si tratta delle spese che la Società afferma avere sostenuto negli altri procedimenti che si sono celebrati fra le parti del giudizio.
Questa Corte osserva che il Tribunale - (cfr. pg. 98) - nel ritenere la domanda infondata, in quanto
“spese legali” sostenute nel “procedimento penale” ove “ e sono stati assolti” e Pt_4 CP_4 relative “ai procedimenti svolti in via cautelare davanti al Tribunale di Milano e di Roma, nei quali le ragioni attoree non sono state accolte”) - sia condivisibile.
pagina 41 di 88 Tali spese legali, se ed in quanto dovute, dovevano essere liquidate in detti procedimenti;
in ogni caso, si osserva che si tratta di procedimenti (ad es. i procedimenti cautelari) che si sono conclusi con il rigetto dei ricorsi proposti da parte di ed ove la Società è risultata Parte_2
“soccombente”.
Di conseguenza, non sussiste alcun danno astrattamente suscettibile di essere risarcito.
Quanto, invece, alle spese del presente giudizio, le stesse verranno regolate, ex artt. 91 e ss. c.p.c.,
tenuto conto del suo esito complessivo.
b) Quanto agli “altri costi operativi” (punto n.3) – per quanto evidenziato dal Tribunale e, comunque, indicato al paragrafo 79) della Ctp di parte appellante (doc. n. 142 Parte_2
[...
– gli stessi sarebbero i costi che la Società ha sostenuto per il “Progetto CRM, finalizzato alla realizzazione di un'infrastruttura informatica aziendale personalizzata e le spese asseritamente esborsate a favore della compagnia assicurativa, per non avere il e il provveduto, come Pt_4 CP_4 erano tenuti, alla comunicazione di tutti i nominativi degli infermieri per gli anni 2009 – 2010 – 2011”.
Il Tribunale ha ritenuto che si trattava di “circostanze nuove e non tempestivamente allegate da parte attrice” (cfr. pg. 98 sentenza) e tale motivazione non è stata impugnata, non avendo l'attrice proposto alcuna critica rispetto a tale valutazione.
Di conseguenza, risulta preclusa, a questa Corte, ogni disamina, essendosi formato giudicato interno su tale punto di motivazione.
c) Quanto al “costo per personale (senza e ” (punto n.4) e, segnatamente, ai Pt_2 Pt_4 CP_4
costi che la Società avrebbe corrisposto al “personale” che avrebbe collaborato al piano anticoncorrenziale illecito, si osserva che il Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità del convenuto , con decisione confermata in questo grado di giudizio. Controparte_7
Consegue, per l'effetto, il rigetto dell'impugnazione in ordine a tale specifico profilo.
d) In ordine ai costi di overlap (cioè di “sostituzione personale” – punto n. 6 della tabella), il
Tribunale di Milano, con valutazione che si conferma, ha escluso che gli stessi fossero suscettibili di risarcimento, in quanto ha ritenuto “non provato che si tratti di costi imputabili alle controparti”.
pagina 42 di 88 Invero, si osserva come non risulti altrimenti allegato e provato che il costo per retribuire un determinato dipendente – nel caso di assenza di illecito – non sarebbe stato sostenuto o se, al contrario, quella posizione lavorativa, in quanto funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa,
sarebbe stata comunque necessaria e, dunque, avrebbe (in ogni caso) richiesto i relativi esborsi ovvero se li avesse richiesti in misura o con modalità differenti.
In difetto, stante la carenza di allegazione e prova, l'appello non appare meritevole di accoglimento.
e) Infine, quanto alla voce n. 8) – id est: “Affitto Bologna” – il Tribunale ha ritenuto che sia stata una spesa non conseguente all'illecito, ma frutto di autonome scelte imprenditoriali.
L'appellante non risulta avere affrontato criticamente tale valutazione (avendo solo ribadito, in appello, che si tratterebbe di spese consequenziali all'illecito, richiamando la propria ctp, nei punti nn. 81 – 88 – così, pg. 57 appello).
Per tale ragione, la censura in esame viene respinta.
II.b) Quanto al “lucro cessante”, si osserva che la domanda proposta in primo grado dall'allora attrice (sulla base della citata perizia di parte – doc. n. 142 cit.) si fondasse: Parte_2
- sul danno subito per i “contratti sottratti”, cioè i rapporti contrattuali già in essere con e, poi, interrotti prima della naturale scadenza e non rinnovati (posizioni Parte_2 [...]
e ); CP_3 CP_6
- sul danno subito per i “contratti non acquisiti” da in conseguenza Parte_2 dell'accertata interferenza illecita dei responsabili già indicati (posizioni e NX). CP_9
L'appellante richiama la propria Ctp e i rilievi tecnici ivi indicati, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda proposta in primo grado, né ha ammesso Ctu
contabile ovvero proceduto alla liquidazione equitativa del danno.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura in esame sia parzialmente meritevole di accoglimento, nei termini che si vanno di seguito ad evidenziare.
(i) Sotto un primo profilo, il rigetto della domanda di risarcimento del danno da “lucro cessante” – proposto in relazione alle posizioni e ed in Controparte_3 CP_6
pagina 43 di 88 conseguenza dell'interruzione dei rapporti con tali Società – così come deciso dal
Tribunale di Milano, merita di essere confermato, sia pure per un differente percorso argomentativo.
Ritiene questa Corte che la domanda così proposta sia infondata per l'assorbente considerazione che le valutazioni già evidenziate ai paragrafi precedenti circa le autonome determinazioni – di tali
Società – di interrompere i rapporti contrattuali con e riferibili, in sintesi, alla Parte_2
dinamica dei rapporti contrattuali inter partes ed a fatti antecedenti agli illeciti degli anni 2009 –
2011 o comunque ad essi indipendenti sotto il profilo causale – per ciò solo – escludano, anche solo astrattamente, la risarcibilità del (conseguente) “danno da lucro cessante”.
Trattasi di valutazione, quest'ultima, che appare logicamente consequenziale alle considerazioni in precedenza evidenziate ed alla disamina delle censure proposte con il primo motivo di appello e che sono state respinte.
Pertanto, appare determinate evidenziare – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – la carenza del “nesso di causalità” fra l'interruzione di tali rapporti contrattuali e il c.d. danno – conseguenza da lucro cessante, in quanto la cessazione degli stessi e i conseguenti mancati rinnovi non sono eziologicamente riconducibili alle condotte illecite ex art. 2598 n.3) c.c.
La circostanza – anch'essa già evidenziata – che – in tale contesto – i sigg.ri e Pt_4 CP_4
abbiano tentato di approfittare delle criticità che si erano manifestate tra dette parti contrattuali, non
è risultata tale da integrare un antecedente causale determinante rispetto alla rottura dei rapporti e,
dunque, all'ipotizzato danno da “mancato guadagno”.
Fatta tale preliminare considerazione, questa Corte osserva che la Ctp di parte appellante e che viene richiamata al fine della valutazione e quantificazione delle voci di danno in esame per le posizioni e - (cfr. pgg. 36 e ss. Ctp appellante) - non offra, sotto tale Controparte_3 CP_6
punto di vista, utili elementi di valutazione, in quanto il Consulente ha provveduto a detta quantificazione dando per “presupposta” l'esistenza del citato nesso di causalità (non essendo, ovviamente, tenuto ad effettuare tali valutazioni, di natura strettamente giuridica).
(ii) Per ciò che concerne, invece, i “contratti non acquisiti”, la Corte ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento, per le seguenti principali considerazioni.
pagina 44 di 88 Si premette che l'esito del giudizio di primo grado abbia dato prova – con argomentazioni che si ritengono di confermare – della condotta di “concorrenza sleale per sviamento di clientela” ex art. 2598 n.3) c.c. in relazione alle posizioni dei potenziali clienti “ e NX”. CP_9
Si tratta, nello specifico, di rapporti contrattuali mai sorti con in quanto – durante le Parte_2
trattative in essere fra tali parti, e tramite la neocostituita EV IA RL egli Pt_4 CP_4
altri soggetti responsabili – utilizzando le informazioni riservate relative alle “offerte economiche”
che aveva inviato a tali Società – erano in grado di presentare offerte Parte_2
economicamente più vantaggiose e, approfittando di tale vantaggio competitivo, di garantirsi la conclusione dei contratti – (cfr. pgg. 79 – 83 e pgg. 86 e ss. sentenza primo grado).
E', infatti, pacifico, oltre che documentato, che i “nuovi contratti” relativi a tali clienti siano stati acquisiti da Controparte_1
E' altresì dimostrato il nesso di causalità tra il compimento degli atti illeciti indicati e lo sviamento di clientela, mediante l'utilizzo di segreti aziendali e il compimento di condotte anticoncorrenziali.
Così, il Tribunale motivava alle pgg. 79 – 81 della sentenza impugnata – con argomentazioni che si ritengono meritevoli di conferma e di condivisione, in relazione al cliente “ABLYNX”.
“Per quanto concerne, infine, l'asserita condotta illecita posta in essere dal e dal a danno di Pt_4 CP_4 Pt_2 Per_1 nelle trattative con i nuovi clienti NX e il tribunale ritiene che dai documenti in atti tale circostanza risulta pienamente provata.
Per quanto concerne la cliente Abllynx, il Collegio ritiene documentalmente provato che il primo contatto da parte di quest'ultima fosse avvenuto in favore di e non di , la quale, peraltro, era appena stata costituita. Pt_2 CP_1
LE sul punto è l'e-mail giunta in data 2.09.2010 all'indirizzo da parte della dott.ssa Email_3 Per_12
della , la quale dopo essersi presentata, ha dichiarato:
[...] Controparte_33
“attualmente mi trovo a coordinare uno studio clinico internazionale e multicentrico per un cliente straniero. Lo studio clinico in questione prevede che durante una delle fasi del trattamento il farmaco venga somministrato a casa del paziente giornalmente da personale medico infermieristico opportunamente istruito. Al momento non abbiamo CP_ una lista definitiva dei centri in , ma prevediamo che coprano più o meno gran parte del territorio nazionale. La durata del trattamento a casa dovrebbe essere di 26 giorni al massimo. Avremmo necessità, pertanto, di individuare una società in grado di fornire infermiere specializzate che abbiano la possibilità di recarsi a casa di pazienti per la corretta somministrazione del farmaco […]. Vi chiediamo gentilmente di confermare preliminarmente se la vostra azienda sarebbe in grado di fornire questo tipo di servizio, nel qual caso potremmo entrare in contatto per avere
pagina 45 di 88 informazioni più dettagliate” (doc. 30.8.1 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
È documentalmente provato che tale e-mail, a fronte della quale il presidente aveva manifestato un particolare CP_12 entusiasmo (“Mi pare molto interessante. Diamo conferma, mandiamo short presentazione quantomeno ci facciamo pubblicità e facciamo conoscere il nostro nome. Preparate voi e comunque confermate che possiamo farlo, lo facciamo, lo abbiamo fatto. Mi raccomando diamo esempi di quello che facciamo credo non ci siano altri che possono fare quello che facciamo noi”), fosse stata girata in data 7.09.2010 da parte di a Pt_2 Controparte_4
(doc. 30.8.2 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.).
Risulta per tabulas che il appena ricevuto l'e-mail, l'abbia prontamente inoltrata, dapprima, al suo indirizzo CP_4
e da esso, poi, al e a , con allegato il seguente messaggio: “Dite che ci Email_1 Pt_4 Controparte_15 può interessare? non prendetemi per matto” (doc. 86 del fascicolo di parte attrice e doc. 30.8.2 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), a cui il aveva Pt_4 prontamente risposto: “Certo, il problema è come contattare la tipa senza destare… sospetti jk” (doc. 30 e 88 del fascicolo di parte attrice).
È documentato che abbia, poi, inviato, in data 17.09.2010, una presentazione della a , Pt_4 CP_1 CP_8 quale legale rappresentante della società, da girare alla società sopra interessata (doc. 30 e 91 del fascicolo di parte attrice), informando il via e-mail: “ho contattato (come di ) la tizia di CP_4 Controparte_8 CP_1
i3reserach. Riceve la nostra presentazione che girerà a Bruxelles. […] Prossimi passi: manda la brochure CP_8 alla tizia che la inoltra in Belgio e questi contatteranno per approfondimenti e speriamo richiesta offerta. CP_8
Sarebbe un piccolo, ma importantissimo, nuovo lavoro” (doc. 30 e 90 del fascicolo di parte attrice).
Nel proseguo delle trattative, risulta, poi, per tabulas che il abbia predisposto, in data 20.10.2010, l'offerta che Pt_4
avrebbe dovuto presentare a NX, società belga effettiva mittente della richiesta, sulla base della offerta CP_1 già predisposta da e inviata in data 1.10.2010 (doc. 30 e 89 del fascicolo di parte attrice), come gli era stata
Pt_2 opportunamente inoltrata da parametrando a essa i termini e le condizioni (doc. 30.08.4 del fascicolo di parte CP_4 attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). LE a tale riguardo è l'e- mail del 20.10.2010 (al quale è allegato un prospetto di raffronto fra l'offerta di e quella di ),
Pt_2 CP_1 inviata dal al « ora mi metto a scrivere il capitolo mancante (condizioni economiche). Ho Pt_4 CP_4 CP_4 preparato il file allegato per poter decidere per bene i numeri da infilarci. Il foglio Ricavi riporta parametri e valorizza sia l'offerta di che la nostra (le voci da decidere sono in verde). Il foglio costi è lo stesso ma
Pt_2 valorizza a costi di produzione le stesse attività… Se le ipotesi che ho fatto io (e voglio tuo conforto CP_1 soprattutto sulla sostenibilità dei ns costi) è un servizio da 150k (su 18 mesi) con il 45-50% di gross-margin. Stando oltre il 30% sotto i prezzi di (doc. 30, 92 e 93 del fascicolo di parte attrice).
Pt_2
pagina 46 di 88 Ancora, in ordine alla “cliente , si è accertato quanto segue (pgg. 81 e 82 sentenza CP_9
primo grado):
Per_1
“Per quanto concerne, poi, la cliente il tribunale ritiene che sia circostanza documentalmente provata che, durante le trattative intercorse con per la conclusione di un contratto (come si evince anche dalla e-mail del Pt_2
25.02.2011 inviata da , amministratore delegato di a da cui risulta: “ Testimone_14 Pt_2 CP_4 CP_4 Per_1
[…]in attesa di aver riscontro da che mi aspetto arrivi entro l'8 marzo p.v. organizziamoci in modo da essere pronti”, ex doc. 30 del fascicolo di parte attrice), quest'ultimo abbia tempestivamente informato il circa tale Pt_4 potenziale cliente e le condizioni contrattuali proposte da LE sul punto è l'e-mail del 19.02.2011, Pt_2 inviata dal al da cui emerge “[…] ho fatto uno sforzo per cercare di rendere la nostra proposta + Pt_4 CP_4 chiara di quella di ra sta a te valutare questo sforzo” (doc. 30 e 99 del fascicolo di parte attrice), dalla quale CP_34
è possibile evincere che l'offerta formulata per era stata predisposta sulla base della struttura progettuale di CP_1
parametrando sulla offerta di quest'ultima, precedentemente inviata dal i termini e le condizioni Pt_2 CP_4
(doc. 30.4.2 e doc. 30.4.3 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Significativo è anche lo scambio di e-mail avvenuto il giorno successivo, in data 20.02.2011 tra e il dopo la presa visione della proposta, nella quale il primo si poneva il problema di come potessero CP_4 Pt_4 essere a conoscenza dei costi di gestione di manifestando anche la volontà di sciogliersi prima del tempo Pt_2 dal contratto in essere, attraverso Workshop RL, con la società attrice. Dal contenuto delle e-mail inviata dal CP_4 infatti, risulta che: “Per costi set-up cerco di trovare e poi ti dico. Sulla tavola per la fase di set-up direi di si. Sulla tavola per i costi loro di gestione noi non dovremmo conoscerli o sbaglio? Per il resto, valutiamo se possiamo fare altro sforzo nel contenere fee? Se dovessero viceversa accogliere la ns. proposta vorrà dire che uscirò prima.
Pensiamo bene alle fee, non mi dispiacerebbe iniziare prima ad uscire da domani”, a cui il aveva CP_34 Pt_4 prontamente risposto: “Recupera costi di set-up domedica. Ho un paio di dubbi: -La mettiamo una slide che fa vedere bene come è organizzata la fase di design (gruppi di lavoro etc.)? -La mettiamo una slide che compara ns costi con Cont loro costi stimati di gestione rete (come )? Aspetto domani mattina a stampare. Dopo tutto sto lavoro finisco con Cont la sensazione che sta roba non la prendiamo. Il motivo è che non è riuscita a farli innervosire ancora e, all'apparenza, sono molto + strutturati di noi, e noi troppo giovani. Ergo per 30,50 k di risparmio non rischieranno e sceglieranno loro. Se viceversa sceglieranno noi e si deve partire rapidi mi sa che devi cominciare ad anticipare
l'uscita” (doc. 30.4.5 del fascicolo di parte attrice depositata anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c.). È documentalmente provato che il contratto con sia stato poi concluso da (doc. 30 e CP_9 CP_1
102 del fascicolo di parte attrice)”.
Orbene, tenuto conto di tali accertamenti, questa Corte ritiene che sia stata raggiunta la prova del
“danno” subito da in conseguenza dei fatti sopra integralmente trascritti. Parte_2
Il danno è pari al “mancato guadagno” che l'appellante avrebbe conseguito laddove, in mancanza di tali condotte illecite, avrebbe portato a naturale compimento le trattative. pagina 47 di 88 Invero, le circostanze già evidenziate nel dettaglio e, segnatamente:
- le trattative, a quel momento, in corso fra e i futuri clienti;
Parte_2
- la circostanza che erano stati questi ultimi a contattare l'appellante onde conoscere le condizioni del servizio richiesto;
- l'assenza di allegazione e prova circa l'esistenza di altri concorrenti e di altre offerte più competitive rispetto quella presentata da Parte_2
- la natura “segreta” dell'offerta economica e la prova che la stessa sia stata carpita dai responsabili al fine di formulare una proposta alternativa, a prezzo ribassato;
- la presentazione di tale offerta più vantaggiosa nello stesso arco temporale e da una società neocostituita, confezionata, con i tempi e modalità indicate;
- infine, la conclusione – nello stesso periodo di tempo – del contratto tra Controparte_1
e i “nuovi clienti” – complessivamente valutate, consentono di ritenere raggiunta la prova del danno patrimoniale, sub specie da mancato guadagno.
In ordine alla sua liquidazione, si richiamano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione ed in base ai quali colui che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno conseguente ad atti di concorrenza sleale è tenuto a dare prova (oltre che dei fatti concreti integranti la fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., alla cui dimostrazione consegue la presunzione di colpa ex art. 2600, ultimo comma c.c.), anche dell'esistenza “del danno” subito.
“Il danno” non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere adeguatamente allegato e provato nella sua sussistenza e consistenza, quale conseguenza ulteriore rispetto alla violazione delle regole in tema di concorrenza, ex art. 2697 c.c.
Peraltro, “la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione” (cfr. artt. 1223, 1226, 2600, 2697 c.c.).8
Orbene, in relazione al caso concreto, questa Corte ritiene che – accertata la sussistenza del fatto anticoncorrenziale nella sua materialità e del danno da mancato guadagno (an debeatur) – si possa procedere alla liquidazione dello stesso in via equitativa.
pagina 48 di 88 A tale fine, si ritiene che le puntuali allegazioni di parte appellante (ivi comprese le allegazioni tecniche compendiate nella Ctp) e la documentazione prodotta in atti offrano utili e sufficienti elementi di valutazione ai fini della quantificazione, in via equitativa, del danno.
Per tali principali considerazioni, si ritiene che la valutazione – data dal Giudice di primo grado – non sia meritevole di condivisione, nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il danno da mancato guadagno, avendo concentrato la sua valutazione, principalmente, in relazione alle - distinte - posizioni di “ e ” e avendo evidenziato che - dalla disamina dei CP_6 Controparte_3 bilanci prodotti in giudizio e relativi agli anni 2008 – 2013 – non risultava una “riduzione consistente del lucro dal 2010 al 2013”, tenuto conto del valore della produzione, dei costi di produzione e del margine operativo netto.
Orbene, questa Corte ritiene che tali valutazioni potevano essere astrattamente utili al fine di valutare la prova del mancato guadagno nel caso di sottrazione di “un cliente già acquisito” dalla
Società (come erano i “clienti e ”) – così da doversi effettuare una Controparte_3 CP_6 valutazione comparativa fra il “prima” e il “dopo” onde valutare se si fosse concretizzato il danno patrimoniale.
Al contrario, per i “clienti non ancora acquisiti”, il lucro cessante non può emergere dal confronto dei bilanci di esercizio, in quanto – come detto - “non acquisiti”, né prima del 2009, né dopo il
2009”.
In relazione a questi ultimi – ad avviso della Corte - si devono, invece, valutare i margini “attesi” e che – in assenza degli illeciti concorrenziali – la società danneggiata avrebbe ragionevolmente percepito.
Fatta tale premessa, ai fini della quantificazione dei danni, occorre tenere distinte le due posizioni dei cc.dd. “contratti non acquisiti”.
- Cliente CP_9
Per tale cliente, il lucro cessante viene calcolato a fare tempo dall'inizio dell'anno 2011 (momento nel quale tale Società sottoscrive il contratto con la concorrente . Controparte_1
A tale fine, si tiene conto dell'indicazione del Ctp di parte appellante in relazione ai cc.dd.
“margini lordi persi” (pari ai ricavi al netto dei costi variabili di esecuzione del contratto) – in pagina 49 di 88 quanto dati numerici in sé non contestati, né contestabili, poichè tratti dall'offerta contrattuale della stessa concorrente e prodotta in giudizio sub doc. n. 100 dall'attrice in primo Controparte_1
grado.
Peraltro – osserva questa Corte – il danno da lucro cessante può essere riconosciuto nei limiti del primo triennio di esecuzione del nuovo contratto e, dunque, per il periodo “2011 – 2013”.
Si ritiene, infatti, che - rispetto agli ipotetici rinnovi contrattuali (indicati, dall'appellante, per altri
“due trienni”, tale che il danno da lucro cessante si sarebbe verificato sino all'anno 2019) - da un lato, non si abbiano elementi di valutazione ragionevolmente certi per affermare che i rinnovi si sarebbero in concreto verificati;
dall'altro, trattandosi di un “nuovo cliente”, non si hanno elementi, stante l'inesistenza di pregressi rapporti contrattuali fra le parti, per valutare come
“probabili” tali rinnovi contrattuali.
Pertanto, il danno da mancato guadagno subito da (oggi ) per l'arco Parte_2 Parte_1
temporale 2011 – 2013 viene liquidato, in via equitativa – sulla base di tutte le circostanze indicate
- in complessivi euro 1.200.000,00, già liquidati all'attualità, oltre ai soli interessi legali, ulteriormente maturandi nella misura legale (art. 1284, 1° comma, c.c.), dalla data odierna al soddisfo.
- Cliente NX
Anche per il cliente NX, la liquidazione avviene in via equitativa tenendo conto dei “ricavi attesi” e prendendo a riferimento lo stesso file predisposto dalla concorrente Controparte_1
e sulla cui base è stato illecitamente sottratto il nuovo cliente a (doc. n. 93 Parte_2 Parte_2
[...
, con contratto sottoscritto da NX il 28.10.2010.
In tale caso, non sono stati ipotizzati rinnovi contrattuali, da parte dell'appellante, in quanto si trattava di un singolo incarico per uno “studio clinico internazionale e multicentrico” e della durata di diciotto mesi.
Conclusivamente, avuto riguardo all'offerta presentata da (ribassata del 30% rispetto CP_1 all'offerta già presentata da e tenuto conto che “ stimava che il contratto Parte_2 CP_1
NX avrebbe generato ricavi di circa euro 150.000 e un margine del 45 – 50%”, ipotizzando un margine superiore (sulla base dell'offerta fatta, a suo tempo, dall'appellante), il lucro cessante pagina 50 di 88 derivante dalla mancata acquisizione del cliente NX può liquidarsi, in via equitativa, all'attualità, in euro 200.000,00, oltre ai soli interessi legali (art. 1284, 1° comma, c.c.) dalla data odierna al soddisfo.
Conclusivamente, il danno da mancato guadagno subito da (oggi, è Parte_2 Parte_1
pari, alla data odierna, a complessivi euro 1.400.000,00, oltre ad interessi legali ulteriormente maturandi, senza ulteriore rivalutazione monetaria, sino al soddisfo.
III. Infine, con il terzo motivo di appello principale, viene impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha regolato le spese di lite, per i seguenti motivi:
- erronea individuazione dello scaglione applicabile, tenuto conto, osserva l'appellante, del petitum compreso fra euro 16 Milioni ed euro 32 Milioni;
- omesso aumento dei compensi per il numero di parti convenute (= 10) o, in subordine, per il numero di parti soccombenti (=6);
- omessa valutazione della complessità della vicenda in decisione e del lungo iter giudiziario, così che appaiono non adeguati i minimi tariffari;
- erronea liquidazione delle spese legali riconosciute in favore dei quattro convenuti risultati vittoriosi, sia per la non corretta individuazione dello scaglione tariffario, sia per essere state liquidate le stesse spese legali, in favore di ciascuno, nella misura di euro 41.700,00,
sebbene ricoprissero (ad esempio, posizioni processuali distinte. CP_5
Ciò premesso, si osserva che il parziale accoglimento del secondo motivo di appello, comporti – ex
se – la necessità di una rinnovata regolazione delle spese processuali di entrambi i gradi e che verrà effettuata, per ragioni di ordine logico, solo all'esito della disamina degli appelli incidentali e tenendo conto, laddove fondate, delle indicate censure.
§§§§§
A) Gli appelli incidentali.
A.1) L'appello incidentale di e Parte_4 Controparte_4
e si dolgono, innanzi tutto, dell'erroneità della sentenza impugnata per Parte_21 Controparte_4
i seguenti motivi:
pagina 51 di 88 I^ motivo: “Erronea pronuncia del Tribunale in tema di ammissibilità e/o utilizzabilità dei documenti software e cartacei prodotti in copia da a fondamento della domanda Pt_2
poiché disconosciuti dai convenuti e poiché non provenienti dai medesimi e Pt_4 CP_4
pertanto ai medesimi non riferibili quanto al relativo contenuto, e poiché conseguentemente non conformi ai pretesi originali “non esistenti”.
II^ motivo: “In subordine: erronea pronuncia del Tribunale in tema di ammissibilità e/o utilizzabilità dei documenti informatici e cartacei prodotti in copia da a fondamento Pt_2
della domanda - Erronea valutazione della seconda CTU eseguita nel corso del giudizio di primo grado”.
III^ motivo: “Erronea pronuncia del Tribunale in tema di ammissibilità e/o utilizzabilità dei documenti informatici e cartacei prodotti in copia da a fondamento della domanda, Pt_2 attesa l'illiceità della produzione”.
Con il primo motivo, si contesta l'ammissibilità e l'utilizzabilità di documentazione informatica, poiché di “provenienza incerta, anonima e probabilmente illecita, privi di sottoscrizione e di data certa, il cui contenuto non è verificabile, né attribuibile con certezza ad alcuno” (pg. 22 comparsa in appello); inoltre, si ribadisce, come già in primo grado,
l'inutilizzabilità dei nn. 103 documenti presenti nell'hard disk di , per le stesse Parte_4
ragioni, e prodotti in giudizio.
Ancora, si lamenta, in generale, la carenza di “data certa” in ordine alla documentazione prodotta in primo grado, oltre che la non riferibilità, con certezza, ai medesimi.
Si rileva, ancora, che, non avendo provveduto a depositare gli originali dei Parte_2
documenti, non si sarebbero dovute utilizzare tali copie, nè disporre CTU informatica.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si lamenta dell'avvenuto espletamento di CTU
e della utilizzazione, da parte del Tribunale, di una sola parte degli accertamenti effettuati, non avendo tenuto conto che il CTU ha evidenziato che mancavano gli “originali” di tali documenti e che, dunque, aveva espresso un giudizio di sola attendibilità delle copie forensi effettuate, dal pagina 52 di 88 CT del PM e degli hard disk e avendo il CTU ritenuto possibili – anche se “poco probabili” – delle loro alterazioni.
Anche in relazione alle mail, si osserva come il CTU dott. avesse evidenziato che non Per_8
fosse possibile attribuirle con certezza ad un mittente / destinatario.
Con il terzo motivo, si assume che le mail estratte dalle copie forensi degli hard disk, da parte di sarebbero state acquisite illecitamente, con violazione della privacy di Parte_2 Pt_4
e e, dunque, senza il consenso del titolare del trattamento del dato personale, ritenendo CP_4
che ciò integri la lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
Osservano, ancora, che la denuncia penale di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e divulgazione di segreti (art. 622 c.p.), da parte di sia stata meramente Parte_2
strumentale al solo fine di potere acquisire detta documentazione.
Ciò premesso, i primi tre motivi di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riguardano questioni strettamente connesse e, segnatamente,
l'efficacia probatoria dell'ampio materiale informatico prodotto in giudizio da parte attrice in primo grado e, dunque, la sua idoneità a dare prova, autentica e genuina, delle informazioni in esso contenute.
La Corte ritiene che le censure in esame siano non fondate.
Il Tribunale delle Imprese – alle pgg. 35- 41 della sentenza di primo grado – ha dato analiticamente conto degli accertamenti eseguiti nel giudizio di primo grado e compendiati nella Ctu del dott.
Per_8
Innanzi tutto, si è condivisibilmente esclusa qualsivoglia “illecita acquisizione” della documentazione informatica depositata in questo giudizio, in quanto acquisita da Parte_2
(che era persona offesa nel procedimento penale) direttamente dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma (doc. n. 30 e, quanto a taluni dispositivi, poichè copia Parte_2
del contenuto dei personal computer e del telefono cellulare utilizzati dagli appellati quando collaboravano presso – quali dispositivi che erano stati restituiti una volta cessati i Parte_2
rapporti di lavoro.
pagina 53 di 88 Ciò detto, il Ctu dott. – con ampia argomentazione, priva di vizi evidenti ed alla quale ci si Per_8
richiama per economicità – ha evidenziato che le copie informatiche prodotte in questo giudizio siano conformi agli originali e offrano adeguate garanzie di autenticità, oltre che di assenza di manipolazioni.
In estrema sintesi, ci si limita a rilevare che:
- quanto al portatile S510 in uso a “da un punto di vista procedurale, CP_35 CP_4 la copia forense è tecnicamente corretta” (pg. 8 relazione Dott. . Per_8
Così come motivato dal Tribunale, pur essendo risultate non presenti “marche temporali che datino
l'acquisizione in modo certo” - stante che la copia risulta comunque correttamente acquisita, tenuto conto dell'epoca dell'acquisizione e delle pratiche in uso - non sono state riscontrate alterazioni / manipolazioni (“Non sono presenti evidenze relative ad alterazioni di file”, pg. 32 relazione) e, dunque, i suoi contenuti sono utilmente valutabili al fine della decisione;
- quanto alla copia forense del disco USB di back up (così, doc. n. 144 , anche la Pt_2
stessa è risultata correttamente effettuata e sono risultati presenti elementi riconducibili a
(cfr. “Non sono presenti evidenze relative ad alterazioni di file”, pg. 32 relazione). Pt_4
Valgono, anche in questo caso, le considerazioni già fatte in ordine al mancato riscontro di
“marche temporali”;
- la copia forense di due computer in uso e sequestrati a è apparsa acquisita Pt_4
correttamente;
- la copia della memoria del personal computer in uso a e prodotto da sub Pt_4 Pt_2
doc. n. 30 contiene estrazione di files;
- la documentazione presente presso la Procura della Repubblica di Roma e depositata dal Ct del Pm, pur non avendo seguito le best practises, non presentava alterazioni;
- in ogni caso, quanto alle nn. 109 mail evidenziate da Parte_2
“gli archivi di posta presenti su tali reperti hanno il medesimo contenuto degli archivi presenti in atti (doc. 27 e 30 , pertanto, le mail depositate da parte attrice provengono dai Pt_4 Pt_2 file depositati nel fascicolo penale” (così, pg. 31 Ctu dott. ; Per_8
pagina 54 di 88 - dunque, si è conclusivamente ritenuto “oltremodo improbabile e ragionevolmente non verosimile un'attività di alterazione delle evidenze elettroniche analizzate” (cfr. pg. 34 relazione).
Tenuto conto della documentazione indicata e degli accertamenti effettuati dal Ctu – così come riassunti per sommi capi - si ritiene che appaia corretta la valutazione del primo Giudice nella parte in cui ha concluso per la lecita acquisizione della stessa, oltre che per la genuinità dei suoi contenuti e, dunque, per la valenza probatoria dei fatti ivi rappresentati, essendo altamente improbabili le ipotizzate alterazioni dei dati.
Infine, si osserva che non sia fondata la prospettazione degli appellanti incidentali nella parte in cui assumono che, a fronte del disconoscimento di detta documentazione e in mancanza di acquisizione degli originali, la stessa non possa essere utilizzata.
Sul punto, gli appellanti incidentali omettono di impugnare specificamente la ratio decidendi della statuizione di primo grado nella parte in cui (pgg. 31 e 32), tra l'altro, dopo avere qualificato il disconoscimento di cui trattati ai sensi dell'art. 2712 c.c. (disconoscimento della copia all'originale), ha precisato come – a differenza del disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. - il primo abbia effetti diversi, atteso che il Giudice può “accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, compresi le presunzioni” (pg. 32 sentenza).9
Nel caso di specie, l'ampia e articolata istruttoria svolta mediante contraddittorio tecnico ha consentito di accertare, in relazione alla documentazione già indicata nel dettaglio, la genuinità
della della stessa e dei suoi contenuti, la sua conformità ai documenti depositati nel fascicolo penale e acquisiti dalla PG in sede di attività di indagine e, dunque, l'infondatezza delle ipotizzate manipolazioni.
Di conseguenza, i primi due motivi di appello non sono fondati.
pagina 55 di 88 Parimenti, non appare meritevole di accoglimento il terzo motivo, per l'assorbente considerazione che non possa invocarsi la violazione del domicilio informatico o della tutela della segretezza della corrispondenza laddove la documentazione prodotta in giudizio sia funzionale ad esercitare in giudizio i propri diritti, nei limiti e per il tempo a ciò strettamente necessario (art. 24 d.lgs.
196/2003)10.
Invero, il bilanciamento tra contrapposti interessi, entrambi di rilevanza costituzionale (così, artt.
14 e 15 Cost, in relazione alla inviolabilità del domicilio ed alla segretezza della corrispondenza e art. 24 Cost. in ordine al diritto di agire in giudizio ed all'inviolabilità del diritto di difesa) consente di prescindere dal consenso del titolare del trattamento, sussistendone i presupposti già indicati
(così, Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 33809 del 12.11.2021: “In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio, che prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo, ai sensi
dell'art. 24, lett. f), del d.lgs. n. 196 del 2003, di prescindere dal consenso della parte interessata, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento, non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata”11). 10 In base al quale “Il consenso non è richiesto … quando il trattamento: […] f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”;
11 In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'attività di recupero dei dati, cancellati dal dipendente prima della riconsegna del computer avuto in dotazione e integranti patrimonio aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in funzione del giudizio risarcitorio intentato dall'azienda nei confronti del dipendente medesimo.
Nello stesso senso, Cass. Civ., III, ordinanza n. 29829 del 19.11.2024: “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4
e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003”.
pagina 56 di 88 Nel caso di specie – dall'esito degli articolati accertamenti eseguiti in primo grado – risulta evidente che la prova delle condotte contestate dall'attrice in primo grado (id est: violazione di segreti e concorrenza sleale) richiedesse la produzione dell'ampia documentazione contenuta in detti dispositivi informatici, onde dare dimostrazione l'esistenza degli accordi illeciti fra le parti, il modus operandi e le responsabilità ascrivibili ai soggetti coinvolti.
Con il quarto motivo di appello incidentale, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto che le informazioni utilizzate da e fossero coperte da “segreto” ex Pt_4 CP_4
artt. 98 e 99 c.p.i.12.
Gli appellanti incidentali, in particolare, evidenziano che dette informazioni non fossero “segrete”, in ragione dell'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, oltre che in quanto carenti di valore economico;
in particolare, per il fatto che tali dati fossero accessibili mediante “username” e
“password” e per non essere stata dimostrata l'esistenza di alcuna regolamentazione, interna all'azienda, circa la tutela della segreto;
infine, quanto alla posizione di , poichè il Parte_4
computer aziendale veniva al medesimo ceduto al prezzo simbolico di “1 euro”, a conferma del fatto che alcun “segreto” fosse in esso custodito e che le informazioni non avessero alcun “valore”.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura, così come formulata, non sia meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, appare opportuno rilevare che – nel caso in decisione - la violazione di segreti sia stata realizzata da chi, ricoprendo ruoli apicali (specialmente, , all'interno di Parte_4
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la produzione in giudizio di una corrispondenza elettronica fondamentale per sostenere la domanda di addebito della separazione, pur se acquisita qualche mese prima della pendenza del giudizio, in quanto rispettosa dei requisiti indicati agli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 ratione temporis vigenti). aveva – in ogni caso – ampio accesso a tutte le informazioni costituenti il know how Parte_2
aziendale.
Di conseguenza, la doglianza inerente alla mancanza di un sistema di sicurezza informatico adeguato, a tutto concedere, avrebbe potuto avere una qualche rilevanza in relazione a chi eventualmente avesse ricoperto posizioni non manageriali o di primo livello, ma non anche nei confronti di chi aveva ampio accesso alle stesse, proprio al fine dell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento.
In ogni caso, così come rilevato dal Tribunale (pg. 85), è stata “provata l'adozione di adeguate misure di protezione da parte di in quanto esse, sebbene fondate su un sistema informatico Pt_2 standardizzato, assicuravano, comunque, l'accesso al server solo mediante una procedura di autenticazione dell'utente, cioè l'inserimento di credenziali identificative (username e password) in uso al titolare del sistema e all'utente, il quale, solo una volta effettuato il login, aveva accesso alle cartelle condivise, impedendo, in tal modo, la diffusione dei dati contenuti”.
Oltre a ciò, si aggiunge che abbia documentato l'adozione di procedure di sicurezza Parte_2
informatica, richiamandosi a titolo esemplificativo i seguenti documenti:
- doc. n. 143.C “contratto di fornitura di servizi” del 10.09.2007 con
[...]
; CP_36
- “Individuazione responsabile trattamento dati personali e limiti all'accesso dei dati riservati” per il “servizio Nurses Betaferon” del 15.10.2007 e successivi aggiornamenti
(doc. n. 143.B);
- doc. 143.D.8. “Documento programmatico sulla sicurezza , dal quale, tra Parte_2
l'altro, emerge che il responsabile trattamento dati dei pazienti fosse Controparte_4 inoltre, alle pgg. 15 e ss., vi è una parte dedicata all'impostazione della password, sia di quella iniziale, sia di quelle successive, i caratteri che devono avere, la necessità di cambiamento periodico, l'impossibilità di utilizzare una password già utilizzata in precedenza, la disattivazione dei profili utenti non utilizzati da almeno sei mesi;
l'accesso
“limitato” alle risorse autorizzate da per ogni profilo utente;
la previsione del Parte_2 sistema Firewall dall'intrusione dall'esterno; la previsione di un sistema antivirus;
la previsione di un accesso riservato (in un archivio “dedicato chiuso a chiave ed a accesso
pagina 58 di 88 controllato”) per la documentazione contenente dati sanitari dei pazienti e con accesso che deve essere indicato in apposito registro;
- doc. n. 143.D.9.: “Regole per il trattamento dei dati in elettronico” anno 2011;
Si tratta, dunque, di un sistema di misure ragionevolmente adeguate al fine di mantenerle segrete, nel senso che l'accesso non era “libero”, ma richiedeva detta procedura di autenticazione.
Si trattava, inoltre, di informazioni che non erano note o accessibili al pubblico, in quanto aventi ad oggetto – così come dimostrato dall'istruttoria effettuata in primo grado – copiosa e ampia documentazione relativa a informazioni di carattere contrattuale e/o economico, frutto di attività di ricerca, studio, implementazione e di sviluppo dell'attività di impresa nello specifico settore di cui trattasi.
Tra queste, rientravano anche i prezzi, le offerte e le relative condizioni contrattuali, le previsioni in tema di clausola penale, obbligo di riservatezza13, patto di non concorrenza, obbligo di preavviso e similari e che - come è stato evidenziato in precedenza - in quanto sottratte illecitamente, hanno consentito alla concorrente di sfruttare il vantaggio competitivo derivante Controparte_1 dall'acquisizione di tali informazioni al fine di presentare offerte economiche più vantaggiose.
Tali informazioni avevano un importante valore economico, in quanto veicolavano e condizionavano l'esercizio stesso dell'attività d'impresa e la conclusione (o la conferma) di accordi contrattuali con i propri clienti, anche futuri, oltre che i rapporti con il proprio personale dipendente o i collaboratori.
Infine, quanto alla cessione nummo uno del computer aziendale, a , al momento di Parte_4
cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene che ciò non dia conferma – diversamente da quanto ritenuto dall'appellante incidentale - della non rilevanza delle informazioni in esso contenute, tenuto conto che il medesimo era tenuto ad un “patto di riservatezza”, essendosi impegnato “per la durata del presente rapporto contrattuale e per 2 anni successivo alla scadenza dello stesso, […]a
mantenere la più stretta riservatezza su qualsiasi tipo di informazione o notizia non pubblica inerente
pagina 59 di 88 all'organizzazione che all'attività di di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente Pt_2 contratto”, ex art. 4 del contratto (doc. 12 del fascicolo di parte attrice).
IV.C. Con il quinto motivo, gli appellanti incidentali si dolgono dell'erronea valutazione, da parte del Tribunale della responsabilità dei medesimi ai sensi dell'art. 2598, n. 3) c.c.
In particolare, quanto allo “sviamento di clientela”, gli appellanti assumono che la concorrenza sleale non sarebbe configurabile in mancanza di un “patto di non concorrenza” che la vincolasse, tale che le Società clienti erano libere di interrompere i rapporti contrattuali con e che Parte_2
ciò valga, a maggior ragione, per i clienti non acquisiti.
Sotto altro profilo, i medesimi appellanti incidentali ritengono, come già in primo grado, che non sia configurabile lo “storno” del dipendente “ ”, il quale svolgeva mansioni Controparte_7
infermieristiche e non di alto livello e, dunque, “fungibili”.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia non fondato.
(i) Quanto allo “sviamento di clientela”, si osserva che la doglianza non tenga conto e non offra una critica puntuale alla motivazione data dal Tribunale a pg. 89 della sentenza di primo grado, laddove aveva così evidenziato:
“Il Tribunale ritiene, ai fini della configurabilità dell'illecito in questione, che sia irrilevante quanto eccepito da secondo il quale esso non sarebbe configurabile in difetto di un valido patto di non Pt_4
concorrenza. Il Collegio osserva, infatti, che il patto di non concorrenza è del tutto distinto dalla concorrenza sleale, non incidendo la sua presenza o meno sulla sussistenza di un illecito concorrenziale
per sviamento di clientela. Si osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la
presenza di un patto di non concorrenza consente di configurare una responsabilità esclusivamente
contrattuale, che deriva dalla mera violazione del patto stesso (cfr. Cass. 2501/1992 in tema di agenzia;
Cass. 13658/2004; Cass. 5901/2001), con la conseguenza che, fuori dell'ipotesi di formale stipulazione di
patto di non concorrenza a norma dell'art. 2125 c.c., gli atti di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., compiuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro dall'ex dipendente in danno dell'ex datore, configurano
un illecito extracontrattuale non ricollegabile al pregresso rapporto di lavoro (cfr. Cass. 2677/1985). E',
dunque, evidente che la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. debba essere valutata
anche in assenza di un patto di non concorrenza, fondandosi il giudizio di responsabilità non sulla
violazione di un impegno a non svolgere attività concorrenziale, volontariamente assunto dall'ex
pagina 60 di 88 collaboratore, ma sulla consumazione di condotte sleali, lesive della sfera e della libertà dell'imprenditore
concorrente (cfr. Cass. 18034/2022)”.
Trattasi di punto di motivazione che appare fondato e che, in difetto di specifica impugnazione, appare dirimente ai fini della decisione.
(ii) Quanto alla seconda ragione di censura, si rileva che - così come rilevato dal Tribunale a pg. 93 e che si intende confermare - i sigg.ri e utilizzando le informazioni Pt_4 CP_4 di cui erano in possesso, nella loro rispettiva qualità, “hanno fatto in modo che nel contratto [di ] fossero previste condizioni favorevoli alla , quali, a Controparte_7 CP_1 esempio, la mancanza di esclusiva e la indicazione di un orario di lavoro che consentisse piena compatibilità con l'inizio di un'attività lavorativa presso la loro società, indicando tempi scaglionati nei mesi in prospettiva di un maggiore avviamento della ”. CP_1
Trattasi, in particolare, di ipotesi di concorrenza sleale per c.d. “cherry picking” e che consiste nella volontà dello stornante di assumere singoli collaboratori della concorrente dotati di specifica competenza in un determinato settore.
ZI , a tale epoca, coordinava gli infermieri del programma “ e, di CP_7 Parte_19 conseguenza, nell'ottica della sua acquisizione da parte di aveva le Controparte_1
competenze specialistiche per la direzione del servizio ed è proprio in tale prospettiva che l'attività illecita veniva realizzata.
Con il sesto motivo di appello incidentale, e si dolgono della liquidazione del Pt_4 CP_4
danno emergente, da parte del Tribunale, nella misura di euro 291.821,36, già rivalutata alla data della sentenza di primo grado.
Gli appellanti contestano:
- la tardività delle allegazioni, contenute nella Ctp depositata solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.;
- la non debenza delle somme liquidate, in quanto non provate.
La censura non è fondata, per i seguenti motivi.
Innanzi tutto, già con l'atto di citazione (cfr. pgg. 67 e 68), l'attrice in primo grado indicava i danni subiti in conseguenza delle condotte illecite delle contro parti e, in particolare, “i costi e oneri
pagina 61 di 88 sostenuti per la consulenza legale”, “i costi e gli oneri sostenuti per la ricerca di informazioni e di prove circa il comportamento illecito dei convenuti”, “i costi e oneri del personale che si è comportato in maniera infedele per tutto il periodo in cui tale personale era formalmente inquadrato in ma in realtà collaborava con ”, nonché i danni sofferti per Pt_2 CP_1 aver perduto il proprio “portafoglio clienti” e perché aveva visto sfumare nuovi potenziali affari.
Inoltre, l'attrice aveva quantificato i danni patrimoniali subiti (in euro 15.955.660,00) e, con la memoria istruttoria, produceva sub doc. n. 142 la Ctp del dott. con la quale si ribadiva il Per_1
danno subito e precisato in euro 16.078.028,00.
Nel merito, seguendo l'ordine delle contestazioni delle singole voci di danno:
(i) quanto al danno per le spese sostenute per consulenze tecniche di parte (informatiche e contabili), il Tribunale dava atto della produzione delle fatture (doc. n. 142) e della “non contestazione” delle stesse: a fronte di ciò, gli appellanti incidentali non hanno indicato se e in che termini la contestazione fosse stata articolata nel giudizio di primo grado e, di conseguenza, in mancanza di specifica censura, la doglianza non vene accolta;
(ii) quanto ai costi sostenuti da per i sigg.ri e a fare tempo Pt_2 Pt_4 CP_4 dall'anno 2010 (momento a partire dal quale gli sforzi di questi ultimi si concentravano massimamente verso la costituzione di e l'attività di quest'ultima) e Controparte_1
liquidati in complessivi euro 109.416,20, si contesta la sua fondatezza attesa la natura extra – contrattuale dell'azione proposta e – si afferma – la non risarcibilità di tale voce di danno che sarebbe, invece, conseguente all'inadempimento contrattuale al rapporto di lavoro /collaborazione; inoltre, che ha svolto la sua attività di Amministratore Pt_4
Delegato sino al 31.77.2010 e è rimasto, quale consulente (su incarico di CP_4
Workshop RL) sino al 17.5.2011; quindi, non si ritiene dimostrato il peggioramento della qualità delle prestazioni lavorative rese dai medesimi sino a che hanno protratto il rapporto di lavoro con Parte_2
La censura, ad avviso della Corte, non può essere accolta.
Gli illeciti accertati e compiuti dai sigg.ri e (in concorso con gli altri responsabili) Pt_4 CP_4 hanno comportato l'illecita acquisizione di massiva documentazione aziendale, avente natura pagina 62 di 88 riservata e lo svolgimento dell'indicata attività di concorrenza sleale, mentre ancora ricoprivano ruoli apicali in Parte_2
Di conseguenza, il “danno emergente” subito dalla Società è pari agli esborsi dai medesimi percepiti nell'arco temporale in cui – mentre realizzavano gli illeciti – nel contempo, percepivano compensi da parte della stessa.
(iii) In ordine alle somme liquidate in via equitativa dal Tribunale (= euro 15.000,00) per l'attività svolta da “al fine di seguire le pratiche commerciali non andate Parte_2
a buon fine a causa del comportamento illecito tenuto dai convenuti (con i clienti CP_9
ed AbLynx) e gli sforzi per cercare di recuperare i rapporti, ormai del tutto inutili, sempre a causa della condotte dei convenuti (con la cliente ) … tenuto conto delle CP_3 attività effettivamente emerse dalla documentazione allegata” e ritenute non dovute dagli appellanti incidentali per non essere provato lo sviamento di clientela, le stesse risultano dovute, tenuto conto di quanto già evidenziato in precedenza in ordine alla condotta di concorrenza sleale posta in essere dai medesimi.
A tale fine, non appare dirimente - in senso contrario all'accertato sviamento di clientela - il richiamo, da parte degli appellanti incidentali, all'esito del giudizio cautelare, in precedenza avviato da avanti al Tribunale delle Imprese di Roma, (anche) nei confronti di Parte_2
e poi rinunciato verso quest'ultima. CP_9
Invero, non è parte di questo giudizio e non risulta neppure ipotizzata, in questa sede di CP_9
piena cognizione, il suo concorso in dette attività illecite;
inoltre, il documento n.8) richiamato dall'appellante incidentale e prodotto in primo grado (id est: la comparsa di costituzione di CP_9
in detta fase cautelare e con la quale si diceva estranea ai fatti) non appare idoneo a offrire tale dimostrazione dell'assenza dello sviamento di clientela.
Ciò, infatti, non esclude le interlocuzioni avute dalla stessa con e, CP_9 Controparte_1
soprattutto, l'offerta economica presentata da quest'ultima e “confezionata” previa acquisizione illecita dell'offerta di - con tutte le considerazioni già svolte in ordine alla portata ed Parte_2
alle conseguenze di tali condotte illecite (cfr. peraltro p. 7 ove dava atto che aveva accettato CP_9
l'offerta di in quanto “proposta più vantaggiosa”). Controparte_1
pagina 63 di 88 (iv) Quanto al danno emergente liquidato dal Tribunale, in favore di (= euro Parte_2
28.773,79), “per il tempo impiegato da parte dei dipendenti e dei collaboratori di Controparte_38 nalisi di informazioni e per attività di supporto fornita ai legali e agli altri consulenti
[...] incaricati, ovvero, più in generale per il tempo dedicato ai contenziosi legali, la quale, alla luce della documentazione prodotta e tenuto conto dell'ampiezza e della difficoltà di procedere alla ricostruzione dei fatti che si sono protratti per almeno un anno e mezzo” (sentenza pag. 97), secondo gli appellanti incidentali non sarebbe dovuto in quanto relativa a documentazione acquisita illecitamente e, peraltro, già prodotta nelle sedi cautelari ove
è risultata soccombente. Parte_2
Ad avviso della Corte, la censura non è fondata, in quanto – da un lato – la documentazione risulta,
per quanto argomentato in precedenza, lecitamente acquisita;
dall'altro, deve prescindersi, a questi fini, dall'esito del giudizio cautelare – il quale è retto da presupposti normativi distinti rispetto al giudizio di piena cognizione e da accertamenti sommari non sovrapponibili a quelli eseguiti nel presente giudizio e che si è svolto mediante articolata attività istruttoria.
Di conseguenza, per tutte le ragioni esposte, la censura in esame è da respingere.
§§§§§§
B) L'appello incidentale di e l'appello incidentale condizionato di CP_6 [...]
. CP_22
B.1.) ha proposto tre motivi di appello incidentale, così rubricati: CP_6
I^ motivo: “Inammissibilità e/o irrilevanza della documentazione riservata depositata dalla
; Pt_2
II^ motivo: “Consulenza tecnica di ufficio – strumentalizzazione della denuncia querela”;
III^ motivo: “Consulenza tecnica d'ufficio dott. Borra – critica”.
Osserva questa Corte che il rigetto dell'appello principale di nella parte volta Parte_2 all'accertamento della (cor)responsabiità di in ordine ai fatti per cui è giudizio, assorba, CP_6 per l'effetto, le ragioni dell'appello incidentale di quest'ultima, non residuando alcun autonomo interesse alla loro trattazione.
pagina 64 di 88 B.2) ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello Controparte_22
principale (così, pgg. 31 e ss. comparsa di costituzione e risposta in appello).
Il rigetto dell'appello principale proposto nei suoi confronti determina, in via consequenziale,
l'assorbimento dell'appello incidentale.
§§§§§§
C) L'appello incidentale di . Controparte_1
ha proposto cinque motivi di appello incidentale: CP_1
I^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto applicabile gli artt. 98 e 99 c.p.i.”;
II^ motivo “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per sviamento di clientela”;
III^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per storno dei dipendenti”;
IV^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha condannato al risarcimento di CP_1
talune voci di danno (emergente)”.
V^ motivo: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite”.
C.1.) Passando al merito, con il primo motivo, l'appellante incidentale contesta la qualificazione giuridica, data dal Tribunale, alle informazioni, utilizzate e comunicate da Pt_4
e in termini di “informazioni segrete” ex artt. 98 e 99 c.p.i. CP_4
Ritiene, in particolare, che il sistema di accesso mediante password e Controparte_1
username non fosse adeguato a tutelare la segretezza delle informazioni e che non è stato indicato, da “quali” fossero tali password e username, onde conoscere se fossero Parte_2
adeguate alla protezione dei dati informatici.
Ciò premesso, la Corte richiama, per brevità, la disamina e le argomentazioni già esposte onde motivare il rigetto del corrispondente motivo di appello incidentale proposto dai sigg.ri e Pt_4
CP_4
pagina 65 di 88 C.2.) Con il secondo motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata per avere ritenuto provata la responsabilità per “sviamento di clientela”, sia dei “clienti e CP_6 CP_23
, sebbene le medesime si determinavano a sciogliersi dal vincolo contrattuale con
[...]
per altri motivi (come già evidenziati) e non concludevano altri contratti con Parte_2
sia dei clienti non acquisiti “ e NX”, pur essendosi arrestata la Controparte_1 CP_9
trattativa con ad uno stadio embrionale. Parte_2
Inoltre, si contesta la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto sufficiente, ai fini del giudizio di responsabilità, il “pericolo di danno” provocato da e a Pt_4 CP_4 Parte_2
Ciò premesso, la Corte osserva che l'appello appaia piuttosto generico, articolando una critica alquanto sintetica al punto di motivazione che afferma di volere impugnare.
In ogni caso - richiamando per il resto le valutazioni già ampiamente espresse in ordine allo
“sviamento della clientela” - si osserva che, così come correttamente affermato dal Tribunale delle Imprese (richiamandosi sul punto SS.UU. Civili n. 12013/1995) è “irrilevante ai fini della sussistenza di un illecito concorrenziale la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto
concorrente, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, la potenzialità o il pericolo di un danno, concretizzantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio”.14
C.3.) Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto sussistente la responsabilità per “storno dei dipendenti”, pur essendo stata ravvisata in relazione al solo su un organico di novantasette unità e sebbene il medesimo, essendo legato Controparte_7
(da ultimo) a da un rapporto di collaborazione, ben avrebbe potuto liberarsi dal Parte_2
vincolo e ricercare una migliore soluzione lavorativa.
Il motivo in esame è da respingere e, per brevità, si richiama quanto già motivato da questa Corte
con la disamina del corrispondente motivo di appello incidentale proposto da e Pt_4 CP_4
pagina 66 di 88 C.4.) Con il quarto motivo, impugna la liquidazione del danno emergente Controparte_1
da parte del Tribunale.
Lamenta l'appellante incidentale che:
(i) quanto ai costi sostenuti da per e mentre veniva svolte Parte_2 Pt_4 CP_4
attività in favore della medesima Società, ciò integri solo un inadempimento
contrattuale del quale quest'ultima non deve rispondere;
(ii) i costi sostenuti per seguire le pratiche commerciali non andate a buon fine non siano risarcibili, in quanto conseguenza del (diverso) fatto che non è stata Parte_2
selezionata dai possibili clienti;
(iii) infine, l'attrice in primo grado non ha dato prova delle attività precisamente svolte e compiute e delle quali chiede il risarcimento del danno.
Ciò premesso, la Corte osserva che l'appello appaia piuttosto generico, a fronte della puntuale disamina del Tribunale (voce per voce) del risarcimento del danno emergente.
In ogni caso, si osserva che quanto al punto (i), la doglianza non appaia fondata, in quanto detta condotta, nel presente giudizio, rileva quale fatto illecito ex art. 2598 c.c. e di esso devono rispondere tutti coloro che hanno concorso e/o agevolato la sua realizzazione.
Il secondo punto (ii), in ragione della sua genericità, non consente una disamina più approfondita,
rimandandosi – in ogni caso – alle precedenti considerazioni circa i cc.dd. “clienti sottratti”.
L'ultimo punto resta “oscuro” in difetto di una più puntuale allegazione e critica delle specifiche voci di danno contestate.
C.5.) Con il quinto motivo, si impugna la sentenza di primo grado per non avere compensato le
spese di lite, tenuto conto che, rispetto al petitum di circa euro 16 Milioni, sono stati liquidati, in favore di soli euro 291.821,36. Parte_2
Si ritiene che la parziale riforma della sentenza di primo grado e la conseguente necessità di una nuova regolazione delle spese di lite, comporti l'assorbimento della proposta censura.
pagina 67 di 88 Il rigetto dell'appello incidentale proposto da assorbe altresì, secondo il CP_1
principio della ragione più liquida15, la “questione di inammissibilità dell'appello”, sollevata da per la “tardiva costituzione” della Società – (atteso che, inizialmente, risultava Parte_2
depositata nel fascicolo telematico una comparsa di costituzione in appello di due pagine e solo, in data 29.04.2024, risultava depositata la comparsa in “integrale”, con conseguente tardività dell'appello incidentale – quale problematica giustificata da parte appellata da ragioni di ordine tecnico – informatico, come da perizia di parte prodotta sub allegato F).
§§§§§§
D) L'appello incidentale di Controparte_8
propone i seguenti motivi di appello incidentale:
[...]
I^ MOTIVO: “Erroneità e difetto di motivazione della Sentenza laddove viene affermata la responsabilità del dott. in proprio “per avere posto in essere atti di concorrenza CP_8
sleale ex art. 2598 n. 3) c.c. in danno di;
Pt_2
II^ MOTIVO: “Erroneità della sentenza laddove ha affermato la responsabilità del dott.
in proprio per avere “attivamente e consapevolmente concorso” nell'illecito CP_8 concorrenziale “grazie alla struttura societaria creata a tale fine”;
III^ MOTIVO “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per sviamento di clientela”;
IV^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per storno dei dipendenti”;
pagina 68 di 88 V^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha condannato il dott. in proprio al CP_8 risarcimento di talune voci di danno”;
VI^ motivo: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato il dott. in CP_8
proprio alla rifusione delle spese di lite”.
D.1. – D.2.) Con il primo motivo, impugna la sentenza di primo grado per Controparte_8
averlo ritenuto responsabile, unitamente agli altri soggetti indicati, nella realizzazione dei fatti di concorrenza sleale per cui è giudizio, in quanto – afferma l'appellante incidentale – il
Tribunale delle Imprese non ha motivato le ragioni e il titolo di responsabilità (tenuto conto che prospettava la violazione di segreti ex artt. 98 e 99 c.p.i., così come la Parte_2
concorrenza sleale per sviamento di clientela e per storno di dipendenti).
Il primo motivo di appello incidentale può essere esaminato unitamente al secondo e con il quale si contesta la statuizione di primo grado per avere affermato la responsabilità del medesimo - per “avere attivamente e consapevolmente concorso” Controparte_8 nell'illecito concorrenziale “grazie alla struttura societaria creata a tale fine” – e che prospetta, invece, di essere stato all'oscuro di tale operazione illecita.
I motivi di appello incidentale in esame sono non fondati.
Osserva, innanzi tutto, la Corte che le doglianze indicate risultino alquanto generiche e non appaiano confrontarsi con l'ampia motivazione data dal Tribunale delle Imprese in ordine alla posizione di . Controparte_8
Invero, l'appellante incidentale non risulta affrontare, in modo puntuale, la motivazione di primo grado, laddove:
- a pg. 50, viene inquadrata la posizione dell'appellante incidentale, così come quella di
, quali dottori commercialisti “che appartengono entrambi allo Parte_3 CP_31
(doc. 51 e 52 del fascicolo di parte attrice), il quale "è formato da un gruppo di professionisti
[...] associati provenienti da ambienti universitari e affermati studi professionali che hanno maturato rilevanti esperienze nel campo della consulenza aziendale e della finanza straordinaria" e presta servizi di consulenza, rivolgendosi "a tutte le aziende che hanno bisogno di strategie innovative, di sistemi di
pagina 69 di 88 pianificazione e controllo, di strutture societarie e finanziarie adatte ma anche a quelle aziende che si trovano ad affrontare operazioni straordinarie"16;
- a pg. 59, nella parte in cui esamina il tema della costituzione di – di cui Controparte_1
era “legale rappresentante” - evidenziandosi quanto segue: Controparte_8
“Si osserva, infatti, che dalla documentazione in atti risulta evidente che il e il siano i veri ideatori Pt_4 CP_4 della costituzione della società, avendo personalmente provveduto alla ricerca e alla scelta del nome (vedi e- mail del 2.03.2010, ex docc. 32 e doc. 30 del fascicolo di parte attrice) e alla redazione dello Statuto, così come emerge dall'allegato all'e-mail scambiata tra le medesime parti in data 27.3.2010 (doc. 30 e doc. 44 del fascicolo di parte attrice), interamente ripreso nell'atto di costituzione della società, come autenticato dal notaio in data 3.05.2010 (doc. 50 del fascicolo di parte attrice). E', inoltre, documentalmente provato che il pur Pt_4 non sottoscrivendo, come il le scritture private redatte in data 26.04.2010 con con cui era CP_4 Parte_5 stata prevista la costituzione della e la sua diretta riferibilità come promotori a e al CP_1 Pt_4 CP_4
(docc. 45 e 46 del fascicolo di parte attrice), abbia, poi, in data 29.04.2010, versato, come previsto in tali scritture, la somma di € 10.000,00 attraverso bonifico indicando come causale proprio “saldo corrispettivo ex contratto del 26 aprile 2009” (doc. 47 del fascicolo di parte attrice). La scrittura privata del 26.04.2010, sebbene firmata solo dalla risulta essere stata inviata in un momento successivo, ossia in data Parte_5
8.06.2011, in allegato alla e-mail di risposta del al a seguito di una richiesta di quest'ultimo: CP_8 Pt_4
“Pls mandami atto varda se stamane sei a tiro così la giro via bberry all'avvocato” (doc. 30.7.3 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.)”.
Tale motivazione non risulta specificamente impugnata, non avendo proposto l'appellante incidentale ragioni di censura sufficientemente specifiche e articolate al fine di contrastare la valutazione data dal Tribunale delle Imprese.
Ancora, l'appellante incidentale non impugna l'ulteriore valutazione del primo Giudice in base alla quale veniva gestita – anche successivamente alla sua costituzione – Controparte_1
da e alle pgg. 60, 61 e 62 della sentenza di primo grado sono state analiticamente Pt_4 CP_4
dettagliate le numerose mail con le quali (che non figurava formalmente quale Parte_4
pagina 70 di 88 organo della Società) dava indicazioni, a , per la presentazioni di offerte ai Controparte_8
clienti e finanche per la supervisione del bilancio;
oltre al fatto che il medesimo si Pt_4
confrontava ripetutamente con e al fine della migliore Controparte_8 Parte_3
gestione (amministrativa, contabile e finanziaria) di con espressa Controparte_1 conferma da parte dello Studio Associato che vi era fiducia “nel suo progetto” e che “tutta la struttura” si era messa a sua disposizione (così, pg. 61 e 62 sentenza).
Vi è, poi, altro scambio di mail in cui le parti evidenziano – espressamente - l'interesse a mantenere nascosta la partecipazione di alla gestione di e così Pt_4 Controparte_1
riassunta dal Tribunale, a pg. 62:
“Significativa al riguardo è anche l'e-mail del 20.01.2011 inviata dal a , socio di Pt_4 Parte_3
formalmente unica titolare delle quote sociali, dalla quale risulta la diretta riferibilità della Parte_5 società a lui e al così come emerge dal chiaro tenore letterale della stessa: “Caro , avrei CP_4 Parte_3
due domande da porti: volendo cedere una parte delle ns quote in caregiving ad un terzo (e. 10% cedute
5% da me e 5% da (n.d.r. Belletti)) che ci segue sin da primo giorno e che vogliamo così CP_4
coinvolgere anche nel capitale, come ritieni che sia + semplice farlo?. Il 26 pomeriggio a Roma ci sono, oltre
a (n.d.r. , le 3 persone che stanno “tenendo in piedi” . Vorrei incontrarli per fare un CP_4 CP_4 CP_1 meeting di valutazione e del primo semestre e programma di lavoro per 2011. Potrei azzardare la richiesta di usare la sua sala riunioni per 2/3 ore?” (doc. 30.7.35 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Significativa è, infine, la e-mail dell'11.2.2011 inviata dal al e al , in cui il primo chiede chi fosse il socio di risultante dalla visura Pt_4 Pt_3 CP_8 Pt_5 camerale: “Ciao , in caso di visura chi compare come socio di Serve per rendere coerente la Parte_3 Pt_5 storia che con stiamo raccontando sulla compagine sociale di , sapendo che i miei ex CP_8 CP_1 colleghi certamente visureranno oltre . ” (docc. 30 e 136 del fascicolo di parte attrice), Pt_5 CP_1 CP_39 nonché la e-mail di risposta del “ ha due soci persone fisiche al 50%. Detiene altre CP_8 Pt_5 partecipazioni oltre a , quindi risulta credibile» (docc. 30 e 137 del fascicolo di parte attrice)”. CP_1
Si tratta, anche in tale caso, di passo di motivazione non specificamente impugnato, tale che – in difetto di appello e in mancanza di critica adeguata alla decisione assunta – tali circostanze risultano accertate.
E', dunque, da confermare la valutazione del primo Giudice laddove – alle successive pgg. 89 e 90
– ha ritenuto corresponsabile, insieme ad altri, delle condotte di concorrenza Controparte_8
pagina 71 di 88 sleale – con particolare riferimento, ivi si legge, allo sviamento della clientela “(per quanto concerne, in particolare, i clienti AB e ” – in quanto lo sviamento risulta essere stato Per_11 realizzato “grazie alla struttura societaria creata a tale fine, per accaparrarsi la clientela in favore di con atteggiamenti e condotte contrarie alla professionalità in relazione a tutti CP_1
e quattro i clienti oggetto del contendere, ossia a , , AB e Controparte_3 CP_6 Per_11 sebbene solo con riferimento a quest'ultimo vi sia la prova della conclusione dell'accordo come conseguenza di tale comportamento illecito”.
Né, in senso contrario, può fondatamente affermarsi l'estraneità dell'appellante incidentale - in quanto “all'oscuro del piano illecito” elaborato dagli altri responsabili e per essersi limitato ad offrire un “servizio”, quale dottore commercialista, di assistenza e consulenza contabile e amministrativa.
Il ruolo ricoperto dal medesimo (quale “legale rappresentante di ) CP_8 Controparte_1
e la sua competenza professionale (in quanto dottore commercialista), oltre che l'intensità e la tipologia dei rapporti avuti, sin da epoca antecedente alla costituzione di con Controparte_1
del quale – come detto – era “consulente” - complessivamente valutati, portano a Parte_4
ritenere che:
- l'appellante incidentale fosse pienamente edotto che veniva costituita Controparte_1
(in data 3.5.2010), allorquando il medesimo e erano ancora legati Pt_4 Controparte_4
contrattualmente con (rispettivamente, il primo sino al 31.7.2010 e il secondo Parte_2
sino al 17.5.2011) e ricoprivano - come già rilevato - ruolo decisionali e di gestione di primo livello;
- fosse consapevole che le due società fossero “concorrenti”, in quanto svolgevano la stessa attività e nello stesso segmento di mercato (così, nel dettaglio, pg. 45 sentenza);
- la sua nomina, quale legale rappresentante, era meramente “formale”, onde non far risultare
– verso i terzi e, specialmente verso - la gestione diretta della stessa parte di Parte_2
chi era ancora Amministratore delegato della predetta ( ) (o lo era stato sino a Parte_4
pochi mesi prima) ovvero amministratore e consulente ( – (così come Controparte_4
pagina 72 di 88 risultato dalla disamina delle mail indicate)17; inoltre, per il fatto che la gestione della
Società, finanche in materia di bilanci (quale campo di competenza specialistica del
), veniva controllata e verificata da , così come tutta la gestione CP_8 Parte_4 dell'attività sociale e, dunque le offerte verso i clienti (solo formalmente inviate da
“ , ma predisposte, nella sostanza dai medesimi); CP_1
- ragionevolmente, il professionista aveva accettato di ricoprire quale ruolo, previa disamina e valutazione del progetto – (che espressamente aveva dichiarato di approvare – vedi mail
25.11.2020 cit.) – delle finalità e delle prospettive;
- deve, pertanto, escludersi, che, nella specie, sussista un'interposizione fiduciaria “lecita”, tenuto conto delle circostanze indicate e che, complessivamente valutate, danno prova del consapevole e attivo concorso di nei fatti già delineati. Controparte_8
D.3) Con il terzo motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata per:“Erroneità della
sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per sviamento di clientela”.
In particolare, contesta la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto Controparte_8 il medesimo responsabile “in proprio” e non quale “legale rappresentante di . Controparte_1
Inoltre, il medesimo contesta il ravvisato “sviamento di clientela”, ribadendosi – nella sostanza – gli stessi argomenti difensivi prospettati dagli appellanti incidentali e Parte_4 Controparte_4
Orbene, le valutazioni già espresse in precedenza consentono di affermare, in via consequenziale,
la responsabilità (anche) personale di in ordine ai fatti illeciti per cui è giudizio, Controparte_8
avendo concorso nella loro realizzazione sin da epoca antecedente alla costituzione di CP_1
(quindi, necessariamente “in proprio”, stante che la Società non esisteva dal punto di vista
[...]
giuridico); sia successivamente, allorquando, mentre rivestiva (formalmente) il ruolo di legale rappresentante, continuava a prestare, quale “dottore commercialista”, l'attività di consulenza amministrativa e contabile – con le modalità e nel contesto societario e di rapporti con e Pt_4
già esposti – così dovendone rispondere (anche) “in proprio”. CP_4
D.4.) Con il quarto motivo di appello incidentale, impugna la sentenza di primo Controparte_8
grado per il seguente motivo:“Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la
responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per storno dei dipendenti”, prospettando – da un lato
– l'assenza di alcun coinvolgimento da parte del medesimo appellante incidentale;
dall'altro,
l'assenza di responsabilità del medesimo “in proprio”; infine, la carenza dei presupposti per ravvisare tale ipotesi di concorrenza sleale.
L'appello appare, sul punto, da respingere.
Innanzi tutto, si evidenzia come l'impugnazione appaia alquanto generica, in quanto non dà conto dello specifico passo dell'ampia motivazione che intende sottoporre al vaglio di questa Corte.
Di conseguenza, appare sufficiente evidenziare che il coinvolgimento, personale e diretto, di alla vicenda per cui è giudizio – così come già evidenziato – risulti provato, dalla Controparte_8
nascita della società alla sua fase più propriamente operativa, da un punto di vista gestionale, contabile e amministrativo, avendo condiviso il “progetto” e essendo, stante le sue competenze professionali, indubbiamente edotto del ruolo che ricopriva e dell'attività sociale che, in concreto,
veniva svolta.
Quanto, infine, alla sussistenza dell'illecito contestato si rinvia a quanto già valutato in relazione al coincidente motivo di appello incidentale proposto da Controparte_1
D.5.) – D.6.) Con quinto e il sesto motivo, si contesta:
- l'“Erroneità della sentenza laddove ha condannato il dott. in proprio al risarcimento CP_8
di talune voci di danno”;
- l' “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato il dott. in proprio alla CP_8 rifusione delle spese di lite”, per avere condannato l'appellante incidentale “in proprio” e per non avere compensato le spese di giudizio.
pagina 74 di 88 In ordine al quinto motivo, circa la responsabilità personale e diretta dell'appellante incidentale, si
è già ampiamente argomentato e non vi sono alcuni profili aggiuntivi da evidenziare.
In ordine alle singole voci di danno contestate (pgg. 46 – 48 comparsa appello), essendo le stesse coincidenti a quelle contestate dall'appellante incidentale si rinvia per brevità Controparte_1
alle valutazioni già esposte.
Infine, per ciò che concerne la liquidazione delle spese del primo grado, così come già evidenziato in precedenza, la questione appare assorbita dalla necessità di una nuova regolazione delle stesse, per entrambi i gradi, in ragione della riforma parziale della statuizione impugnata.
§§§§§§
E) L'appello incidentale di Parte_5
ha proposto i seguenti motivi di appello incidentale: Parte_5
I^ motivo: “Erroneità e difetto di motivazione della sentenza laddove viene affermata la responsabilità di “per avere posto in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. Pt_5 in danno di;
Pt_2
II^ motivo “Erroneità della sentenza laddove ha affermato la responsabilità di per avere Pt_5
“attivamente e consapevolmente concorso” nell'illecito concorrenziale “grazie alla struttura societaria creata a tale fine”;
III^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti per sviamento di clientela”;
IV^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per storno di dipendenti”;
V^ motivo: “Erroneità della sentenza laddove ha condannato al risarcimento di talune voci Pt_5 di danno (emergente)”;
V^ motivo: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato alla rifusione delle Pt_5 spese di lite”.
pagina 75 di 88 E.1. – E.2.) Con il primo motivo, impugna la sentenza di primo grado Parte_5
per non avere motivato quali responsabilità fossero ascrivibili alla Società in relazione ai fatti illeciti per cui è giudizio.
Il primo motivo può essere esaminato unitamente al secondo, al terzo e al quarto, in quanto strettamente connessi.
In particolare, con il secondo motivo, si contesta la statuizione impugnata per non avere valutato la liceità della attività di concorrenza realizzata dalla medesima Società e per essere stata all'oscuro dell'attività illecita compiuta da altri.
Con il terzo motivo, si impugna la valutazione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto responsabile la “per sviamento di clientela”, senza avere dato conto dell'attività svolta dalla Pt_22 stessa;
nonché (quarto motivo) per lo “storno del dipendente ”. Controparte_7
Ciò premesso, la Corte ritiene che i motivi in esame non siano meritevoli di accoglimento.
Gli stessi appaiono, innanzi tutto, molto generici e non danno conto del percorso argomentativo offerto dal primo Giudice e della valutazione che ad esso è conseguita.
Invero, deve rilevarsi come il Tribunale delle Imprese abbia – innanzi tutto – premesso (pg. 47 –
49) che deteneva, sin dalla costituzione di avvenuta in data 3.5.2010, Parte_5 Controparte_1
le quote di quest'ultima, sino alla cessione, avvenuta in data 3.1.2013, a CP_5
era partecipata, al 50%, da e da tale;
dal 5.6.2013, la Parte_5 Parte_3 Persona_13
Società è stata posta in liquidazione e il liquidatore veniva nominato nella persona di Parte_3
[...]
, all'epoca dei fatti, così come già evidenziato, era dottore commercialista e faceva Parte_3
parte con (e altri) dello studio Controparte_8 CP_31
E' stato altresì accertato che ha avuto un ruolo attivo nella costituzione di Parte_5 CP_1
atteso che – osservava il Tribunale a pg. 47, senza che risulti stato proposto specifico
[...]
motivo di appello – è provato per tabulas che:
“in data 26.04.2010 quest'ultima avesse sottoscritto due distinte scritture private, asseritamente concluse con e rispettivamente, consulente e amministratore di Controparte_4 Parte_4
pagina 76 di 88 dalle quali risulta che "1. Il Promotore (n.d.r. e incarica il Portatore Pt_2 Pt_4 CP_4
(n.d.r. , che accetta, di costituire una società a responsabilità limitata (d'ora innanzi Parte_5
"CO") con un capitale di € 20.000,00, partecipando alla stessa in qualità di quotista al 50%
(cinquantapercento), versando la relativa quota di capitale sociale di € 10.000,00. 2. La CO dovrà essere costituita innanzi al notaio nel più breve tempo possibile, Persona_14
compatibilmente con i relativi adempimenti.
3. Soci della CO saranno il Portatore con il 50%
delle quote e con il restante 50% delle quote. [...] 3. Il promotore si Controparte_4 Parte_4
obbliga inoltre a corrispondere al Portatore, direttamente o per mezzo di società da esso indicata al Portatore, un compenso annuo posticipato di € 4.000,00 oltre IVA, per l'attività che quest'ultimo svolgerà in adempimento del presente accordo, oltre al rimborso delle spese vive preventivamente
autorizzate e documentate" (docc. 45 e 46 del fascicolo di parte attrice).
In adempimento di tale accordo risulta che , in data 29.04.2010, abbia provveduto a Parte_4
effettuare un bonifico in favore della società, avente come causale il "saldo corrispettivo ex contratto del 26 aprile 2009" di € 10.000,00 (doc. 47 del fascicolo di parte attrice), ossia proprio
l'importo richiesto ai promotori per la costituzione della società.
Risulta, poi, per tabulas che nella medesima data del 26.04.2010 si fosse svolta una riunione del consiglio di amministrazione di avente a oggetto "Analisi della documentazione relativa Parte_5
al progetto ed " " ed approvazione della costituzione della a socio CP_1 Controparte_1
unico operante nel settore dell'assistenza domiciliare", risultando dal verbale redatto la volontà di
costituire una società avente a oggetto quello di operare nel settore dell'assistenza domiciliare in favore di pazienti sottoposti a terapie croniche, essendo già stato individuato uno "staff tecnico" di
esperienza, dotato di elevate capacità professionali, facendo in tal modo evidente riferimento al
e al che già lavoravano per la quale operava nel medesimo settore. Dal Pt_4 CP_4 Pt_2
verbale, in particolare, risulta che: "Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il
presidente (n.d.r. ), il quale informa i consiglieri dell'opportunità di procedere Parte_3
alla costituzione della a socio unico, così che andrà ad operare Controparte_1
nell'innovativo settore dell'assistenza domiciliare per pazienti con terapie croniche. Il settore presenta un alto potenziale di sviluppo per via dell'interesse strategico e congiunto delle società
farmaceutiche e delle strutture sanitarie pubbliche ad incentivare tali servizi. Lo staff tecnico che
pagina 77 di 88 avvierà l'iniziativa possiede una consolidata esperienza ed elevate capacità professionali, fattori
che rafforzano le prospettive economiche dell'iniziativa. La società dovrebbe ragionevolmente concludere i primi contratti di assistenza con le cause farmaceutiche nelle prime settimane
successive alla sua costituzione garantendosi così fin dall'inizio una quasi totale autonomia finanziaria sin dai primi mesi”. Dal medesimo verbale emerge, poi, che a seguito di una votazione unanime da parte del consiglio di amministrazione, fosse stato deliberato: “- di dare piena esecuzione alla delibera assembleare di costituire la [...]; - di delegare, Controparte_1
disgiuntamente tra loro, i due consiglieri della società e :
1. al Persona_13 Parte_3
reperimento entro e non oltre il 30 aprile p.v. delle risorse finanziarie e funzionali al perfezionamento dell'operazione che si terrà in data maggio 2010 a Roma presso lo studio del
Notaio (doc. 49 del fascicolo di parte attrice). Per_14
È documentalmente provato che in attuazione di tale verbale e delle scritture private sottoscritte
da in data 3.05.2010, proprio davanti al notaio sia stata costituita la Parte_5 Persona_14 società , di proprietà di con un capitale sociale di € 20.000,00, con nomina CP_1 Parte_5
come amministratore di (doc. 50 del fascicolo di parte attrice). L'atto di Controparte_8
costituzione della società risulta del tutto identico all'atto già predisposto e inviato come allegato
"20100326 statuto E rft» nell'e-mail scambiata in data 27.03.2010, ossia circa un mese Pt_23
prima, tra e avente a oggetto proprio "Statuto" (doc. 30 e 44 del Parte_4 Controparte_4
fascicolo di parte attrice)” – (pgg. 47 – 49 sentenza).
Orbene, tali accertamenti non risultano impugnati, essendosi l'appellante incidentale limitato
(molto genericamente) a contestare la valutazione “a valle” – data dal Tribunale delle Imprese – in ordine alla sua (cor)responsabilità in ordine ai fatti per cui è giudizio.
Orbene, anche a volere prescindere da evidenti profili di inammissibilità dell'appello per l'aspecificità delle censure proposte, si osserva che la responsabilità di e il suo Parte_5
coinvolgimento, diretto e consapevole, nelle operazioni illecite per cui è giudizio, emergano:
- dalla sua diretta partecipazione alla costituzione di quale socia unica Controparte_1
sino al 2013;
- dal fatto che il suo legale rappresentante era “ ”, anch'egli membro, come Parte_3
, dello stesso che svolgeva consulenza (amministrativa e Controparte_8 Controparte_31
pagina 78 di 88 fiscale) per e che, in quanto tale, era a conoscenza della “storia Controparte_1 professionale” di e di e della Società ( nella quale i medesimi, Pt_4 CP_4 Parte_2
come più volte evidenziato, alla data di costituzione di (del 3.5.2010), Controparte_1
ancora ricoprivano ruoli apicali;
- dalla circostanza che l'investimento finanziario, da parte di nella costituzione di Parte_5
avveniva, ragionevolmente, previa valutazione delle finalità e delle CP_1
prospettive, oltre che del chiaro ruolo che i due “soci occulti” avrebbero avuto e che, in concreto, hanno avuto dal punto di vista operativo e gestionale;
- quindi, le circostanze temporali e soggettive, oltre che le modalità di gestione dei rapporti indicati (dalla costituzione della società sino alla cessione della stessa nell'anno 2013) –
come già nel dettaglio evidenziate – complessivamente valutate, consentono di ritenere corretta la valutazione del primo Giudice e che si ritiene di confermare.
E', infatti, su tali basi e in ragione dei ruoli ricoperti dall'appellante incidentale, tramite il proprio legale rappresentante , oltre che dei rapporti con gli altri appellati e del loro Parte_3
sviluppo nell'arco temporale considerato, che si è ascritta la compartecipazione di ai fatti Parte_5
illeciti per cui è giudizio e la violazione delle regole di correttezza imprenditoriale.
Pertanto, le censure in esame vengono respinte.
E.5) In ordine alla doglianza formulata con il quinto motivo e relativa alla liquidazione delle voci di danno emergente, si rimanda – stante la coincidenza dei profili di appello proposti (così, pg. 42
comparsa di costituzione e risposta in appello) – alle valutazioni effettuate con la disamina dell'appello incidentale di Controparte_1
E.6.) L'ultimo motivo di appello incidentale e che è relativo alla regolazione delle spese di giudizio risulta assorbito, in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello principale.
§§§§§§
F.) L'appello incidentale di CP_5
ha proposto due motivi di appello incidentale.
[...]
F.1.) Con il primo motivo, ha impugnato la sentenza di primo grado per avere liquidato le spese processuali in euro 41.700,00, oltre accessori e, in particolare, per non avere il primo Giudice
pagina 79 di 88 motivato la liquidazione dei compensi in misura inferiore alla nota spese depositata all'esito del giudizio (richiamando, sul punto, il seguente principio di diritto: “in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione” e citando
Cass. civ., Sez. II, 27/7/2023, n. 22762. Nello stesso senso: Cass. civ., Sez. lavoro, 5/4/2017, n.
8824; Cass. civ., Sez. III, 14/10/2015, n. 20604)
Oltre a ciò, si contesta la misura della liquidazione dei compensi, poiché:
- la domanda di risarcimento del danno era stata quantificata da parte attrice in euro
15.955.660,00;
- sono state espletate due Ctu e la causa è stata rimessa al collegio tre volte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la liquidazione effettuata dal primo Giudice sia corretta, per i seguenti motivi.
La liquidazione risulta avere rispettato i “minimi tariffari” (= euro 41.691,00), tenuto conto del disputatum (pari a circa 16 Milioni di euro, tale essendo la domanda risarcitoria proposta da parte attrice) e della posizione marginale avuta dalla Società nel giudizio di primo grado, essendo stata costituita solo il 3.1.2013 e, dunque, in data successiva agli illeciti consumati dai responsabili,
senza che siano emersi elementi di prova adeguati onde poter affermare che la stessa abbia beneficiato, una volta costituita, degli effetti dell'intesa illecita (così, pg. 90 sentenza).
F.2.) Il secondo motivo – con il quale censura la sentenza di primo grado nella Parte_24
parte in cui ha respinto la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. - appare Parte_2
parimenti infondato.
Il Tribunale così motivava a pg. 104: “Con riferimento poi alla domanda svolta da CP_22
[... e da Eq Value srl, il Collegio rileva che parte convenuta non abbia provato, come era suo
onere, che parte attrice ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave e l'eventuale danno subito”.
pagina 80 di 88 L'appellante incidentale prospettata l'erroneità della motivazione in quanto, in primo grado, tale domanda era stata proposta ai sensi del “3° comma dell'art. 96 c.p.c.” e non del “1° comma” – così che, trattandosi di sanzione di carattere pubblicistico, secondo ampio orientamento interpretativo,
non si richiede né la domanda di parte, né la prova del danno (richiamando, sul punto, Cass. Civ. n.
26545/2021) – e rilevando che era stato chiesto il riconoscimento di una “somma equitativamente determinata”; inoltre, evidenzia il “difetto della minima diligenza”, da parte di nel Parte_2
convenire in giudizio l'odierna appellata, per il fatto che aveva acquistato le partecipazioni di diverso tempo dopo i fatti per cui è giudizio. Controparte_1
Per le stesse ragioni, chiede che l'appellante principale sia condannata ex art. 96 CP_5
c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma di denaro, equitativamente determinata, anche in relazione al presente grado di giudizio.
Ritiene questa Corte che i motivi di censura non siano meritevoli di accoglimento.
Corretto è, in linea generale, il principio di diritto richiamato dall'appellante incidentale, in base al quale “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso
per cassazione [il principio si ritiene estensibile al grado di appello] con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale
diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e
metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” – (così, SS.UU. Civili n. 32001/2022).
Nel caso concreto, ritiene questa Corte che il rigetto della domanda proposta da nei Parte_2
confronti di non sia conseguente all'omesso utilizzo della normale diligenza da CP_5
parte di e che, se utilizzata, le avrebbe consentito di verificarne la palese Parte_2
infondatezza.
In particolare – così come evidenziato in precedenza – il rigetto delle domande nei confronti della società appellata non dipende – ex se– dal fatto che si tratta di Società costituita nell'anno 2013 e quindi dopo i fatti illeciti consumati principalmente negli anni 2009 – 2011.
pagina 81 di 88 Invero, il rigetto della domanda proposta in primo grado e, poi, in appello passa attraverso la disamina della ulteriore questione e, in particolare, se come già CP_5 Controparte_1
[...
sia stata mero “schermo giuridico” di attività aventi finalità anti - concorrenziali e non consentite dall'ordinamento giuridico (tenuto conto della parziale coincidenza soggettiva della composizione societaria).
Quindi, nel caso concreto, la ritenuta infondatezza della domanda non appare, di per sé, sintomatica di quel difetto della “normale diligenza” (così SS.UU.CIT.), così che la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. appare da respingere.
§§§§§§§§§§§§§§§
G) L'appello incidentale di . Parte_3
ha proposto i seguenti motivi di appello incidentale: Controparte_40
I^ motivo: “Erroneità e difetto di motivazione della Sentenza laddove viene affermata la responsabilità del dott. in proprio “per avere posto in essere atti di concorrenza sleale ex Pt_3
art. 2598 n. 3 c.c. in danno di;
Pt_2
II^ motivo: “Erroneità della Sentenza laddove ha affermato la responsabilità del dott. (in Pt_3 proprio) per aver “attivamente e consapevolmente concorso” nell'illecito concorrenziale “grazie alla struttura societaria creata a tal fine”;
III^ motivo: “Erroneità della Sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per sviamento di clientela”;
IV^ motivo: “Erroneità della Sentenza laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c. per storno di dipendenti”;
V^ motivo: “Erroneità della Sentenza laddove ha condannato il dott. in proprio al Pt_3
risarcimento di talune voci di danno (emergente)”
VI^ motivo: “Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha condannato il dott. in proprio Pt_3
alla rifusione delle spese di lite”.
pagina 82 di 88 G.1. – G.5.) Con il primo motivo, l'appellante incidentale impugna la sentenza di primo grado per non avere motivato in ordine alla responsabilità ascritta al medesimo in ordine ai fatti per cui è causa.
Il primo motivo può essere esaminato con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, poiché intimamente connessi.
Con il secondo, si impugna la sentenza di primo grado per avere ritenuto Parte_3
responsabile “in proprio”, oltre che “quale legale rappresentante di (oggi in Parte_5
liquidazione) e sebbene sia stato sempre all'oscuro delle finalità illecite perseguite dai sigg.ri Pt_4
e CP_4
Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, si contesta la sentenza appellata per aver ritenuto l'appellane corresponsabile in ordine ai fatti illeciti di concorrenza sleale accertati all'esito del giudizio ed averlo condannato al risarcimento del danno.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello incidentale sia infondato.
Il Tribunale risulta avere adeguatamente motivato, all'esito della valutazione del compendio probatorio in atti, il ruolo e la responsabilità dell'appellante incidentale, né l'appello – che appare non tenere conto di tutti gli approfonditi accertamenti svolti – risulta svolgere un'adeguata critica alle conclusioni raggiunte.
Invero, la pronuncia impugnata ha evidenziato, a pg. 60 e ss., il ruolo dell'appellante incidentale nella vicenda per cui è giudizio, sin dalla fase prodromica alla costituzione di Controparte_1 ove – quale professionista dello studio associato – aveva contatti e interloquiva, a CP_31
più riprese, con mediante le mail acquisite agli atti. Parte_4
Stante il corposo compendio probatorio e in ragione dell'omessa specifica impugnazione dello stesso, appare sufficiente richiamare quanto motivato dal Tribunale, in particolare, alle pgg. 61 e
62:
“Ai fini del ruolo ricoperto dai professionisti, e all'interno della , il tribunale ritiene, Pt_3 CP_8 CP_1 innanzitutto, rilevante richiamare l'e-mail inviata in data 7.10.2010 dal al con in copia anche il CP_8 Pt_4
nella quale viene sottoposta a quest'ultimo una offerta formulata dallo Studio professionale di Pt_3 appartenenza, , per la prestazione in favore della di servizi contabili, CP_41 CP_1
pagina 83 di 88 amministrativi, di consulenza, anche societaria, e di amministrazione della società, chiedendo, per tale ultimo servizio, il corrispettivo di € 5.000,00 (doc. 30.7.1 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Risulta per tabulas che su tale proposta il abbia Pt_4 interloquito in maniera puntuale e specifica, per, poi, concludere, nella e-mail del 27.11.2010, inviata al Pt_3 con in copia anche il e anch'esso socio dello studio , nonché CP_8 Controparte_32 CP_31 proprietario di alcune quote e legale rappresentante della attuale proprietaria delle quote societarie CP_5 della : “Se concordate tale proposte, do mandato a di apportare le modifiche al testo e firmare CP_1 CP_8 per (poi mandami pdf definitivo con le 2 firme per mio archivio) e saldare la proforma già ricevuta” CP_1
(doc. 30.7.1 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c.). LE è anche quanto emerge dalla e-mail inviata in data 25.11.2010 dal al CP_32 Pt_4 dalla quale risulta che “tutta la ns struttura si è messa a disposizione del tuo progetto sul quale, come sai, crediamo anche in una logica di partnership” (doc. 30.7.1 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), a cui è seguita la risposta del del 26.11.2010, in Pt_4 cui è stata ribadita “con l'occasione, non posso non rinnovarti la gratitudine per l'accoglienza e disponibilità che, al di là di ogni rapporto contrattuale, avete sempre mostrato verso il progetto ” (doc. 30.7.1 del CP_1 fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Significativa al riguardo è anche l'e-mail del 20.01.2011 inviata dal a , socio di Pt_4 Parte_3 Parte_5 formalmente unica titolare delle quote sociali, dalla quale risulta la diretta riferibilità della società a lui e al così come emerge dal chiaro tenore letterale della stessa: “Caro , avrei due domande da porti: CP_4 Parte_3 volendo cedere una parte delle ns quote in caregiving ad un terzo (e. 10% cedute 5% da me e 5% da CP_4
(n.d.r. Belletti)) che ci segue sin da primo giorno e che vogliamo così coinvolgere anche nel capitale, come ritieni che sia + semplice farlo?. Il 26 pomeriggio a Roma ci sono, oltre a (n.d.r. , le 3 persone CP_4 CP_4 che stanno “tenendo in piedi” . Vorrei incontrarli per fare un meeting di valutazione e del primo CP_1 semestre e programma di lavoro per 2011. Potrei azzardare la richiesta di usare la sua sala riunioni per 2/3 ore?” (doc. 30.7.35 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Significativa è, infine, la e-mail dell'11.2.2011 inviata dal al e al , Pt_4 Pt_3 CP_8 in cui il primo chiede chi fosse il socio di risultante dalla visura camerale: “Ciao , in caso di Pt_5 Parte_3 visura chi compare come socio di ? Serve per rendere coerente la storia che con stiamo Pt_5 CP_8 raccontando sulla compagine sociale di , sapendo che i miei ex colleghi certamente visureranno CP_1
oltre . ” (docc. 30 e 136 del fascicolo di parte attrice), nonché la e-mail di risposta del Pt_5 CP_1 CP_39
“ ha due soci persone fisiche al 50%. Detiene altre partecipazioni oltre a , quindi CP_8 Pt_5 CP_1 risulta credibile» (docc. 30 e 137 del fascicolo di parte attrice)”
Pertanto, si ritiene che il (doppio) ruolo ricoperto da , sia in detta qualità, sia quale Parte_3
legale rappresentante di (oggi in liquidazione) – rispetto alla quale si ritiene di avere già Parte_5 pagina 84 di 88 argomentato in ordine al ruolo della stessa ed alle responsabilità alla stessa riferibili – nonché, successivamente, quale socio di (che, come detto, a quest'ultima è succeduta) 18, CP_5
fondano la responsabilità del medesimo sia “in proprio”, sia quale organo gestorio della stessa
Parte_5
La consapevole partecipazione dell'appellante incidentale, in tali vesti, al progetto – che perseguiva finalità non consentite dall'ordinamento – (in particolare) tramite relazione qualificata con Pt_4
e in tutto l'arco temporale di realizzazione dello stesso, porta, per l'effetto, al rigetto delle
[...]
proposte censure.
In ordine al quinto motivo di appello incidentale - stante la coincidenza delle doglianze proposte, in ordine alla liquidazione del danno emergente ed alle “voci” di danno riconosciute dal Tribunale, a quelle già disaminate per la posizione di e di (così, pgg. 46 e 47 comparsa CP_1 Parte_5
di costituzione e risposta in appello) – si rimanda, per opportuna brevità, alle valutazioni già
articolate con la disamina di tali censure.
G.6.) In ordine al sesto motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite ed all'omessa compensazione delle spese da parte del primo Giudice, si ritiene – così come già rilevato per impugnazione analoghe – che la parziale riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente necessità di regolare nuovamente le spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito del giudizio, assorba ogni valutazione a riguardo.
§§§§§§§
Conclusivamente, tenuto conto delle considerazioni esposte, l'appello principale proposto da viene parzialmente accolto, nei limiti in precedenza evidenziati, con conseguente Parte_2
ulteriore condanna di , , Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 [...]
e , in solido fra loro, all'ulteriore risarcimento del danno che si Parte_5 Parte_3 liquida, all'attualità in euro 1.400.000,00, oltre ai soli interessi, maturandi nella misura legale (art. 1284, 1° comma, c.c.), dalla data odierna al soddisfo.
Gli appelli incidentali vengono respinti.
§§§§§§
In ordine alle spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
a) Gli appellati , , Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8
e , in solido fra loro, sono tenuti alla refusione Parte_5 Parte_3
delle spese processuali anticipate da per il primo e il secondo grado, Parte_2
secondo la soccombenza, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (scaglione da 1 milione a 2 milioni), applicati i parametri compresi tra i medi e i massimi tariffari, avuto riguardo all'indubbia complessità della vicenda in decisione ed agli articolati accertamenti svolti (sia in primo che in secondo grado), ivi compresa l'approfondita istruttoria tecnica.
Tenuto conto del numero di convenuti risultati soccombenti e rispetto ai quali l'odierna appellante
(attrice in primo grado) ha svolto difese distinte (sia in fatto, che in diritto, essendo non del tutto coincidenti le posizioni dei concorrenti nell'illecito), sussistono i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2°, d.m. 55/2014 e successive modifiche, dell'aumento dei compensi nella misura del 40%.
Solo per il primo grado di giudizio si liquida anche la fase istruttoria e non anche per l'appello.
b) Tra e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, Parte_2 CP_5
ravvisata la reciproca soccombenza, le spese di lite di entrambi gradi si compensano integralmente.
c) Infine, è tenuta alla rifusione delle spese processuali del presente grado di Parte_2
giudizio nei confronti di (essendo risultati assorbiti gli CP_6 Controparte_22 appelli incidentali) e . Controparte_7
pagina 86 di 88 La liquidazione delle spese di lite avviene in base al d.m.55/2014, modificato dal d.m. 147/2022,
applicati i parametri prossimi ai minimi, come già in primo grado, tenuto conto del valore del disputatum, delle stesse questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
d) Le spese delle CTU, già liquidate dal Tribunale delle Imprese, vengono poste, in via definitiva, a carico di Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 [...]
, liquidazione e , in solido fra loro, ferma CP_8 Parte_5 Parte_3 restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei Ctu.
e) Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.u. 115/2012 e successive modifiche, per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali Pt_4
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_5
ed di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_3 CP_5 pari al doppio di quanto versato per ciascuna impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da (già e in Parte_1 Parte_2
parziale riforma della sentenza n. 10219/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, in data 18.12.2023, condanna , Parte_4 [...]
, e CP_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_5 Parte_3
in solido fra loro, all'ulteriore risarcimento del danno che liquida, all'attualità, per i
[...]
titoli di cui in motivazione, in complessivi euro 1.400.000,00, oltre interessi nella misura legale (art. 1284, 1° comma, c.c.) dalla data odierna al soddisfo. Fermo il resto;
- respinge gli appelli incidentali proposti da , Parte_4 Controparte_4 Controparte_1
[...
, , ed Controparte_8 Parte_5 Parte_3 CP_5
- condanna , , Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 [...]
e , in solido fra loro, alla rifusione, in favore di Parte_5 Parte_3 Parte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e che liquida in complessivi euro pagina 87 di 88 112.000,00 (di cui euro 70.000,00 per il primo grado ed euro 42.000,00 per l'appello), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra ed Parte_1
CP_5
- condanna (già alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_6 [...]
(già ) e , delle spese processuali del presente grado CP_2 Controparte_3 Controparte_7
di giudizio e che liquida, in favore di ciascuna, in euro 27.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese delle Ctu liquidate dal Tribunale di Milano, a carico di
Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_5
e , ferma restando la solidarietà di tutte parti nei confronti dei
[...] Parte_3
Ctu;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.u. 115/2012 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali , Parte_4
, , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_5 Parte_3
ed di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio
[...] CP_5 di quanto versato per ciascuna impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL ON MA AL
pagina 88 di 88 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Essendo stato così deciso:
“dichiara l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza formulate dai convenuti e Parte_4 CP_7
;
[...]
- ammette consulenza tecnica d'ufficio informatica nei termini di cui in motivazione, rimettendo al giudice istruttore ogni decisione in ordine alla scelta del consulente tecnico d'ufficio ed al quesito da sottoporre al medesimo;
- non ammette i capitoli di prova dedotti dalle parti e rimette ogni decisione in ordine agli ulteriori mezzi istruttori richiesti all'esito degli accertamenti tecnici innanzi stabiliti;
- rimette le parti dinanzi al giudice istruttore dott.ssa A. Del Moro – così designato all'ulteriore trattazione della presente causa su indicazione del Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A, tenuto conto della destinazione ad altra sezione del precedente giudice istruttore - per l'udienza del'11 maggio 2016 ore 10”. pagina 19 di 88 4 cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 6 Sotto tale profilo, si aggiunge come risulti ex actis che – già nel mese di ottobre 2009 – avesse Controparte_3 preso contatti con un soggetto terzo per l'eventuale affidamento del progetto “ (doc. n. 10 primo Parte_19 grado allegato alla memoria istruttoria). 7 Disponendosi, per l'effetto, quanto segue: “RIGETTA la domanda della ricorrente [ di inibitoria Parte_2
del trasferimento del database contenente i dati dei pazienti che hanno usufruito della prestazione Nursing
Betaplus in forma elettronica e cartacea” e “ACCOGLIE la contrapposta domanda della resistente [ CP_6 di trasferimento del database contenente i dati dei pazienti che hanno usufruito della prestazione Nursing
Betaplus in forma elettronica e cartacea e per l'effetto ORDINA alla ricorrente di consegnare alla resistente il database contenente i dati dei pazienti che hanno usufruito della prestazione Nursing Betaplus in forma elettronica e cartacea”. 8 Si tratta di principio consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e, sul punto, si richiamano Cass.
Civ., ordinanza n. 30214/2017; Cass. Civ., I, sentenza n. 7306/2009; Cass. Civ., I, sentenza n. 19430/2003; 9 Così, in tale senso: Cass. Civ. n. 24029 del 6.9.2024: “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”; 12 Ai sensi dell'art. 98 c.p.i.
“
1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone, al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”. pagina 57 di 88 13 La stessa previsione di tale “obbligo di riservatezza” – nei contratti conclusi con i dipendenti, collaboratori e con i clienti – conferma che si trattava di informazioni di cui non era autorizzata la libera divulgazioni e che
C ; Controparte_37 Parte_2 14 Nello stesso senso, si rimanda a Cass. Civ., I, sentenza n. 8215/2007 ove, ai fini dell'integrazione della responsabilità prevista dal n.3) dell'art. 2598 c.c., si richiede che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda, escludendosi detta responsabilità (solo) laddove il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela. Conforme, Cass. Civ. n. 14793/2008; 15 quale principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost e in base al quale: “ […] la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 11458/2018); 16 Si afferma, altresì, che “È documentalmente provato che tale studio presenta due sedi, una in Roma, via
Giovanni Antonelli, 50, dove si trova anche la sede legale di e una in Milano, via Borgogna, 7, Parte_5
dove ha sede sia che Di tale studio risulta Founding Partner, insieme a CP_5 CP_1 Pt_3
mentre risulta come mero Partner”; Controparte_32 CP_8 17 Così, ad esempio, scriveva a , in data 11.10.2010, in vista della comunicazione che sarebbe stata Pt_4 Controparte_8 data a dell'esistenza di da parte di un cliente di quest'ultima: Parte_2 Controparte_1
“Carissimi, nei prossimi giorni verrà data notorietà a (il nostro cliente comunicherà alla mia vecchia società CP_1 che esiste ). Come sapete abbiamo approntato un sito (pubblicato domani) in cui si danno come unici riferimenti CP_1 un'email e un indirizzo (lo studio di Milano, sede legale, comunque pubblica). Non mi aspetto granchè ma, nel dubbio, penso sia opportuno apporre presso lo studio di Milano una “targa” o insegna che, pur non creando confusione nella vostra comunicazione, dia comunque l'idea della presenza di eludendo il dubbio che trattasi di una CP_1
“copertura” […]” (doc. n. 30.7.7. ; Parte_2 pagina 73 di 88 18 Avendo così evidenziato il Tribunale – sulla base di quanto risultante per tabulas – a pg. 49 della sentenza:
“EqValue, la società che in data 3.01.2013 ha acquisito le quote sociali di , essa risulta essere stata CP_1 costituita in data 25.02.2008 ed essere di proprietà non solo di , già proprietario di e Parte_3 Parte_5 suo legale rappresentante, ma anche di , amministratore delegato di e Controparte_8 CP_1 liquidatore di nonché di e , tutti professionisti associati Parte_5 Controparte_32 Controparte_30 dello studio presentando come amministratori proprio e CP_31 Controparte_32 Parte_3
. Risulta per tabulas dalla visura prodotta che tale società presenta un oggetto sociale analogo a quello di
[...]
[…] Parte_5 pagina 85 di 88