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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE 1ᵃ CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5521/2019 R.G. pendente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CASCELLA BETTY, in virtù di mandato su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, presso il cui studio in Adelfia (BA) alla via Sabotino n. 2 è elettivamente domiciliata
– Ricorrente –
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 mandato alle liti in atti, dall'Avv. AMORESE ALFONSO, presso il cui studio, in Bitonto
(BA) alla via Verdi n. 7, è elettivamente domiciliato
– Resistente –
nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– Intervenuto –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 04/12/2024, tenutasi a “trattazione scritta”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., su precisazione delle conclusioni come da note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. che rassegnava le sue conclusioni in data 05/12/2024.
F A T T O E D I R I T T O TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
Con ricorso depositato in data 09/04/2019 premesso che: Parte_1
− aveva contratto matrimonio civile in data 18/09/2017 in Bari con Controparte_1
(anno 2017, parte I, atto n. 259), in regime di separazione dei beni;
− dall'unione dei coniugi non nascevano figli;
− la ricorrente è laureata in Farmacia ed esercita la professione di informatore scientifico presso la Società Abbott s.r.l. con sede in Roma con contratto a tempo determinato con scadenza in data 31/01/2020 per un reddito mensile di €3.000,00 circa lordi, mentre il Sig. laureato in Economia e Commercio, lavora alle CP_1 dipendenze della Geberit s.p.a. con un reddito di €3.500,00 circa netti;
− l'intollerabilità della convivenza doveva attribuirsi ad una pluralità di fatti vessatori imputabili allo (specificati diffusamente nella memoria integrativa ai sensi CP_1 dell'art. 709, co. 3 c.p.c.) l'ultimo dei quali consistito in una aggressione fisica da parte del resistente a seguito della quale, al fine di tutelare la propria incolumità fisica, era costretta a trovare riparo presso l'abitazione del di lei fratello;
− l'intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione spirituale tra i coniugi era, pertanto da addebitarsi al Sig. CP_1 tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi, previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, la separazione personale dei coniugi con addebito del marito, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 03/04/2019 il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé per l'udienza del giorno 11/07/2019; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte ed a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Con memoria del 2.7.2019 si costituiva in giudizio il resistente , il Controparte_1 quale, non opponendosi alla separazione, chiedeva rigettarsi la richiesta della ricorrente di addebito e, al contempo, di addebitare la separazione alla moglie per le continue e reiterate violazioni degli obblighi discendenti dal matrimonio, con condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
All'udienza presidenziale dell'11/07/2019, il Presidente, sentiti i coniugi, e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, li autorizzava a vivere separati, assumendo le ulteriori determinazioni per il prosieguo del procedimento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza di comparizione davanti al G.I. le parti, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, chiedevano la rimessione della causa al
Collegio per la decisione sullo status con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il G.I. rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M..
Con sentenza non definitiva n. 707/2020 pubblicata il 18/02/2020 il Tribunale di Bari pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo con ordinanza emessa in pari data il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
Terminata l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, all'udienza dell'04/12/2024, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il G.I., lette le note con cui le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M..
Il PM rassegnava le proprie conclusioni con nota del 5.12.2024.
Le parti depositavano le memorie conclusionali e di replica come in atti.
***
Pronunciata sentenza sullo status, il Collegio deve esaminare le questioni ancora pendenti e relative all'addebito della separazione, come da domande reciprocamente avanzate dai coniugi. sostiene la violazione da parte del coniuge dei doveri nascenti dal Parte_1 matrimonio e, in particolare, deduce che il resistente avrebbe assunto nei suoi riguardi, sin dagli inizi del matrimonio, condotte violente verbalmente e, più di recente, anche fisicamente.
Di contro, assume di non aver mai adottato comportamenti Controparte_1 aggressivi nei confronti della moglie e che, per contro, la rottura dell'affectio coniugalis era da imputarsi al comportamento aggressivo e denigratorio della moglie assunto nei suoi confronti oltre che violativo degli obblighi di assistenza e cura nascenti dal matrimonio.
Così ricostruite le posizioni delle parti, va innanzitutto esaminata la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente.
Al riguardo, non appare inutile qui ricordare che la rottura della comunione può derivare dalla violazione da parte di uno dei due coniugi dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione. In tal caso, su richiesta della parte che vi abbia interesse, il Giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge. Affinché la separazione possa, tuttavia, essere addebitata ad uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Grava, dunque, sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass. n. 2059/2012).
Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, individuato talune ipotesi di gravi violazioni – tra cui i comportamenti violenti o aggressivi – in relazione alle quali può presumersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza con la conseguenza che, in punto di distribuzione degli oneri probatori, è il coniuge a cui è ascrivibile la condotta violenta ad essere gravato dall'onere di dare la prova contraria, ossia che tali condotte non abbiano inciso sulla vita matrimoniale, mentre il richiedente l'addebito non dovrà neppure provare il nesso causale (cfr. Cass. n. 31351/2022; Cass. n. 27324/2022;
Cass. n. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 11516/2024; Cass. n. 2059/2014; Cass. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
n. 2059/2012; Cass. n. 25618/2007). Per cui il giudice, in presenza di condotte provate, non deve valutare il comportamento dell'altro coniuge né accertare il nesso di causalità.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato espressamente che le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge «a motivo della loro particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa all'idoneità (Cass. Civ. n. 7388 del 22 marzo 2017;
Cass. Civ. n. 27324 del 16 novembre 2022)» (cfr. Cass. civ. sez. I, 29/11/2024 n. 30721; conf. Cass. n. 30721/2024).
Ciò sta a significare che, a fronte della prova delle violenze, il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante semplicemente dimostrando la condotta dell'altro coniuge senza dover egli attestare l'efficienza causale dalla medesima svolta, per cui spetta all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, un fatto estintivo e cioè che la violenza si colloca in un contesto familiare già disgregato.
In particolare, in tema di maltrattamenti in famiglia, la giurisprudenza ha chiarito che un solo episodio di percosse è sufficiente per la pronuncia di addebito (cfr. Cass. n.
27766/2022). Al proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato il principio secondo cui i comportamenti che integrano il reato di violenze contro familiari o conviventi «possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali» (cfr. Cass. pen. n. 18316/2021).
Nella fattispecie in esame, pertanto, l'analisi della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente non può prescindere dall'accertamento della sussistenza o meno delle condotte violente che la imputa allo Pt_1 CP_1
Al proposito, la ricorrente ha pienamente assolto all'onere di provare la condotta aggressiva del coniuge.
Infatti, dalle prove orali ammesse e dalla documentazione in atti è stato provato l'atteggiamento offensivo del resistente nei confronti della , sia la violenza verbale Pt_1
e fisica da questi posta in essere in danno della moglie.
Al riguardo è opportuno evidenziare che, sebbene dalla valutazione della documentazione allegata da parte resistente (cfr. all.ti alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2
c.p.c.) deve ritenersi esclusa la configurazione della fattispecie di reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali a carico del resistente , come evincibile Controparte_1 dal decreto di archiviazione della denuncia presentata in sede penale dalla -, ciò Pt_1 non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazione personale tra i coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito, TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale (cfr. al proposito Cass. ordinanza n.
19808/2023 che precisa che tale valutazione del giudice civile «non configura una violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ben potendo il giudice civile svolgere un autonomo apprezzamento, ai fini della domanda di addebito della separazione, dei medesimi fatti già valutati dal giudice penale nell'ambito del reato di maltrattamenti»).
Il comportamento violento ed aggressivo dello risulta compiutamente CP_1 descritto dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria orale, nonché dalle ammissioni dello stesso resistente.
Infatti, all'udienza del 13/04/2022, in sede di interrogatorio formale, lo CP_1 si riconosce nelle registrazioni audio allegate in atti, trascritte a mezzo della
[...]
ed ammette, inoltre, di aver “sputato” sul viso della moglie attribuendo la Parte_2 causa del proprio gesto all'atteggiamento provocatorio della , quest'ultimo rimasto Pt_1 sfornito, tuttavia, di prova.
Sempre in tale udienza, lo riconosce di essersi rivolto nei confronti della CP_1 moglie mediante le espressioni indicate nelle circostanze oggetto di prova per interpello, così come riportate nei capitoli di prova subb 30 e 31 della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente, assumendo che tale suo atteggiamento era conseguente alla provocazione della moglie, che si rivolgeva nei suoi confronti con espressioni del medesimo tenore.
La condotta aggressiva ed umiliante nei confronti del coniuge operata dallo trova conferma, altresì, nelle dichiarazioni rese, all'udienza del 21/09/2022, CP_1 dalla teste . Ella riferisce, infatti, di aver assistito, in diverse occasioni e Testimone_1 in costanza di matrimonio delle parti in causa, ad insulti ed espressioni offensive proferite dallo nei confronti della moglie, mentre dichiara di non aver mai sentito la CP_1 Pt_1 rivolgersi in tale maniera nei confronti del marito. Tali atteggiamenti risultano confermati, altresì, all'udienza dell'08.02.2023 dalla teste . Testimone_2
Dalle dichiarazioni testimoniali rese, in particolare, dai testi e Testimone_3
(cfr. verbale di udienza dell'08/02/023), rispettivamente fratello Testimone_2 della ricorrente e compagna di quest'ultimo, emerge che in più occasioni gli stessi hanno assistito al comportamento violento dello nei confronti della per futili CP_1 Pt_1 motivi;
in particolare, tali testi hanno riferito che in data 04.03.2019 si recavano presso la casa coniugale delle parti, avvertiti dalla ricorrente, per sedare un litigio scoppiato tra i coniugi, ed alla loro presenza lo fuori di sé si scagliava con violenza contro la CP_1 moglie e tentava di romperle un vaso sul corpo, tanto che quest'ultima, temendo di poter essere aggredita dal marito, trascorreva la notte presso l'abitazione del fratello.
In definitiva, sebbene non sia stata fornita dalla ricorrente compiuta prova dell'episodio di violenza asseritamente occorso il 22.02.2019, in relazione al quale risulta prodotta la sola relazione di Pronto Soccorso del 22.02.2019 attestante la diagnosi di
“trauma cranio-facciale non commotivo. Cervicalgia post-traumatica. Trauma contusivo coscia dx” a seguito di riferita “aggressione verbale e fisica da parte di persona conosciuta”, dalla valutazione complessiva degli atti e della documentazione prodotta nel TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
corso del giudizio non può non sottolinearsi la gravità della condotta tenuta nel corso del matrimonio dal resistente, il quale si è reso responsabile, in particolare, di reiterati atti di violenza verbale (vedi dichiarazioni rese dallo in sede di interrogatorio formale). CP_1
Pertanto, non può sussistere dubbio sulla addebitabilità della separazione allo la cui condotta ha condizionato negativamente le relazioni familiari, minando CP_1 gravemente la saldezza del matrimonio, compromettendo irrimediabilmente i sentimenti di solidarietà e di reciproca dedizione che ne costituiscono l'essenziale fondamento.
È in tale situazione, difatti, che è maturata la decisione della di lasciare la Pt_1 casa coniugale per recarsi presso il proprio fratello dove trovare protezione.
Rispetto alla rilevanza e alla gravità delle condotte imputate allo appare CP_1 utile rammentare che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11.05.2011 ha l'obiettivo tra gli altri di “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica” (cfr. art. 1, lett. a) e precisa, altresì, che “con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata” (cfr. art. 3, lett. a). L'art. 3 della predetta Convenzione, inoltre, definisce la “violenza domestica”, precisando che con essa si designano “tutti” gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica che si verificano “all'interno della famiglia o del nucleo familiare
o tra attuali o precedenti coniugi o partner” indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (cfr. art. 3, lett. b).
Va chiarito, quindi, che la violenza domestica ai danni dell'altro coniuge può manifestarsi sia in forma di violenza psichica sia in forma di violenza fisica. Si tratta in entrambi i casi di maltrattamenti di pari gravità e che vanno in ogni modo contrastati.
Per cui, se anche un solo atto di percosse può essere ritenuto di per sé sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, anche la sola violenza psicologica è di per sé rilevante e determinante ai fini dell'addebitabilità della separazione.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che la violenza psicologica costituisce “di per sé, causa giustificatrice della fine del rapporto coniugale e quindi dell'addebito della separazione” (cfr. Cass., Sez. VI-1 ordinanza
01.06.2022 n. 17892; conf. Cass., Sez. VI-1 ordinanza 19.02.2018 n. 3925).
Per cui, accertata la condotta violenta dello nei termini sopra indicati e, CP_1 osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'addebitabilità della separazione per violenze di un coniuge nei confronti dell'altro non rileva la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
crisi coniugale, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente può dirsi fondata, e merita di trovare accoglimento.
Non vi è prova, difatti, di comportamenti omogenei posti in essere dalla , Pt_1 atti sia ad escludere la addebitabilità della separazione al resistente, sia a fondare la domanda di addebito da quest'ultimo avanzata ne confronti della ricorrente.
Dal messaggio vocale inoltrato dallo il 12.3.2017 e dalla sua trascrizione – non CP_2 contestata in giudizio – emerge chiaramente che il resistente si assume la colpa dell'episodio relativo alla 'sputo' (nell'ambito del messaggio non vi è cenno alcuno ad un uguale comportamento assunto dal coniuge) e, benchè sia evidente un'accentuata conflittualità tra i coniugi, non vi sono prove per affermare che la abbia assunto Pt_1 reiterate condotte di violenza verbale e psicologica nei confronti del coniuge.
Le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte resistente non assumono rilevanza ai fini di comprovare condotte reiteratamente aggressive poste in essere dalla nei Pt_1 confronti del coniuge;
quanto, in particolare, alle dichiarazioni rese dalla sig.ra
[...]
(ex coniuge della parte resistente), le stesse devono essere attentamente vagliate Parte_3 atteso che la teste ha dichiarato di non essere stata presente ad alcuno degli episodi riferiti ma di averli apprese dal figlio la rilevanza di tale deposizione deve ritenersi, Per_1 quindi attenuata atteso che il teste ha appreso dei fatti riferiti in via indiretta, ovvero a mezzo del figlio che all'epoca aveva dai 9 agli 11 anni. Per_1
Parimenti sfornita di prova è l'asserita violazione imputata alla del dovere Pt_1 coniugale di assistenza materiale per l'omessa collaborazione alle esigenze della vita coniugale, a nulla rilevando la circostanza che lo collaborava nelle faccende CP_1 domestiche.
Conseguentemente, la domanda di addebito avanzata dalla parte resistente deve essere respinta perché rimasta indimostrata in giudizio.
In ragione dell'esito della lite e dell'accoglimento della domanda attorea, la domanda di condanna della ricorrente per responsabilità aggravata avanzata dal resistente ex art. 96 cpc deve essere respinta.
Venendo alla determinazione delle spese del presente giudizio, queste devono essere poste interamente a carico del resistente in ragione del principio della soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi stabiliti dal d.m. n. 147/2022 in relazione allo scaglione di valore da €5.200,00 a €26.000,00 (cfr. nota spese di parte ricorrente), con riduzione del 20% in ragione delle questioni emerse e dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 09/04/2019, nei Parte_1 confronti di , fermo restando quanto statuito con sentenza non definitiva Controparte_1
n. 707/2020 pubblicata il 18/02/2020, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede: TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
1. accoglie la domanda di addebito della separazione a carico del resistente CP_1
formulata dalla ricorrente
[...] Parte_1
2. rigetta la domanda di addebito della separazione a carico della moglie Pt_1 formulata dal resistente;
[...] Controparte_1
3. rigetta la domanda di risarcimento formulata da parte resistente ai sensi dell'art. 96 cpc;
4. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €98,00 per spese documentate e in €4.061,60 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, cap e iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, il giorno 6 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato