Articolo 2 della Legge 25 aprile 1957, n. 279
Articolo 1
Versione
23 maggio 1957
Art. 2.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 23 maggio 1957