Art. 20. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
9 ottobre 2001
9 ottobre 2001
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2005, n. 1573Provvedimento: F 1 57 3/ 0 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. Camera di Cons. RIZZO Presidente Dott. Aldo Consigliere del 22/11/2005 1. Dott. Secondo Libero CARMENINI 2. " Franco FIANDANESE Cons. Relatore SENTENZA Consigliere N. 1.809/05 3. " CE MONASTERO Consigliere R.G.N. 021842/2005 4. " IL DAVIGO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MO CE, n. il 16/11/1932, a v v e r s o l'ordinanza del Tribunale di Palermo, in data 20 aprile 2005, in sede di riesame dell'ordinanza del g.i.p. presso l o stesso Tribunale, in data 16 marzo 2005, d i …Leggi di più...
- legittimità del provvedimento·
- fase esecutiva del provvedimento·
- beni esistenti all'estero·
- sussistenza·
- mancata attivazione di rogatoria internazionale·
- autonomia da quella decisoria·
- misure cautelari·
- oggetto·
- reali·
- sequestro conservativo