Art. 2. Banca dati dei cammini d'Italia 1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, e' istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata «banca dati», che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:
a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
d) i cammini riconosciuti dalle citta' metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia».
4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
b) gli standard di qualita' a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
c) le modalita' e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non piu' rispondenti ai criteri fissati dal decreto.
5. Per il funzionamento della banca dati e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:
a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
d) i cammini riconosciuti dalle citta' metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia».
4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
b) gli standard di qualita' a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
c) le modalita' e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non piu' rispondenti ai criteri fissati dal decreto.
5. Per il funzionamento della banca dati e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.