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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/07/2024, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. 967 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 967/2018 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. LAZZARA RITA , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA DEL CEPPO CP_1 P.IVA_2
VECCHIO PRATO presso lo studio dell'avv. ZANASI LUCA che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E nei confronti di
P.IVA: CP_2 P.IVA_3
Oggetto: vendita di cose mobili
In fatto e in diritto
Con atto di citazione -ritualmente notificato- , n.q. di Parte_2
Amministratore Unico della soc. conveniva in giudizio la Parte_1 soc. e la soc. in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_1 rappresentanti p.t. premettendo di aver concluso -nell'estate 2016 nei locali del ristorante un contratto di compravendita di Parte_1 un'autovettura BMW X5 usata (tg. DF651MN) con tale sig. , Persona_1 presentatosi come figlio del legale rappresentante della CP_2 che l'autoveicolo veniva compravenduto per il prezzo di € 8.500,00 di cui € 6.000,00 da versarsi a mezzo bonifico e la rimanente somma a mezzo della consegna di un'autovettura Audi A4, valutata € 2.500,00 ed intestata a tale , ma nella disponibilità della società Controparte_3 attorea;
che il mezzo acquistato veniva, quindi, consegnato al in Pt_2 uno alla ricevuta sostitutiva del documento di circolazione e il Per_1 acquisiva l'Audi A4; che poi effettuava il bonifico concordato e trasferiva l'Audi A4 al soggetto indicato dal;
che, nonostante i Per_1 vari solleciti, il trasferimento della BMW non veniva formalizzato;
che, anzi da verifiche effettuate, il mezzo risultava trasferito -con atto del
3.11.2016- in favore della soc. CP_1
Pertanto, veniva introitato il presente procedimento per sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “1) Accertare, ritenere e dichiarare l'avvenuto trasferimento di proprietà dell'autoveicolo BMW
Tg DF651MN in capo alla società il 2) Per l'effetto, Parte_1 facultare l'acquirente ad ottenere la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2686 c.c. anche contro la e/o di qualsiasi soggetto CP_1 che ne risulti intestatario;
3) Accertare, ritenere e dichiarare che la società ha subito, in conseguenza del mancato Parte_1 trasferimento della proprietà del bene e della indisponibilità dello stesso, un danno grave, da quantificarsi nella somma di €.5.000,00 ovvero in quella altra diversa, maggiore o minore somma, che risulterà provata e/o che l'adito giudice riterrà di giustizia, ovvero nella somma che, in via subordinata, si chiede venga determinata in via equitativa;
4)
Condannare la società ed ove, risulti provato che questa CP_2 abbiano agito quale mandatario della anche quest'ultima CP_1 società in solido tra loro al pagamento della somma determinata come al punto 3 a titolo di risarcimento del danno in favore della società attrice
5) In via subordinata e per la denegata ipotesi in cui non dovessero trovare accoglimento le precedenti domande, condannare le convenute alla restituzione delle somme versate e della autovettura ceduta in permuta e/o il valore dello stesso a suo tempo determinato in
€.2.500,00; 6) condannare le società in solido convenute al pagamento della somma che sarà determinata a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del mancato trasferimento della proprietà del bene e della indisponibilità dello stesso, da quantificarsi nella somma di
€.5.000,00 ovvero in quella altra diversa, maggiore o minore somma, che risulterà provata e/o che l'adito giudice riterrà di giustizia, ovvero nella somma che, in via subordinata, si chiede venga determinata in via equitativa;
7) con vittoria di spese e compensi.”
CP_ Si costituiva la convenuta GO. CAR. chiedendo di accertarsi, sulla base della documentazione prodotta, la piena proprietà del mezzo oggetto di controversia per averlo acquistato dalla CP_4
[.
in via riconvenzionale, domandava la condanna della società
[...]
alla restituzione del veicolo in questione e al risarcimento dei Parte_1 danni subiti per la diminuzione del valore dell'auto a causa dell'uso, risarcimento quantificato in € 4.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Chiedeva, infine, un'indennità giornaliera di € 50,00 o eventuale altra somma per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna e la vittoria delle spese e degli onorari di causa.
La imaneva contumace. CP_2
Successivamente, depositata sentenza di fallimento della CP_2 il giudizio veniva interrotto e riassunto dal solo nei confronti della Pt_2
CP_5
A seguito della riassunzione si costituiva la riproponendo le CP_5 domande già formulate nella precedente costituzione.
Concessi i termini 183 c.p.c, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione ex art. 190 c.p.c. in data 21.02.2024.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che parte attrice non ha notificato il ricorso per riassunzione ed il relativo decreto all CP_2 in persona del curatore fallimentare, di talché nessuna pronuncia potrà essere emessa in suo confronto.
Nel merito, le domande attoree risultano infondate e non meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
Parte attrice non può invero far valere le proprie pretese, come spiegate contro la nei confronti di in quanto dalla CP_2 CP_1 produzione documentale risulta evidente che la proprietà del veicolo
BMW, oggetto del giudizio, al momento della vendita all'attore da parte del (estate 2016) era di proprietà della e, tra Per_1 Controparte_4
l'altro, non risulta che il avesse alcun mandato a vendere in Per_1 quanto deteneva solo il mezzo a titolo di mero deposito.
L'acquisto del veicolo in capo alla i è perfezionato solamente CP_1 in data 3.11.2016 (dopo la vendita intercorsa tra l'attore e il ) Per_1 rimanendo in suo possesso il relativo certificato di proprietà.
Pertanto, il on avrebbe potuto acquistare il prefato veicolo da un Pt_2 soggetto non legittimato alla vendita, neppure invocando la buona fede, atteso che i certificati di proprietà in capo a , prima, CP_4
e a poi, dimostrano incontrovertibilmente l'effettiva proprietà Pt_3 del veicolo medesimo in capo a soggetti diversi dalla CP_6
Nondimeno, le domande attoree risarcitorie e restitutorie avrebbero dovuto essere proseguite nei confronti della società dichiarata fallita e non possono spiegare effetto nei confronti della sichcé esse CP_1 vanno rigettate.
In merito, infine, alla domanda riconvenzionale della CP_1 essendo stata accertata la proprietà del veicolo BMW in capo alla società, detto mezzo dovrà essere restituito immediatamente alla convenuta all'attore -n.q. di legale rappresentante della CP_1
Società detenendolo quest'ultimo sine titulo. Parte_1
Va altresì accolta la domanda risarcitoria collegata alla chiesta restituzione dell'autoveicolo, risarcimento che si liquida in via equitativa per il mancato utilizzo del bene da parte della e per il CP_1 deprezzamento di valore del bene medesimo in € 4.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 967/2018 R.G., così provvede:
1. Rigetta le domande attoree come formulate nei confronti di
CP_1
2. accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta
[...]
e, per l'effetto, ordina la restituzione da parte CP_1 dell'attore del veicolo oggetto di controversia;
3. condanna parte attrice al risarcimento dei danni nei confronti di ome quantificato in € 4.000,00; CP_1
4. condanna parte attrice alle spese di lite nei confronti di
[...] spese liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Patti, 1/07/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 967/2018 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. LAZZARA RITA , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA DEL CEPPO CP_1 P.IVA_2
VECCHIO PRATO presso lo studio dell'avv. ZANASI LUCA che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E nei confronti di
P.IVA: CP_2 P.IVA_3
Oggetto: vendita di cose mobili
In fatto e in diritto
Con atto di citazione -ritualmente notificato- , n.q. di Parte_2
Amministratore Unico della soc. conveniva in giudizio la Parte_1 soc. e la soc. in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_1 rappresentanti p.t. premettendo di aver concluso -nell'estate 2016 nei locali del ristorante un contratto di compravendita di Parte_1 un'autovettura BMW X5 usata (tg. DF651MN) con tale sig. , Persona_1 presentatosi come figlio del legale rappresentante della CP_2 che l'autoveicolo veniva compravenduto per il prezzo di € 8.500,00 di cui € 6.000,00 da versarsi a mezzo bonifico e la rimanente somma a mezzo della consegna di un'autovettura Audi A4, valutata € 2.500,00 ed intestata a tale , ma nella disponibilità della società Controparte_3 attorea;
che il mezzo acquistato veniva, quindi, consegnato al in Pt_2 uno alla ricevuta sostitutiva del documento di circolazione e il Per_1 acquisiva l'Audi A4; che poi effettuava il bonifico concordato e trasferiva l'Audi A4 al soggetto indicato dal;
che, nonostante i Per_1 vari solleciti, il trasferimento della BMW non veniva formalizzato;
che, anzi da verifiche effettuate, il mezzo risultava trasferito -con atto del
3.11.2016- in favore della soc. CP_1
Pertanto, veniva introitato il presente procedimento per sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “1) Accertare, ritenere e dichiarare l'avvenuto trasferimento di proprietà dell'autoveicolo BMW
Tg DF651MN in capo alla società il 2) Per l'effetto, Parte_1 facultare l'acquirente ad ottenere la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2686 c.c. anche contro la e/o di qualsiasi soggetto CP_1 che ne risulti intestatario;
3) Accertare, ritenere e dichiarare che la società ha subito, in conseguenza del mancato Parte_1 trasferimento della proprietà del bene e della indisponibilità dello stesso, un danno grave, da quantificarsi nella somma di €.5.000,00 ovvero in quella altra diversa, maggiore o minore somma, che risulterà provata e/o che l'adito giudice riterrà di giustizia, ovvero nella somma che, in via subordinata, si chiede venga determinata in via equitativa;
4)
Condannare la società ed ove, risulti provato che questa CP_2 abbiano agito quale mandatario della anche quest'ultima CP_1 società in solido tra loro al pagamento della somma determinata come al punto 3 a titolo di risarcimento del danno in favore della società attrice
5) In via subordinata e per la denegata ipotesi in cui non dovessero trovare accoglimento le precedenti domande, condannare le convenute alla restituzione delle somme versate e della autovettura ceduta in permuta e/o il valore dello stesso a suo tempo determinato in
€.2.500,00; 6) condannare le società in solido convenute al pagamento della somma che sarà determinata a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del mancato trasferimento della proprietà del bene e della indisponibilità dello stesso, da quantificarsi nella somma di
€.5.000,00 ovvero in quella altra diversa, maggiore o minore somma, che risulterà provata e/o che l'adito giudice riterrà di giustizia, ovvero nella somma che, in via subordinata, si chiede venga determinata in via equitativa;
7) con vittoria di spese e compensi.”
CP_ Si costituiva la convenuta GO. CAR. chiedendo di accertarsi, sulla base della documentazione prodotta, la piena proprietà del mezzo oggetto di controversia per averlo acquistato dalla CP_4
[.
in via riconvenzionale, domandava la condanna della società
[...]
alla restituzione del veicolo in questione e al risarcimento dei Parte_1 danni subiti per la diminuzione del valore dell'auto a causa dell'uso, risarcimento quantificato in € 4.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Chiedeva, infine, un'indennità giornaliera di € 50,00 o eventuale altra somma per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna e la vittoria delle spese e degli onorari di causa.
La imaneva contumace. CP_2
Successivamente, depositata sentenza di fallimento della CP_2 il giudizio veniva interrotto e riassunto dal solo nei confronti della Pt_2
CP_5
A seguito della riassunzione si costituiva la riproponendo le CP_5 domande già formulate nella precedente costituzione.
Concessi i termini 183 c.p.c, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione ex art. 190 c.p.c. in data 21.02.2024.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che parte attrice non ha notificato il ricorso per riassunzione ed il relativo decreto all CP_2 in persona del curatore fallimentare, di talché nessuna pronuncia potrà essere emessa in suo confronto.
Nel merito, le domande attoree risultano infondate e non meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
Parte attrice non può invero far valere le proprie pretese, come spiegate contro la nei confronti di in quanto dalla CP_2 CP_1 produzione documentale risulta evidente che la proprietà del veicolo
BMW, oggetto del giudizio, al momento della vendita all'attore da parte del (estate 2016) era di proprietà della e, tra Per_1 Controparte_4
l'altro, non risulta che il avesse alcun mandato a vendere in Per_1 quanto deteneva solo il mezzo a titolo di mero deposito.
L'acquisto del veicolo in capo alla i è perfezionato solamente CP_1 in data 3.11.2016 (dopo la vendita intercorsa tra l'attore e il ) Per_1 rimanendo in suo possesso il relativo certificato di proprietà.
Pertanto, il on avrebbe potuto acquistare il prefato veicolo da un Pt_2 soggetto non legittimato alla vendita, neppure invocando la buona fede, atteso che i certificati di proprietà in capo a , prima, CP_4
e a poi, dimostrano incontrovertibilmente l'effettiva proprietà Pt_3 del veicolo medesimo in capo a soggetti diversi dalla CP_6
Nondimeno, le domande attoree risarcitorie e restitutorie avrebbero dovuto essere proseguite nei confronti della società dichiarata fallita e non possono spiegare effetto nei confronti della sichcé esse CP_1 vanno rigettate.
In merito, infine, alla domanda riconvenzionale della CP_1 essendo stata accertata la proprietà del veicolo BMW in capo alla società, detto mezzo dovrà essere restituito immediatamente alla convenuta all'attore -n.q. di legale rappresentante della CP_1
Società detenendolo quest'ultimo sine titulo. Parte_1
Va altresì accolta la domanda risarcitoria collegata alla chiesta restituzione dell'autoveicolo, risarcimento che si liquida in via equitativa per il mancato utilizzo del bene da parte della e per il CP_1 deprezzamento di valore del bene medesimo in € 4.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 967/2018 R.G., così provvede:
1. Rigetta le domande attoree come formulate nei confronti di
CP_1
2. accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta
[...]
e, per l'effetto, ordina la restituzione da parte CP_1 dell'attore del veicolo oggetto di controversia;
3. condanna parte attrice al risarcimento dei danni nei confronti di ome quantificato in € 4.000,00; CP_1
4. condanna parte attrice alle spese di lite nei confronti di
[...] spese liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Patti, 1/07/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella