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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 520/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, in persona del presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Raffaele Prisco appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Angiolino Franco CP_1 appellato nonché
, in persona del sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Giuseppe Fioramante appellato-appellante incidentale
Conclusioni:
Per la : “dichiarare la sentenza n. 2241/21, pubblicata il 26.11.21 ….avente Parte_1 ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale somma pari ad €.14.603,17, avverso la quale determinazione è stata avanzata istanza di errore materiale per calcolo errato sfavorevole per
l'attore odierno appellato, con accoglimento e sua rideterminazione in €.15.795,64 ...nulla, per mancanza degli elementi di diritto e per difetto, certamente contraddittoria e/o per insufficienza di motivazione con assemblaggio di richiami giurisprudenziali che, in modo erroneo, li pone a base della decisione;
dichiarando, di converso, il pieno diritto della ad essere Parte_1 manlevata da ogni onere risarcitorio diretto, indiretto, mediato o solidale. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
chiede che la sentenza impugnata venga, comunque, riformata nella parte in cui erroneamente dispone: a) la condanna in solido con il CP_2 proprietario del tratto di strada;
b) con riguardo alle spese legali liquidate alla controparte: che venga riformulata tenendo conto dell'effettiva attività svolta non certo da comparare con il valore della causa introduttiva, poi non confermata dall'attività istruttoria e, se ritenuta congrua, confermarla solo nei confronti del . In ogni caso, se posta in esecuzione Controparte_2 prima della sentenza di secondo grado, in caso di sua successiva riforma, si chiede la restituzione di quanto anticipato, anche a titolo di spese legali;
c) stessa richiesta per le spese di c.t.u.”.
Per l'appellato : “previa declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale CP_1 proposto dal per violazione dell'art. 342 c.p.c., rigettare, in quanto Controparte_2 inammissibili e infondati, tutti i motivi relativi sia all'appello principale, che incidentale (ove dovesse superare il vaglio di ammissibilità) avverso la sentenza n. 2241/21 pubblicata il 26.11.21, per come corretta a seguito di istanza dell'appellato in I grado, emessa inter partes, dal Tribunale di Cosenza oggetto del presente gravame, confermando la pronuncia impugnata;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in punto di legittimazione passiva, confermare la sentenza nei soli confronti del , applicando i principi esposti nella Controparte_2 sezione terza del presente atto …. e dunque porre le spese di lite, per la chiamata in causa del terzo, esclusivamente a carico del , essendosi questa difesa opposta alla Controparte_2 chiamata e non avendovi dato causa;
in via ancora più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale, in punto di legittimazione passiva, confermare la sentenza nei soli confronti della . In ogni caso con il favore delle spese e dei compensi di Parte_1 causa”.
Per l'appellato “dichiarare la sentenza n. 2241/21 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Cosenza …con la quale il è stato condannato, in solido Controparte_2 con la , al pagamento della somma di €.15.795,64 in favore del sig. Parte_1 CP_1
, nulla per mancanza degli elementi di diritto e di fatto, nonché contraddittoria e/o per
[...] insufficienza di motivazione in riferimento ai risultati istruttori acquisiti in primo grado ed i conseguenziali richiami giurisprudenziali che, erroneamente, sono stati posti a base della decisione impugnata. Dichiarando, al contempo, l'estraneità del per carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, essendo titolare, custode e manutentore dell'area di intersezione, ove è posta la griglia (teatro del fatto lamentato dal ), l'appellante e, per l'effetto CP_1 Parte_1 revocare la condanna in solido del al pagamento del risarcimento Controparte_2 danni, neanche in percentuale. In ogni caso, si chiede che la sentenza impugnata venga, comunque, riformata nella parte in cui erroneamente dispone: a) la condanna, in solido, del
[...]
con la Provincia di , essendo quest'ultima proprietaria esclusiva Controparte_2 Pt_1 dell'area di intersezione e della relativa griglia ove è verificato il sinistro;
b) in via ancora più gradata, si chiede rimettere la causa sul ruolo al fine di accertare, mediante c.t.u., la titolarità, la competenza della manutenzione della griglia in questione ed al contempo ordinare alla Parte_1
l'esibizione in giudizio del progetto della S.P. 113, compresa l'area di intersezione in cui
[...] ricade la griglia in questione;
c) con riguardo alle spese legali liquidate alla controparte, che venga riformulato tenendo conto dell'effettiva attività svolta, non certo da comparare con il valore della causa introduttiva, poi non confermata dall'attività istruttoria e, se ritenuta congrua, confermarla solo nei confronti della . In ogni caso se posta in esecuzione prima della Parte_1 sentenza di secondo grado in caso di sua successiva riforma se ne chiede la restituzione di quanto anticipato anche a titolo di spese legali”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, il CP_1 Controparte_2
esponendo: che, in data 03.08.15, alle ore 17,45 circa, percorreva, in sella al proprio
[...] velocipide, la via San EN in direzione bivio Madonna della Strada, sul Controparte_2 margine destro della propria corsia di marcia;
che, giunto in prossimità del predetto bivio, mentre transitava su una caditoia per la raccolta delle acque meteoriche, apparentemente sicura, finiva con la ruota anteriore nell'intercapedine della stessa;
che perdeva l'equilibrio e cadeva a terra riportando ferite al volto;
che veniva trasportato presso il nosocomio di Castrovillari per le prime cure e con diagnosi di trauma arcata dentaria superiore, perdita di 4 elementi e altre lesioni. Chiedeva, pertanto, la condanna ex art. 2051 e/o 2043 c.c. del che quantificava in €. 44.759,33, oltre accessori. CP_2
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, eccepiva il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, insisteva per il rigetto della domanda;
contestualmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Parte_1 rientrando, il luogo del sinistro, nel territorio dell'ente che ha realizzato l'intersezione tra la Parte_1
SP 113 e l'innesto sulla stessa della via San EN di Roggiano Gravina, ove è posta la caditoia in questione.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la eccependo, in via Parte_1 preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, l'omessa procedura di negoziazione assistita e, dunque, l'improcedibilità della domanda;
nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Il giudizio, istruito con prova testimoniale e c.t.u., è stato trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 2241/21, pubblicata il 26.11.21, il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda e condannava il e la , in solido tra loro, Controparte_2 Parte_1 al pagamento in favore dell'attore, della somma di €.14.603, 17, oltre accessori;
nonché al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, la interponeva gravame, affidandolo ai Parte_1 motivi che di seguito saranno esposti.
Si costituiva in giudizio il rilevando la nullità della sentenza Controparte_2 per mancanza degli elementi di fatto e di diritto;
contestualmente, proponeva appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la sua responsabilità nell'occorso.
Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'appello incidentale, proposto dal ex art. 342 c.p.c.; nel merito, Controparte_2 chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 14.07.22, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 19.12.23.
La e il provvedevano al deposito della Parte_1 Controparte_2 sola comparsa conclusionale;
, la comparsa conclusionale e la memoria di replica. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato . CP_1
A tal riguardo, le Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16.11.17 hanno statuito che: “che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il gravame, invero, risulta motivato e simmetrico rispetto alla sintetica motivazione del giudice di primo grado;
l'appellante ha indicato le parti della sentenza impugnata e ha esplicitato le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a base della sentenza, dovrebbero comportare - in tesi - una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione deve dunque essere rigettata.
2.-1 Con un primo motivo, la rileva la nullità della sentenza per insufficiente Parte_1 motivazione, oltre che per palese contraddizione e confusione tra le varie posizioni processuali
(chiamata del terzo, ubicazione della griglia, tratto di strada comunale).
Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe omesso di decidere sull'eccezione di decadenza della domanda di estensione della responsabilità del terzo, chiamato dal convenuto.
Invero, l'attore non avrebbe mai esercitato, nei termini e modi decadenziali (alla prima udienza di regolarizzazione della nuova costituzione), l'azione di estensione della responsabilità, necessaria, nel caso di specie, poiché la chiamata di terzo non era stata effettuata a titolo di
“corresponsabilità”, bensì, di “responsabilità esclusiva”.
Pertanto, la richiesta di estensione doveva essere proposta alla prima udienza di regolarizzazione del contraddittorio, non successivamente con le note ex art. 183 c.p.c., addirittura all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dunque, la domanda risarcitoria estesa dal danneggiato, tardivamente, e cioè oltre la preclusione formatasi nella fase di trattazione, nei confronti del terzo chiamato comporterebbe la sua inammissibilità.
2.2- Con un secondo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza in ordine all'inquadramento della fattispecie, atteso che i presupposti dell'applicabilità dell'art.2051 c.c. sono diversi da quelli previsti dall'art. 2043 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe dovuto verificare, infatti, se la scelta dell'una o dell'altra norma erano state oggetto di prova, essendo evidente che il corretto inquadramento dei fatti avrebbe consentito ai convenuti di potersi determinare in termini di difesa.
Ebbene, il giudice se è vero che può porre, a fondamento della decisione, l'una norma o l'altra norma, tuttavia, non può prescindere dal c.d. principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ex art.112 c.p.c.
Invero, nell'atto di citazione, l'attore non avrebbe fatto alcun riferimento diretto o indiretto alla custodia, per cui il giudice sarebbe incorso nell'errore c.d. di ultrapetizione, inquadrando la fattispecie nell'art.2051 c.c.
Si legge, infatti, in motivazione: “la disamina della fattispecie rientra nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'articolo in esame riguarda l'alveo della responsabilità
c.d. oggettiva che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode…”.
Ritiene l'appellante che l'attore, in primo grado, non solo ha posto la domanda introduttiva in modo alternativo, tra artt.2043 e 2051 c.c., ma, addirittura, avrebbe fornito prova diversa dall'art.2051
c.c.
2.3- Con un terzo motivo, la lamenta la mancata valutazione del comportamento del Parte_1
, il quale per negligenza ed imprudenza avrebbe provocato l'evento dannoso;
peraltro, non CP_1 avrebbe dato prova della presenza di un'insidia e/o trabocchetto;
anzi, nel caso di specie, sarebbe stata data prova della visibilità, atteso che la grata era posta longitudinalmente da una parte all'altra della strada.
Il Tribunale, invece, errando statuisce: “...il ciclista, quindi, ha l'obbligo di tenere una condotta prudente, diversamente si verrebbe ad interrompere il nesso di causalità tra il fatto e
l'evento dannoso nel cui caso la Corte di Cassazione ritiene applicabile il principio contenuto nell'art. 1227 c.c. titolato “concorso del fatto colposo del creditore”, pertanto “la condotta del danneggiato che entri in interazione con questo si manifesta diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele da parte del danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. ord. n. 6034/18). Ne deriva che il grado di incidenza sulla causalità dell'evento dannoso da parte della condotta del ciclista può comportare un “concorso di colpa” nell'evento dannoso di quest'ultimo con l'ente”.
2.4- Con un quarto motivo, la censura la sentenza laddove il giudice di prime cure Parte_1 ha affermato che avrebbe dovuto fornire prova che l'onere di manutenzione della griglia non incombeva su di essa.
Ebbene, sin dal primo atto costitutivo, è stata eccepita la mancanza di legittimazione passiva in quanto, pur avendo realizzato detta griglia, negli anni '80, sulla strada comunale, tuttavia, la manutenzione della stessa spetterebbe all'ente proprietario del tratto stradale in questione, ossia, il
Controparte_2
Il Tribunale, errando, così motiva in sentenza: “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. … L'onere probatorio investe ognuna delle parti contrapposte…Nel caso in esame, appare fuor di dubbio che l'ente proprietario e custode della strada aperta al pubblico transito, via San EN/incrocio Madonna della Strada sia il
, odierno convenuto, mentre sulla terza chiamata Controparte_2 Parte_1 ricadeva l'obbligo di manutenzione delle opere dalla stessa realizzate e cioè della SP 113, delle cunette, caditoie, griglie e pozzetti di raccolta acque meteoriche”.
Invero, il primo giudice non avrebbe tenuto conto dell'art. 141 CdS: con riguardo a tale norma e agli obblighi del proprietario del tratto di strada, infatti, vi sarebbe prova certa che esso sia di proprietà del come affermato in sentenza. Controparte_2
La Suprema Corte ha infatti precisato che: “gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art.
14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
2.5- Con un quinto motivo, l'appellante si duole dell'errata valutazione della prova documentale (all.4 fasc. I grado), relazione di settore e allegate foto limitazione competenza provinciale – stato dei luoghi.
Infatti, sarebbe stato sufficiente verificare quanto allegato al fascicolo di primo grado per non incorrere in errore sulla condanna in solido tra i due Enti.
Peraltro, era stata richiesta c.t.u. modale, anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, al fine di accertare l'esatta posizione della griglia e l'eventuale sua visibilità, nonché le reciproche responsabilità in ordine alla titolarità della strada, tenuto conto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in sede di costituzione.
2.6- Con un sesto motivo, la lamenta l'errata e/o insufficiente e contraddittoria Parte_1 valutazione della condotta del ciclista.
Sarebbe pacifico, infatti, che nella fattispecie non era presente alcuna insidia e/o trabocchetto.
La giurisprudenza di legittimità, in un caso identico, ha statuito che: “il non risponde, CP_2
a titolo di responsabilità per danni da cose in custodia, delle lesioni personali occorse a un ciclista, se la caduta dal mezzo non è stata cagionata da un preteso avvallamento insidioso del manto stradale ma solo dalla distrazione del conducente della bicicletta, che non si è accorto della presenza sulla strada di una griglia per lo scolo delle acque piovane. Il custode, infatti, è responsabile dei danni patiti da terzi, a meno che l'evento, come in questo caso, sia riconducibile al caso fortuito”.
Nel caso di specie, la griglia era ben visibile, per come documentato nelle foto in atti.
2.7 - Con un settimo motivo, l'appellante censura la pronuncia per omessa, errata e/o insufficiente e contraddittoria valutazione in ordine al risarcimento del danno e quanto poi, effettivamente, accertato dal c.t.u. e liquidato in sentenza. L'attore, infatti, aveva richiesto, nell'atto introduttivo del giudizio, la somma di €. 44.759,33 mentre, in sentenza è stata liquidata la somma di €.14.603,17, poi rettificata in €.15.795,34.
Invero, il Tribunale - sulla base della c.t.u. medico-legale - ridimensiona notevolmente la somma dovuta all'attore, liquidandola in €. 14.603,17; mentre, al suo legale riconosce, a titolo di spese legali, la somma di €. 4.835,00 oltre accessori e spese.
Ebbene, prosegue l'appellante, la Suprema Corte ha statuito che, quando vi è sproporzione tra domanda introduttiva e quanto poi riconosciuto al cliente dell'avvocato, rispetto all'effettivo valore della causa, il compenso non può essere considerato con riguardo alla domanda, stante la sua obiettiva inadeguatezza.
Medesime considerazioni varrebbero anche per la liquidazione delle spese di c.t.u.
3.- L'appello principale non merita accoglimento.
Si esaminano, congiuntamente, tutti i motivi proposti.
Occorre premettere che, correttamente, il Tribunale ha ricondotto la presente fattispecie, nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c., a mente del quale l'attore è tenuto a dimostrare l'esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass.
n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c… non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo. In particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).
In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.n. 14228/23, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass. n. 2376/24).
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia valutato adeguatamente ed attentamente il materiale probatorio, acquisito al giudizio, applicando correttamente i suddetti principi ed illustrando il percorso logico-giuridico del proprio convincimento, anche in ordine alla legittimazione passiva degli enti convenuti.
3.1- Quanto al motivo relativo alla presunta violazione dell'art. 112 c.p.c., va rilevato che non sussiste alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, essendo pacifico che il giudice può rendere la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall'istante; l'unico divieto è quello di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto del petitum mediato, oppure di emettere qualsiasi pronuncia - su domanda nuova, quanto a causa petendi - che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo, bensì su elementi di fatto, che non siano stati, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio (ex multis, Cass. n. 34661/23; n. 19214/23). È pacifico, infatti, che “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n.
4302/23).
Ed ancora: “il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto” (Cass. n. 3041/o7; n. 18653/04).
3.2- Il motivo, relativo all'allegata decadenza dal diritto dell'attore di estendere la domanda risarcitoria al terzo chiamato, non ha pregio.
Ha chiarito, al riguardo, la Suprema Corte che l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato si verifica quando il convenuto, nel chiamarlo in causa, non si limita a chiedere di essere garantito, ma afferma che il terzo è il vero e unico soggetto obbligato nei confronti dell'attore, chiedendo di essere estromesso dal giudizio (ex multis, Cass. 4247/24; 15232/21)
Nella fattispecie, il ha chiamato in giudizio la Controparte_2 Parte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e ritenendola unica responsabile
[...] dell'evento dannoso, con conseguente automatica estensione della domanda risarcitoria.
3.3- In ordine alla censura sulla mancata valutazione del comportamento del , nonché CP_1 su un suo possibile concorso colposo, questa Corte condivide, in toto, la motivazione resa dal primo giudice, laddove si legge: “non sono emersi elementi di segno contrario circa la condotta tenuta dal
che è risultata essere positiva, rispettoso delle regole e non negligente nel percorrere il CP_1 tratto di strada interessato che per come riferito dai testi attorei, appariva sicuro, tranquillamente percorribile e su cui il ciclista ha fatto affidamento sulla normale transitabilità, che invece, per come emerso, la griglia era difettosa e/o anomala nella sua parte finale presentando un'intercapedine non segnalata e non visibile il cui punto risulta ombreggiato che non ha consentito all'attore di avvedersi dell'eventuale pericolo. L'attore ha pertanto assolto al proprio onere probatorio dimostrando che
l'evento dannoso a suo carico si è verificato per le condizioni anomale della griglia che sono risultate confermate dai testi escussi”.
Dalla prova testi, infatti, è emerso che il ha tenuto un comportamento di cautela CP_1 correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che lo stato dei luoghi, sebbene solo apparentemente “perfetto” presentava un'obiettiva, non visibile e non prevedibile, situazione di pericolosità; peraltro, i testi hanno riferito, concordemente, che procedevano in fila indiana, sul margine destro della carreggiata, e che l'attore era preceduto da un autovettura bianca
(cfr. dep. e;
tali circostanze depongono, dunque, per un'andatura del Testimone_1 Tes_2 ciclista, certamente moderata ed osservante delle norme sulla circolazione dei velocipedi.
3.4- Anche il motivo, relativo all'affermazione del Tribunale secondo il quale la Parte_1 avrebbe dovuto fornire prova che l'onere di manutenzione della griglia non incombeva su di essa, è infondato.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha esplicitato le ragioni della ritenuta responsabilità del predetto ente, richiamando, altresì, le deposizioni testimoniali rese sul punto, si legge, infatti: “l'ente convenuto e/o l'ente non hanno dato prova di non essere Parte_1 titolari dell'obbligo di custodire il punto di intersezione della strada in cui è occorso il sinistro, proprio perché, per come detto, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, giusta art.
22 L. n. 2248/1865, mentre, l'ente era titolare delle manutenzione delle opere eseguite. Parte_1
L'arch. , responsabile Ufficio tecnico dell'ente, pur riferendo che della manutenzione Persona_1 della SP 113 e dell'area di intersezione si occupa la , e che le opere di raccolta Parte_1
e scarico delle acque sono state realizzate dalla Provincia di Cosenza, rispondendo ai capitoli di parte attrice, ha così riferito: "confermo che la griglia ricade nel territorio del Controparte_2
e nella parte terminale di via S. EN". Anche l'altro teste escusso, di parte
[...] attrice/convenuta, sig. , agente di Polizia Municipale, ha affermato: "la griglia citata Testimone_3 nel capitolo di prova, ritratta nelle foto che mi vengono mostrate, si trova nell'area di intersezione tra la SP 113 e via S. EN nel Comune di Roggiano Gravina…il tratto in questione viene transennato, previo nulla osta della Provincia, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della
Strada". Ha ancora aggiunto il teste confermando … allorquando si rende necessaria la pulizia, contatto il sig. (cantoniere) il quale provvede alla pulizia dell'area in questione". Tes_4
Ed ancora: “nel caso in esame, appare fuor di dubbio che l'ente proprietario e custode della strada aperta al pubblico transito, via San EN/incrocio Madonna della Strada, sia il CP_2
, odierno convenuto, mentre sulla terza chiamata ricadeva Controparte_2 Parte_1
l'obbligo di manutenzione delle opere dalla stessa realizzate e cioè della SP 113, delle cunette, caditoie, griglie e pozzetti di raccolta acque meteoriche…. Dunque, non esitano dubbi circa la responsabilità dell'ente convenuto in quanto la griglia ove è incappato il è situata nel CP_1 territorio del Comune di Reggiano Gravina, (cfr teste arch. ), quindi proprietario ma anche Per_1 custode del tratto di strada;
così come, anche della su cui ricadeva l'obbligo Parte_1 di manutenzione delle pertinenze (griglia/caditoia, tombino e cunette) ma, di fatto, non avvenuta”. Conclude, quindi, correttamente nei seguenti termini: “l'ente convenuto, invece, non ha assolto al proprio onere probatorio, ovvero quello di provare l'evento fortuito e che l'evento si è verificato per fatto imprevedibile, improvviso e non controllabile, così come la Parte_1 la quale ha realizzato la SP e l'intersezione ove è posta la griglia, nonché le opere connesse, ossia cunette, griglia, caditoia ecc. di cui ha completa manutenzione (cfr dichiarazioni testi di parte convenuta), di avere adottato e posto in essere segnaletiche evidenziando un eventuale pericolo.
Infatti, i testi dell'ente convenuto, hanno tutti confermato che la manutenzione appartiene all'ente
la quale non ha dato prova di elementi di segno contrario”. Parte_1
3.5- L'appellante si duole della mancata ammissione della c.t.u. modale;
ebbene, appare evidente, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, sia in ordine all'esatta ubicazione della griglia, sia in ordine agli obblighi di custodia e manutenzione del tratto stradale, teatro dell'occorso, che correttamente, il primo giudice non ha ammesso il mezzo istruttorio che avrebbe avuto mero scopo esplorativo.
3.6- L'ultimo motivo di gravame, relativo ai compensi liquidati in sentenza, è parimenti infondato.
Giustamente, il Tribunale, nel riconoscere all'attore la somma di €. 15.795,34, CP_1
a titolo di danno, ha tenuto conto dello scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000, sulla base del decisum, applicando i parametri medi, secondo le tabelle vigenti, ratione temporis (2014-2018).
Dunque, l'appello principale deve essere rigettato, con la conferma della sentenza appellata.
4.- L'appello incidentale proposto dal è infondato. Controparte_2
Il ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui lo ritiene responsabile, ex CP_2 legge 2248/1865, unitamente alla , nonché per nullità dell'atto introduttivo per Parte_1 genericità della domanda, ai sensi dell'art. 2043 e 2051 c.c.; per erronea quantificazione del danno e dei compensi liquidati.
Ebbene, quanto al difetto di legittimazione passiva, secondo l'appellante, sarebbe pacifico che la griglia in questione - posta nell'area di intersezione, tra la SP 113 e l'innesto, sulla stessa, della Via
San EN - è stata realizzata dalla Provincia di come anche le altre intersezioni, con la Pt_1 logica conseguenza che essendo proprietaria e curandone la manutenzione, sarebbe responsabile, in via esclusiva, per i fatti verificatisi nella predetta area.
Inoltre, detta circostanza risulterebbe dalla dichiarazione (all. 3, fasc. resa dal CP_2
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di dalla quale si evince che lo Controparte_2 scarico delle acque, raccolte dalla detta griglia, avviene “nel pozzetto realizzato al ciglio della suddetta SP 113…che è di competenza Provinciale”, e, quindi, di proprietà e competenza manutentiva della . Parte_1 Detti rilievi non hanno pregio.
Il Tribunale, infatti, ha ben motivato in ordine alla corresponsabilità del nella CP_2 verificazione dell'occorso, laddove - nel richiamare la presunzione di demanialità di cui alla legge n.
2248/1865 - precisa che: “la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27054 del 6 ottobre 2021, afferma che vi è presunzione di demanialità della strada per la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; infatti
l'attore, indicando nell'atto di citazione che, mentre "percorreva, in sella alla propria bici da corsa, via San EN di Raggiano Gravina, in direzione bivio località “Madonna della strada”, si imbatteva con la ruota anteriore della bici nell'intercapedine tra la prima e la seconda sezione della caditoia posta sulla strada, cadendo così a terra a causa della presenza di essa sulla sede stradale", faceva riferimento, pur non invocandola espressamente, alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, riguardo alla presunzione demaniale, secondo cui "è proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali" e "nell'interno delle città e villaggi, fanno parte delle strade comunali le piazze ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti al suolo pubblico. Tale presunzione, pur avendo carattere relativo, è superabile mediante prova contraria…”.
Peraltro, anche i testi, addotti dalle parti - per come correttamente rilevato dal giudicante – hanno confermato che la griglia in questione è posta su strada comunale;
in particolare, il responsabile dell'ufficio tecnico del ha espressamente dichiarato: Controparte_2 Persona_1
"confermo che la griglia ricade nel territorio del … preciso che per Controparte_2 griglia intendo quella metallica posta sulla sede stradale".
Il teste, maresciallo ha riconosciuto, dalle foto mostrate, i luoghi del sinistro Tes_2 precisando che la griglia era situata poco prima dello Stop, il punto di transito era quello individuato con la freccia nelle foto 2 e 3, in atti;
dunque, proprio nel punto di intersezione con la SP 113.
Correttamente, pertanto, conclude il Tribunale affermando che: “l'ente convenuto e/o l'ente
non hanno dato prova di non essere titolari dell'obbligo di custodire il punto Parte_1 di intersezione della strada in cui è occorso il sinistro, proprio perché, per come detto, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, giusta articolo 22 L. n. 2248/1865, mentre l'ente Parte_1 era titolare della manutenzione delle opere eseguite”.
Gli altri motivi di censura - che ricalcano, pedissequamente, quelli già svolti dall'appellante principale - sono già stati scrutinati e ritenuti infondati.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, per tutte le fasi, scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000. Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante principale e per l'appellante incidentale di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR
115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale, proposto dalla nonché, sull'appello incidentale, Parte_1 proposto dal avverso la sentenza n. 2241/21, pubblicata il 26.11.21, Controparte_2 emessa dal Tribunale di Cosenza, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna la , in solido con il al pagamento Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, in favore di , che liquida in complessivi €. 5.809, per compensi, oltre CP_1 rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante principale e all'appellante incidentale, il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma
1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Silvana Ferriero)