Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 09/04/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 46/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE GN
composta dai seguenti magistrati:
TT AE Presidente RI TU Consigliere – relatore Khelena NIKIFARAVA Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46672 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di GB EH IC, nato in [...] il [...], c.f. [...];
Visto l’atto di citazione;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nell’udienza pubblica del 18 marzo 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore consigliere RI Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Claudio Chiarenza. Non costituito il convenuto.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 5 novembre 2025, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio il sig. EK EH IC chiedendone la condanna a risarcire il danno da indebita percezione degli emolumenti previsti dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il c.d. “reddito di cittadinanza”.
1.1. Il presunto illecito, accertato dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Cento (Fe) con verbale trasmesso alla Procura regionale, concerne un affermato danno dell’importo complessivo di 3.677,99 euro erogati dall’Inps, come da estratto del sistema informativo del menzionato Istituto previdenziale agli atti.
Il danno conseguirebbe, secondo la prospettazione attorea, alla dichiarazione non veritiera che avrebbe reso il convenuto nel compilare la domanda di ammissione al reddito di cittadinanza presentata all’Inps nel 2019.
In particolare, il convenuto ha autocertificato il possesso da almeno 10 anni della cittadinanza italiana, circostanza smentita dalla documentazione depositata dalla Procura regionale dalla quale emerge che ha invece richiesto il permesso di soggiorno in Italia per la prima volta in data 17 agosto 2015.
1.2. In diritto, la Procura evidenzia che la mancanza del possesso della cittadinanza italiana per dieci anni (e continuativamente negli ultimi due anni al momento della domanda), richiesta dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 del decreto legge n. 4/2019, era di per sé ostativa all’ammissione al beneficio.
Tale requisito, infatti, era finalizzato a dimostrare che i richiedenti il beneficio in argomento avessero un collegamento stabile con il territorio e che potessero partecipare a un programma di inserimento sociale di lungo periodo.
1.3. Secondo la Procura, la presentazione di una dichiarazione non veritiera, in ragione delle motivazioni sopra esposte, configurerebbe un’ipotesi di responsabilità erariale per lo sviamento dalle finalità di pubblico interesse perseguite dalla legge, concretizzando un danno all’ente pubblico.
1.4. Il rapporto di servizio sarebbe ravvisabile in capo al percettore, sulla base della prospettazione attorea, stante la finalità di interesse generale del reddito di cittadinanza, che il legislatore definisce “misura fondamentale di politica attiva del lavoro” (art. 1, comma 1, decreto legge n. 4/2019).
1.5. Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile regionale ne ha chiesto la condanna a pagare all’Inps la somma complessiva di 3.677,99 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria calcolata dall’avvenuto depauperamento dell’Amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali fino all’effettivo pagamento, con condanna alle spese di giudizio.
2. Il convenuto non si è costituito.
3. All’udienza del 18 marzo 2026 la Procura regionale si è riportata alle conclusioni rassegnate con l’atto di citazione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 140 cpc e, quindi, l’integrità del contraddittorio, dichiara la contumacia del convenuto.
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata.
2.1. La condotta dell’odierno convenuto è antigiuridica, in quanto la domanda di ammissione al reddito di cittadinanza contiene una falsa autocertificazione che gli ha consentito di ottenerlo in assenza dei presupposti di legge.
Il sig. EK EH IC, infatti, ha autocertificato il possesso da almeno dieci anni della cittadinanza italiana; tale requisito è, invece, smentito da certificazione, agli atti, rilasciata dalla Questura di Ferrara.
Ne consegue che il convenuto non aveva il requisito anagrafico per ottenere il reddito di cittadinanza, che è previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) n. 1, del decreto legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, il quale subordina l’erogazione del beneficio al possesso del requisito della cittadinanza italiana o, in alternativa, dalla residenza “in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
2.2. Per quanto riguarda l’elemento psicologico, la tipologia di errore induce questo Collegio a ritenere provata la sua consapevolezza di alterare la prospettazione dei requisiti di ammissione al reddito di cittadinanza e, conseguentemente, la volontà di danneggiare la pubblica amministrazione erogante; quindi, il suo dolo.
2.3. La condotta sopra descritta ha con ogni evidenza cagionato un danno all’ente pubblico erogante, giacché le risorse sono state riconosciute in assenza dei presupposti, con sviamento dalle finalità di pubblico interesse perseguite dalla legge.
3. Affermata la fondatezza dell’azione erariale nell’an, dev’essere verificata la correttezza della quantificazione del danno operata dalla Procura contabile, che lo ha determinato in 3.677,99 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
Tale quantificazione è corretta, giacché corrisponde al reddito di cittadinanza erogato in favore dell’odierno convenuto.
Quest’ultimo dev’essere altresì condannato, in accoglimento della richiesta attorea, a corrispondere la rivalutazione monetaria dalla data dell’avvenuto depauperamento dell’Amministrazione Pubblica alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali sull’importo rivalutato da quest’ultima data fino al soddisfo.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e condanna il convenuto EK EH IC al pagamento, in favore dell’Inps, dell’importo di 3.677,99 (tremilaseicentosettantasette/99) euro, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’avvenuto depauperamento dell’Istituto previdenziale alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sull’importo rivalutato da quest’ultima data fino all’integrale soddisfo.
Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che si liquidano in euro 70,35 (settanta/35).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI TU TT AE
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 9 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria Dott. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)