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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice (gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 1202 dell'anno 2015 e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lo Franco Antonio in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Via Cialdini, 16 Pisticci presso lo studio del difensore
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
in persona del
[...] legale rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza e domiciliato ope legis,in Corso XVIII Agosto, 46 (P.Zo Uffici Governativi) 85100
Potenza
- OPPOSTA-
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
OPPOSTA- NON
[...]
[...]
(c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_3 P.IVA_1
Regionale pro tempore,
OPPOSTA NON COSTITUITA
, Agente , Controparte_4 Controparte_5 [...]
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6
OPPOSTA- NON COSTITUITA -
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento n. 09220140007496178000 notificata il
17.03.2015 recante richiesta di pagamento di € 274.975,30 per legge 205/08 fornitura risorsa idrica fatt. n.011/2013 del 16.01.2013
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 28/04/2015, il Parte_1
a proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento Parte_1 Parte_1 in oggetto notificata il 17.03.2015, chiedendone l'annullamento.
Deduceva che, l'agente per la riscossione aveva intimato, a mezzo della cartella di pagamento, il pagamento della somma di euro 274.975,30 a titolo di “legge 205/2008 fornitura risorsa idrica” in ragione della fattura n. 011/2013 del 16.11.2013 con inoltrato sollecito di pagamento 421/5 del 12.02.2014 notificato il 12.032.2014.
Lamentava in primo luogo l'insussistenza in capo all' del diritto di procedere in via Pt_2 esecutiva ai danni del sulla base del ruolo e della cartella opposti, in quanto Parte_1
l' commissariato da moltissimi anni, era stato definitivamente soppresso e posto in Pt_2 liquidazione alla data del 6.12.2011 per effetto dell'art. 21 comma 10 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 (in G.U. n. 284 del 6.12.2011), convertito con L. 214/11.
Sicché ogni sua funzione avrebbe dovuto definitivamente cessare alla data del 30.09.2012, così come previsto dal successivo comma 11 del richiamato art. 21, come modificato dalla Legge n. 14/2012 (in G.U. n. 48 del 27.02.2012) che aveva convertito il D.L. n. 216 del 29.12.2011, con trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi a “soggetto costituito o indicato dalle Regioni interessate”.
Nel contempo specificava che il attore, al pari degli altri consorzi Parte_1 lucani secondo l' art. 862 c.c., art. 59 R.D. 215/1933, art. 3 L.R. n. 33/2001, art. CP_3
1 Statuto Consortile, era un ente pubblico economico di derivazione regionale, chiamato legislativamente ad esercitare la funzione di bonifica integrale propria della (art. CP_3
1-6 L.R. Basilicata n. 33/2001) con il compito di contribuire al governo del territorio attraverso una costante e continua azione di progettazione, esecuzione, manutenzione, esercizio, vigilanza e tutela delle opere e degli impianti, delle reti e dei suoli facenti parte del sistema di bonifica, nonché, mediante le attività attinenti all'esercizio irriguo, alla gestione del patrimonio idrico e ad una corretta utilizzazione e tutela delle acque ad usi agricoli, quindi Ente preposto dalla Legge Regionale anche alla materiale erogazione del servizio irriguo alle singole aziende agricole consorziate. Di conseguenza il pagamento richiesto dall' direttamente al Pt_2 Parte_1 riguarderebbe pertanto il corrispettivo dei costi inerenti al servizio di vettoriamento delle acque ad uso irriguo, dagli invasi lucani di sua competenza al sistema irriguo della Regione
, gestito dal . Tale corrispettivo costituisce per l' una entrata CP_3 Parte_1 Pt_2 patrimoniale di carattere privatistico, come risultante dalla stessa cartella che riporta la dicitura “entrata patrimoniale” individuando correlativamente quale giudice competente il Giudice Ordinario. La stessa applicazione dell'IVA alla fatturazione messa a ruolo conferma la natura di corrispettivo di diritto privato del credito azionato dall' Pt_2 dovendosi diversamente ritenere non applicabile tale addizionale, con ulteriore profilo di incertezza della debenza.
Assumeva quindi il attore che, chiarito quanto innanzi, difettava quindi, sia il Parte_1 potere di agire dell' sia il titolo esecutivo, presupposto quest'ultimo ancor più Pt_2 necessario, in quanto non vi era alcun provvedimento valido ed efficace dell'autorità giudiziaria che avesse accertato l'an ed il quantum della pretesa ingiunta, ovvero dell'entrate di diritto privato, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 46/1999, che prevedeva l'emissione di un titolo esecutivo appunto valido ed efficace, per poter iscrivere regolarmente a ruolo la pretesa somma richiesta ed ingiunta in pagamento.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di preliminare sospensione della cartella, anche inaudita altera parte, e previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell' e comunque che la pretesa messa a ruolo non Pt_2 era dovuta dal , dichiarare priva di effetto e annullare la cartella Parte_1 impugnato;
in via subordinata di dichiarare la tenuta alla prestazione nei limiti Controparte_3 accertati con conseguente condannare di quest'ultima al pagamento con attribuzione delle spese e competenza di lite.
Si costituiva in giudizio solo l' Controparte_1
, con comparsa di risposta depositata il 03.09.2015, e
[...] con varie motivazioni sosteneva la regolarità dell'operato sia in ordine al quantum richiesto in fattura e quindi le esatte misurazioni portate in fattura sia in ordine al potere di agire dello stesso Ente e chiedeva il rigetto integrale della domanda;
nulla eccepiva in merito alla contestata inutilizzabilità del metodo di riscossione a mezzo ruolo in mancanza di titolo esecutivo.
Veniva sospesa la cartella impugnata inaudita altera parte, e all'udienza di comparizione venivano concessi i termini per le memorie 183 cpc, depositate dalla sola parte attrice e nonché dopo molte udienze nel corso delle quali le parti maturavano la decisione di addivenire ad un accordo conciliativo, mai poi avvenuto, l' in giudizi trasversali e Pt_2 come dichiarato dall'attore e mai contestato da parte avversa, riconosceva espressamente la natura privatistica del servizio prestato, e annullava le cartelle opposte (doc. 1 e 2- delibere di annullamento delle cartelle impugnate), compreso quella del presente giudizio, difatti poneva in essere ricorso ex art 702 bis per munirsi di titolo esecutivo, includendo anche la fattura dante causa della presente cartella opposta ( documentato da parte attrice con deposito di varie sentenze del Tribunale di Matera tra cui n 302/2022; 303/2022 ecc nonché deposito del ricorso ex art 702 bis presentato dall'opposto ente presso il Tribunale d Matera)
Parte attrice, dunque, chiedeva la cessata materia del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto innanzi esposto e della vicenda processuale illustrata, va dichiarata tra le parti la cessata materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad agire.
Va precisato che la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese dal convenuto.
Poiché la cartella opposta è stata annullata in via di autotutela dell' . Nel caso in Parte_2 esame il ha dichiarato e documentato, producendo l'atto di Parte_1 annullamento di cartelle, nonché ricorso ex art 702 bis azionato dall'ente convenuto al fine di costituire valido ed efficace titolo esecutivo e, tra le altre fatture, è inserita anche la fattura di riferimento della cartella in esame, fatto non disconosciuto e non negato, e non contestato dall' costituito, né espressamente e nè tramite allegazioni di fatti o atti da Pt_2 cui possa evincersi il contrario, di conseguenza non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a raggiugere un risultato giuridicamente apprezzabile ed utile, di fatto già ottenuto.
Resta da decidere sulle spese di lite.
Ebbene quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nulla si dispone tra il e la , e nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali tra Parte_1 Controparte_3
l'attore e l'Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Basilicata spa),e nulla ancora tra e Agenzia delle Entrate riscossione attesa la contumacia delle parti convenute CP_3 innanzi dette.
Quanto, invece, ai rapporti tra il opponente e l' le spese processuali Parte_1 Parte_2 liquidate in dispositivo secondo i parametri dettati dal DM n. 55/2014, in ragione dell'entità del credito vantato (euro 274.975,30), senza la fase istruttoria non tenutasi nè decisoria, e secondo valori minimi data la semplicità delle questioni controversie - seguono la soccombenza virtuale e vanno poste a carico dell'ente convenuto.
PQM
Il Tribunale di Potenza, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
DICHIARA la cessata la materia del contendere;
NULLA per le spese di lite nei rapporti tra il attore e la , Parte_1 Controparte_3 nonché tra la e l' Controparte_3 [...] , attesa la contumacia come in parte Controparte_7 motiva;
NULLA DISPONE in ordine alla regolamentazione delle spese processuali tra il attore e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, attesa la contumacia;
Parte_1
CONDANNA l' Controparte_7
a rifondere le spese processuali sostenute dal attore,
[...] CP_1 Parte_1 che vengono liquidate in complessivi euro 2.941,00 per compensi professionali, euro 1214 a titolo di contributo unificato, euro 27,00 per spese forfetarie di cancelleria, euro 39,47 per spese di notificazione, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso Potenza lì 05/05/2025
Il Giudice ( Gop)
Dott.ssa Mariella Elena Cirillo