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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4974/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.12.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FUSINI AN e AY BI LI CI RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Quadronno n. 4;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZACCHETTI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
C.so Mazzini n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carbonara Al Ticino, in data
24/04/2005, (atto n. 2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005); separati consensualmente con decreto di omologazione n. cronol. 7726/2022 emesso dal
Tribunale di Pavia il 28.10.2022, pubblicato il 02/11/2022;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“- i coniugi dichiarano e danno atto: a) di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente;
b) di essere autosufficienti ed economicamente indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente neppure a titolo di mantenimento;
pag. 1 di 3 - l'autoveicolo Ford Eco Sport targato FL479RT ed intestato al sig, Controparte_1
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità e proprietà;
- con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui alle presenti condizioni, dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e di non aver null'altro a che pretendere
l'uno dall'altro, essendo stato regolato tra i medesimi ogni rapporto economico e patrimoniale;
- Spese del procedimento interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(decreto n. cronol. 7726/2022 emesso dal Tribunale di Pavia il 28.10.2022, pubblicato il
02/11/2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 14.10.2022 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 2 di 3 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
da in Carbonara Al Ticino (PV) il giorno 24/04/2005 (atto n. 2, Controparte_1
parte I, anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4974/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.12.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FUSINI AN e AY BI LI CI RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Quadronno n. 4;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZACCHETTI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
C.so Mazzini n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carbonara Al Ticino, in data
24/04/2005, (atto n. 2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005); separati consensualmente con decreto di omologazione n. cronol. 7726/2022 emesso dal
Tribunale di Pavia il 28.10.2022, pubblicato il 02/11/2022;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“- i coniugi dichiarano e danno atto: a) di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente;
b) di essere autosufficienti ed economicamente indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente neppure a titolo di mantenimento;
pag. 1 di 3 - l'autoveicolo Ford Eco Sport targato FL479RT ed intestato al sig, Controparte_1
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità e proprietà;
- con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui alle presenti condizioni, dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e di non aver null'altro a che pretendere
l'uno dall'altro, essendo stato regolato tra i medesimi ogni rapporto economico e patrimoniale;
- Spese del procedimento interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(decreto n. cronol. 7726/2022 emesso dal Tribunale di Pavia il 28.10.2022, pubblicato il
02/11/2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 14.10.2022 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 2 di 3 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
da in Carbonara Al Ticino (PV) il giorno 24/04/2005 (atto n. 2, Controparte_1
parte I, anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3