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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1717/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4700/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Portici - Via Campitelli 1 80055 Portici NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18811/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170074677821000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 923/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 18811, depositata il 19 dicembre 2024 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare l'INTIMAZIONE di
PAGAMENTO n. 07120249018425018, notificatagli dall'AGENZIA delle ENTRATE/RISCOSSIONE il
17/04/2024, relativamente alla CARTELLA di PAGAMENTO n. 07120170074677821 per l'importo totale di euro 1.362,83, a titolo di TARI a.i. 2016, per un immobile sito nel Comune di PORTICI, EL che il contribuente sostiene non essergli mai stata notificata.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente alle spese di lite per euro 400,00, ritenendo provata dagli atti e documenti di causa la notifica della EL prodromica senza alcuna decadenza e/o prescrizione.
Avverso la predetta sentenza n. 18811/29/2024, risulta proposto il presente appello dal contribuente, il quale evidenzia che la contestata EL è stata presuntivamente consegnata nell'aprile del 2018 al portiere di uno stabile diverso da quello in cui ha la propria residenza a far data dal 6 marzo 2018, come da certificato di residenza storico allegato: l'atto, infatti, sarebbe stato consegnato alla Indirizzo_1 e non al Indirizzo_2.
La mancata notifica della suddetta EL e di ulteriori atti interruttivi ha determinato la prescrizione della pretesa per inutile decorso del quinquennio ex lege utile.
Tra l'altro – continua l'appellante – non può considerarsi legittima la pretesa TARI, essendo stato il tributo erroneamente calcolato con la tariffa uso studio, laddove in Indirizzo_1, nell'anno d'imposta considerato, egli aveva la propria abitazione principale, come riconosciuto in altre due sentenze passate in giudicato per il 2015 e per il 2017 (CTR Campania n. 7611/18/2019 e n. 623/23/2020).
Chiede, dunque, l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese di lite.
Il 18/09/2025, con ordinanza n. 1805, depositata il successivo 22 settembre, questa CGT rigetta la richiesta di sospensiva, rinviando per il merito a nuovo ruolo.
Né l'AdER né il Comune di Portici, ai quali l'appello risulta notificato a mezzo PEC il 19/06/2025, risultano costituiti.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, provvedendosi al deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte. Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Premessa l'ammissibilità della documentazione depositata in primo grado dall'AdER a riprova della contestata notifica, seppur in copia, dato il generico disconoscimento della sua conformità agli originali, da essa si evince che la EL de qua è stata notificata il 16/04/2018 con consegna al portiere ed invio della successiva CAN in data 20/04/2018.
L'appellante contribuente lamenta che l'atto sia stato (presuntivamente) consegnato ad un indirizzo diverso da quello di residenza, variato a far data dal precedente 6 marzo 2018, come da allegata certificazione.
Trattasi, però, di doglianza infondata poiché, come ribadito dalla Cassazione nella recentissima ordinanza n. 21025 del 24 luglio 2025, “in materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del DPR n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall'intervenuta iscrizione nei registri comunali, è opponibile all'ente impositore ed all'incaricato per la riscossione indipendentemente dalla sua comunicazione all'Ufficio”.
Nella specie, il contribuente, su cui gravava il relativo onere, non ha provato di aver comunicato all'ufficio tributi la variazione di residenza intervenuta il 6 marzo 2018: conseguentemente, quest'ultima è opponibile, ex art. 58, comma 5, DPR 600/73, solo a far data dal 5 maggio 2018, con salvezza, pertanto, della contestata notifica del 16 aprile 2018.
2. La rituale notifica della contestata EL e la sua mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni
- oltre a rendere tempestivo l'AVI opposto, stante anche la sospensione dell'attività riscossiva per effetto della normativa emergenziale COVID (artt. 67 e 68 DL 18/2020) - ha determinato la cristallizzazione della pretesa la quale non può più essere messa in discussione nel merito, indipendentemente dall'esistenza di precedenti diversi per altre annualità d'imposta.
In ogni caso, si evidenzia ad abundantiam che, dall'estratto ruolo tempestivamente depositato dall'AdER in primo grado, la TARI uso studio risulta essere stata calcolata solo su mq 45 e non sull'intero immobile pari a mq 110.
Rebus sic stantibus, l'appello si rivela infondato.
3. Nulla da statuire per le spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Nulla per le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4700/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Portici - Via Campitelli 1 80055 Portici NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18811/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170074677821000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 923/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 18811, depositata il 19 dicembre 2024 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare l'INTIMAZIONE di
PAGAMENTO n. 07120249018425018, notificatagli dall'AGENZIA delle ENTRATE/RISCOSSIONE il
17/04/2024, relativamente alla CARTELLA di PAGAMENTO n. 07120170074677821 per l'importo totale di euro 1.362,83, a titolo di TARI a.i. 2016, per un immobile sito nel Comune di PORTICI, EL che il contribuente sostiene non essergli mai stata notificata.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente alle spese di lite per euro 400,00, ritenendo provata dagli atti e documenti di causa la notifica della EL prodromica senza alcuna decadenza e/o prescrizione.
Avverso la predetta sentenza n. 18811/29/2024, risulta proposto il presente appello dal contribuente, il quale evidenzia che la contestata EL è stata presuntivamente consegnata nell'aprile del 2018 al portiere di uno stabile diverso da quello in cui ha la propria residenza a far data dal 6 marzo 2018, come da certificato di residenza storico allegato: l'atto, infatti, sarebbe stato consegnato alla Indirizzo_1 e non al Indirizzo_2.
La mancata notifica della suddetta EL e di ulteriori atti interruttivi ha determinato la prescrizione della pretesa per inutile decorso del quinquennio ex lege utile.
Tra l'altro – continua l'appellante – non può considerarsi legittima la pretesa TARI, essendo stato il tributo erroneamente calcolato con la tariffa uso studio, laddove in Indirizzo_1, nell'anno d'imposta considerato, egli aveva la propria abitazione principale, come riconosciuto in altre due sentenze passate in giudicato per il 2015 e per il 2017 (CTR Campania n. 7611/18/2019 e n. 623/23/2020).
Chiede, dunque, l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese di lite.
Il 18/09/2025, con ordinanza n. 1805, depositata il successivo 22 settembre, questa CGT rigetta la richiesta di sospensiva, rinviando per il merito a nuovo ruolo.
Né l'AdER né il Comune di Portici, ai quali l'appello risulta notificato a mezzo PEC il 19/06/2025, risultano costituiti.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, provvedendosi al deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte. Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Premessa l'ammissibilità della documentazione depositata in primo grado dall'AdER a riprova della contestata notifica, seppur in copia, dato il generico disconoscimento della sua conformità agli originali, da essa si evince che la EL de qua è stata notificata il 16/04/2018 con consegna al portiere ed invio della successiva CAN in data 20/04/2018.
L'appellante contribuente lamenta che l'atto sia stato (presuntivamente) consegnato ad un indirizzo diverso da quello di residenza, variato a far data dal precedente 6 marzo 2018, come da allegata certificazione.
Trattasi, però, di doglianza infondata poiché, come ribadito dalla Cassazione nella recentissima ordinanza n. 21025 del 24 luglio 2025, “in materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del DPR n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall'intervenuta iscrizione nei registri comunali, è opponibile all'ente impositore ed all'incaricato per la riscossione indipendentemente dalla sua comunicazione all'Ufficio”.
Nella specie, il contribuente, su cui gravava il relativo onere, non ha provato di aver comunicato all'ufficio tributi la variazione di residenza intervenuta il 6 marzo 2018: conseguentemente, quest'ultima è opponibile, ex art. 58, comma 5, DPR 600/73, solo a far data dal 5 maggio 2018, con salvezza, pertanto, della contestata notifica del 16 aprile 2018.
2. La rituale notifica della contestata EL e la sua mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni
- oltre a rendere tempestivo l'AVI opposto, stante anche la sospensione dell'attività riscossiva per effetto della normativa emergenziale COVID (artt. 67 e 68 DL 18/2020) - ha determinato la cristallizzazione della pretesa la quale non può più essere messa in discussione nel merito, indipendentemente dall'esistenza di precedenti diversi per altre annualità d'imposta.
In ogni caso, si evidenzia ad abundantiam che, dall'estratto ruolo tempestivamente depositato dall'AdER in primo grado, la TARI uso studio risulta essere stata calcolata solo su mq 45 e non sull'intero immobile pari a mq 110.
Rebus sic stantibus, l'appello si rivela infondato.
3. Nulla da statuire per le spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Nulla per le spese.