Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 9196
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Sentenza 9 gennaio 2024

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Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro diecimila annui, si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la prescrizione del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 9196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9196
    Data del deposito : 9 gennaio 2024

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