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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17514 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47933 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona dell'Amministratore di Sostegno , in Parte_1 Parte_2 virtù di decreto di nomina del GT in data 24.1.2018 e di decreto di autorizzazione al deposito del ricorso per scioglimento del matrimonio in data 23.5.2022
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna MORSILLO per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.7.2022, in persona dell'Amministratore di Parte_1
Sostegno all'uopo autorizzato con decreto del GT di Roma in data 23.5.2022 Parte_2 - ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Cina il 28 agosto 2002 con dalla quale aveva avuto il figlio il CP_1 Per_1
28.10.2006 e dalla quale si era separato in forza di decreto di omologa di questo Tribunale
n. 9637/2021 del 29.4.2021.
Ha dedotto all'uopo che: il figlio minore era rimasto a vivere con il padre;
che la Per_1
madre se ne era completamente disinteressata e si era limitata a chiamarlo solo due volte;
che non era intervenuta riconciliazione fra le parti, sussistendo quindi i presupposti per la domanda di divorzio. Chiedeva inoltre la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale.
All'udienza presidenziale, interrogato, ha dichiarato di non sapere perché Parte_3
si trovasse in Tribunale e di non conoscere alcuna persona avente le generalità della resistente.
L'AS ha dichiarato che la madre non vedeva il figlio dalla separazione, insistendo nella domanda di scioglimento del matrimonio.
E' stato quindi espletato l'ascolto del minore, il quale ha dichiarato di vivere con lo zio, il nonno ed il padre, di non sentire la madre da molto tempo e che di lui si occupava in prevalenza lo zio.
All'esito sono stati pertanto emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“…rilevato che la resistente, ritualmente citata e irreperibile, non si è costituita;
rilevato che dall'audizione del figlio minore è emerso che il ragazzo non vede la madre da circa due anni;
rilevato che la latitanza materiale e morale nonché la inaffidabilità della madre e la incapacità accuditiva del padre, colpito da una grave malattia che ne ha minato le capacità cognitive rendendo necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, rendono contrario all'interesse del minore il suo affidamento condiviso ai genitori;
rilevato che, essendo il minore stabilmente e serenamente inserito nella famiglia d'origine paterna nonché già da tempo accudito anzitutto dallo zio paterno, oltre che dal nonno, ne va disposto l'affido supersclusivo allo zio (a ciò dichiaratosi disponibile), autorizzandolo ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, sportive e relative al cambio di residenza;
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970;
a parziale modifica delle condizioni di separazione, dispone l'affido superesclusivo del minore
[...] allo zio autorizzandolo ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di Per_2 Parte_2 maggiore interesse per il minore, comprese quelle medicosanitarie, scolastiche, sportive e relative al cambio di residenza;
nomina Giudice Istruttore sé stessa;
…..”. In sede di memoria integrativa il ricorrente ha così concluso: “1) pronunciare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sigg. ri e Parte_3 in Gansu (Cina) in data 28 agosto 2002, trascritto in Italia presso l'Ufficio dello Persona_3
Stato Civile del Comune di Roma nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2002, atto 01018, parte 2, serie C07, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza, disponendo come segue in ordine alle condizioni accessorie, già in via provvisoria e di urgenza e nel merito;
2) prevedere che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento;
3) confermare l'affido del figlio diciassettenne Parte_4 allo zio paterno autorizzando quest'ultimo ad assumere in via esclusiva Per_1 Parte_2 tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, sportive e relative al cambio di residenza;
il figlio continuerà ad abitare in Roma presso la Per_1 casa paterna, sita in Via dei Narcisi n. 5, unitamente allo zio che provvederà in via Parte_2 diretta al suo integrale mantenimento sia ordinario che straordinario e al padre 4) Parte_3 con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente, ritualmente citata ex art. 143 cpc, Part in assenza di istanze istruttorie, l' rassegnava le conclusioni, chiedendo di : “1) pronunciare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sigg. ri e in Gansu (Cina) in data 28 agosto 2002, trascritto in Italia Parte_3 Persona_3 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2002, atto 01018, parte 2, serie C07, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza, disponendo come segue in ordine alle condizioni accessorie, già in via provvisoria e di urgenza e nel merito;
2) prevedere che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento;
3) il figlio oggi divenuto maggiorenne (e in Per_1 precedenza affidato in via superesclusiva allo zio paterno , continuerà ad abitare in Parte_2
Roma presso la casa paterna, sita in Via dei Narcisi n. 5, unitamente al padre e allo Parte_3 zio che provvederà in via diretta al suo integrale mantenimento sia ordinario che Parte_2 straordinario;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio, con termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
L'AS ha precisato che “l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio deve Per_1
intendersi richiesto a carico dello zio paterno solo in quanto Amministratore di Parte_2
Sostegno del padre, e quindi integralmente a carico del padre, che è titolare di Parte_3 redditi da lavoro adeguati, come da documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata versata in atti”.
Orbene, essendo la resistente di nazionalità cinese, va preliminarmente valutata la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana. Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. a), punto secondo, del Regolamento CE
2201/2003, essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi ove il marito risiedeva ancora ed essendo il citato Regolamento applicabile anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, nel procedimento C-68/07, v. ). E' del pari italiana la legge Controparte_2 Parte_6
applicabile, in ragione del criterio residuale previsto dall'art. 8 lett. d) del Regolamento UE
1259/10, che rimanda alla legge del Paese in cui è adita l'Autorità giurisdizionale, stante il carattere universale anche di tale Regolamento, espressamente sancito dal “considerando”
n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Sussiste inoltre la competenza per territorio del Tribunale adito, stante l'irreperibilità della resistente ed essendo quello di Roma il Tribunale di residenza del ricorrente, ex art. 4 co 1 l.
898/70.
Ciò posto, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa di questo Tribunale n. 9637/2021 del 29.4.2021.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio. Il tempo trascorso dalla separazione, la irreperibilità della resistente, disinteressatasi anche del figlio, la circostanza che il marito non abbia memoria alcuna della moglie (che ha dichiarato di non conoscere) convincono il
Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto al figlio rimasto a vivere con il padre e lo zio (AS del fratello) dopo la Per_1 separazione dei genitori, va rilevato che nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età e quindi nulla va statuito in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazione dello stesso. Quanto invece al mantenimento, premesso che il padre ha provveduto all'integrale mantenimento del figlio rimasto presso di lui, stante l'irreperibilità della madre ed ha chiesto di provvedere all'integrale mantenimento del predetto, non spiegando alcuna domanda di contribuzione nei confronti della resistente, il Tribunale prende atto dell'adempimento integrale, nelle more, dell'obbligo di mantenimento del figlio convivente da parte del padre e dell'impegno di quest'ultimo di continuare a provvedervi in via diretta ed esclusiva, trattandosi di figlio ormai maggiorenne.
Le spese del giudizio, stante la sostanziale mancata opposizione della resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cina il 28.5.2002 da
[...]
, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Roma, nella parte 2, serie C07, atto n. 01018, anno 1993;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto dell'impegno del padre a provvedere all'integrale mantenimento del figlio in via diretta;
4. spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47933 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona dell'Amministratore di Sostegno , in Parte_1 Parte_2 virtù di decreto di nomina del GT in data 24.1.2018 e di decreto di autorizzazione al deposito del ricorso per scioglimento del matrimonio in data 23.5.2022
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna MORSILLO per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.7.2022, in persona dell'Amministratore di Parte_1
Sostegno all'uopo autorizzato con decreto del GT di Roma in data 23.5.2022 Parte_2 - ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Cina il 28 agosto 2002 con dalla quale aveva avuto il figlio il CP_1 Per_1
28.10.2006 e dalla quale si era separato in forza di decreto di omologa di questo Tribunale
n. 9637/2021 del 29.4.2021.
Ha dedotto all'uopo che: il figlio minore era rimasto a vivere con il padre;
che la Per_1
madre se ne era completamente disinteressata e si era limitata a chiamarlo solo due volte;
che non era intervenuta riconciliazione fra le parti, sussistendo quindi i presupposti per la domanda di divorzio. Chiedeva inoltre la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale.
All'udienza presidenziale, interrogato, ha dichiarato di non sapere perché Parte_3
si trovasse in Tribunale e di non conoscere alcuna persona avente le generalità della resistente.
L'AS ha dichiarato che la madre non vedeva il figlio dalla separazione, insistendo nella domanda di scioglimento del matrimonio.
E' stato quindi espletato l'ascolto del minore, il quale ha dichiarato di vivere con lo zio, il nonno ed il padre, di non sentire la madre da molto tempo e che di lui si occupava in prevalenza lo zio.
All'esito sono stati pertanto emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“…rilevato che la resistente, ritualmente citata e irreperibile, non si è costituita;
rilevato che dall'audizione del figlio minore è emerso che il ragazzo non vede la madre da circa due anni;
rilevato che la latitanza materiale e morale nonché la inaffidabilità della madre e la incapacità accuditiva del padre, colpito da una grave malattia che ne ha minato le capacità cognitive rendendo necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, rendono contrario all'interesse del minore il suo affidamento condiviso ai genitori;
rilevato che, essendo il minore stabilmente e serenamente inserito nella famiglia d'origine paterna nonché già da tempo accudito anzitutto dallo zio paterno, oltre che dal nonno, ne va disposto l'affido supersclusivo allo zio (a ciò dichiaratosi disponibile), autorizzandolo ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, sportive e relative al cambio di residenza;
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970;
a parziale modifica delle condizioni di separazione, dispone l'affido superesclusivo del minore
[...] allo zio autorizzandolo ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di Per_2 Parte_2 maggiore interesse per il minore, comprese quelle medicosanitarie, scolastiche, sportive e relative al cambio di residenza;
nomina Giudice Istruttore sé stessa;
…..”. In sede di memoria integrativa il ricorrente ha così concluso: “1) pronunciare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sigg. ri e Parte_3 in Gansu (Cina) in data 28 agosto 2002, trascritto in Italia presso l'Ufficio dello Persona_3
Stato Civile del Comune di Roma nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2002, atto 01018, parte 2, serie C07, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza, disponendo come segue in ordine alle condizioni accessorie, già in via provvisoria e di urgenza e nel merito;
2) prevedere che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento;
3) confermare l'affido del figlio diciassettenne Parte_4 allo zio paterno autorizzando quest'ultimo ad assumere in via esclusiva Per_1 Parte_2 tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, sportive e relative al cambio di residenza;
il figlio continuerà ad abitare in Roma presso la Per_1 casa paterna, sita in Via dei Narcisi n. 5, unitamente allo zio che provvederà in via Parte_2 diretta al suo integrale mantenimento sia ordinario che straordinario e al padre 4) Parte_3 con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente, ritualmente citata ex art. 143 cpc, Part in assenza di istanze istruttorie, l' rassegnava le conclusioni, chiedendo di : “1) pronunciare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sigg. ri e in Gansu (Cina) in data 28 agosto 2002, trascritto in Italia Parte_3 Persona_3 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2002, atto 01018, parte 2, serie C07, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza, disponendo come segue in ordine alle condizioni accessorie, già in via provvisoria e di urgenza e nel merito;
2) prevedere che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento;
3) il figlio oggi divenuto maggiorenne (e in Per_1 precedenza affidato in via superesclusiva allo zio paterno , continuerà ad abitare in Parte_2
Roma presso la casa paterna, sita in Via dei Narcisi n. 5, unitamente al padre e allo Parte_3 zio che provvederà in via diretta al suo integrale mantenimento sia ordinario che Parte_2 straordinario;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio, con termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
L'AS ha precisato che “l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio deve Per_1
intendersi richiesto a carico dello zio paterno solo in quanto Amministratore di Parte_2
Sostegno del padre, e quindi integralmente a carico del padre, che è titolare di Parte_3 redditi da lavoro adeguati, come da documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata versata in atti”.
Orbene, essendo la resistente di nazionalità cinese, va preliminarmente valutata la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana. Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. a), punto secondo, del Regolamento CE
2201/2003, essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi ove il marito risiedeva ancora ed essendo il citato Regolamento applicabile anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, nel procedimento C-68/07, v. ). E' del pari italiana la legge Controparte_2 Parte_6
applicabile, in ragione del criterio residuale previsto dall'art. 8 lett. d) del Regolamento UE
1259/10, che rimanda alla legge del Paese in cui è adita l'Autorità giurisdizionale, stante il carattere universale anche di tale Regolamento, espressamente sancito dal “considerando”
n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Sussiste inoltre la competenza per territorio del Tribunale adito, stante l'irreperibilità della resistente ed essendo quello di Roma il Tribunale di residenza del ricorrente, ex art. 4 co 1 l.
898/70.
Ciò posto, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa di questo Tribunale n. 9637/2021 del 29.4.2021.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio. Il tempo trascorso dalla separazione, la irreperibilità della resistente, disinteressatasi anche del figlio, la circostanza che il marito non abbia memoria alcuna della moglie (che ha dichiarato di non conoscere) convincono il
Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto al figlio rimasto a vivere con il padre e lo zio (AS del fratello) dopo la Per_1 separazione dei genitori, va rilevato che nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età e quindi nulla va statuito in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazione dello stesso. Quanto invece al mantenimento, premesso che il padre ha provveduto all'integrale mantenimento del figlio rimasto presso di lui, stante l'irreperibilità della madre ed ha chiesto di provvedere all'integrale mantenimento del predetto, non spiegando alcuna domanda di contribuzione nei confronti della resistente, il Tribunale prende atto dell'adempimento integrale, nelle more, dell'obbligo di mantenimento del figlio convivente da parte del padre e dell'impegno di quest'ultimo di continuare a provvedervi in via diretta ed esclusiva, trattandosi di figlio ormai maggiorenne.
Le spese del giudizio, stante la sostanziale mancata opposizione della resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cina il 28.5.2002 da
[...]
, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Roma, nella parte 2, serie C07, atto n. 01018, anno 1993;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto dell'impegno del padre a provvedere all'integrale mantenimento del figlio in via diretta;
4. spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi