Sentenza 9 luglio 2018
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, l'imputato, autore del reato tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2018, n. 30879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30879 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2018 |
Testo completo
30879-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1090 GA Andreazza -Presidente - Giovanni Liberati - Consigliere - UP - 27/03/2018 AN IP YN R.G.N. 48577/2017 - Relatore - Enrico Mengoni - Consigliere - - Consigliere - Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AZ IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/09/2017 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN YN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore, avv. Valentina Restaino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11 settembre 2017, la Corte d'appello di Salerno, giudicando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la condanna in primo grado inflitta a IM AZ per alcuni episodi di omesso versamento delle ritenute contributive e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti della società di cui era legale rappresentante.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Con i primi due motivi si deducono l'inosservanza dell'art. 2, comma 1- bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modiff., nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ed il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello omesso di motivare su una circostanziata doglianza contenuta nel gravame. In particolare, il ricorrente osserva che con l'atto d'appello si era lamentato il fatto che la società da lui amministrata fosse stata cancellata nell'ottobre 2010, sicché la notifica dell'avviso di accertamento della violazione effettuata soltanto nel - 2014, per ordine del giudice nel dibattimento di primo grado non gli avrebbe consentito di fruire della causa di non punibilità prevista dalla disposizione sopra richiamata, con conseguente difetto dei presupposti per affermarne la penale responsabilità.
4. Con un terzo motivo, in via subordinata, si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463 del 1983, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che l'amministratore di società di capitali cessato dalla carica non sia punibile se le sue funzioni siano cessate prima della contestazione o notifica dell'avviso di accertamento della violazione.
5. Con il quarto motivo si osserva che il reato è comunque prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO motivi del ricorso sono inammissibili perché 1. I primi due manifestamente infondati. 2 Diversamente da quanto allega il ricorrente, la Corte territoriale ha motivatamente respinto la doglianza contenuta nell'atto d'appello osservando che l'intervenuta cancellazione della società non esclude la commissione del reato, perfezionatosi quando l'imputato era legale rappresentante della stessa e che tale circostanza al più lo ha privato della possibilità di fruire della causa di non punibilità, ciò che tuttavia non incide sulla configurazione del delitto commesso. -2. La motivazione è dunque esistente e reputa il Collegio - certamente condivisibile nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del reato ascritto all'imputato. Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, d.l. n. 463 del 1983, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma infatti alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi l'assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi (Sez. 3, n. 43607 del 15/09/2015, Piro, Rv. 265284; Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Bongiorno, Rv. 264031; Sez. 3, n. 615/2011 del 14/12/2010, Ciampi e a., Rv. 249164).
3. Come si è accennato, nel caso di specie è peraltro pacifico che nel corso del dibattimento di primo grado, non essendovi certezza che il AZ avesse prima ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, il giudice ne ha ordinato con successo la notifica all'imputato con espresso avviso che non sarebbe stato punibile se avesse provveduto al pagamento dell'importo dovuto entro tre mesi. In conformità alla giurisprudenza di questa Corte espressa nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, dep. 2012, Sodde, Rv. 251268), l'imputato è stato dunque posto nelle condizioni di poter fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638 del 1983. E' pacifico, di fatti, che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione e il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi propri di detto avviso, deve essere a tal fine ritenuto tempestivo il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio (Sez. 3, n. 23914 del 14/05/2014, Cibin, Rv. 261510), sicché, rilevate la mancata 3 notificazione dell'avviso di accertamento e contestazione e la incompleta indicazione degli elementi di detto avviso nel decreto di citazione, ben può il giudice assegnare all'imputato un termine di tre mesi per consentirgli il versamento del dovuto, disponendo il rinvio della trattazione del procedimento penale (così, in motivazione, Sez. 3, n. 6045 del 27/09/2016, dep. 2017, Stasi). -4. Diversamente da quanto affermato sia pur in modo non assertivo nella motivazione della sentenza d'appello, la notifica della diffida nel momento in cui l'imputato non era più legale rappresentante della società non gli ha peraltro sottratto la possibilità di fruire della causa di non punibilità e, trattandosi di erroneo rilievo relativo ad una norma di legge esattamente applicata dal giudice del gravame, la motivazione della sentenza impugnata può essere in questa sede rettificata nei termini che seguono, ai sensi dell'art 619, comma 1, cod. proc. pen. -Al proposito, invero, questa Corte ha già affermato il principio che deve essere qui ribadito - secondo cui tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l'autore del reato (Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Falsini, Rv. 271473, nella cui motivazione si precisa che, in caso di liquidazione o di fallimento, l'obbligato è tenuto a sollecitare il liquidatore o il curatore perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione). Si può qui aggiungere che nulla vieta all'imputato che non sia più legale rappresentante della società e che tuttavia voglia fruire della causa di non punibilità di adempiere all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del debito del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. -oltre cheProprio per questo, peraltro, è manifestamente infondata irrilevante nel caso di specie la questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente in via subordinata.
5. Con l'ultimo motivo di ricorso, ci si limita laconicamente ad osservare che il reato è prescritto ciò che, ad oggi, certamente può affermarsi - -senza tuttavia precisare se lo fosse già al momento della decisione assunta in secondo grado e se l'eccezione fosse in allora stata rappresentata al giudice di appello, il quale, in sentenza, non affronta in alcun modo la questione, né riferisce essere 4 stata sul punto avanzata alcuna doglianza o richiesta (ciò che trova conferma nell'esame dell'atto d'appello e del verbale dell'udienza di secondo grado). Il motivo, pertanto, è generico, dovendosi richiamare il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602/2016 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819). Per contro, laddove l'eccezione di prescrizione del reato non si traduca in una argomentata doglianza alla sentenza impugnata quantomeno nel senso che il giudice di merito, ricorrendone i presupposti, non abbia fatto applicazione del principio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - il motivo pecca di specificità e, secondo l'orientamento interpretativo che questa Corte ha affermato nella sua più autorevole composizione, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602/2016, Ricci, Rv. 266818). La "deduzione" di cui si parla nella sentenza da ultimo citata va di fatti intesa con riferimento ad uno specifico motivo di doglianza avverso la sentenza impugnata e non già - come nella specie avvenuto con riguardo al mero rilievo che il reato è comunque prescritto al momento della presentazione del ricorso. A maggior ragione, essendo il ricorso inammissibile, non può peraltro qui dichiararsi la prescrizione dei reati maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, giusta il consolidato principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del 5 M procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.
2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 marzo 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente AN IP YN GA dreazza M DEPOSITATA IN CANCELLESAL - 9 LUG 2018 IL CANCELLIERE Luana Mariani 6