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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2661/2025 vg
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2025 vg promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERI SARA e dell'avv. PINI BARBARA
e
(C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERI SARA, CP 1
dell'avv. PINI BARBARA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"La figlia minore Per 1 verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in LA NO (MO) in via Pangone n. 94 già abitazione famigliare, presso la quale manterrà la residenza;
i genitori provvederanno insieme alla cura, educazione ed istruzione della figlia, assumendo
.
in comune tutte le decisioni di maggior interesse, mentre le decisioni attinenti l'ordinaria gestione della minore saranno prese dal genitore con il quale la figlia si troverà al momento di assumere la decisione;
il padre potrà vedere la figlia quando vorrà o quando la stessa ne farà richiesta, previa
·
comunicazione con preavviso di almeno un giorno al genitore convivente, il quale si impegna a garantire al coniuge il pieno godimento del proprio diritto di visita;
Fermo restando il diritto di visita del padre ogni qual volta lo stesso vorrà o Per 1 ne farà richiesta (compatibilmente con gli impegni dei genitori e della figlia stessa), i coniugi concordano, sin d'ora, che che il padre potrà tenere con se la figlia minore Per 1 secondo le seguenti modalità: il padre preleverà la figlia Per 1 all'uscita da scuola il mercoledì pomeriggio, trascorrerà con la stessa il pomeriggio, la serata con relativo pernottamento e la riaccompagnerà a scuola la mattina successiva;
il padre potrà tenere con se Per 1 a fine settimana alternati dal sabato mattina, con impegno del papà di andare a prendere Per 1 a casa della madre per poi riaccompagnarla a casa alla domenica sera dopo la cena;
impegno dei genitori a accompagnare in maniera paritetica la figlia minore Per 1 agli
•
impegni ludico/sportivi che la stessa vorrà frequentare;
Ciascun genitore, compatibilmente con le proprie necessità lavorative, potrà trascorrere con
•
la figlia quindici giorni durante le VACANZE ESTIVE nel periodo Giugno-Luglio-Agosto, eventualmente spezzando i giorni anche in due o più periodi. In tale occasione, al fine di consentire ad entrambi i genitori di organizzare con adeguato anticipo le rispettive ferie con la figlia, le parti convengono che il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà a ciascuno dei genitori ad anni alterni ed ognuno avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 30 aprile di ogni anno a pena di decadenza di tale diritto di scelta. In particolare, nel caso in cui il genitore a cui spetta il diritto di scelta non lo eserciti entro la data prevista del 30 aprile, l'altro genitore avrà la possibilità di scegliere il periodo di tempo destinato alle vacanze con la figlia entro il giorno 31 del mese di maggio;
nel caso in cui neppure tale genitore scelga il periodo, i coniugi dovranno concordare successivamente di comune accordo. Per il primo anno si dispone che il diritto di scelta spetti alla madre. Il genitore che trascorrerà con la figlia la vacanza si occuperà di pagarne in proprio e per intero il relativo costo.
Per quanto riguarda le VACANZE NATALIZIE, il padre potrà tenere con sé la figlia
• Per 1 fino a 5 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (il genitore che trascorrerà il giorno di Natale con i figli non trascorrerà con i medesimi il giorno di capodanno) e durante le vacanze pasquali, per un periodo di tre giorni, anche consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua (il genitore che trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua non trascorrerà con i medesimi il Lunedi dell'Angelo). Il genitore che trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua non trascorrerà con la stessa il giorno di Natale del medesimo anno. La figlia trascorrerà, inoltre, con il papà la giornata della festa del papà
e quella del compleanno dello stesso e con la mamma la giornata della festa della mamma e quella del compleanno della stessa. Per le giornate del compleanno della figlia i genitori cercheranno di trascorrere entrambi del tempo con gli stessi, o di festeggiare i compleanni insieme.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
i genitori concordano che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento
•
delle Figlie Per_2 e Per 1 la somma di € 500,00 mensile così suddivisa: € 300,00 per
Per 1 ed euro 200,00 per Per 2 entrambe le somme andranno rivalutate annualmente al 100% secondo gli indici Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati prendendo come indice base quello del mese in cui sottoscriveranno il presente accordo di separazione innanzi al Tribunale, dell'anno successivo. Tale contributo verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra Parte 1 entro il giorno 10 di ogni meseCP 1
,
a mezzo bonifico sul conto corrente bancario ad ella intestato e ciò fino a quando le figlie non raggiungeranno l'indipendenza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita;
i coniugi concordano che dal momento in cui la figlia maggiore Per_2 si trasferirà a Genova
•
presso l'appartamento della nonna materna con permanenza prevalente nel suddetto appartamento, il sig. CP 1 verserà € 200,00 con rivalutazione istat a titolo di mantenimento della figlia Per 2 direttamente alla stessa a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o libretto postale alla stessa intestato e ciò fino all'indipendenza economica di Per_2
Gli assegni famigliari, assegno unico e/o ogni altra misura equivalente predisposta anche in
•
futuro a favore della famiglia e dei figli verranno percepiti al 50% dalla sig.ra Pt 1 e al 50% dal sig. CP_1 con impegno del sig. CP_1 a restituire alla sig.ra Pt 1 ulteriore 15%
dell'importo percepito;
I coniugi si obbligano a contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie che si
•
dovessero rendere necessarie e utili per le figlie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà provvedere al pagamento entro la fine del mese nel quale viene fatta la richiesta;
nel caso di spese che debbano essere concordate la parte che intende sostenere detto costo deve comunicare una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) e chi riceve detta comunicazione dovrà comunicare, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta il proprio motivato diniego;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
si richiama, in ogni caso, il Protocollo in uso al Tribunale di Modena;
L'ABITAZIONE CONIUGALE
La casa famigliare, sita a LA NO (MO) via Pangone n. 94 di proprietà esclusiva della sig.ra
Pt 1 resterà alla stessa assegnata.
Il sig. CP 1 ha già trasferito altrove la propria dimora e si impegna a traferire la propria residenza entro la data della prima udienza fissata avanti all'intestato Tribunale, il sig. CP 1 dichiara di aver già asportato dalla casa famigliare tutti i propri effetti personali, ad eccezione di alcuni scatoloni che si trovano in cantina, e che si impegna a ritirare entro la data della prima udienza, data entro la quale dovrà restituire le chiavi dell'abitazione stessa.
I coniugi dichiarano di essere comproprietari di terreno sito nel comune di a LA NO (MO) via Pangone n. 94 identificato al catasto del comune di LA NO (MO) al foglio 6 mappale 35 adiacente alla casa coniugale per i quali i coniugi dichiarano di voler rinviare al momento del
Divorzio la valutazione circa l'eventuale trasferimento della nuda proprietà dello stesso alle figlie.
RAPPORTI TRA I CONIUGI
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, prestandosi, sin d'ora, reciproco
•
consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'estero per sé e per la figlia minore;
i coniugi dichiarano di avere già diviso equamente e con reciproca soddisfazione, al momento
.
della cessazione della loro coabitazione/convivenza, tutti i beni mobili di loro proprietà, posseduti in costanza di matrimonio e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per quanto attiene i beni mobili;
i coniugi riconoscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti per condurre
•
una vita dignitosa e, quindi, dichiarano di rinunciare, così come in effetti rinunciano, reciprocamente, a qualsivoglia contributo di mantenimento di ogni tipo, nel più ampio significato consentito dal codice civile;
i coniugi dichiarano di avere, altresì, già regolato i propri rapporti patrimoniali (come ad
•
esempio, ma non esaustivo, i conti correnti bancari o libretti postali) passati e presenti e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
I coniugi dichiarano di aver estinto anche il conto corrente n. 105637734 presso Unicredit filiale di PO contestato ad entrambi i coniugi ma contenente unicamente denaro riferibile alla sig.ra
Pt 1 con trasferimento del finanziamento n. 19199792 cointestato ad entrambi i coniugi sul conto corrente intestato unicamente alla sig.ra Pt_1 n. 430414803, si precisa che il predetto finanziamento anche se cointestato continuerà ad essere pagato (come finora di fatto è stato) dalla sig.ra Pt_1 la quale si impegna a esonerare il sig. CP 1 da ogni eventuale richiesta di pagamento avanzata dalla banca nei suoi confronti quale contestatario del finanziamento e a restituire senza ritardo le somme che eventualmente lo stesso fosse tenuto a versare a copertura del predetto finanziamento;
• che l'autoveicolo Jeep tg GT700EM di proprietà del sig. CP_1 ma da sempre a disposizione delle esigenze famigliari e a quel fine acquistata dai coniugi, rimarrà in uso alla sig.ra [...]
Pt 1 che ne manterrà il pieno godimento;
le rate del finanziamento acceso per l'acquisto della automobile rimarranno a carico unicamente al sig. CP 1 che si impegna al totale pagamento mentre i coniugi concordano nel obbligarsi al pagamento al 50% delle spese ordinarie e straordinarie inerenti al veicolo (quali a titolo esemplificati e non esaustivo: bollo, assicurazione, tagliando, revisione, cambio pneumatici, guasti ecc); si precisa che tutte le spese dovranno essere preventivamente concordate e a fronte di una formale richiesta avanzata (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dal coniuge che ha effettuato la spesa,
l'altro dovrà provvedere al pagamento entro la fine del mese nel quale viene fatta la richiesta;
il sig. CP_1 si impegna, in caso di riconsegna dell'autoveicolo nel termine di 2 anni allo scadere del contratto stipulato al momento dell'acquisto, ad acquistare un veicolo che dovrà essere intestato unicamente alla sig.ra Pt 1 che la stessa potrà utilizzare in via esclusiva, e la sig.ra Pt 1 si impegna a sostenere il costo del passaggio di proprietà del veicolo suddetto;
si precisa che il suddetto veicolo deve essere in condizioni tali da prevederne l'utilizzo per gli anni successivi;
• le spese legali e di giustizia relative alla presente procedura saranno a carico di ciascuna parte al 50%;"
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte 1 e CP 1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
nata a [...] il 1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1
nato a [...] il 03/04/1975 [...] e CP 1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Genova di procedere all'annotazione del 3.
presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004, atto n.417, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2025 vg promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERI SARA e dell'avv. PINI BARBARA
e
(C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERI SARA, CP 1
dell'avv. PINI BARBARA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"La figlia minore Per 1 verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in LA NO (MO) in via Pangone n. 94 già abitazione famigliare, presso la quale manterrà la residenza;
i genitori provvederanno insieme alla cura, educazione ed istruzione della figlia, assumendo
.
in comune tutte le decisioni di maggior interesse, mentre le decisioni attinenti l'ordinaria gestione della minore saranno prese dal genitore con il quale la figlia si troverà al momento di assumere la decisione;
il padre potrà vedere la figlia quando vorrà o quando la stessa ne farà richiesta, previa
·
comunicazione con preavviso di almeno un giorno al genitore convivente, il quale si impegna a garantire al coniuge il pieno godimento del proprio diritto di visita;
Fermo restando il diritto di visita del padre ogni qual volta lo stesso vorrà o Per 1 ne farà richiesta (compatibilmente con gli impegni dei genitori e della figlia stessa), i coniugi concordano, sin d'ora, che che il padre potrà tenere con se la figlia minore Per 1 secondo le seguenti modalità: il padre preleverà la figlia Per 1 all'uscita da scuola il mercoledì pomeriggio, trascorrerà con la stessa il pomeriggio, la serata con relativo pernottamento e la riaccompagnerà a scuola la mattina successiva;
il padre potrà tenere con se Per 1 a fine settimana alternati dal sabato mattina, con impegno del papà di andare a prendere Per 1 a casa della madre per poi riaccompagnarla a casa alla domenica sera dopo la cena;
impegno dei genitori a accompagnare in maniera paritetica la figlia minore Per 1 agli
•
impegni ludico/sportivi che la stessa vorrà frequentare;
Ciascun genitore, compatibilmente con le proprie necessità lavorative, potrà trascorrere con
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la figlia quindici giorni durante le VACANZE ESTIVE nel periodo Giugno-Luglio-Agosto, eventualmente spezzando i giorni anche in due o più periodi. In tale occasione, al fine di consentire ad entrambi i genitori di organizzare con adeguato anticipo le rispettive ferie con la figlia, le parti convengono che il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà a ciascuno dei genitori ad anni alterni ed ognuno avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 30 aprile di ogni anno a pena di decadenza di tale diritto di scelta. In particolare, nel caso in cui il genitore a cui spetta il diritto di scelta non lo eserciti entro la data prevista del 30 aprile, l'altro genitore avrà la possibilità di scegliere il periodo di tempo destinato alle vacanze con la figlia entro il giorno 31 del mese di maggio;
nel caso in cui neppure tale genitore scelga il periodo, i coniugi dovranno concordare successivamente di comune accordo. Per il primo anno si dispone che il diritto di scelta spetti alla madre. Il genitore che trascorrerà con la figlia la vacanza si occuperà di pagarne in proprio e per intero il relativo costo.
Per quanto riguarda le VACANZE NATALIZIE, il padre potrà tenere con sé la figlia
• Per 1 fino a 5 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (il genitore che trascorrerà il giorno di Natale con i figli non trascorrerà con i medesimi il giorno di capodanno) e durante le vacanze pasquali, per un periodo di tre giorni, anche consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua (il genitore che trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua non trascorrerà con i medesimi il Lunedi dell'Angelo). Il genitore che trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua non trascorrerà con la stessa il giorno di Natale del medesimo anno. La figlia trascorrerà, inoltre, con il papà la giornata della festa del papà
e quella del compleanno dello stesso e con la mamma la giornata della festa della mamma e quella del compleanno della stessa. Per le giornate del compleanno della figlia i genitori cercheranno di trascorrere entrambi del tempo con gli stessi, o di festeggiare i compleanni insieme.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
i genitori concordano che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento
•
delle Figlie Per_2 e Per 1 la somma di € 500,00 mensile così suddivisa: € 300,00 per
Per 1 ed euro 200,00 per Per 2 entrambe le somme andranno rivalutate annualmente al 100% secondo gli indici Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati prendendo come indice base quello del mese in cui sottoscriveranno il presente accordo di separazione innanzi al Tribunale, dell'anno successivo. Tale contributo verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra Parte 1 entro il giorno 10 di ogni meseCP 1
,
a mezzo bonifico sul conto corrente bancario ad ella intestato e ciò fino a quando le figlie non raggiungeranno l'indipendenza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita;
i coniugi concordano che dal momento in cui la figlia maggiore Per_2 si trasferirà a Genova
•
presso l'appartamento della nonna materna con permanenza prevalente nel suddetto appartamento, il sig. CP 1 verserà € 200,00 con rivalutazione istat a titolo di mantenimento della figlia Per 2 direttamente alla stessa a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o libretto postale alla stessa intestato e ciò fino all'indipendenza economica di Per_2
Gli assegni famigliari, assegno unico e/o ogni altra misura equivalente predisposta anche in
•
futuro a favore della famiglia e dei figli verranno percepiti al 50% dalla sig.ra Pt 1 e al 50% dal sig. CP_1 con impegno del sig. CP_1 a restituire alla sig.ra Pt 1 ulteriore 15%
dell'importo percepito;
I coniugi si obbligano a contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie che si
•
dovessero rendere necessarie e utili per le figlie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà provvedere al pagamento entro la fine del mese nel quale viene fatta la richiesta;
nel caso di spese che debbano essere concordate la parte che intende sostenere detto costo deve comunicare una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) e chi riceve detta comunicazione dovrà comunicare, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta il proprio motivato diniego;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
si richiama, in ogni caso, il Protocollo in uso al Tribunale di Modena;
L'ABITAZIONE CONIUGALE
La casa famigliare, sita a LA NO (MO) via Pangone n. 94 di proprietà esclusiva della sig.ra
Pt 1 resterà alla stessa assegnata.
Il sig. CP 1 ha già trasferito altrove la propria dimora e si impegna a traferire la propria residenza entro la data della prima udienza fissata avanti all'intestato Tribunale, il sig. CP 1 dichiara di aver già asportato dalla casa famigliare tutti i propri effetti personali, ad eccezione di alcuni scatoloni che si trovano in cantina, e che si impegna a ritirare entro la data della prima udienza, data entro la quale dovrà restituire le chiavi dell'abitazione stessa.
I coniugi dichiarano di essere comproprietari di terreno sito nel comune di a LA NO (MO) via Pangone n. 94 identificato al catasto del comune di LA NO (MO) al foglio 6 mappale 35 adiacente alla casa coniugale per i quali i coniugi dichiarano di voler rinviare al momento del
Divorzio la valutazione circa l'eventuale trasferimento della nuda proprietà dello stesso alle figlie.
RAPPORTI TRA I CONIUGI
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, prestandosi, sin d'ora, reciproco
•
consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'estero per sé e per la figlia minore;
i coniugi dichiarano di avere già diviso equamente e con reciproca soddisfazione, al momento
.
della cessazione della loro coabitazione/convivenza, tutti i beni mobili di loro proprietà, posseduti in costanza di matrimonio e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per quanto attiene i beni mobili;
i coniugi riconoscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti per condurre
•
una vita dignitosa e, quindi, dichiarano di rinunciare, così come in effetti rinunciano, reciprocamente, a qualsivoglia contributo di mantenimento di ogni tipo, nel più ampio significato consentito dal codice civile;
i coniugi dichiarano di avere, altresì, già regolato i propri rapporti patrimoniali (come ad
•
esempio, ma non esaustivo, i conti correnti bancari o libretti postali) passati e presenti e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
I coniugi dichiarano di aver estinto anche il conto corrente n. 105637734 presso Unicredit filiale di PO contestato ad entrambi i coniugi ma contenente unicamente denaro riferibile alla sig.ra
Pt 1 con trasferimento del finanziamento n. 19199792 cointestato ad entrambi i coniugi sul conto corrente intestato unicamente alla sig.ra Pt_1 n. 430414803, si precisa che il predetto finanziamento anche se cointestato continuerà ad essere pagato (come finora di fatto è stato) dalla sig.ra Pt_1 la quale si impegna a esonerare il sig. CP 1 da ogni eventuale richiesta di pagamento avanzata dalla banca nei suoi confronti quale contestatario del finanziamento e a restituire senza ritardo le somme che eventualmente lo stesso fosse tenuto a versare a copertura del predetto finanziamento;
• che l'autoveicolo Jeep tg GT700EM di proprietà del sig. CP_1 ma da sempre a disposizione delle esigenze famigliari e a quel fine acquistata dai coniugi, rimarrà in uso alla sig.ra [...]
Pt 1 che ne manterrà il pieno godimento;
le rate del finanziamento acceso per l'acquisto della automobile rimarranno a carico unicamente al sig. CP 1 che si impegna al totale pagamento mentre i coniugi concordano nel obbligarsi al pagamento al 50% delle spese ordinarie e straordinarie inerenti al veicolo (quali a titolo esemplificati e non esaustivo: bollo, assicurazione, tagliando, revisione, cambio pneumatici, guasti ecc); si precisa che tutte le spese dovranno essere preventivamente concordate e a fronte di una formale richiesta avanzata (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dal coniuge che ha effettuato la spesa,
l'altro dovrà provvedere al pagamento entro la fine del mese nel quale viene fatta la richiesta;
il sig. CP_1 si impegna, in caso di riconsegna dell'autoveicolo nel termine di 2 anni allo scadere del contratto stipulato al momento dell'acquisto, ad acquistare un veicolo che dovrà essere intestato unicamente alla sig.ra Pt 1 che la stessa potrà utilizzare in via esclusiva, e la sig.ra Pt 1 si impegna a sostenere il costo del passaggio di proprietà del veicolo suddetto;
si precisa che il suddetto veicolo deve essere in condizioni tali da prevederne l'utilizzo per gli anni successivi;
• le spese legali e di giustizia relative alla presente procedura saranno a carico di ciascuna parte al 50%;"
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte 1 e CP 1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
nata a [...] il 1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1
nato a [...] il 03/04/1975 [...] e CP 1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Genova di procedere all'annotazione del 3.
presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004, atto n.417, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale