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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1289/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 17.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRANDE GIUSEPPE, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE MARZO MANUELA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 23.07.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “A)- Accertare e dichiarare CP_1 che l'infortunio occorso al ricorrente ha comportato “Esiti trauma distorsivo ginocchio dx, con lesione meniscale e del LCA (sottoposto a trattamento di ricostruzione)” con una conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva pari almeno al 10%, o nella misura individuata di Giustizia e salvo gravame, e con unificazione ad eventuali postumi già riconosciuti, con conseguente condanna dell resistente a corrispondere l'indennizzo in CP_2 capitale ex art. 13 D.lgs. 38/2000, detratto quanto indennizzato per il medesimo infortunio, con gli accessori di legge, dalla data della denuncia amministrativa;
B)- Con vittoria di spese, diritti ed onorari che tenga conto dell'aumento di cui all'art. 4 DM 55/2014 come modificato dal D.M.
n. 37/2018, per la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario “.
A seguito di infortunio in itinere occorsogli in data 7.09.2022, l'istante vedeva riconoscersi dall' una percentuale di invalidità del 6% per trauma distorsivo al ginocchio destro, CP_1 percentuale dallo stesso non ritenuta congrua in considerazione dei postumi dell'evento.
Conclusosi negativamente anche il giudizio di opposizione in sede amministrativa – all'esito del quale veniva confermata la percentuale di invalidità già attribuita - il D' – ritenendo non Pt_1 congruo il giudizio emesso - adiva l'autorità giudiziaria rassegnando le su riportate conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo della documentazione prodotta e di CTU medico legale, all'udienza del 17.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato nei limiti che qui di seguito si esporranno.
Nel caso che occupa è pacifico che il ricorrente sia rimasto vittima di un incidente in itinere nel tragitto che stava percorrendo in bicicletta dal luogo di lavoro a casa. Ciò che, invece, viene contestato è il giudizio espresso dall circa i postumi dell'evento lesivo avendo lo stesso CP_1 riconosciuto una percentuale di danno biologico del 6% ritenuta da controparte non congrua. A detta del ricorrente, l avrebbe rilevato soltanto un trauma distorsivo al ginocchio destro e CP_2 non evidenziato anche la lesione al legamento crociato destro che lo avrebbe poi costretto nel mese di maggio 2023 a sottoporsi ad un intervento di ricostruzione del legamento stesso. A causa delle conseguenze dell'incidente, ad ogni buon conto, esso ricorrente soffrirebbe ancora di limitazioni funzionali che, appunto, legittimerebbero il riconoscimento di una maggior invalidità.
Il CTU, effettuata la visita del ricorrente ed esaminata la corposa documentazione medica prodotta, ha concluso affermando che il presenta “Esiti di trauma distorsivo al Pt_1 ginocchio dx con lesioni dei legamenti collaterale mediale e crociato anteriore (sottoposto ad intervento di ricostruzione)”. La menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente conseguente all'infortunio del 07/09/2022 è pari all'8% (otto per cento)”.
Il CTU ha, infatti, rilevato che “Dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'evento lesivo causava al lavoratore un trauma distorsivo del ginocchio destro. La TAC effettuata il giorno successivo evidenziava un versamento articolare, la degenerazione dei due menischi e l'ispessimento del legamento collaterale mediale per fenomeni distrattivi. Non emergevano lesioni a carico degli altri legamenti. La risonanza magnetica del 30/09/2022 rilevava, invece, una lesione al legamento crociato anteriore correlata a esiti distrattivi, per la quale era necessario un intervento chirurgico di ricostruzione, eseguito l'11/05/2023. L'esame obiettivo in sede peritale ha evidenziato: lieve ipotrofia del quadricipite, tumefazione del ginocchio, lieve limitazione della flessione, discreta lassità articolare, nonostante l'intervento di ricostruzione del
LCA. È plausibile, pertanto, quanto dichiarato dal lavoratore: difficoltà nel rimanere inginocchiato, instabilità del ginocchio e sintomatologia dolorosa episodica. Considerando gli esiti funzionali e il coinvolgimento di due legamenti, si ritiene congrua una valutazione pari all'8% (otto per cento) di menomazione dell'integrità psicofisica, a seguito dell'infortunio sul lavoro subito dal periziato”.
Dunque, il consulente, dopo aver effettuato una valutazione globale del quadro clinico del
, ha concluso affermando che lo stesso sia affetto da un grado di invalidità pari all'8%. Pt_1
Tale percentuale risulta di due punti superiore a quella riconosciuta dall' ma di due punti CP_2 inferiore a quella invocata dallo stesso ricorrente.
In ragione di ciò, in punto di spese di lite, ritiene il Tribunale di poter operare la compensazione nella misura della metà onerando l' della rifusione della restante metà, come in dispositivo CP_1 liquidata, in favore del ricorrente - e per lo stesso del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico dell' stante la dichiarazione ex art. CP_1
152 disp. Att. Cp.c. resa dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1289/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accerta e dichiara che , per effetto dell'infortunio sul lavoro occorsogli Parte_1 in data 7.09.2022, è affetto da una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8% (otto per cento); per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale ex art. 13 CP_1 comma 2 lett. A) Dlgs. n. 38/2000 per tale percentuale di invalidità detratto quanto già versato per il medesimo titolo;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna l' alla rifusione in CP_1 favore del ricorrente – e per esso del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. – della restante metà che liquida in € 1.150 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
pone in via definitiva a carico dell le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Pescara in data 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 17.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRANDE GIUSEPPE, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE MARZO MANUELA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 23.07.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “A)- Accertare e dichiarare CP_1 che l'infortunio occorso al ricorrente ha comportato “Esiti trauma distorsivo ginocchio dx, con lesione meniscale e del LCA (sottoposto a trattamento di ricostruzione)” con una conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva pari almeno al 10%, o nella misura individuata di Giustizia e salvo gravame, e con unificazione ad eventuali postumi già riconosciuti, con conseguente condanna dell resistente a corrispondere l'indennizzo in CP_2 capitale ex art. 13 D.lgs. 38/2000, detratto quanto indennizzato per il medesimo infortunio, con gli accessori di legge, dalla data della denuncia amministrativa;
B)- Con vittoria di spese, diritti ed onorari che tenga conto dell'aumento di cui all'art. 4 DM 55/2014 come modificato dal D.M.
n. 37/2018, per la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario “.
A seguito di infortunio in itinere occorsogli in data 7.09.2022, l'istante vedeva riconoscersi dall' una percentuale di invalidità del 6% per trauma distorsivo al ginocchio destro, CP_1 percentuale dallo stesso non ritenuta congrua in considerazione dei postumi dell'evento.
Conclusosi negativamente anche il giudizio di opposizione in sede amministrativa – all'esito del quale veniva confermata la percentuale di invalidità già attribuita - il D' – ritenendo non Pt_1 congruo il giudizio emesso - adiva l'autorità giudiziaria rassegnando le su riportate conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo della documentazione prodotta e di CTU medico legale, all'udienza del 17.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato nei limiti che qui di seguito si esporranno.
Nel caso che occupa è pacifico che il ricorrente sia rimasto vittima di un incidente in itinere nel tragitto che stava percorrendo in bicicletta dal luogo di lavoro a casa. Ciò che, invece, viene contestato è il giudizio espresso dall circa i postumi dell'evento lesivo avendo lo stesso CP_1 riconosciuto una percentuale di danno biologico del 6% ritenuta da controparte non congrua. A detta del ricorrente, l avrebbe rilevato soltanto un trauma distorsivo al ginocchio destro e CP_2 non evidenziato anche la lesione al legamento crociato destro che lo avrebbe poi costretto nel mese di maggio 2023 a sottoporsi ad un intervento di ricostruzione del legamento stesso. A causa delle conseguenze dell'incidente, ad ogni buon conto, esso ricorrente soffrirebbe ancora di limitazioni funzionali che, appunto, legittimerebbero il riconoscimento di una maggior invalidità.
Il CTU, effettuata la visita del ricorrente ed esaminata la corposa documentazione medica prodotta, ha concluso affermando che il presenta “Esiti di trauma distorsivo al Pt_1 ginocchio dx con lesioni dei legamenti collaterale mediale e crociato anteriore (sottoposto ad intervento di ricostruzione)”. La menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente conseguente all'infortunio del 07/09/2022 è pari all'8% (otto per cento)”.
Il CTU ha, infatti, rilevato che “Dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'evento lesivo causava al lavoratore un trauma distorsivo del ginocchio destro. La TAC effettuata il giorno successivo evidenziava un versamento articolare, la degenerazione dei due menischi e l'ispessimento del legamento collaterale mediale per fenomeni distrattivi. Non emergevano lesioni a carico degli altri legamenti. La risonanza magnetica del 30/09/2022 rilevava, invece, una lesione al legamento crociato anteriore correlata a esiti distrattivi, per la quale era necessario un intervento chirurgico di ricostruzione, eseguito l'11/05/2023. L'esame obiettivo in sede peritale ha evidenziato: lieve ipotrofia del quadricipite, tumefazione del ginocchio, lieve limitazione della flessione, discreta lassità articolare, nonostante l'intervento di ricostruzione del
LCA. È plausibile, pertanto, quanto dichiarato dal lavoratore: difficoltà nel rimanere inginocchiato, instabilità del ginocchio e sintomatologia dolorosa episodica. Considerando gli esiti funzionali e il coinvolgimento di due legamenti, si ritiene congrua una valutazione pari all'8% (otto per cento) di menomazione dell'integrità psicofisica, a seguito dell'infortunio sul lavoro subito dal periziato”.
Dunque, il consulente, dopo aver effettuato una valutazione globale del quadro clinico del
, ha concluso affermando che lo stesso sia affetto da un grado di invalidità pari all'8%. Pt_1
Tale percentuale risulta di due punti superiore a quella riconosciuta dall' ma di due punti CP_2 inferiore a quella invocata dallo stesso ricorrente.
In ragione di ciò, in punto di spese di lite, ritiene il Tribunale di poter operare la compensazione nella misura della metà onerando l' della rifusione della restante metà, come in dispositivo CP_1 liquidata, in favore del ricorrente - e per lo stesso del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico dell' stante la dichiarazione ex art. CP_1
152 disp. Att. Cp.c. resa dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1289/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accerta e dichiara che , per effetto dell'infortunio sul lavoro occorsogli Parte_1 in data 7.09.2022, è affetto da una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8% (otto per cento); per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale ex art. 13 CP_1 comma 2 lett. A) Dlgs. n. 38/2000 per tale percentuale di invalidità detratto quanto già versato per il medesimo titolo;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna l' alla rifusione in CP_1 favore del ricorrente – e per esso del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. – della restante metà che liquida in € 1.150 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
pone in via definitiva a carico dell le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Pescara in data 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista