Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2026REG.PROV.COLL.
N. 00774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2025, proposto dalla Int.Geo.Mod. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la ETT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con M&C Marketing Comunicazione s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Abrate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 1896/2025, resa tra le parti, pubblicata l’11 giugno 2025, notificata il giorno successivo, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 921/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ETT s.p.a.;
Vista l’ordinanza cautelare n. 257 del 2025;
Vista la memoria del 26 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dall’appellante il 6 febbraio 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, il consigliere IC ZI, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 12 luglio 2025 e depositato il 16 luglio 2025, contenente altresì domanda cautelare, la Int.Geo.Mod. s.r.l. – partecipante alla procedura aperta, indetta dal Comune di Ragusa, per l’affidamento di servizi e forniture per la realizzazione del progetto denominato “ Itinerario del barocco fra luce e pietra ” - ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1896 del 2025, che, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dalla ETT s.p.a., (carenza del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.3. a) del disciplinare di gara), ha annullato la gravata determinazione comunale n. 51 del 19 marzo 2025, di aggiudicazione della gara de qua in favore della medesima Int.Geo.Mod. s.r.l..
2. Nel presente giudizio si è costituita la ETT s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con M&C Marketing Comunicazione s.r.l., chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo le censure rimaste assorbite in primo grado.
3. La Sezione, con ordinanza n. 257 del 2025 - avendo rilevato che « il medesimo T.a.r., con la parallela sentenza n. 1895 del 2025 relativa alla stessa procedura di gara – pronunciata all’esito della medesima udienza pubblica, ma su ricorso di un diverso soggetto, ed allo stato non impugnata – ha annullato gli atti ivi impugnati, disponendo contestualmente «la riedizione della procedura di gara a partire dalla fase di valutazione delle offerte tecniche» » - ha accolto la domanda cautelare sotto il profilo del periculum in mora , « al fine di consentire alla odierna appellante Int.Geo.Mod. s.r.l. di essere ammessa con riserva – nelle more della definizione del presente giudizio – alla riedizione della gara e alla conseguente rivalutazione delle offerte tecniche ».
4. L’appellante, con memoria del 26 gennaio 2026, ha rappresentato di essersi classificata al sesto posto della graduatoria, all’esito della riedizione della gara, aggiudicata ad altro operatore economico con determinazione dirigenziale n. 7452 del 29 dicembre 2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
5. La ETT, con memoria del 26 gennaio 2026, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
6. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Alla luce di quanto rappresentato dalla Int.Geo.Mod. l’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendosi invece dichiarare la cessazione della materia del contendere, non avendo l’appellante ottenuto il bene della vita (sulla distinzione tra sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 8100 del 2025).
8. In definitiva l’appello deve essere dichiarato improcedibile.
9. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 774/2025, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO de AN, Presidente
IC ZI, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC ZI | NO de AN |
IL SEGRETARIO