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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3305 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione a seguito del deposito delle conclusioni scritte delle parti all'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 e vertente tra
Parte_1
(C.F. e P.IVA in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Parte_2
IE OL e ME EL
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. e P.IVA ) in persona del suo procuratore
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 speciale, Dott. rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Filippo Sciuto e CP_2
RL FO APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente:
In data 8 maggio 2009, la società assicurativa ha emesso nell'interesse di ed in CP_1 Parte_3 favore di la polizza fidejussoria n. 1331132, prestata - sino alla concorrenza di Euro Pt_1
14.816,00 - a garanzia della corretta realizzazione del progetto formativo approvato dal Consiglio di Amministrazione di in data 26 marzo 2009 e avente n. di prot. 454/02/05/08. era, Pt_1 Pt_3 infatti, risultata aggiudicataria di tale progetto e destinataria del relativo contributo, ai fini dell'erogazione del quale aveva, appunto, prestato la garanzia sopra descritta.
A fronte dell'inadempimento di il Fondo ha escusso la garanzia e, con decreto ingiuntivo CP_3
n.2921/2019 dell'8.02.2019, il Tribunale di Roma ha intimato ad , in qualità di garante, di pagare CP_1
a la somma di Euro 14.816,00, oltre interessi e spese. Pt_1
Ha proposto opposizione l'intimata, deducendo la tardività dell'escussione della garanzia, in quanto avvenuta successivamente alla scadenza del termine di efficacia della polizza, fissato dall'art. 3 del contratto in 12 mesi prorogabili di 6 mesi in 6 mesi fino ad un massimo di 48 mesi.
Ha resistito all'opposizione la quale ha dedotto la tempestività dell'escussione. Pt_4
Con ordinanza del 5 dicembre 2019 il giudice di prime cure ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e all'esito, in assenza di richieste istruttorie, ha rinviato la causa per la discussione orale.
§ 1.1 — Il Tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha accolto l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo, condannando parte opposta alla restituzione in favore dell'opponente della somma di Euro 16.854,60 - corrisposta a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto – nonché alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — Il giudice di primo grado ha, in primo luogo, rilevato che:
«L'art. 3 delle condizioni di polizza, rubricato “Durata”, fissa il termine ultimo di scadenza ad un massimo di 48 mesi dalla data di effetto della polizza, 12 mesi prorogabili di 6 mesi in 6 mesi sino ad un massimo di 48.
Secondo parte opponente la disposizione si deve comunque intendere come diretta a fissare un limite di tempo massimo oltre il quale l'escussione della polizza non è consentita;
a tal fine osserva che la scadenza del termine per il completamento del progetto risulta fissata al 30.10.09 e che quindi il temine appare ampiamente sufficiente ad assicurare al beneficiario un congruo periodo di tempo, successivo alla scadenza dell'obbligazione garantita, per escutere la polizza.
Secondo parte opposta la disposizione si deve intendere come predeterminazione del periodo in cui deve essere ricompreso l'evento assicurato, come individuato dall'art. 1, ma non sussiste alcun limite di tempo, salva la prescrizione, per l'escussione, poiché essa non fissa termini per l'escussione e non commina decadenze;
sostiene inoltre che la decorrenza del termine di 48 mesi si dovrebbe collocare al 2.07.09 dalla la data in cui la società Infoass Consulting S.r.l. ha rilasciato parere di conformità e regolarità della garanzia presentata da per la corretta esecuzione del progetto formativo CP_3 in questione;
ciò perché in assenza di siffatto parere di conformità da parte della società a ciò delegata e, quindi, in mancanza di una polizza ritenuta idonea a garantire l'esatto e puntuale adempimento di tutto quanto previsto dalla “Convenzione Generale” e dal “Regolamento del Fondo Fon.ter” (come previsto dall'art.
4.7 della Convenzione tra e cfr. doc. n. 2 del Pt_1 CP_3 fascicolo monitorio), il menzionato progetto formativo non sarebbe stato ritenuto meritevole di finanziamento.».
Tanto premesso, il primo giudice ha posto a fondamento della decisione, per quanto di interesse nel presente grado di giudizio, le seguenti considerazioni:
«Il giudicante osserva che le disposizioni che prevedono la necessità dell'approvazione della polizza da parte di un soggetto non sono in alcun modo richiamate dalla stessa, che al contrario si qualifica come immediatamente efficace, prevedendo l'immediato pagamento del premio;
sicché il dies a quo si deve effettivamente fissare alla data della polizza.
In generale, “Nell'ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 cod. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007).
Nel caso in esame si deve considerare che il destinatario del finanziamento, secondo quanto previsto dall'art.
4.2 della Convenzione Generale, ha l'obbligo di rendicontare tutte le spese e di conservare tutta la documentazione originale e, ove non fosse possibile, la documentazione in copia conforme per i 5 anni successivi alla chiusura delle attività al fine di consentire eventuali operazioni di verifica che potranno avvenire presso le sue sedi (doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Per questa ragione non pare possibile stabilire una correlazione fra la durata della garanzia ed il termine fissato per il completamento del progetto.
Resta fermo che una cosa è l'individuazione dell'oggetto dell'assicurazione, temporalmente delimitato, ed altra la (eventuale) fissazione di un termine di decadenza per l'escussione, che non può coincidere col termine fissato all'oggetto della garanzia, pena la violazione dell'art. 2965 c.c.
Sono determinanti perciò l'individuazione dell'oggetto della garanzia e la necessità che l'evento assicurato debba essersi verificato entro il termine di efficacia della garanzia.
Ciò posto, oggetto della garanzia, secondo l'art. 1 della polizza, è la mancata restituzione dal contraente a ella somma erogata nel termine di 15 gg. dalla richiesta;
si richiede quindi Pt_4 necessariamente che entro il termine di efficacia della polizza l'ente garantito abbia trasmesso al contraente la richiesta di restituzione, cosa di cui non vi è alcuna prova.
Ne consegue che la garanzia è cessata non perché sia fissato un termine di decadenza per l'escussione e questa sia stata proposta oltre il termine, ma perché non vi è prova che l'evento assicurato si sia verificato entro il termine di durata della stessa.
L'opposizione pertanto deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.». § 2 — Ha proposto appello l'originaria opposta, come indicata in epigrafe, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo:
«In via principale e nel merito, annullare e quindi riformare integralmente la sentenza n. 4029/2021, resa inter partes dal Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. RLmagno, R.G. n. 24421/2019, in data 03/03/2021 e pubblicata in pari data, notificata in data 22 aprile 2021, qui impugnata, e, conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado:
- rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo, n. Controparte_1
2921/2019 dell'8.02.2019, R.G. n. 1992/2019 emesso in data 8 febbraio 2019 dal Tribunale di Roma e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in ogni caso, previa declaratoria del suo inadempimento, in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te in carica pro tempore, al pagamento, in favore di della Pt_1 somma di cui al decreto ingiuntivo n. 2921/2019 dell'8.02.2019, R.G. n. 1992/2019 o della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza del credito sino all'effettivo pagamento;
- condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_4 alla restituzione della somma ad essa corrisposta da a titolo di pagamento delle spese legali Pt_1
e di giudizio liquidate nella sentenza impugnata».
Ha resistito parte appellata - con comparsa di 18 pagine - chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento del 15 febbraio 2023.
Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2023 la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 maggio 2025.
Con decreto del 3 aprile 2025 detta udienza veniva sostituita dalla trattazione cartolare previa concessione dei termini anticipati alle parti per il deposito di note.
Con successivo decreto del 23 aprile 2025, considerato il carico di ruolo dell'udienza del 13 maggio 2025, come sopravvenuto a causa della riassegnazione di fascicoli provenienti da altri ruoli, veniva disposto un differimento d'ufficio della causa all'udienza indicata in epigrafe, confermando la trattazione scritta.
Solo parte appellante depositava memorie conclusionali.
Le note di trattazione cartolare venivano, del pari, depositate da entrambe le parti.
§ 2.1 — All'esito dell'udienza indicata in epigrafe – sostituita dal deposito di note scritte - la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini poiché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 11-16) – titolato “ERRONEITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA DECISO IN MERITO AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE DI FONTER IN ORDINE AD UN FATTO IN REALTÀ NON CONTESTATO DA CONTROPARTE E DA NON DIMOSTRARE NEL PRESENTE GIUDIZIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 E 167, 416, 183 C.P.C.” – l'appellante denuncia che il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, avrebbe errato nel ritenere che la garanzia non fosse operante esclusivamente in ragione del presunto mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte di del fatto che l'evento assicurato (ossia, l'inadempimento Pt_4 del debitore) si fosse verificato entro il termine di durata della garanzia stessa. Fatto quest'ultimo che, secondo l'appellante, sarebbe, viceversa, del tutto pacifico in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., e del quale – come meglio ribadito nel secondo motivo - non sarebbe Pt_1 stato, in ogni caso, tenuto a fornire prova, in quanto beneficiario non di una fideiussione bensì di una garanzia autonoma.
Così conclude l'appellante: “È del tutto evidente, quindi, l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice, in violazione del principio “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”, ha omesso di porre a fondamento della propria decisione un fatto pacifico ex art. 115 c.p.c. e, come tale, da non provare ed ha, quindi, rigettato le domande del creditore asserendo che quest'ultimo, pur onerato (il che, peraltro, è altrettanto errato, come si dirà), non aveva fornito la prova del medesimo fatto. Sicché, la sentenza deve essere riformata laddove ha accolto l'opposizione solo ed esclusivamente sul presupposto che la garanzia non dovesse operare per mancata prova, da parte dell'opposto, di un fatto (ossia, che l'evento assicurato si era verificato entro il termine di durata della garanzia stessa) in realtà pacifico ed acquisito al giudizio ex art. 115, c.p.c. Pertanto, in accoglimento dell'appello, riconosciuta l'operatività della polizza e dichiarato l'inadempimento di CP_
, si dovrà riformare integralmente la sentenza impugnata e condannare la medesima CP_1 al pagamento della somma dovuta e specificamente richiesta in primo grado dall'odierna
[...] opposta, accogliendo integralmente le domande di quest'ultima.”.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 16-28) – titolato “ERRONEITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO RILEVANTE E DECISIVA, AI FINI DELL'ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE, LA CIRCOSTANZA SECONDO CUI IL FONDO, PER POTER ESCUTERE LA GARANZIA AUTONOMA PER CUI È CAUSA, AVEVA L'ONERE DI FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELL'INADEMPIMENTO DEL SOGGETTO GARANTITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEG., 2697, 1936, 1941, 1945 E 1957, C.C.” – l'appellante denuncia che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la garanzia non potesse operare per mancanza di prova dell'inadempimento del debitore. Nel caso di specie, infatti, il Fondo avrebbe documentato il proprio credito - producendo la garanzia autonoma in esame e comunicando alla garante, in data 17.05.2013, l'inadempimento del debitore garantito (doc. 9 del fascicolo monitorio) - e la non avrebbe in alcun modo contestato – né avrebbe potuto CP_1 farlo, in virtù della espressa rinuncia alle eccezioni prevista dall'art. 4 della polizza - la sussistenza dell'inadempimento di quest'ultimo.
Pertanto, in assenza di eccezione circa la fraudolenta escussione della garanzia (cd. exceptio doli, unica eccezione proponibile dalla garante), per considerare pienamente operante la polizza escussa non sarebbe stato necessario alcun ulteriore accertamento da parte del giudice.
In presenza di un contratto autonomo di garanzia, infatti, è sul garante che grava la prova dell'esatto adempimento del debitore garantito al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia da parte del beneficiario, il quale, pertanto, non è tenuto a dare prova dell'inadempimento. Così conclude l'appellante: “Appare, dunque, piuttosto evidente che il Giudice di prime cure, che pure aveva già deciso, in senso favorevole a numerose vicende analoghe, con questa Pt_1 decisione abbia erroneamente compreso la ratio e la funzione di un meccanismo contrattuale di tutela delle risorse pubbliche.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in ragione della natura di contratto autonomo di garanzia della polizza per cui è causa e della conseguente inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, la sentenza impugnata è errata e deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto che la polizza non sia stata legittimamente escussa e che la non era tenuta a CP_1 versare la prevista indennità perché non sarebbe stato provato dal attraverso la produzione Pt_1 di una lettera di richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, che l'evento assicurato (l'inadempimento del debitore principale) si sia verificato entro il termine di durata della stessa.”.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 28-35) – titolato “ERRONEITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CHE IL DIES A QUO DELLA DATA DI EFFICACIA DELLA GARANZIA DECORRE DALLA DATA DI STIPULA DELLA STESSA E CHE LA STESSA NON SIA STATA LEGITTIMAMENTE ESCUSSA DA . VIOLAZIONE E Pt_1
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218, 1362, 1363, 1366 SS., C.C.” – l'appellante denuncia che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il termine di efficacia della garanzia dovesse decorrere dalla data di stipula della stessa (8.05.2009) anziché da quella, successiva, del rilascio del parere di conformità ed idoneità della garanzia da parte di Infoass Consulting s.r.l., società incaricata da di verificarne, per l'appunto, l'idoneità e la conformità (parere emesso in data 2.07.2009). Pt_1
Deduce, in particolare, l'appellante che, in assenza del suddetto parere, il progetto formativo non sarebbe stato ritenuto meritevole di finanziamento e non avrebbe concesso a la Pt_1 CP_3 somma garantita con la polizza in oggetto. Pertanto - considerato che la validità di 48 mesi della polizza avrebbe dovuto avere come scadenza non l'8.05.2013, bensì il 2.07.2013 - l'escussione della garanzia, avvenuta il 17.05.2013, si collocherebbe all'interno del periodo di vigenza della polizza.
Così conclude l'appellante: “Pertanto, l'efficacia della garanzia in esame nei confronti dell'ente garantito ( decorre non dal momento del perfezionamento della polizza tra il contraente Pt_4 CP (Formasi) e il garante ( ) - rapporto rispetto al quale è del tutto estranea ed il cui Pt_1 perfezionamento potrebbe risalire anche nel tempo, secondo gli accordi interni inter partes – bensì dal momento in cui la garanzia stessa viene accettata dal soggetto garantito attraverso il parere di conformità demandato ad una società appositamente incaricata (Infoass); parere in mancanza del quale il progetto formativo non sarebbe stato né approvato, né finanziato, con conseguente originaria invalidità e inefficacia della garanzia stessa per mancanza dell'obbligazione del debitore presupposta dalla garanzia stessa.
Anche sotto tale profilo emerge, pertanto, l'assoluta erroneità della decisione di primo grado che, pertanto, dovrà essere riformata, con conseguente affermazione della validità della polizza per un CP periodo 48 mesi dal 2.7.2009 e, quindi, del diritto del fondo ad ottenere la condanna di al pagamento delle somme ingiunte.”.
§ 4 — L'appello è fondato. § 4.1 — Rileva, preliminarmente, il Collegio che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per procedere alla redazione della motivazione facendo riferimento a precedenti conformi, ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
Questa Corte, infatti, ha già deciso più di una controversia avente ad oggetto l'escussione di polizze fideiussorie dal contenuto identico a quella in esame da parte del odierno appellante, nei Pt_1 confronti di altre compagnie assicurative che si erano impegnate, al pari di , a garantire - a prima CP_1
e semplice richiesta scritta - l'esatto adempimento, da parte del soggetto garantito, dei progetti formativi finanziati da Pt_4
In particolare, con le sentenze nn. 2212/19 del 27.03.2019 e 6491/19 del 24.10.2019, questa Corte si è pronunciata su casi identici a quello oggetto del presente giudizio, accogliendo in ambedue le occasioni le ragioni del e condannando la garante al pagamento di quanto concordato nella Pt_1 polizza.
A proposito dell'ammissibilità del ricorso allo strumento della motivazione cd. per relationem anche con riferimento a precedenti del medesimo ufficio di merito, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione” (così Cass. civ. n. 29017/2021).
§ 4.2 — Tanto premesso, quanto al primo e al secondo motivo - da trattarsi congiuntamente in ragione della sostanziale unicità della questione trattata - questi meritano di essere accolti.
In relazione, in primo luogo, alla qualificazione del contratto - sebbene nel caso di specie, a differenza dei due precedenti richiamati, non sia mai stata effettivamente controversa la circostanza che la garanzia contenuta nella polizza fideiussoria stipulata dalle parti avesse effettivamente natura di garanzia autonoma - si richiama, in ogni caso, quanto affermato nella già citata pronuncia n. 2212/19, ove questa Corte ha sostenuto che “secondo il costante orientamento della S.C. «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale», nella specie inesistente (Cass. sez. un., 18/02/2010, n. 3947; Cass. 27/09/2011, n. 19736). […] Nel caso di specie è evidente che le parti hanno inteso stipulare un contratto autonomo di garanzia, come si evince dalle espressioni adoperate nel contratto stipulato in data 13 maggio 2008 con il quale la
[...] si era costituita fidejussore nell'interesse dell'ente contraente) fino Controparte_5 Parte_5 alla concorrenza dell'importo di € 42.254,00 «a garanzia della corretta realizzazione del Progetto formativo “Nuove competenze nell'attività alberghiera”» in favore del beneficiario – creditore principale ( Parte_6 Parte_1 Parte_1 ). In esso, sub art. 2 era stabilito che «la Società sottoscritta» ovvero la
[...] Controparte_5
«si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta… da parte dell'Ente
[...]
Garantito a cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della Società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente e/o da altri soggetti comunque interessati».” (cfr. pagg. 6 e ss. della sentenza richiamata).
Pertanto, in ragione della sostanziale identità fra il contenuto della polizza oggetto del giudizio di cui alla predetta sentenza e quella in esame nel presente giudizio, deve necessariamente concludersi che la polizza fideiussoria litigiosa va qualificata come contratto autonomo di garanzia, in quanto contraddistinta dall'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, espresso mediante la clausola “a prima e semplice richiesta” (contenuta nell'art. 2 della polizza) e dalla previsione, di cui all'art. 4, di non poter sollevare eccezioni in relazione all'obbligazione principale garantita.
Quanto, poi, alla questione relativa alla tempestività dell'escussione della garanzia, il primo giudice ha correttamente affermato che “In generale, “nell'ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 cod. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007).
Nel caso in esame si deve considerare che il destinatario del finanziamento, secondo quanto previsto dall'art.
4.2 della Convenzione Generale, ha l'obbligo di rendicontare tutte le spese e di conservare tutta la documentazione originale e, ove non fosse possibile, la documentazione in copia conforme per i 5 anni successivi alla chiusura delle attività al fine di consentire eventuali operazioni di verifica che potranno avvenire presso le sue sedi (doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Per questa ragione non pare possibile stabilire una correlazione fra la durata della garanzia ed il termine fissato per il completamento del progetto.
Resta fermo che una cosa è l'individuazione dell'oggetto dell'assicurazione, temporalmente delimitato, ed altra la (eventuale) fissazione di un termine di decadenza per l'escussione, che non può coincidere col termine fissato all'oggetto della garanzia, pena la violazione dell'art. 2965 c.c.” (cfr. pagg.
3-4 della sentenza impugnata).
Il Tribunale, pertanto, pur non avendo espressamente rigettato l'eccezione di tardività dell'escussione sollevata dalla garante, ha, di fatto, lasciato intendere che – mancando una specifica indicazione di un termine per l'escussione e in assenza di previsioni decadenziali – non sussiste alcun un limite di tempo, salvo solo quello di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., per l'escussione della garanzia.
Ad integrazione della pronuncia di primo grado sul punto, si richiama quanto affermato nella già citata pronuncia n. 6491/19, ove questa Corte ha sostenuto che “la previsione che la garanzia sarebbe cessata trascorsi 48 mesi dalla data di effettività della polizza non implica che entro siffatta scadenza il garantito avrebbe perentoriamente dovuto procedere alla escussione, ma soltanto che il fatto generatore della garanzia avrebbe dovuto verificarsi entro tale termine. L'escussione sopravvenuta alla scadenza, per fatti ricadenti nel periodo di effettività della garanzia, non espone la stessa garanzia ad una proroga sine die, attenendo l'escussione alla mera esecuzione di prestazione il cui diritto è maturato anteriormente alla scadenza. […] Bene ha fatto, pertanto, il primo giudice ad applicare siffatto principio ed escludere che il regolamento contrattuale potesse ricomprendere nella durata della garanzia anche la sua escussione, il cui esercizio sarebbe eccessivamente oneroso se non impossibile per tutti quei fatti generatori che si fossero verificati in prossimità della scadenza. La conclusione vale in astratto per ogni regolamento contrattuale che non preveda un'espressa scadenza per l'escussione, lasciando la specificazione del termine finale per il suo esercizio alla prescrizione del diritto all'indennizzo, e non vale pertanto opporre che avrebbe dovuto Pt_1 rendersi conto ben prima della scadenza della polizza dell'inadempimento del contraente, circostanza oltretutto smentita dalla facoltà pattuita da nella Convenzione con i soggetti Pt_1 attuatori di verificare l'inadempimento entro cinque anni dalla chiusura dell'attività” (cfr. pagg. 4 e ss. della sentenza richiamata).
Tuttavia, sebbene il contratto debba ritenersi pacificamente qualificato in termini di garanzia autonoma e l'eccezione di tardività dell'escussione della garanzia sia stata correttamente superata, il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo che “la garanzia è cessata non perché sia fissato un termine di decadenza per l'escussione e questa sia stata proposta oltre il termine, ma perché non vi è prova che l'evento assicurato si sia verificato entro il termine di durata della stessa”.
In altri termini, secondo il primo giudice, sarebbe stato onere del Fondo produrre in giudizio la richiesta scritta con la quale si era rivolto a intimandole la restituzione delle somme CP_3 incamerate a seguito dell'aggiudicazione del progetto.
Si ritiene che la sentenza di primo grado non è condivisibile sul punto.
Si richiama, in primo luogo, la motivazione della sentenza n. 2212/19, laddove questa Corte - chiamata a decidere una controversia identica a quella in esame vertente tra e una compagnia Pt_1 assicurativa che si trovava nella stessa posizione di e avente ad oggetto l'escussione, da parte CP_1 del di una polizza avente il medesimo contenuto di quella litigiosa nel presente giudizio - ha Pt_1 affermato, mutatis mutandis, che dalla qualificazione della polizza fidejussoria in termini di garanzia autonoma discende che “non solo il creditore-beneficiario aveva il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, ma la neppure poteva giustificare il mancato Controparte_6 adempimento sollevando un'eccezione che trae origine dal rapporto principale, sostenendo di non voler pagare per non avere il dimostrato il presupposto dell'inadempimento del oggetto Pt_1 finanziato” (cfr. pag. 8 della sentenza richiamata).
Anche nella già richiamata sentenza n. 6491/19 questa Corte – pronunciandosi, anche in questo caso, su una vicenda identica a quella odierna - si è espressa sul punto affermando che non ha Pt_1 escusso la polizza fraudolentemente, mancando la “prova liquida” che sapesse dell'adempimento e ciononostante avesse lucrato l'indennizzo dovuto a prima richiesta” (cfr. pagg.
5-6 della sentenza richiamata).
Quanto sostenuto dai due precedenti richiamati è, peraltro, in linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato a più riprese che “Nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia.” (in questi termini, fra le tante, Cass. civ. n, 33866/2023).
Pertanto, considerata, da un lato, la circostanza che il Fondo aveva documentato il proprio credito – avendo prodotto in giudizio il titolo ed allegato la comunicazione del 17.05.2013 con la quale informava dell'inadempimento del debitore garantito (doc. 9 del fascicolo monitorio) – e CP_1 rilevato, dall'altro, che l'art. 4 della polizza preclude alla garante la facoltà di proporre eccezioni relative al rapporto garantito, salva solo l'exceptio doli – la quale, tuttavia, non è stata sollevata nella specie. non avendo fornito la cd. prova liquida ed incontrovertibile della natura fraudolenta od CP_1 abusiva dell'escussione da parte del creditore beneficiario – il Tribunale avrebbe dovuto concludere per la piena operatività della garanzia.
§ 4.2 — Quanto, invece, al terzo motivo, questo risulta palesemente infondato, atteso che l'art. 3 della polizza fideiussoria stipulata dalle parti, nel disciplinare la durata della garanzia, afferma espressamente che l'efficacia della stessa decorre “dalla data di effetto”, senza aggiungere altre indicazioni temporali né sottoponendo il contratto ad alcuna condizione sospensiva della propria efficacia.
Se, infatti, i contraenti avessero voluto fissare il dies a quo in un momento successivo lo avrebbero dovuto esplicitamente prevedere nella polizza stessa.
Pertanto, nel caso di specie, la data di decorrenza dell'efficacia della garanzia non può che coincidere col momento della stipula (datata 8.05.2009), a nulla rilevando la necessità, da parte di di Pt_4 ottenere successivamente il rilascio, da parte di un soggetto terzo, di un parere di conformità ed idoneità delle garanzie prestate.
Diversamente, infatti, si farebbe dipendere l'efficacia della garanzia dall'arbitrio di un soggetto non solo del tutto estraneo al sinallagma contrattuale, bensì anche in rapporto con solo una delle parti.
Alla luce di ciò, la pronuncia del primo giudice non appare viziata nella parte in cui ha affermato che
“le disposizioni che prevedono la necessità dell'approvazione della polizza da parte di un soggetto non sono in alcun modo richiamate dalla stessa, che al contrario si qualifica come immediatamente efficace, prevedendo l'immediato pagamento del premio;
sicché il dies a quo si deve effettivamente fissare alla data della polizza”.
Tale motivo di appello risulta, in ogni caso, assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
§ 5 — Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nella misura di € 3.500,00 (come già liquidate dal Tribunale) per il primo grado e come da tabelle vigenti per il presente grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte di Appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fasi Compenso:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 4029/2021 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4029/2021 del Tribunale di Roma, condanna al pagamento in favore di della somma di cui al Controparte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 2921/2019 dell'8.02.2019;
2. Condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in Euro 3.500,00 quanto al primo grado e in Euro 5.809,00 quanto al secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3305 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione a seguito del deposito delle conclusioni scritte delle parti all'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 e vertente tra
Parte_1
(C.F. e P.IVA in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Parte_2
IE OL e ME EL
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. e P.IVA ) in persona del suo procuratore
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 speciale, Dott. rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Filippo Sciuto e CP_2
RL FO APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente:
In data 8 maggio 2009, la società assicurativa ha emesso nell'interesse di ed in CP_1 Parte_3 favore di la polizza fidejussoria n. 1331132, prestata - sino alla concorrenza di Euro Pt_1
14.816,00 - a garanzia della corretta realizzazione del progetto formativo approvato dal Consiglio di Amministrazione di in data 26 marzo 2009 e avente n. di prot. 454/02/05/08. era, Pt_1 Pt_3 infatti, risultata aggiudicataria di tale progetto e destinataria del relativo contributo, ai fini dell'erogazione del quale aveva, appunto, prestato la garanzia sopra descritta.
A fronte dell'inadempimento di il Fondo ha escusso la garanzia e, con decreto ingiuntivo CP_3
n.2921/2019 dell'8.02.2019, il Tribunale di Roma ha intimato ad , in qualità di garante, di pagare CP_1
a la somma di Euro 14.816,00, oltre interessi e spese. Pt_1
Ha proposto opposizione l'intimata, deducendo la tardività dell'escussione della garanzia, in quanto avvenuta successivamente alla scadenza del termine di efficacia della polizza, fissato dall'art. 3 del contratto in 12 mesi prorogabili di 6 mesi in 6 mesi fino ad un massimo di 48 mesi.
Ha resistito all'opposizione la quale ha dedotto la tempestività dell'escussione. Pt_4
Con ordinanza del 5 dicembre 2019 il giudice di prime cure ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e all'esito, in assenza di richieste istruttorie, ha rinviato la causa per la discussione orale.
§ 1.1 — Il Tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha accolto l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo, condannando parte opposta alla restituzione in favore dell'opponente della somma di Euro 16.854,60 - corrisposta a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto – nonché alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — Il giudice di primo grado ha, in primo luogo, rilevato che:
«L'art. 3 delle condizioni di polizza, rubricato “Durata”, fissa il termine ultimo di scadenza ad un massimo di 48 mesi dalla data di effetto della polizza, 12 mesi prorogabili di 6 mesi in 6 mesi sino ad un massimo di 48.
Secondo parte opponente la disposizione si deve comunque intendere come diretta a fissare un limite di tempo massimo oltre il quale l'escussione della polizza non è consentita;
a tal fine osserva che la scadenza del termine per il completamento del progetto risulta fissata al 30.10.09 e che quindi il temine appare ampiamente sufficiente ad assicurare al beneficiario un congruo periodo di tempo, successivo alla scadenza dell'obbligazione garantita, per escutere la polizza.
Secondo parte opposta la disposizione si deve intendere come predeterminazione del periodo in cui deve essere ricompreso l'evento assicurato, come individuato dall'art. 1, ma non sussiste alcun limite di tempo, salva la prescrizione, per l'escussione, poiché essa non fissa termini per l'escussione e non commina decadenze;
sostiene inoltre che la decorrenza del termine di 48 mesi si dovrebbe collocare al 2.07.09 dalla la data in cui la società Infoass Consulting S.r.l. ha rilasciato parere di conformità e regolarità della garanzia presentata da per la corretta esecuzione del progetto formativo CP_3 in questione;
ciò perché in assenza di siffatto parere di conformità da parte della società a ciò delegata e, quindi, in mancanza di una polizza ritenuta idonea a garantire l'esatto e puntuale adempimento di tutto quanto previsto dalla “Convenzione Generale” e dal “Regolamento del Fondo Fon.ter” (come previsto dall'art.
4.7 della Convenzione tra e cfr. doc. n. 2 del Pt_1 CP_3 fascicolo monitorio), il menzionato progetto formativo non sarebbe stato ritenuto meritevole di finanziamento.».
Tanto premesso, il primo giudice ha posto a fondamento della decisione, per quanto di interesse nel presente grado di giudizio, le seguenti considerazioni:
«Il giudicante osserva che le disposizioni che prevedono la necessità dell'approvazione della polizza da parte di un soggetto non sono in alcun modo richiamate dalla stessa, che al contrario si qualifica come immediatamente efficace, prevedendo l'immediato pagamento del premio;
sicché il dies a quo si deve effettivamente fissare alla data della polizza.
In generale, “Nell'ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 cod. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007).
Nel caso in esame si deve considerare che il destinatario del finanziamento, secondo quanto previsto dall'art.
4.2 della Convenzione Generale, ha l'obbligo di rendicontare tutte le spese e di conservare tutta la documentazione originale e, ove non fosse possibile, la documentazione in copia conforme per i 5 anni successivi alla chiusura delle attività al fine di consentire eventuali operazioni di verifica che potranno avvenire presso le sue sedi (doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Per questa ragione non pare possibile stabilire una correlazione fra la durata della garanzia ed il termine fissato per il completamento del progetto.
Resta fermo che una cosa è l'individuazione dell'oggetto dell'assicurazione, temporalmente delimitato, ed altra la (eventuale) fissazione di un termine di decadenza per l'escussione, che non può coincidere col termine fissato all'oggetto della garanzia, pena la violazione dell'art. 2965 c.c.
Sono determinanti perciò l'individuazione dell'oggetto della garanzia e la necessità che l'evento assicurato debba essersi verificato entro il termine di efficacia della garanzia.
Ciò posto, oggetto della garanzia, secondo l'art. 1 della polizza, è la mancata restituzione dal contraente a ella somma erogata nel termine di 15 gg. dalla richiesta;
si richiede quindi Pt_4 necessariamente che entro il termine di efficacia della polizza l'ente garantito abbia trasmesso al contraente la richiesta di restituzione, cosa di cui non vi è alcuna prova.
Ne consegue che la garanzia è cessata non perché sia fissato un termine di decadenza per l'escussione e questa sia stata proposta oltre il termine, ma perché non vi è prova che l'evento assicurato si sia verificato entro il termine di durata della stessa.
L'opposizione pertanto deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.». § 2 — Ha proposto appello l'originaria opposta, come indicata in epigrafe, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo:
«In via principale e nel merito, annullare e quindi riformare integralmente la sentenza n. 4029/2021, resa inter partes dal Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. RLmagno, R.G. n. 24421/2019, in data 03/03/2021 e pubblicata in pari data, notificata in data 22 aprile 2021, qui impugnata, e, conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado:
- rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo, n. Controparte_1
2921/2019 dell'8.02.2019, R.G. n. 1992/2019 emesso in data 8 febbraio 2019 dal Tribunale di Roma e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in ogni caso, previa declaratoria del suo inadempimento, in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te in carica pro tempore, al pagamento, in favore di della Pt_1 somma di cui al decreto ingiuntivo n. 2921/2019 dell'8.02.2019, R.G. n. 1992/2019 o della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza del credito sino all'effettivo pagamento;
- condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_4 alla restituzione della somma ad essa corrisposta da a titolo di pagamento delle spese legali Pt_1
e di giudizio liquidate nella sentenza impugnata».
Ha resistito parte appellata - con comparsa di 18 pagine - chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento del 15 febbraio 2023.
Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2023 la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 maggio 2025.
Con decreto del 3 aprile 2025 detta udienza veniva sostituita dalla trattazione cartolare previa concessione dei termini anticipati alle parti per il deposito di note.
Con successivo decreto del 23 aprile 2025, considerato il carico di ruolo dell'udienza del 13 maggio 2025, come sopravvenuto a causa della riassegnazione di fascicoli provenienti da altri ruoli, veniva disposto un differimento d'ufficio della causa all'udienza indicata in epigrafe, confermando la trattazione scritta.
Solo parte appellante depositava memorie conclusionali.
Le note di trattazione cartolare venivano, del pari, depositate da entrambe le parti.
§ 2.1 — All'esito dell'udienza indicata in epigrafe – sostituita dal deposito di note scritte - la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini poiché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 11-16) – titolato “ERRONEITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA DECISO IN MERITO AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE DI FONTER IN ORDINE AD UN FATTO IN REALTÀ NON CONTESTATO DA CONTROPARTE E DA NON DIMOSTRARE NEL PRESENTE GIUDIZIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 E 167, 416, 183 C.P.C.” – l'appellante denuncia che il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, avrebbe errato nel ritenere che la garanzia non fosse operante esclusivamente in ragione del presunto mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte di del fatto che l'evento assicurato (ossia, l'inadempimento Pt_4 del debitore) si fosse verificato entro il termine di durata della garanzia stessa. Fatto quest'ultimo che, secondo l'appellante, sarebbe, viceversa, del tutto pacifico in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., e del quale – come meglio ribadito nel secondo motivo - non sarebbe Pt_1 stato, in ogni caso, tenuto a fornire prova, in quanto beneficiario non di una fideiussione bensì di una garanzia autonoma.
Così conclude l'appellante: “È del tutto evidente, quindi, l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice, in violazione del principio “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”, ha omesso di porre a fondamento della propria decisione un fatto pacifico ex art. 115 c.p.c. e, come tale, da non provare ed ha, quindi, rigettato le domande del creditore asserendo che quest'ultimo, pur onerato (il che, peraltro, è altrettanto errato, come si dirà), non aveva fornito la prova del medesimo fatto. Sicché, la sentenza deve essere riformata laddove ha accolto l'opposizione solo ed esclusivamente sul presupposto che la garanzia non dovesse operare per mancata prova, da parte dell'opposto, di un fatto (ossia, che l'evento assicurato si era verificato entro il termine di durata della garanzia stessa) in realtà pacifico ed acquisito al giudizio ex art. 115, c.p.c. Pertanto, in accoglimento dell'appello, riconosciuta l'operatività della polizza e dichiarato l'inadempimento di CP_
, si dovrà riformare integralmente la sentenza impugnata e condannare la medesima CP_1 al pagamento della somma dovuta e specificamente richiesta in primo grado dall'odierna
[...] opposta, accogliendo integralmente le domande di quest'ultima.”.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 16-28) – titolato “ERRONEITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO RILEVANTE E DECISIVA, AI FINI DELL'ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE, LA CIRCOSTANZA SECONDO CUI IL FONDO, PER POTER ESCUTERE LA GARANZIA AUTONOMA PER CUI È CAUSA, AVEVA L'ONERE DI FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELL'INADEMPIMENTO DEL SOGGETTO GARANTITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEG., 2697, 1936, 1941, 1945 E 1957, C.C.” – l'appellante denuncia che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la garanzia non potesse operare per mancanza di prova dell'inadempimento del debitore. Nel caso di specie, infatti, il Fondo avrebbe documentato il proprio credito - producendo la garanzia autonoma in esame e comunicando alla garante, in data 17.05.2013, l'inadempimento del debitore garantito (doc. 9 del fascicolo monitorio) - e la non avrebbe in alcun modo contestato – né avrebbe potuto CP_1 farlo, in virtù della espressa rinuncia alle eccezioni prevista dall'art. 4 della polizza - la sussistenza dell'inadempimento di quest'ultimo.
Pertanto, in assenza di eccezione circa la fraudolenta escussione della garanzia (cd. exceptio doli, unica eccezione proponibile dalla garante), per considerare pienamente operante la polizza escussa non sarebbe stato necessario alcun ulteriore accertamento da parte del giudice.
In presenza di un contratto autonomo di garanzia, infatti, è sul garante che grava la prova dell'esatto adempimento del debitore garantito al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia da parte del beneficiario, il quale, pertanto, non è tenuto a dare prova dell'inadempimento. Così conclude l'appellante: “Appare, dunque, piuttosto evidente che il Giudice di prime cure, che pure aveva già deciso, in senso favorevole a numerose vicende analoghe, con questa Pt_1 decisione abbia erroneamente compreso la ratio e la funzione di un meccanismo contrattuale di tutela delle risorse pubbliche.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in ragione della natura di contratto autonomo di garanzia della polizza per cui è causa e della conseguente inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, la sentenza impugnata è errata e deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto che la polizza non sia stata legittimamente escussa e che la non era tenuta a CP_1 versare la prevista indennità perché non sarebbe stato provato dal attraverso la produzione Pt_1 di una lettera di richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, che l'evento assicurato (l'inadempimento del debitore principale) si sia verificato entro il termine di durata della stessa.”.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 28-35) – titolato “ERRONEITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CHE IL DIES A QUO DELLA DATA DI EFFICACIA DELLA GARANZIA DECORRE DALLA DATA DI STIPULA DELLA STESSA E CHE LA STESSA NON SIA STATA LEGITTIMAMENTE ESCUSSA DA . VIOLAZIONE E Pt_1
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218, 1362, 1363, 1366 SS., C.C.” – l'appellante denuncia che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il termine di efficacia della garanzia dovesse decorrere dalla data di stipula della stessa (8.05.2009) anziché da quella, successiva, del rilascio del parere di conformità ed idoneità della garanzia da parte di Infoass Consulting s.r.l., società incaricata da di verificarne, per l'appunto, l'idoneità e la conformità (parere emesso in data 2.07.2009). Pt_1
Deduce, in particolare, l'appellante che, in assenza del suddetto parere, il progetto formativo non sarebbe stato ritenuto meritevole di finanziamento e non avrebbe concesso a la Pt_1 CP_3 somma garantita con la polizza in oggetto. Pertanto - considerato che la validità di 48 mesi della polizza avrebbe dovuto avere come scadenza non l'8.05.2013, bensì il 2.07.2013 - l'escussione della garanzia, avvenuta il 17.05.2013, si collocherebbe all'interno del periodo di vigenza della polizza.
Così conclude l'appellante: “Pertanto, l'efficacia della garanzia in esame nei confronti dell'ente garantito ( decorre non dal momento del perfezionamento della polizza tra il contraente Pt_4 CP (Formasi) e il garante ( ) - rapporto rispetto al quale è del tutto estranea ed il cui Pt_1 perfezionamento potrebbe risalire anche nel tempo, secondo gli accordi interni inter partes – bensì dal momento in cui la garanzia stessa viene accettata dal soggetto garantito attraverso il parere di conformità demandato ad una società appositamente incaricata (Infoass); parere in mancanza del quale il progetto formativo non sarebbe stato né approvato, né finanziato, con conseguente originaria invalidità e inefficacia della garanzia stessa per mancanza dell'obbligazione del debitore presupposta dalla garanzia stessa.
Anche sotto tale profilo emerge, pertanto, l'assoluta erroneità della decisione di primo grado che, pertanto, dovrà essere riformata, con conseguente affermazione della validità della polizza per un CP periodo 48 mesi dal 2.7.2009 e, quindi, del diritto del fondo ad ottenere la condanna di al pagamento delle somme ingiunte.”.
§ 4 — L'appello è fondato. § 4.1 — Rileva, preliminarmente, il Collegio che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per procedere alla redazione della motivazione facendo riferimento a precedenti conformi, ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
Questa Corte, infatti, ha già deciso più di una controversia avente ad oggetto l'escussione di polizze fideiussorie dal contenuto identico a quella in esame da parte del odierno appellante, nei Pt_1 confronti di altre compagnie assicurative che si erano impegnate, al pari di , a garantire - a prima CP_1
e semplice richiesta scritta - l'esatto adempimento, da parte del soggetto garantito, dei progetti formativi finanziati da Pt_4
In particolare, con le sentenze nn. 2212/19 del 27.03.2019 e 6491/19 del 24.10.2019, questa Corte si è pronunciata su casi identici a quello oggetto del presente giudizio, accogliendo in ambedue le occasioni le ragioni del e condannando la garante al pagamento di quanto concordato nella Pt_1 polizza.
A proposito dell'ammissibilità del ricorso allo strumento della motivazione cd. per relationem anche con riferimento a precedenti del medesimo ufficio di merito, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione” (così Cass. civ. n. 29017/2021).
§ 4.2 — Tanto premesso, quanto al primo e al secondo motivo - da trattarsi congiuntamente in ragione della sostanziale unicità della questione trattata - questi meritano di essere accolti.
In relazione, in primo luogo, alla qualificazione del contratto - sebbene nel caso di specie, a differenza dei due precedenti richiamati, non sia mai stata effettivamente controversa la circostanza che la garanzia contenuta nella polizza fideiussoria stipulata dalle parti avesse effettivamente natura di garanzia autonoma - si richiama, in ogni caso, quanto affermato nella già citata pronuncia n. 2212/19, ove questa Corte ha sostenuto che “secondo il costante orientamento della S.C. «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale», nella specie inesistente (Cass. sez. un., 18/02/2010, n. 3947; Cass. 27/09/2011, n. 19736). […] Nel caso di specie è evidente che le parti hanno inteso stipulare un contratto autonomo di garanzia, come si evince dalle espressioni adoperate nel contratto stipulato in data 13 maggio 2008 con il quale la
[...] si era costituita fidejussore nell'interesse dell'ente contraente) fino Controparte_5 Parte_5 alla concorrenza dell'importo di € 42.254,00 «a garanzia della corretta realizzazione del Progetto formativo “Nuove competenze nell'attività alberghiera”» in favore del beneficiario – creditore principale ( Parte_6 Parte_1 Parte_1 ). In esso, sub art. 2 era stabilito che «la Società sottoscritta» ovvero la
[...] Controparte_5
«si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta… da parte dell'Ente
[...]
Garantito a cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della Società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente e/o da altri soggetti comunque interessati».” (cfr. pagg. 6 e ss. della sentenza richiamata).
Pertanto, in ragione della sostanziale identità fra il contenuto della polizza oggetto del giudizio di cui alla predetta sentenza e quella in esame nel presente giudizio, deve necessariamente concludersi che la polizza fideiussoria litigiosa va qualificata come contratto autonomo di garanzia, in quanto contraddistinta dall'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, espresso mediante la clausola “a prima e semplice richiesta” (contenuta nell'art. 2 della polizza) e dalla previsione, di cui all'art. 4, di non poter sollevare eccezioni in relazione all'obbligazione principale garantita.
Quanto, poi, alla questione relativa alla tempestività dell'escussione della garanzia, il primo giudice ha correttamente affermato che “In generale, “nell'ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 cod. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007).
Nel caso in esame si deve considerare che il destinatario del finanziamento, secondo quanto previsto dall'art.
4.2 della Convenzione Generale, ha l'obbligo di rendicontare tutte le spese e di conservare tutta la documentazione originale e, ove non fosse possibile, la documentazione in copia conforme per i 5 anni successivi alla chiusura delle attività al fine di consentire eventuali operazioni di verifica che potranno avvenire presso le sue sedi (doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Per questa ragione non pare possibile stabilire una correlazione fra la durata della garanzia ed il termine fissato per il completamento del progetto.
Resta fermo che una cosa è l'individuazione dell'oggetto dell'assicurazione, temporalmente delimitato, ed altra la (eventuale) fissazione di un termine di decadenza per l'escussione, che non può coincidere col termine fissato all'oggetto della garanzia, pena la violazione dell'art. 2965 c.c.” (cfr. pagg.
3-4 della sentenza impugnata).
Il Tribunale, pertanto, pur non avendo espressamente rigettato l'eccezione di tardività dell'escussione sollevata dalla garante, ha, di fatto, lasciato intendere che – mancando una specifica indicazione di un termine per l'escussione e in assenza di previsioni decadenziali – non sussiste alcun un limite di tempo, salvo solo quello di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., per l'escussione della garanzia.
Ad integrazione della pronuncia di primo grado sul punto, si richiama quanto affermato nella già citata pronuncia n. 6491/19, ove questa Corte ha sostenuto che “la previsione che la garanzia sarebbe cessata trascorsi 48 mesi dalla data di effettività della polizza non implica che entro siffatta scadenza il garantito avrebbe perentoriamente dovuto procedere alla escussione, ma soltanto che il fatto generatore della garanzia avrebbe dovuto verificarsi entro tale termine. L'escussione sopravvenuta alla scadenza, per fatti ricadenti nel periodo di effettività della garanzia, non espone la stessa garanzia ad una proroga sine die, attenendo l'escussione alla mera esecuzione di prestazione il cui diritto è maturato anteriormente alla scadenza. […] Bene ha fatto, pertanto, il primo giudice ad applicare siffatto principio ed escludere che il regolamento contrattuale potesse ricomprendere nella durata della garanzia anche la sua escussione, il cui esercizio sarebbe eccessivamente oneroso se non impossibile per tutti quei fatti generatori che si fossero verificati in prossimità della scadenza. La conclusione vale in astratto per ogni regolamento contrattuale che non preveda un'espressa scadenza per l'escussione, lasciando la specificazione del termine finale per il suo esercizio alla prescrizione del diritto all'indennizzo, e non vale pertanto opporre che avrebbe dovuto Pt_1 rendersi conto ben prima della scadenza della polizza dell'inadempimento del contraente, circostanza oltretutto smentita dalla facoltà pattuita da nella Convenzione con i soggetti Pt_1 attuatori di verificare l'inadempimento entro cinque anni dalla chiusura dell'attività” (cfr. pagg. 4 e ss. della sentenza richiamata).
Tuttavia, sebbene il contratto debba ritenersi pacificamente qualificato in termini di garanzia autonoma e l'eccezione di tardività dell'escussione della garanzia sia stata correttamente superata, il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo che “la garanzia è cessata non perché sia fissato un termine di decadenza per l'escussione e questa sia stata proposta oltre il termine, ma perché non vi è prova che l'evento assicurato si sia verificato entro il termine di durata della stessa”.
In altri termini, secondo il primo giudice, sarebbe stato onere del Fondo produrre in giudizio la richiesta scritta con la quale si era rivolto a intimandole la restituzione delle somme CP_3 incamerate a seguito dell'aggiudicazione del progetto.
Si ritiene che la sentenza di primo grado non è condivisibile sul punto.
Si richiama, in primo luogo, la motivazione della sentenza n. 2212/19, laddove questa Corte - chiamata a decidere una controversia identica a quella in esame vertente tra e una compagnia Pt_1 assicurativa che si trovava nella stessa posizione di e avente ad oggetto l'escussione, da parte CP_1 del di una polizza avente il medesimo contenuto di quella litigiosa nel presente giudizio - ha Pt_1 affermato, mutatis mutandis, che dalla qualificazione della polizza fidejussoria in termini di garanzia autonoma discende che “non solo il creditore-beneficiario aveva il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, ma la neppure poteva giustificare il mancato Controparte_6 adempimento sollevando un'eccezione che trae origine dal rapporto principale, sostenendo di non voler pagare per non avere il dimostrato il presupposto dell'inadempimento del oggetto Pt_1 finanziato” (cfr. pag. 8 della sentenza richiamata).
Anche nella già richiamata sentenza n. 6491/19 questa Corte – pronunciandosi, anche in questo caso, su una vicenda identica a quella odierna - si è espressa sul punto affermando che non ha Pt_1 escusso la polizza fraudolentemente, mancando la “prova liquida” che sapesse dell'adempimento e ciononostante avesse lucrato l'indennizzo dovuto a prima richiesta” (cfr. pagg.
5-6 della sentenza richiamata).
Quanto sostenuto dai due precedenti richiamati è, peraltro, in linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato a più riprese che “Nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia.” (in questi termini, fra le tante, Cass. civ. n, 33866/2023).
Pertanto, considerata, da un lato, la circostanza che il Fondo aveva documentato il proprio credito – avendo prodotto in giudizio il titolo ed allegato la comunicazione del 17.05.2013 con la quale informava dell'inadempimento del debitore garantito (doc. 9 del fascicolo monitorio) – e CP_1 rilevato, dall'altro, che l'art. 4 della polizza preclude alla garante la facoltà di proporre eccezioni relative al rapporto garantito, salva solo l'exceptio doli – la quale, tuttavia, non è stata sollevata nella specie. non avendo fornito la cd. prova liquida ed incontrovertibile della natura fraudolenta od CP_1 abusiva dell'escussione da parte del creditore beneficiario – il Tribunale avrebbe dovuto concludere per la piena operatività della garanzia.
§ 4.2 — Quanto, invece, al terzo motivo, questo risulta palesemente infondato, atteso che l'art. 3 della polizza fideiussoria stipulata dalle parti, nel disciplinare la durata della garanzia, afferma espressamente che l'efficacia della stessa decorre “dalla data di effetto”, senza aggiungere altre indicazioni temporali né sottoponendo il contratto ad alcuna condizione sospensiva della propria efficacia.
Se, infatti, i contraenti avessero voluto fissare il dies a quo in un momento successivo lo avrebbero dovuto esplicitamente prevedere nella polizza stessa.
Pertanto, nel caso di specie, la data di decorrenza dell'efficacia della garanzia non può che coincidere col momento della stipula (datata 8.05.2009), a nulla rilevando la necessità, da parte di di Pt_4 ottenere successivamente il rilascio, da parte di un soggetto terzo, di un parere di conformità ed idoneità delle garanzie prestate.
Diversamente, infatti, si farebbe dipendere l'efficacia della garanzia dall'arbitrio di un soggetto non solo del tutto estraneo al sinallagma contrattuale, bensì anche in rapporto con solo una delle parti.
Alla luce di ciò, la pronuncia del primo giudice non appare viziata nella parte in cui ha affermato che
“le disposizioni che prevedono la necessità dell'approvazione della polizza da parte di un soggetto non sono in alcun modo richiamate dalla stessa, che al contrario si qualifica come immediatamente efficace, prevedendo l'immediato pagamento del premio;
sicché il dies a quo si deve effettivamente fissare alla data della polizza”.
Tale motivo di appello risulta, in ogni caso, assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
§ 5 — Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nella misura di € 3.500,00 (come già liquidate dal Tribunale) per il primo grado e come da tabelle vigenti per il presente grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte di Appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fasi Compenso:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 4029/2021 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4029/2021 del Tribunale di Roma, condanna al pagamento in favore di della somma di cui al Controparte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 2921/2019 dell'8.02.2019;
2. Condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in Euro 3.500,00 quanto al primo grado e in Euro 5.809,00 quanto al secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore