Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 20/04/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico delle Pensioni
LV RA
ha pronunciato la seguente SENTENZA 109/2026 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 70083 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato l’11 settembre 2025, proposto da L. C. G. nato a [...] (C.f. OMISSIS), ivi residente, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’Avv. Claudio Fatta (C.f.:
[...]; FAX 0919804140), del Foro di Palermo, con ivi studio alla Via Trinacria n.23, ove il predetto è elettivamente domiciliato, PEC claudiofatta@pec.it
– parte ricorrentecontro COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rapp.te pro-tempore costituitosi in proprio ai sensi dell’art.
158 c.g.c. con memoria a firma del Direttore p.t. della Direzione di Amministrazione Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale con sede legale in Roma-viale romania n. 45 indirizzo PEC crm26158@pec.carabinieri.it;
- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G.
IT (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
RA MU (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. RA AR (c.f. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5;
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo “Comitato” o “CVCS”),
in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Lucia Squicciarino, dirigente di 2° fascia del Ministero economia e finanze, dalla dott.ssa Annamaria Fasone, funzionaria del Ministero economia e finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dai dottori PI IA LE, HE RA, AR SC e LA CI, funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo giusta la procura speciale in atti, del dott. RA Paolo
Schiavo, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in Palermo, piazza Marina n. 2, presso gli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC:
dcst.dag@pec.mef.gov.it
- parti resistenti –
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 2 aprile 2026, per parte ricorrente l’avv. Fatta, per l’INPS, l’avv. AR e, per il MEF, il dott. HE RA; assente il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri come da relativo verbale di udienza.
Ritenuto in FATTO e DIRITTO I. Con l’atto introduttivo del giudizio, dopo una breve premessa sul servizio svolto dal nominato in epigrafe nonché su di un sinistro stradale che lo aveva interessato, è stato anzitutto descritto l’iter amministrativo seguito dal sig. L.C. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticategli.
Ancorché accompagnato da diffuso corredo probatorio riguardante il nominato in epigrafe, il prosieguo dell’atto introduttivo (da pag. 4 sino alle conclusioni di pag. 14), per un evidente errore materiale, si è incentrato su fatti e argomentazioni giuridiche riconducibili ad altro individuo (il sig. M.).
II. Con decreto del 28 novembre 2025, comunicato in pari data alla parte ricorrente, è stata fissata l’udienza pubblica del 2 aprile
2026.
III. Il 16 marzo 2026, dopo aver rilevato detta anomalia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito al solo fine di sentire dichiarare l’inammissibilità del ricorso per mancanza dell’oggetto della domanda nonché degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della stessa.
IV. Sempre in data 16 marzo 2026 si è costituito in giudizio l’INPS che, parimenti, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso. L’Ente previdenziale, comunque, ha sviluppato le proprie difese chiedendo di rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e poiché inammissibile, e infondato in fatto e in diritto.
V. Il 20 marzo 2026 ha depositato il proprio atto di costituzione anche il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri che, tra l’altro, in via principale, ha eccepito l’irricevibilità/inammissibilità dell’odierno ricorso poiché dalla lettura dello stesso non risulta possibile comprendere quali siano le effettive rimostranze, poiché dalla pagina 4, non si fa più riferimento al ricorrente, bensì a tale “Sig. G. M.”
ed ai presunti provvedimenti adottati nei confronti di quest’ultimo.
In via subordinata, nella ipotesi di superamento della predetta pregiudiziale, è stato chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto dell’autorità adita e per la mancanza di una condizione dell’azione, ed in ogni caso infondato nel merito e come tale da respingere unitamente alle richieste istruttorie.
VI. Con memoria depositata il 23 marzo 2026, parte ricorrente, dopo aver richiamato l’errore materiale presente in ricorso, ha precisato la propria domanda.
VII. Nel corso della pubblica udienza del 2 aprile 2026, Parte ricorrente ha confermato la presenza di un errore materiale e, su detto aspetto di è rimesso alla valutazione del giudicante. Le parti resistenti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
VIII. L’art. 152 c.g.c., rubricato Forma della domanda, stabilisce che:
“1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: […]
c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda; […]
f) la formulazione delle conclusioni;[…].
L’Art. 153 c.g.c. (Inammissibilità del ricorso) stabilisce, inoltre, che: 1.
I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g),[…].
IX. Nel caso in esame, le conclusioni e la specificazione degli elementi di diritto presenti in ricorso non si riferiscono al ricorrente in epigrafe e, pertanto, può ritenersi che lo stesso atto ne sia sostanzialmente sprovvisto. Sul punto, il Legislatore, in considerazione del vizio genetico dell’atto, ha ritenuto di sancire una inammissibilità insanabile del ricorso e non una mera improcedibilità rispetto alla quale – ferma restando la necessaria formazione del contraddittorio con le parti resistenti – avrebbero potuto assumere rilievo le note di precisazioni depositate, da ultimo, dalla parte ricorrente. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
X. Avendo definito il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., si dispone la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.
Il Giudice Monocratico
LV RA
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 16 aprile 2026 Pubblicata il 20 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)