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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3318/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Arrigo e dall'avv. Claudia De Pellegrini giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in
Vittorio Veneto, via Nannetti - condominio Agribella n. 6;
- attore -
c.f. CodiceFiscale_1
contro
CP_1
in proprio e quale erede di Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Marcon e dall'avv. Stefano Pietrobon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Treviso, via S. Agostino n. 47;
- convenuta -
c.f. CodiceFiscale_2
Conclusioni delle parti:
1
Per parte attrice:
Nel merito: condannarsi la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal signor CP_1 Pt_1
per le condotte ingiuriose dalla medesima poste in essere, come esposte in narrativa di citazione, danno da quantificarsi
[...]
equitativamente in euro 20.000 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e che verrà determinata in via equitativa, oltre a interessi dal dì del dovuto al saldo;
Sempre nel merito: condannarsi il convenuto e per esso l'erede al risarcimento del danno non Persona_1 CP_1
patrimoniale patito dal signor per la condotta ingiuriosa dal medesimo posta in essere, come esposta in Parte_1
narrativa, danno da quantificarsi in euro 5.000 ovvero nella diversa misura ovvero nella diversa misura, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e che verrà determinata in via equitativa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
Ancora nel merito: applicarsi alla SI la sanzione civile pecuniaria, secondo le disposizioni di cui agli CP_1
artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 7/2016, tenendosi in considerazione ai fini della commisurazione della stessa nei confronti di ciascuno dei convenuti, i criteri stabiliti dall'art. 5 del d.lgs. n. 7/2016.
Rigettarsi la domanda riconvenzionale avversaria (sia in virtù della carenza di legittimazione passiva dell'attore, sia in virtù della carenza di legittimazione attiva dei convenuti, sia in virtù dell'eccepita prescrizione) per tutte le ragioni, in fatto in diritto, dedotte in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori e spese generali come per legge.
In via istruttoria: come da seconda memoria.
Per parte convenuta:
NEL MERITO:
Respingersi le eccezioni e le domande tutte formulate dall'attore, in parte prescritte, perché infondate in fatto e diritto per i motivi dedotti nella comparsa di risposta;
IN VIA RICONVENZIONALE:
Condannare l'attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai convenuti per le condotte illecite, Parte_1
commissive ed omissive, descritte nella comparsa di costituzione e da costui perpetrate ai danni di e CP_1 Per_1
danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella complessiva misura di euro
[...]
2
25.000,00 a favore della SI in proprio e quale unica erede del sig. (deceduto nelle more del CP_1 Persona_1
processo) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con gli interessi decorrenti dal dovuto all'effettivo saldo e
l'applicazione delle sanzioni civili pecuniarie di cui al d.lgs. n. 7/2016.
Spese rifuse o compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Chiedesi l'integrazione della prova testimoniale tempestivamente dedotta sulle memorie istruttorie dimesse, sia sui capitoli ammessi che su quelli non ammessi con i testimoni già indicati:
1) Vero che la SI a far data dai primi anni 2000, in almeno una decina di occasioni, si è presentata alla CP_2
porta dei talora invocando aiuto e solidarietà contro il proprio coniuge, talaltra offendendo con epiteti come “troia, Per_1
puttana” e minacciando di morte i coniugi e la loro figlia ? Per_1 CP_3
2) Vero che nelle occasioni predette la SI biascicava le parole, aveva l'alito che puzzava di alcol e non si CP_2
reggeva in piedi?
3) Vero che il sig. almeno dai primi anni 2000, anche nel corso delle assemblee condominiali ripeteva ai coniugi Pt_1
che erano ignoranti e che non capivano nulla? Per_1
4) Vero che nel corso di un'assemblea condominiale tenutasi nel 2018 presso lo studio dell'amministratore geom. , CP_4
il sig. ha augurato la morte alla SI che doveva sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico oculistico? Pt_1 CP_1
5) Vero che diversi ospiti della struttura ricettizia gestita dai signori hanno riferito a costoro di essere stati apostrofati Per_1
come 'balordi' ed invitati ad andarsene dal sig. e dalla moglie? Pt_1
6) Vero che il 6 settembre 2015 il sig. aveva parcheggiato la propria autovettura in Via Isola di Mezzo, proprio Pt_1
davanti il portone d'ingresso al garage dei signori , impedendo loro di accedervi? Per_1
7) Vero che, alla richiesta di spostare l'auto rivolta dai coniugi allo questi rispondeva dando loro degli Per_1 Pt_1
ignoranti?
8) Vero che il 29 giugno 2017 la SI stava rientrando a casa con la propria autovettura e la sua domestica CP_1
stava aspettandola all'interno del garage, per aiutarla a portare le borse della spesa in casa?
3
9) Vero che, mentre la domestica si trovava all'interno del garage, il sig. entrato in condominio, aprì e chiuse con Pt_1
violenza più volte la porta interna di proprietà della famiglia che collega il garage al vano scale comune? Per_1
10) Vero che nel frangente appena descritto giunse la SI che gridò al sig. che doveva smettere quei CP_1 Pt_1
comportamenti, ricevendo a insulti dal predetto quali troia, puttana?
11) Vero che il 10 novembre 2017 il sig. prese per il collo il sig. all'interno del garage di quest'ultimo, Pt_1 Persona_1 dopo averlo spintonato, battuto contro la porta e fatto cadere per terra, senza che il sig. reagisse, né fisicamente, né Per_1 verbalmente?
12) Vero che poco prima il signor aveva spalancato e richiuso violentemente la porta interna del garage e, alla SI Pt_1
che gli aveva urlato di smetterla, aveva risposto: “stai zitta che non sei padrona di nulla qui dentro”? CP_1
13) Vero che in questa occasione la sola SI si affacciò all'uscio della propria abitazione quando l'alterco CP_2
era già finito e la SI stava salendo le scale per vestirsi e portare il marito all'ospedale? CP_1
14) Vero che dopo questa aggressione il sig. è rimasto per mesi sconvolto, senza uscire di casa, dichiarando ai Per_1
familiari di aver paura di essere aggredito dal sig. Pt_1
15) Vero che il 16 giugno 2000, mentre i signori si trovavano a casa con l'ospite SI , Per_1 Parte_2
sentivano suonare il campanello e, aperta la porta, si trovavano di fronte il signor e la SI i quali Pt_1 CP_2
iniziavano a dire: “sei una troia, tu e tuo marito siete gentaglia, schifosi” e subito dopo cospargevano lo zerbino di casa
e le scale comuni vicine ad esso di briciole e ciocche di capelli? Per_1
16) Vero che nella medesima occasione il sig. dava del “mona” al sig. ? Pt_1 Per_1
17) Vero che il 22 febbraio 2002 la SI aveva bloccato la figlia dei signori e sul CP_2 CP_1 Per_1
pianerottolo delle scale, urlandole “tua madre questa me la paga, è una vacca, una puttana, una persona schifosa” e che la SI , allora incinta, si era chiusa nell'ascensore, colpito a forza da una SI che gridava: Controparte_5 CP_2
“sei una vacca, aprimi altrimenti me la paghi, puttana”?
18) Vero che il 12 novembre 2015 la SI urlò al sig. : “brutto bastardo, testa di cazzo, coglione CP_2 Per_1
rimbambito, io vi rovino a te e a quella puttana di tua moglie e di tua figlia, vi voglio vedere morti, state attenti”?
19) Vero che in questa occasione intervennero i Carabinieri di Treviso, ma che i signori non si fecero trovare in casa? Pt_1
4
20) Vero che il 21 novembre 2015, mentre il signor si trovava nel proprio garage con il nipote tredicenne, la SI Per_1
urlò: “bastardo testa di cazzo, vi voglio morti e non sarà contenta fino a quando vi vedrò finiti. Ve la farò CP_2
pagare”?
21) Vero che nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2017 la SI urlava all'indirizzo dei signori “Vi ammazzo, Pt_1 Per_1
dovete andar via” introducendosi con la forza all'interno della loro abitazione e colpendo con la porta la SI CP_6
, ospite in quel momento a casa dei signori ?
[...] Per_1
22) Vero che il sig. è stato invitato dopo ognuno dei fatti descritti ai punti che precedono a prendersi cura della Pt_1
situazione in cui versava la moglie?
23) Vero che ad alcuni di questi episodi il sig. ha assistito ridendo, senza intervenire? Pt_1
24) Vero che all'inizio del 2018 il tecnico incaricato dai signori di installare una targa che identificasse la struttura Per_1
ricettiva di loro proprietà, fu aggredito dal signor che, prendendolo a male parole, gli strappava la targa di mano e la Pt_1
gettava a terra?
25) Vero che la medesima targa, subito dopo, veniva violentemente strappata anche dalle mani della SI che CP_1
l'aveva raccolta da terra?
26) Vero che la telecamera installata dai signori riprende la porta di accesso al vano scala condominiale e che gli Pt_1
ospiti dei , quando si presentano al portone, ancor prima di suonare il campanello, vedono affacciarsi la SI Per_1
o il sig. CP_2 Pt_1
27) Vero che la domestica del sig. si mette di traverso nella pubblica via, impedendo alla SI di Pt_1 CP_1
entrare nel proprio garage, come da foto n. 11 che si rammostra e che tanto è accaduto anche il 29.12.2017 occasione nella quale la SI ha ripreso con il telefono la scena? CP_1
28) Vero che i coniugi hanno incaricato l'avv. Zuliani e anche il loro genero, di verificare presso Per_1 Testimone_1
il sig. a quali condizioni si sarebbero potute definire tutte le vicende civili e penali pendenti tra le parti e che costoro Pt_1
si sono sentiti rispondere dal sig. che l'unica soluzione era che gli venisse venduta la proprietà ? Pt_1 Per_1
Si indicano a testi i signori:
- , residente in [...], scala/corte B, Controparte_5
5
- residente in [...]; Testimone_2
- , domiciliata in Milano, Via Tertulliano, 38; CP_7
- residente in [...]; Controparte_8
- residente in [...]; Testimone_3
- , residente in [...]° Reggimento Artiglieria, 27; Testimone_4
- domiciliato in Treviso, Via Leonardo Loredan, 5; Testimone_5
- , residente in [...]; Tes_6
- , residente in [...]; Parte_2
- Geom. con studio professionale a Silea;
Persona_2
- Avv. Enrico Zuliani di Treviso;
- di Cesenatico. CP_6
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor conveniva in giudizio avanti l'intestato Pt_1
Tribunale i signori ed chiedendo di essere risarcito dei danni a lui cagionati Persona_1 CP_1
da espressioni qualificate come ingiuriose sul piano personale, proferite dai convenuti, previo accertamento della responsabilità di questi ultimi per le suddette illegittime condotte.
Deduceva l'attore di abitare nella medesima palazzina dei coniugi i quali, ormai da diversi anni, Per_1
adottavano comportamenti verbalmente aggressivi e denigratori nei suoi confronti.
Il signor richiamava nel dettaglio vari episodi, a partire dal 2015 fino a giugno 2020, in cui, Pt_1
principalmente la SI – e in un caso anche il signor – proferivano offese nei suoi CP_1 Per_1
confronti, spesso anche alla presenza di soggetti terzi.
Per alcune delle condotte in esame il signor presentava querela in sede penale ma, in ragione Pt_1
6
dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 7 del 2016, il procedimento veniva archiviato per sopravvenuta depenalizzazione del reato di ingiuria.
Assumendo quindi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie depenalizzata dell'ingiuria,
l'attore agiva in giudizio in questa sede per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nonché al pagamento della sanzione normativamente prevista.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.9.2021, si costituivano in giudizio i signori e contestando le domande attoree sia in fatto che in diritto e chiedendo a loro volta, in Per_1 CP_1
via riconvenzionale, la condanna del signor al risarcimento dei danni da loro subiti a causa delle Pt_1
sue condotte ingiuriose.
I coniugi esponevano che il clima del condominio (in cui le parti in causa sono gli unici condomini) era stato fin dall'origine caratterizzato da tensione e conflittualità, a causa dei perduranti atteggiamenti provocatori del signor Pt_1
Nel ricostruire le plurime vertenze giurisdizionali e non tra le parti, i convenuti indicavano i motivi che avevano portato alle vicende oggetto del presente procedimento (abitudine dell'attore a parcheggiare l'auto di fronte all'ingresso dello stabile e a chiudere la loro porta privata di accesso al garage) così rappresentando una situazione di litigio costante e di offese reciproche.
All'udienza di comparizione delle parti del 30.9.2021, svoltasi in modalità “cartolare”, il G.I. assegnava i termini di rito per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. e, a all'esito dell'udienza del 7.7.2022, rinviava il giudizio per l'assunzione delle prove ammesse.
La causa veniva quindi istruita mediante interrogatorio formale della convenuta e prova per testi ma il procedimento veniva interrotto a causa del decesso del signor , avvenuto in data 1.4.2023. Per_1
A seguito di ricorso per riassunzione presentato dall'attore in data 25.7.2023, la SI si CP_1
costitutiva in giudizio quale erede del marito convenuto defunto e il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio.
Conclusa l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti
7
all'udienza del 26.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Sull'accertamento dei fatti ingiuriosi
Secondo la prospettazione dell'attore, i fatti ingiuriosi da esso subiti si riferiscono a diversi episodi, avvenuti tra il 2015 e il 2020.
Il primo episodio descritto dal signor nel proprio atto di citazione risale al 6.9.2015. Occorre Pt_1
preliminarmente rilevare, come eccepito da parte convenuta – e peraltro non contestato dall'attore – che la vicenda in questione risulta prescritta, essendo il presente giudizio stato introdotto in data 18.5.2021, e dunque successivamente alla decorrenza del termine ordinario quinquennale di prescrizione dell'illecito civile.
Il secondo episodio riguarda dei fatti avvenuti in data 29.6.2017 in prossimità del condominio abitato dalle parti e alla presenza di testimoni quali – sentito come teste all'udienza del 12.9.2024 Testimone_5
– e di , dipendente del panificio vicino, ed escussa a SIT nel corso del procedimento penale Testimone_4
poi archiviato. Il signor ha accusato la SI di aver proferito a voce alta e in pubblica Pt_1 CP_1
via frasi altamente offensive nei suoi confronti quali “sei un coglione, lo dicono tutti… nessuno ti vuole come professionista… sei stato fatto fuori da tutti, tutti parlano male di te… xe pien de merda… un pallone gonfiato”.
La SI , rendendo il proprio interpello, ha espressamente negato di aver proferito le CP_1
esclamazioni ingiuriose per cui è causa, contrariamente a quanto emerso in sede di indagini preliminari dove entrambi i soggetti presenti al momento del diverbio hanno confermato di aver sentito la convenuta proferire parole offensive (doc. 4 e 5 parte attrice).
Nonostante i testi abbiano comunque descritto un clima di tensione reciproca (il teste Testimone_5
all'udienza del 12.9.2024 ha precisato che i litigi avvenivano con frequenza e per i più vari motivi), si ritiene comunque raggiunta la prova dei fatti dedotti dall'attore.
La SI ha infatti dichiarato in sede di indagini preliminari che “la più agitata era la SI” e il Tes_4
8
signor che “lo non reagiva in quel modo, cercava di contrastare a parole, ma veniva sopraffatto dalle Tes_5 Pt_1
urla della donna”.
Con riferimento al terzo episodio, verificatosi all'interno dello stabile condominiale in data 10.11.2017, il signor ha denunciato ulteriori frasi denigratorie (“stai zitto e vergognati che sei senza uccello, l'uccello non Pt_1
ti tira più (…) sei un coglione”) questa volta proferite da entrambi i coniugi , alla presenza della moglie Per_1
e della figlia dell'attore. Quest'ultima, sentita come testimone all'udienza del 13.12.2022, ha confermato le dichiarazioni del padre.
Tale versione dei fatti è stata tuttavia contestata dai convenuti, i quali, nella propria comparsa di costituzione, hanno dedotto che il motivo delle offese dovesse essere ricondotto all'aggressione fisica del signor ai danni del signor , avvenuta qualche frangente prima nel garage privato di Pt_1 Per_1
quest'ultimo.
A riprova della propria ricostruzione dei fatti, i coniugi hanno depositato in atti la querela (doc. Per_1
5) e la successiva lettera di scuse con allegato un assegno per il risarcimento del danno da parte del signor
(doc. 6), in seguito alla quale il Giudice di Pace di Treviso ha definito il procedimento per condotte Pt_1
riparatorie.
È stato poi il teste – della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, dal momento Testimone_7
che non è portatore di un interesse diretto nel presente giudizio ed è stato il testimone oculare dell'evento lesivo – a dare il principale conforto probatorio alla ricostruzione dei fatti prospettata dai convenuti.
In particolare, all'udienza del 14.5.2024, il teste ha dichiarato che il giorno 10.11.2017, passando di fronte al basculante rialzato del garage in via Isola di Mezzo a Treviso, ha visto un signore – poi identificato nel signor – essere aggredito fisicamente da un altro. Per_1
In particolare, il teste ha affermato che quest'ultimo “prendeva per il collo” e “sbatteva contro il muro” il convenuto, il quale non opponeva alcuna reazione. Rispondendo alla domanda del Giudice, il testimone ha dichiarato di non conoscere né il signor né il signor e di avere identificato il primo Per_1 Pt_1
grazie alle indicazioni dei titolari dell'osteria vicina dove si stava recando.
9
Dunque, deve ritenersi che le dichiarazioni ingiuriose dei coniugi siano riconducibili allo stato Per_1
d'ira determinato dalla pregressa colluttazione, con le conseguenze di cui si dirà nel prosieguo.
Il signor ha descritto poi un ulteriore episodio, avvenuto in data 29.12.2017 dinnanzi alla propria Pt_1
abitazione, nell'ambito del quale la SI avrebbe proferito frasi offensive all'indirizzo suo e CP_1
della propria dipendente, nei confronti della quale avrebbe scattato altresì delle fotografie.
La SI collaboratrice domestica dell'attore, ha confermato la versione dell'attore sia in Tes_8
fase di indagini preliminari (doc. 12 parte attrice) sia all'udienza del 14.5.2024, nell'ambito della quale ha riferito che le offese della SI erano rivolte anche nei suoi confronti. CP_1
Anche in questo caso, la convenuta ha contestato tale ricostruzione dei fatti, dichiarando che le fotografie
– peraltro prodotte con la propria comparsa di costituzione (doc.11) – erano state realizzate al fine di provare i gesti offensivi posti in essere dalla SI nei suoi confronti. Tes_8
La versione di parte convenuta ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni della propria dipendente, che, sentita come teste all'udienza del 14.5.2024, ha Testimone_9
confermato che le fotografie sono state realizzate per riprendere i gesti della SI (pur Tes_8
precisando che si trattava di “un gesto che io non ho capito cosa significasse”).
Ad ogni modo, tale circostanza, in quanto riconducibile alla dinamica tra la convenuta e la SI Tes_8
non appare idonea a contestare la versione dei fatti fornita dall'attore e, in particolare, le frasi ingiuriose da esso subite.
Infine, l'ultima vicenda di cui all'atto di citazione riguarda una telefonata della SI del CP_1
18.6.2020 avente ad oggetto dichiarazioni offensive ai danni dell'attore che venivano percepite dalla dipendente domestica e dalla figlia (che provvedeva inoltre a registrarle) Tes_8 Persona_3
dall'interno della propria abitazione. Entrambe, sentite come testi in udienza, hanno confermato di aver udito le parole proferite dalla vicina di casa.
2) Sugli elementi costitutivi del fatto illecito.
L'art. 4, comma primo, n. 1) D.lgs. n. 7/2016 ha depenalizzato il reato di ingiuria, che tuttavia ad oggi
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costituisce un illecito civile che comporta responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. in caso di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.
L'illecito conserva nella sostanza la struttura della fattispecie penale e si concretizza nel comportamento di colui che offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Nel caso di specie, sotto il profilo dell'elemento oggettivo sono risultati lesi, con riferimento ad alcuni tra gli episodi descritti dall'attore, entrambi i beni giuridici tutelati dalla norma in commento: l'onore (ovvero le qualità morali della vittima) e il decoro (ossia il complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale) del signor . Parte_3
In particolare, risulta assolutamente idonea a perfezionare la fattispecie ingiuriosa la condotta di colui che proferisca sprezzanti espressioni sul costume sessuale della vittima (Cass. pen., sez. V, 13 ottobre 2014,
n. 12672), come avvenuto nel caso di specie.
Dall'istruttoria orale è infatti emerso che, in diverse occasioni (episodi del 29.6.2017, del 10.11.2017 e del
29.12.2017), la SI ha esternato commenti fortemente denigratori e altresì allusivi a CP_1
presunte qualità sessuali dell'attore, offendendone l'onore ed il decoro anche con riferimento alla sfera più intima della sua esistenza (quella sessuale).
Per quanto riguarda invece i fatti del 18.6.2020, questo Giudice ritiene che la telefonata oggetto dell'episodio in esame non integri la fattispecie illecita, in quanto indirizzata a soggetti ignoti – a detta della SI probabilmente i suoi legali – e non al diretto interessato. L'art. 4, comma primo, CP_1
n. 1) D.lgs. n. 7/2016, e prima la fattispecie di cui all'art. 594 cod. pen., richiede espressamente che la comunicazione sia diretta alla persona offesa.
Secondo la Corte di Cassazione infatti, “non integra il delitto di ingiuria (art. 594, comma secondo, cod. pen.) la condotta di colui che pronuncia, a mezzo telefono, espressioni offensive nei confronti di una terza persona, senza dare all'interlocutore l'incarico di riferirle al destinatario” (Cass. pen., sez. V, 3 ottobre 2006, n. 36095).
In secondo luogo, per gli episodi sopra richiamati, risulta integrato e sussistente anche l'elemento
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soggettivo dell'illecito: la SI era certamente consapevole della presenza del signor CP_1 Pt_1
e ha volontariamente e coscientemente posto in essere il comportamento oggetto d'addebito.
Tuttavia, in relazione all'episodio del 10.11.2017, l'istruttoria orale e la documentazione prodotta dai convenuti consentono di ritenere provata l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 4 D.lgs. n. 7/2016.
L'aggressione fisica perpetrata dal signor nei confronti del signor ha certamente Pt_1 Per_1
determinato l'insorgersi dello stato d'ira previsto dalla norma in esame, di talché, deve escludersi la punibilità di quest'ultimo per le frasi ingiuriose proferite nell'immediatezza dei fatti. Lo stesso può dirsi anche per le offese arrecate all'attore dalla SI , in virtù dello stato d'ira provocatole a causa CP_1
dell'aggressione al proprio marito, peraltro persona anziana al tempo dei fatti e dunque particolarmente vulnerabile.
3) Sui danni asseritamente patiti dall'attore
L'attore ha dunque fornito la prova del fatto illecito posto in essere dalla SI , tuttavia non CP_1
ha allegato – né, conseguentemente, provato – i danni patiti in conseguenza dell'offesa proferita dalla convenuta.
Nell'atto di citazione, il signor si è limitato ad affermare che la condotta dei convenuti sarebbe Pt_1
stata lesiva del proprio onore, del proprio decoro e della propria reputazione, rimettendo al Giudice la liquidazione equitativa del pregiudizio di natura non patrimoniale patito.
Nemmeno con la comparsa conclusionale l'attore ha fornito una più precisa qualificazione del danno subìto. Né ha fornito elementi di prova – quantomeno in via presuntiva – circa i concreti pregiudizi che sarebbero derivati dall'ingiuria.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato,
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anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (ex multis: Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4005).
La valutazione del danno morale va svolta con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data l'impalpabilità del danno reputazionale, tuttavia non può prescindere dall'onere di allegazione di elementi concreti e correlati al caso specifico che consentano di individuare e ristorare il danno effettivamente patito dall'attore a seguito della specifica frase ingiuriosa.
Il danno risarcibile – che non è in re ipsa – va individuato non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova (Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31537).
Nel caso di specie, come si è detto, l'attore non ha assolto a tale onere.
Se è pur vero che la giurisprudenza invocata, da ultimo in sede di scritti conclusivi, ammette e legittima la liquidazione puramente equitativa da parte del giudice, nell'impossibilità di stimare in concreto il pregiudizio areddituale patito dalla vittima dell'ingiuria, ciò non significa che l'attore sia esentato dalla prova o quantomeno dall'allegazione del danno conseguenza.
In ragione delle considerazioni sopra esposte e del difetto di prova del danno patito, deve rigettarsi la domanda risarcitoria.
4) Sulla sanzione pecuniaria civile
L'attore ha richiesto l'applicazione della sanzione pecuniaria civile prevista dal D.lgs. 7/2016 che ha depenalizzato il reato di ingiuria. L'art. 4 del suddetto testo legislativo prevede che sia soggetto alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La scelta operata dal decreto di depenalizzazione è stata nel senso di affidare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili al giudice civile competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.
L'applicazione delle sanzioni civili prescinde da un'espressa istanza all'uopo formulata dalla persona
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offesa;
così il legislatore ha sottratto l'irrogazione delle misure sanzionatorie pecuniarie al potere dispositivo dell'attore.
Nel caso di specie, tuttavia, specifica domanda in tal senso è stata formulata dal signor Pt_1
Con riguardo ai presupposti per l'applicazione della sanzione, deve ritenersi certamente provato il fatto tipico dell'ingiuria (come sopra ampiamente argomentato) e l'elemento soggettivo in capo alla parte convenuta.
Ad eccezione dell'episodio del 10.11.2017, in tutti gli altri casi non paiono sussistere, per le ragioni già ampiamente esposte, cause di giustificazione della condotta ingiuriosa né i requisiti per l'applicazione dei commi secondo e terzo dell'art. 4 (ovvero la reciprocità delle offese o lo stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui).
Sono quindi integrati tutti i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria civile, a nulla rilevando il mancato riconoscimento della pretesa risarcitoria di parte attrice, poiché il rigetto di tale domanda è stato determinato non dall'inesistenza del fatto illecito, bensì dalla mancata prova del danno conseguenza patito dal signor Pt_1
Con riguardo alla quantificazione della sanzione pecuniaria civile (la cui cornice edittale va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 8.000,00), l'art. 5 del D.lgs. 7/2016 detta i criteri da adottare per la commisurazione.
Nel caso di specie, devono essere considerati, da un lato, la reiterazione dell'illecito e la gravità della violazione, dall'altra il contesto condominiale nel quale sono state proferite le offese e la forte tensione reciproca esistente tra le parti del giudizio.
In ragione degli elementi appena descritti, questo Giudice ritiene congruo quantificare in € 2.000,00
(importo medio-basso all'interno della cornice edittale) la sanzione pecuniaria civile da comminare all'odierna convenuta.
5) Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta
La domanda di risarcimento danni avanzati da parte convenuta per le condotte ingiuriose proferite dal
14
signor non può essere ritenuta meritevole di accoglimento. Pt_1
La SI ha invero fondato la propria domanda su diversi episodi realizzatisi nel tempo CP_1
all'interno delle mura del condominio e, nella maggior parte dei casi, aventi come protagonista la SI
moglie del signor CP_2 Pt_1
Nonostante dall'istruttoria orale sia emersa, come sopra già ampiamente descritto, una forte difficoltà di relazionarsi tra i nuclei familiari delle parti del presente procedimento e un clima condominiale caratterizzato da astio reciproco e litigiosità, non è stata tuttavia provata nello specifico alcuna frase ingiuriosa da parte del signor unico soggetto parte di questo procedimento in veste di attore e Pt_1
dunque non responsabile per le condotte eventualmente poste in essere dalla propria moglie.
6) Sulle spese di lite
Nel caso di specie, la regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto della reciproca soccombenza.
L'attore, infatti, ha visto accertare il fatto ingiurioso dedotto in atto di citazione ma non ha ottenuto alcun risarcimento del danno asseritamente patito, mentre la convenuta – che aveva da sempre negato la versione dei fatti poi confermata nel corso dell'istruttoria orale – è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria civile. Inoltre, è stata rigettata la sua domanda riconvenzionale.
Si ritiene, pertanto, che sussistano i giustificati motivi per compensare tra le parti 2/3 delle spese processuali, che per la restante parte dovranno essere poste a carico della convenuta in virtù della soccombenza prevalente.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022, valori medi, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta che, in data 29.6.2017 e 29.12.2017 la convenuta ha ingiuriato l'attore CP_1 Pt_3
[...]
15
2) rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_3
3) condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria civile ex art. 4 D.Lgs. 7/2016 di CP_1
importo pari ad € 2.000,00, a favore della Cassa delle Ammende;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per condotte ingiuriose formulata da
[...]
; CP_1
4) condanna alla rifusione, in favore di , di 1/3 delle spese processuali, che CP_1 Parte_1
– in questa proporzione – liquida in complessivi € 2.538,67 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA
e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti, per la restante parte, le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 20 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3318/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Arrigo e dall'avv. Claudia De Pellegrini giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in
Vittorio Veneto, via Nannetti - condominio Agribella n. 6;
- attore -
c.f. CodiceFiscale_1
contro
CP_1
in proprio e quale erede di Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Marcon e dall'avv. Stefano Pietrobon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Treviso, via S. Agostino n. 47;
- convenuta -
c.f. CodiceFiscale_2
Conclusioni delle parti:
1
Per parte attrice:
Nel merito: condannarsi la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal signor CP_1 Pt_1
per le condotte ingiuriose dalla medesima poste in essere, come esposte in narrativa di citazione, danno da quantificarsi
[...]
equitativamente in euro 20.000 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e che verrà determinata in via equitativa, oltre a interessi dal dì del dovuto al saldo;
Sempre nel merito: condannarsi il convenuto e per esso l'erede al risarcimento del danno non Persona_1 CP_1
patrimoniale patito dal signor per la condotta ingiuriosa dal medesimo posta in essere, come esposta in Parte_1
narrativa, danno da quantificarsi in euro 5.000 ovvero nella diversa misura ovvero nella diversa misura, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e che verrà determinata in via equitativa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
Ancora nel merito: applicarsi alla SI la sanzione civile pecuniaria, secondo le disposizioni di cui agli CP_1
artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 7/2016, tenendosi in considerazione ai fini della commisurazione della stessa nei confronti di ciascuno dei convenuti, i criteri stabiliti dall'art. 5 del d.lgs. n. 7/2016.
Rigettarsi la domanda riconvenzionale avversaria (sia in virtù della carenza di legittimazione passiva dell'attore, sia in virtù della carenza di legittimazione attiva dei convenuti, sia in virtù dell'eccepita prescrizione) per tutte le ragioni, in fatto in diritto, dedotte in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori e spese generali come per legge.
In via istruttoria: come da seconda memoria.
Per parte convenuta:
NEL MERITO:
Respingersi le eccezioni e le domande tutte formulate dall'attore, in parte prescritte, perché infondate in fatto e diritto per i motivi dedotti nella comparsa di risposta;
IN VIA RICONVENZIONALE:
Condannare l'attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai convenuti per le condotte illecite, Parte_1
commissive ed omissive, descritte nella comparsa di costituzione e da costui perpetrate ai danni di e CP_1 Per_1
danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella complessiva misura di euro
[...]
2
25.000,00 a favore della SI in proprio e quale unica erede del sig. (deceduto nelle more del CP_1 Persona_1
processo) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con gli interessi decorrenti dal dovuto all'effettivo saldo e
l'applicazione delle sanzioni civili pecuniarie di cui al d.lgs. n. 7/2016.
Spese rifuse o compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Chiedesi l'integrazione della prova testimoniale tempestivamente dedotta sulle memorie istruttorie dimesse, sia sui capitoli ammessi che su quelli non ammessi con i testimoni già indicati:
1) Vero che la SI a far data dai primi anni 2000, in almeno una decina di occasioni, si è presentata alla CP_2
porta dei talora invocando aiuto e solidarietà contro il proprio coniuge, talaltra offendendo con epiteti come “troia, Per_1
puttana” e minacciando di morte i coniugi e la loro figlia ? Per_1 CP_3
2) Vero che nelle occasioni predette la SI biascicava le parole, aveva l'alito che puzzava di alcol e non si CP_2
reggeva in piedi?
3) Vero che il sig. almeno dai primi anni 2000, anche nel corso delle assemblee condominiali ripeteva ai coniugi Pt_1
che erano ignoranti e che non capivano nulla? Per_1
4) Vero che nel corso di un'assemblea condominiale tenutasi nel 2018 presso lo studio dell'amministratore geom. , CP_4
il sig. ha augurato la morte alla SI che doveva sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico oculistico? Pt_1 CP_1
5) Vero che diversi ospiti della struttura ricettizia gestita dai signori hanno riferito a costoro di essere stati apostrofati Per_1
come 'balordi' ed invitati ad andarsene dal sig. e dalla moglie? Pt_1
6) Vero che il 6 settembre 2015 il sig. aveva parcheggiato la propria autovettura in Via Isola di Mezzo, proprio Pt_1
davanti il portone d'ingresso al garage dei signori , impedendo loro di accedervi? Per_1
7) Vero che, alla richiesta di spostare l'auto rivolta dai coniugi allo questi rispondeva dando loro degli Per_1 Pt_1
ignoranti?
8) Vero che il 29 giugno 2017 la SI stava rientrando a casa con la propria autovettura e la sua domestica CP_1
stava aspettandola all'interno del garage, per aiutarla a portare le borse della spesa in casa?
3
9) Vero che, mentre la domestica si trovava all'interno del garage, il sig. entrato in condominio, aprì e chiuse con Pt_1
violenza più volte la porta interna di proprietà della famiglia che collega il garage al vano scale comune? Per_1
10) Vero che nel frangente appena descritto giunse la SI che gridò al sig. che doveva smettere quei CP_1 Pt_1
comportamenti, ricevendo a insulti dal predetto quali troia, puttana?
11) Vero che il 10 novembre 2017 il sig. prese per il collo il sig. all'interno del garage di quest'ultimo, Pt_1 Persona_1 dopo averlo spintonato, battuto contro la porta e fatto cadere per terra, senza che il sig. reagisse, né fisicamente, né Per_1 verbalmente?
12) Vero che poco prima il signor aveva spalancato e richiuso violentemente la porta interna del garage e, alla SI Pt_1
che gli aveva urlato di smetterla, aveva risposto: “stai zitta che non sei padrona di nulla qui dentro”? CP_1
13) Vero che in questa occasione la sola SI si affacciò all'uscio della propria abitazione quando l'alterco CP_2
era già finito e la SI stava salendo le scale per vestirsi e portare il marito all'ospedale? CP_1
14) Vero che dopo questa aggressione il sig. è rimasto per mesi sconvolto, senza uscire di casa, dichiarando ai Per_1
familiari di aver paura di essere aggredito dal sig. Pt_1
15) Vero che il 16 giugno 2000, mentre i signori si trovavano a casa con l'ospite SI , Per_1 Parte_2
sentivano suonare il campanello e, aperta la porta, si trovavano di fronte il signor e la SI i quali Pt_1 CP_2
iniziavano a dire: “sei una troia, tu e tuo marito siete gentaglia, schifosi” e subito dopo cospargevano lo zerbino di casa
e le scale comuni vicine ad esso di briciole e ciocche di capelli? Per_1
16) Vero che nella medesima occasione il sig. dava del “mona” al sig. ? Pt_1 Per_1
17) Vero che il 22 febbraio 2002 la SI aveva bloccato la figlia dei signori e sul CP_2 CP_1 Per_1
pianerottolo delle scale, urlandole “tua madre questa me la paga, è una vacca, una puttana, una persona schifosa” e che la SI , allora incinta, si era chiusa nell'ascensore, colpito a forza da una SI che gridava: Controparte_5 CP_2
“sei una vacca, aprimi altrimenti me la paghi, puttana”?
18) Vero che il 12 novembre 2015 la SI urlò al sig. : “brutto bastardo, testa di cazzo, coglione CP_2 Per_1
rimbambito, io vi rovino a te e a quella puttana di tua moglie e di tua figlia, vi voglio vedere morti, state attenti”?
19) Vero che in questa occasione intervennero i Carabinieri di Treviso, ma che i signori non si fecero trovare in casa? Pt_1
4
20) Vero che il 21 novembre 2015, mentre il signor si trovava nel proprio garage con il nipote tredicenne, la SI Per_1
urlò: “bastardo testa di cazzo, vi voglio morti e non sarà contenta fino a quando vi vedrò finiti. Ve la farò CP_2
pagare”?
21) Vero che nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2017 la SI urlava all'indirizzo dei signori “Vi ammazzo, Pt_1 Per_1
dovete andar via” introducendosi con la forza all'interno della loro abitazione e colpendo con la porta la SI CP_6
, ospite in quel momento a casa dei signori ?
[...] Per_1
22) Vero che il sig. è stato invitato dopo ognuno dei fatti descritti ai punti che precedono a prendersi cura della Pt_1
situazione in cui versava la moglie?
23) Vero che ad alcuni di questi episodi il sig. ha assistito ridendo, senza intervenire? Pt_1
24) Vero che all'inizio del 2018 il tecnico incaricato dai signori di installare una targa che identificasse la struttura Per_1
ricettiva di loro proprietà, fu aggredito dal signor che, prendendolo a male parole, gli strappava la targa di mano e la Pt_1
gettava a terra?
25) Vero che la medesima targa, subito dopo, veniva violentemente strappata anche dalle mani della SI che CP_1
l'aveva raccolta da terra?
26) Vero che la telecamera installata dai signori riprende la porta di accesso al vano scala condominiale e che gli Pt_1
ospiti dei , quando si presentano al portone, ancor prima di suonare il campanello, vedono affacciarsi la SI Per_1
o il sig. CP_2 Pt_1
27) Vero che la domestica del sig. si mette di traverso nella pubblica via, impedendo alla SI di Pt_1 CP_1
entrare nel proprio garage, come da foto n. 11 che si rammostra e che tanto è accaduto anche il 29.12.2017 occasione nella quale la SI ha ripreso con il telefono la scena? CP_1
28) Vero che i coniugi hanno incaricato l'avv. Zuliani e anche il loro genero, di verificare presso Per_1 Testimone_1
il sig. a quali condizioni si sarebbero potute definire tutte le vicende civili e penali pendenti tra le parti e che costoro Pt_1
si sono sentiti rispondere dal sig. che l'unica soluzione era che gli venisse venduta la proprietà ? Pt_1 Per_1
Si indicano a testi i signori:
- , residente in [...], scala/corte B, Controparte_5
5
- residente in [...]; Testimone_2
- , domiciliata in Milano, Via Tertulliano, 38; CP_7
- residente in [...]; Controparte_8
- residente in [...]; Testimone_3
- , residente in [...]° Reggimento Artiglieria, 27; Testimone_4
- domiciliato in Treviso, Via Leonardo Loredan, 5; Testimone_5
- , residente in [...]; Tes_6
- , residente in [...]; Parte_2
- Geom. con studio professionale a Silea;
Persona_2
- Avv. Enrico Zuliani di Treviso;
- di Cesenatico. CP_6
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor conveniva in giudizio avanti l'intestato Pt_1
Tribunale i signori ed chiedendo di essere risarcito dei danni a lui cagionati Persona_1 CP_1
da espressioni qualificate come ingiuriose sul piano personale, proferite dai convenuti, previo accertamento della responsabilità di questi ultimi per le suddette illegittime condotte.
Deduceva l'attore di abitare nella medesima palazzina dei coniugi i quali, ormai da diversi anni, Per_1
adottavano comportamenti verbalmente aggressivi e denigratori nei suoi confronti.
Il signor richiamava nel dettaglio vari episodi, a partire dal 2015 fino a giugno 2020, in cui, Pt_1
principalmente la SI – e in un caso anche il signor – proferivano offese nei suoi CP_1 Per_1
confronti, spesso anche alla presenza di soggetti terzi.
Per alcune delle condotte in esame il signor presentava querela in sede penale ma, in ragione Pt_1
6
dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 7 del 2016, il procedimento veniva archiviato per sopravvenuta depenalizzazione del reato di ingiuria.
Assumendo quindi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie depenalizzata dell'ingiuria,
l'attore agiva in giudizio in questa sede per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nonché al pagamento della sanzione normativamente prevista.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.9.2021, si costituivano in giudizio i signori e contestando le domande attoree sia in fatto che in diritto e chiedendo a loro volta, in Per_1 CP_1
via riconvenzionale, la condanna del signor al risarcimento dei danni da loro subiti a causa delle Pt_1
sue condotte ingiuriose.
I coniugi esponevano che il clima del condominio (in cui le parti in causa sono gli unici condomini) era stato fin dall'origine caratterizzato da tensione e conflittualità, a causa dei perduranti atteggiamenti provocatori del signor Pt_1
Nel ricostruire le plurime vertenze giurisdizionali e non tra le parti, i convenuti indicavano i motivi che avevano portato alle vicende oggetto del presente procedimento (abitudine dell'attore a parcheggiare l'auto di fronte all'ingresso dello stabile e a chiudere la loro porta privata di accesso al garage) così rappresentando una situazione di litigio costante e di offese reciproche.
All'udienza di comparizione delle parti del 30.9.2021, svoltasi in modalità “cartolare”, il G.I. assegnava i termini di rito per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. e, a all'esito dell'udienza del 7.7.2022, rinviava il giudizio per l'assunzione delle prove ammesse.
La causa veniva quindi istruita mediante interrogatorio formale della convenuta e prova per testi ma il procedimento veniva interrotto a causa del decesso del signor , avvenuto in data 1.4.2023. Per_1
A seguito di ricorso per riassunzione presentato dall'attore in data 25.7.2023, la SI si CP_1
costitutiva in giudizio quale erede del marito convenuto defunto e il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio.
Conclusa l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti
7
all'udienza del 26.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Sull'accertamento dei fatti ingiuriosi
Secondo la prospettazione dell'attore, i fatti ingiuriosi da esso subiti si riferiscono a diversi episodi, avvenuti tra il 2015 e il 2020.
Il primo episodio descritto dal signor nel proprio atto di citazione risale al 6.9.2015. Occorre Pt_1
preliminarmente rilevare, come eccepito da parte convenuta – e peraltro non contestato dall'attore – che la vicenda in questione risulta prescritta, essendo il presente giudizio stato introdotto in data 18.5.2021, e dunque successivamente alla decorrenza del termine ordinario quinquennale di prescrizione dell'illecito civile.
Il secondo episodio riguarda dei fatti avvenuti in data 29.6.2017 in prossimità del condominio abitato dalle parti e alla presenza di testimoni quali – sentito come teste all'udienza del 12.9.2024 Testimone_5
– e di , dipendente del panificio vicino, ed escussa a SIT nel corso del procedimento penale Testimone_4
poi archiviato. Il signor ha accusato la SI di aver proferito a voce alta e in pubblica Pt_1 CP_1
via frasi altamente offensive nei suoi confronti quali “sei un coglione, lo dicono tutti… nessuno ti vuole come professionista… sei stato fatto fuori da tutti, tutti parlano male di te… xe pien de merda… un pallone gonfiato”.
La SI , rendendo il proprio interpello, ha espressamente negato di aver proferito le CP_1
esclamazioni ingiuriose per cui è causa, contrariamente a quanto emerso in sede di indagini preliminari dove entrambi i soggetti presenti al momento del diverbio hanno confermato di aver sentito la convenuta proferire parole offensive (doc. 4 e 5 parte attrice).
Nonostante i testi abbiano comunque descritto un clima di tensione reciproca (il teste Testimone_5
all'udienza del 12.9.2024 ha precisato che i litigi avvenivano con frequenza e per i più vari motivi), si ritiene comunque raggiunta la prova dei fatti dedotti dall'attore.
La SI ha infatti dichiarato in sede di indagini preliminari che “la più agitata era la SI” e il Tes_4
8
signor che “lo non reagiva in quel modo, cercava di contrastare a parole, ma veniva sopraffatto dalle Tes_5 Pt_1
urla della donna”.
Con riferimento al terzo episodio, verificatosi all'interno dello stabile condominiale in data 10.11.2017, il signor ha denunciato ulteriori frasi denigratorie (“stai zitto e vergognati che sei senza uccello, l'uccello non Pt_1
ti tira più (…) sei un coglione”) questa volta proferite da entrambi i coniugi , alla presenza della moglie Per_1
e della figlia dell'attore. Quest'ultima, sentita come testimone all'udienza del 13.12.2022, ha confermato le dichiarazioni del padre.
Tale versione dei fatti è stata tuttavia contestata dai convenuti, i quali, nella propria comparsa di costituzione, hanno dedotto che il motivo delle offese dovesse essere ricondotto all'aggressione fisica del signor ai danni del signor , avvenuta qualche frangente prima nel garage privato di Pt_1 Per_1
quest'ultimo.
A riprova della propria ricostruzione dei fatti, i coniugi hanno depositato in atti la querela (doc. Per_1
5) e la successiva lettera di scuse con allegato un assegno per il risarcimento del danno da parte del signor
(doc. 6), in seguito alla quale il Giudice di Pace di Treviso ha definito il procedimento per condotte Pt_1
riparatorie.
È stato poi il teste – della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, dal momento Testimone_7
che non è portatore di un interesse diretto nel presente giudizio ed è stato il testimone oculare dell'evento lesivo – a dare il principale conforto probatorio alla ricostruzione dei fatti prospettata dai convenuti.
In particolare, all'udienza del 14.5.2024, il teste ha dichiarato che il giorno 10.11.2017, passando di fronte al basculante rialzato del garage in via Isola di Mezzo a Treviso, ha visto un signore – poi identificato nel signor – essere aggredito fisicamente da un altro. Per_1
In particolare, il teste ha affermato che quest'ultimo “prendeva per il collo” e “sbatteva contro il muro” il convenuto, il quale non opponeva alcuna reazione. Rispondendo alla domanda del Giudice, il testimone ha dichiarato di non conoscere né il signor né il signor e di avere identificato il primo Per_1 Pt_1
grazie alle indicazioni dei titolari dell'osteria vicina dove si stava recando.
9
Dunque, deve ritenersi che le dichiarazioni ingiuriose dei coniugi siano riconducibili allo stato Per_1
d'ira determinato dalla pregressa colluttazione, con le conseguenze di cui si dirà nel prosieguo.
Il signor ha descritto poi un ulteriore episodio, avvenuto in data 29.12.2017 dinnanzi alla propria Pt_1
abitazione, nell'ambito del quale la SI avrebbe proferito frasi offensive all'indirizzo suo e CP_1
della propria dipendente, nei confronti della quale avrebbe scattato altresì delle fotografie.
La SI collaboratrice domestica dell'attore, ha confermato la versione dell'attore sia in Tes_8
fase di indagini preliminari (doc. 12 parte attrice) sia all'udienza del 14.5.2024, nell'ambito della quale ha riferito che le offese della SI erano rivolte anche nei suoi confronti. CP_1
Anche in questo caso, la convenuta ha contestato tale ricostruzione dei fatti, dichiarando che le fotografie
– peraltro prodotte con la propria comparsa di costituzione (doc.11) – erano state realizzate al fine di provare i gesti offensivi posti in essere dalla SI nei suoi confronti. Tes_8
La versione di parte convenuta ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni della propria dipendente, che, sentita come teste all'udienza del 14.5.2024, ha Testimone_9
confermato che le fotografie sono state realizzate per riprendere i gesti della SI (pur Tes_8
precisando che si trattava di “un gesto che io non ho capito cosa significasse”).
Ad ogni modo, tale circostanza, in quanto riconducibile alla dinamica tra la convenuta e la SI Tes_8
non appare idonea a contestare la versione dei fatti fornita dall'attore e, in particolare, le frasi ingiuriose da esso subite.
Infine, l'ultima vicenda di cui all'atto di citazione riguarda una telefonata della SI del CP_1
18.6.2020 avente ad oggetto dichiarazioni offensive ai danni dell'attore che venivano percepite dalla dipendente domestica e dalla figlia (che provvedeva inoltre a registrarle) Tes_8 Persona_3
dall'interno della propria abitazione. Entrambe, sentite come testi in udienza, hanno confermato di aver udito le parole proferite dalla vicina di casa.
2) Sugli elementi costitutivi del fatto illecito.
L'art. 4, comma primo, n. 1) D.lgs. n. 7/2016 ha depenalizzato il reato di ingiuria, che tuttavia ad oggi
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costituisce un illecito civile che comporta responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. in caso di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.
L'illecito conserva nella sostanza la struttura della fattispecie penale e si concretizza nel comportamento di colui che offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Nel caso di specie, sotto il profilo dell'elemento oggettivo sono risultati lesi, con riferimento ad alcuni tra gli episodi descritti dall'attore, entrambi i beni giuridici tutelati dalla norma in commento: l'onore (ovvero le qualità morali della vittima) e il decoro (ossia il complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale) del signor . Parte_3
In particolare, risulta assolutamente idonea a perfezionare la fattispecie ingiuriosa la condotta di colui che proferisca sprezzanti espressioni sul costume sessuale della vittima (Cass. pen., sez. V, 13 ottobre 2014,
n. 12672), come avvenuto nel caso di specie.
Dall'istruttoria orale è infatti emerso che, in diverse occasioni (episodi del 29.6.2017, del 10.11.2017 e del
29.12.2017), la SI ha esternato commenti fortemente denigratori e altresì allusivi a CP_1
presunte qualità sessuali dell'attore, offendendone l'onore ed il decoro anche con riferimento alla sfera più intima della sua esistenza (quella sessuale).
Per quanto riguarda invece i fatti del 18.6.2020, questo Giudice ritiene che la telefonata oggetto dell'episodio in esame non integri la fattispecie illecita, in quanto indirizzata a soggetti ignoti – a detta della SI probabilmente i suoi legali – e non al diretto interessato. L'art. 4, comma primo, CP_1
n. 1) D.lgs. n. 7/2016, e prima la fattispecie di cui all'art. 594 cod. pen., richiede espressamente che la comunicazione sia diretta alla persona offesa.
Secondo la Corte di Cassazione infatti, “non integra il delitto di ingiuria (art. 594, comma secondo, cod. pen.) la condotta di colui che pronuncia, a mezzo telefono, espressioni offensive nei confronti di una terza persona, senza dare all'interlocutore l'incarico di riferirle al destinatario” (Cass. pen., sez. V, 3 ottobre 2006, n. 36095).
In secondo luogo, per gli episodi sopra richiamati, risulta integrato e sussistente anche l'elemento
11
soggettivo dell'illecito: la SI era certamente consapevole della presenza del signor CP_1 Pt_1
e ha volontariamente e coscientemente posto in essere il comportamento oggetto d'addebito.
Tuttavia, in relazione all'episodio del 10.11.2017, l'istruttoria orale e la documentazione prodotta dai convenuti consentono di ritenere provata l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 4 D.lgs. n. 7/2016.
L'aggressione fisica perpetrata dal signor nei confronti del signor ha certamente Pt_1 Per_1
determinato l'insorgersi dello stato d'ira previsto dalla norma in esame, di talché, deve escludersi la punibilità di quest'ultimo per le frasi ingiuriose proferite nell'immediatezza dei fatti. Lo stesso può dirsi anche per le offese arrecate all'attore dalla SI , in virtù dello stato d'ira provocatole a causa CP_1
dell'aggressione al proprio marito, peraltro persona anziana al tempo dei fatti e dunque particolarmente vulnerabile.
3) Sui danni asseritamente patiti dall'attore
L'attore ha dunque fornito la prova del fatto illecito posto in essere dalla SI , tuttavia non CP_1
ha allegato – né, conseguentemente, provato – i danni patiti in conseguenza dell'offesa proferita dalla convenuta.
Nell'atto di citazione, il signor si è limitato ad affermare che la condotta dei convenuti sarebbe Pt_1
stata lesiva del proprio onore, del proprio decoro e della propria reputazione, rimettendo al Giudice la liquidazione equitativa del pregiudizio di natura non patrimoniale patito.
Nemmeno con la comparsa conclusionale l'attore ha fornito una più precisa qualificazione del danno subìto. Né ha fornito elementi di prova – quantomeno in via presuntiva – circa i concreti pregiudizi che sarebbero derivati dall'ingiuria.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato,
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anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (ex multis: Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4005).
La valutazione del danno morale va svolta con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data l'impalpabilità del danno reputazionale, tuttavia non può prescindere dall'onere di allegazione di elementi concreti e correlati al caso specifico che consentano di individuare e ristorare il danno effettivamente patito dall'attore a seguito della specifica frase ingiuriosa.
Il danno risarcibile – che non è in re ipsa – va individuato non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova (Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31537).
Nel caso di specie, come si è detto, l'attore non ha assolto a tale onere.
Se è pur vero che la giurisprudenza invocata, da ultimo in sede di scritti conclusivi, ammette e legittima la liquidazione puramente equitativa da parte del giudice, nell'impossibilità di stimare in concreto il pregiudizio areddituale patito dalla vittima dell'ingiuria, ciò non significa che l'attore sia esentato dalla prova o quantomeno dall'allegazione del danno conseguenza.
In ragione delle considerazioni sopra esposte e del difetto di prova del danno patito, deve rigettarsi la domanda risarcitoria.
4) Sulla sanzione pecuniaria civile
L'attore ha richiesto l'applicazione della sanzione pecuniaria civile prevista dal D.lgs. 7/2016 che ha depenalizzato il reato di ingiuria. L'art. 4 del suddetto testo legislativo prevede che sia soggetto alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La scelta operata dal decreto di depenalizzazione è stata nel senso di affidare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili al giudice civile competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.
L'applicazione delle sanzioni civili prescinde da un'espressa istanza all'uopo formulata dalla persona
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offesa;
così il legislatore ha sottratto l'irrogazione delle misure sanzionatorie pecuniarie al potere dispositivo dell'attore.
Nel caso di specie, tuttavia, specifica domanda in tal senso è stata formulata dal signor Pt_1
Con riguardo ai presupposti per l'applicazione della sanzione, deve ritenersi certamente provato il fatto tipico dell'ingiuria (come sopra ampiamente argomentato) e l'elemento soggettivo in capo alla parte convenuta.
Ad eccezione dell'episodio del 10.11.2017, in tutti gli altri casi non paiono sussistere, per le ragioni già ampiamente esposte, cause di giustificazione della condotta ingiuriosa né i requisiti per l'applicazione dei commi secondo e terzo dell'art. 4 (ovvero la reciprocità delle offese o lo stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui).
Sono quindi integrati tutti i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria civile, a nulla rilevando il mancato riconoscimento della pretesa risarcitoria di parte attrice, poiché il rigetto di tale domanda è stato determinato non dall'inesistenza del fatto illecito, bensì dalla mancata prova del danno conseguenza patito dal signor Pt_1
Con riguardo alla quantificazione della sanzione pecuniaria civile (la cui cornice edittale va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 8.000,00), l'art. 5 del D.lgs. 7/2016 detta i criteri da adottare per la commisurazione.
Nel caso di specie, devono essere considerati, da un lato, la reiterazione dell'illecito e la gravità della violazione, dall'altra il contesto condominiale nel quale sono state proferite le offese e la forte tensione reciproca esistente tra le parti del giudizio.
In ragione degli elementi appena descritti, questo Giudice ritiene congruo quantificare in € 2.000,00
(importo medio-basso all'interno della cornice edittale) la sanzione pecuniaria civile da comminare all'odierna convenuta.
5) Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta
La domanda di risarcimento danni avanzati da parte convenuta per le condotte ingiuriose proferite dal
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signor non può essere ritenuta meritevole di accoglimento. Pt_1
La SI ha invero fondato la propria domanda su diversi episodi realizzatisi nel tempo CP_1
all'interno delle mura del condominio e, nella maggior parte dei casi, aventi come protagonista la SI
moglie del signor CP_2 Pt_1
Nonostante dall'istruttoria orale sia emersa, come sopra già ampiamente descritto, una forte difficoltà di relazionarsi tra i nuclei familiari delle parti del presente procedimento e un clima condominiale caratterizzato da astio reciproco e litigiosità, non è stata tuttavia provata nello specifico alcuna frase ingiuriosa da parte del signor unico soggetto parte di questo procedimento in veste di attore e Pt_1
dunque non responsabile per le condotte eventualmente poste in essere dalla propria moglie.
6) Sulle spese di lite
Nel caso di specie, la regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto della reciproca soccombenza.
L'attore, infatti, ha visto accertare il fatto ingiurioso dedotto in atto di citazione ma non ha ottenuto alcun risarcimento del danno asseritamente patito, mentre la convenuta – che aveva da sempre negato la versione dei fatti poi confermata nel corso dell'istruttoria orale – è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria civile. Inoltre, è stata rigettata la sua domanda riconvenzionale.
Si ritiene, pertanto, che sussistano i giustificati motivi per compensare tra le parti 2/3 delle spese processuali, che per la restante parte dovranno essere poste a carico della convenuta in virtù della soccombenza prevalente.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022, valori medi, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta che, in data 29.6.2017 e 29.12.2017 la convenuta ha ingiuriato l'attore CP_1 Pt_3
[...]
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2) rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_3
3) condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria civile ex art. 4 D.Lgs. 7/2016 di CP_1
importo pari ad € 2.000,00, a favore della Cassa delle Ammende;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per condotte ingiuriose formulata da
[...]
; CP_1
4) condanna alla rifusione, in favore di , di 1/3 delle spese processuali, che CP_1 Parte_1
– in questa proporzione – liquida in complessivi € 2.538,67 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA
e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti, per la restante parte, le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 20 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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