Articolo 1 della Legge 26 gennaio 1963, n. 24
Versione
21 febbraio 1963
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 582 del Codice penale e' cosi' modificato:
"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dello articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".

Entrata in vigore il 21 febbraio 1963