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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/02/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 921 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Angela Porciello presso il cui studio in Parte_1
Palermo, via Redipuglia n.8, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Castellese e dall'Avv.to Controparte_1
Elisabetta Carosia appellato all'udienza del 26 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.480/2022, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., accolse per quanto di ragione il ricorso con il quale aveva chiesto la condanna Controparte_1 di alla restituzione della somma di euro 108.500,00 corrisposta al predetto Parte_1 in esecuzione della sentenza n.4082/2009 del medesimo Tribunale e poi definitivamente riformata dalla Corte di Appello n.503/2017. Ritenuta “incontestata oltre che documentalmente provata (cfr. cedolino stipendiale del febbraio
2010, all. 5), la corresponsione in favore del sig. della somma netta di euro 83.516,41, in Parte_1 esecuzione della sentenza n. 4082/09 emessa dal Tribunale GL di Palermo in data 27.11.2009” poi riformata “con la sentenza dell'8.6.2017 della Corte d'Appello di Palermo, sezione lavoro” di rigetto di “tutte le domande proposte, tra gli altri, anche dal sig. ”, il primo Giudice Parte_1 evidenziò la “natura indebita dell'erogazione della suddetta somma e, pertanto, la fondatezza della pretesa restitutoria oggi azionata da ”. CP_1
Pag.1 Richiamò, al riguardo, l'orientamento della Cassazione civile sez. lav., 25/07/2018, n.19735 secondo cui “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo”, precisando in parte motiva come “Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 143 del 2005, prevede che: "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata".
La disciplina in esame prevede dunque in via principale che sia il soggetto che ha effettuato il versamento a presentare istanza di rimborso e non solo in caso di errore materiale ma anche di duplicazione od inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Ritiene dunque la Corte che correttamente la sentenza impugnata abbia ritenuto il caso in esame rientrare nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento (e dunque comunque in una ipotesi di errore) posto che l'obbligo fiscale sorto da una sentenza (immediatamente esecutiva) poi riformata, secondo una fisiologica dinamica processuale, è venuto meno con effetto ex tunc (ex aliis, Cass. n. 6072/12, Cass. n. 8829/07) per effetto della parziale riforma in appello (frutto peraltro della sopravvenuta L. n. 183 del
2010, art. 32) sicchè correttamente deve ritenersi versarsi nell'ipotesi di inesistenza dell'obbligo di versamento o di errore. In tal senso, del resto, la stessa pronuncia invocata da (Cass. n. 21699/11) che ha ben CP_1 evidenziato che l'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e dunque di prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e dunque giuridicamente di un pagamento non dovuto.
Non può dunque modificarsi l'evidente principio, peraltro più aderente alla peculiarità del rapporto di lavoro subordinato, per cui il solvens non può ripetere dall'accipiens, in ogni caso, più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito, affermato, tra le altre, da Cass. n. 1464/12 e n. 23093/14, a mente delle quali nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione
Pag.2 maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Ed invero, quali che siano i rimedi esperibili dal lavoratore contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, è evidente che il solvens non può ripetere dal lavoratore accipiens più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito, e cioè quanto versato, sia pure in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva, suscettibile di riforma o cassazione nell'ambito degli ordinari mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, ad un terzo (ente fiscale). In tal senso cfr. altresì Cons.
Stato, sez. 3, n.3984/11. Va infine evidenziato che il principio affermato da Cass., sez. 5, n. 23886/07 (secondo cui il debitore principale verso il fisco è il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegua la ritenuta ed il successivo versamento, onde è al medesimo debitore principale che compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso) riguarda i rapporti tra sostituto d'imposta, sostituito e fisco (cfr. in tal senso Cass. n.239/06), ma non afferma che al lavoratore sostituito possa essere richiesto quanto versato dal sostituto ad un terzo (l'amministrazione finanziaria). In tale ultimo senso, del resto, Cons. Stato, sez. 6, n. 1164/09”. Facendo, dunque, applicazione di tali “coordinate ermeneutiche” il Tribunale ritenne che il lavoratore dovesse “restituire le somme effettivamente percepite, essendo ormai venuto meno il titolo sottostante l'erogazione” che risultavano “alla luce della documentazione in atti … di importo pari a € 83.516,41”. Aggiunse che “in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto” (ex plurimis Cass. n. 25589/2010; Cass. n. 14178/2009)”.
Per l'effetto, “in parziale accoglimento del ricorso” condannò “ al Parte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € 83.516,41, oltre interessi come Controparte_1 per legge …”. Avverso tale decisione ha interposto appello il con ricorso depositato il Parte_1
14.8.2002 riproponendo quanto affermato nella memoria di primo grado e nelle note depositate il 12.2.2022. In particolare, sostiene quanto segue:
“L'istanza di riforma si fonda sul fatto che la ricostruzione fattuale della vicenda dal Giudice di prime cure, non e' condivisibile, perche' non ha tenuto conto che in p. Controparte_1 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempre ha richiesto all'Ill.mo Tribunale adito la restituzione delle somme corrisposte al dipendente
Orbene, a tal proposito occorre rilevare che secondo costante giurisprudenza:
Pag.3 ''l'azione di restituzione ha carattere sussidiario. Tale carattere e' esplicitato dall'articolo 2042 c.c.(che si intitola ''sussidiarieta' dell'azione'' e che recita: ''l'azione di arricchimento non e' propronibile quando il danneggiato puo' esercitare un'azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito''. La societa' avrebbe potuto utilizzare la procedura di rimborso ex art. 38 del dpr 602/1973 , e in caso di diniego avrebbe potuto adire le Autorita' competenti. In proposito, appare opportuno premettere che l'articolo 38 del Dpr 602/73 dispone: ''il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza (ora ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate) nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso il quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi , dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento''. avrebbe dovuto CP_1 proporre istanza di rimborso all' Agenzia delle Entrate territorialmente competente, non ha diritto di pretendere da controparte la somma nell'intero importo, comprensivo anche delle ritenute di Legge;
credito che si contesta anche nell'ammontare richiesto da risulta essere Controparte_1 CP_1 decaduta dal termine per proporre istanza di rimborso, per il trascorrere del termine di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso”. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è manifestamente infondato in quanto parte appellante non si è adeguatamente confrontata col percorso motivazionale seguito nella sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali puntualmente richiamati e ritenendo documentalmente provata la liquidazione della somma netta di euro 83.516,41 in favore del (in esecuzione Parte_1 della sentenza n.4082/2009 del Tribunale G.L. di Palermo), ha concluso per la natura indebita di tale erogazione (in ragione della integrale riforma, in sede di gravame, della dianzi citata sentenza con rigetto delle domande originariamente spiegate) ed ha espressamente detratto dalla somma chiesta in restituzione dalla società Controparte_1
(pari ad euro 108.500,90) le ritenute fiscali contestualmente operate (per
[...] complessivi euro 24.984,49) condannando, in definitiva, il a restituire il netto Parte_1 effettivamente ricevuto, ossia, euro 83.516,41.
In siffatto contesto, si osserva, del tutto inconferente si disvela il riferimento all'art.38 del D.P.R. n.602/1973 in quanto tale norma, per come è evidente, disciplina il caso del versamento indebito di trattenute fiscali in favore dell'Agenzia delle Entrate
(versamento non dovuto perché operato in maniera erronea o perché inesistente il relativo obbligo) prevedendo, per tali ipotesi, la possibilità della parte interessata di avanzare una richiesta di rimborso entro 48 mesi. Evenienza, questa, che nel caso di specie non rileva ai fini della decisione per la semplice ed assorbente considerazione che nella sentenza qui impugnata il Tribunale ha,
Pag.4 giust'appunto, condannato il alla restituzione di quanto ricevuto da Parte_1 [...] al netto delle ritenute fiscali (dunque, in misura inferiore al lordo risultante Controparte_1 dal cedolino paga di gennaio 2010 – cfr. doc. fascicolo appellata).
Del tutto generica, infine, è la contestazione dell'ammontare del credito “richiesto da atteso che essa è in radice smentita dalle risultanze dei documenti Controparte_1
(pure richiamati in sentenza) prodotti dalla parte datoriale. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in favore dell'appellato.
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.480/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado che liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 26 settembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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