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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 23353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 23353/2024 V.G. promosso da c.f ), con l'avv. PIERLUIGI BIANCHI Parte_1 C.F._1
e
(c.f , con l'avv. PIERLUIGI BIANCHI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Quanto alla casa coniugale, sita in Sirmione (BS), via Lecco n.27, sulla quale la IG.ra Parte_1
gode del diritto di abitazione vitalizio, costituita da: unità immobiliare sviluppantesi su quattro piani (primo sottostrada, terra, primo e secondo) collegati da scala interna ed ascensore, attualmente censita come segue:
Catasto Fabbricati, Sez. NCT, Foglio n.6, mappale 81, sub 12, via Lecco n.29, p.S1-T-1- 2, cat. A/7, cl. 4, vani 11,5, superficie catastale totale mq.277, Rendita Euro 3.088,41, ciascun coniuge provvederà a fruire, attese le dimensioni dell'unità immobiliare de quo, di porzioni separate ed indipendenti degli ambienti interni del detto immobile, e nello specifico: il IG. abiterà il piano terra mentre Controparte_1
1 la IG.ra abiterà i piani primo e secondo della suddetta unità immobiliare. I coniugi, in Parte_1
ragione di quanto sopra, convengono che le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas metano, servizio idrico e servizio smaltimento rifiuti, tutte intestate alla IG.ra , relative alla predetta Parte_1
unità immobiliare sita in Sirmione, via Lecco n.27, verranno rimborsate dal IG. Controparte_1
alla IG.ra nella misura del 50% delle stesse, entro 15 giorni dalla richiesta documentata, Parte_1
tramite consegna di copia delle relative fatture, della IG.ra . Parte_1
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di risultare economicamente indipendenti, rinunciando reciprocamente al contributo al mantenimento.
4) I coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio, autorizzandosi vicendevolmente la richiesta di certificati ed il rinnovo di documenti relativi alla carta d'identità ed al passaporto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 05/04/1997 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Sirmione (atto n. 7, parte II, serie A).
Con dichiarazione introdotta ex art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà, altresì, atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 23353/2024 V.G. promosso da c.f ), con l'avv. PIERLUIGI BIANCHI Parte_1 C.F._1
e
(c.f , con l'avv. PIERLUIGI BIANCHI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Quanto alla casa coniugale, sita in Sirmione (BS), via Lecco n.27, sulla quale la IG.ra Parte_1
gode del diritto di abitazione vitalizio, costituita da: unità immobiliare sviluppantesi su quattro piani (primo sottostrada, terra, primo e secondo) collegati da scala interna ed ascensore, attualmente censita come segue:
Catasto Fabbricati, Sez. NCT, Foglio n.6, mappale 81, sub 12, via Lecco n.29, p.S1-T-1- 2, cat. A/7, cl. 4, vani 11,5, superficie catastale totale mq.277, Rendita Euro 3.088,41, ciascun coniuge provvederà a fruire, attese le dimensioni dell'unità immobiliare de quo, di porzioni separate ed indipendenti degli ambienti interni del detto immobile, e nello specifico: il IG. abiterà il piano terra mentre Controparte_1
1 la IG.ra abiterà i piani primo e secondo della suddetta unità immobiliare. I coniugi, in Parte_1
ragione di quanto sopra, convengono che le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas metano, servizio idrico e servizio smaltimento rifiuti, tutte intestate alla IG.ra , relative alla predetta Parte_1
unità immobiliare sita in Sirmione, via Lecco n.27, verranno rimborsate dal IG. Controparte_1
alla IG.ra nella misura del 50% delle stesse, entro 15 giorni dalla richiesta documentata, Parte_1
tramite consegna di copia delle relative fatture, della IG.ra . Parte_1
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di risultare economicamente indipendenti, rinunciando reciprocamente al contributo al mantenimento.
4) I coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio, autorizzandosi vicendevolmente la richiesta di certificati ed il rinnovo di documenti relativi alla carta d'identità ed al passaporto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 05/04/1997 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Sirmione (atto n. 7, parte II, serie A).
Con dichiarazione introdotta ex art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà, altresì, atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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