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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29945/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Inzeo Sipontina presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M. nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Manfredonia il 24/04/2001. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Manfredonia (atto n. 22 parte I serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06.11.2002 e il 19.01.2006, entrambi studenti Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manfredonia di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA ATTO che le parti dichiarano che i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, (di anni 23) e (di anni 19), abiteranno presso la madre nella casa Persona_3 Persona_4 famigliare sita in Beinasco (TO) alla Via Principe Amedeo n. 47.
DISPONE che il padre, versi in favore dei figli, sul conto corrente cointestato con Parte_1 la signora , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 700,00 (euro settecento/00) a Parte_2 titolo di mantenimento degli stessi, in particolare € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) in favore di ed € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) in favore di da rivalutarsi Persona_3 Persona_4 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorra, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 15.03.2016, intercorso tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino.
DA ATTO che le parti concordano che il sig. sosterrà in misura esclusiva le spese Parte_1 universitarie in favore dei figli e . Per_1 Per_2
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Beinasco (TO) alla Via principe Amedeo n 47, di proprietà della signora in favore della stessa, con tutti gli arredi, che la abiterà con i figli Parte_2
e . Per_1 Per_2
DA ATTO che le parti si danno reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29945/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Inzeo Sipontina presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M. nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Manfredonia il 24/04/2001. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Manfredonia (atto n. 22 parte I serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06.11.2002 e il 19.01.2006, entrambi studenti Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manfredonia di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA ATTO che le parti dichiarano che i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, (di anni 23) e (di anni 19), abiteranno presso la madre nella casa Persona_3 Persona_4 famigliare sita in Beinasco (TO) alla Via Principe Amedeo n. 47.
DISPONE che il padre, versi in favore dei figli, sul conto corrente cointestato con Parte_1 la signora , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 700,00 (euro settecento/00) a Parte_2 titolo di mantenimento degli stessi, in particolare € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) in favore di ed € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) in favore di da rivalutarsi Persona_3 Persona_4 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorra, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 15.03.2016, intercorso tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino.
DA ATTO che le parti concordano che il sig. sosterrà in misura esclusiva le spese Parte_1 universitarie in favore dei figli e . Per_1 Per_2
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Beinasco (TO) alla Via principe Amedeo n 47, di proprietà della signora in favore della stessa, con tutti gli arredi, che la abiterà con i figli Parte_2
e . Per_1 Per_2
DA ATTO che le parti si danno reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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