Sentenza 1 aprile 2025
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 01/04/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02713/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05969/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5969 del 2024, proposto da
AN De SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Graziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1328/2024 del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, in accoglimento della domanda giudiziale proposta dalla ricorrente, contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui si chiedeva erogazione della carta elettronica del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’azionata sentenza n. 1328/2024, pubblicata in data 21.2.2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, nell’accogliere il ricorso all’uopo proposto dall’odierna istante, ha così statuito: “condanna il Ministero, nella predetta qualità, all’assegnazione in favore della docente De SA AN, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione, in suo favore, dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, pari ad € 1.000,00 ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
In mancanza di adempimento, la ricorrente ha domandato a questo Tribunale di: a) assegnare all’Amministrazione intimata un termine per dare esecuzione alla sentenza; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva.
L’Amministrazione non si è costituita con memoria di stile.
All’udienza camerale del 25 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stata la sentenza notificata, in forma esecutiva, in data 8.3.2024.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Dirigente designato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione del Merito o funzionario del proprio ufficio dallo stesso delegato, che, nei successivi sessanta giorni, su richiesta di parte ricorrente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
Va poi osservato che, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli, n. 9145/05; T.A.R. Campania – Napoli, n. 12998/03; C.d.S., sez. IV, n. 2490/01; C.d.S., sez. IV, n. 175/87); in particolare, il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 14.07.2009, n. 1268). Pertanto, le spese relative ad atti successivi al giudicato civile sono dovute solo per le voci suindicate e in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, e le stesse vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni sollevate, nella misura indicata in dispositivo, con clausola di distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), così provvede accoglie il ricorso nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l'obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli Nord. n. 2410/2023, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole;
per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d'ora quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero intimato, con facoltà di delega, che - su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione - provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza, trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull'attività svolta;
condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 300,00 (trecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO