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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3108/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3108/2024 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto”, posta in decisione con provvedimento del 21/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mariagrazia Gerratana, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Guerci, che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avvocato Tommaso Serra, giusta procura in atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 185/2025 emessa in data 28/2/2025– e divenuta definitiva - questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 9/07/2024, con cui le parti hanno cumulativamente chiesto la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 03/03/1992.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
In seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Pachino (SR), Via dello Stadio n. 26, verrà assegnata alla sig.ra , che vi abiterà unitamente ai figli per la durata massima di due Parte_1 anni decorrenti dal deposito del presente ricorso. Le utenze di acqua, luce e gas Tari e le spese di giardinaggio relative alla casa familiare, intestate al marito, resteranno tali ed i relativi costi saranno a totale carico del IG. , per tutto il periodo in cui Parte_2
l'immobile sarà abitato dalla moglie e, comunque, fino allo spirare dei 24 mesi dal deposito del presente ricorso;
entro il termine massimo sopra indicato di anni due, la
IG.ra si obbliga a rilasciare l'immobile suddetto, ove rimarranno tutti Parte_1
i mobili e suppellettili che l'arredano .
2) Il IG. verserà mensilmente alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile la somma di € 1.800,00 (euro milleottocento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. A partire dalla data in cui la IG.ra percepirà il primo Parte_1 rateo pensionistico, che la IG.ra si obbliga a comunicare Parte_1 immediatamente, il suddetto importo, versato a titolo di assegno divorzile ed avente natura compensativa perequativa, pari ad € 1.800,00 mensili, sarà ridotto ad € 1.000,00 (euro mille/00) mensili, che il IG. corrisponderà finchè la signora sarà in vita ed Parte_2
pagina 2 di 4 a prescindere dal verificarsi di qualsiasi evento, salvo che la stessa contragga nuove nozze
o si unisca civilmente ad altra persona. Tale assegno sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale in sede di separazione e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra;
3) Nel caso in cui dovesse essere necessario e limitatamente al periodo in cui lo fosse, il padre provvederà interamente al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie di entrambi i figli e ”. Per_1 Persona_2
Con provvedimento del 21/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia del divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Pachino il 03/03/1992 (Anno 1992 – n. 4 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
03/03/1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Pachino dell'anno 1992 (Atto n.
4 - Parte II – Serie A); omologa le pattuizioni inerenti all'assegno divorzile e prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3108/2024 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto”, posta in decisione con provvedimento del 21/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mariagrazia Gerratana, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Guerci, che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avvocato Tommaso Serra, giusta procura in atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 185/2025 emessa in data 28/2/2025– e divenuta definitiva - questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 9/07/2024, con cui le parti hanno cumulativamente chiesto la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 03/03/1992.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
In seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Pachino (SR), Via dello Stadio n. 26, verrà assegnata alla sig.ra , che vi abiterà unitamente ai figli per la durata massima di due Parte_1 anni decorrenti dal deposito del presente ricorso. Le utenze di acqua, luce e gas Tari e le spese di giardinaggio relative alla casa familiare, intestate al marito, resteranno tali ed i relativi costi saranno a totale carico del IG. , per tutto il periodo in cui Parte_2
l'immobile sarà abitato dalla moglie e, comunque, fino allo spirare dei 24 mesi dal deposito del presente ricorso;
entro il termine massimo sopra indicato di anni due, la
IG.ra si obbliga a rilasciare l'immobile suddetto, ove rimarranno tutti Parte_1
i mobili e suppellettili che l'arredano .
2) Il IG. verserà mensilmente alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile la somma di € 1.800,00 (euro milleottocento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. A partire dalla data in cui la IG.ra percepirà il primo Parte_1 rateo pensionistico, che la IG.ra si obbliga a comunicare Parte_1 immediatamente, il suddetto importo, versato a titolo di assegno divorzile ed avente natura compensativa perequativa, pari ad € 1.800,00 mensili, sarà ridotto ad € 1.000,00 (euro mille/00) mensili, che il IG. corrisponderà finchè la signora sarà in vita ed Parte_2
pagina 2 di 4 a prescindere dal verificarsi di qualsiasi evento, salvo che la stessa contragga nuove nozze
o si unisca civilmente ad altra persona. Tale assegno sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale in sede di separazione e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra;
3) Nel caso in cui dovesse essere necessario e limitatamente al periodo in cui lo fosse, il padre provvederà interamente al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie di entrambi i figli e ”. Per_1 Persona_2
Con provvedimento del 21/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia del divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Pachino il 03/03/1992 (Anno 1992 – n. 4 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
03/03/1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Pachino dell'anno 1992 (Atto n.
4 - Parte II – Serie A); omologa le pattuizioni inerenti all'assegno divorzile e prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4