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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16855 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 30222/2025 R.G., promosso
DA
AVV. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 180,
[...] presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Roberto Palmisano, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Latina, alla Via Aurunci n. 31 bis.
Convenuta contumace
CONCLUSIONI per il ricorrente: “Voglia il Tribunale, respinta ogni avversa eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al compenso per l'attività Parte_1 professionale di difesa tecnica prestata, in favore di e CP_1 CP_1
nel procedimento ex art. 2409 c.c., svoltosi innanzi al Tribunale Ordinario
[...] di Roma – Sezione specializzata in materia di impresa ed iscritto al n. 3850/2024
1 R.G. V.G.; per l'effetto, tenuto conto del valore dell'affare e delle caratteristiche e della natura dell'attività prestata, liquidare il compenso dovuto all'Avv. Pt_1 in euro 6.804,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
[...] rimborso delle spese generali in ragione del 15% dovuto ex art. 1, comma 2, del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii. ed oltre, ancora, CPA ed IVA;
conseguentemente, condannare al pagamento, in Controparte_1 favore dell'Avv. dell'indicato importo di euro 6.804,00 ovvero Parte_1 della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi al tasso stabilito dall'art. 1284, IV co., c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 16.06.2025, l'Avv. deduceva che Parte_1
➢ era una società di diritto italiano costituita il Controparte_1
17 ottobre 2019, che operava nel settore della consulenza alle imprese finalizzata alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di finanza agevolata (contributi europei, statali, regionali e provinciali) e di incentivi fiscali;
➢ la predetta società era partecipata e , Persona_1 Parte_2 ciascuno titolare di una quota rappresentativa del 50% dell'intero capitale sociale;
➢ fino al 18 marzo 2025 era stata gestita da un Controparte_1
Amministratore Unico, nella persona del socio il quale Persona_1 aveva assunto la carica il 12 gennaio 2021;
➢ con ricorso ex art. 2409 c.c. l'altra socia, , aveva Parte_2 denunciato gravi irregolarità gestorie addebitabili al predetto
Amministratore Unico;
2 ➢ con provvedimento dell'8 febbraio 2024, Egli era stato nominato curatore speciale con l'incarico di rappresentare nel CP_1 Controparte_1 cennato procedimento ex art. 2409 c.c., atteso il conflitto di interessi esistente tra la predetta società ed il proprio amministratore;
➢ Egli era venuto a conoscenza della suddetta nomina solo in data
11.04.2024, a seguito della notifica del ricorso ex art. 2409 c.c. e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
L'Avv. deduceva, ancora, che Parte_1
➢ nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli, aveva provveduto all'acquisizione della documentazione depositata nel procedimento n. 3850/2024 R.G. V.G. ed allo studio degli atti, onde approntare la più adeguata strategia difensiva;
➢ aveva, quindi, redatto e depositato, in rappresentanza e difesa di e CP_1
la comparsa di costituzione e risposta e le note Controparte_1 difensive autorizzate, presenziando, inoltre, a tutte le udienze;
➢ con ordinanza riservata del 18 giugno 2024, il Tribunale di Roma –
Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, aveva disposto l'ispezione giudiziale di Finanza e al Controparte_1 fine di verificare l'esistenza delle irregolarità denunciate da
[...]
nell'atto introduttivo, nominando l'ispettore nella persona della Parte_2
Dott.ssa ; Persona_2
➢ la Dott.ssa aveva depositato la relazione illustrativa Persona_2 degli esiti dell'ispezione in data 6 novembre 2024;
➢ all'esito di ciò le parti avevano avviato trattative per la bonaria composizione della vicenda, che tuttavia erano risultate infruttuose;
➢ indi, avendo l'ispettore accertato talune delle irregolarità gestorie denunciate da , il Tribunale di Roma – Sezione Parte_2 specializzata in materia d'impresa, con decreto del 18 marzo 2025, aveva revocato dalla carica di amministratore unico nominando Persona_1 un amministratore giudiziario nella persona della Dott.ssa CP_2
.
[...]
3 L'Avv. deduceva, infine, che, portata a compimento l'attività Parte_1 professionale affidatagli, aveva richiesto a Finanza e in Controparte_1 persona dell'amministratore giudiziario, il pagamento delle sue spettanze senza ottenere fattivo riscontro;
rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in premessa.
Pur all'esito di rituale e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza riteneva di non costituirsi. Controparte_1
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., veniva riservata la decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III co.,
c.p.c.
*****************************
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, la domanda proposta dall'Avv. possa trovare accoglimento, sia pur Parte_1 nei limiti di seguito indicati.
L'odierno ricorrente ha, innanzitutto, documentato la sua nomina quale curatore speciale incaricato di rappresentare e nel CP_1 Controparte_1 procedimento ex art. 2409 c.c. promosso innanzi al Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa ed iscritto al n. 3850/2024 R.G. V.G.; ha, quindi, documentato di aver anche assunto la difesa tecnica della predetta società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c..
L'Avv. ha, poi, puntualmente documentato l'attività Parte_1 professionale espletata nel suindicato procedimento, in rappresentanza e difesa di e CP_1 Controparte_1
Segnatamente, l'Avv. ha prodotto copia del provvedimento di Parte_1 nomina ex art. 78 c.p.c. nonché copia del ricorso ex art. 2409 c.c. e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza notificatigli da;
ha, poi, Parte_2 prodotto in copia la comparsa di costituzione e la memoria difensiva redatte e depositate in rappresentanza e difesa di Controparte_1
4 L'odierno ricorrente ha, altresì, allegato, in copia, gli scritti difensivi con relativi allegati depositati dalle altre parti costituite nel suindicato procedimento ex art. 2409 c.c., e, ancora, copia dei verbali d'udienza e dei provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale in composizione collegiale oltre che la copia della relazione redatta dall'ispettore con relativi allegati.
Acclarato il titolo a fondamento della pretesa azionata nonché le prestazioni professionali rese in rappresentanza e difesa della società convenuta, è indubbio il diritto dell'Avv. al compenso per le attività svolte. Parte_1
Passando, dunque, alla quantificazione del compenso spettante all'Avv. va precisato che lo stesso, non essendo stato preventivamente Parte_1 concordato in forma scritta, va liquidato facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2022 e dei parametri di cui alla Tabella 7 allegata al citato Decreto.
E tanto in forza del disposto dell'art. 6 del medesimo D.M. n. 147/2022 - a mente del quale “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(ovvero al 23.10.2022) – ed in considerazione del fatto che, nel caso di specie,
l'incarico professionale si è concluso, con susseguente diritto del ricorrente alla liquidazione dei compensi di sua spettanza, in data 18 marzo 2025, ovvero all'atto della pubblicazione del Decreto di revoca dell'amministratore in carica e di nomina dell'amministratore giudiziario.
Va, poi, evidenziato che – diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente - il procedimento ex art. 2409 c.c. nel quale l'Avv. ha prestato la Parte_1 propria opera professionale deve qualificarsi di valore indeterminabile e di complessità alta;
dal che discende che, per la liquidazione del compenso spettante al Predetto deve assumersi a riferimento il parametro previsto, nella Tabella 7, per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Ritiene, infine, questo Giudice che sussistano, nella fattispecie concreta, i presupposti per riconoscere all'odierno ricorrente l'aumento del compenso ai sensi dell'art. 4, I comma, del DM 55/2014, nella misura massima ivi prevista.
5 Come noto, la disposizione da ultimo citata recita testualmente che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”, prevedendo che, in ossequio ai criteri indicati, il valore medio di cui alle tabelle allegate possa essere aumentato fino al 50%.
Ciò posto è indubbio che il procedimento ex art. 2409 c.c. nel quale l'Avv. ha prestato la propria opera professionale, presentasse significativi Parte_1 profili di complessità; deve, poi, tenersi conto del pregio dell'attività in concreto svolta dal ricorrente e dell'impegno da quest'Ultimo profuso nello studio degli atti e nell'esame analitico delle risultanze della documentazione (come può agevolmente desumersi dalla lettura degli scritti difensivi depositati).
Pertanto, facendo applicazione dei criteri e parametri sopra richiamati il compenso spettante all'Avv. può quantificarsi in complessivi euro Parte_1
4.993,50, oltre accessori ed oneri di legge.
In conclusione, dunque, per l'attività Controparte_1 professionale svolta in sua rappresentanza e difesa nel procedimento ex art. 2409
c.c. svoltosi innanzi al Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa ed iscritto al n. 3850/2024 R.G. VG, va condannata al pagamento, in favore dell'Avv. della somma di euro 4.993,50, oltre rimborso Parte_1 forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sull'importo di cui sopra vanno, altresì, corrisposti gli interessi, al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. e con decorrenza dalla data della domanda.
Alla soccombenza consegue la condanna di e alla CP_1 Controparte_1 rifusione, in favore dell'Avv. delle spese del presente Parte_1 procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
CO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 30222/2025
R.G., così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. CP_1 Controparte_1
della somma di euro 4.993,50, oltre rimborso forfetario Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. e con decorrenza dalla data della domanda.
- Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Controparte_1
delle spese del presente procedimento, che liquida in Parte_1 complessivi euro 2.804,00 – di cui euro 264,00 per spese vive ed euro
2.540,00 per compensi - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 30 novembre 2025.
Il Giudice
IA CO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 30222/2025 R.G., promosso
DA
AVV. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 180,
[...] presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Roberto Palmisano, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Latina, alla Via Aurunci n. 31 bis.
Convenuta contumace
CONCLUSIONI per il ricorrente: “Voglia il Tribunale, respinta ogni avversa eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al compenso per l'attività Parte_1 professionale di difesa tecnica prestata, in favore di e CP_1 CP_1
nel procedimento ex art. 2409 c.c., svoltosi innanzi al Tribunale Ordinario
[...] di Roma – Sezione specializzata in materia di impresa ed iscritto al n. 3850/2024
1 R.G. V.G.; per l'effetto, tenuto conto del valore dell'affare e delle caratteristiche e della natura dell'attività prestata, liquidare il compenso dovuto all'Avv. Pt_1 in euro 6.804,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
[...] rimborso delle spese generali in ragione del 15% dovuto ex art. 1, comma 2, del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii. ed oltre, ancora, CPA ed IVA;
conseguentemente, condannare al pagamento, in Controparte_1 favore dell'Avv. dell'indicato importo di euro 6.804,00 ovvero Parte_1 della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi al tasso stabilito dall'art. 1284, IV co., c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 16.06.2025, l'Avv. deduceva che Parte_1
➢ era una società di diritto italiano costituita il Controparte_1
17 ottobre 2019, che operava nel settore della consulenza alle imprese finalizzata alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di finanza agevolata (contributi europei, statali, regionali e provinciali) e di incentivi fiscali;
➢ la predetta società era partecipata e , Persona_1 Parte_2 ciascuno titolare di una quota rappresentativa del 50% dell'intero capitale sociale;
➢ fino al 18 marzo 2025 era stata gestita da un Controparte_1
Amministratore Unico, nella persona del socio il quale Persona_1 aveva assunto la carica il 12 gennaio 2021;
➢ con ricorso ex art. 2409 c.c. l'altra socia, , aveva Parte_2 denunciato gravi irregolarità gestorie addebitabili al predetto
Amministratore Unico;
2 ➢ con provvedimento dell'8 febbraio 2024, Egli era stato nominato curatore speciale con l'incarico di rappresentare nel CP_1 Controparte_1 cennato procedimento ex art. 2409 c.c., atteso il conflitto di interessi esistente tra la predetta società ed il proprio amministratore;
➢ Egli era venuto a conoscenza della suddetta nomina solo in data
11.04.2024, a seguito della notifica del ricorso ex art. 2409 c.c. e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
L'Avv. deduceva, ancora, che Parte_1
➢ nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli, aveva provveduto all'acquisizione della documentazione depositata nel procedimento n. 3850/2024 R.G. V.G. ed allo studio degli atti, onde approntare la più adeguata strategia difensiva;
➢ aveva, quindi, redatto e depositato, in rappresentanza e difesa di e CP_1
la comparsa di costituzione e risposta e le note Controparte_1 difensive autorizzate, presenziando, inoltre, a tutte le udienze;
➢ con ordinanza riservata del 18 giugno 2024, il Tribunale di Roma –
Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, aveva disposto l'ispezione giudiziale di Finanza e al Controparte_1 fine di verificare l'esistenza delle irregolarità denunciate da
[...]
nell'atto introduttivo, nominando l'ispettore nella persona della Parte_2
Dott.ssa ; Persona_2
➢ la Dott.ssa aveva depositato la relazione illustrativa Persona_2 degli esiti dell'ispezione in data 6 novembre 2024;
➢ all'esito di ciò le parti avevano avviato trattative per la bonaria composizione della vicenda, che tuttavia erano risultate infruttuose;
➢ indi, avendo l'ispettore accertato talune delle irregolarità gestorie denunciate da , il Tribunale di Roma – Sezione Parte_2 specializzata in materia d'impresa, con decreto del 18 marzo 2025, aveva revocato dalla carica di amministratore unico nominando Persona_1 un amministratore giudiziario nella persona della Dott.ssa CP_2
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3 L'Avv. deduceva, infine, che, portata a compimento l'attività Parte_1 professionale affidatagli, aveva richiesto a Finanza e in Controparte_1 persona dell'amministratore giudiziario, il pagamento delle sue spettanze senza ottenere fattivo riscontro;
rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in premessa.
Pur all'esito di rituale e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza riteneva di non costituirsi. Controparte_1
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., veniva riservata la decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III co.,
c.p.c.
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Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, la domanda proposta dall'Avv. possa trovare accoglimento, sia pur Parte_1 nei limiti di seguito indicati.
L'odierno ricorrente ha, innanzitutto, documentato la sua nomina quale curatore speciale incaricato di rappresentare e nel CP_1 Controparte_1 procedimento ex art. 2409 c.c. promosso innanzi al Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa ed iscritto al n. 3850/2024 R.G. V.G.; ha, quindi, documentato di aver anche assunto la difesa tecnica della predetta società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c..
L'Avv. ha, poi, puntualmente documentato l'attività Parte_1 professionale espletata nel suindicato procedimento, in rappresentanza e difesa di e CP_1 Controparte_1
Segnatamente, l'Avv. ha prodotto copia del provvedimento di Parte_1 nomina ex art. 78 c.p.c. nonché copia del ricorso ex art. 2409 c.c. e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza notificatigli da;
ha, poi, Parte_2 prodotto in copia la comparsa di costituzione e la memoria difensiva redatte e depositate in rappresentanza e difesa di Controparte_1
4 L'odierno ricorrente ha, altresì, allegato, in copia, gli scritti difensivi con relativi allegati depositati dalle altre parti costituite nel suindicato procedimento ex art. 2409 c.c., e, ancora, copia dei verbali d'udienza e dei provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale in composizione collegiale oltre che la copia della relazione redatta dall'ispettore con relativi allegati.
Acclarato il titolo a fondamento della pretesa azionata nonché le prestazioni professionali rese in rappresentanza e difesa della società convenuta, è indubbio il diritto dell'Avv. al compenso per le attività svolte. Parte_1
Passando, dunque, alla quantificazione del compenso spettante all'Avv. va precisato che lo stesso, non essendo stato preventivamente Parte_1 concordato in forma scritta, va liquidato facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2022 e dei parametri di cui alla Tabella 7 allegata al citato Decreto.
E tanto in forza del disposto dell'art. 6 del medesimo D.M. n. 147/2022 - a mente del quale “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(ovvero al 23.10.2022) – ed in considerazione del fatto che, nel caso di specie,
l'incarico professionale si è concluso, con susseguente diritto del ricorrente alla liquidazione dei compensi di sua spettanza, in data 18 marzo 2025, ovvero all'atto della pubblicazione del Decreto di revoca dell'amministratore in carica e di nomina dell'amministratore giudiziario.
Va, poi, evidenziato che – diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente - il procedimento ex art. 2409 c.c. nel quale l'Avv. ha prestato la Parte_1 propria opera professionale deve qualificarsi di valore indeterminabile e di complessità alta;
dal che discende che, per la liquidazione del compenso spettante al Predetto deve assumersi a riferimento il parametro previsto, nella Tabella 7, per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Ritiene, infine, questo Giudice che sussistano, nella fattispecie concreta, i presupposti per riconoscere all'odierno ricorrente l'aumento del compenso ai sensi dell'art. 4, I comma, del DM 55/2014, nella misura massima ivi prevista.
5 Come noto, la disposizione da ultimo citata recita testualmente che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”, prevedendo che, in ossequio ai criteri indicati, il valore medio di cui alle tabelle allegate possa essere aumentato fino al 50%.
Ciò posto è indubbio che il procedimento ex art. 2409 c.c. nel quale l'Avv. ha prestato la propria opera professionale, presentasse significativi Parte_1 profili di complessità; deve, poi, tenersi conto del pregio dell'attività in concreto svolta dal ricorrente e dell'impegno da quest'Ultimo profuso nello studio degli atti e nell'esame analitico delle risultanze della documentazione (come può agevolmente desumersi dalla lettura degli scritti difensivi depositati).
Pertanto, facendo applicazione dei criteri e parametri sopra richiamati il compenso spettante all'Avv. può quantificarsi in complessivi euro Parte_1
4.993,50, oltre accessori ed oneri di legge.
In conclusione, dunque, per l'attività Controparte_1 professionale svolta in sua rappresentanza e difesa nel procedimento ex art. 2409
c.c. svoltosi innanzi al Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa ed iscritto al n. 3850/2024 R.G. VG, va condannata al pagamento, in favore dell'Avv. della somma di euro 4.993,50, oltre rimborso Parte_1 forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sull'importo di cui sopra vanno, altresì, corrisposti gli interessi, al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. e con decorrenza dalla data della domanda.
Alla soccombenza consegue la condanna di e alla CP_1 Controparte_1 rifusione, in favore dell'Avv. delle spese del presente Parte_1 procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
CO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 30222/2025
R.G., così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. CP_1 Controparte_1
della somma di euro 4.993,50, oltre rimborso forfetario Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. e con decorrenza dalla data della domanda.
- Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Controparte_1
delle spese del presente procedimento, che liquida in Parte_1 complessivi euro 2.804,00 – di cui euro 264,00 per spese vive ed euro
2.540,00 per compensi - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 30 novembre 2025.
Il Giudice
IA CO
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