Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4202
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, poiché l'art. 115 CCII attribuisce la legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità al liquidatore in caso di concordato preventivo. La norma si applica anche a concordati avviati prima dell'entrata in vigore del CCII, in base al principio tempus regit actum.

  • Accolto
    Prescrizione dell'azione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione per l'azione del creditore per danno indiretto. Il termine prescrizionale decorre dalla presa visione del piano di concordato (agosto/settembre 2015) che ha reso palese l'insufficienza patrimoniale, e non dall'esito delle procedure di vendita degli immobili. Le fattispecie A-F sono quindi prescritte. Anche la fattispecie G, relativa alla presentazione del concordato, è prescritta. Solo la fattispecie H, relativa ai costi per opposizione a decreto ingiuntivo, non è prescritta in quanto il credito è sorto nel 2020.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito (fattispecie H)

    La domanda relativa ai costi per l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata ritenuta infondata nel merito. La Corte ha escluso la temerarietà dell'opposizione, considerando l'esercizio del diritto di difesa lecito e non abusivo, come confermato dalla sentenza del tribunale di opposizione. Non sono stati ravvisati elementi utili a supportare la domanda in merito alle motivazioni che spinsero i liquidatori a proporre opposizione.

  • Accolto
    Prescrizione dell'azione

    La domanda è stata considerata prescritta sia come danno indiretto (art. 2476.6 CC) sia come danno diretto (art. 2476.7 CC), poiché la condotta illecita risale all'aprile-agosto 2015 e il danno si è verificato nel settembre successivo con l'ammissione alla procedura di concordato.

  • Rigettato
    Mancanza di documentazione del danno

    La Corte ha rigettato la domanda perché l'attore non ha documentato né l'iscrizione dell'ipoteca né il sostenimento delle spese per le quali chiede il ristoro, precludendo il riconoscimento di tale spesa come danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4202
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 4202
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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