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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10603 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., in data 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°8531\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti S. Del Vecchio Parte_1
e S. De OS in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
in persona de legale rapp.te p.t. Controparte_1
Convenuta
OGGETTO: omesso versamento alla previdenza integrativa delle quote tfr
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 Parte_1 esponendo che lavorava dall'1.1.2022 alle dipendenze della CP_1
quale operaio livello C3 ccnl metalmeccanica in forza di
[...] contratto di lavoro a tempo indeterminato, che nell'anno 1999 aveva aderito al Fondo integrativo Cometa per l'accantonamento del t.f.r., che la società non aveva versato al Fondo le somme maturate a titolo di quota tfr pur avendo effettuato relativa trattenuta per i trimestri dedotti, che dall'estratto conto emesso dal Fondo emerge il mancato versamento pari alla somma di E.3740,96, ha chiesto la condanna di al versamento della somma suindicata Controparte_1 al Fondo integrativo Cometa, oltre accessori di legge.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto non si è costituita e ne viene dichiarata la Controparte_1 contumacia. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni esposte nell'atto introduttivo.
Viene preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1 non costituitasi pur a seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
La domanda è fondata.
Nella contumacia della datrice di lavoro il Controparte_1 ricorrente ha fornito prova delle circostanze relative all'ammontare della trattenuta mensile della quota di tfr, al mancato versamento di tale importo al Fondo pensione integrativo Cometa nei trimestri indicati nel prospetto in atti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 nonché all'ammontare del credito complessivo producendo prospetti retributivi relativi al periodo in oggetto nonché estratto conto proveniente dal Fondo Previdenziale che ha attestato il mancato versamento da parte della società datrice di lavoro delle somme indicate come quota tfr per ciascun trimestre ivi indicato.
Ciò posto deve riconoscersi al lavoratore, proprio a garanzia del finanziamento del trattamento pensionistico, la titolarità dell'azione per il versamento della parte di contribuzione pure trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione e non versata alle scadenze previste. L'esclusione di tale legittimazione ad agire si tradurrebbe, infatti, in una limitazione della tutela giudiziale non legittimata da alcuna disposizione e ad una lesione dell'integrità della posizione contributiva per il caso di inerzia del Fondo.
La convenuta va, pertanto, condannata al versamento Controparte_1 presso il Fondo pensione integrativo Cometa sulla posizione del ricorrente della somma di E.3740,96maturata a titolo di quota mensile tfr trattenuta dalla società convenuta relativa ai trimestri suindicati .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. al versamento presso il Fondo pensione integrativo Cometa sulla posizione del ricorrente della somma di E.3740,96 maturata a titolo di quota mensile tfr trattenuta dalla società convenuta relativa ai trimestri indicati nel prospetto in atti, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme rivalutare dalla scadenza dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nella somma di E.1200,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Roma 23/10/2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., in data 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°8531\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti S. Del Vecchio Parte_1
e S. De OS in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
in persona de legale rapp.te p.t. Controparte_1
Convenuta
OGGETTO: omesso versamento alla previdenza integrativa delle quote tfr
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 Parte_1 esponendo che lavorava dall'1.1.2022 alle dipendenze della CP_1
quale operaio livello C3 ccnl metalmeccanica in forza di
[...] contratto di lavoro a tempo indeterminato, che nell'anno 1999 aveva aderito al Fondo integrativo Cometa per l'accantonamento del t.f.r., che la società non aveva versato al Fondo le somme maturate a titolo di quota tfr pur avendo effettuato relativa trattenuta per i trimestri dedotti, che dall'estratto conto emesso dal Fondo emerge il mancato versamento pari alla somma di E.3740,96, ha chiesto la condanna di al versamento della somma suindicata Controparte_1 al Fondo integrativo Cometa, oltre accessori di legge.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto non si è costituita e ne viene dichiarata la Controparte_1 contumacia. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni esposte nell'atto introduttivo.
Viene preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1 non costituitasi pur a seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
La domanda è fondata.
Nella contumacia della datrice di lavoro il Controparte_1 ricorrente ha fornito prova delle circostanze relative all'ammontare della trattenuta mensile della quota di tfr, al mancato versamento di tale importo al Fondo pensione integrativo Cometa nei trimestri indicati nel prospetto in atti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 nonché all'ammontare del credito complessivo producendo prospetti retributivi relativi al periodo in oggetto nonché estratto conto proveniente dal Fondo Previdenziale che ha attestato il mancato versamento da parte della società datrice di lavoro delle somme indicate come quota tfr per ciascun trimestre ivi indicato.
Ciò posto deve riconoscersi al lavoratore, proprio a garanzia del finanziamento del trattamento pensionistico, la titolarità dell'azione per il versamento della parte di contribuzione pure trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione e non versata alle scadenze previste. L'esclusione di tale legittimazione ad agire si tradurrebbe, infatti, in una limitazione della tutela giudiziale non legittimata da alcuna disposizione e ad una lesione dell'integrità della posizione contributiva per il caso di inerzia del Fondo.
La convenuta va, pertanto, condannata al versamento Controparte_1 presso il Fondo pensione integrativo Cometa sulla posizione del ricorrente della somma di E.3740,96maturata a titolo di quota mensile tfr trattenuta dalla società convenuta relativa ai trimestri suindicati .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. al versamento presso il Fondo pensione integrativo Cometa sulla posizione del ricorrente della somma di E.3740,96 maturata a titolo di quota mensile tfr trattenuta dalla società convenuta relativa ai trimestri indicati nel prospetto in atti, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme rivalutare dalla scadenza dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nella somma di E.1200,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Roma 23/10/2025 Il Giudice