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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/02/2026, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2318/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3823/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Campidoglio N 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Dipartimento Risorse Economiche Direzione Entrate Tributarie - 02438750586
elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Ama S.p.a. - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540070 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo Ta.Ri n. 112401540070, notificatole in data 6.11.2024, relativo all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, avente ad oggetto la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), anni 2018 – 2023, per l'importo di Euro 4.585,00.
In particolare ha eccepito di aver sempre pagato quanto dovuto.
Il Comune di Roma si è costituito tardivamente ed ha chiesto il rigetto del ricorso precisando di aver proceduto ad uno sgravio parziale;
l'Ama spa è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dimostrato di aver pagato per le annualità in oggetto i tributi (v. docc. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente).
L'atto trova, probabilmente, la sua ragione nel non aver effettuato parte ricorrente la voltura del servizio al momento del decesso della coniuge.
Nelle more il Comune ha annullato parzialmente l'atto impugnato e precisamente con riferimento sino al
30.6.23 (v. documentazione del Comune prodotta il 6.2.23).
Pertanto, deve essere dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Conferma, invece, l'atto per il periodo 1.7.23 – 31.12.23 pacificamente non pagato, in quanto il mancato invio del bollettino per il pagamento non è un'esimente, essendo tale invio meramente facoltativo ed il tributo in autoliquidazione.
Le spese di lite, per quanto detto, possono essere compensate integralmente (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione parziale del giudizio e respinge per il resto come in motivazione;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE
IO IA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3823/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Campidoglio N 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Dipartimento Risorse Economiche Direzione Entrate Tributarie - 02438750586
elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Ama S.p.a. - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540070 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo Ta.Ri n. 112401540070, notificatole in data 6.11.2024, relativo all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, avente ad oggetto la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), anni 2018 – 2023, per l'importo di Euro 4.585,00.
In particolare ha eccepito di aver sempre pagato quanto dovuto.
Il Comune di Roma si è costituito tardivamente ed ha chiesto il rigetto del ricorso precisando di aver proceduto ad uno sgravio parziale;
l'Ama spa è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dimostrato di aver pagato per le annualità in oggetto i tributi (v. docc. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente).
L'atto trova, probabilmente, la sua ragione nel non aver effettuato parte ricorrente la voltura del servizio al momento del decesso della coniuge.
Nelle more il Comune ha annullato parzialmente l'atto impugnato e precisamente con riferimento sino al
30.6.23 (v. documentazione del Comune prodotta il 6.2.23).
Pertanto, deve essere dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Conferma, invece, l'atto per il periodo 1.7.23 – 31.12.23 pacificamente non pagato, in quanto il mancato invio del bollettino per il pagamento non è un'esimente, essendo tale invio meramente facoltativo ed il tributo in autoliquidazione.
Le spese di lite, per quanto detto, possono essere compensate integralmente (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione parziale del giudizio e respinge per il resto come in motivazione;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE
IO IA