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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1501.
(Termini).
Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.
(Termini).
Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.
Commentari • 7
- 1. La vendita con patto di riscattohttps://www.studiocataldi.it/ · 160.99854
[…] I termini per il riscatto Ex art. 1501 c.c., il termine per il riscatto non può essere maggiore a due anni per i beni mobili e a cinque anni per la vendita dei beni immobili. […]
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Giurisprudenza • 28
- 1. Trib. Palermo, sentenza 20/10/2022, n. 4226Provvedimento: […] Al riguardo deve osservarsi come in mancanza di concreta allegazione ad opera delle parti in ordine al titolo in virtù del quale detto diritto reale viene esercitato o ancora di quale situazione legittimante (se quella di cui all'art. 1501 c.c. o quella di cui all'art. 1052 c.c.) nel caso di specie deve affermarsi che si versi in ipotesi di contitolarità di detto diritto.Leggi di più...
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