Articolo 1501 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1501.

(Termini).

Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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