Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01902/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2025, proposto da
EN TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Riommi e SI Clarice Fabbroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 359/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 2 agosto 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa SI De EL e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati in ricorso, per un importo complessivo pari a € 2.500,00.
2. Con ricorso notificato il 26 febbraio 2025, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza è passata in giudicato il 2 febbraio 2024, in data antecedente alla notificazione del presente ricorso, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Arezzo del 27 maggio 2025, depositata in pari data, nel rispetto dei termini dimidiati di cui al combinato disposto degli artt. 73, comma 1 e 87, comma 3 c.p.a.;
- la sentenza è stata inoltre notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 27 settembre 2024;
- risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Il ricorso è altresì fondato e va accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita.
Pertanto, deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza a mettere a disposizione di parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo, indicato nel titolo giudiziale della cui ottemperanza si tratta.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
7. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO US, Presidente FF
SI De EL, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De EL | AO US |
IL SEGRETARIO