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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e domiciliati in Parte_4 Parte_5 Parte_6 Andria presso lo studio dell'avv. Michele Coratella che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello----------------------------------------appellanti e domiciliata in Roma presso lo studio Controparte_1 del prof. avv. Lucio Ghia che la rappresenta e difende per procura generale alle liti conferita il 31/10/2007 con atto per notar (Rep. 151301)---------appellata Per_1
domiciliata presso lo studio del prof. avv. Lucio Ghia Controparte_2 che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Enrica Maria Ghia, giusta procura allegata alla comparsa di intervento--------interventrice volontaria ex art. 111c.p.c.
Oggetto: accertamento negativo del credito
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1822/20 del 23/11/2020, il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito proposta dagli odierni appellanti nei confronti di e condannato gli attori alla rifusione CP_3 delle spese di lite.
Con citazione del 20/05/2021, gli attori/odierni appellanti hanno interposto gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle proprie domande, con vittoria di spese del doppio grado. Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis e CP_3
342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto;
vinte le spese del presente giudizio.
La causa, passata una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'espletamento di una ctu contabile.
pagina 1 di 3 Dopo l'intervento volontario ex art. 111 c.p.c. di quale Controparte_2 mandataria di le parti hanno rappresentato di aver raggiunto CP_4 un'intesa transattiva. Avvertite dunque della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 14/03/2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 21/02/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 14/03/2025. La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c.
(vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.). Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021). Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181. L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 20/05/2021 da
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e nei confronti di con Parte_5 Parte_6 CP_3 l'intervento volontario di avverso la sentenza n. Controparte_2
1822/2020 emessa dal Tribunale di Trani il 23/11/2020, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-=========================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata
l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 2 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e domiciliati in Parte_4 Parte_5 Parte_6 Andria presso lo studio dell'avv. Michele Coratella che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello----------------------------------------appellanti e domiciliata in Roma presso lo studio Controparte_1 del prof. avv. Lucio Ghia che la rappresenta e difende per procura generale alle liti conferita il 31/10/2007 con atto per notar (Rep. 151301)---------appellata Per_1
domiciliata presso lo studio del prof. avv. Lucio Ghia Controparte_2 che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Enrica Maria Ghia, giusta procura allegata alla comparsa di intervento--------interventrice volontaria ex art. 111c.p.c.
Oggetto: accertamento negativo del credito
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1822/20 del 23/11/2020, il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito proposta dagli odierni appellanti nei confronti di e condannato gli attori alla rifusione CP_3 delle spese di lite.
Con citazione del 20/05/2021, gli attori/odierni appellanti hanno interposto gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle proprie domande, con vittoria di spese del doppio grado. Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis e CP_3
342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto;
vinte le spese del presente giudizio.
La causa, passata una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'espletamento di una ctu contabile.
pagina 1 di 3 Dopo l'intervento volontario ex art. 111 c.p.c. di quale Controparte_2 mandataria di le parti hanno rappresentato di aver raggiunto CP_4 un'intesa transattiva. Avvertite dunque della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 14/03/2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 21/02/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 14/03/2025. La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c.
(vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.). Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021). Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181. L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 20/05/2021 da
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e nei confronti di con Parte_5 Parte_6 CP_3 l'intervento volontario di avverso la sentenza n. Controparte_2
1822/2020 emessa dal Tribunale di Trani il 23/11/2020, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-=========================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata
l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 2 di 3