CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/12/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dr. FR OR LO Presidente
Consigliere Dr. Silvia Rita Fabrizio
Consigliere relatore Dr. BE HI Bellisarii
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 541/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del
26.11.2025,
vertente tra in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ID CC del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cappelle sul Tavo, P.zza Marconi n. 31, giusta procura resa in esecuzione di decreto sindacale n. 14 del 16/05/2024 e determinazione del Responsabile del Settore I del n. 96 del 23.05.2024;Parte_1
appellante e
,in persona del Presidente e I.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Claudio Croce del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Viale Bovio n. 95, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta in appello;
appellata avverso la sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 16.02.2024 all'esito del procedimento n. 3782/2021 R.G., notificata il 13.05.2024, avente ad oggetto: appalto pubblico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
"
P.q.m.
, si chiede che l'Ecc.ma intestata Corte d'Appello voglia:
IN VIA ISTRUTTORIA: autorizzare l'esibizione e/o la produzione dell'originale del registro di contabilità dei lavori per cui è causa;
NEL MERITO, rigettare le avverse eccezioni, siccome palesemente infondate e accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di appello che di seguito si ritrascrivono: "
- annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Civile di Pescara n. 305/2024,
pubblicata il 16.02.2024 e notificata il successivo 13.05.2024 e per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e che di seguito si ritrascrivono:
NEL MERITO:
in via principale: per i fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni patiti dalControparte_1 Parte_1 in
relazione alla realizzazione dell'opera pubblica "costruzione scuola materna in frazione
TA ES OPP04_2" e, per l'effetto, condannare la prima a risarcire parte attrice della somma di € 50.000,00 per il ritardo serbato nel rilascio delle attestazioni e/o autorizzazione di sua competenza ed € 5.370,00 a titolo di rimborso di quota parte delle spese sostenute per il procedimento di ATP allibrato al R.G. n. 2696/2014 del Tribunale
Civile di Pescara, ovvero di quelle somme maggiori e/o minori ritenute di giustizia;
con interessi e rivalutazione monetaria dalla spettanza all'effettivo soddisfo;
in via subordinata: per i fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1 di Pescara nella causazione dei danni patiti dal Parte_1 in
relazione alla realizzazione dell'opera pubblica "costruzione scuola materna in frazione
TA ES OPP04_2" e, per l'effetto, condannare la prima a risarcire parte attrice nella misura stabilita in CTU, dunque della somma di € 11.795, 98 per il ritardo serbato nel rilascio delle attestazioni e/o autorizzazioni di sua competenza ed € 5.370,00 a titolo di rimborso di quota parte delle spese sostenute per il procedimento di ATP allibrato al
R.G. n. 2696/2014 del Tribunale Civile di Pescara ovvero di quelle somme maggiori e/o minori ritenute di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla spettanza sino all'effettivo soddisfo.
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. allibrato al R.G. n. 2696/2014 del Tribunale Civile di
Pescara;
in via ulteriormente gradata e in ogni caso: nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello,
riformare la sentenza di primo grado con riferimento alla condanna alle spese di lite e disporne quantomeno la compensazione", con ordine alla Controparte_1 alla della somma di € 13.132,08 già versata dal restituzione in favore del Parte_1
secondo a titolo di spese legali liquidate con la sentenza di primo grado, oltre quota parte delle spese di registrazione ed € 1.038,53 per compensi di CTU".
Per l'appellata:
"Piaccia all'Onorevole Corte di Appello de L'Aquila adita, reiectis adversis:
in via preliminare: rigettare la richiesta di produzione documentale formulata dall'appellante con particolare riferimento alle produzioni indicate ai numeri 3 e4
poiché tardiva ed in violazione dell'art. 345 C.p.c.;
dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Parte_1 nel merito: rigettare l'appello proposto dal Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto e non meritevole di accoglimento, confermando la Sentenza del
Tribunale di Pescara n. 305/2024, pubblicata il 16 febbraio 2024 e notificata il 13 maggio
2024;
Parte_1 alla rifusione delle spese del doppio grado di condannare il giudizio".
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
"
P.Q.M.
rigetta la domanda;
al pagamento delle spese processuali in favore della condanna il Parte_1
che liquida per compensi professionali in € 9.000,00 oltre spese Controparte_1
generali al 15%, iva e cassa come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente sul Parte_1
Dispone trasmettersi copia della presente decisione e della relazione dr. Per 1 alla
Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti territorialmente competente, per le valutazioni di sua spettanza in ordine alla condotta tenuta per conto del Parte_1
[...] in occasione della stipula dell'accordo bonario de quo, che ha comportato in capo all'Ente un esborso indebito per euro 279.094,40 iva inclusa".
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
"Con atto di citazione notificato in data 21.09.2021, il Parte_1 ha evocato in giudizio la Controparte_1 onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni '
patiti per il ritardo della stessa nel rilascio dell'attestazione di legge utile all'approvazione della variante n. 2 dell'opera pubblica "costruzione scuola materna in frazione TA ES", nel territorio dello stesso Comune.
L'ente attore esponeva che il Comune approvava il progetto preliminare di costruzione in data 30.03.2004; il progetto definitivo in data 01.08.2006; il progetto esecutivo in data
12.06.2008. L'appalto (stipulato il 31.08.2009) veniva aggiudicato alla [...]
Controparte_2 per € 1.223.869,50 al netto del ribasso d'asta al 18,75%, oltre €
58.000,00 per oneri di sicurezza, per complessivi € 1.281.869,50 oltre IVA del 10%. I lavori venivano consegnati alla ditta il 15.10.2009. Il progetto esecutivo veniva depositato presso l'ex Genio Civile della Provincia di Pescara, che rilasciava l'attestazione ex L.
1086/1971, L. 64/1974, L.R. 138/96 (16.11.2009).
|| Pt 1 allega che in data 16.04.2010 la ditta appaltatrice comunicava alla Direzione
Lavori incongruenze progettuali (ovverosia, tra le altre, l'impossibilità di realizzare il solaio di copertura della mensa a causa del suo sottodimensionamento). La D.L.
evidenziava le criticità e la necessità di approvazione di una variante, e il 19.6.2010 i progettisti si impegnavano a consegnare il ricalcolo all'ex Genio Civile come revisione del calcolo originario già depositato. || 21.07.2010 la D.L. ordinava la sospensione dei lavori fino all'approvazione della
CP variante. Il progetto finale di variante veniva depositato presso l'ex della provincia di Pescara in data 13.04.2011.
La Provincia convenuta rilasciava l'attestazione solo il 15.02.2012, 308 giorni dopo il deposito degli elaborati presso l'ex G.C. e dunque con un ritardo di 293 giorni rispetto al termine di legge di 15 giorni di cui alle L. 1086/1971, L'. 64/1974, L.R. 138/1996.
Il Comune espone che in data 20.01.2012 la ditta appaltatrice, in considerazione della protratta sospensione dei lavori, diffidava l'ente alla ripresa e avanzava alcune riserve relative alla propria pretesa economica;
i lavori venivano ripresi il 16.04.2012 (sicché la sospensione si era protratta dal 21.07.2010 al 15.04.2012, ossia per 635 giorni). Il
Comune, all'esito del procedimento di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006,
versava alla ditta appaltatrice la somma di € 279.094,40 iva inclusa.
Pt_1Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (n.r.g. 2296/2014 del Tribunale di Pescara) il attore agiva contro i progettisti dell'opera (per gli errori di progettazione) nonché nei confronti della CP_1 convenuta (per il ritardo nel rilascio dell'attestazione di deposito dei progetti di variante). Il consulente incaricato in ATP accertava le responsabilità dei resistenti.
Controparte_1 il perito limitava il ritardo dellaIn relazione alla condotta della provincia convenuta al periodo trascorso tra il rilascio dei pareri SL e VV.FF (16.09.2011)
e quello di emissione dell'attestazione (15.02.2012), per complessivi 153 giorni. Il perito,
tuttavia, riteneva che l'attestazione non fosse necessaria per l'approvazione del progetto di variante né tantomeno per disporre la ripresa parziale dei lavori. Proprio per tali ragioni calcolava il maggior esborso sostenuto dal Pt_1 a causa dell'inerzia della
CP_1 utilizzando sempre il parametro fissato in sede di accordo bonario tra Pt_1
,
e ditta appaltatrice (€ 700,89 oltre IVA per ogni giorno di sospensione lavori), in €
108.460,17 oltre IVA al 10%, riducendolo tuttavia al 10%, ritenendo solo tal quota di €
11.795,98 imputabile al ritardo dell'ente convenuto.
Controparte_1 rispetto alle richieste Di fronte al persistente inadempimento della a seguito dell'ATP n.r.g. 2696/2014, l'ente risarcitorie avanzate dal Parte_1
attore incardinava il presente giudizio, quantificando la propria domanda risarcitoria in via principale in € 50.000,00, non condividendo il calcolo operato dal consulente in ATP,
oltre € 5.370,00 a titolo rimborso quota spese dello stesso procedimento cautelare;
in via subordinata chiedeva comunque la condanna della CP_1 convenuta al
pagamento della somma di € 11.795,98 quantificata dal perito oltre spese di ATP.
Con comparsa del 13.01.2022 si costituiva la La stessa, pur Controparte_1
ammettendo pacificamente il ritardo nel rilascio dell'attestazione e non fornendo alcuna giustificazione per lo stesso, rilevava che la ditta appaltatrice avrebbe illegittimamente apposto le riserve che avevano condotto all'accordo bonario per € 279.094,40 iva inclusa, e che il Pt_1 aveva omesso di rilevare diligentemente tale illegittimità, per cui avrebbe potuto (e dovuto) evitare ogni danno;
contestava altresì la quantificazione dei danni per giorno di fermo lavori operata in sede di accordo bonario (ritenendo la somma riconosciuta dalla Direzione Lavori superiore a quanto richiesto dalla ditta appaltatrice); concludeva per il rigetto della domanda attorea o in via subordinata per la condanna alla sola somma di € 9.545,94, ricalcolata in minus rispetto a quanto quantificato dal CTU in ATP.
Nel corso del presente giudizio di merito il consulente nominato in ATP veniva chiamato a rendere ulteriori chiarimenti;
sulla base degli stessi, acquisito il fascicolo cautelare e la documentazione in atti tutta, sulle conclusioni precisate dalle parti in data 26.09.2023,
la causa veniva infine assunta in decisione ex art 281 quinquies dal 16.01.2024".
2.1 Nel corso del giudizio, quindi, il consulente nominato nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo veniva chiamato a rendere ulteriori chiarimenti e all'esito, acquisita la produzione documentale, la causa è stata decisa come sopra.
3. Ha proposto tempestivo appello il Parte_1 il quale, nel chiedere l'integrale riforma del provvedimento impugnato, ha affidato il proprio gravame ai motivi di appello che si vanno ad esaminare.
,insistendo per il rigetto del gravame e per la 3.1 Ha resistito la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
3.2 All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 26.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va premesso che il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha rigettato la domanda attorea sull'assorbente rilievo della illegittimità delle riserve avanzate dalla ditta appaltatrice, la cui tardività non è mai stata contestata dal Pt_1
Più in particolare, il primo giudice precisato che l'accordo bonario ripassato tra il
Pt_1 e la ditta appaltatrice non è opponibile alla CP_1 ai sensi dell'art. 1304 c.c.;
richiamata la normativa applicabile ratione temporis in materia di appalti pubblici (in particolare l'art. 165 DPR 554/1999 ed il DM 145/2000) e la relativa giurisprudenza;
ricostruita la cronologia degli eventi – ha reputato originariamente illegittima ex art. 25
DM 145/2000 la sospensione dei lavori, in quanto disposta a causa degli errori o omissioni del progetto esecutivo emersi nel corso della realizzazione dell'opera, come tale imputabile a responsabilità dell'amministrazione appaltante. Ha quindi evidenziato che la ditta appaltatrice avanzava riserve, per una sospensione dalla stessa reputata illegittima ab origine, soltanto nella diffida del 20.01.2012 e che in occasione della sospensione dei lavori - disposta in data 21.07.2010 - non era stato redatto alcun verbale di sospensione dei lavori.
Richiamato, quindi, l'art. 133 DPR 554/1999, ha rilevato che "È documentato, come visto, che la ditta appaltatrice, dal momento della sospensione del 21.07.2010, ebbe a disposizione il registro di contabilità almeno alla firma del terzo SAL del 27.09.2010.
L'appaltatrice invece non ebbe ad apporre, in tal data, alcuna riserva. Ben avrebbe potuto (e dovuto quindi) tempestivamente apporla invece, in quanto tale momento coincideva col primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, salvo riserva di quantificazione successiva del danno, in relazione al periodo di sospensione. Né in quella occasione la ditta si premurò di almeno esporre immediatamente quali costi avrebbe richiesto per ciascuna giornata di sospensione. Il terzo SAL era dopotutto riferito proprio al periodo conclusosi con la sospensione lavori, sicché già in tal occasione l'esecutrice avrebbe dovuto firmare con riserva". Non avendo formulato riserva alla data del 27.9.2010, in relazione alla sospensione disposta già il 21.7.2010, la ditta doveva dunque ritenersi decaduta dalla possibilità di farlo. Sulla scorta di dette considerazioni il Tribunale ha quindi stigmatizzato che il Pt_1
non ha mai contestato la tardività delle riserve avanzate, di talché l'accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 del 14.12.2012 - con il quale l'Ente riconosceva alla ditta la somma di € 279.094,40 iva inclusa - doveva reputarsi illegittimo, concludendo nel modo che segue: "Il mancato rilievo della decadenza da parte del Parte_1 elide il
'nesso causale tra il danno da questo subito e l'ingiustificato ritardo della CP_1
ponendosi esso stesso come elemento causale esclusivo di quell'ingente ed ingiustificato esborso. Le considerazioni sin qui svolte in ordine alla condotta negligente del [...]
Parte_1 circa il mancato rilievo della decadenza dalla facoltà di appore riserve da parte della ditta appaltatrice, come già ampiamente esposto, risultano sufficienti ad escludere ogni profilo di responsabilità della CP_1 convenuta. Per le predette ragioni,
la domanda deve essere rigettata, restando ogni profilo ulteriore sollevato assorbito dal radicale rigetto della richiesta per i motivi sin qui esposti".
5. Nell'impugnare la sentenza, il Parte_1 lamenta in primo luogo l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, laddove questi afferma: "Il consulente ha poi esaminato il registro di contabilità. Alla terza pagina risulta riportato il SAL 3, con certificato di pagamento del 27.09.2010, firmato dall'appaltatore senza alcuna riserva.
Va rammentato che la sospensione dei lavori venne ordinata dalla D.L. già in data
21.07.2010. Conseguentemente, risulta documentalmente provato che in occasione della firma del terzo SAL l'appaltatrice aveva a sua disposizione il registro di contabilità.
Avrebbe dunque ben potuto (e dovuto) apporre la propria riserva già in tale sede" [...] “E'
documentato, come visto, che la ditta appaltatrice, dal momento della sospensione del
21.07.2010, ebbe a disposizione il registro di contabilità almeno alla firma del terzo SAL
del 27.09.2010. L'appaltatrice invece non ebbe ad apporre, in tal data, alcuna riserva."
[...] "Non avendo formulato riserva alla data del 27.9.2010, in relazione alla sospensione disposta già il 21.7.2010, la ditta doveva essere ritenuta decaduta dalla possibilità di farlo.".
5.1 A parere dell'appellante, il Tribunale e prima ancora il CTU - avrebbe confuso la data di approvazione del SAL n. 3 con quella di emissione del certificato di pagamento,
mentre dalla documentazione in atti, ed in particolare dal registro di contabilità, risultava che detto SAL era stato sottoscritto da Impresa e DL il 20.07.2010, la sospensione dei lavori era avvenuta inaudita altera parte il successivo 21.10.2025, con
CP_ conseguente perdita di disponibilità del registro da parte della mentre il certificato
,
di pagamento (da ritenersi estraneo al registro di contabilità) veniva predisposto e sottoscritto dal RUP il 27.09.2010.
Non corrisponderebbe al vero, dunque, che la sottoscrizione del terzo SAL da parte dell'appaltatrice sia avvenuta il 27.09.2010, né che in quel preciso momento la ditta aveva ancora a disposizione il registro di contabilità, dovendo ritenersi che il certificato di pagamento, irrilevante ai fini della tempestività delle riserve, vi sia stato allegato dal
Direttore dei lavori soltanto una volta avutane la disponibilità.
In sostanza, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere, sulla scorta di tali elementi, che
I'Impresa aveva correttamente firmato senza riserve il registro di contabilità il
20.07.2010, provvedendo in seguito, attesa la sospensione dei lavori, a formalizzare legittimamente le proprie riserve nel verbale di ripresa lavori.
6. Tali errori fattuali avrebbero inficiato l'intera decisione del Tribunale, rispetto alla quale il Pt_1 avanza, in punto di diritto, i motivi di appello che seguono.
6.1 Motivo primo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.
Erronea valutazione delle prove raccolte. Violazione e falsa applicazione degli artt. 133
e 165 DPR 554/1999. Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 DPR 554/1999.
Il primo giudice, sulla scorta di una fallace ricostruzione dei fatti di causa, avrebbe errato nel ritenere tardiva, e dunque illegittima, la riserva avanzata dalla ditta, giungendo a ravvisare la responsabilità del Pt_1 per il danno all'Erario generato dalla sottoscrizione dell'accordo bonario con l'appaltatrice.
A parere dell'appellante, il Tribunale, al pari del CTU, avrebbe errato nell'individuare il
"primo atto dell'appalto idoneo" a ricevere, ex art. 31 DM 145/2000, le riserve della ditta appaltatrice, che andava ravvisato nel verbale di ripresa dei lavori e non nel certificato di pagamento disposto dal RUP. Aggiunge, quindi, che il primo giudice avrebbe applicato in modo improprio l'art. 31 DM 145/2000, in luogo dei più corretti artt. 133 e 165 DPR
554/1999, evidenziando la legittimità e correttezza dell'operato dell'Impresa la quale, in assenza di uno specifico verbale, non aveva avuto modo di formulare alcuna contestazione in occasione della sospensione dei lavori, provvedendovi con nota del
20.01.2012 e ribadendo la riserva sul verbale di ripresa dei lavori del 16.04.2012, con analitica descrizione delle proprie pretese ed importi aggiornati. La PA era dunque stata edotta delle richieste da parte della ditta, da cui conseguiva la superfluità della relativa trascrizione nel registro di contabilità, in quanto già compiutamente e analiticamente indicate.
6.2 Motivo secondo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione
e falsa applicazione degli artt. artt. 15 disp.att. c.p.c. e 13, comma 2, disp.att. c.p.c.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. Nullità della sentenza per aver il Giudice di primo grado affidato al CTU, in sede di integrazione peritale, quesiti di carattere esclusivamente giuridico e di aver acriticamente recepito le conseguenti risultanze senza alcun vaglio critico.
La sentenza sarebbe errata avendo il giudice inammissibilmente affidato al CTU quesiti di carattere giuridico, le cui valutazioni sono state acriticamente fatte proprie dal giudice di primo grado.
6.3 Motivo terzo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1304 c.c.
Sul punto, l'appellante lamenta in primo luogo l'inconferenza della ravvisata
CP inopponibilità alla CP_1 dell'accordo intercorso con la , in realtà mai opposto deducendo altresì che il Tribunale, pur avendo aderito alle valutazioni dal Pt_1
giuridiche del CTU, si sarebbe poi discostato dalle modalità di liquidazione del danno da quest'ultimo elaborate, non considerando che le stesse ripetitive del parametro
-
impiegato da impresa e Pt_1 per il ristoro del danno da illegittima sospensione -
avevano consentito all'Ente un risparmio pari a circa il 75% delle pretese originariamente avanzate dall'appaltatrice.
6.4 L'appellante ripropone, di poi, le medesime questioni inerenti la domanda originariamente avanzata nei confronti della CP_1 per il ritardo serbato nel rilascio dell'attestazione di deposito, denunciando sul punto violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L.R. 138/1996, nonché omessa pronuncia.
Sul punto, evidenzia che costituisce circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. il fatto che la
Provincia abbia provveduto a rilasciare l'attestazione di avvenuto deposito prevista da L. 1086/1971, L. 64/1974 e L.R. 138/96 ben oltre il termine di legge di 15 giorni, con un ritardo notevole ed ingiustificato.
Rammenta, poi, che la DL provvedeva a depositare i progetti inerenti la variante n. 2, i cui interventi impattavano dal punto di vista sismico sull'opera in via di realizzazione, in data 13.04.2011, ma la Provincia provvedeva a rilasciare l'attestazione, più volte sollecitata dal Pt_1 soltanto il 15.02.2012, accumulando così un ritardo di 293 giorni rispetto al termine di legge.
Contesta, quindi, le conclusioni cui era pervenuto il CTU (a giudizio del quale l'attestazione di deposito – propedeutica al solo fine di dare inizio alle opere strutturali variate incideva unicamente per il 10% dell'importo complessivo delle opere ancora da realizzare e, pertanto, solo per tale percentuale non poteva avvenire la ripresa dei lavori in assenza dell'attestazione del Genio Civile), la relativa quantificazione del danno
(pari ad € 11.795, 98 comprensivo di iva al 10%) e la ravvisata concorsualità ascritta al
Pt_1 per la misura del 90%.
A giudizio dell'appellante, tali conclusioni non sarebbero condivisibili poiché in contrasto con l'art. 4 L.R. 138/1996, secondo il quale l'inizio dei lavori in zona in zona sismica è
comunque subordinato al previo nulla osta dell'ex Genio Civile, senza poter operare alcuna distinzione tra opere architettoniche e strutturali. Aggiunge, quindi, che la scelta operata dal DL doveva considerarsi corretta, sia per la natura dell'opera (variante sulle parti strutturali), sia perché la mancata sottoposizione del progetto all'ex Genio Civile
avrebbe integrato la violazione penalmente rilevante prevista dall'art. 97 d.P.R. n.
380/2001.
6.5 Da ultimo, il Pt_1 appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c., asserendo che il primo giudice non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze ai fini della regolazione delle spese di lite (ovvero il fatto che il ritardo dell' Parte_2
è conclamato, incontestato ed immotivato, nonché la mancata adesione della CP_1
al procedimento di negoziazione assistita), rispetto alle quali la pronuncia impugnata sarebbe in ogni caso meritevole di essere riformata.
7. Ritiene la Corte che l'appello sia nel complesso infondato. Per vero, pur dovendo ravvisarsi, da parte del Tribunale, un errore interpretativo delle risultanze processuali, le doglianze avanzate dall'appellante non possono in ogni caso condurre alla riforma del provvedimento impugnato.
7.1 Prima di passare alla disamina dell'impugnazione - ed in particolare del primo motivo di appello, che assume rilievo decisivo ed assorbente - si impone la necessità di definire la cornice normativa e giurisprudenziale all'interno della quale collocare la fattispecie per cui è causa.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, nella presente controversia trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006, nel DPR. 554/1999 e - in assenza del capitolato speciale d'appalto, menzionato nel contratto stipulato tra le parti ma non prodotto dal Pt 1 - quelle contenute nel DM 145/2000 (Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici).
Con riferimento all'appalto in esame (sottoscritto il 31.08.2009) vige dunque il principio in base al quale l'appaltatore che intenda far valere proprie pretese nei confronti della stazione appaltante ha l'onere della tempestiva iscrizione di riserve nella contabilità
dell'appalto.
La norma cardine, applicabile ratione temporis al caso di specie, risulta essere l'art. 31,
comma 3 del DM 145/2000, in base al quale “1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le
riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto".
Con riguardo alla funzione svolta dalla riserva, parte della dottrina ha ritenuto che essa debba fornire all'amministrazione la possibilità di effettuare, con immediatezza i necessari controlli circa la fondatezza della pretesa al fine di assumere tempestivamente gli adempimenti del caso, ivi compresa la risoluzione del contratto (così Cass.
15693/2008, con riferimento al regio decreto n. 350 del 1895; Cass. 27086/2007); per altra parte della dottrina si reputa, invece, che la ratio vada rinvenuta nell'esigenza di garantire certezza giuridica alla contabilità dei lavori e ciò nell'interesse pubblico alla regolare conduzione dell'appalto nonché a tutela della reciproca buona fede delle parti.
Si reputa anche che la ratio dell'istituto sia quella di consentire agli organi dell'amministrazione una continua verifica sull'andamento dei costi dell'opera pubblica
(così Cass. 18070/2004, per cui trattasi non solo di un dovere di lealtà contrattuale e dell'esigenza di tempestivi controlli, ma anche per consentire all'amministrazione la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti).
Le tre finalità sono state compendiate dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
23783/2008: consentire all'amministrazione la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese con immediatezza;
assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera; mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino a esercitare la potestà di risoluzione unilaterale (sul punto anche Cass. 19802/2016 e, più
recentemente, Cass. 1215/2025).
Considerato, dunque, che l'esecuzione dell'appalto pubblico è caratterizzata da puntuali e specifiche registrazioni negli atti contabili, redatti unilateralmente dalla stazione appaltante, l'appaltatore è onerato di sottoscrivere tali atti con riserva, al fine di evitare che i fatti registrati divengano per lui incontestabili ed al fine di manifestare la volontà
di pretese ulteriori rispetto a quanto contabilizzato.
Sicché, tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili);
sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori (riserve cd. Risarcitorie,
che rilevano nel caso che qui occupa).
Va poi rilevato che l'iscrizione della riserva è soggetta ad una serie di oneri, ovvero: a)
l'onere della domanda scritta, nel senso che deve essere formulata per iscritto nei documenti contabili e non può mai essere avanzata con mera richiesta verbale (cfr. sul punto Cass. 6131/2014: "In tema di appalti pubblici, la contabilità dei lavori è disciplinata da regole rigide e pertanto la forma scritta si impone per tutti gli atti del rapporto, con la conseguenza che è inammissibile la prova orale"); b) l'onere della proposizione e,
infine, c) quello della esplicazione.
Infatti, ai sensi del citato art. 31 DM 145/2000 e dell'art. 165 DPR 554/1999 (attualmente riportati agli artt. 190 e 191 del DPR 207/2010, nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, Codice degli appalti pubblici), l'appaltatore ha, in primo luogo, l'onere della firma “con riserva" per avanzare ulteriori richieste economiche, con la conseguenza che un comportamento omissivo equivale ad accettazione.
In particolare, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio per l'appaltatore. In ogni caso, e sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
L'appaltatore, dunque, è tenuto a segnalare il fatto oneroso o dannoso non appena ne ha avuto la percezione.
Detto principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,
chiarendo che "Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne
consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo" (Così Cass.
10949/2014, nello stesso senso Cass. Ord. 28801/2018; Cass. 2112/2022).
Ancora, è stato altresì evidenziato che l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. n.
350 del 1895, artt. 53, 54 e 64 e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne
consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (così Cass. 7479/2017).
La Suprema Corte ha poi affermato che "In relazione alle riserve concernenti la sospensione dei lavori per la necessità di disporre varianti in corso d'opera, questa Corte
ha precisato che viene a prodursi uno spostamento della decorrenza del termine per proporre la riserva, che decorrerà, rispettivamente, dal momento in cui viene consentito all'appaltatore, secondo la normale diligenza, di rendersi conto, per la maggiore quantità o per le diverse modalità del lavoro svolto per effetto di varianti, di avere diritto di avanzare verso l'amministrazione pretese superiori a quelle stabilite nel contratto,
oppure, per i fatti cosiddetti continuativi, allorquando dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli può trarre la percezione della loro incidenza economica, salvo esplicare la riserva, con la quantificazione delle maggiori pretese, alla cessazione della continuazione" (Cass. 5901/2022); da ultimo, è stato chiarito, quanto alle modalità di formulazione delle domande, che "esse vanno inserite nel primo atto idoneo a riceverle immediatamente successivo al fatto pregiudizievole da cui le stesse traggono origine;
successivamente le domande vanno formulate sul registro di contabilità, con conferma sul conto finale. Tra gli atti idonei a ricevere le domande, sulla base del principio di buona fede di affidamento dell'appaltatore, vanno indicati, per la dottrina, i seguenti atti:
verbale di consegna dei lavori;
libretti delle misure, liste settimanali, conto finale;
verbale di sospensione e verbale di ripresa dei lavori;
ordini di servizio;
verbale di ultimazione dei lavori" (Cass. 1215/2025), a nulla valendo la materiale indisponibilità, anche momentanea, del registro contabile, potendo l'appaltatore iscrivere la riserva anche
"mediante tempestiva comunicazione all'amministrazione con apposito atto scritto"
(così Cass. 21734/2016).
7.2 Orbene, precisato quanto sopra, e tornando al caso di specie, va tenuto presente che la riserva avanzata dall'impresa appaltatrice ed oggetto del successivo accordo bonario con il Pt_1 è quella che, nella diffida del 20.01.2012, è indicata come
"Riserva n. 1" ed è inerente i "maggiori oneri e danni causati da improduttivo fermo dei lavori", comprensiva di spese generali, mancato utile, protrazione vincolo attrezzature,
spese per il personale fisso di cantiere e prolungato vincolo delle garanzie.
Quanto alla sospensione dei lavori, disposta dal Direttore dei Lavori con l'ordine n. 2 del
21.07.2010, è indubbio che essa sia illegittima, in quanto dovuta a "riscontrati e riconosciuti errori progettuali esistenti nel progetto esecutivo originario" (cfr. punto v dell'ordine citato), non contemplati tra le ipotesi legittime di sospensione, previste dall'art. 24, comma 1 D.M. n 145/2000.
Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che:
- in data 20.07.2010 Impresa e DL sottoscrivono il registro di contabilità per l'approvazione in contraddittorio del terzo SAL, che riguardava i lavori sino a quel momento svolti;
tale circostanza trova conferma sia nel citato registro, sia nella relazione riservata del DL ("I lavori realizzati a corpo fino al 20.07.10 sono stati oggetto di n° 3 SAL [...] l'ultimo SAL del 20.07.10 è stato presentato previa ricognizione,
misurazione e controllo dei lavori eseguiti fino al giorno prima della sospensione", cfr. doc. 34 fasc. Pt_1 ; ha errato dunque il Tribunale nell'affermare che il SAL n. 3 sia stato sottoscritto in data 27.09.2010;
in data 21.07.2010, mediante ordine di sospensione dei lavori n. 2, il Direttore dei
Lavori ordina "all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori a partire dal giorno
21.07.2010 incluso, fino a data di ripresa lavori che sarà trasmessa dal DL"; quest'ultimo dà poi atto che "a tutt'oggi i lavori di realizzazione della struttura in c.a. sono stati portati a termine dall'Impresa Appaltatrice, con esclusione del solaio della mensa, tanto che in data 20.07.10 è stato presentato il SAL n. 3 per tutti i lavori eseguiti alla stessa data";
- il successivo 27.09.2010 il RUP predispone il certificato di pagamento del SAL n. 3, sulla base di quanto risultante dalla contabilità al 20.07.2010, affinché la stazione appaltante potesse disporre il mandato di pagamento in favore della ditta.
Sul punto, va chiarito che, come correttamente rilevato dall'appellante, tale certificato,
essenziale per garantire la trasparenza e la legalità dei pagamenti nel settore pubblico,
viene redatto dal RUP (previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore) e poi annotato dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità, ma non necessita della sottoscrizione delle altre parti del contratto di appalto (ex art. 156, co. 4 DPR 554/1999),
tanto è vero che neppure i due precedenti certificati, inerenti i SAL nn. 1 e 2, recano alcuna ulteriore firma.
Per tale motivo, difettando il verbale di sospensione dei lavori e considerando che, a partire dal 21.07.2010 (data di sospensione dei lavori), il registro di contabilità (detenuto dal DL) non era certamente più a disposizione della ditta appaltatrice, quest'ultima non aveva alcuna possibilità di apporre la riserva (come detto, relativa ai danni derivanti dalla sospensione dei lavori) su di esso, né aveva motivo di apporla in calce al SAL 3, in quanto inerente i lavori effettuati fino al 20.07.2010, rispetto ai quali l'Impresa non aveva mai mosso alcuna contestazione.
In tal senso, deve dunque convenirsi con il Pt_1 circa l'errore in cui è incorso il
Tribunale di Pescara nel ravvisare il momento in cui andava apposta la riserva di cui si discute, non rappresentando tale documento il "primo atto idoneo a riceverle immediatamente successivo al fatto pregiudizievole da cui le stesse traggono origine",
richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
7.3 Ciononostante, detto rilievo non è sufficiente a condurre alla riforma della pronuncia gravata.
Ed invero, è documentalmente provato (vedi pag. 31 della CTU in atti) che in data
16.12.2010 la ditta appaltatrice ha provveduto a sottoscrivere l'"atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" ove, nell'accettare i nuovi lavori della variante n. 2 alle stesse condizioni e prezzi contenute nel contratto di appalto del 31.08.2009,
nulla veniva rilevato in merito alla sospensione dei lavori, che si protraeva ormai da quasi cinque mesi.
In quell'esatto momento deve ritenersi che la potenzialità del danno - ovvero, i maggiori oneri causati dal fermo dei lavori era divenuto obiettivamente apprezzabile e
-
concreto, di talché l'impresa avrebbe dovuto, già in quella sede, rilevarne l'esistenza,
riservandosi di quantificare lo stesso in un secondo momento.
Si richiama al riguardo quanto già ritenuto al precedente punto 7 della presente sentenza.
D'altronde, la ditta era ben consapevole:
dell'illegittimità ab origine della sospensione, dovuta alla necessità di supplire a carenze progettuali, avendo essa stessa comunicato al DL in data 16.04.2010 che "la copertura della mensa, prevista con solaio tra i pilastri 11/12/44/47 di luce di ml 12,05,
calcolato con lo spessore di 25+5 cm con doppio travetto in modo tradizionale, non può
essere fornito dalla ditta incaricata Agenzia di Pescara, che, con letteraParte_3
del 16.04.10 ha confermato che lo spessore progettato non è sufficiente (richiedendo con due travetti accoppiati 13714 uno spessore di solaio pari a 36 + 5) e che per eliminare il problema della freccia occorre prevedere un solaio con uno spessore di minimo 46 + 5" (cfr. comunicazione n. 3 DL del 23.04.2010);
- che alla data del 16.10.2010 "il progetto esecutivo di variante n. 2 deve essere approvato dal Pt_1 di Pt_1 e deve ottenere il parere preventivo della ASL dagli
Uffici: igiene, tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
alimentazione;
nonché il parere preventivo del Comando dei VVFF;
nonché il nulla-osta del servizio antisismico (ex genio civile); nonché il parere preventivo della direzione didattica" (cfr.
atto di sottomissione, sottoscritto dalla ditta); - che tale progetto doveva ancora essere depositato presso l'ex genio civile e che il Pt_1 non era ancora in possesso di tutte le approvazioni di rito per la ripresa dei lavori (v. punto 42 e 47, lett. D dell'atto di sottomissione).
Per quanto sopra, secondo i criteri di ordinaria diligenza e buona fede innanzi citati,
l'appaltatrice era perfettamente in condizione di rilevare la potenzialità del danno dovuto alla sospensione, sì da doverne fare menzione, attraverso specifica riserva, non nel verbale di ripresa dei lavori, bensì già nel precedente atto di sottomissione, da intendersi come "il primo atto dell'appalto" idoneo a riceverla.
7.4 Dette considerazioni inducono a rigettare il primo motivo di appello, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "In tema di appalto di opera pubblica,
l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'Amministrazione, ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Al riguardo, si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile,
sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni" (cfr. tra molte Cass.
14366/2021).
8. Attesa la tardività delle riserve e la conseguente illegittimità delle somme riconosciute dal Pt_1 all'impresa, va ribadito anche in questa sede che l'esborso non può essere addebitato alla CP_1 per il ritardo serbato nel rilascio delle attestazioni previste per il prosieguo dei lavori in variante.
8.1 Quanto agli ulteriori motivi di appello, gli stessi possono ritenersi assorbiti dal rigetto della prima doglianza, alla quale nulla aggiungono, con conseguente conferma della sentenza impugnata, appalesandosi che (nonostante in occasione della redazione della variante n. 2, avendo ricevuto dai progettisti originari la "documentazione di revisione globale" delle strutture, considerata la natura dell'opera e l'impatto sul piano sismico dell'intervento, la D.L. procedeva al deposito dei progetti presso l'ex Genio Civile in data 13.04.2011, nonostante che ai sensi della L. 1086/1971, L. 64/1974, L.R. 138/96,
l'attestazione di avvenuto deposito doveva essere rilasciata entro giorni 15, laddove la
Controparte_1 accumulava un ritardo, tant'è che il Parte_1 diffidava per ben due volte l'appellata al rispetto dei termini di legge, poiché il rilascio dell'attestazione avveniva soltanto il 15.02.2012, dunque ben 308 giorni dopo il deposito degli elaborati e con un ritardo di 293 giorni rispetto ai termini di legge), resta il fatto, dirimente, che le riserve potevano e dovevano essere già state apposte il
16.12.2020, sicchè nessuna responsabilità può avere avuto la CP_1 nella scelta del
Pt_1 di sottoscrivere un accordo transattivo con la Controparte_2 cui ha fatto seguito l'incomprensibile e per vero inspiegabile esborso di ben 279.094,40
euro.
Tanto comporta il rigetto dell'appello.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai compensi medi delle cause di valore in cui rientra il petitum di 55.370,00 euro complessivi.
13. Il rigetto del gravame comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
Parte_1 , in persona del Sindaco p.t., a rifondere 2) Condanna l'appellante alla Controparte_1 in persona del Presidente p.t., le spese del grado, che '
liquida in € 14.317,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 3.12.2025.
Il Presidente Il Cons. est.
BE HI Bellisarii FR OR LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dr. FR OR LO Presidente
Consigliere Dr. Silvia Rita Fabrizio
Consigliere relatore Dr. BE HI Bellisarii
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 541/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del
26.11.2025,
vertente tra in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ID CC del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cappelle sul Tavo, P.zza Marconi n. 31, giusta procura resa in esecuzione di decreto sindacale n. 14 del 16/05/2024 e determinazione del Responsabile del Settore I del n. 96 del 23.05.2024;Parte_1
appellante e
,in persona del Presidente e I.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Claudio Croce del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Viale Bovio n. 95, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta in appello;
appellata avverso la sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 16.02.2024 all'esito del procedimento n. 3782/2021 R.G., notificata il 13.05.2024, avente ad oggetto: appalto pubblico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
"
P.q.m.
, si chiede che l'Ecc.ma intestata Corte d'Appello voglia:
IN VIA ISTRUTTORIA: autorizzare l'esibizione e/o la produzione dell'originale del registro di contabilità dei lavori per cui è causa;
NEL MERITO, rigettare le avverse eccezioni, siccome palesemente infondate e accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di appello che di seguito si ritrascrivono: "
- annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Civile di Pescara n. 305/2024,
pubblicata il 16.02.2024 e notificata il successivo 13.05.2024 e per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e che di seguito si ritrascrivono:
NEL MERITO:
in via principale: per i fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni patiti dalControparte_1 Parte_1 in
relazione alla realizzazione dell'opera pubblica "costruzione scuola materna in frazione
TA ES OPP04_2" e, per l'effetto, condannare la prima a risarcire parte attrice della somma di € 50.000,00 per il ritardo serbato nel rilascio delle attestazioni e/o autorizzazione di sua competenza ed € 5.370,00 a titolo di rimborso di quota parte delle spese sostenute per il procedimento di ATP allibrato al R.G. n. 2696/2014 del Tribunale
Civile di Pescara, ovvero di quelle somme maggiori e/o minori ritenute di giustizia;
con interessi e rivalutazione monetaria dalla spettanza all'effettivo soddisfo;
in via subordinata: per i fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1 di Pescara nella causazione dei danni patiti dal Parte_1 in
relazione alla realizzazione dell'opera pubblica "costruzione scuola materna in frazione
TA ES OPP04_2" e, per l'effetto, condannare la prima a risarcire parte attrice nella misura stabilita in CTU, dunque della somma di € 11.795, 98 per il ritardo serbato nel rilascio delle attestazioni e/o autorizzazioni di sua competenza ed € 5.370,00 a titolo di rimborso di quota parte delle spese sostenute per il procedimento di ATP allibrato al
R.G. n. 2696/2014 del Tribunale Civile di Pescara ovvero di quelle somme maggiori e/o minori ritenute di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla spettanza sino all'effettivo soddisfo.
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. allibrato al R.G. n. 2696/2014 del Tribunale Civile di
Pescara;
in via ulteriormente gradata e in ogni caso: nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello,
riformare la sentenza di primo grado con riferimento alla condanna alle spese di lite e disporne quantomeno la compensazione", con ordine alla Controparte_1 alla della somma di € 13.132,08 già versata dal restituzione in favore del Parte_1
secondo a titolo di spese legali liquidate con la sentenza di primo grado, oltre quota parte delle spese di registrazione ed € 1.038,53 per compensi di CTU".
Per l'appellata:
"Piaccia all'Onorevole Corte di Appello de L'Aquila adita, reiectis adversis:
in via preliminare: rigettare la richiesta di produzione documentale formulata dall'appellante con particolare riferimento alle produzioni indicate ai numeri 3 e4
poiché tardiva ed in violazione dell'art. 345 C.p.c.;
dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Parte_1 nel merito: rigettare l'appello proposto dal Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto e non meritevole di accoglimento, confermando la Sentenza del
Tribunale di Pescara n. 305/2024, pubblicata il 16 febbraio 2024 e notificata il 13 maggio
2024;
Parte_1 alla rifusione delle spese del doppio grado di condannare il giudizio".
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
"
P.Q.M.
rigetta la domanda;
al pagamento delle spese processuali in favore della condanna il Parte_1
che liquida per compensi professionali in € 9.000,00 oltre spese Controparte_1
generali al 15%, iva e cassa come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente sul Parte_1
Dispone trasmettersi copia della presente decisione e della relazione dr. Per 1 alla
Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti territorialmente competente, per le valutazioni di sua spettanza in ordine alla condotta tenuta per conto del Parte_1
[...] in occasione della stipula dell'accordo bonario de quo, che ha comportato in capo all'Ente un esborso indebito per euro 279.094,40 iva inclusa".
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
"Con atto di citazione notificato in data 21.09.2021, il Parte_1 ha evocato in giudizio la Controparte_1 onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni '
patiti per il ritardo della stessa nel rilascio dell'attestazione di legge utile all'approvazione della variante n. 2 dell'opera pubblica "costruzione scuola materna in frazione TA ES", nel territorio dello stesso Comune.
L'ente attore esponeva che il Comune approvava il progetto preliminare di costruzione in data 30.03.2004; il progetto definitivo in data 01.08.2006; il progetto esecutivo in data
12.06.2008. L'appalto (stipulato il 31.08.2009) veniva aggiudicato alla [...]
Controparte_2 per € 1.223.869,50 al netto del ribasso d'asta al 18,75%, oltre €
58.000,00 per oneri di sicurezza, per complessivi € 1.281.869,50 oltre IVA del 10%. I lavori venivano consegnati alla ditta il 15.10.2009. Il progetto esecutivo veniva depositato presso l'ex Genio Civile della Provincia di Pescara, che rilasciava l'attestazione ex L.
1086/1971, L. 64/1974, L.R. 138/96 (16.11.2009).
|| Pt 1 allega che in data 16.04.2010 la ditta appaltatrice comunicava alla Direzione
Lavori incongruenze progettuali (ovverosia, tra le altre, l'impossibilità di realizzare il solaio di copertura della mensa a causa del suo sottodimensionamento). La D.L.
evidenziava le criticità e la necessità di approvazione di una variante, e il 19.6.2010 i progettisti si impegnavano a consegnare il ricalcolo all'ex Genio Civile come revisione del calcolo originario già depositato. || 21.07.2010 la D.L. ordinava la sospensione dei lavori fino all'approvazione della
CP variante. Il progetto finale di variante veniva depositato presso l'ex della provincia di Pescara in data 13.04.2011.
La Provincia convenuta rilasciava l'attestazione solo il 15.02.2012, 308 giorni dopo il deposito degli elaborati presso l'ex G.C. e dunque con un ritardo di 293 giorni rispetto al termine di legge di 15 giorni di cui alle L. 1086/1971, L'. 64/1974, L.R. 138/1996.
Il Comune espone che in data 20.01.2012 la ditta appaltatrice, in considerazione della protratta sospensione dei lavori, diffidava l'ente alla ripresa e avanzava alcune riserve relative alla propria pretesa economica;
i lavori venivano ripresi il 16.04.2012 (sicché la sospensione si era protratta dal 21.07.2010 al 15.04.2012, ossia per 635 giorni). Il
Comune, all'esito del procedimento di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006,
versava alla ditta appaltatrice la somma di € 279.094,40 iva inclusa.
Pt_1Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (n.r.g. 2296/2014 del Tribunale di Pescara) il attore agiva contro i progettisti dell'opera (per gli errori di progettazione) nonché nei confronti della CP_1 convenuta (per il ritardo nel rilascio dell'attestazione di deposito dei progetti di variante). Il consulente incaricato in ATP accertava le responsabilità dei resistenti.
Controparte_1 il perito limitava il ritardo dellaIn relazione alla condotta della provincia convenuta al periodo trascorso tra il rilascio dei pareri SL e VV.FF (16.09.2011)
e quello di emissione dell'attestazione (15.02.2012), per complessivi 153 giorni. Il perito,
tuttavia, riteneva che l'attestazione non fosse necessaria per l'approvazione del progetto di variante né tantomeno per disporre la ripresa parziale dei lavori. Proprio per tali ragioni calcolava il maggior esborso sostenuto dal Pt_1 a causa dell'inerzia della
CP_1 utilizzando sempre il parametro fissato in sede di accordo bonario tra Pt_1
,
e ditta appaltatrice (€ 700,89 oltre IVA per ogni giorno di sospensione lavori), in €
108.460,17 oltre IVA al 10%, riducendolo tuttavia al 10%, ritenendo solo tal quota di €
11.795,98 imputabile al ritardo dell'ente convenuto.
Controparte_1 rispetto alle richieste Di fronte al persistente inadempimento della a seguito dell'ATP n.r.g. 2696/2014, l'ente risarcitorie avanzate dal Parte_1
attore incardinava il presente giudizio, quantificando la propria domanda risarcitoria in via principale in € 50.000,00, non condividendo il calcolo operato dal consulente in ATP,
oltre € 5.370,00 a titolo rimborso quota spese dello stesso procedimento cautelare;
in via subordinata chiedeva comunque la condanna della CP_1 convenuta al
pagamento della somma di € 11.795,98 quantificata dal perito oltre spese di ATP.
Con comparsa del 13.01.2022 si costituiva la La stessa, pur Controparte_1
ammettendo pacificamente il ritardo nel rilascio dell'attestazione e non fornendo alcuna giustificazione per lo stesso, rilevava che la ditta appaltatrice avrebbe illegittimamente apposto le riserve che avevano condotto all'accordo bonario per € 279.094,40 iva inclusa, e che il Pt_1 aveva omesso di rilevare diligentemente tale illegittimità, per cui avrebbe potuto (e dovuto) evitare ogni danno;
contestava altresì la quantificazione dei danni per giorno di fermo lavori operata in sede di accordo bonario (ritenendo la somma riconosciuta dalla Direzione Lavori superiore a quanto richiesto dalla ditta appaltatrice); concludeva per il rigetto della domanda attorea o in via subordinata per la condanna alla sola somma di € 9.545,94, ricalcolata in minus rispetto a quanto quantificato dal CTU in ATP.
Nel corso del presente giudizio di merito il consulente nominato in ATP veniva chiamato a rendere ulteriori chiarimenti;
sulla base degli stessi, acquisito il fascicolo cautelare e la documentazione in atti tutta, sulle conclusioni precisate dalle parti in data 26.09.2023,
la causa veniva infine assunta in decisione ex art 281 quinquies dal 16.01.2024".
2.1 Nel corso del giudizio, quindi, il consulente nominato nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo veniva chiamato a rendere ulteriori chiarimenti e all'esito, acquisita la produzione documentale, la causa è stata decisa come sopra.
3. Ha proposto tempestivo appello il Parte_1 il quale, nel chiedere l'integrale riforma del provvedimento impugnato, ha affidato il proprio gravame ai motivi di appello che si vanno ad esaminare.
,insistendo per il rigetto del gravame e per la 3.1 Ha resistito la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
3.2 All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 26.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va premesso che il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha rigettato la domanda attorea sull'assorbente rilievo della illegittimità delle riserve avanzate dalla ditta appaltatrice, la cui tardività non è mai stata contestata dal Pt_1
Più in particolare, il primo giudice precisato che l'accordo bonario ripassato tra il
Pt_1 e la ditta appaltatrice non è opponibile alla CP_1 ai sensi dell'art. 1304 c.c.;
richiamata la normativa applicabile ratione temporis in materia di appalti pubblici (in particolare l'art. 165 DPR 554/1999 ed il DM 145/2000) e la relativa giurisprudenza;
ricostruita la cronologia degli eventi – ha reputato originariamente illegittima ex art. 25
DM 145/2000 la sospensione dei lavori, in quanto disposta a causa degli errori o omissioni del progetto esecutivo emersi nel corso della realizzazione dell'opera, come tale imputabile a responsabilità dell'amministrazione appaltante. Ha quindi evidenziato che la ditta appaltatrice avanzava riserve, per una sospensione dalla stessa reputata illegittima ab origine, soltanto nella diffida del 20.01.2012 e che in occasione della sospensione dei lavori - disposta in data 21.07.2010 - non era stato redatto alcun verbale di sospensione dei lavori.
Richiamato, quindi, l'art. 133 DPR 554/1999, ha rilevato che "È documentato, come visto, che la ditta appaltatrice, dal momento della sospensione del 21.07.2010, ebbe a disposizione il registro di contabilità almeno alla firma del terzo SAL del 27.09.2010.
L'appaltatrice invece non ebbe ad apporre, in tal data, alcuna riserva. Ben avrebbe potuto (e dovuto quindi) tempestivamente apporla invece, in quanto tale momento coincideva col primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, salvo riserva di quantificazione successiva del danno, in relazione al periodo di sospensione. Né in quella occasione la ditta si premurò di almeno esporre immediatamente quali costi avrebbe richiesto per ciascuna giornata di sospensione. Il terzo SAL era dopotutto riferito proprio al periodo conclusosi con la sospensione lavori, sicché già in tal occasione l'esecutrice avrebbe dovuto firmare con riserva". Non avendo formulato riserva alla data del 27.9.2010, in relazione alla sospensione disposta già il 21.7.2010, la ditta doveva dunque ritenersi decaduta dalla possibilità di farlo. Sulla scorta di dette considerazioni il Tribunale ha quindi stigmatizzato che il Pt_1
non ha mai contestato la tardività delle riserve avanzate, di talché l'accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 del 14.12.2012 - con il quale l'Ente riconosceva alla ditta la somma di € 279.094,40 iva inclusa - doveva reputarsi illegittimo, concludendo nel modo che segue: "Il mancato rilievo della decadenza da parte del Parte_1 elide il
'nesso causale tra il danno da questo subito e l'ingiustificato ritardo della CP_1
ponendosi esso stesso come elemento causale esclusivo di quell'ingente ed ingiustificato esborso. Le considerazioni sin qui svolte in ordine alla condotta negligente del [...]
Parte_1 circa il mancato rilievo della decadenza dalla facoltà di appore riserve da parte della ditta appaltatrice, come già ampiamente esposto, risultano sufficienti ad escludere ogni profilo di responsabilità della CP_1 convenuta. Per le predette ragioni,
la domanda deve essere rigettata, restando ogni profilo ulteriore sollevato assorbito dal radicale rigetto della richiesta per i motivi sin qui esposti".
5. Nell'impugnare la sentenza, il Parte_1 lamenta in primo luogo l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, laddove questi afferma: "Il consulente ha poi esaminato il registro di contabilità. Alla terza pagina risulta riportato il SAL 3, con certificato di pagamento del 27.09.2010, firmato dall'appaltatore senza alcuna riserva.
Va rammentato che la sospensione dei lavori venne ordinata dalla D.L. già in data
21.07.2010. Conseguentemente, risulta documentalmente provato che in occasione della firma del terzo SAL l'appaltatrice aveva a sua disposizione il registro di contabilità.
Avrebbe dunque ben potuto (e dovuto) apporre la propria riserva già in tale sede" [...] “E'
documentato, come visto, che la ditta appaltatrice, dal momento della sospensione del
21.07.2010, ebbe a disposizione il registro di contabilità almeno alla firma del terzo SAL
del 27.09.2010. L'appaltatrice invece non ebbe ad apporre, in tal data, alcuna riserva."
[...] "Non avendo formulato riserva alla data del 27.9.2010, in relazione alla sospensione disposta già il 21.7.2010, la ditta doveva essere ritenuta decaduta dalla possibilità di farlo.".
5.1 A parere dell'appellante, il Tribunale e prima ancora il CTU - avrebbe confuso la data di approvazione del SAL n. 3 con quella di emissione del certificato di pagamento,
mentre dalla documentazione in atti, ed in particolare dal registro di contabilità, risultava che detto SAL era stato sottoscritto da Impresa e DL il 20.07.2010, la sospensione dei lavori era avvenuta inaudita altera parte il successivo 21.10.2025, con
CP_ conseguente perdita di disponibilità del registro da parte della mentre il certificato
,
di pagamento (da ritenersi estraneo al registro di contabilità) veniva predisposto e sottoscritto dal RUP il 27.09.2010.
Non corrisponderebbe al vero, dunque, che la sottoscrizione del terzo SAL da parte dell'appaltatrice sia avvenuta il 27.09.2010, né che in quel preciso momento la ditta aveva ancora a disposizione il registro di contabilità, dovendo ritenersi che il certificato di pagamento, irrilevante ai fini della tempestività delle riserve, vi sia stato allegato dal
Direttore dei lavori soltanto una volta avutane la disponibilità.
In sostanza, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere, sulla scorta di tali elementi, che
I'Impresa aveva correttamente firmato senza riserve il registro di contabilità il
20.07.2010, provvedendo in seguito, attesa la sospensione dei lavori, a formalizzare legittimamente le proprie riserve nel verbale di ripresa lavori.
6. Tali errori fattuali avrebbero inficiato l'intera decisione del Tribunale, rispetto alla quale il Pt_1 avanza, in punto di diritto, i motivi di appello che seguono.
6.1 Motivo primo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.
Erronea valutazione delle prove raccolte. Violazione e falsa applicazione degli artt. 133
e 165 DPR 554/1999. Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 DPR 554/1999.
Il primo giudice, sulla scorta di una fallace ricostruzione dei fatti di causa, avrebbe errato nel ritenere tardiva, e dunque illegittima, la riserva avanzata dalla ditta, giungendo a ravvisare la responsabilità del Pt_1 per il danno all'Erario generato dalla sottoscrizione dell'accordo bonario con l'appaltatrice.
A parere dell'appellante, il Tribunale, al pari del CTU, avrebbe errato nell'individuare il
"primo atto dell'appalto idoneo" a ricevere, ex art. 31 DM 145/2000, le riserve della ditta appaltatrice, che andava ravvisato nel verbale di ripresa dei lavori e non nel certificato di pagamento disposto dal RUP. Aggiunge, quindi, che il primo giudice avrebbe applicato in modo improprio l'art. 31 DM 145/2000, in luogo dei più corretti artt. 133 e 165 DPR
554/1999, evidenziando la legittimità e correttezza dell'operato dell'Impresa la quale, in assenza di uno specifico verbale, non aveva avuto modo di formulare alcuna contestazione in occasione della sospensione dei lavori, provvedendovi con nota del
20.01.2012 e ribadendo la riserva sul verbale di ripresa dei lavori del 16.04.2012, con analitica descrizione delle proprie pretese ed importi aggiornati. La PA era dunque stata edotta delle richieste da parte della ditta, da cui conseguiva la superfluità della relativa trascrizione nel registro di contabilità, in quanto già compiutamente e analiticamente indicate.
6.2 Motivo secondo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione
e falsa applicazione degli artt. artt. 15 disp.att. c.p.c. e 13, comma 2, disp.att. c.p.c.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. Nullità della sentenza per aver il Giudice di primo grado affidato al CTU, in sede di integrazione peritale, quesiti di carattere esclusivamente giuridico e di aver acriticamente recepito le conseguenti risultanze senza alcun vaglio critico.
La sentenza sarebbe errata avendo il giudice inammissibilmente affidato al CTU quesiti di carattere giuridico, le cui valutazioni sono state acriticamente fatte proprie dal giudice di primo grado.
6.3 Motivo terzo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1304 c.c.
Sul punto, l'appellante lamenta in primo luogo l'inconferenza della ravvisata
CP inopponibilità alla CP_1 dell'accordo intercorso con la , in realtà mai opposto deducendo altresì che il Tribunale, pur avendo aderito alle valutazioni dal Pt_1
giuridiche del CTU, si sarebbe poi discostato dalle modalità di liquidazione del danno da quest'ultimo elaborate, non considerando che le stesse ripetitive del parametro
-
impiegato da impresa e Pt_1 per il ristoro del danno da illegittima sospensione -
avevano consentito all'Ente un risparmio pari a circa il 75% delle pretese originariamente avanzate dall'appaltatrice.
6.4 L'appellante ripropone, di poi, le medesime questioni inerenti la domanda originariamente avanzata nei confronti della CP_1 per il ritardo serbato nel rilascio dell'attestazione di deposito, denunciando sul punto violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L.R. 138/1996, nonché omessa pronuncia.
Sul punto, evidenzia che costituisce circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. il fatto che la
Provincia abbia provveduto a rilasciare l'attestazione di avvenuto deposito prevista da L. 1086/1971, L. 64/1974 e L.R. 138/96 ben oltre il termine di legge di 15 giorni, con un ritardo notevole ed ingiustificato.
Rammenta, poi, che la DL provvedeva a depositare i progetti inerenti la variante n. 2, i cui interventi impattavano dal punto di vista sismico sull'opera in via di realizzazione, in data 13.04.2011, ma la Provincia provvedeva a rilasciare l'attestazione, più volte sollecitata dal Pt_1 soltanto il 15.02.2012, accumulando così un ritardo di 293 giorni rispetto al termine di legge.
Contesta, quindi, le conclusioni cui era pervenuto il CTU (a giudizio del quale l'attestazione di deposito – propedeutica al solo fine di dare inizio alle opere strutturali variate incideva unicamente per il 10% dell'importo complessivo delle opere ancora da realizzare e, pertanto, solo per tale percentuale non poteva avvenire la ripresa dei lavori in assenza dell'attestazione del Genio Civile), la relativa quantificazione del danno
(pari ad € 11.795, 98 comprensivo di iva al 10%) e la ravvisata concorsualità ascritta al
Pt_1 per la misura del 90%.
A giudizio dell'appellante, tali conclusioni non sarebbero condivisibili poiché in contrasto con l'art. 4 L.R. 138/1996, secondo il quale l'inizio dei lavori in zona in zona sismica è
comunque subordinato al previo nulla osta dell'ex Genio Civile, senza poter operare alcuna distinzione tra opere architettoniche e strutturali. Aggiunge, quindi, che la scelta operata dal DL doveva considerarsi corretta, sia per la natura dell'opera (variante sulle parti strutturali), sia perché la mancata sottoposizione del progetto all'ex Genio Civile
avrebbe integrato la violazione penalmente rilevante prevista dall'art. 97 d.P.R. n.
380/2001.
6.5 Da ultimo, il Pt_1 appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c., asserendo che il primo giudice non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze ai fini della regolazione delle spese di lite (ovvero il fatto che il ritardo dell' Parte_2
è conclamato, incontestato ed immotivato, nonché la mancata adesione della CP_1
al procedimento di negoziazione assistita), rispetto alle quali la pronuncia impugnata sarebbe in ogni caso meritevole di essere riformata.
7. Ritiene la Corte che l'appello sia nel complesso infondato. Per vero, pur dovendo ravvisarsi, da parte del Tribunale, un errore interpretativo delle risultanze processuali, le doglianze avanzate dall'appellante non possono in ogni caso condurre alla riforma del provvedimento impugnato.
7.1 Prima di passare alla disamina dell'impugnazione - ed in particolare del primo motivo di appello, che assume rilievo decisivo ed assorbente - si impone la necessità di definire la cornice normativa e giurisprudenziale all'interno della quale collocare la fattispecie per cui è causa.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, nella presente controversia trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006, nel DPR. 554/1999 e - in assenza del capitolato speciale d'appalto, menzionato nel contratto stipulato tra le parti ma non prodotto dal Pt 1 - quelle contenute nel DM 145/2000 (Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici).
Con riferimento all'appalto in esame (sottoscritto il 31.08.2009) vige dunque il principio in base al quale l'appaltatore che intenda far valere proprie pretese nei confronti della stazione appaltante ha l'onere della tempestiva iscrizione di riserve nella contabilità
dell'appalto.
La norma cardine, applicabile ratione temporis al caso di specie, risulta essere l'art. 31,
comma 3 del DM 145/2000, in base al quale “1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le
riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto".
Con riguardo alla funzione svolta dalla riserva, parte della dottrina ha ritenuto che essa debba fornire all'amministrazione la possibilità di effettuare, con immediatezza i necessari controlli circa la fondatezza della pretesa al fine di assumere tempestivamente gli adempimenti del caso, ivi compresa la risoluzione del contratto (così Cass.
15693/2008, con riferimento al regio decreto n. 350 del 1895; Cass. 27086/2007); per altra parte della dottrina si reputa, invece, che la ratio vada rinvenuta nell'esigenza di garantire certezza giuridica alla contabilità dei lavori e ciò nell'interesse pubblico alla regolare conduzione dell'appalto nonché a tutela della reciproca buona fede delle parti.
Si reputa anche che la ratio dell'istituto sia quella di consentire agli organi dell'amministrazione una continua verifica sull'andamento dei costi dell'opera pubblica
(così Cass. 18070/2004, per cui trattasi non solo di un dovere di lealtà contrattuale e dell'esigenza di tempestivi controlli, ma anche per consentire all'amministrazione la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti).
Le tre finalità sono state compendiate dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
23783/2008: consentire all'amministrazione la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese con immediatezza;
assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera; mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino a esercitare la potestà di risoluzione unilaterale (sul punto anche Cass. 19802/2016 e, più
recentemente, Cass. 1215/2025).
Considerato, dunque, che l'esecuzione dell'appalto pubblico è caratterizzata da puntuali e specifiche registrazioni negli atti contabili, redatti unilateralmente dalla stazione appaltante, l'appaltatore è onerato di sottoscrivere tali atti con riserva, al fine di evitare che i fatti registrati divengano per lui incontestabili ed al fine di manifestare la volontà
di pretese ulteriori rispetto a quanto contabilizzato.
Sicché, tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili);
sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori (riserve cd. Risarcitorie,
che rilevano nel caso che qui occupa).
Va poi rilevato che l'iscrizione della riserva è soggetta ad una serie di oneri, ovvero: a)
l'onere della domanda scritta, nel senso che deve essere formulata per iscritto nei documenti contabili e non può mai essere avanzata con mera richiesta verbale (cfr. sul punto Cass. 6131/2014: "In tema di appalti pubblici, la contabilità dei lavori è disciplinata da regole rigide e pertanto la forma scritta si impone per tutti gli atti del rapporto, con la conseguenza che è inammissibile la prova orale"); b) l'onere della proposizione e,
infine, c) quello della esplicazione.
Infatti, ai sensi del citato art. 31 DM 145/2000 e dell'art. 165 DPR 554/1999 (attualmente riportati agli artt. 190 e 191 del DPR 207/2010, nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, Codice degli appalti pubblici), l'appaltatore ha, in primo luogo, l'onere della firma “con riserva" per avanzare ulteriori richieste economiche, con la conseguenza che un comportamento omissivo equivale ad accettazione.
In particolare, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio per l'appaltatore. In ogni caso, e sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
L'appaltatore, dunque, è tenuto a segnalare il fatto oneroso o dannoso non appena ne ha avuto la percezione.
Detto principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,
chiarendo che "Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne
consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo" (Così Cass.
10949/2014, nello stesso senso Cass. Ord. 28801/2018; Cass. 2112/2022).
Ancora, è stato altresì evidenziato che l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. n.
350 del 1895, artt. 53, 54 e 64 e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne
consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (così Cass. 7479/2017).
La Suprema Corte ha poi affermato che "In relazione alle riserve concernenti la sospensione dei lavori per la necessità di disporre varianti in corso d'opera, questa Corte
ha precisato che viene a prodursi uno spostamento della decorrenza del termine per proporre la riserva, che decorrerà, rispettivamente, dal momento in cui viene consentito all'appaltatore, secondo la normale diligenza, di rendersi conto, per la maggiore quantità o per le diverse modalità del lavoro svolto per effetto di varianti, di avere diritto di avanzare verso l'amministrazione pretese superiori a quelle stabilite nel contratto,
oppure, per i fatti cosiddetti continuativi, allorquando dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli può trarre la percezione della loro incidenza economica, salvo esplicare la riserva, con la quantificazione delle maggiori pretese, alla cessazione della continuazione" (Cass. 5901/2022); da ultimo, è stato chiarito, quanto alle modalità di formulazione delle domande, che "esse vanno inserite nel primo atto idoneo a riceverle immediatamente successivo al fatto pregiudizievole da cui le stesse traggono origine;
successivamente le domande vanno formulate sul registro di contabilità, con conferma sul conto finale. Tra gli atti idonei a ricevere le domande, sulla base del principio di buona fede di affidamento dell'appaltatore, vanno indicati, per la dottrina, i seguenti atti:
verbale di consegna dei lavori;
libretti delle misure, liste settimanali, conto finale;
verbale di sospensione e verbale di ripresa dei lavori;
ordini di servizio;
verbale di ultimazione dei lavori" (Cass. 1215/2025), a nulla valendo la materiale indisponibilità, anche momentanea, del registro contabile, potendo l'appaltatore iscrivere la riserva anche
"mediante tempestiva comunicazione all'amministrazione con apposito atto scritto"
(così Cass. 21734/2016).
7.2 Orbene, precisato quanto sopra, e tornando al caso di specie, va tenuto presente che la riserva avanzata dall'impresa appaltatrice ed oggetto del successivo accordo bonario con il Pt_1 è quella che, nella diffida del 20.01.2012, è indicata come
"Riserva n. 1" ed è inerente i "maggiori oneri e danni causati da improduttivo fermo dei lavori", comprensiva di spese generali, mancato utile, protrazione vincolo attrezzature,
spese per il personale fisso di cantiere e prolungato vincolo delle garanzie.
Quanto alla sospensione dei lavori, disposta dal Direttore dei Lavori con l'ordine n. 2 del
21.07.2010, è indubbio che essa sia illegittima, in quanto dovuta a "riscontrati e riconosciuti errori progettuali esistenti nel progetto esecutivo originario" (cfr. punto v dell'ordine citato), non contemplati tra le ipotesi legittime di sospensione, previste dall'art. 24, comma 1 D.M. n 145/2000.
Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che:
- in data 20.07.2010 Impresa e DL sottoscrivono il registro di contabilità per l'approvazione in contraddittorio del terzo SAL, che riguardava i lavori sino a quel momento svolti;
tale circostanza trova conferma sia nel citato registro, sia nella relazione riservata del DL ("I lavori realizzati a corpo fino al 20.07.10 sono stati oggetto di n° 3 SAL [...] l'ultimo SAL del 20.07.10 è stato presentato previa ricognizione,
misurazione e controllo dei lavori eseguiti fino al giorno prima della sospensione", cfr. doc. 34 fasc. Pt_1 ; ha errato dunque il Tribunale nell'affermare che il SAL n. 3 sia stato sottoscritto in data 27.09.2010;
in data 21.07.2010, mediante ordine di sospensione dei lavori n. 2, il Direttore dei
Lavori ordina "all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori a partire dal giorno
21.07.2010 incluso, fino a data di ripresa lavori che sarà trasmessa dal DL"; quest'ultimo dà poi atto che "a tutt'oggi i lavori di realizzazione della struttura in c.a. sono stati portati a termine dall'Impresa Appaltatrice, con esclusione del solaio della mensa, tanto che in data 20.07.10 è stato presentato il SAL n. 3 per tutti i lavori eseguiti alla stessa data";
- il successivo 27.09.2010 il RUP predispone il certificato di pagamento del SAL n. 3, sulla base di quanto risultante dalla contabilità al 20.07.2010, affinché la stazione appaltante potesse disporre il mandato di pagamento in favore della ditta.
Sul punto, va chiarito che, come correttamente rilevato dall'appellante, tale certificato,
essenziale per garantire la trasparenza e la legalità dei pagamenti nel settore pubblico,
viene redatto dal RUP (previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore) e poi annotato dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità, ma non necessita della sottoscrizione delle altre parti del contratto di appalto (ex art. 156, co. 4 DPR 554/1999),
tanto è vero che neppure i due precedenti certificati, inerenti i SAL nn. 1 e 2, recano alcuna ulteriore firma.
Per tale motivo, difettando il verbale di sospensione dei lavori e considerando che, a partire dal 21.07.2010 (data di sospensione dei lavori), il registro di contabilità (detenuto dal DL) non era certamente più a disposizione della ditta appaltatrice, quest'ultima non aveva alcuna possibilità di apporre la riserva (come detto, relativa ai danni derivanti dalla sospensione dei lavori) su di esso, né aveva motivo di apporla in calce al SAL 3, in quanto inerente i lavori effettuati fino al 20.07.2010, rispetto ai quali l'Impresa non aveva mai mosso alcuna contestazione.
In tal senso, deve dunque convenirsi con il Pt_1 circa l'errore in cui è incorso il
Tribunale di Pescara nel ravvisare il momento in cui andava apposta la riserva di cui si discute, non rappresentando tale documento il "primo atto idoneo a riceverle immediatamente successivo al fatto pregiudizievole da cui le stesse traggono origine",
richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
7.3 Ciononostante, detto rilievo non è sufficiente a condurre alla riforma della pronuncia gravata.
Ed invero, è documentalmente provato (vedi pag. 31 della CTU in atti) che in data
16.12.2010 la ditta appaltatrice ha provveduto a sottoscrivere l'"atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" ove, nell'accettare i nuovi lavori della variante n. 2 alle stesse condizioni e prezzi contenute nel contratto di appalto del 31.08.2009,
nulla veniva rilevato in merito alla sospensione dei lavori, che si protraeva ormai da quasi cinque mesi.
In quell'esatto momento deve ritenersi che la potenzialità del danno - ovvero, i maggiori oneri causati dal fermo dei lavori era divenuto obiettivamente apprezzabile e
-
concreto, di talché l'impresa avrebbe dovuto, già in quella sede, rilevarne l'esistenza,
riservandosi di quantificare lo stesso in un secondo momento.
Si richiama al riguardo quanto già ritenuto al precedente punto 7 della presente sentenza.
D'altronde, la ditta era ben consapevole:
dell'illegittimità ab origine della sospensione, dovuta alla necessità di supplire a carenze progettuali, avendo essa stessa comunicato al DL in data 16.04.2010 che "la copertura della mensa, prevista con solaio tra i pilastri 11/12/44/47 di luce di ml 12,05,
calcolato con lo spessore di 25+5 cm con doppio travetto in modo tradizionale, non può
essere fornito dalla ditta incaricata Agenzia di Pescara, che, con letteraParte_3
del 16.04.10 ha confermato che lo spessore progettato non è sufficiente (richiedendo con due travetti accoppiati 13714 uno spessore di solaio pari a 36 + 5) e che per eliminare il problema della freccia occorre prevedere un solaio con uno spessore di minimo 46 + 5" (cfr. comunicazione n. 3 DL del 23.04.2010);
- che alla data del 16.10.2010 "il progetto esecutivo di variante n. 2 deve essere approvato dal Pt_1 di Pt_1 e deve ottenere il parere preventivo della ASL dagli
Uffici: igiene, tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
alimentazione;
nonché il parere preventivo del Comando dei VVFF;
nonché il nulla-osta del servizio antisismico (ex genio civile); nonché il parere preventivo della direzione didattica" (cfr.
atto di sottomissione, sottoscritto dalla ditta); - che tale progetto doveva ancora essere depositato presso l'ex genio civile e che il Pt_1 non era ancora in possesso di tutte le approvazioni di rito per la ripresa dei lavori (v. punto 42 e 47, lett. D dell'atto di sottomissione).
Per quanto sopra, secondo i criteri di ordinaria diligenza e buona fede innanzi citati,
l'appaltatrice era perfettamente in condizione di rilevare la potenzialità del danno dovuto alla sospensione, sì da doverne fare menzione, attraverso specifica riserva, non nel verbale di ripresa dei lavori, bensì già nel precedente atto di sottomissione, da intendersi come "il primo atto dell'appalto" idoneo a riceverla.
7.4 Dette considerazioni inducono a rigettare il primo motivo di appello, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "In tema di appalto di opera pubblica,
l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'Amministrazione, ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Al riguardo, si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile,
sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni" (cfr. tra molte Cass.
14366/2021).
8. Attesa la tardività delle riserve e la conseguente illegittimità delle somme riconosciute dal Pt_1 all'impresa, va ribadito anche in questa sede che l'esborso non può essere addebitato alla CP_1 per il ritardo serbato nel rilascio delle attestazioni previste per il prosieguo dei lavori in variante.
8.1 Quanto agli ulteriori motivi di appello, gli stessi possono ritenersi assorbiti dal rigetto della prima doglianza, alla quale nulla aggiungono, con conseguente conferma della sentenza impugnata, appalesandosi che (nonostante in occasione della redazione della variante n. 2, avendo ricevuto dai progettisti originari la "documentazione di revisione globale" delle strutture, considerata la natura dell'opera e l'impatto sul piano sismico dell'intervento, la D.L. procedeva al deposito dei progetti presso l'ex Genio Civile in data 13.04.2011, nonostante che ai sensi della L. 1086/1971, L. 64/1974, L.R. 138/96,
l'attestazione di avvenuto deposito doveva essere rilasciata entro giorni 15, laddove la
Controparte_1 accumulava un ritardo, tant'è che il Parte_1 diffidava per ben due volte l'appellata al rispetto dei termini di legge, poiché il rilascio dell'attestazione avveniva soltanto il 15.02.2012, dunque ben 308 giorni dopo il deposito degli elaborati e con un ritardo di 293 giorni rispetto ai termini di legge), resta il fatto, dirimente, che le riserve potevano e dovevano essere già state apposte il
16.12.2020, sicchè nessuna responsabilità può avere avuto la CP_1 nella scelta del
Pt_1 di sottoscrivere un accordo transattivo con la Controparte_2 cui ha fatto seguito l'incomprensibile e per vero inspiegabile esborso di ben 279.094,40
euro.
Tanto comporta il rigetto dell'appello.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai compensi medi delle cause di valore in cui rientra il petitum di 55.370,00 euro complessivi.
13. Il rigetto del gravame comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
Parte_1 , in persona del Sindaco p.t., a rifondere 2) Condanna l'appellante alla Controparte_1 in persona del Presidente p.t., le spese del grado, che '
liquida in € 14.317,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 3.12.2025.
Il Presidente Il Cons. est.
BE HI Bellisarii FR OR LO