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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10859/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI
Oggi 9 gennaio 2025, innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco e alla MOT Elisa Biancucci sono comparsi: per l'amministratore con l'Avv. Francesca Pinna, in Parte_1 CP_3 sostituzione dell'Avv. LORENZO MOROSI, e per i resistenti l'Avv. CLAUDIA BACCETTI, che deposita copia cartacea di cortesia della sua costituzione.
A domanda del Giudice l'Avv. BACCETTI precisa che non è stata data la prova del diritto di proprietà di parte ricorrente.
L'Avv. Pinna si riporta al ricorso e precisa che con la produzione dei documenti allegati sia stata data ampia prova del diritto di proprietà della società ricorrente dell'immobile per cui è causa. Il signor dichiara di aver fatto vedere ai resistenti un altro appartamento ad un canone di CP_3 locazione di € 400,00 al mese, per non lasciarli in mezzo alla strada, ma gli stessi non hanno accettato.
Nella riunione condominiale gli è stato detto che essi non pagano alcunché neppure per gli oneri condominiali e per le utenze che ha dovuto pagare lui.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'Avv. Pinna precisa le conclusioni come in ricorso che illustra. L'Avv. Baccetti precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione ed evidenzia che quella in oggetto è un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., come da Cass. 2015/23121, e che la prova della proprietà non è stata data in maniera esaustiva, dovendo coprire almeno il ventennio anteriore. I Difensori rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la sentenza che segue ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., promossa da:
(C.F. , con sede in Firenze, Via Baracca n. 20, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZO MOROSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
CLAUDIA BACCETTI del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
RESISTENTI
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni per parte ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato che e Controparte_1 occupano senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di Controparte_2 Parte_1
sita in Campi Bisenzio località in Via Di Limite n. 105 int. 6, per l'effetto condannare
[...] CP_1
e a rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose l'immobile sito in
[...] Controparte_2
Campi Bisenzio località in Via Di Limite n. 105 int. 6, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
con vittoria di spese Parte_1
e compensi di lite;
pagina 2 di 5 per i resistenti: respingere il ricorso proposto dalla soc. Con vittoria delle spese di Parte_1
lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la società ricorrente esponeva di essere divenuta proprietaria,
a seguito di aggiudicazione nell'ambito del procedimento iscritto al NRG 143/2020 della sezione fallimentare di questo Tribunale e successivo atto notarile del 8.7.2024, dell'appartamento per civile abitazione sito in Campi Bisenzio, Via Di Limite n. 105, al piano primo, identificato dall'interno n. 6, censito al Catasto Fabbricati di Campi Bisenzio al foglio di mappa 8, particella 44, subalterni 512, 523
e 524; che detto immobile risultava occupato senza titolo dai signori e Controparte_1 CP_2
che vane erano state le richieste stragiudiziali di liberazione dell'appartamento. Concludeva
[...]
pertanto come sopra riportato.
2. Fissata con decreto l'udienza per la comparizione delle parti, si costituivano in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto del ricorso per non avere la società ricorrente dato CP_1 Controparte_2
la prova gravante sulla stessa.
3. All'odierna udienza, dopo la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi la presente sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e terdecies
c.p.c.
*******
4. La domanda proposta dalla società ricorrente è fondata e va pertanto accolta
5. Deve essere in primo luogo precisato che l'azione proposta deve essere qualificata come rivendica, assumendo natura di azione reale e non personale.
In tema di azioni a difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. E infatti, con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Di contro, con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo.
L'azione di rivendicazione trova la sua disciplina nell'art. 948 del c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere pagina 3 di 5 l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione.
La Corte di legittimità ha peraltro chiarito che il rigore probatorio gravante su chi propone l'azione di rivendica (che deve provare il diritto di proprietà sul bene fino a risalire all'acquisto a titolo originario) rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ipotesi nella quale l'onere del rivendicante si può limitare alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio valido titolo di acquisto (orientamento costante).
6. Nel caso di specie, la società ricorrente ha provato documentalmente di aver acquistato l'appartamento per cui è causa in sede di asta nell'ambito della procedura di fallimento della
"EDILTOSCANA - S.A.S. DI TI MA E C." (doc.1), senza tuttavia dare la prova di un acquisto a titolo originario, limitandosi a produrre il contratto notarile con il quale ha acquistato il bene e la relazione del tecnico incaricato dal Tribunale di Firenze, Arch. Persona_1
(doc. 3), in cui si dà atto della continuità delle trascrizioni per un periodo superiore al ventennio.
7. I resistenti, tuttavia, non hanno specificamente contestato l'appartenenza del bene al rivendicante, né hanno dedotto di possedere il bene, proponendo una domanda o eccezione di usucapione, né hanno allegato un titolo idoneo a legittimare la loro detenzione dell'immobile, né stragiudizialmente né nel presente giudizio. Gli stessi si sono, infatti, limitati a dedurre, nella propria brevissima comparsa di costituzione, che “la domanda della ricorrente non è accoglibile. La società Parte_1
infatti non ha dato, né si è offerta di dare la prova su di essa gravante in un giudizio come questo. La domanda dovrà pertanto essere respinta”. Nient'altro.
8. In questo caso, dunque, l'onere probatorio gravante sull'attore, in conformità del predetto insegnamento della Corte di legittimità, si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua, prova che è stata documentalmente offerta con la produzione dei docc. 1 e 3.
9. I resistenti non hanno mai contestato la loro occupazione abusiva dell'immobile, né in questa sede, né prima del presente giudizio, occupazione abusiva che risulta altresì documentata nella relazione del tecnico incaricato dal Tribunale di Firenze, Arch. (doc. 3, pag. 8 in risposta Persona_1
al quesito 5); dall'avviso del 23.2.2024 del dott. curatore del Fallimento di CP_4
“Ediltoscana s.a.s. di ET MO & C.” (doc. 4); dal certificato di residenza dei resistenti (doc.
5) e dal fatto che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'odierna udienza è stato da loro ricevuto in detto appartamento.
pagina 4 di 5 10. Per quanto sopra i resistenti devono essere condannati a rilascio immediato del bene in favore della società ricorrente, vuoto e libero da persone e cose.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base a valori prossimi ai minimi del paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per lo scaglione da e 26.000,01 ad €
52.000,00, determinato ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., attesa la semplicità della causa che si è esaurita in un'unica udienza, senza alcuna istruttoria orale, né deposito di altri atti oltre al ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
NN e a rilasciare immediatamente nella Controparte_1 Controparte_2
disponibilità di l'immobile sito in sito in Campi Bisenzio, Via Di Limite n. Parte_1
105, al piano primo, interno n. 6, libero da persone e cose;
NN e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 571,85 per esborsi Parte_2
e in € 3.850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI
Oggi 9 gennaio 2025, innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco e alla MOT Elisa Biancucci sono comparsi: per l'amministratore con l'Avv. Francesca Pinna, in Parte_1 CP_3 sostituzione dell'Avv. LORENZO MOROSI, e per i resistenti l'Avv. CLAUDIA BACCETTI, che deposita copia cartacea di cortesia della sua costituzione.
A domanda del Giudice l'Avv. BACCETTI precisa che non è stata data la prova del diritto di proprietà di parte ricorrente.
L'Avv. Pinna si riporta al ricorso e precisa che con la produzione dei documenti allegati sia stata data ampia prova del diritto di proprietà della società ricorrente dell'immobile per cui è causa. Il signor dichiara di aver fatto vedere ai resistenti un altro appartamento ad un canone di CP_3 locazione di € 400,00 al mese, per non lasciarli in mezzo alla strada, ma gli stessi non hanno accettato.
Nella riunione condominiale gli è stato detto che essi non pagano alcunché neppure per gli oneri condominiali e per le utenze che ha dovuto pagare lui.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'Avv. Pinna precisa le conclusioni come in ricorso che illustra. L'Avv. Baccetti precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione ed evidenzia che quella in oggetto è un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., come da Cass. 2015/23121, e che la prova della proprietà non è stata data in maniera esaustiva, dovendo coprire almeno il ventennio anteriore. I Difensori rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la sentenza che segue ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., promossa da:
(C.F. , con sede in Firenze, Via Baracca n. 20, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZO MOROSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
CLAUDIA BACCETTI del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
RESISTENTI
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni per parte ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato che e Controparte_1 occupano senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di Controparte_2 Parte_1
sita in Campi Bisenzio località in Via Di Limite n. 105 int. 6, per l'effetto condannare
[...] CP_1
e a rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose l'immobile sito in
[...] Controparte_2
Campi Bisenzio località in Via Di Limite n. 105 int. 6, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
con vittoria di spese Parte_1
e compensi di lite;
pagina 2 di 5 per i resistenti: respingere il ricorso proposto dalla soc. Con vittoria delle spese di Parte_1
lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la società ricorrente esponeva di essere divenuta proprietaria,
a seguito di aggiudicazione nell'ambito del procedimento iscritto al NRG 143/2020 della sezione fallimentare di questo Tribunale e successivo atto notarile del 8.7.2024, dell'appartamento per civile abitazione sito in Campi Bisenzio, Via Di Limite n. 105, al piano primo, identificato dall'interno n. 6, censito al Catasto Fabbricati di Campi Bisenzio al foglio di mappa 8, particella 44, subalterni 512, 523
e 524; che detto immobile risultava occupato senza titolo dai signori e Controparte_1 CP_2
che vane erano state le richieste stragiudiziali di liberazione dell'appartamento. Concludeva
[...]
pertanto come sopra riportato.
2. Fissata con decreto l'udienza per la comparizione delle parti, si costituivano in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto del ricorso per non avere la società ricorrente dato CP_1 Controparte_2
la prova gravante sulla stessa.
3. All'odierna udienza, dopo la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi la presente sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e terdecies
c.p.c.
*******
4. La domanda proposta dalla società ricorrente è fondata e va pertanto accolta
5. Deve essere in primo luogo precisato che l'azione proposta deve essere qualificata come rivendica, assumendo natura di azione reale e non personale.
In tema di azioni a difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. E infatti, con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Di contro, con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo.
L'azione di rivendicazione trova la sua disciplina nell'art. 948 del c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere pagina 3 di 5 l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione.
La Corte di legittimità ha peraltro chiarito che il rigore probatorio gravante su chi propone l'azione di rivendica (che deve provare il diritto di proprietà sul bene fino a risalire all'acquisto a titolo originario) rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ipotesi nella quale l'onere del rivendicante si può limitare alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio valido titolo di acquisto (orientamento costante).
6. Nel caso di specie, la società ricorrente ha provato documentalmente di aver acquistato l'appartamento per cui è causa in sede di asta nell'ambito della procedura di fallimento della
"EDILTOSCANA - S.A.S. DI TI MA E C." (doc.1), senza tuttavia dare la prova di un acquisto a titolo originario, limitandosi a produrre il contratto notarile con il quale ha acquistato il bene e la relazione del tecnico incaricato dal Tribunale di Firenze, Arch. Persona_1
(doc. 3), in cui si dà atto della continuità delle trascrizioni per un periodo superiore al ventennio.
7. I resistenti, tuttavia, non hanno specificamente contestato l'appartenenza del bene al rivendicante, né hanno dedotto di possedere il bene, proponendo una domanda o eccezione di usucapione, né hanno allegato un titolo idoneo a legittimare la loro detenzione dell'immobile, né stragiudizialmente né nel presente giudizio. Gli stessi si sono, infatti, limitati a dedurre, nella propria brevissima comparsa di costituzione, che “la domanda della ricorrente non è accoglibile. La società Parte_1
infatti non ha dato, né si è offerta di dare la prova su di essa gravante in un giudizio come questo. La domanda dovrà pertanto essere respinta”. Nient'altro.
8. In questo caso, dunque, l'onere probatorio gravante sull'attore, in conformità del predetto insegnamento della Corte di legittimità, si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua, prova che è stata documentalmente offerta con la produzione dei docc. 1 e 3.
9. I resistenti non hanno mai contestato la loro occupazione abusiva dell'immobile, né in questa sede, né prima del presente giudizio, occupazione abusiva che risulta altresì documentata nella relazione del tecnico incaricato dal Tribunale di Firenze, Arch. (doc. 3, pag. 8 in risposta Persona_1
al quesito 5); dall'avviso del 23.2.2024 del dott. curatore del Fallimento di CP_4
“Ediltoscana s.a.s. di ET MO & C.” (doc. 4); dal certificato di residenza dei resistenti (doc.
5) e dal fatto che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'odierna udienza è stato da loro ricevuto in detto appartamento.
pagina 4 di 5 10. Per quanto sopra i resistenti devono essere condannati a rilascio immediato del bene in favore della società ricorrente, vuoto e libero da persone e cose.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base a valori prossimi ai minimi del paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per lo scaglione da e 26.000,01 ad €
52.000,00, determinato ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., attesa la semplicità della causa che si è esaurita in un'unica udienza, senza alcuna istruttoria orale, né deposito di altri atti oltre al ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
NN e a rilasciare immediatamente nella Controparte_1 Controparte_2
disponibilità di l'immobile sito in sito in Campi Bisenzio, Via Di Limite n. Parte_1
105, al piano primo, interno n. 6, libero da persone e cose;
NN e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 571,85 per esborsi Parte_2
e in € 3.850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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