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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 962/2020 Ruolo Gen., vertente
t r a
nato in [...], il [...], residente in [...]
Provinciale Condrò - San Pier Niceto, n. 8, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Lo Presti del Foro di Barcellona P.G. e domiciliato presso il suo studio professionale sito in
Barcellona P.G. (ME), nella Via Kennedy, n. 388, giusta procura speciale alle liti rilasciata su separato foglio ma da intendersi posta in calce all'Atto di Citazione
attore
c o n t r o
C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con sede presso la Casa Controparte_1 P.IVA_1
Comunale in Condrò (ME), nella Via Roma, n. 42, rapp.to e difeso dall'Avv. Luca Germanà Bozza, giusta
Determina di conferimento incarico n. 339 del 18.12 2020 e per procura allegata alla Comparsa di Costituzione e Risposta e trasmessa ex art. 83 c.p.c., con domicilio eletto, anche ai fine del domicilio digitale,
presso lo studio professionale del predetto difensore, sito in Messina, nella Via Centonze, n. 200, procuratore,
quest'ultimo, sostituito, giusta Atto di Costituzione di Nuovo Procuratore del 12.11.2021 dall'Avv. Antonino
Criscì, del Foro di Messina, con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica
Email_1
convenuto
O g g e t t o : rimborso spese legali.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'8.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Assumeva, parte attrice, di aver a ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Condrò nel periodo Maggio
2009 – Aprile 2019; che in data 20.9.2018 gli veniva notificato dalla Procura della Repubblica di Barcellona
P.G., avviso ex art. 415 bis c.p.p. relativo al procedimento penale n. 327/2018 R.G.N.R. Mod. 21; che in seguito, con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente oggi convenuto al n. 4443 del 13.12.2018, lo stesso comunicava al Comune l'esistenza del procedimento penale di cui prima indicando, anche, Parte_2 nell'occasione il nominativo del proprio legale di fiducia incaricato della sua difesa;
che nessuna risposta riceveva a seguito dell'invio della nota di cui prima da parte dell'Ente suddetto;
che con Sentenza n. 35/2019
emessa dal GUP del Tribunale di Barcellona P.G. in data 15.5.2019 nei suoi confronti veniva dichiarato il non luogo a procedere in ordine ai reati allo stesso ascritti per non aver commesso il fatto;
che in conseguenza della Sentenza di cui prima e dando seguito alla comunicazione prima indicata, l'attore inviava al convenuto richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale Controparte_2
meglio prima specificato, con allegata istanza di parcella nonché relativa fattura n. 22/2019, datata 28.5.2019
e dell'importo di €. 8.590,50, oltre Iva e Cpa, che veniva protocollata con il n. 2277 del 3.6.2019; che, stante,
il silenzio dell'Ente convenuto affermava, il Sig. , di aver inviato successiva nota datata Parte_1
4.7.2019, Prot. n. 2866, al fine di sollecitare il chiesto pagamento, alla quale l'Ente rispondeva, a mezzo del
Responsabile dell'Area Amministrativa con nota Prot. n. 3174 del 25.7.2019, invitandolo al deposito di ulteriore documentazione relativa al procedimento concluso ed alla cui richiesta l'attore, successivamente,
provvedeva, sino a quando con nota Prot. n. 4984 del 29.11.2019 il gli comunicava il Controparte_2
rigetto dell'inoltrata istanza di rimborso.
Concludeva, l'attore, chiedendo l'accoglimento delle domande così come meglio formulate e specificate nell'atto introduttivo del giudizio.
Si costituiva il , in persona del Sindaco pro tempore, il quale contestava l'assunto avverso Controparte_2
sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea per i motivi meglio illustrati e specificati nel proprio libello di costituzione in giudizio.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande così come formulate dall'attore. Nel merito si osserva che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32258/2021, ha evidenziato come nel nostro ordinamento manchi un principio generale che consenta di affermare, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (Cass. 13.3.2009 n. 6227). L'articolo 28 del
CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, dispone che l'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. L'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi). La norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia – in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946) – la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia;
parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente (Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 n. 25976; 11 luglio 2018 n. 18256).
Ora, nel caso di che trattasi, l'attore, come da documentazione versata in atti, non procedeva secondo le disposizioni di cui prima e cioè a dire di concordare con l'Ente la nomina del proprio difensore limitandosi,
invece, con l'istanza, Prot. n. 4443 del 13.12.2018, a comunicare di aver già nominato il proprio difensore di fiducia sulla base di comunicazioni verbali inusuali e non previste dalla normativa in materia.
Sotto questo profilo si è in presenza di una condizione che deve essere giudicata come essenziale per potere dare corso al rimborso delle spese legali. É quanto afferma la Sentenza della Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione n. 32558/2021, ove in premessa ci viene ricordato che non esiste nel nostro ordinamento un
“generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente”. E inoltre, non si deve parlare di obbligo di rimborsare al dipendente l'onorario che lo stesso ha corrisposto al proprio legale di fiducia ma che le disposizioni vanno nella direzione dell'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento. Sul terreno operativo, se ne deve trarre la conclusione che l'ente deve essere informato tempestivamente per potere verificare l'eventuale conflitto di interessi con il dipendente e, una volta che si è avuta una verifica negativa, il dipendente possa indicare il difensore e l'ente esprime il proprio gradimento. Tanto la violazione dell'obbligo di informazione tempestiva della instaurazione di un procedimento, quanto la nomina non concordata del legale determinano come conseguenza la impossibilità per l'ente di potere rimborsare le spese legali anche in caso di proscioglimento.
Ma vieppiù, infatti nel caso di specie oltre alla carenza sopra rilevata risulta anche la mancanza di uno dei requisiti necessari al riconoscimento del diritto al rimborso. Infatti il rimborso è ammesso solo nei limiti positivi indicati dall'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,
modificato dall'art.
7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125), che stabilisce che il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali
è ammissibile fino ad un massimo prestabilito dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, soltanto in caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: a)
assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti e c) assenza di dolo o colpa grave.
In particolare, è necessario verificare la mancanza di conflitto di interessi tra gli atti dell'amministratore e l'ente, la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata e la conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o con emanazione di un provvedimento di archiviazione che accerti l'insussistenza del dolo o della colpa grave.
Ora nel nostro caso carente risulta essere la presenza del nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti. Invero all'attore, venivano contestati i reati di cui agli artt. 323 c.p. e 480 c.p. come da capo di imputazione, articoli la cui ratio legis è, nel caso dell'art. 323 c.p., quella di tutelare il buon andamento della P.A., cui si accompagna l'esigenza di tutelare il privato dalle prevaricazioni dell'autorità,
mentre nel contestato art. 480 c.p., quella di tutelare la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici,
specificatamente in ordine alla garanzia di veridicità delle attestazioni, con la conseguenza che in entrambe le norme di cui prima emerge in maniera evidente un chiaro conflitto di interessi tra la condotta oggetto di imputazione e un eventuale interesse della Pubblica Amministrazione determinando ciò il venire meno di uno dei requisiti summenzionati e precisamente di quello relativo al nesso causale tra le funzioni esercitate dall'attore e i fatti giuridicamente rilevanti, necessari al riconoscimento del rimborso delle spese legali.
Per tutto quanto sopra, le domande così come formulate da parte attrice non risultano meritevoli di accoglimento.
Il rigetto delle domande svolte dall'attore, Sig. , comporta la condanna dello stesso, al Parte_1
pagamento, nei confronti del convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese Controparte_2
e compensi di giudizio, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati,
come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal
27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dal Sig. , nei confronti del , in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_2
tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
1) Rigetta le domande così come avanzate da parte attrice, per quanto meglio esposto in parte motiva;
2) condanna, l'attore, , al pagamento, nei confronti del convenuto, Parte_1 CP_2
, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto conto
[...]
della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del
D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e
del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in
complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come
per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 8.4.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 962/2020 Ruolo Gen., vertente
t r a
nato in [...], il [...], residente in [...]
Provinciale Condrò - San Pier Niceto, n. 8, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Lo Presti del Foro di Barcellona P.G. e domiciliato presso il suo studio professionale sito in
Barcellona P.G. (ME), nella Via Kennedy, n. 388, giusta procura speciale alle liti rilasciata su separato foglio ma da intendersi posta in calce all'Atto di Citazione
attore
c o n t r o
C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con sede presso la Casa Controparte_1 P.IVA_1
Comunale in Condrò (ME), nella Via Roma, n. 42, rapp.to e difeso dall'Avv. Luca Germanà Bozza, giusta
Determina di conferimento incarico n. 339 del 18.12 2020 e per procura allegata alla Comparsa di Costituzione e Risposta e trasmessa ex art. 83 c.p.c., con domicilio eletto, anche ai fine del domicilio digitale,
presso lo studio professionale del predetto difensore, sito in Messina, nella Via Centonze, n. 200, procuratore,
quest'ultimo, sostituito, giusta Atto di Costituzione di Nuovo Procuratore del 12.11.2021 dall'Avv. Antonino
Criscì, del Foro di Messina, con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica
Email_1
convenuto
O g g e t t o : rimborso spese legali.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'8.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Assumeva, parte attrice, di aver a ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Condrò nel periodo Maggio
2009 – Aprile 2019; che in data 20.9.2018 gli veniva notificato dalla Procura della Repubblica di Barcellona
P.G., avviso ex art. 415 bis c.p.p. relativo al procedimento penale n. 327/2018 R.G.N.R. Mod. 21; che in seguito, con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente oggi convenuto al n. 4443 del 13.12.2018, lo stesso comunicava al Comune l'esistenza del procedimento penale di cui prima indicando, anche, Parte_2 nell'occasione il nominativo del proprio legale di fiducia incaricato della sua difesa;
che nessuna risposta riceveva a seguito dell'invio della nota di cui prima da parte dell'Ente suddetto;
che con Sentenza n. 35/2019
emessa dal GUP del Tribunale di Barcellona P.G. in data 15.5.2019 nei suoi confronti veniva dichiarato il non luogo a procedere in ordine ai reati allo stesso ascritti per non aver commesso il fatto;
che in conseguenza della Sentenza di cui prima e dando seguito alla comunicazione prima indicata, l'attore inviava al convenuto richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale Controparte_2
meglio prima specificato, con allegata istanza di parcella nonché relativa fattura n. 22/2019, datata 28.5.2019
e dell'importo di €. 8.590,50, oltre Iva e Cpa, che veniva protocollata con il n. 2277 del 3.6.2019; che, stante,
il silenzio dell'Ente convenuto affermava, il Sig. , di aver inviato successiva nota datata Parte_1
4.7.2019, Prot. n. 2866, al fine di sollecitare il chiesto pagamento, alla quale l'Ente rispondeva, a mezzo del
Responsabile dell'Area Amministrativa con nota Prot. n. 3174 del 25.7.2019, invitandolo al deposito di ulteriore documentazione relativa al procedimento concluso ed alla cui richiesta l'attore, successivamente,
provvedeva, sino a quando con nota Prot. n. 4984 del 29.11.2019 il gli comunicava il Controparte_2
rigetto dell'inoltrata istanza di rimborso.
Concludeva, l'attore, chiedendo l'accoglimento delle domande così come meglio formulate e specificate nell'atto introduttivo del giudizio.
Si costituiva il , in persona del Sindaco pro tempore, il quale contestava l'assunto avverso Controparte_2
sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea per i motivi meglio illustrati e specificati nel proprio libello di costituzione in giudizio.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande così come formulate dall'attore. Nel merito si osserva che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32258/2021, ha evidenziato come nel nostro ordinamento manchi un principio generale che consenta di affermare, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (Cass. 13.3.2009 n. 6227). L'articolo 28 del
CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, dispone che l'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. L'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi). La norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia – in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946) – la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia;
parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente (Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 n. 25976; 11 luglio 2018 n. 18256).
Ora, nel caso di che trattasi, l'attore, come da documentazione versata in atti, non procedeva secondo le disposizioni di cui prima e cioè a dire di concordare con l'Ente la nomina del proprio difensore limitandosi,
invece, con l'istanza, Prot. n. 4443 del 13.12.2018, a comunicare di aver già nominato il proprio difensore di fiducia sulla base di comunicazioni verbali inusuali e non previste dalla normativa in materia.
Sotto questo profilo si è in presenza di una condizione che deve essere giudicata come essenziale per potere dare corso al rimborso delle spese legali. É quanto afferma la Sentenza della Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione n. 32558/2021, ove in premessa ci viene ricordato che non esiste nel nostro ordinamento un
“generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente”. E inoltre, non si deve parlare di obbligo di rimborsare al dipendente l'onorario che lo stesso ha corrisposto al proprio legale di fiducia ma che le disposizioni vanno nella direzione dell'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento. Sul terreno operativo, se ne deve trarre la conclusione che l'ente deve essere informato tempestivamente per potere verificare l'eventuale conflitto di interessi con il dipendente e, una volta che si è avuta una verifica negativa, il dipendente possa indicare il difensore e l'ente esprime il proprio gradimento. Tanto la violazione dell'obbligo di informazione tempestiva della instaurazione di un procedimento, quanto la nomina non concordata del legale determinano come conseguenza la impossibilità per l'ente di potere rimborsare le spese legali anche in caso di proscioglimento.
Ma vieppiù, infatti nel caso di specie oltre alla carenza sopra rilevata risulta anche la mancanza di uno dei requisiti necessari al riconoscimento del diritto al rimborso. Infatti il rimborso è ammesso solo nei limiti positivi indicati dall'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,
modificato dall'art.
7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125), che stabilisce che il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali
è ammissibile fino ad un massimo prestabilito dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, soltanto in caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: a)
assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti e c) assenza di dolo o colpa grave.
In particolare, è necessario verificare la mancanza di conflitto di interessi tra gli atti dell'amministratore e l'ente, la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata e la conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o con emanazione di un provvedimento di archiviazione che accerti l'insussistenza del dolo o della colpa grave.
Ora nel nostro caso carente risulta essere la presenza del nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti. Invero all'attore, venivano contestati i reati di cui agli artt. 323 c.p. e 480 c.p. come da capo di imputazione, articoli la cui ratio legis è, nel caso dell'art. 323 c.p., quella di tutelare il buon andamento della P.A., cui si accompagna l'esigenza di tutelare il privato dalle prevaricazioni dell'autorità,
mentre nel contestato art. 480 c.p., quella di tutelare la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici,
specificatamente in ordine alla garanzia di veridicità delle attestazioni, con la conseguenza che in entrambe le norme di cui prima emerge in maniera evidente un chiaro conflitto di interessi tra la condotta oggetto di imputazione e un eventuale interesse della Pubblica Amministrazione determinando ciò il venire meno di uno dei requisiti summenzionati e precisamente di quello relativo al nesso causale tra le funzioni esercitate dall'attore e i fatti giuridicamente rilevanti, necessari al riconoscimento del rimborso delle spese legali.
Per tutto quanto sopra, le domande così come formulate da parte attrice non risultano meritevoli di accoglimento.
Il rigetto delle domande svolte dall'attore, Sig. , comporta la condanna dello stesso, al Parte_1
pagamento, nei confronti del convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese Controparte_2
e compensi di giudizio, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati,
come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal
27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dal Sig. , nei confronti del , in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_2
tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
1) Rigetta le domande così come avanzate da parte attrice, per quanto meglio esposto in parte motiva;
2) condanna, l'attore, , al pagamento, nei confronti del convenuto, Parte_1 CP_2
, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto conto
[...]
della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del
D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e
del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in
complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come
per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 8.4.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)